Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

20 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 14, 15 e 24 – Punti per la ricarica di veicoli elettrici – Messa a disposizione dell’apparecchiatura destinata alla ricarica di veicoli elettrici, fornitura dell’energia elettrica necessaria nonché fornitura di assistenza tecnica e di servizi informatici – Qualificazione come “cessioni di beni” o come “prestazione di servizi”»

Nella causa C-282/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 23 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 26 aprile 2022, nel procedimento

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

contro

P. w W.,

con l’intervento di:

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da D. Gratsias (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, da B. Kołodziej, D. Pach e T. Wojciechowski;

–        per le Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, da P. Chrupek, radca prawny;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da O. Serdula, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Armenia e U. Małecka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009 (GU 2010, L 10, pag. 14) (in prosieguo: la «direttiva 2006/112»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (direttore del Servizio nazionale delle informazioni dell’Erario, Polonia; in prosieguo: l’«autorità tributaria») e la P. w W., in merito ad una domanda diretta all’annullamento di una decisione emessa su interpello datata 16 maggio 2017 (in prosieguo: la «decisione emessa su interpello»).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2006/112/CE

3        L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, così recita:

«Sono soggette all’[imposta sul valore aggiunto (IVA)] le seguenti operazioni:

a)      le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)

c)      le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)».

4        L’articolo 14, paragrafo 1, della citata direttiva così dispone:

«Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».

5        Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Sono assimilati a beni materiali l’energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili».

6        L’articolo 24, paragrafo 1, della medesima direttiva così prevede:

«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».

 Direttiva 2014/94/UE

7        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU 2014, L 307, pag. 1):

«Gli Stati membri assicurano che gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico siano liberi di acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore dell'Unione, ove questi accetti. Gli operatori dei punti di ricarica sono autorizzati a fornire ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi».

 Diritto polacco

8        L’articolo 7, paragrafo 1, dell’ustawa o podatku od towarów i usług (legge relativa all’imposta sui beni e sui servizi), dell’11 marzo 2004 (Dz. U. del 2004, n. 54, posizione 535), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), così dispone:

«Per cessione di beni, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, si intende il trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario (...)».

9        L’articolo 8, paragrafo 1, della legge sull’IVA prevede così prevede:

«Per prestazione di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, si intende qualsiasi prestazione effettuata in favore di una persona fisica o giuridica, o di un ente senza personalità giuridica, che non costituisce una cessione di beni ai sensi dell’articolo 7».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      P. w W. intende svolgere un’attività consistente nell’installazione e nella gestione di punti di ricarica aperti al pubblico per veicoli elettrici. Tali punti di ricarica sarebbero dotati di caricatori cosiddetti «multistandard», che disporrebbero sia di connettori per la ricarica rapida, a corrente continua, sia di connettori per la ricarica lenta, a corrente alternata. Il tempo normale di ricarica all’80% della capacità della batteria di un veicolo elettrico con l’ausilio di connettori a ricarica rapida sarebbe di circa 20-30 minuti. Il tempo necessario per ricaricare un veicolo utilizzando connettori a ricarica lenta sarebbe, invece, di circa 4-6 ore.

11      Il prezzo fatturato agli utenti dipenderebbe in particolare dalla durata della ricarica, espressa in ore, per i connettori a ricarica lenta, o in minuti, per i connettori a ricarica rapida, nonché dal modello di connettore scelto dall’utente in questione. I pagamenti potrebbero essere effettuati dopo ogni sessione di ricarica o al termine di un periodo concordato di fatturazione, senza che sia esclusa la possibilità di istituire un sistema che consenta l’acquisto di crediti, accumulati in un portafoglio digitale, da utilizzare per la ricarica del veicolo elettrico in questione.

12      La prestazione fornita in ogni sessione di ricarica potrebbe, in linea di principio, includere, secondo le esigenze dell’utente in questione, le operazioni consistenti nella:

–        messa a disposizione dei dispositivi di ricarica, compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo,

–        fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati verso le batterie del suddetto veicolo;

–        assistenza tecnica necessaria.

