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Avviso legale importante

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61994C0306

Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 15 febbraio 1996. - Régie dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL contro Ministre du Bdget. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour administrative d'appel de Lyon - Francia. - Imposta sul valore aggiunto - Interpretazione dell'art. 19, n. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Operazioni accessorie finanziarie - Calcolo del prorata della detrazione. - Causa C-306/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03695


Conclusioni dell avvocato generale


++++

A - Introduzione

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour administrative d'appel di Lione di cui ci occupiamo riguarda la sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «sesta direttiva IVA») (1), e induce la Corte a esaminare questioni d'interpretazione nel campo del diritto a deduzione. L'attrice e appellante nella causa principale (in prosieguo: l'«attrice») svolge in via principale l'attività di amministratrice di immobili. Nell'esercizio di tale attività essa riceve dai locatari e dai condomini determinate somme di denaro, che in base a quanto da essa dichiarato vengono versate col consenso dei clienti su un suo conto. L'attrice - sempre con i consenso dei clienti, in base a quanto da essa dichiarato - investe per proprio conto presso istituti di credito il denaro di cui non ha bisogno. Come risulta dalle osservazioni scritte e dalla discussione all'udienza, l'attrice acquista la proprietà degli importi messi a sua disposizione non appena vengono versati sul suo conto. Certo essa è obbligata a restituire queste somme. Quanto ricavato da questi investimenti (complessivamente il 14% del reddito totale) spetta tuttavia all'attrice.

2 Per il periodo 1_ luglio 1983-30 giugno 1986, rilevante nella fattispecie, l'attrice aveva dedotto l'intera imposta. A seguito di un controllo generale della sua contabilità nel 1987, l'amministrazione finanziaria dichiarava che la deduzione doveva essere concessa limitatamente al prorata, poiché gli introiti derivanti dagli investimenti finanziari dell'attrice erano esonerati dall'IVA.

Per quanto riguarda le deduzioni, l'art. 17, n. 2, così stabilisce:

«2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:

a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo,

(...)».

3 Se beni e servizi sono impiegati non solo per operazioni soggette ad imposta, ma anche per operazioni che, ai sensi dell'art. 17, n. 2, non danno diritto a deduzione, l'art. 17, n. 5, stabilisce che la deduzione è ammessa soltanto per le operazioni che giustificano la deduzione. Esso recita:

«5. Per quanto riguarda i beni e i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni.

Detto prorata è determinato ai sensi dell'art. 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo.

(...)».

4 L'art. 19, n. 1, prevede che bisogna comporre una frazione avente al numeratore le operazioni che danno diritto a deduzione. Al denominatore appaiono poi le operazioni che danno diritto a deduzione, nonché quelle che non conferiscono un tale diritto. Ai sensi dell'art. 19, n. 2, tuttavia, non si tiene conto delle operazioni accessorie. L'art. 19 è così formulato:

«1. Il prorata di deduzione previsto dall'art. 17, n. 5, primo comma, risulta da una frazione avente:

- al numeratore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell'art. 17, nn. 2 e 3,

- al denominatore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l'importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all'art. 11 A, n. 1, lett. a).

(...)

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1., per il calcolo del prorata di deduzione, non si tiene conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle cessioni di beni d'investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa. Non si tiene neppure conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all'art. 13 B, lett. d), anche quando si tratta di operazioni accessorie. (...)».

5 L'esenzione dall'IVA degli introiti monetari fatta valere dall'amministrazione è disciplinata dall'art. 13 B, lett. b). Tale disposizioni così recita:

«B. Altre esenzioni

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione e abuso:

(...)

d) le operazioni seguenti:

1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

2. la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie e di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;

3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti;

4. le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete, con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; sono considerate da collezione le monete d'oro, d'argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;

5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parte di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:

- dei titoli rappresentativi di merci, - dei diritti o titoli di cui all'art. 5, n. 3;

6. la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri;

(...)».

6 L'attrice ha sostenuto nella causa principale che l'art. 19 della sesta direttiva non è stato correttamente trasposto nel diritto nazionale. Secondo l'amministrazione francese si può parlare di operazioni accessorie solo se non oltrepassano il 5% delle entrate complessive, comprese tutte le imposte. Poiché gli introiti derivanti dagli investimenti del denaro dei clienti costituivano il 14% delle entrate complessive dell'attrice, l'amministrazione ha rifiutato la classificazione come operazioni accessorie.

7 E' pacifico che in particolare la negoziazione del contratto d'investimento, l'impiego dei mezzi e la contabilità relativa a tali attività richiedono l'utilizzo di una parte delle risorse dell'impresa dell'attrice per queste attività finanziarie. Nella sua contabilità l'attrice non ha previsto alcuna ripartizione di beni e servizi a seconda dell'attività, per cui, in base a quanto indicato dal giudice nazionale, non è in discussione una classificazione come settore distinto in base al diritto nazionale.

