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61981J0222

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 1 LUGLIO 1982. - BAZ BAUSYSTEM AG CONTRO FINANZAMT MUENCHEN FUER KOERPERSCHAFTEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT MUENCHEN. - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTERESSI MORATORI. - CAUSA 222/81.

raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 02527


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPONIBILE - CONTROVALORE DELLA PRESTAZIONE - NOZIONE - INTERESSI DI MORA LIQUIDATI CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 67/228 , ART . 8 , LETT . A ))

Massima


LA NOZIONE DI CONTROVALORE CHE COSTITUISCE L ' IMPONIBILE DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI , AI SENSI DELL ' ART . 8 , 1* COMMA , LETT . A ), DELLA SECONDA DIRETTIVA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA , NON COMPRENDE GLI INTERESSI ATTRI BUITI ALL ' IMPRENDITORE CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE , QUALORA LA LIQUIDAZIONE DI DETTI INTERESSI SIA DOVUTA AL FATTO CHE IL SALDO DEL CONTROVALORE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI NON E STATO VERSATO ALLA SCADENZA .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 222/81 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL FINANZGERICHT MUNCHEN ( MONACO DI BAVIERA ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

B.A.Z . BAUSYSTEM AG , CON SEDE IN ZURIGO ( SVIZZERA ),

E

FINANZAMT MUNCHEN FUR KORPERSCHAFTEN ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI ' CONTROVALORE ' DI CUI ALL ' ART . 8 , 1* COMMA , LETT . A ), DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( 67/228/CEE , GU 14 . 4 . 1967 , PAG . 1303 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 30 GIUGNO 1981 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL SUCCESSIVO 22 LUGLIO , IL FINANZGERICHT DI MONACO HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI ' CONTROVALORE ' DI CUI ALL ' ART . 8 , 1* COMMA , LETT . A ), DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( GU 1967 , DEL 14 . 4 . 1967 , PAG . 1303 ).

2 LA CAUSA PRINCIPALE VERTE SULL ' INCLUSIONE DEGLI INTERESSI DI MORA NELLA BASE DI CALCOLO DELL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI CHE SI PRETENDE DALL ' ATTRICE , L ' IMPRESA BAUSYSTEM DI ZURIGO .

3 L ' ATTRICE AVEVA RICEVUTO DA UN CONSORZIO DI QUATTRO IMPRESE TEDESCHE L ' INCARICO DI ESEGUIRE DEI LAVORI IN UN PARCHEGGIO A BERLINO OVEST . AVENDO ESSA SUBAPPALTATO UNA PARTE DELL ' OPERA AD UN ' ALTRA IMPRESA , LA QUALE NON L ' AVEVA ESEGUITA A REGOLA D ' ARTE , IL 2 LUGLIO 1973 IL CONSORZIO D ' IMPRESE CHIEDEVA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA BAUSYSTEM . POICHE IL CONSORZIO RIFIUTAVA DI PAGARE IL CORRISPETTIVO DEI LAVORI ESEGUITI DALLA BAUSYSTEM , QUESTA OTTENEVA , CON SENTENZA 24 NOVEMBRE 1978 DELL ' OBERLANDESGERICHT DI MONACO CHE DECIDEVA SULL ' APPELLO PROPOSTO DAL CONSORZIO CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL LANDGERICHT , LA LIQUIDAZIONE DEL SUDDETTO CORRISPETTIVO IN DM 584 249,63 PIU GLI INTERESSI AL 5 % A DECORRERE DAL 15 GENNAIO 1974 , DATA DELLA VALUTAZIONE DEL SUDDETTO CREDITO DA PARTE DELLA BAUSYSTEM .

4 IN SEGUITO AD UN CONTROLLO , L ' AMMINISTRAZIONE TEDESCA DELLE FINANZE STABILIVA IN DM 191 050,85 L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DOVUTA DALLA BAUSYSTEM PER IL 1973 , INCLUDENDO NELLA BASE IMPONIBILE L ' IMPORTO DEGLI INTERESSI VERSATI IN FORZA DELLA SENTENZA DELL ' OBERLANDESGERICHT , PARI A DM 143 628 .

5 POICHE LA SUA OPPOSIZIONE CONTRO L ' ACCERTAMENTO DI UN DEBITO D ' IMPOSTA DI DM 14 233,40 A TITOLO DI IVA SUGLI INTERESSI PAGATI DAL CONSORZIO VENIVA RESPINTA , LA BAUSYSTEM ADIVA IL FINANZGERICHT DI MONACO , IL QUALE SOLLEVA LA QUESTIONE DEL ' COME VADA INTERPRETATA LA NOZIONE DI CONTROVALORE NELL ' ART . 8 , 1* COMMA , LETT . A ), DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , E SE ESSA COMPRENDA ANCHE LE PRESTAZIONI CHE L ' IMPRENDITORE RICEVE IN PIU , OLTRE AL CORRISPETTIVO CONVENUTO PER LA CESSIONE DI BENI O PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI , IN QUANTO TALE CORRISPETTIVO NON SIA STATO VERSATO ALLA SCADENZA ( CON LA PRECISAZIONE CHE LA PRESTAZIONE SUPPLEMENTARE VIENE CALCOLATA SOTTO FORMA DI INTERESSI SUL CREDITO INSODDISFATTO E IL CREDITORE DEVE ESSERE INDENNIZZATO DEGLI SVANTAGGI CAUSATI DAL RITARDATO PAGAMENTO ).

