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8.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l’11 maggio 2022 — «Consortium Remi Group» AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-314/22)

(2022/C 303/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in cassazione:«Consortium Remi Group» AD

Resistente in cassazione: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in presenza di una deroga ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA (1), il principio di neutralità e l’articolo 90 di tale direttiva ostino a una norma nazionale quale l’articolo 129, paragrafo 1, seconda frase, del Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (codice di procedura del contenzioso tributario e previdenziale), che prevede un termine di decadenza per la presentazione di una domanda di compensazione o rimborso dell’imposta addebitata dal soggetto passivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi in caso di non pagamento totale o parziale da parte del destinatario dei beni o dei servizi.

2)

Se, indipendentemente dalla risposta alla prima questione, nelle circostanze del procedimento principale costituisca una condizione obbligatoria per il riconoscimento del diritto alla riduzione della base imponibile ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA il fatto che il soggetto passivo rettifichi, prima di presentare la domanda di rimborso, la fattura da esso emessa con riferimento all’IVA che vi figura, a causa del non pagamento totale o parziale del prezzo dei beni o dei servizi da parte del destinatario della fattura medesima.

3)

In base alle risposte alle prime due questioni: come si debba interpretare l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA al fine di determinare il momento in cui si verifica il motivo per la riduzione della base imponibile, in caso di non pagamento totale o parziale del prezzo e mancanza di una normativa nazionale a motivo della deroga all’articolo 90, paragrafo 1.

4)

Come trovino applicazione le considerazioni di cui alle sentenze del 27 novembre 2017, Enzo Di Maura (C-246/16 (2), ECLI:EU:C:2017:887, punti da 21 a 27), e del 3 luglio 2019 (UniCredit Leasing (C-242/18 (3), ECLI:EU:C:2019:558, punti 62 e 65), visto che il diritto bulgaro non prevede condizioni specifiche per l’applicazione della deroga ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA.

5)

Se il principio di neutralità e l’articolo 90 della direttiva IVA ostino a una prassi in materia tributaria e previdenziale che, in caso di mancato pagamento, non consente di rettificare l’imposta figurante in fattura prima che il destinatario del bene o del servizio, se si tratta di un soggetto passivo, venga messo a conoscenza dell’annullamento dell’imposta, affinché rettifichi la detrazione da esso originariamente operata.

6)

Se l’interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva consenta di considerare che l’eventuale diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento totale o parziale fondi un diritto al rimborso dell’IVA versata dal fornitore oltre ai relativi interessi di mora, e a partire da quale momento.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  GU 2018, C 22, pag. 1.

(3)  GU 2019, C 305, pag. 18.