Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61981J0255

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 10 GIUGNO 1982. - R. A. GRENDEL GMBH CONTRO FINANZAMT FUER KOERPERSCHAFTEN DI AMBURGO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT DI AMBURGO). - EFFICACIA DIRETTA DELLE DIRETTIVE - IVA - ESENZIONE. - CAUSA 255/81.

raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 02301


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTA SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESENZIONI CONTEMPLATE DALLA SESTA DIRETTIVA - ESENZIONE PER LE OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE DI CREDITI - POSSIBILITA PER I SINGOLI DI FAR VALERE L ' AFFERENTE DISPOSIZIONE IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA - PRESUPPOSTI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/388 , ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 )

Massima


LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESENZIONE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA PER LE OPERAZIONI DI MEDIAZIONE DI CREDITI DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 77/388 POTEVA ESSER FATTA VALERE DAL 1* GENNAIO 1979 , IN MANCANZA DI DISPO SIZIONI NAZIONALI D ' ATTUAZIONE DI DETTA DIRETTIVA , DA UN MEDIATORE DI CREDITI CHE SI FOSSE ASTENUTO DAL RIVALERSI DELL ' IMPOSTA , SENZA CHE LO STATO POTESSE OPPORGLI LA MANCATA ATTUAZIONE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 255/81 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL FINANZGERICHT DI AMBURGO , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

R . A . GRENDEL GMBH , CON SEDE IN AMBURGO ,

E

FINANZAMT FUR KORPERSCHAFTEN ( UFFICIO TRIBUTARIO PER LE PERSONE GIURIDICHE ) DI AMBURGO ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 13 , B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO , 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 4 SETTEMBRE 1981 , PERVENUTA ALLA CORTE IL SUCCESSIVO 18 SETTEMBRE , IL FINANZGERICHT DI AMBURGO HA SOLLEVATO , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ).

2 AI SENSI DELL ' ART . 1 DI DETTA DIRETTIVA , GLI STATI MEMBRI DOVEVANO ADOTTARE , AL PIU TARDI ENTRO IL 1* GENNAIO 1978 , LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER LA SUA ATTUAZIONE . POICHE DIVERSI STATI MEMBRI , TRA CUI LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , NON ERANO STATI IN GRADO DI EFFETTUARE TEMPESTIVAMENTE LE NECESSARIE MODIFICHE DEL LORO REGIME IVA , IL CONSIGLIO PROROGAVA IL SUDDETTO TERMINE AL 1* GENNAIO 1979 , CON LA NONA DIRETTIVA 26 GIUGNO 1978 , N . 78/583 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI ( GU L 194 , PAG . 16 ).

3 LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA PERO ATTUATO LA SESTA DIRETTIVA SOLTANTO CON LEGGE 26 NOVEMBRE 1979 ( BUNDESGESETZBLATT , I , PAG . 1953 ).

4 DALL ' ORDINANZA DI RINVIO SI DESUME CHE , CON ATTO 3 SETTEMBRE 1980 , IL FINANZAMT FUR KORPERSCHAFTEN ASSOGGETTAVA LA DITTA GRENDEL , LA QUALE SVOLGE IN GERMANIA L ' ATTIVITA DI MEDIATRICE DI CREDITI , ALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA , PER IL REDDITO DERIVATO NEL 1979 DALLE PROVVIGIONI PER TALE ATTIVITA , A NORMA DELLA LEGGE TEDESCA VIGENTE SINO AL 31 DICEMBRE 1979 .

5 LA DITTA FACEVA OPPOSIZIONE E CHIEDEVA L ' ESENZIONE DALL ' IMPOSTA , INVOCANDO L ' APPLICAZIONE DIRETTA DELL ' ART . 13 DELLA SESTA DIRETTIVA , IL QUALE STABILISCE APPUNTO , ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , L ' ESENZIONE PER LE OPERAZIONI ' DI CONCESSIONE E DI NEGOZIAZIONE DI CREDITI ' NONCHE PER ' LA GESTIONE DI CREDITI DA PARTE DI CHI LI HA CONCESSI ' . IL FINANZAMT CONTESTAVA CHE LA SUDDETTA DIRETTIVA ATTRIBUISSE AI SINGOLI UN DIRITTO DA FAR VALERE DIRETTAMENTE E NEGAVA L ' ESENZIONE .