6 L ' ART . 8 , 1* COMMA , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECITA QUANTO SEGUE :

' LA BASE IMPONIBILE PER LE CESSIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZI E COSTITUITA :

A ) DA TUTTO CIO CHE COMPONE IL CONTROVALORE DELLA CESSIONE DEL BENE O DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI , COMPRESE TUTTE LE SPESE ED IMPOSTE AD ECCEZIONE DELLA STESSA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ;

. . . ' .

7 IL PUNTO 13 DELL ' ALLEGATO A , CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA DIRETTIVA , PRECISA :

' PER ' ' CONTROVALORE ' ' S ' INTENDE TUTTO CIO CHE E RICEVUTO QUALE CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DEL BENE O DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI , COMPRESE LE SPESE ACCESSORIE ( IMBALLAGGIO , TRASPORTO , ASSICURAZIONI , ECC .), VALE A DIRE NON SOLO L ' IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE , MA ANCHE , AD ESEMPIO , IL VALORE DEI BENI RICEVUTI IN CAMBIO O , IN CASO DI ESPROPRIAZIONE EFFETTUATA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O IN SUO NOME , L ' IMPORTO DELL ' INDENNITA RISCOSSA ' .

8 CONSIDERATE LE SUDDETTE DISPOSIZIONI , SI DEVE CONSTATARE CHE GLI INTERESSI DI CUI TRATTASI NELLA CAUSA PRINCIPALE NON SONO CONNESSI CON LA PRESTAZIONE O CON L ' ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E NON COSTITUISCONO IL CORRISPETTIVO ' ENTGELT ' DI UN ' OPERAZIONE COMMERCIALE . ESSI SONO INVECE UN MERO RIMBORSO SPESE , UN ' INDENNIZZO DOVUTO PER IL PAGAMENTO TARDIVO .

9 LA TESI DELL ' AMMINISTRAZIONE TEDESCA DELLE FINANZE , SECONDO CUI I SUDDETTI INTERESSI RIENTRANO FRA LE ' SPESE ACCESSORIE ' DI CUI AL PUNTO 13 DELL ' ALLEGATO A SOPRA MENZIONATO IN QUANTO SPESE CHE IL DESTINATARIO DI UNA PRESTAZIONE PAGA OLTRE IL VERO E PROPRIO CORRISPETTIVO E SI DEBBONO CONSIDERARE COME COMPENSO PARTICOLARE DOVUTO INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESTAZIONE DELL ' IMPRENDITORE , NON PUO ESSERE ACCOLTA .

10 INFATTI , L ' IMPRENDITORE E STATO COSTRETTO A CONCEDERE AL DESTINATARIO DELLA SUA PRESTAZIONE DI SERVIZI UNA MORA NON PREVISTA NEL CONTRATTO . GLI INTERESSI CHE COSTITUISCONO IL CORRISPETTIVO DI TALE MORA SONO STATI FISSATI DA UN GIUDICE CHE HA APPLICATO NORME TANTO DEL CODICE CIVILE QUANTO DI QUELLO COMMERCIALE . CIO PREMESSO , LA CONCESSIONE DI UN CREDITO E SOLO LONTANAMENTE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE PRINCIPALE . GLI INTERESSI RELATIVI A TALE CREDITO NON POSSONO QUINDI CONSIDERARSI UNA PRESTAZIONE SUPPLEMENTARE .

11 DA TALI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE A QUO VA RISOLTA NEL SENSO CHE LA BASE IMPONIBILE DI CUI ALL ' ART . 8 , 1* COMMA , LETT . A ), DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZA ZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , NON COMPRENDE GLI INTERESSI ATTRIBUITI ALL ' IMPRENDITORE CON PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE QUALORA LA CONCESSIONE DEGLI STESSI SIA DOVUTA AL FATTO CHE IL SALDO DEL CONTROVALORE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI NON E STATO VERSATO ALLA SCADENZA .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

12 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DANESE E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL FINANZGERICHT DI MONACO CON ORDINANZA 30 GIUGNO 1981 , DICHIARA :

LA BASE IMPONIBILE DI CUI ALL ' ART . 8 , 1* COMMA , LETT . A ), DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , NON COMPRENDE GLI INTERESSI ATTRIBUITI ALL ' IMPRENDITORE CON PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE , QUALORA LA CONCESSIONE DEGLI STESSI SIA DOVUTA AL FATTO CHE IL SALDO DEL CONTROVALORE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI NON E STATO VERSATO ALLA SCADENZA .