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5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Argeş (Romania) il 9 agosto 2022 — SC Adient Ltd & Co.Kg / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

(Causa C-533/22)

(2022/C 463/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Argeş

Parti

Ricorrente: SC Adient Ltd & Co.Kg

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) e degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA (2) debbano essere interpretate nel senso che ostano alla prassi dell’amministrazione tributaria nazionale di qualificare una persona giuridica residente indipendente come stabile organizzazione di un’entità non residente, solamente sulla base dell’appartenenza di tali due società al medesimo gruppo.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che ostano alla prassi dell’amministrazione tributaria nazionale di ritenere sussistente, nel territorio di uno Stato membro, una stabile organizzazione di un’entità non residente, facendo riferimento esclusivamente ai servizi che la persona giuridica residente presta all’entità non residente.

3)

Se le disposizioni dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa tributaria e alla prassi dell’amministrazione tributaria nazionale di ritenere sussistente, nel territorio di uno Stato membro, una stabile organizzazione di un’entità non residente, tenuto conto del fatto che la stabile [organizzazione] di cui trattasi cede solo beni e non presta servizi.

4)

Nel caso in cui una persona non residente detenga nel territorio di uno Stato membro, presso una persona giuridica residente, mezzi umani e tecnici con cui garantisce la prestazione di servizi di lavorazione dei beni che devono essere ceduti dall’entità non residente, se le disposizioni dell’articolo 192 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[, nonché] dell’articolo 11 e dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che i suddetti servizi di lavorazione prestati attraverso i mezzi tecnici e umani della persona giuridica non residente sono: (i) servizi ricevuti da persona giuridica non residente da parte della persona residente, attraverso i suddetti mezzi umani e tecnici, o, se del caso, (ii) servizi forniti dalla stessa persona giuridica non residente, attraverso i suddetti mezzi umani e tecnici.

5)

A seconda della risposta alla questione sub 4), in che modo sia determinato il luogo della prestazione di servizi, con riferimento alle disposizioni dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA.

6)

Alla luce dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA, se le attività connesse ai servizi di trattamento dei beni quali la ricezione, l’inventario, l’effettuare ordini ai fornitori, la messa a disposizione di aree di stoccaggio, la gestione delle scorte nel sistema informatico, il trattamento degli ordini dei clienti, la menzione dell’indirizzo sui documenti di trasporto e sulle fatture, il supporto per quanto riguarda i controlli di qualità, ecc. non debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell’esistenza della stabile organizzazione in quanto si tratta di attività di supporto amministrativo strettamente necessarie alle attività di trattamento dei beni.

7)

Tenuto conto dei principi relativi al luogo di imposizione nel luogo in cui avviene il suddetto consumo di destinazione, se sia rilevante ai fini della determinazione del luogo della prestazione dei servizi di lavorazione il fatto che i beni risultanti dalla lavorazione siano venduti dal beneficiario dei servizi (siano destinati) per lo più al di fuori della Romania, mentre quelli venduti in Romania sono assoggettati all’IVA e, pertanto, il risultato dei servizi di lavorazione non è «consumato» in Romania o, qualora sia «consumato» in Romania, è assoggettato all’IVA.

8)

Qualora i mezzi tecnici e umani della stabile organizzazione che riceve i servizi siano potenzialmente gli stessi del prestatore con cui i servizi sono effettivamente realizzati, se sussista comunque una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).