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61997C0276

Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 27 gennaio 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento - Art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA - Messa a disposizione di strade contro pagamento di un pedaggio - Non assoggettamento all'IVA - Regolamenti (CEE, Euratom) nn. 1552/89 e 1553/89 - Risorse proprie provenienti dall'IVA. - Causa C-276/97.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06251


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1. Il presente ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione è diretto a far dichiarare che la Francia, non avendo assoggettato all'IVA i pedaggi autostradali e non avendo quindi effettuato alcun versamento corrispondente di risorse proprie maggiorato di interessi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE .

2. In Francia si riscuotono pedaggi per l'utilizzo di determinati tratti autostradali. Tali pedaggi non sono tuttavia gravati da imposta sulla cifra d'affari, poiché in Francia sono considerati come tributi statali non equiparabili a compensi per un'attività economica, con la conseguenza che non viene riscossa alcuna IVA. La gestione e la manutenzione dei percorsi soggetti a pedaggio - a differenza della loro progettazione e realizzazione - possono essere affidate in concessione ad enti statali, a partecipazione statale o in alcune circostanze ad organismi privati .

II - Procedimento precontenzioso

3. Con lettera del 26 aprile 1984 la Commissione chiedeva alle autorità francesi di pronunciarsi sulla normativa in materia di IVA riguardo ai concessionari delle autostrade francesi.

4. Nella risposta del 5 luglio 1984 le autorità francesi dichiaravano che, riscuotendo dagli utenti imposte a favore dello Stato, i concessionari avrebbero agito in qualità di collettori. Occorrerebbe solo assoggettare ad imposta il reddito da essi percepito come corrispettivo per la prestazione di servizi fornita allo Stato.

5. Il 12 marzo 1986 la Commissione trasmetteva alla Repubblica francese una lettera di diffida in cui sosteneva che l'attività dei concessionari delle autostrade francesi era una prestazione di servizi fornita agli utenti e non allo Stato e che la mancata riscossione dell'IVA alterava il sistema comunitario di IVA.

6. Con lettera del 22 maggio 1986 le autorità francesi ribadivano la loro opinione.

7. Il 28 aprile 1988 la Commissione trasmetteva alla Repubblica francese un'ulteriore lettera di diffida in cui illustrava i suoi addebiti alla luce dei dati forniti dalla Francia.

8. Con lettera del 17 febbraio 1989 le autorità francesi dichiaravano nuovamente che il pedaggio costituiva un tributo di natura analoga ad un'imposta.

9. Il 28 agosto 1989 la Commissione trasmetteva al governo francese un parere motivato relativo sia alla violazione delle disposizioni della direttiva che agli effetti di tale violazione sul versamento delle risorse proprie alla Comunità.

10. La Francia non si conformava al parere motivato, bensì rispondeva con lettera del 29 novembre 1989, reiterando sostanzialmente gli argomenti già addotti in precedenza.

11. Con lettera del 20 dicembre 1985 il Direttore generale per le questioni di bilancio della Commissione richiamava l'attenzione del governo francese sul fatto che la suddetta violazione della direttiva comportava una riduzione ingiustificata delle risorse proprie della Comunità e chiedeva di determinare gli importi non corrisposti negli esercizi 1981-1984 e di provvedere al loro versamento a favore del bilancio della Comunità con relativi interessi moratori a partire dal 31 marzo 1986.

12. Con lettera del 27 febbraio 1986 le autorità francesi respingevano tale parere adducendo motivi di natura giuridica ed economica.

13. Con lettera di diffida del 28 gennaio 1988 la Commissione invitava il governo francese a presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE).

14. Nella lettera del 19 settembre 1988 il governo francese sosteneva che con la riscossione dell'IVA su tutti i pedaggi, tenuto conto delle deduzioni eventualmente operate dagli stessi concessionari e dagli utenti delle autostrade soggetti ad IVA, i contributi alle risorse proprie versati fino a quel momento sarebbero risultati in eccesso.

15. Con lettera del 17 gennaio 1989 la Commissione estendeva la richiesta di pagamento agli esercizi 1985-1987, con interessi moratori a partire dal 1° maggio 1989, nonché agli esercizi successivi fino al termine della violazione.

16. Con lettera del 29 novembre 1989 la Francia trasmetteva alla Commissione informazioni e chiarimenti, affinché quest'ultima potesse determinare l'IVA versata dai concessionari delle autostrade in conformità del sistema vigente, nonché l'IVA che sarebbe risultata dal regime caldeggiato dalla Commissione.

17. La Commissione non accoglieva l'opinione della Francia e pertanto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, proponeva il presente ricorso, pervenuto alla cancelleria della Corte il 30 luglio 1997.

18. La Commissione chiede che la Corte voglia

1) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo assoggettato all'IVA i pedaggi autostradali riscossi come corrispettivo della prestazione di servizi fornita agli utenti, contrariamente a quanto stabilito dagli artt. 2 e 4 della sesta direttiva IVA del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato che istituisce la Comunità europea;

2) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo versato alla Commissione i corrispondenti importi, comprensivi di interessi moratori, a titolo di risorse proprie, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato che istituisce la Comunità europea;

3) condannare la Repubblica francese alle spese.

19. La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare la Commissione alla spese.

III - Contesto normativo

1. Sulla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto

Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «direttiva»)

20. L'art. 2 della direttiva stabilisce quanto segue:

«Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto:

1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)».

21. L'art. 4, nn. 1, 2 e 5, della direttiva così recita:

«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

(...)

5. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato D quando esse non sono trascurabili.

Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma de[ll']articol[o] 13 (...)».

2. Sulle risorse proprie

a) Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1553, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

22. L'art. 1 così recita:

«Le risorse IVA provengono dall'applicazione dell'aliquota uniforme, fissata conformemente alla decisione 88/376/CEE, Euratom, alla base determinata conformemente al presente regolamento».