6 IL FINANZGERICHT DI AMBURGO , DINANZI AL QUALE PENDE LA LITE , HA DECISO DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO ED HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

' SE L ' ART . 13 , B , LETT . D ), N . 1 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 ( 77/388/CEE ) DEBBA INTERPRETARSI NEL SENSO CHE QUESTA DISPOSIZIONE , FIN DAL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE , ATTRIBUISCE AL CONTRIBUENTE IL DIRITTO IMMEDIATO ALL ' ESENZIONE PER LE ATTIVITA IVI INDICATE , ANCHE SE LA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA ALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA NON CONTEMPLA ( ANCORA ) L ' ESENZIONE STESSA ' .

7 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE NON SI E FATTA RAPPRESENTARE NEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE . LA SUA TESI E STATA SOSTENUTA DALLA COMMISSIONE , LA QUALE HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE UN ' ARGOMENTAZIONE INTESA A DIMOSTRARE CHE I SINGOLI POSSONO PRETENDERE IL VANTAGGIO IN QUESTIONE . IL CONSIGLIO , INTERVENUTO NELLA FASE ORALE , HA DEL PARI SOSTENUTO LA TESI DELLA RICORRENTE , CON QUALCHE RISERVA .

8 L ' AMMINISTRAZIONE CONVENUTA , INVECE , SOSTENUTA DAI GOVERNI DELLA REPUBBLICA FRANCESE E DELLA REPUBBLICA ITALIANA , HA SVOLTO UN COMPLESSO DI ARGOMENTI TENDENTI A DIMOSTRARE L ' IMPOSSIBILITA DI FAR VALERE LA DISPOSIZIONE CONTROVERSA PER IL PERIODO ( CIOE L ' ANNO FISCALE 1979 ) IN CUI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA NON ERANO ANCORA ENTRATE IN VIGORE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI D ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA .

9 VA RILEVATO CHE LE QUESTIONI SOLLEVATE NELLA PRESENTE CAUSA SONO GIA STATE RISOLTE DALLA CORTE NELLA SENTENZA 19 GENNAIO 1982 ( BECKER , CAUSA 8/81 , NON ANCORA PUBBLICATA ) AVENTE IDENTICO OGGETTO .

10 IL GOVERNO FRANCESE E LA COMMISSIONE SI SONO LIMITATI A RIPROPORRE GLI ARGOMENTI GIA SVOLTI NELLA CAUSA 8/81 . LE PARTI ESTRANEE ALLA CAUSA 8/81 - VALE A DIRE IL GOVERNO ITALIANO E LA CONVENUTA NELLA CAUSA PRINCIPALE - NON HANNO INTRODOTTO , CON LE LORO MEMORIE , NUOVI ARGOMENTI CHE NON FOSSERO GIA STATI ESAMINATI NELLA SENTENZA SUMMENZIONATA .

11 CIO PREMESSO , CI SI DEVE RIFARE A QUANTO HA DICHIARATO LA CORTE NELLA SENTENZA 19 GENNAIO 1982 , E CIOE CHE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESENZIONE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA PER LE OPERAZIONI DI MEDIAZIONE DI CREDITI DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 . DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 POTEVA ESSERE FATTA VALERE DAL 1* GENNAIO 1979 , IN MANCANZA DI DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DI DETTA DIRETTIVA , DA UN MEDIATORE DI CREDITI CHE SI FOSSE ASTENUTO DAL RIVALERSI DELL ' IMPOSTA , SENZA CHE LO STATO POTESSE OPPORGLI LA MANCATA ATTUAZIONE .

12 LA SENTENZA DELLA CORTE 19 GENNAIO 1982 ( BECKER , CAUSA 8/81 ) VERRA ALLEGATA ALLA PRESENTE SENTENZA , DI CUI COSTITUIRA UN COMPLEMENTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

13 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL FINANZGERICHT DI AMBURGO CON ORDINANZA 4 SETTEMBRE 1981 , DICHIARA :

LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESENZIONE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA PER LE OPERAZIONI DI MEDIAZIONE DI CREDITI DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 POTEVA ESSERE FATTA VALERE DAL 1* GENNAIO 1979 , IN MANCANZA DI DISPOSIZIONI NAZIONALI D ' ATTUAZIONE DI DETTA DIRETTIVA , DA UN MEDIATORE DI CREDITI CHE SI FOSSE ASTENUTO DAL RIVALERSI DELL ' IMPOSTA , SENZA CHE LO STATO POTESSE OPPORGLI LA MANCATA ATTUAZIONE .