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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

1°agosto 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) – Luogo delle prestazioni di trasporto – Gite turistiche sulla Mosella – Fiume sottoposto al regime di condominio»

Nella causa C-294/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo), con decisione del 6 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2021, nel procedimento

État luxembourgeois,

Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA

contro

Navitours Sàrl,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente de la Cour, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, P.G. Xuereb e A. Kumin (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Navitours Sàrl, da C. Kaufhold, avocat,

–        per il governo lussemburghese, da A. Germeaux e T. Uri, in qualità di agenti, assistiti da F. Kremer, avocat,

–        per il governo tedesco, da J. Möller e P.-L. Krüger, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, da A. Armenia e V. Uher, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio 16 dicembre 1991, (GU L 376, pag. 1) (in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’État luxembourgeois (Stato lussemburghese) e l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Ufficio del registro, del demanio e dell’IVA, Lussemburgo; in prosieguo: l’«amministrazione tributaria lussemburghese») e, dall’altro, la Navitours Sàrl in merito al trattamento, sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), delle prestazioni di navigazione turistica effettuate da tale società sulla Mosella.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del trattato tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica federale di Germania sul tracciato della frontiera comune tra i due Stati, firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1984 (in prosieguo: il «trattato del 19 dicembre 1984»):

«Laddove la Mosella, la Sûre o l’Our formano la frontiera in virtù del trattato del 26 giugno 1816, tali fiumi costituiscono un territorio comune soggetto alla sovranità congiunta di entrambi gli Stati contraenti».

4        L’articolo 5, paragrafo 1, di tale trattato stabilisce:

«Gli Stati contraenti risolvono le questioni relative al diritto applicabile nel territorio comune soggetto alla sovranità congiunta mediante un accordo aggiuntivo».

 Diritto dellUnione

5        La sesta direttiva è stata abrogata e sostituita, a decorrere dal 1º gennaio 2007, dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1). Tuttavia, in considerazione dell’epoca dei fatti oggetto della controversia di cui al procedimento principale, quest’ultima continua ad essere disciplinata dalla sesta direttiva.

6        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, erano soggette all’IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

7        L’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva prevedeva quanto segue:

«1.      Ai sensi della presente direttiva, si considera:

“territorio di uno Stato membro”: l’interno del paese quale è definito, per ciascuno Stato membro, nei paragrafi 2 e 3;

(...)

2.      Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, l’“interno del paese” corrisponde al campo d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale è definito, per ciascuno Stato membro, dall’articolo 227.

3.      Sono esclusi dall’interno del paese i seguenti territori nazionali

–        [R]epubblica federale di Germania:

isola di Helgoland,

territorio di Büsingen;

(...)».

8        L’articolo 9 della sesta direttiva recitava:

«1.      Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

2.      Tuttavia:

(...)

b)      il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse.

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        La società lussemburghese Navitours offre servizi di navigazione turistica sul tratto della Mosella sul quale la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo esercitano, in applicazione dell’articolo 1 del trattato del 19 dicembre 1984, la loro sovranità in comune (in prosieguo: il «condominio germano-lussemburghese»). A causa di tale status, tale commercio era stato considerato, per molti anni, dall’amministrazione tributaria lussemburghese come non rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA, di modo che essa non aveva chiesto il pagamento di tale imposta sulla vendita dei biglietti di trasporto di persone da parte della Navitours.

10      Il 5 agosto 2015, tale amministrazione tributaria ha emesso avvisi di accertamento relativi al fatturato della Navitours per gli anni 2004 e 2005, con i quali le prestazioni di trasporto effettuate da tale società sono state considerate soggette all’IVA.

11      Tali avvisi di accertamento facevano seguito a una sentenza della Cour d’appel (Corte d’appello, Lussemburgo), del 10 luglio 2014, pronunciata nell’ambito di un procedimento giudiziario tra la Navitours e la detta amministrazione tributaria e vertente sul trattamento fiscale dell’acquisto di un battello da parte di tale società. Secondo tale sentenza, l’IVA sulle prestazioni di trasporto di persone nel condominio germano-lussemburghese può essere riscossa dal Granducato di Lussemburgo o dalla Repubblica federale di Germania. In assenza di imposizione da parte dell’amministrazione tributaria tedesca, non sussisterebbe alcun rischio di doppia imposizione.

12      Poiché l’opposizione presentata dalla Navitours avverso gli avvisi di accertamento del 5 agosto 2015 è stata respinta, tale società ha adito il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo) con un ricorso di annullamento.

13      Con sentenza del 23 maggio 2018, tale giudice ha accolto il ricorso dichiarando che, poiché le prestazioni di trasporto di cui trattasi erano situate nel condominio germano-lussemburghese, tanto la Repubblica federale di Germania quanto il Granducato di Lussemburgo erano potenzialmente idonei a procedere alla riscossione dell’IVA, ma che la particolare localizzazione delle attività della Navitours richiedeva l’attuazione di un meccanismo che consentisse di garantire la riscossione dell’IVA, evitando al contempo una doppia imposizione. In assenza di un meccanismo siffatto, la questione del collegamento tributario a uno Stato determinato delle attività esercitate dalla Navitours non era risolta, di modo che l’amministrazione tributaria lussemburghese non era legittimata a tassare il relativo fatturato di tale società.

14      Poiché lo Stato lussemburghese e l’amministrazione tributaria lussemburghese hanno interposto appello avverso tale sentenza, la Cour d’appel (Corte d’appello) ha confermato quest’ultima con sentenza dell’11 dicembre 2019, avverso la quale tali parti hanno proposto ricorso per cassazione.

15      Nell’ambito del loro ricorso, lo Stato lussemburghese e l’amministrazione tributaria lussemburghese sostengono che la sesta direttiva, e più specificamente il suo articolo 2, si applicano alle prestazioni di trasporto di cui trattasi.

16      Nutrendo dubbi in merito all’interpretazione di tale direttiva, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, paragrafo 1, e/o l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della [sesta direttiva] si applichino e comportino l’assoggettamento all’IVA in Lussemburgo delle prestazioni di trasporto di persone effettuate da un prestatore stabilito in Lussemburgo, qualora tali prestazioni siano effettuate all’interno di un condominio, il quale è definito nel [trattato del 19 dicembre 1984], come territorio comune soggetto alla sovranità congiunta del Granducato di Lussemburgo e della Repubblica federale di Germania e in relazione al quale non esiste, in materia di riscossione dell’IVA sulle prestazioni di servizi di trasporto, un accordo tra i due Stati, come previsto dall’articolo 5 [di tale trattato]».

 Sulla questione pregiudiziale

17      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro può tassare le prestazioni di navigazione turistica effettuate da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all’interno di un territorio che costituisce, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest’ultimo e un altro Stato membro, un territorio comune sotto sovranità comune di tali Stati membri.

18      A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

19      Per quanto riguarda il luogo di una prestazione di servizi, l’articolo 9, paragrafo 1, della sesta direttiva dispone che si considera che esso è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

20      Tuttavia, conformemente al paragrafo 2, lettera b), di tale articolo 9, il luogo delle prestazioni di trasporto è quello in cui avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse.

21      Nel caso di specie, è pacifico che le prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale sono «prestazioni di servizi», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, e che sono effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

22      Peraltro, il giudice del rinvio, partendo dalla premessa secondo cui le prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono «prestazioni di trasporto», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva, il cui luogo è il condominio germano-lussemburghese, esprime dubbi quanto alla questione se le prestazioni di trasporto effettuate in tale condominio possano essere tassate dal Granducato di Lussemburgo, dal momento che non è certo che esse possano essere considerate effettuate «all’interno del paese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.

23      Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale consistono, in particolare, nell’organizzazione di gite turistiche in battello che terminano nello stesso luogo in cui hanno avuto inizio. In tali circostanze, occorre esaminare, in un primo momento, se tali prestazioni rientrino effettivamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva in quanto prestazioni di trasporto.

24      A tal riguardo, occorre rilevare che la nozione di «prestazioni di trasporto», contenuta in tale disposizione, non è definita dalla sesta direttiva.

25      Come risulta da una giurisprudenza consolidata, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione dev’essere effettuata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 1° ottobre 2020, Entoma, C-526/19, EU:C:2020:769, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

26      Per quanto riguarda il senso abituale dell’espressione «prestazioni di trasporto» nel linguaggio corrente, occorre rilevare che essa riguarda le prestazioni che consistono nel portare da un luogo a un altro delle persone o dei beni. Orbene, tale nozione è sufficientemente ampia da includere prestazioni il cui elemento essenziale consiste nel trasporto di persone su distanze non trascurabili, anche qualora tale prestazione inizi e termini in uno stesso luogo e l’obiettivo di quest’ultima sia di natura turistica.

27      Una siffatta interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva.

28      Secondo la giurisprudenza della Corte, l’obiettivo delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1 e 2, della sesta direttiva è di evitare, da un lato, conflitti di competenza che possono portare a doppie imposizioni e, dall’altro, la mancata tassazione di introiti (sentenza dell’8 maggio 2019, Geelen, C-568/17, EU:C:2019:388, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

29      Per quanto riguarda, più specificamente, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva, la Corte ha dichiarato che la regola enunciata da tale disposizione si impone per il fatto che la natura stessa dell’esecuzione di tale prestazione di servizi specifica costituita dal trasporto, che può essere effettuata nel territorio di più Stati membri, richiede un criterio diverso che deve essenzialmente consentire di delimitare le rispettive competenze dei diversi Stati membri ai fini dell’imposizione. Tale criterio di collegamento specifico per le prestazioni di trasporto mira quindi a garantire che ciascuno Stato membro imponga tali prestazioni per le parti di tragitto compiute sul suo territorio (sentenza del 6 novembre 1997, Reisebüro Binder, C-116/96, EU:C:1997:520, punti 13 e 14).