13      La P. w W. avrebbe altresì l’intenzione di creare una piattaforma specializzata, un sito Internet o un’applicazione informatica, i quali consentirebbero all’utente in questione di prenotare un determinato connettore e di consultare la cronologia delle operazioni e dei pagamenti effettuati.

14      Per l’insieme di tali prestazioni, la P. w W. fatturerebbe un prezzo unico.

15      P. w W. ha chiesto all’autorità tributaria una decisione emessa su interpello attestante che l’attività prevista consiste in una «prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 8 della legge sull’IVA.

16      Nella decisione emessa su interpello, l’autorità tributaria ha ritenuto che la fornitura di energia elettrica necessaria alla ricarica di un veicolo elettrico dovesse essere considerata la prestazione principale, mentre gli altri servizi offerti dalla P. w W. dovessero essere considerati accessori. Ne conseguirebbe che la messa a disposizione da parte della P. w W. di apparecchiature che consentano la ricarica rapida dei veicoli elettrici non dovrebbe essere considerata come l’elemento predominante dell’operazione di cui trattasi e che la ricarica del veicolo non sarebbe di importanza secondaria.

17      A seguito di un ricorso proposto dalla P. w W., il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia), con sentenza del 6 giugno 2018, ha annullato la decisione emessa su interpello. Secondo tale giudice, l’intenzione principale degli utenti dei punti di ricarica sarebbe quella di utilizzare dispositivi che consentano loro di ricaricare il loro veicolo in modo rapido ed efficace. Così, dal punto di vista dell’utente in questione, la prestazione principale consisterebbe nell’accesso ad un punto di ricarica nonché nella necessaria integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo. L’obiettivo di siffatta operazione non sarebbe quello di offrire energia elettrica, bensì di mettere a disposizione degli utenti in questione le apparecchiature di ricarica sofisticate di cui disporrebbero tali punti di ricarica.

18      Secondo detto giudice, da un lato, laddove gli utenti in questione mirassero unicamente all’acquisto di energia elettrica per i loro veicoli elettrici, essi utilizzerebbero la loro rete domestica o quella del loro luogo di lavoro anziché ricorrere ai punti di ricarica pubblici. Essi sceglierebbero di utilizzare questi ultimi unicamente per i loro connettori multistandard che consentono di ricaricare più rapidamente e più efficacemente le batterie dei veicoli elettrici. Dall’altro, il prezzo non sarebbe calcolato in funzione dell’energia consumata. In tali circostanze, l’attrattiva dell’offerta dei punti di ricarica per tali veicoli risulterebbe principalmente dal tempo di ricarica e non dall’accesso all’energia elettrica in quanto tale.

19      Secondo lo stesso giudice, la prestazione della P. w W. si distinguerebbe da quella delle stazioni di servizio che offrono carburanti tradizionali, poiché porrebbe l’accento non sul tipo o sulla qualità del carburante, che sarebbero identici presso qualsiasi fornitore, bensì sulla rapidità e l’efficacia della ricarica, che dipenderebbero dalle caratteristiche dell’apparecchiatura messa a disposizione degli utenti in questione.

20      L’autorità tributaria ha adito il giudice del rinvio con un ricorso per cassazione avverso la sentenza del Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia), menzionata al punto 17 della presente sentenza. A sostegno di tale impugnazione, l’autorità tributaria fa valere che, per quanto riguarda la messa a disposizione, a titolo oneroso, di punti di ricarica per veicoli elettrici, la prestazione principale consiste in una cessione di beni, vale a dire l’energia elettrica.

21      Secondo il giudice del rinvio, le tre operazioni descritte al punto 12 della presente sentenza sono strettamente connesse cosicché esse costituiscono un’unica operazione complessa. Per contro, la realizzazione di una piattaforma specializzata, di un sito Internet o di un’applicazione informatica, che consentirebbero all’utente in questione di prenotare un determinato connettore nonché di consultare la cronologia delle operazioni e dei pagamenti effettuati, costituirebbe una prestazione accessoria facente parte di tale unica operazione complessa, volta ad agevolare ai consumatori la ricarica dei loro veicoli.