8 Poiché secondo la Cour administrative d'appel di Lione per la decisione della controversia bisogna accertare se l'interpretazione del Code général des impôts, proposta dall'amministrazione francese, relativamente alla sesta direttiva sia ammissibile, tale giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale le seguenti questioni:

1. Se, vista la redazione prescelta, il summenzionato art. 19 della sesta direttiva vada interpretato nel senso che, quando un'impresa soggetta all'imposta sul valore aggiunto, che percepisce anche introiti finanziari come remunerazione dell'investimento di eccedenze di tesoreria, esercita il suo diritto alla detrazione, le suddette operazioni di investimenti debbano, in linea di massima, considerata la loro natura con riguardo alla sfera di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, incidere o meno sull'esercizio di questo diritto.

2. Se, nel caso in cui le suddette operazioni incidano sul diritto alla detrazione, gli introiti finanziari vadano compresi nel denominatore del prorata o ne vadano esclusi a motivo della loro natura o in quanto «operazioni finanziarie accessorie» ai sensi dell'art. 19, n. 2, della sesta direttiva, tenuto conto del loro ammontare o della loro percentuale negli introiti complessivi, o inoltre del fatto che le operazioni di cui trattasi costituiscono un'appendice diretta e permanente dell'attività imponibile o, infine, a qualsiasi altro titolo.

B - Presa di posizione

Sulla prima questione

9 Al riguardo si tratta in sostanza della questione se gli introiti di cui è causa, che l'attrice percepisce dagli investimenti di somme di denaro poste a sua disposizione, possano incidere sul diritto a deduzione, qualora li si consideri in relazione al campo di applicazione dell'IVA. Bisogna perciò esaminare innanzi tutto se questi introiti rientrino nel campo di applicazione della sesta direttiva IVA. Al riguardo le parti in causa esprimono opinioni diverse tra loro.

10 L'attrice innanzi tutto fornisce chiarimenti sui suoi rapporti con le banche presso cui deposita per proprio conto il denaro ricevuto dai clienti. Il denaro viene ogni volta vincolato per un determinato periodo, cosa che l'attrice considera una prestazione di servizi da parte sua alle banche. Queste avrebbero il vantaggio che il denaro rimane vincolato sul conto per un certo periodo e come contropartita l'attrice riceve un pagamento da parte della banca (gli interessi), che sarebbe direttamente collegato all'importo della somma depositata e alla durata dell'investimento. Questa attività, in quanto prestazione di servizi per la banca, rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva IVA.

11 La tesi dell'attrice va accolta in quanto al riguardo si tratta effettivamente di una prestazione di servizi per la banca. L'attrice, così come avviene in una concessione di credito, pone per un determinato periodo il suo denaro a disposizione della banca, la quale può quindi operare liberamente con esso. Come corrispettivo per queste prestazioni di servizi l'attrice riceve gli interessi il cui tasso dipende dall'importo e dalla durata dell'investimento. E' dubbio però - e questo è il tenore della prima questione - se in tal caso si tratti di una prestazione di servizi che rientra nel campo di applicazione della sesta direttiva IVA. Indicare un'attività come prestazione di servizi non è sufficiente per farla rientrare nel campo di applicazione della sesta direttiva. Piuttosto sono assoggettate all'IVA ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva IVA solo «le prestazioni di servizi, effettuate (...) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale». La nozione di soggetto passivo viene poi definita ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva IVA in base alla nozione di attività economica, la quale viene a sua volta definita nell'art. 4, n. 2. In altri termini, nel contesto della sesta direttiva IVA si tratta di prestazioni di servizi, che un soggetto passivo effettua nell'ambito della sua attività economica.

12 Nella presente fattispecie sussiste un'attività economica dell'attrice nella sua qualità di amministratore di immobili. La prestazioni di servizi, che essa effettua in tale contesto (per esempio la manutenzione, l'assegnazione di incarichi ad artigiani e la riscossione degli affitti) rientrano nel campo di applicazione della sesta direttiva IVA. E' dubbio però se il deposito di denaro per proprio conto presso le banche sia da considerare un'attività economica dell'attrice.

13 Secondo il governo francese esiste un nesso diretto tra l'attività d'investimento finanziario e quella di amministratore di immobili. Esso si basa sul modo in cui è organizzata l'attività dell'attrice. In base a quest'organizzazione l'attrice riscuote gli affitti sul proprio conto, ma non ha però l'obbligo di riversarli immediatamente ai proprietari. Il denaro si trova perciò per un certo periodo sul conto dell'attrice, cosa che le dà la possibilità di investire questo denaro presso le banche. I fondi che l'attrice tiene sul proprio conto costituiscono un elemento inscindibile della sua attività economica, per cui gi introiti provenienti dall'investimento di questi fondi derivano direttamente dall'attività professionale dell'attrice. Certo l'attrice stessa è proprietaria del denaro, ma la possibilità d'investimento deriva dall'incarico che essa ha ricevuto dai suoi clienti. Per tale motivo sussiste anche il necessario nesso diretto tra la prestazione fornita e il corrispettivo.

14 Secondo la Commissione un tale nesso non esiste nella fattispecie. Essa sostiene giustamente che secondo la giurisprudenza della Corte vi deve essere un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, e quindi anche il destinatario della prestazione di servizi (2). Un tale nesso esisterebbe senz'altro se i fondi dei clienti venissero investiti per conto dei clienti. L'attrice, poiché nella fattispecie investe il denaro per proprio conto, è al tempo stesso prestatore e destinatario della prestazioni di servizi. In altri termini, l'attrice investe il denaro per se stessa a fine di lucro. Per tale motivo l'attività di investimento finanziario non può essere considerata come prestazione di servizi nell'ambito dell'attività di amministrazione di immobili.

