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10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 4 ottobre 2021 — Napfény-Toll Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-615/21)

(2022/C 11/24)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Napfény-Toll Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questione pregiudiziale

Se il principio di certezza del diritto, nonché il principio di effettività, che fanno parte del diritto comunitario, debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che non lascia al giudice alcun margine di discrezionalità, quale quello di cui all’articolo 164, paragrafo 5, dell’az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge n. XCII del 2003 che istituisce un codice di procedura fiscale, in proseguo: il «vecchio codice di procedura fiscale»), nonché alla prassi che si fonda su tale normativa, in virtù delle quali, in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo, l’«IVA»), il termine entro il quale si prescrive il diritto dell’autorità tributaria di accertare l’imposta è sospeso per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, indipendentemente dal numero di procedimenti fiscali amministrativi reiterati, senza un limite massimo della durata complessiva delle sospensioni, qualora più controlli giurisdizionali si susseguano, anche nel caso in cui il giudice che statuisce su una decisione dell’autorità tributaria adottata nell’ambito di un procedimento reiterato a seguito di una precedente decisione giurisdizionale rilevi che l’autorità tributaria non ha rispettato gli orientamenti contenuti in tale decisione giurisdizionale, vale a dire quando è a causa di tale autorità che il nuovo procedimento giurisdizionale ha avuto luogo.