22      Tenuto conto del fatto che l’accesso alle apparecchiature di ricarica, proposto ai clienti al fine di garantire la trasmissione dell’energia elettrica con parametri debitamente adattati alla batteria del veicolo, non sarebbe un elemento accessorio alla fornitura di energia elettrica, il giudice del rinvio ritiene che occorra determinare l’elemento predominante della prestazione unica descritta ai punti 12 e 21 della presente sentenza. In tale contesto, detto giudice precisa che, secondo P. w W., la decisione di ricorrere ai servizi di un determinato punto di ricarica può essere dettata dalla volontà di ridurre il tempo necessario alla ricarica del veicolo, al fine di poter proseguire rapidamente un viaggio. Pertanto, dal punto di vista dell’utente in questione, non sarebbe tanto il prezzo dell’energia ad essere determinante quanto l’accesso offerto ad un’infrastruttura specializzata che garantisca un tempo più breve di sosta al punto di ricarica.

23      A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che l’utilizzo dei punti di ricarica non costituisce un fine a sé stante, ma mira a consentire la ricarica della batteria di un veicolo elettrico. Così, gli utenti di tali punti di ricarica avrebbero la scelta tra punti di ricarica rapida e punti di ricarica lenta, che essi selezionerebbero non solo in funzione della durata della ricarica, ma anche tenendo conto delle caratteristiche della batteria del veicolo. L’accesso alle apparecchiature di ricarica costituirebbe quindi il mezzo che consente di fruire, in migliori condizioni, della cessione di energia elettrica, la quale costituirebbe la prestazione preponderante.

24      Tuttavia, da un lato, il fatto che il prezzo della ricarica includa anche una tariffa per lo stazionamento del veicolo e, dall’altro, il riferimento, contenuto nell’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/94, ai «servizi di ricarica per veicoli elettrici» forniti dai gestori di punti di ricarica, suscitano dubbi al giudice del rinvio quanto alla qualificazione della prestazione unica di cui trattasi nel procedimento principale come «cessione di beni» o come «prestazione di servizi», ai sensi della direttiva 2006/112.

25      Alla luce di tali circostanze, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una prestazione complessa fornita nei punti di ricarica a favore degli utenti dei veicoli elettrici e che comprende:

a)      la messa a disposizione dei dispositivi di ricarica (compresa l’integrazione del caricatore con il sistema operativo del veicolo),

b)      la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati verso le batterie del veicolo elettrico,

c)      la fornitura del supporto tecnico necessario per gli utenti dei veicoli, e

d)      la messa a disposizione degli utenti di una piattaforma dedicata, di un sito web o di un’applicazione informatica per la prenotazione di un determinato connettore, per la visualizzazione della cronologia delle operazioni e dei pagamenti effettuati, nonché la possibilità di utilizzare il cosiddetto “portafoglio elettronico” che permette di effettuare i pagamenti per le singole sessioni di ricarica,

costituisca una “cessione di beni” ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2006/112], o una “prestazione di servizi” ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva».

 Sulla questione pregiudiziale

26      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2006/112 debba essere interpretata nel senso che costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, oppure una «prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della stessa direttiva, una prestazione unica e complessa composta da:

–        un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo),

–        la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del suddetto veicolo;

–        l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati;

–        la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e il loro utilizzo per pagare le ricariche.

27      Occorre rilevare che, quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono anzitutto prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge tale operazione per determinare, da un lato, se essa dia luogo, ai fini dell’IVA, a due o più prestazioni distinte o ad un’unica prestazione e, dall’altro, se, in quest’ultimo caso, la suddetta prestazione unica debba essere qualificata come cessione di beni o come prestazione di servizi [sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, EU:C:2011:135, punto 52, e del 25 marzo 2021, Q-GmbH (Assicurazione di rischi speciali), C-907/19, EU:C:2021:237, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

28      In particolare, se è vero che dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112 risulta che ciascuna operazione deve di norma essere considerata distinta e indipendente, l’operazione costituita da una prestazione unica sul piano economico non deve essere artificialmente scomposta per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA. A tal proposito, si deve considerare che si è in presenza di una prestazione unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale [v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, EU:C:2011:135, punto 53, e del 25 marzo 2021, Q-GmbH (Assicurazione di rischi speciali), C-907/19, EU:C:2021:237, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

29      Inoltre, in talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti (sentenza del 2 dicembre 2010, Everything Everywhere, C-276/09, EU:C:2010:730, punto 23).