23. L'art. 2, n. 1, stabilisce quanto segue:

«La base delle risorse IVA è determinata prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui all'articolo 2 della direttiva 77/388/CEE (...), ad esclusione delle operazioni esentate a norma degli articoli da 13 a 16 di detta direttiva».

b) Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

24. L'art. 11 dispone quanto segue:

«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».

c) Decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

25. In conformità a tale decisione, gli importi di risorse proprie provenienti dall'IVA mancanti vengono compensati nel quadro del finanziamento complementare mediante risorse proprie provenienti dal PNL, con la conseguenza che si verifica una ridistribuzione dell'onere finanziario a carico degli altri Stati membri.

IV - Argomenti delle parti

26. La Commissione ritiene che mettere a disposizione infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio da parte degli utenti, come avviene in Francia, costituisca un'attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della sesta direttiva IVA.

27. Anche se tale attività viene esercitata, come in Francia, secondo un particolare sistema di concessioni che lo Stato rilascia ad enti statali, a partecipazione statale o in determinate circostanze ad organismi privati, ciò non significa secondo la Commissione che l'attività non rientri nel campo di applicazione dell'IVA. Si tratterebbe infatti, da un lato, di un'attività economica ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva IVA e, dall'altro, di un'attività esercitata da soggetti passivi ai sensi dell'art. 4, potendosi anche trattare di organismi di diritto pubblico.

28. Secondo la Commissione, occorre valutare oggettivamente la nozione di attività economica alla luce della realtà economica. Le prestazioni di servizi non devono necessariamente essere orientate soprattutto o in modo esclusivo verso il mercato; è quindi sufficiente ch'esse abbiano di fatto un certo rapporto con la vita economica.

29. Il corrispettivo del pedaggio consisterebbe nella prestazione di servizio fornita agli utenti, vale a dire comodità, velocità e sicurezza, nonché eventualmente in un tragitto più breve. Poiché gli utenti non sono costretti a servirsi di tale rete soggetta a tributi, esiste una relazione diretta tra la prestazione di servizi e il prezzo pagato.

30. Secondo la Commissione, occorre distinguere tra lo svolgimento di tale attività economica da parte di organi statali o per loro conto dalla nozione dell'esercizio di attività di pubblica amministrazione. Le uniche attività per cui lo Stato e gli enti territoriali locali non devono essere considerati come soggetti passivi sono, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA, quelle esercitate in veste di pubbliche autorità.

31. Il carattere generale dell'IVA comporterebbe la tassazione di tutte le operazioni economiche. Lo Stato e gli altri organismi di diritto pubblico non sarebbero in linea di principio esenti dall'IVA, ma lo sarebbero solo riguardo alle attività che essi esercitano in quanto pubbliche autorità in senso stretto. Si aggiunga che essi devono essere considerati anche in questi casi soggetti passivi ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, quando il loro mancato assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

32. Quando un concessionario mette a disposizione degli utenti un'infrastruttura stradale che ha il compito di gestire, egli non esercita con ciò alcuna attività di pubblica amministrazione in senso stretto. Si tratterebbe invece di un'operazione soggetta ad imposta come l'erogazione di gas, energia elettrica ed acqua, i servizi postali e le telecomunicazioni o le prestazioni di servizi aeroportuali. Le attività che consistono nello sfruttamento di un bene per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità ricadrebbero senz'altro nel campo di applicazione della sesta direttiva IVA.

33. La mancata riscossione dell'IVA sui pedaggi si ripercuote seriamente non soltanto a livello locale, bensì su tutti gli operatori economici della Comunità che si servono delle infrastrutture stradali francesi a pagamento nel quadro delle loro attività soggette ad imposta, in quanto essi non potrebbero dedurre in conformità della sesta direttiva IVA tali spese che gravano sulla loro attività economica. La Commissione ritiene pertanto che la mancata riscossione dell'IVA influisca in modo rilevante sul funzionamento del sistema armonizzato in materia di IVA, che è determinante nel quadro del mercato unico. Ne potrebbero perciò derivare notevoli distorsioni di concorrenza. Si può rilevare una disparità di trattamento anche riguardo agli Stati membri in riferimento al bilancio comunitario, perché essi dovrebbero sopportare oneri finanziari più elevati nel quadro della compensazione operata sulla base del prodotto interno lordo.

34. Riguardo alla censura vertente sulla violazione delle disposizioni comunitarie in materia di riscossione di risorse proprie provenienti dall'IVA, la Commissione sostiene che nel caso di specie il gettito delle risorse proprie delle Comunità risulti diminuito. La Commissione dovrebbe poter rilevare l'entità dell'importo delle risorse proprie dovute, al fine di evitare un danno finanziario che dovrebbe essere compensato sulla base del prodotto interno lordo. Una siffatta violazione provocherebbe uno svantaggio di natura finanziaria agli altri Stati membri e violerebbe quindi il principio della parità di trattamento.

35. La Francia non avrebbe tuttavia consentito alla Commissione di esaminare le cifre e il metodo di calcolo addotto dalle autorità francesi come motivazione del fatto che la Francia, se la tesi della Commissione fosse esatta, avrebbe persino diritto alla restituzione degli importi versati in eccesso dal 1981 nel quadro delle risorse proprie. In ogni caso, il diritto alla restituzione sostenuto dal governo francese non sussiste, perché o il sistema francese è conforme alla legislazione comunitaria, cosicché non si impone una rettifica della base imponibile delle risorse proprie provenienti dall'IVA, o tale sistema viola la direttiva, dal che deriverebbe un aumento della base imponibile.