15 Certo anche in questo caso sarebbe possibile che l'attrice nell'ambito dell'investimento finanziario effettui una prestazione di servizi per i clienti, e cioè se - come sostiene il governo francese - gli introiti derivanti dagli investimenti costituissero parte del corrispettivo per il servizio di amministrazioni di immobili. In tal caso si sarebbe corrispondentemente ridotto l'onorario che i clienti dovevano pagare all'attrice. Sarebbe indifferente se gli introiti venissero pagati prima ai clienti e poi come onorario all'amministratore o se essi rimanessero subito in proprietà dell'attrice. Dato che esso riduce l'onorario da pagare si potrebbe considerare l'investimento finanziario anche come investimento finanziario per i clienti. Si potrebbe parlare anche di una prestazione di servizi per i clienti. Vi sarebbe anche un nesso tra la prestazione di servizi e il corrispettivo (la riduzione dell'onorario) e quindi il destinatario della prestazione di servizi. Tale prestazione di servizi sarebbe parte del servizio di amministrazione di immobili e rientrerebbe quindi come attività economica nel campo di applicazione dell'IVA.

16 A mio parere a ciò bisogna obiettare quanto segue. Se gli introiti derivanti da investimenti finanziari costituissero effettivamente parte del corrispettivo per la prestazione di servizi, ciò dovrebbe risultare dal contratto tra l'attrice e i clienti. In esso dovrebbe essere stabilito con precisione se, e in caso affermativo in quale misura, l'onorario verrebbe ridotto. Come giustamente sostiene la Commissione, tale accertamento spetta al giudice nazionale. Nella fattispecie tutto indica che gli introiti non costituivano parte del corrispettivo. L'attrice stessa non dichiara nulla di tal genere, e neanche all'udienza è risultato alcun ulteriore chiarimento. Nel caso in cui gli introiti costituissero effettivamente parte del corrispettivo vi sarebbe probabilmente un obbligo dell'attrice di investire il denaro nel modo più redditizio possibile con relativo obbligo di rendiconto. Spetta poi al giudice nazionale stabilire se sussista un tale obbligo. Certo mancano indicazioni anche in tal senso. L'attrice dà piuttosto l'impressione di essere completamente libera negli investimenti finanziari.

17 Se tuttavia gli introiti non costituiscono parte del corrispettivo, non vi è, secondo la Commissione, alcuna prestazione di servizi ai sensi della sesta direttiva IVA. L'attrice, poiché investe per proprio conto il denaro che si trova sul suo conto bancario, agisce semplicemente come un privato che amministra il suo patrimonio. Per questo motivo non vi è alcuna attività economica ai sensi della sesta direttiva IVA.

18 Questo tuttavia, sembra dubbio. Anche se nella fattispecie venisse effettuata una prestazione di servizi non per i clienti ma per la banca, potrebbe trattarsi di una prestazione di servizi nell'ambito dell'attività economica dell'attrice.

19 Secondo il governo francese le entrate derivanti dagli investimenti finanziari rientrano nel campo di applicazione della sesta direttiva IVA proprio perché costituiscono il corrispettivo di un'attività che richiede impiego di mezzi e personale in entità non irrilevante. Al riguardo va detto che questi non costituiscono criteri per qualificare un'attività come attività economica ai sensi della sesta direttiva IVA. Anche un privato può servirsi di molti consulenti per la sua attività di investimenti finanziari, senza che ciò modifichi in nulla il fatto che continua ad agire come privato e non esercita alcuna attività economica ai sensi della sesta direttiva IVA.

20 Non mi sembra tuttavia opportuno per un diverso motivo escludere completamente - come propone la Commissione - gli introiti derivanti da investimenti finanziari dal campo di applicazione della sesta direttiva IVA. Certo l'attrice investe il denaro per proprio conto, ma come giustamente fa presente il governo francese, essa riceve il denaro in base alla sua attività economica (l'attività di amministrazione d'immobili). Questo non significa che si tratta di un corrispettivo per l'attività di amministrazione. Se però l'attrice non svolgesse tale attività, non riceverebbe neanche i fondi dei clienti. In altri termini, senza l'attività economica, e cioè l'amministrazione di immobili, l'attrice non sarebbe in grado di svolgere l'attività di investimento finanziario. Questa perciò deve essere considerata non isolatamente, ma solo in connessione con l'attività economica. In ciò risiede anche la differenza rispetto all'attività di un privato e alla causa Wellcome Trust (3) cui fa riferimento la Commissione. Si può quindi parlare di investimento da parte di un privato se l'interessato non svolge alcuna attività economica oppure se il denaro, che egli investe, non è in alcun modo connesso a tale attività economica. Nella fattispecie però l'attrice investe denaro di cui dispone in base alla sua attività economica. Nella causa Wellcome Trust si trattava dell'amministrazione di un patrimonio ereditario da parte di una società fiduciaria all'uopo costituita. In tale contesto non risultava alcuna attività economica in base alla quale la società fiduciaria avesse potuto ricevere denaro. Essa era piuttosto da comparare a un privato che amministra il proprio patrimonio.