30      Ciò è quanto si verifica, segnatamente, nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati come costitutivi della prestazione principale, mentre altri elementi debbano essere, invece, considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie che condividono il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale. In particolare, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio della prestazione principale (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, EU:C:2011:135, punto 54, e del 4 marzo 2021, Frenetikexito, C-581/19, EU:C:2021:167, punto 41).

31      Nell’ambito della cooperazione istituita in forza dell’articolo 267 TFUE, è compito degli organi giurisdizionali nazionali stabilire se, nelle circostanze della fattispecie particolare, la prestazione di cui trattasi costituisca una prestazione unica e apportare in proposito tutte le valutazioni definitive sui fatti [v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, EU:C:2011:135, punto 55, e del 25 marzo 2021, Q-GmbH (Assicurazione di rischi speciali), C-907/19, EU:C:2021:237, punti 25 e 26, nonché giurisprudenza ivi citata].

32      Il procedimento principale verte su una combinazione di operazioni consistenti nella cessione di energia elettrica al fine della ricarica di veicoli elettrici e nella fornitura di diversi servizi, quali l’allestimento dell’accesso a punti di ricarica e l’agevolazione dell’utilizzo di questi ultimi, l’assistenza tecnica necessaria e le applicazioni informatiche che consentono la prenotazione di un connettore, il controllo delle operazioni e il pagamento di queste ultime. Il giudice del rinvio ritiene che la cessione e la fornitura di cui trattasi costituiscano un’operazione unica ai fini dell’IVA. Alla luce degli elementi di informazione di cui dispone la Corte, non appare che tale qualificazione disattenda uno dei criteri enunciati ai punti da 27 a 30 della presente sentenza.

33      Per quanto riguarda la nozione di «cessione di beni», ai sensi della direttiva 2006/112, l’articolo 14, paragrafo 1, di quest’ultima dispone che si considera tale il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Tale nozione comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, EU:C:2011:135, punto 59, e del 23 aprile 2020, Herst, C-401/18, EU:C:2020:295, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, l’energia elettrica è considerata un bene materiale.

34      Per quanto riguarda la nozione di «prestazione di servizi», ai sensi della direttiva 2006/112, dall’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva emerge chiaramente che essa comprende qualsiasi operazione che non costituisce una «cessione di beni» ai sensi dell’articolo 14 di tale direttiva.

35      Al fine di determinare se un’unica prestazione complessa, come quella oggetto del procedimento principale, debba essere qualificata come «cessione di beni» o come «prestazione di servizi», ai sensi della detta direttiva, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze in cui si svolge l’operazione di cui trattasi per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti. Siffatti elementi devono essere determinati basandosi sul punto di vista dell’utente medio dei punti di ricarica e tenendo conto, nel contesto di una valutazione globale, dell’importanza qualitativa, e non semplicemente quantitativa, degli elementi di prestazione di servizi rispetto a quelli rientranti in una cessione di beni (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, EU:C:2011:135, punti 61 e 62, nonché giurisprudenza ivi citata).

36      Così, da un lato, il riferimento, all’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/94, ai «servizi di ricarica per veicoli elettrici» non pregiudica la qualificazione dell’operazione oggetto del procedimento principale come «cessione di beni» o «prestazione di servizi» ai sensi della direttiva 2006/112. Infatti, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2014/94, quest’ultima ha lo scopo di stabilire requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici. Essa non ha quindi lo scopo di stabilire una qualsivoglia norma in merito al trattamento, dal punto di vista dell’IVA, del rifornimento di combustibile alternativo.