36. Per quanto riguarda gli interessi moratori, la Commissione si richiama all'art. 11 del regolamento n. 1552/89. La Francia sarebbe stata avvertita del fatto che, a partire dal 31 marzo 1986, si sarebbero applicati interessi sui contributi alle risorse proprie non versati a causa della mancata riscossione dell'IVA.

37. Il governo francese osserva che in Francia il legislatore ha previsto di affidare in concessione la gestione delle autostrade nonché la riscossione di pedaggi. Secondo il codice stradale francese le autostrade appartengono alla rete stradale pubblica. Considerata l'importanza nazionale della rete autostradale, solo lo Stato avrebbe i mezzi per svilupparla in modo adeguato facendo inoltre in modo che le deroghe al principio dell'utilizzo gratuito della rete viaria rimangano circoscritte. Inoltre la costruzione di un'autostrada si baserebbe in ogni caso su una decisione delle pubbliche autorità, vale a dire su un decreto del Conseil d'Etat che può contemporaneamente dichiarare l'autostrada di pubblica utilità.

38. Vero è che occorre valutare oggettivamente la nozione di attività economica nell'ambito della sesta direttiva IVA, tenuto conto della realtà economica della relativa operazione, ma al riguardo sarebbe indispensabile un esame della normativa interna al fine di distinguere esattamente quali attività gli organismi pubblici esercitano in quanto pubbliche autorità ed in quali agiscono in veste di privati.

39. Nel caso di specie il governo francese rileva che, riscuotendo il pedaggio, lo Stato agisce in quanto pubblica autorità. Esso sarebbe proprietario della rete stradale pubblica e deterrebbe un potere sovrano esclusivo che eserciterebbe mediante atti amministrativi, soprattutto riguardo alle norme in materia di utilizzo delle autostrade e di circolazione autostradale. Inoltre, lo Stato avrebbe l'obbligo di mettere le autostrade a disposizione degli utenti. Nell'ambito di tale attività lo Stato deterrebbe anche prerogative che esorbitano dal diritto comune, come ad esempio la fissazione dei tributi tramite regolamento. Infine, lo Stato avrebbe il monopolio della costruzione e classificazione delle autostrade. Da questi elementi emerge che nel caso di specie si tratterebbe dell'attività di un organismo pubblico in veste di pubblica autorità.

40. Poiché l'attività non rientra nel campo di applicazione della direttiva, anche la relazione eventualmente esistente tra la prestazione di servizi fornita e il corrispettivo ottenuto non potrebbe affatto mettere in discussione l'esclusione a priori di tale attività di un organismo pubblico nell'esercizio del proprio potere sovrano dal campo di applicazione dell'imposta. Neanche la Commissione considererebbe sempre il pedaggio come un semplice tributo per una prestazione fornita all'utente, bensì lo riterrebbe rilevante soprattutto ai fini dell'orientamento della domanda .

41. Per quanto riguarda il problema della distorsione della concorrenza, il governo francese ritiene che gli operatori economici francesi ed esteri si trovino nella stessa situazione, cosicché questi ultimi non sarebbero svantaggiati. Quanto alla disparità di trattamento tra gli Stati membri riguardo al bilancio comunitario, non si tratterebbe di una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA.

42. In merito alla censura riguardante una violazione delle disposizioni relative alle risorse proprie, il governo francese sostiene che non si configura una violazione della sesta direttiva IVA e che non si è verificata una diminuzione della base imponibile delle risorse proprie. Non si potrebbe pertanto richiedere alcun versamento supplementare. La Francia non si sarebbe inoltre opposta ad un esame dei dati e dei metodi di calcolo e, nel determinare l'importo delle risorse proprie provenienti dall'IVA, avrebbe proceduto in conformità delle disposizioni vigenti dei regolamenti nn. 1552/89 e 1553/89. Tuttavia, basandosi sul metodo di calcolo della Commissione, risulterebbe una diminuzione del gettito pari a 522 milioni di FRF nell'esercizio 1987 dovuta a deduzioni legittime dell'IVA da parte dei soggetti passivi, il che comporterebbe una diminuzione della base imponibile delle risorse proprie provenienti dall'IVA pari a circa 3,249 miliardi di FRF nonché dei contributi al bilancio da parte della Francia nella misura di 45,5 milioni di FRF. Qualora si assumesse come base il calcolo effettuato dalla Commissione, tale metodo, applicabile agli altri anni, evidenzierebbe che al bilancio comunitario sono stati versati contributi sistematicamente in eccesso.

V - Analisi

1. Riscossione dell'IVA sui pedaggi

43. Seguendo la struttura della direttiva occorre anzitutto esaminare se si configuri una prestazione soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva IVA. Dovrebbe trattarsi di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. Si deve quindi accertare se una siffatta prestazione sia fornita da un soggetto passivo e, in caso affermativo, se si tratti di un'attività economica.

a) Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso

44. Nel caso di specie la prestazione di servizi consiste nella messa a disposizione dell'infrastruttura.

45. Tale prestazione di servizi viene inoltre effettuata a titolo oneroso, vale a dire in cambio del pedaggio riscosso. La Corte ha già risolto la questione se una prestazione di servizi sia effettuata a titolo oneroso statuendo che, perché una prestazione di servizi possa essere considerata come imponibile, vi deve essere un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto .

46. Tale nesso diretto consiste nel fatto che per l'utilizzo dell'infrastruttura viene pagato un pedaggio, la cui entità dipende a sua volta dalla categoria dell'autoveicolo e dalla lunghezza del tragitto.

47. Il pedaggio non è neanche un'imposta, perché quest'ultima è una prestazione pecuniaria che non costituisce una contropartita per una determinata prestazione e viene applicata da un ente di diritto pubblico allo scopo di ottenere entrate nei confronti di tutti coloro che rientrano nella fattispecie a cui la legge collega l'obbligo di prestazione. Tuttavia, poiché nel caso di specie viene fornita una controprestazione concreta sotto forma della messa a disposizione di determinate parti dell'infrastruttura stradale, si tratta di un tributo che va considerato come corrispettivo di una prestazione di servizi.