21 La presente fattispecie è diversa. Si tratta piuttosto di una prestazione di servizi - una prestazione di servizi per la banca -, che non può essere considerata isolatamente rispetto all'attività economica dell'attrice. Per tale motivo gli introiti derivanti dall'attività di investimento finanziario rientrano nel campo di applicazione della sesta direttiva IVA.

22 La sentenza nella causa Polysar (4) non si oppone alla tesi secondo cui gli introiti derivanti dall'attività di investimento finanziario dell'attrice rientrano nel campo di applicazione della direttiva. La Corte ha in essa dichiarato che la semplice riscossione di dividendi non costituisce un'attività economica ai sensi della sesta direttiva IVA. L'attività di investimento finanziario dell'attrice nella presente causa va distinta però dalla semplice riscossione dei dividendi, i quali si ottengono in connessione con la partecipazione ad imprese. Essa non viene sempre remunerata e il suo ammontare non è determinato. Essa «discende dalla mera proprietà del bene» (5). Diverso è il caso dell'attività d'investimento finanziario dell'attrice. Essa pone il denaro a disposizione della banca e per questo percepisce interessi, che essa riceve in ogni caso, indipendentemente dal fatto che la banca abbia avuto successo o meno nell'attività finanziaria svolta con quel danaro. Anche l'ammontare degli interessi è stabilito in anticipo. Questi sono perciò da considerare come controprestazione per una prestazione di servizi alla banca, la quale prestazione rientra, come già sopra indicato (paragrafi 18 e seguenti) nel campo di applicazione dell'IVA, poiché il denaro trova la sua origine nell'attività economica dell'attrice. Nel caso dei dividendi non vi è alcun corrispettivo per una qualsiasi attività economica ai sensi della sesta direttiva IVA (6).

23 Poiché gli introiti derivanti dall'attività d'investimento finanziario dell'attrice non possono essere equiparati ai dividendi, si tratta anche - come sostiene l'attrice - dello sfruttamento di beni per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva IVA.

24 Pervengo perciò alla conclusione che gli introiti derivanti dall'attività di investimento finanziario dell'attrice rientrano nel campo di applicazione della sesta direttiva IVA. Per tale motivo la sentenza Sofitam (7) non trova applicazione nella presente fattispecie. Si trattava in tal caso di dividendi che non rientravano nel campo di applicazione dell'IVA e per tale motivo, così dichiara la Corte, si collovacano al di fuori del sistema dei diritti a deduzione. Essi andavano perciò esclusi dal calcolo del prorata di deduzione. Poiché a mio parere nella fattispecie si tratta di introiti che non ricadono al di fuori del campo di applicazione della direttiva IVA, la sentenza Sofitam non è pertinente nel caso di specie.

25 Se la Corte tuttavia non segue la mia proposta e ritiene che gli introiti derivanti dall'attività d'investimento finanziario dell'attrice non rientrino nel campo di applicazione dell'IVA, in tal caso in base alla sentenza Sofitam essi vanno esclusi dal calcolo del prorata di cui agli artt. 17 e 19 della sesta direttiva IVA, poiché altrimenti verrebbe compromesso l'obiettivo della perfetta neutralità, che il sistema comune dell'IVA garantisce (8).

26 Come sostiene la Commissione, la Francia cerca di limitare la portata di questa giurisprudenza alla riscossione di dividendi e di introiti derivanti da partecipazioni finanziarie. In altri termini, tutte le altre attività, anche se non sono assoggettate all'IVA, potrebbero entrare nel prorata e quindi influenzare la deduzione.

27 Il governo ellenico va perfino oltre e sostiene che le operazioni da porre ai sensi dell'art. 19, n. 1, al denominatore del prorata comprendono tutte le operazioni di un'impresa che procurano un utile finanziario. Esso fa riferimento alla formulazione della versione francese dell'art. 19, n. 1, della sesta direttiva IVA. In essa per le operazioni che figurano al denominatore viene utilizzata la nozione di «chiffre d'affaire» (cifra d'affari). Questa nozione è più ampia di quella di «opération» (operazione). «Opération» indica le operazioni che rientrano nell'ambito della direttiva IVA, mentre «chiffre d'affaire» comprende tutte le attività che comportano un utile finanziario. Una tale interpretazione in senso ampio è necessaria per raggiungere gli scopi della direttiva, che il governo ellenico vede nell'impedire l'evasione fiscale e nel far concordare la deduzione e l'effettivo ammontare della ritenuta fiscale.

28 Inoltre questa interpretazione comporta che l'autorità fiscale evita di effettuare calcoli complessi e la difficile distinzione tra le operazioni che rientrano nella direttiva e quelle che non vi rientrano.

29 Contro questa tesi va detto innanzi tutto che è la direttiva stessa che richiede questa distinzione, quando assoggetta all'IVA solo le attività economiche. Questo non si può trascurare in maniera pura e semplice. Solo determinate attività dovrebbero rientrare nel sistema dell'IVA. Ciò significa però anche che tutte le attività, che si collocano al di fuori del campo di applicazione della direttiva IVA, non solo non sono assoggettate all'IVA, ma sono estranee all'intero sistema dell'IVA. In altri termini, esse sono escluse anche dell'intero ambito delle deduzioni. Per tale motivo la sentenza nella causa Sofitam non può essere limitata alla riscossione di dividendi, ma deve trovare applicazione per tutti gli introiti, che si collocano al di fuori del campo di applicazione della sesta direttiva IVA e quindi «sono estranei al sistema dei diritti a deduzione» (9).

30 A maggior ragione non è possibile - come propone il governo ellenico - tralasciare completamente la sentenza della Corte e inserire tutti gli introiti nel prorata.

31 Come già sopra indicato, pervengo alla conclusione che gli introiti derivanti dall'attività di investimento finanziario rientrano nel campo di applicazione della sesta direttiva e perciò sono fondamentalmente in grado di incidere sul diritto a deduzione. La prima questione pregiudiziale va perciò risolta nel senso che l'art. 19 della sesta direttiva IVA in base alla sua formulazione va interpretato nel senso che, quando un'impresa soggetta all'imposta sul valore aggiunto che percepisce anche introiti finanziari come remunerazione dell'investimento di eccedenze di tesoreria, esercita il suo diritto alla detrazione, tali operazioni d'investimento, considerata la loro natura con riguardo alla sfera di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, incidono sull'esercizio di questo diritto.

32 Con ciò è risolta la prima questione, infatti in base alla sua formulazione essa si riferisce solo all'incidenza sul prorata relativamente al campo di applicazione della sesta direttiva IVA. Tutte le altre questioni relative all'incidenza sul prorata rientrano nella seconda questione.

Sulla seconda questione

33 Tale questione deve essere risolta solo se si perviene alla conclusione che gli introiti derivanti dagli investimenti finanziari rientrano nel campo di applicazione della sesta direttiva IVA e sono perciò in grado di incidere sul prorata.

34 Se gli introiti derivanti dall'attività d'investimento finanziario rientrano nel campo di applicazione della sesta direttiva IVA, essi allora sono senz'altro esentati dall'IVA ai sensi dell'art. 13, parte B, lett.d). Poiché l'attività d'investimento finanziario, come già precedentemente illustrato, può essere considerata come concessione di credito alla banca, si applica nella fattispecie l'art. 13, parte B, lett. d), sub 1), che esonera dall'IVA la concessione di crediti.

35 Ai sensi dell'art. 17, n. 2, il diritto a deduzione sussiste solo in connessione con operazioni soggette a imposta. In altri termini, gli introiti di cui è causa, che sono esentati dall'IVA, non conferiscono all'attrice alcun diritto a deduzione. Ciò significa che l'attrice utilizza i beni e i servizi, di cui ha bisogno nell'ambito della sua attività economica, non solo per le prestazioni di servizi nei confronti dei clienti, che sono soggette ad imposta, ma anche per operazioni, per le quali non vi è alcun diritto a deduzione. In tal caso si applica l'art. 17, n. 5, della sesta direttiva IVA. In altri termini, bisogna calcolare un prorata in base all'art. 19. Come si deduce dall'art. 19, n. 1, della sesta direttiva IVA, gli introiti di cui è causa dovrebbero essere inseriti nel denominatore della frazione, poiché non danno diritto a deduzione. In tal modo verrebbe aumentato il denominatore della frazione e verrebbe ridotto il prorata di deduzione. Ciò significa che, nella presente fattispecie, l'attrice non potrebbe più far valere una deduzione completa.

36 Certo ai sensi dell'art. 19, n. 2, nel calcolo del prorata non si tiene conto degli introiti derivanti da operazioni accessorie di cui all'art. 13, parte B, lett. d). Poiché la nozione di operazioni accessorie non è stata chiarita in senso più ampio, essa deve essere determinata nel contesto generale del sistema delle deduzioni.

37 La possibilità di deduzione deve esentare dall'IVA il soggetto passivo nell'ambito della sua attività economica. Ci si basa al riguardo su una catena di operazioni, in cui l'IVA ricade sempre solo sul privato consumatore finale. Nelle fasi precedenti gli operatori economici vengono esentati dall'IVA. Tale sgravio dovrebbe però corrispondere all'ampiezza dell'attività economica del soggetto passivo e agli oneri fiscali ad essa collegati. La deduzione è perciò possibile solo se beni e servizi vengono utilizzati per operazioni soggette a imposta. Se il soggetto passivo non deve pagare l'IVA, non può neanche far valere alcuna deduzione. Per questo motivo l'art. 17, n. 5, richiede il calcolo di un prorata. In tal modo l'esercizio del diritto alla deduzione dev'essere adeguato nel modo più preciso possibile alle operazioni effettuate. Se però ai sensi dell'art. 19, n. 2, determinate operazioni (le operazioni accessorie) vengono di nuovo escluse dal calcolo del prorata, questo può solo significare che prendendo in considerazione queste operazioni verrebbe falsato il risultato. Di questo si dovrà tener conto nella determinazione della nozione di operazioni accessorie qui di seguito (dal paragrafo 39).

38 L'attrice nelle sue osservazioni ha esaminato la nozione di operazioni accessorie in quattro diverse lingue ufficiali ed è pervenuta alla conclusione che al riguardo non si tratta in ogni caso di operazioni irrilevanti e che tuttavia dalle rispettive nozioni risulta sempre un certo collegamento con l'attività principale. Questa tesi va accolta.

Dalle nozioni «accessoire» nella versione francese, «incidental» nella versione inglese e «accessorio» in quella italiana della sesta direttiva IVA si deduce che nel caso di queste operazioni si tratta di operazioni che non rientrano direttamente nella vera e propria attività economica del soggetto passivo, ma sono in un certo modo ad essa collegate.

Se si considera la nozione tedesca «"Hilfs"-Umsaetze», si può eventualmente accertare un'ulteriore caratteristica delle operazioni di cui trattasi: esse sostengono l'attività principale del soggetto passivo. Poiché però questo aspetto non si riscontra nelle sopra indicate versioni linguistiche, questa interpretazione mi sembra troppo limitativa.

Occorre perciò constatare che dalla formulazione risulta che nel caso delle operazioni accessorie si tratta di operazioni che non rientrano direttamente nella vera e propria attività economica del soggetto passivo, ma con essa hanno una certa connessione. Non deve trattarsi in ogni caso di operazioni irrilevanti. Dalla formulazione si deduce tuttavia che le operazioni accessorie in nessun caso possono avere un'ampiezza maggiore dell'attività vera e propria. Queste affermazioni dovrebbero essere esaminate in base a considerazioni sistematiche.

39 L'art. 17, n. 5, prevede il caso in cui beni e servizi vengono utilizzati per l'attività economica del soggetto passivo, la quale è costituita sia da operazioni che danno diritto a deduzione sia anche da quelle operazioni, che non conferiscono tale diritto. Per queste ultime non può essere fatta valere alcuna deduzione, ad esempio perché si tratta di concessioni di credito, per le quali il soggetto passivo stesso non deve pagare l'IVA. Non appare alcun motivo per cui in un tale caso ad esempio un'operazione esentata dall'IVA ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), non debba essere inserita nel denominatore della frazione per il calcolo del prorata.

Il soggetto passivo non deve pagare l'IVA per una parte delle operazioni nell'ambito della sua attività - perché dovrebbe quindi poter far valere una deduzione? Per tale motivo queste operazioni non soggette ad imposta non entrano nel denominatore nell'ambito del prorata, per cui l'importo della deduzione viene ridotto. Un caso in cui le operazioni non soggette ad imposta vengono escluse dal denominatore sarebbe pensabile solo se queste falsassero il calcolo complessivo dell'imposta deducibile.

Cosa poi si debba intendere per «falsare» lo chiarirò qui di seguito: il criterio per l'applicazione dell'art. 17, n. 5, e quindi per il calcolo del prorata è l'utilizzo dei beni economici del soggetto passivo per operazioni soggette a imposta, che quindi danno diritto a deduzione, e per quelle operazioni, che non conferiscono tale diritto. Nel calcolo del prorata entrano però le rispettive operazioni. In altri termini, finché i mezzi utilizzati sono più o meno proporzionati alle operazioni (soggette o non soggette a imposta) che derivano, non sorgono difficoltà. Diverso è però se i mezzi impiegati sono molto scarsi e l'operazione, per la quale vengono utilizzati, è in proporzione molto più ampia. Allora questa operazione relativamente ampia si riflette in maniera riduttiva sulla deduzione. Essa va interamente al denominatore, benché per questa operazione vengano utilizzati solo mezzi irrilevanti. La riduzione della deduzione diventa perciò sproporzionatamente alta.

Nella presente fattispecie ad esempio le entrate derivanti dalle attività di investimento finanziario costituiscono il 14% delle entrate complessive. In altri termini questo 14% andrebbe al denominatore e quindi ridurrebbe la deduzione, benché in base a quanto sostenuto dall'attrice per queste operazioni erano necessari solo alcune telefonate e lettere. Cioè, le segretarie dovevano dedicare appena un po' di tempo a queste operazioni e i relativi costi telefonici sono parimenti irrilevanti. Non si vede perché una tale attività, quale si presenta nella fattispecie, la quale non fa parte dell'attività economica vera e propria, dovrebbe ridurre sproporzionatamente l'importo della deduzione (10).

40 Da ciò si deduce per le operazioni accessorie che esse non rientrano nell'attività economica vera e propria e che i beni economici del soggetto passivo vengono utilizzati per tali operazioni solo in entità irrilevante.

41 Una certa connessione con le altre operazioni deve certo esservi, in quanto, se per un'operazione accessoria non venisse impiegato alcuno dei mezzi, che vengono utilizzati per le normali operazioni, non si presenterebbe nessuno dei casi di cui all'art. 17, n. 5.

42 A titolo di chiarimento vorrei far riferimento all'esempio fatto dal governo francese: un fornitore, che concede a un suo cliente un credito per il pagamento della merce consegnata e per questo percepisce interessi, opera al riguardo nell'ambito della sua attività principale. La riscossione degli interessi va considerata come insita nella sua attività principale. Gli introiti derivanti da questa concessione di credito sono esenti dall'IVA, ma entrano nel denominatore della frazione di cui all'art. 19, n. 1. Diverso sarebbe se l'imprenditore svolge un'attività finanziaria, che non rientra direttamente nella restante attività economica e richiede solo una parte minima dei mezzi necessari per l'attività del soggetto passivo. Come esempio si potrebbe qui indicare l'investimento di fondi (profitti), di cui provvisoriamente non si ha bisogno per la propria attività. Se queste operazioni entrassero nel denominatore della frazione e quindi riducessero l'importo della deduzione, ciò, come sopra indicato, falserebbe l'importo della deduzione. Esso non corrisponderebbe più con precisione all'attività economica dell'imprenditore.

43 Si può quindi ritenere che sono operazioni accessorie le operazioni che non rientrano direttamente nella restante attività economica del soggetto passivo e richiedono solo una parte irrilevante di mezzi disponibili al riguardo.

44 Ad una conclusione analoga perviene anche l'attrice, anche se utilizza una diversa formulazione. Per essa sono operazioni accessorie le operazioni che non comportano un aumento significativo dei beni economici impiegati. Poiché però i mezzi (personale e organizzazione di ufficio) esistono, questa formulazione è ingannevole nelle circostanze del caso. Essa potrebbe anche significare che ad esempio non deve essere assunta nessuna segretaria aggiuntiva. Nella fattispecie si tratta però del fatto che le segretarie esistenti non utilizzano una parte rilevante dell'orario di lavoro per le operazioni accessorie. Per tale motivo preferisco la formulazione secondo cui le operazioni accessorie richiedono solo una parte irrilevante dei beni economici necessari per l'attività a vera e propria.

45 Rimane ancora da chiarire quale entità possano avere le operazioni accessorie. Al riguardo va detto che sicuramente esse non possono oltrepassare l'entità dell'attività principale. La Francia ha posto in tale contesto un limite rigido, secondo cui le operazioni accessorie non possono superare il 5% delle entrate complessive. Il fine della disposizione dell'art. 19, n. 2, è tuttavia di evitare un'alterazione dell'importo della deduzione. Ciò significa però anche che con questo si persegue un adeguamento al singolo caso. Cosa che non è più possibile se la nozione di operazioni accessorie viene definita come in Francia sulla base di percentuali. Si deve piuttosto stabilire in ogni singolo caso se operazioni, che soddisfano le sopra menzionate condizioni, siano in grado di alterare la deduzione.

46 Per contro il governo francese sostiene che al di sopra del limite del 5% il soggetto passivo ha la possibilità di istituire un settore separato con un proprio prorata. Questo obbliga tuttavia il soggetto passivo a tenere registrazioni separate per i singoli settori. A prescindere dal fatto che ciò potrebbe essere molto difficile nell'ambito delle operazioni accessorie anche al di sopra del limite del 5%, poiché le operazioni accessorie richiedono mezzi solo in misura solo molto ridotta, in tal modo viene imposto al soggetto passivo un obbligo aggiuntivo non previsto dall'art. 19, n. 2. Ai sensi di quest'ultima disposizione le operazioni accessorie non entrano in nessun caso nel calcolo del prorata.

47 Il governo francese sostiene tuttavia che per motivi di certezza del diritto e per impedire distorsioni di concorrenza è necessario definire esattamente la nozione di operazioni accessorie. Questo però comporterebbe che l'art. 19, n. 2, non potrebbe più perseguire il proprio scopo. Esso dovrebbe rendere possibile l'adeguamento nel singolo caso. Per tale motivo esso non deve neanche essere interpretato in senso stretto come disposizione di deroga all'art. 17, n. 5, della sesta direttiva IVA. Un'esatta determinazione dell'entità delle operazioni accessorie non è perciò possibile. Certo si possono fissare criteri per la determinazione nel singolo caso e così accrescere la certezza del diritto. Ciò sarebbe in ogni caso meglio di un limite arbitrariamente fissato al 5%.

48 Per una determinazione più precisa delle operazioni accessorie bisogna perciò considerare quanto segue: esse stanno pur sempre in una certa connessione con la restante attività del soggetto passivo, ma non costituiscono più direttamente parte di questa attività. Esse necessitano solo in entità irrilevante dei beni economici impiegati per tali attività. Non possono oltrepassare l'entità dell'attività vera e propria. A titolo di chiarimento si fa riferimento ad un esempio addotto dalla Commissione: qualcuno opera come amministratore di immobili e come tale è anche registrato come soggetto passivo. In realtà però egli amministra solo un unico immobile. Per il resto del tempo svolge attività finanziarie. In questo caso l'interessato non può più far valere il carattere accessorio dell'attività finanziaria in quanto questa è diventata nel frattempo l'attività principale.

49 In base a questa determinazione della nozione bisogna ora esaminare se gli introiti di cui è causa possano essere considerati come operazioni accessorie ai sensi dell'art. 19, n. 2. L'attrice risponde in senso affermativo, poiché come unico criterio si basa sul fatto che per queste attività finanziarie non sono necessari mezzi aggiuntivi. La Commissione ritiene che in sostanza si debba distinguere caso per caso. Nella fattispecie l'attività finanziaria va considerata per sua natura come operazione accessoria. Il governo francese e il governo ellenico escludono infine una qualità di operazione accessoria, poiché viene oltrepassato il limite del 5%.