30      Orbene, tali considerazioni valgono anche quando una prestazione, il cui elemento essenziale consiste nel trasporto di persone, inizia e termina in uno stesso luogo e l’obiettivo di tale prestazione è di natura turistica.

31      L’interpretazione esposta al punto 26 della presente sentenza non è peraltro rimessa in discussione dal fatto che, nella sentenza del 1° ottobre 2015, Trijber e Harmsen (C-340/14 e C-341/14), (EU:C:2015:641), la Corte ha dichiarato che un’attività consistente nel fornire, a titolo oneroso, servizi di accoglienza di passeggeri su un’imbarcazione al fine di far loro visitare, in occasione di eventi e ricorrenze, una città per le vie d’acqua, non costituisce un servizio nel «settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36), escluso dal campo di applicazione di quest’ultima.

32      A tale proposito è sufficiente notare che, come ha sostanzialmente rilevato l’avvocato generale ai paragrafi da 21 a 23 delle sue conclusioni, tenuto conto delle diverse finalità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva, da un lato, e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, dall’altro, le nozioni di «prestazioni di trasporto» ai sensi della prima disposizione e di «servizi di trasporto» ai sensi della seconda disposizione non coincidono. Pertanto, non si può ritenere che servizi che non rientrano nella seconda di tali nozioni siano necessariamente esclusi dalla portata della prima di tali stesse nozioni.

33      Di conseguenza, prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti, in particolare, nell’organizzazione di gite turistiche in battello che terminano nello stesso luogo in cui sono iniziate, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva in quanto prestazioni di trasporto.

34      Poiché, come ricordato al punto 20 della presente sentenza, il luogo delle prestazioni di trasporto, in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva, è quello in cui si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse, occorre quindi considerare che il luogo delle prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale è il condominio germano-lussemburghese.

35      Occorre poi determinare se le prestazioni di trasporto effettuate in tale condominio, a titolo oneroso e da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, siano soggette all’IVA in quanto effettuate «all’interno del paese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva.

36      L’espressione «interno del paese» è definita all’articolo 3, paragrafo 2, della sesta direttiva e corrisponde «all’ambito di applicazione del Trattato [CEE], quale è definito, per ciascuno Stato membro, all’articolo 227». Inoltre, il paragrafo 3 di tale articolo 3 elenca i territori nazionali esclusi dall’interno del paese.

37      Al riguardo occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 299 CE, succeduto all’articolo 227 del Trattato CEE, dispone, al suo paragrafo 1, che il Trattato si applica, segnatamente, alla Repubblica federale di Germania e al Granducato di Lussemburgo. I paragrafi da 2 a 6 di tale articolo 299 prevedono talune particolarità e deroghe, che non riguardano tuttavia tali due Stati membri. Dall’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 3, della sesta direttiva non menziona, tra i territori nazionali esclusi dall’interno del paese, il condominio germano-lussemburghese.

38      Inoltre, poiché la Corte ha affermato in tale contesto che la sesta direttiva si applica necessariamente e imperativamente all’intero territorio nazionale degli Stati membri e che la determinazione dell’estensione e dei limiti di tale territorio spetta a ciascuno degli Stati membri, conformemente alle norme di diritto pubblico internazionale (sentenza del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN, C-111/05, EU:C:2007:195, punti 54 e 55, nonché giurisprudenza ivi citata), va anche rilevato che, nelle loro osservazioni, i governi tedesco e lussemburghese hanno entrambi sostenuto che, sia per la Repubblica federale di Germania che per il Granducato di Lussemburgo, il territorio del condominio tedesco-lussemburghese è effettivamente «all’interno del paese» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 2, della sesta direttiva.

39      In tali circostanze, le prestazioni di trasporto effettuate nel condominio germano-lussemburghese, a titolo oneroso e da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, sono effettuate «all’interno del paese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, e sono, pertanto, soggette all’IVA.

40      Peraltro, tenuto conto dello status di condominio come quello di cui trattasi nella causa principale in quanto territorio comune sotto sovranità comune di due Stati membri, e in mancanza di qualsiasi indicazione specifica nella sesta direttiva sulle modalità di imposizione delle prestazioni il cui luogo è un siffatto condominio, tali prestazioni possono, in linea di principio, essere tassate da ciascuno di questi due Stati membri.

41      Detto ciò, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 68 e 69 delle sue conclusioni, e come già dichiarato dalla Corte, la doppia imposizione delle stesse operazioni è contraria al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune di IVA (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2003, Cookies World, C-155/01, EU:C:2003:449, punto 60, nonché del 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, C-427/16 et C-428/16, EU:C:2017:890, punto 66 nonché giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la tassazione di prestazioni effettuate in tale condominio da uno degli Stati membri che si ripartiscono la sovranità su tale territorio ha come conseguenza di impedire all’altro Stato membro di tassare a sua volta le stesse prestazioni. Ciò non pregiudica la possibilità per tali Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate in tale condominio mediante un accordo, come quello previsto nel caso di specie dall’articolo 5, paragrafo 1, del trattato del 19 dicembre 1984, a condizione che siano evitate la mancata tassazione di introiti e le doppie imposizioni.

42      Il governo tedesco fa tuttavia valere che i principi generali del diritto internazionale, che limitano, a suo avviso, l’esercizio unilaterale della sovranità nell’ambito di un condominio quale il condominio germano-lussemburghese e lo subordinano all’accordo dell’altro Stato coinvolto, devono essere rispettati per l’applicazione e l’interpretazione della sesta direttiva. Pertanto, l’esercizio, da parte del Granducato di Lussemburgo e della Repubblica federale di Germania, delle loro competenze in materia di IVA nel territorio rientrante nella loro sovranità comune sarebbe impossibile senza un accordo concluso sulla base dell’articolo 5 del trattato del 19 dicembre 1984. Inoltre, secondo il governo tedesco, tale direttiva non osta a che gli Stati membri interessati rinuncino provvisoriamente a una tassazione, conformemente a tali principi.

43      Occorre ricordare, a tal riguardo, che l’IVA, in linea di principio, viene riscossa su ogni prestazione effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, e che le deroghe a tale principio generale devono essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Dubrovin & Tröger – Aquatics, C-373/19, EU:C:2021:873, punto 22 nonché giurisprudenza ivi citata). Ciascuno Stato membro ha l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire che l’IVA sia interamente riscossa nel suo territorio (sentenza del 21 novembre 2018, Fontana, C-648/16, EU:C:2018:932, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

44      Orbene, accogliere l’argomento del governo tedesco esposto al punto 42 della presente sentenza condurrebbe a consentire agli Stati membri di creare un territorio nel quale le prestazioni ivi fornite sfuggirebbero a qualsiasi imposizione all’IVA, sebbene gli Stati membri interessati considerino tale territorio «all’interno del paese», ai sensi del diritto dell’Unione in materia di IVA, e detto territorio non sia soggetto ad alcuna deroga.

45      Accogliere tale argomento condurrebbe altresì a violare il principio di neutralità fiscale, secondo il quale operatori economici che effettuano le stesse operazioni non devono essere trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA (sentenza del 16 marzo 2017, Identi, C-493/15, EU:C:2017:219, punto 18 e giurisprudenza ivi citata), atteso che l’IVA non sarebbe riscossa su prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, mentre le stesse prestazioni, fornite altrove da altri operatori, sono effettivamente soggette all’IVA.

46      Pertanto, l’assenza, nel caso di specie, di un accordo in materia di riscossione dell’IVA tra la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo per quanto riguarda il condominio germano-lussemburghese non può ostare alla tassazione delle prestazioni effettuate all’interno di tale condominio.

47      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che devono essere tassate da uno Stato membro le prestazioni di navigazione turistica effettuate, da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all’interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest’ultimo e un altro Stato membro, costituisce un territorio comune sotto sovranità comune di tali due Stati membri e che non è soggetto ad alcuna deroga prevista dal diritto dell’Unione, a condizione che tali prestazioni non siano già state tassate da tale altro Stato membro. La tassazione, da parte di uno degli Stati membri, di tali prestazioni impedisce all’altro Stato membro di tassare a sua volta queste ultime, fatta salva la possibilità per tali due Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate all’interno di tale territorio, segnatamente mediante un accordo, purché siano evitate la mancata tassazione di introiti e le doppie imposizioni.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991,

devono essere interpretati nel senso che:

devono essere tassate da uno Stato membro le prestazioni di navigazione turistica effettuate, da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all’interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest’ultimo e un altro Stato membro, costituisce un territorio comune sotto sovranità comune di tali due Stati membri e che non è soggetto ad alcuna deroga prevista dal diritto dell’Unione, a condizione che tali prestazioni non siano già state tassate da tale altro Stato membro. La tassazione, da parte di uno degli Stati membri, di tali prestazioni impedisce all’altro Stato membro di tassare a sua volta queste ultime, fatta salva la possibilità per tali due Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate all’interno di tale territorio, segnatamente mediante un accordo, purché siano evitate la mancata tassazione di introiti e le doppie imposizioni.

Firme


*      Lingua processuale: il francese