48. Di conseguenza, si configura una prestazione soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva IVA.

b) Soggetti passivi

49. Ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva, si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente un'attività economica, cioè una qualsiasi attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi.

50. Ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della direttiva, gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono però considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono canoni, contributi o retribuzioni.

aa) Attività rientrante nelle prerogative della pubblica autorità

51. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, affinché un ente pubblico non sia assoggettato ad imposta, devono essere congiuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l'esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l'esercizio di attività in veste di pubblica autorità .

52. Ciò significa, da un lato, che gli enti di diritto pubblico non sono automaticamente esentati per tutte le attività ch'essi svolgono, ma solo per quelle che rientrano nella loro missione specifica di pubblica autorità e, dall'altro, che l'attività svolta da un privato non è esente dall'IVA per il solo fatto ch'essa consiste nel compimento di atti che rientrano nelle prerogative della pubblica autorità .

53. Nella definizione di compimento di attività in veste di pubblica autorità non si può prescindere dall'oggetto o dalla finalità dell'attività svolta dall'organismo pubblico. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che le modalità di esercizio delle attività consentono di determinare la portata del mancato assoggettamento degli enti pubblici .

54. La Corte ha pertanto statuito che gli enti di diritto pubblico di cui all'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva esercitano attività in quanto pubbliche autorità qualora ciò avvenga nell'ambito del regime giuridico loro proprio . Quando invece essi agiscono in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati, non si può ritenere che svolgano attività in quanto pubbliche autorità.

55. Poiché, in conformità dell'art. 6, n. 1, della sesta direttiva IVA, si considerano imponibili anche attività rese a norma di legge, è evidente che la mera appartenenza di un'attività al settore del diritto pubblico non è sufficiente a soddisfare le condizioni di esenzione di cui all'art. 4, n. 5, primo comma. Poiché tale disposizione costituisce una deroga alla definizione di soggetto passivo, essa va interpretata in modo restrittivo. Si possono pertanto considerare suscettibili di esenzione dall'IVA soltanto quelle attività dei pubblici poteri che rientrano nel nucleo fondamentale delle prerogative della pubblica autorità. Tale interpretazione è confermata anche dall'art. 4, n. 5, terzo comma, che rimanda alle attività elencate nell'allegato D - v. supra, paragrafo 21 - il quale include anche gli organismi di diritto pubblico nei soggetti passivi.

56. La progettazione e la costruzione di strade, ponti e gallerie rientrano nell'esercizio di poteri sovrani, riservato alle pubbliche autorità. Tali attività riguardano una parte essenziale e quindi un nucleo fondamentale dei compiti pubblici, tanto da poter essere considerate come misure di interesse generale. Si deve quindi presumere che, quando lo Stato interviene in questo settore, agisca in veste di pubblica autorità.

57. E' vero che la messa a disposizione di strade non è esplicitamente classificata - come l'erogazione di gas, energia elettrica e acqua di cui all'allegato D - come attività assoggettabile all'IVA. In effetti, la messa a disposizione gratuita di infrastrutture stradali va considerata un'attività rientrante nelle prerogative della pubblica autorità. Si può sostenere che, per contro, la rete stradale, realizzata dalle pubbliche autorità utilizzando risorse provenienti dalle imposte, possa anche essere interamente gestita da privati dietro pagamento di un pedaggio richiesto a tutti. In ogni caso la concessione d'uso selettiva - in quanto a pagamento - di un tratto limitato non può essere considerata come un'attività che rientra nell'esercizio della pubblica amministrazione. La riscossione di un pedaggio è infatti possibile anche nell'ambito di un atto rientrante nelle prerogative della pubblica autorità e non giustifica di per sé alcun obbligo di assoggettamento all'imposta, come stabilisce espressamente l'art. 4, n. 5, primo comma. Occorre tuttavia considerare che nel caso di specie l'utente può scegliere se utilizzare l'infrastruttura stradale a pagamento o a titolo gratuito. Nella messa a disposizione gratuita della rete stradale si esaurisce in ogni caso l'atto rientrante nelle prerogative della pubblica autorità, mentre la possibilità offerta di utilizzare tragitti supplementari pagando un pedaggio va classificata come un'attività puramente privata. Chi necessita di una concessione edilizia non ha alcuna possibilità di scelta e deve pagare la relativa tassa. Chi porta a termine un corso di laurea, per cui si devono pagare tributi, non ha alcuna possibilità di eludere tale obbligo per raggiungere lo stesso obiettivo, cioè il concreto compimento degli studi. Nel caso di specie l'utente può tuttavia scegliere tra due possibilità - anche se l'una maggiormente complicata o lenta - per ottenere lo stesso risultato. La rete stradale soggetta a pedaggio viene sì messa a disposizione di tutti coloro che sono disposti a pagare, ma solo di questi. Ciò rivela un carattere selettivo estraneo all'agire sovrano. Sono soprattutto motivi economico-finanziari che conducono alla riscossione del pedaggio. La messa a disposizione di un tragitto limitato dietro pagamento di un pedaggio non può perciò essere considerata come un'attività sovrana della pubblica amministrazione.

58. Nel caso di specie è pertanto fuori questione un'applicazione della disposizione di cui all'art. 4, n. 5, primo comma, poiché la messa a disposizione dell'infrastruttura dietro pagamento di un pedaggio non può essere considerata come attività esercitata in veste di pubblica autorità. Gli organismi competenti della riscossione del pedaggio vanno pertanto considerati soggetti passivi.

bb) Attività economica

59. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva, come già detto, si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente un'attività economica.