37      D’altro lato, poiché la commercializzazione di un bene è sempre accompagnata da una minima prestazione di servizi, per valutare la rilevanza della prestazione di servizi nel contesto di una operazione complessa, comprendente altresì la cessione di tale bene, possono essere presi in considerazione solamente i servizi diversi da quelli che necessariamente accompagnano la commercializzazione di un bene (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, EU:C:2011:135, punto 63, e del 22 aprile 2021, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314, punto 50).

38      A tal proposito, in primo luogo, l’operazione consistente nella fornitura di energia elettrica destinata alla batteria di un veicolo elettrico costituisce una cessione di beni in quanto tale operazione conferisce all’utente del punto di ricarica il diritto di consumare, ai fini della propulsione del proprio veicolo, l’energia elettrica trasferita, che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, è assimilata ad un bene materiale.

39      In secondo luogo, siffatta fornitura di energia elettrica alla batteria di un veicolo elettrico presuppone l’utilizzo di un’adeguata apparecchiatura di ricarica, che può comprendere un caricatore da integrare con il sistema operativo del veicolo. Pertanto, la concessione dell’accesso a tale apparecchiatura costituisce un servizio minimo che accompagna necessariamente la fornitura di energia elettrica e non può, quindi, essere presa in considerazione per valutare la quota che la prestazione di servizi occupa nell’insieme di un’operazione complessa che comprende anche tale cessione di energia elettrica.

40      In terzo luogo, l’assistenza tecnica, che può essere necessaria agli utenti in questione, costituisce, in quanto tale, non un fine a sé stante, bensì il mezzo per beneficiare al meglio della cessione dell’energia elettrica necessaria alla propulsione del veicolo elettrico. Essa rappresenta quindi un servizio accessorio rispetto alla fornitura di energia elettrica.

41      Ciò vale anche per la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentono all’utente interessato di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni e di acquistare crediti ai fini del pagamento delle ricariche. Prestazioni di tal genere offrono, infatti, a detto utente talune agevolazioni pratiche supplementari aventi il solo scopo di migliorare il trasferimento dell’energia elettrica necessaria alla ricarica del suo veicolo e di offrire una panoramica delle operazioni effettuate in passato.

42      Ne consegue che, in linea di principio, il trasferimento di energia elettrica costituisce l’elemento caratteristico e predominante della prestazione unica e complessa relativamente alla quale il giudice del rinvio interroga la Corte.

43      Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza menzionata da tale giudice, secondo la quale, per calcolare l’importo dovuto per la ricarica di un veicolo elettrico, si può tener conto non solo del quantitativo di energia elettrica trasferita, ma anche di un canone per il tempo di sosta durante tale ricarica. In particolare, ciò implica semplicemente che il prezzo unitario del bene fornito, vale a dire l’elettricità, è composto non solo dal costo di quest’ultima in quanto tale, ma anche dal tempo di impiego delle apparecchiature messe a disposizione degli utenti in questione.

44      La conclusione esposta al punto 42 della presente sentenza non è inficiata neppure nel caso in cui l’operatore considerato calcoli il prezzo unicamente sulla base della durata della ricarica. Infatti, tenuto conto del fatto che la quantità dell’energia elettrica fornita dipende dalla potenza trasferita durante il periodo di tale trasferimento, un calcolo siffatto riflette, anch’esso, il prezzo unitario di tale elettricità.

45      Analogamente, il semplice fatto che il prezzo unitario di una ricarica rapida, a corrente continua, sia leggermente più elevato di quello di una ricarica lenta, a corrente alternata, non è sufficiente per erigere, dal punto di vista dell’utente in questione, la rapidità e l’efficacia di detta ricarica a elemento caratteristico e predominante dell’operazione di cui trattasi.

46      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, una prestazione unica e complessa composta da:

–        un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo),

–        la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati verso le batterie del veicolo elettrico,

–        l’assistenza tecnica richiesta dagli utenti interessati, e

–        la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009,

deve essere interpretata nel senso che:

costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata, una prestazione unica e complessa composta da:

–        un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo),

–        la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del suddetto veicolo;

–        l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati, e

–        la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.