50 Ritengo che nella fattispecie si possa ravvisare la qualità di operazioni accessorie, poiché gli introiti derivanti dagli investimenti non rientrano direttamente nell'attività dell'attrice e poi secondo da quanto da essa dichiarato richiedono solo irrilevanti spese di gestione. Come già chiarito nell'ambito della soluzione della prima questione, l'attività di investimento finanziario non rientra nell'attività di amministrazione di immobili dell'attrice, ma non può nemmeno essere da questa completamente separata (11). Un inserimento nel prorata delle operazioni, relativamente alte rispetto alle spese di gestione necessarie, derivanti dall'attività di investimento finanziario, comporterebbe un'ingiustificata riduzione della deduzione ammissibile. Esse perciò in quanto operazioni accessorie ai sensi dell'art. 19, n. 2, non devono essere prese in considerazione nel calcolo del prorata.

Anche se costituiscono il 14% delle entrate complessive, si può ancora sostenere che esse possiedono la qualità di operazioni accessorie (12).

Per il resto si deve ancora una volta rilevare che spetta al giudice nazionale esaminare se gli introiti possano eventualmente essere considerati come parte del corrispettivo di servizi prestati o se l'attività di investimento dell'attrice necessiti veramente di irrilevanti spese di gestione.

In altri termini, gli introiti derivanti dall'attività di investimento finanziario dell'attrice non entrano come operazioni accessorie nel calcolo del prorata, perché non rientrano direttamente nella vera e propria attività dell'attrice, ma da questa non possono essere separati e perché i beni economici dell'attrice vengono impiegati per esse solo in misura minima e perciò falserebbero la deduzione. Quest'ultimo esame spetta al giudice nazionale.

51 In conclusione vorrei ancora far presente quanto segue. Il giudice nazionale solleva la questione se si tratti di operazioni accessorie nell'ambito dell'attività finanziaria. Nella fattispecie sussistono in ogni caso operazioni accessorie nell'ambito dell'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva IVA. Se inoltre si tratti anche di operazioni accessorie nell'ambito dell'attività finanziaria, può rimanere in sospeso, poiché ciò non modificherebbe in nulla il risultato. E' importante solo che si tratti di operazioni accessorie.

C - Conclusione

52 Propongo perciò la seguente soluzione delle questioni pregiudiziali:

1. Se un'impresa soggetto passivo IVA percepisce introiti dall'investimento di fondi dei clienti di cui dispone nell'ambito della sua attività economica, il diritto a deduzione dell'impresa viene fondamentalmente influenzato, poiché questi introiti rientrano nel campo di applicazione della sesta direttiva IVA e quindi possono anche in sostanza entrare nel calcolo di cui all'art. 19, n. 1, della sesta direttiva IVA.

2. Questi introiti non vanno compresi nel denominatore del prorata, poiché - ammesso che richiedano solo irrilevanti spese di gestione - si tratta di operazioni accessorie ai sensi dell'art. 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva IVA. Tale è il caso,

- se non rientrano direttamente nella vera e propria attività economica dell'impresa, ma si trovano pur sempre con essa in una certa connessione;

- se richiedono solo una parte irrilevante dei mezzi impiegati per la vera e propria attività economica dell'impresa e perciò ridurrebbero ingiustificatamente l'importo della deduzione;

- se non oltrepassano l'entità della vera e propria attività economica dell'impresa.

Tale accertamento spetta al giudice nazionale.RSc

(1) - Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (GU L 145, pag. 1).

(2) - Sentenza 8 marzo 1988 nella causa 102/86, Apple and Pear Development Council (Racc. 1988, pag. 1443, punti 11 e segg.).

(3) - Vedi le mie conclusioni del 7 dicembre 1995 nella causa C-155/94 (Racc. pag. I-0000).

(4) - Sentenza 20 giugno 1991 nella causa C-60/90, Polysar (Racc. 1991, pag. I-3111).

(5) - Causa C-60/90, loc. cit., punti 13 e seguenti.

(6) - Sentenza 22 giugno 1993 nella causa C-333/91, Sofitam (Racc. 1993, pag. I-3513, punto 13).

(7) - Sentenza 22 giugno 1993 nella causa C-333/91, loc. cit.

(8) - Causa C-333/91, loc. cit., punti 12-14.

(9) - Causa C-333/91, loc. cit., punto 13.

(10) - E' possibile anche che l'importo della deduzione sia falsato a favore del soggetto passivo: se un'operazione di scarsa rilevanza richiede una percentuale proporzionatamente alta dei mezzi aziendali del soggetto passivo, l'importo della deduzione non verrebbe sufficientemente ridotto dall'operazione di scarsa rilevanza, che va al denominatore del prorata. Per un tale caso la sesta direttiva IVA all'art. 17, n. 5, terza frase, consente agli Stati membri di prevedere altri tipi di calcolo, per impedire tale alterazione.

(11) - Paragrafi 14 e 15 e seguenti.

(12) - Vedi anche le mie conclusioni del 26 gennaio 1995 nella causa C-4/94, BLP (Racc. 1995, pag. I-893 alla pag. I-985, paragrafo 64).