60. L'art. 4, n. 2, della sesta direttiva IVA definisce come attività economiche «tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi».

61. Da una costante giurisprudenza della Corte emerge che la nozione di attività economica comprende una sfera d'applicazione molto vasta e che si tratta di una nozione oggettivamente definita, in quanto qualsiasi operazione viene considerata in sé, a prescindere dalle finalità o dai risultati di questa attività .

62. Considerando una così ampia nozione di attività economica si può concludere che le prestazioni di servizi non devono necessariamente essere orientate soprattutto o in modo esclusivo verso il mercato o l'economia; è sufficiente ch'esse abbiano di fatto un certo rapporto con la vita economica . Nel caso di specie la messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio avviene sulla base di uno specifico sistema di concessioni affidate dallo Stato ad enti statali, a partecipazione statale o anche ad organismi privati.

63. Anche se in Francia il conferimento di concessioni è regolato dal diritto pubblico e le autostrade soggette a pedaggio appartengono alla rete stradale pubblica, ciò è irrilevante ai fini dell'esame della questione se si configuri un'attività economica. Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della sesta direttiva IVA prestazioni di servizi soggette ad imposta possono consistere tra l'altro nell'esecuzione di un servizio reso a nome della pubblica amministrazione o a norma di legge. Nel caso di specie anche il carattere oggettivo della nozione di attività economica fa propendere per una qualificazione come attività economica, in quanto si tratta dell'attività in sé, a prescindere dalle finalità o dai risultati di questa.

64. La presa in considerazione della realtà economica costituisce un criterio fondamentale per l'applicazione del sistema comune dell'IVA . Nella fattispecie ciò significa che determinate parti dell'infrastruttura stradale sono state messe a disposizione degli utenti dietro pagamento di un tributo sotto forma di pedaggio. Di conseguenza, poiché tale attività viene svolta dai rispettivi organismi anche per ricavarne introiti al fine di provvedere alle proprie spese materiali e al tempo stesso al proprio reddito, emerge che nel caso in esame si configura un'attività economica.

c) (In subordine) Sulla questione delle distorsioni della concorrenza

65. Ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, gli Stati, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità quando il loro mancato assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Sulla base delle osservazioni che precedono, questa ipotesi non dovrebbe essere esaminata, poiché nella fattispecie si tratta di un'attività che non viene svolta nell'ambito di poteri sovrani. Procedo quindi a questo esame solo in subordine.

66. Una distorsione di concorrenza in tal senso sussisterebbe se l'organismo statale non assoggettato all'IVA fosse in concorrenza per una stessa attività con un privato soggetto passivo e potesse pertanto offrire la propria prestazione di servizi ad un costo inferiore in forza dell'esenzione. La messa a disposizione di un'infrastruttura stradale del tipo in questione non comporta tuttavia un regime di pluralità di operatori ai sensi del diritto privato, cosicché non può configurarsi alcuna situazione di concorrenza.

67. Gli esempi di distorsioni di concorrenza citati dalla Commissione non sono convincenti nel caso di specie. Da un lato, il campo di applicazione della direttiva - secondo quanto risulta da numerose disposizioni - è limitato agli atti interni. Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione dell'obbligo di parità di trattamento rispetto a cittadini nazionali. D'altro lato, i casi di distorsione menzionati - innanzi tutto l'impossibilità della detrazione a monte ovvero la deduzione delle spese - non riguardano il mancato assoggettamento ovvero l'obbligo di imposizione, bensì la scorretta applicazione del diritto. Dopo il chiarimento alla luce della giurisprudenza gli Stati membri riscuoteranno senz'altro l'IVA con le stesse modalità (lo stesso vale per il versamento alle risorse proprie). Del resto, qualora si seguisse l'osservazione della Commissione, si rileverebbero distorsioni di concorrenza soprattutto nei confronti dei paesi in cui non si riscuotono affatto pedaggi stradali.

68. Di conseguenza non sussistono distorsioni di concorrenza ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, che motiverebbero un trattamento come soggetti passivi. Tuttavia, come illustrato supra, ai paragrafi 45-63, ciò è irrilevante. Nel caso di specie si configura un'attività da assoggettare all'IVA, poiché la riscossione del pedaggio non è un atto rientrante nelle prerogative della pubblica autorità.

d) Conclusione intermedia

69. Si deve quindi concludere che la Francia, non avendo assoggettato all'IVA i pedaggi autostradali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.

2. Risorse proprie

70. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1553/89 la base delle risorse IVA è determinata prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui all'art. 2 della sesta direttiva IVA. I contributi alle risorse proprie provengono quindi dall'applicazione a tale base dell'aliquota uniforme fissata.

71. Poiché nel caso di specie sono state fornite prestazioni da soggetti passivi, il pedaggio avrebbe dovuto essere assoggettato all'IVA. Siccome tuttavia ciò non è avvenuto, i relativi importi non hanno potuto essere considerati per la determinazione della base delle risorse IVA.

72. Di conseguenza, sussiste una violazione delle disposizioni comunitarie in materia di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'IVA. Al riguardo è irrilevante che - come afferma il governo francese - il ricalcolo dei contributi alle risorse proprie possa eventualmente portare ad un risultato sfavorevole per le Comunità. Secondo le disposizioni comunitarie vigenti, è unicamente rilevante anzitutto che tali risorse proprie siano determinate sulla base corretta e che si accertino le corrispondenti pretese (dello Stato membro) nei confronti del soggetto passivo. Lo Stato membro ha pertanto l'obbligo di effettuare i calcoli necessari, di comunicare il risultato alla Commissione e, corrispondentemente, di versare le risorse dovute.

