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14.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 432/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 4 agosto 2022 — MAX7 Design Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-519/22)

(2022/C 432/09)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: MAX7 Design Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce dell’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») (1) e del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia compatibile con la libertà di impresa sancita dall’articolo 16 della Carta la normativa di uno Stato membro la quale prevede che il numero di registrazione fiscale o il numero di identificazione IVA di una società possa essere revocato a seguito della mancata costituzione della garanzia per il pagamento dei tributi, imposta a tale società, anche laddove i soci non siano direttamente a conoscenza del fatto che detta garanzia è stata imposta alla società, né del fatto che tale imposizione, a carico della società, della garanzia per il pagamento dei tributi è fondato sulla circostanza per cui un amministratore della società è attualmente o è stato in passato amministratore di un’altra persona giuridica avente un debito fiscale non ancora assolto, o sullo status attuale o passato di amministratore di detta persona giuridica.

2)

Se, alla luce del principio di necessità di cui all’articolo 273 della direttiva IVA e del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, se sia compatibile con la libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della Carta e con il diritto di ricorso di cui all’articolo 47 della Carta la normativa di uno Stato membro la quale prevede che il numero di registrazione fiscale o il numero di identificazione IVA di una società possa essere revocato a seguito della mancata costituzione della garanzia per il pagamento dei tributi, imposta a tale società, anche laddove il periodo minimo richiesto dalle disposizioni generali della normativa dello Stato membro in materia di corretta convocazione dell’organo decisionale della società non consenta a detto organo, prima che la decisione dell’autorità tributaria che impone detta garanzia sia divenuta definitiva, di revocare l’amministratore con riferimento al quale sussiste l’impedimento che ha determinato l’imposizione della garanzia e, quindi, di rimuovere detto impedimento entro il termine che farebbe venir meno l’obbligo di costituire la garanzia, circostanza che consentirebbe di evitare la revoca del numero di registrazione fiscale.

3)

Se sia compatibile con la libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della Carta, con la sua limitazione necessaria ai sensi dell’articolo 273 della direttiva IVA e proporzionata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché con il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della stessa, la normativa di uno Stato membro che dispone imperativamente, senza lasciare margine di discrezionalità agli organi preposti all’applicazione della legge, che

a)

la rimozione da parte della società, in qualità di contribuente, dopo che la decisione che ha imposto la garanzia per il pagamento dei tributi è divenuta definitiva, dell’impedimento che ha determinato l’imposizione di siffatta garanzia, non ha alcun effetto sull’obbligo di costituzione della garanzia per il pagamento dei tributi e, quindi, sulla possibilità di revocare il numero di registrazione fiscale, nemmeno qualora tale impedimento sia stato rimosso dopo che la decisione che ha imposto la garanzia è divenuta definitiva, ma entro il termine previsto per la costituzione di detta garanzia;

b)

nel caso in cui la garanzia per il pagamento dei tributi non sia stata costituita, la società, in qualità di contribuente, non può, una volta scaduto il termine per la costituzione di tale garanzia, rimediare alle conseguenze giuridiche della revoca del suo numero di registrazione fiscale, nemmeno qualora abbia fatto venir meno l’impedimento che ha determinato l’imposizione di siffatta garanzia dopo che la decisione con cui è stata imposta tale garanzia è divenuta definitiva, ma entro il termine previsto per la costituzione di detta garanzia.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.