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5.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 28 giugno 2022 — SOLE-MiZo Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-426/22)

(2022/C 340/28)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Törvényszék.

Parti

Ricorrente: SOLE-MiZo Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

In circostanze in cui, conformemente alla normativa dello Stato membro, gli interessi sull’importo dell’[IVA] detraibile eccedente (in prosieguo: gli «interessi sull’IVA») che non ha potuto essere recuperata a causa della «condizione degli acquisti pagati», sono calcolati applicando un tasso d’interesse che copre indiscutibilmente gli interessi di credito sul mercato monetario a breve termine, e che è fissato al tasso di base applicato dalla banca centrale maggiorato di due punti percentuali sul periodo di riferimento IVA, di modo che tali interessi decorrono a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo della dichiarazione IVA, nel quale il soggetto passivo ha indicato un’eccedenza IVA da riportare al periodo di riferimento successivo a causa della condizione degli «acquisti pagati», fino all’ultimo giorno della presentazione del modulo della dichiarazione IVA successiva, se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), i principi di effettività e di equivalenza, di efficacia diretta e di proporzionalità nonché la sentenza della Corte di giustizia pronunciata il 23 aprile 2020 nelle cause riunite C-13/18 e C-126/18, Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági (in prosieguo: la «sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági»), debba essere interpretato nel senso che è contrario al diritto dell’Unione medesimo una prassi di uno Stato membro come quella controversa nella presente causa, che non consente di accertare, oltre agli interessi sull’IVA, anche gli interessi destinati a compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria relativa all’importo in discussione derivante dal trascorrere del tempo a seguito di detto periodo di riferimento fino al pagamento effettivo degli interessi.

2)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale, se il diritto dell’Unione menzionato in tale questione e la sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági debbano essere interpretati nel senso che è compatibile con essi il fatto che un giudice nazionale fissi il tasso di interesse applicabile alla svalutazione monetaria facendolo coincidere con il tasso di inflazione.

3)

Se il diritto dell’Unione menzionato nella prima questione pregiudiziale e la sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro che, nel calcolare l’importo della svalutazione monetaria, prende in considerazione anche il fatto che, fino al verificarsi della condizione degli «acquisti pagati», vale a dire fino al pagamento del corrispettivo del bene o del servizio, il soggetto passivo interessato aveva a disposizione il corrispettivo dovuto per gli acquisti più la relativa imposta, e che valuta al contempo, oltre al tasso di inflazione registrato nel periodo di svalutazione monetaria, anche il lasso di tempo in cui il soggetto passivo è stato privato dell’IVA (non ha potuto chiederne il rimborso).


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.