73. Il diritto agli interessi rivendicato emerge dall'art. 11 del regolamento n. 1552/89, secondo cui ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto dei contributi alle risorse proprie dà luogo al pagamento di un interesse. Al riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte, è irrilevante la ragione del ritardo di tale iscrizione .

3. Limitazione temporale degli effetti della sentenza

74. Dopo aver accertato che la Francia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE, occorre stabilire se la Commissione sia autorizzata a far valere i relativi diritti nei confronti della Francia per l'intero periodo in questione.

75. Il procedimento per inadempimento è anzitutto caratterizzato dal fatto che, nel caso in cui il ricorso sia fondato, lo Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie a far cessare la violazione. Infatti, poiché si tratta di una sentenza di accertamento, la Corte non può ordinare allo Stato convenuto di porre fine alla violazione o di annullare ovvero modificare le misure impugnate.

76. La Corte non è quindi autorizzata a condannare formalmente la Francia a far venir meno la situazione illegale relativa alla riscossione dell'IVA. Nell'ambito del procedimento per inadempimento la Corte può tuttavia esaminare in dettaglio l'obbligo della Francia di porre fine alla situazione non conforme al Trattato.

77. Occorre pertanto esaminare in che cosa consista, concretamente, l'obbligo della Francia di porre fine alla violazione del Trattato e l'incidenza della lunga durata del procedimento.

78. Poiché ai sensi degli artt. 155 (divenuto art. 211 CE) e 169 del Trattato CE la Commissione ha l'obbligo di perseguire ogni violazione del Trattato a lei nota, sussiste in linea di principio un obbligo di agire. Essa dispone tuttavia di un certo margine di discrezionalità soprattutto in merito al momento e alle condizioni di attuazione delle singole fasi del procedimento ex art. 169. Anche in presenza di un obbligo di principio di repressione la Commissione dovrebbe tuttavia impegnarsi costantemente al fine di indurre con i consueti mezzi gli Stati membri a ripristinare una situazione conforme al Trattato. Il termine minimo per proporre il ricorso si colloca dopo la scadenza indicata nel relativo parere motivato. In linea di principio non sussiste un termine predeterminato per adire la Corte . Spetta perciò alla Commissione stabilire quando sia opportuno promuovere l'azione per inadempimento a seguito del parere motivato, dopo la scadenza del termine fissato . In casi eccezionali estremi, in cui la Commissione attende a lungo prima di agire in giudizio e non prende alcuna misura ulteriore nei confronti dello Stato membro, l'eccezione di decadenza, con riferimento alla ricevibilità del ricorso, non va tuttavia del tutto esclusa . La giurisprudenza della Corte tende tuttavia a respingere la decadenza del diritto di ricorso della Commissione .

79. Nel caso di specie è parimenti fuori questione una prescrizione dei diritti delle Comunità. Da un lato, non esistono disposizioni comunitarie in materia di prescrizione applicabili e, dall'altro, non è neanche attuabile un'applicazione sensata delle normative nazionali in materia di prescrizione di debiti d'imposta. Per essere funzionale un termine di prescrizione deve essere fissato anticipatamente. In quanto eccezione, esso deve essere fatto valere, il che non è avvenuto nel caso di specie. Poiché al riguardo non sono neppure state presentate osservazioni, tale punto non necessita di ulteriore esame. Del resto, il procedimento per inadempimento non potrebbe neanche riguardare direttamente la prestazione delle risorse.

80. Tuttavia potrebbero risultare prescritti i diritti delle Comunità al versamento dei contributi alle risorse proprie.

81. Per motivi di certezza del diritto, nel caso di specie potrebbe essere necessario limitare temporalmente l'effetto dell'accertamento di una violazione del Trattato riguardo alla rettifica degli estratti annuali . Nella sua giurisprudenza la Corte ha già riconosciuto la possibilità di avvalersi del principio di certezza del diritto in assenza di una normativa in materia di prescrizione .

82. In realtà, il Trattato non prevede esplicitamente una limitazione temporale dell'effetto di sentenze nei procedimenti per inadempimento. Tale limitazione non è peraltro necessaria, perché le sentenze nei procedimenti per inadempimento per il loro carattere di accertamento tendono di norma all'eliminazione (futura) di una situazione non conforme al Trattato. Questo tipo di procedimento non riguarda l'efficacia di una decisione specifica come il ricorso di annullamento, per cui è prevista una limitazione degli effetti temporali conformemente all'art. 174, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 231 CE). Il ricorso per inadempimento non ha nemmeno, di norma, lo scopo di ottenere un risarcimento dei danni in un singolo caso, come accade invece nella norma in materia di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto CE della Corte. Il procedimento per inadempimento ha piuttosto per oggetto l'accertamento in linea di principio del contenuto normativo del diritto comunitario. E' nell'interesse della certezza del diritto che la Corte si pronunci su tale contenuto normativo nell'ambito di una controversia tra la Commissione ed uno Stato membro. La semplice decorrenza temporale a partire dal termine della fase precontenziosa del procedimento non riduce in linea di principio tale interesse. Qualora eventi verificatisi in tale lasso di tempo dovessero far diminuire l'interesse per l'accertamento, si determinerebbe forse l'irricevibilità del ricorso, ma ciò non osterebbe al diritto di far dichiarare la violazione in quanto tale, che potrebbe essere sempre fatto valere in giudizio.

83. Tuttavia, nella fattispecie l'accertamento della violazione del Trattato è legata ad una richiesta di pagamento delle Comunità nei confronti degli Stati membri convenuti. Le conseguenze finanziarie che ne derivano esigono particolari riflessioni anche in relazione al principio della certezza del diritto.

84. A sfavore di una limitazione temporale, si osservi anzitutto che la Corte ha sottolineato, in una costante giurisprudenza, che, «trattandosi di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, la certezza e la prevedibilità costituiscono (...) un imperativo che si impone con particolare rigore» . Una ponderazione degli aspetti relativi alla certezza del diritto riduce la chiarezza e la prevedibilità. Per contro occorre però rilevare che il notevole ritardo nell'introduzione della fase giudiziaria del procedimento per inadempimento da parte della Commissione è parimenti incompatibile con l'imperativo della chiarezza e della prevedibilità.

85. Secondo la giurisprudenza della Corte, una controversia tra la Commissione ed uno Stato membro relativa alla riscossione di risorse proprie non deve neanche far sì che l'equilibrio finanziario della Comunità sia sconvolto . Nel caso di specie da una limitazione temporale della rettifica potrebbe derivare che alcuni Stati membri apportino risorse alla Comunità conformemente al diritto comunitario, mentre altri Stati sarebbero esonerati da tale stanziamento. Al riguardo occorre però rilevare che gli Stati membri che hanno riscosso la relativa IVA e ne hanno versato di conseguenza una parte non sono svantaggiati. Infine beneficiano della parte dell'IVA eccedente l'importo totale da versare.

86. Al contrario, va escluso praticamente e anche giuridicamente un ricupero a posteriori dell'IVA su tributi riscossi in relazione all'uso delle infrastrutture stradali. Per motivi di legittimo affidamento, anche secondo il diritto nazionale in un caso come quello di specie sarebbe escluso un ricupero a posteriori dell'IVA. A prescindere da ciò, risulterebbero sproporzionate anche le conseguenze pratiche a livello commerciale di un ricupero a posteriori di imposte sulla cifra d'affari poiché gli eventuali debitori d'imposta da determinare non sono di regola gli stessi che devono pagare le imposte con i pedaggi.

87. Sarebbero svantaggiati unicamente gli Stati membri che abbiano effettuato versamenti a posteriori senza aver prima riscosso l'IVA corrispondente. Si deve tuttavia supporre che siffatti pagamenti siano avvenuti fatta salva una corrispondente rettifica dell'estratto annuale. Qualora tale rettifica sia esclusa, gli Stati membri interessati possono richiedere la restituzione dei versamenti a posteriori effettuati.

88. Dal termine perentorio di cui all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1553/89 si deduce che il rischio per gli Stati membri di versare, per ignoranza, quote non riscosse dell'IVA non deve superare quattro esercizi di bilancio. D'altra parte, in linea di principio gli Stati membri non sono più tutelati se vengono a conoscenza di un reclamo inequivocabile della Commissione prima della scadenza del termine. Rientra nella responsabilità dello Stato membro interessato non conformarsi ad un reclamo della Commissione e, ad esempio, non riscuotere a livello generale l'IVA. Una volta a conoscenza del reclamo, lo Stato può in linea di principio valutare quali obblighi derivano dalle direttive IVA ed agire di conseguenza.

89. Se però gli Stati membri non concordano con la Commissione, sulla base di opinioni sostenibili, sul fatto che determinate operazioni debbano o meno essere assoggettate ad IVA, l'elaborazione pratica della procedura di rettifica ed in particolare la sua applicazione da parte della Commissione potrebbero generare nel caso di specie conseguenze sproporzionate. Poiché la costituzione delle Comunità europee è quella di una comunità di diritto, gli Stati membri hanno in linea di principio il diritto a che, nell'ambito di una controversia vertente sul contenuto normativo delle direttive IVA, la Corte sia adita e si pronunci entro un termine adeguato.

90. Può darsi inoltre che gli Stati membri non riescano a risolvere da soli la questione quando il procedimento per inadempimento rimane, come nel caso di specie, alla fase precontenziosa. La Commissione non ha l'obbligo di agire in giudizio e lo Stato membro non può impugnare un parere motivato. L'insieme di tali fattori potrebbe indurre ad eludere il procedimento per inadempimento. Del resto, un siffatto atteggiamento della Commissione sarebbe in contrasto con lo spirito della procedura di rettifica.

91. Nel rapporto tra la Commissione e lo Stato membro si deve presumere che gli esercizi precedenti siano conclusi e non si apporti più alcuna rettifica.

92. Occorre anzitutto stabilire a quale periodo fa riferimento il ricorso della Commissione, che è unicamente volto a far dichiarare la violazione, senza indicare un periodo determinato. Per interpretare il ricorso proposto ci si deve basare sullo scopo manifesto della domanda di tutela di diritti, vale a dire che l'obiettivo del ricorso va determinato in conformità della sua motivazione.

93. Dalla lettera di diffida della Commissione del 28 gennaio 1988, agli atti, emerge che le censure della Commissione riguardano il periodo dal 1981 fino al termine delle violazioni contestate. Si deve pertanto presumere che anche in sede di ricorso si faccia riferimento a tale periodo. Anche se la Commissione non ha intrapreso alcuna azione ulteriore riguardo agli anni successivi dal termine della fase precontenziosa fino al ricorso, si deve supporre che essa volesse porre fine alle violazioni ed ai relativi effetti per i periodi seguenti. Va pertanto esaminato fino a che punto gli esercizi a partire dal 1981 siano conclusi ed i relativi estratti annuali non possano più essere rettificati.

94. L'art. 9, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1553/89 stabilisce che dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio (vale a dire 43 mesi) l'estratto annuale non può più essere rettificato. Pertanto l'estratto annuale relativo all'esercizio 1981 non poteva più essere rettificato dopo il 31 luglio 1985. Per gli anni successivi è valido un calcolo corrispondente. Di conseguenza, la Commissione non potrebbe più riscuotere risorse proprie.

95. Tuttavia è dubbio come debba essere intesa la deroga di cui all'art. 9, n. 2, seconda frase, dove, riguardo all'estratto annuale che non può più essere rettificato, si specifica: «(...) tranne che per i punti notificati prima di questa scadenza, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato». Riguardo agli esercizi 1981-1990, i problemi su cui si fonda il presente ricorso e le interpretazioni giuridiche divergenti sono stati oggetto di discussione con la Francia.

96. Ci sono molte ragioni per interpretare l'art. 9, n. 2, seconda frase, nel senso che una deroga al termine perentorio di 43 mesi è possibile soltanto se le parti si sono successivamente impegnate a risolvere i problemi sollevati. Se si pervenisse però ad una stasi del procedimento prolungata ed ingiustificata, sarebbe insensato ed inopportuno continuare ad applicare tale disposizione. Nel caso di specie negli anni 1990-1997 non si è svolto tuttavia tra le parti alcun dialogo sufficiente a condurre alla soluzione dei problemi. All'udienza la Commissione ha dichiarato, in risposta ad un quesito, di aver regolarmente richiamato l'attenzione degli Stati membri interessati sulla problematica relativa alle risorse proprie e di aver tenuto un dialogo continuo con gli Stati membri riguardo alla questione della riscossione dell'IVA . Ciò non può tuttavia essere considerato come sufficiente a raggiungere un accordo amichevole, in quanto le posizioni delle parti lo precludevano. Occorre inoltre considerare che non sarebbe comunque stata possibile una soluzione di compromesso a causa dell'«aut-aut» emergente dalla situazione giuridica.

97. Se lo scopo di tale disposizione è garantire una proroga in caso di fattispecie e problemi complessi, dovrebbe anche essere ravvisabile un tentativo delle parti di giungere ad una soluzione. In caso contrario la Commissione potrebbe eludere il termine di 43 mesi di cui alla prima frase contestando regolarmente gli estratti annuali degli Stati membri. Essa godrebbe così a tempo illimitato della possibilità di esaminare i fatti e di rimandare la chiusura degli esercizi ad un momento indeterminato. Tuttavia ciò non sarebbe auspicabile per motivi economici né compatibile con il principio della certezza del diritto. La Commissione potrebbe quindi, senza dover giustificare tale atto, eludere i presupposti di cui alla prima frase, che fissa la data di scadenza per la chiusura degli estratti annuali al 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio.

98. Poiché la disposizione di cui all'art. 9, n. 2, non costituisce una norma di prescrizione, è irrilevante che lo Stato membro non abbia sollevato un'eccezione in tal senso. Soltanto i diritti sono soggetti a prescrizione. L'art. 9, n. 2, non attribuisce tuttavia alcun diritto, ma stabilisce solo i termini per le rettifiche degli estratti annuali.

99. Tali riflessioni consentono di supporre che la Francia abbia maturato il legittimo affidamento, durante il lungo periodo intercorso tra la chiusura della fase precontenziosa del procedimento ed il ricorso, che la Commissione si sarebbe attenuta ai termini della procedura di rettifica.

100. Anche se si dovesse ritenere che già la fase precontenziosa del procedimento abbia provocato un'interruzione del decorso del termine, tale effetto non potrebbe comunque essere esteso al di là del citato termine di 43 mesi. Poiché tra l'ultima corrispondenza nell'ambito della fase precontenziosa del procedimento ed il ricorso intercorrono più di quattro anni - esattamente sette anni -, anche un'eventuale interruzione del termine ad opera della fase precontenziosa non sarebbe più rilevante.

101. A causa del legittimo affidamento e del principio generale della decadenza, unitamente al termine perentorio di 43 mesi per la possibilità di rettifica, la riscossione di contributi alle risorse proprie va pertanto limitata ai quattro anni che precedono il ricorso. Nel caso di specie ciò significa che, poiché il ricorso della Commissione dinanzi alla Corte è stato proposto il 30 luglio 1997, gli esercizi a partire dal 1993 non sono ancora conclusi e continua ad essere possibile una rettifica . Ai fini dell'osservanza del termine di 43 mesi è sufficiente il ricorso, poiché non sussiste al riguardo alcun ulteriore termine processuale. La notifica del ricorso alla Francia potrebbe aver avuto luogo successivamente al 31 luglio 1997; da ciò non si possono tuttavia trarre ulteriori conclusioni sugli effetti all'esterno, in quanto, come momento determinante, va considerata la data di deposito del ricorso dinanzi alla Corte.

102. Poiché la richiesta di versamento dei contributi alle risorse proprie in quanto tale non costituiva l'oggetto del ricorso, ma è una conseguenza indiretta della violazione del Trattato, nonostante la parziale decadenza dei termini - il che equivale implicitamente ad un successo parziale della Francia -, il ricorso non va respinto per la parte restante. Lo stesso dicasi per la decisione relativa alle spese.

VI - Sulle spese

103. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto di condannare la Francia alle spese. Anche se la domanda di versamento di contributi alle risorse proprie è parzialmente decaduta, ciò non influisce sulla ripartizione delle spese, poiché tale domanda è soltanto una conseguenza della violazione accertata che non può essere fatta valere con il presente ricorso. Nel caso di specie l'oggetto della controversia è soltanto l'accertamento dell'inadempimento al Trattato. Poiché la Repubblica francese è rimasta sostanzialmente soccombente, dev'essere condannata alle spese processuali.

VII - Conclusione

104. Per i suesposti motivi propongo pertanto alla Corte di pronunciarsi come segue:

«1) La Repubblica francese, non avendo assoggettato ad IVA i pedaggi autostradali, in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 2 e 4 della sesta direttiva IVA del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, e non avendo versato alla Commissione i corrispondenti contributi alle risorse proprie, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, la Commissione può riscuotere a posteriori le risorse proprie e rivendicare interessi moratori soltanto a partire dall'esercizio 1993.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese».