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61998C0156

Conclusioni dell'avvocato generale Saggio del 27 gennaio 2000. - Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi a imprese dei nuovi Länder tedeschi - Misure fiscali a favore degli investimenti. - Causa C-156/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06857


Conclusioni dell avvocato generale


1 Con ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto art. 230 CE) la Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la «RFG») chiede l'annullamento della decisione della Commissione 98/476/CE (in prosieguo: la «decisione») relativa agli sgravi fiscali previsti dall'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz, in prosieguo: la «EStG») (1).

In particolare, la RFG imputa alla Commissione di avere adottato la decisione senza ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) fondandola su di una errata applicazione delle regole del Trattato in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 87 CE), nonché dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto art. 43 CE) in tema di libertà di stabilimento.

I fatti e la procedura precontenziosa

2 Con la legge tributaria per il 1996, entrata in vigore il 1º gennaio dello stesso anno (2), si provvedeva alla modifica dell'art. 52, n. 8, della EStG, per quel che concerne il campo di applicazione del regime di sgravi fiscali previsto dagli artt. 6 b) e 6 ter) della stessa legge sull'imposta sul reddito.

La nuova disciplina introduceva, limitatamente agli esercizi finanziari relativi agli anni 1996, 1997 e 1998, particolari agevolazioni in caso di acquisizione di partecipazioni in imprese, aventi sede nei nuovi Länder federali ed a Berlino Ovest, con organico non superiore a 250 dipendenti.

3 L'adozione del nuovo regime fiscale non veniva comunicata alla Commissione; solo in data 13 ottobre 1995, a seguito di specifica richiesta da parte della Commissione, il governo della RFG provvedeva ad effettuare detta comunicazione. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni avveniva senza che la Commissione si fosse pronunciata in merito; la Commissione provvedeva dunque a registrare il regime come aiuto non notificato. Con circolare del Ministero federale delle Finanze del 2 gennaio 1996 l'applicazione del nuovo regime veniva sospesa in attesa della pronuncia della Commissione.

4 Con successive lettere la Commissione chiedeva chiarimenti al governo della RFG in merito alla natura di queste nuove agevolazioni fiscali; nel replicare alla Commissione, la RFG negava che le nuove disposizioni fossero tali da rientrare nella definizione di aiuto di Stato ai sensi delle pertinenti regole del Trattato CE. Non ritenendo sufficienti le spiegazioni fornite dal governo tedesco, con decisione notificata il 25 marzo 1997 (3) la Commissione comunicava alla RFG l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE). Il governo tedesco produceva le proprie osservazioni con lettere del 13 maggio, 29 luglio e 30 settembre 1997, nelle quali contestava la fondatezza di tale iniziativa. Il procedimento si concludeva con la decisione 98/476/CE, del 21 gennaio 1998, che dichiarava il regime adottato dalla ricorrente come un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Il successivo 24 aprile la RFG depositava il presente ricorso.

Il quadro normativo

a) La disciplina nazionale

5 L'art. 52, n. 8, della EStG, nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla legge tributaria per il 1996, provvede, come detto, a modificare il regime di sgravi fiscali di cui all'art. 6 b) della stessa legge, rispetto agli esercizi fiscali relativi agli anni dal 1996 al 1998. Nel testo originario, l'art. 6 b) prevedeva per i soggetti passivi che ricavano un utile dall'alienazione di beni immobili, beni mobili deteriorabili utilizzati per almeno 25 anni e quote di partecipazione in società di capitali la possibilità di detrarre un importo pari fino al 50% di tale utile dai costi di fabbricazione o acquisto di beni economici fabbricati o acquistati durante il periodo temporale dello stesso esercizio o dell'esercizio precedente.

6 Nella nuova formulazione della legge le agevolazioni fiscali accordate ai soggetti passivi vengono ampliate rispetto agli esercizi finanziari relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 consentendo una detrazione pari all'intero ammontare dell'utile realizzato con la vendita qualora vengano acquisite quote di partecipazione in società di capitali e tale acquisizione sia collegata ad un aumento di capitale o alla costituzione di nuove società di capitale, a condizione che tali società:

a) abbiano la sede e la direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest e alla data dell'acquisizione delle partecipazioni non occupino più di 250 dipendenti, oppure

b) siano società finanziarie il cui oggetto sociale, a norma dello statuto o dell'atto costitutivo, consiste esclusivamente nel rilevamento di partecipazioni per un limitato periodo di tempo o nella gestione o cessione delle predette partecipazioni ad imprese che al momento dell'acquisizione delle partecipazioni abbiano la loro sede nonché la direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest e non occupino più di 250 dipendenti

7 Secondo le stime fornite dalla Germania e riportate dalla Commissione nella sua decisione (parte I, settimo capoverso), la misura darebbe luogo, per gli anni considerati dalla legge, a minori entrate fiscali di circa 150 milioni di DEM. Il regime è in teoria applicabile ad un numero imprecisato di imprese con sede nei nuovi Länder federali e a Berlino Ovest e non è limitato a settori specifici. Non ne viene escluso il cumulo con altri aiuti di Stato.

b) Disciplina comunitaria

8 Nella decisione la Commissione dichiara che lo sgravio fiscale previsto in forza dell'art. 52, n. 8, della EStG a favore delle imprese con un organico fino a 250 dipendenti e con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, conformemente all'art. 92, n. 1, del Trattato CE e all'art. 61, n. 1, dell'accordo SEE (art. 1, n. 1); la Commissione chiede quindi alla RFG di abrogare la suindicata disposizione (art. 1, n. 2). Nella motivazione la Commissione sostiene inoltre che la disposizione contenuta nella EStG viola il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento di cui di cui all'art. 52 del Trattato CE, in quanto il regime di aiuti stabilisce, quale presupposto delle sgravio fiscale, che le imprese in cui sono assunte partecipazioni abbiano sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali e a Berlino Ovest.

9 Per quel che concerne la natura di aiuto delle disposizioni controverse, la Commissione premette che il regime in discorso riguarda due gruppi di beneficiari, e precisamente i soggetti imponibili in forza della legge relativa all'imposta sul reddito (beneficiari diretti) e le imprese dei nuovi Länder e di Berlino Ovest con non più di 250 dipendenti (beneficiari indiretti). La Commissione sostiene, da un lato, che lo sgravio fiscale a favore dei soggetti imponibili rappresenta una misura generale che non contiene alcun elemento di aiuto, in quanto potrebbero avvalersene tutti i soggetti passivi che decidessero di investire gli utili nella maniera prevista dalla legge; dette agevolazioni sono pertanto compatibili col diritto comunitario in quanto previste da una misura generale di politica economica; dall'altro, che le misure a favore delle società di capitali, con sede e direzione amministrativa nei Länder federali o a Berlino Ovest, nelle quali deve essere assunta una partecipazione per poter accedere allo sgravio fiscale, rappresentano invece un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE.

Tale misura comporta infatti indubbi vantaggi economici ai destinatari in quanto ha come effetto quello di aumentare la redditività delle partecipazioni ad imprese con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder ed a Berlino Ovest rispetto a quella di partecipazioni ad imprese con sede e direzione amministrativa nel resto del territorio della RFG nonché al di fuori del territorio tedesco.

10 La Commissione ritiene che le disposizioni controverse non abbiano alcun legame con attività di investimento e pertanto considera la misura come un aiuto al funzionamento che, secondo la prassi della stessa Commissione, può essere concesso soltanto subordinatamente a determinate condizioni ed esclusivamente nelle zone sovvenzionabili a norma dell'art. 92, n. 3, lett. a) del Trattato CE. Nel novero di dette zone, ad ogni modo, non figura Berlino Ovest, che secondo la decisione della Commissione (N 613/96), relativa alle zone sovvenzionabili negli anni 1997-1999, costituisce una regione sovvenzionabile solo in forza dell'art. 92, n. 3, lett. c). Inoltre, considerato che manca un nesso tra la concessione dell'aiuto e le misure d'investimento, esiste secondo la Commissione un notevole rischio che la misura abbia un'incidenza al di fuori delle zone sovvenzionabili.

11 Nel prosieguo della decisione la Commissione si sofferma sulla presenza degli elementi che il Trattato e la giurisprudenza della Corte richiedono affinché una misura statale possa essere considerata come «aiuto» ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato. Detti elementi saranno presi in considerazione in seguito, nel valutare la fondatezza o meno dei mezzi di ricorso proposti dalla ricorrente.

Sul merito

12 Il ricorso è fondato, in via principale, su di un'asserita violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) e sulla errata applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE.

13 In subordine, la ricorrente invoca anche il mancato rispetto della regola de minimis, la violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE, un eccesso di potere nell'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato CE, nonché la violazione dell'art. 52 del Trattato CE.

1) Sul rispetto dell'obbligo di motivazione

14 La RFG sostiene che la decisione impugnata è viziata per violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del Trattato CE. A suo parere, la decisione non rispetta detto obbligo sotto i diversi profili che qui di seguito si prendono in esame.

a) Motivazione insufficiente rispetto all'individuazione e alla quantificazione dell'elemento di aiuto

15 Secondo la RFG, nella decisione impugnata la Commissione non ha precisato in cosa consiste in concreto l'elemento di aiuto ed in quale maniera lo stesso potrebbe essere quantificato. Precisato che dalla decisione si ricava che, secondo la Commissione, l'elemento d'aiuto è da identificarsi nel fatto che il beneficio fiscale per le imprese che assumono partecipazioni in quelle stabilite nei territori indicati viene parzialmente trasferito a queste ultime con una disposizione di legge che mirerebbe ad orientare gli investimenti dei privati, il governo tedesco ritiene che dal testo della decisione non si ricavi in quale modo il beneficiario della misura fiscale possa trasmettere il suo vantaggio a delle società di capitali nelle quali acquisisce delle partecipazioni. Inoltre, a parere della RFG, la Commissione ha omesso di quantificare il presunto aiuto, essendosi limitata a citare un generico vantaggio economico che le imprese indirettamente beneficiarie dell'aiuto ottengono dall'applicazione del regime contestato.

b) Motivazione insufficiente rispetto al rischio di distorsione della concorrenza e di ostacolo agli scambi tra Stati membri

16 La RFG sostiene, in secondo luogo, che la Commissione non ha dimostrato che la misura in discussione sia capace di produrre distorsioni alla concorrenza e di pregiudicare gli scambi tra Stati membri, come invece richiesto dall'art. 92 del Trattato.

Per quanto concerne il rischio di distorsione della concorrenza, la decisione si limita a sostenere che la misura adottata dalla RFG favorisce le società di partecipazione con sede nei territori assistiti piuttosto che in altra parte del territorio tedesco o comunitario. La Commissione dà pertanto per scontato che la minaccia alla concorrenza derivi dal fatto che la misura fiscale sia un aiuto di Stato; in realtà, sostiene la RFG, trattandosi di un elemento costitutivo dell'art. 92, n. 1, la minaccia di alterazione della concorrenza avrebbe dovuto essere oggetto di un'analisi autonoma ed approfondita.

Rispetto al pregiudizio arrecato agli scambi, la Commissione afferma nella decisione che la modicità dell'aiuto non è sufficiente ad escludere il rischio di effetti sugli scambi tra Stati membri; a parere della ricorrente, si tratta, di un'affermazione generica che, non è sufficiente a liberare la Commissione dall'obbligo di motivazione.

c) Motivazione insufficiente rispetto all'assenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato

17 La ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto esaminare d'ufficio se la misura in oggetto sia tale da rientrare nella deroga prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE, ai sensi del quale sono compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della RFG che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. La Commissione si è invece limitata a dichiarare che le informazioni di cui dispone non le permettono di chiarire se il regime in oggetto sia necessario per alleviare gli svantaggi economici causati dalla divisione della Germania. In realtà, afferma la RFG, la Commissione è in possesso di documenti che proverebbero il contrario ed ha, perciò, dovuto indicare specificatamente per quali motivi ritenga comunque non operante l'art. 92, n. 2, lett. c). Qualora la Commissione non avesse considerato sufficienti tali informazioni, sarebbe stato suo onere chiedere ulteriori integrazioni al governo tedesco.

d) Motivazione insufficiente della dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato

18 La ricorrente ritiene immotivata anche la conclusione a cui la Commissione giunge nella decisione, per cui il regime fiscale adottato costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune in quanto non può applicarsi la deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a). A parere della RFG, la Commissione si è limitata ad osservare che nella legge adottata non si esclude che il regime fiscale favorevole possa essere applicato nei settori sensibili ovvero ad imprese in difficoltà. Il governo tedesco sostiene che la Commissione avrebbe invece dovuto basare la sua valutazione sul comportamento di un investitore privato.

e) Difetto di motivazione della decisione di esigere l'abrogazione della norma piuttosto che la sua modificazione

19 La RFG contesta infine che la Commissione si pronunci, nella sua decisione, esclusivamente per l'abrogazione dell'art. 52, n. 8, della EstG, piuttosto che per la sua modifica. In una valutazione basata sul principio di proporzionalità, codificato all'art. 3 B del Trattato CE (divenuto art. 5 CE), la Commissione dovrebbe, a parere della ricorrente, chiedere l'abrogazione di un regime di aiuti solo qualora questo sia totalmente incompatibile con il mercato comune, mentre è sufficiente chiederne la modifica qualora l'incompatibilità coinvolga solo parzialmente le misure nazionali. Nella fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto, perciò, valutare l'ipotesi di una modifica prima di pronunciarsi per l'abrogazione della norma. Anche per questo motivo, dunque, la decisione impugnata non rispetta l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del Trattato.

20 Ora, ritengo che le argomentazioni apportate dalla RFG non siano tali da mettere in discussione la legittimità della decisione dal punto di vista del rispetto dell'obbligo di motivazione. Ritengo invece che la decisione indichi in maniera esauriente e sufficientemente approfondita i motivi per cui il regime fiscale adottato in Germania comporti per i beneficiari un aiuto incompatibile con il mercato comune.

21 Ricordo a tal fine che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la motivazione di un atto comunitario deve far comprendere in maniera chiara e non equivoca il ragionamento compiuto dall'autorità comunitaria autrice dell'atto, onde consentire ai destinatari di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di permettere alla Corte di esercitare pienamente il controllo di legittimità (4). Rilevo altresì che per rispettare le esigenze di motivazione di un atto ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE non è necessario che siano espressamente specificati tutti gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione prima dell'adozione della decisione. Come affermato a più riprese dalla Corte, per valutare se la motivazione di un atto sia tale da rispettare gli obblighi previsti dal Trattato bisogna tener conto del contesto generale, della procedura di adozione e dell'insieme della disciplina comunitaria che regola la materia, compresi eventuali atti adottati in precedenza (5). Ed invero, da questo punto di vista, va immediatamente rilevato che alcune valutazioni contenute nel testo della decisione, la cui perentorietà la ricorrente adduce come vizio di motivazione, sono da tempo oggetto di contenzioso tra la Commissione e la RFG, per cui ritengo che, a prescindere dal merito delle valutazioni stesse, lo Stato membro coinvolto potesse essere perfettamente in grado di comprendere la portata di alcune affermazioni che, a prima vista, potrebbero apparire non sostenute da idonea motivazione (6).

22 Ciò premesso, passo a valutare i motivi che, a parere della ricorrente, giustificano una valutazione negativa sul rispetto, nella fattispecie, dell'obbligo di motivazione. Per quel che concerne, innanzitutto, l'identificazione dell'elemento di aiuto, ritengo che nella motivazione della decisione impugnata esso venga con chiarezza indicato. La Commissione precisa infatti che il regime fiscale di cui alla EStG conferisce a talune persone fisiche e giuridiche un vantaggio economico diretto, in termini di agevolazioni fiscali, qualora acquistino determinati beni da particolari imprese, avvantaggiando indirettamente le società, stabilite nei territori favoriti, le cui partecipazioni si presentano particolarmente appetibili sul mercato: «il vantaggio economico consiste nella maggior domanda di partecipazioni al capitale delle imprese indirettamente beneficiarie rispetto alla situazione di diritto antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 52, paragrafo 8, della EStG; in tal modo gli investitori (beneficiari diretti) sono disposti ad assumere partecipazioni al capitale di imprese della Germania orientale e di Berlino a condizioni che, rispetto alla situazione esistente in caso di mancata introduzione della misura in questione, sono più favorevoli» (parte IV, sesto capoverso). La Commissione precisa quindi che la misura in oggetto è atta a conferire, senza adeguato corrispettivo, un vantaggio economico alle imprese indirettamente beneficiarie della misura di cui all'art. 52, n. 8, della EStG, aventi sede nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest, vantaggio che non avrebbero ottenuto in assenza della misura statale in questione. Mi sembra che la Commissione abbia posto in luce in maniera sufficientemente chiara in cosa consista l'elemento di aiuto. Non rinvengo, dunque, le pretese «contraddizioni» nell'identificazione dell'elemento di aiuto che la ricorrente imputa alla Commissione. Nella decisione la convenuta procede ad una valutazione comparativa della posizione concorrenziale delle imprese (indirettamente) beneficiarie del regime fiscale più favorevole rispetto a quella delle imprese stabilite altrove, precisando che, «grazie alla maggior domanda di partecipazioni ad imprese con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest (...) indotta dalla misura statale, viene influenzato, coeteris paribus, il comportamento in materia di investimenti finanziari del complesso degli acquirenti di partecipazioni, nella misura in cui essi possono acquistare partecipazioni - che non avrebbero assolutamente assunto in assenza dello sgravio fiscale, o avrebbero assunto a condizioni meno favorevoli per i venditori - a condizioni più favorevoli per i venditori delle partecipazioni di quanto non sarebbero state se non fosse stata introdotta la disposizione dell'articolo 52, paragrafo 8, della EStG» (parte IV, quarto capoverso). La Commissione fonda il proprio convincimento su questa comparazione, corroborando la conclusione alla quale giunge con altre osservazioni - relative all'impatto della misura sul mercato comune ovvero all'utilizzazione del vantaggio da parte dei beneficiari diretti - che non smentiscono né contraddicono la valutazione negativa effettuata con i passi della decisione su riportati.

23 Per quel che concerne, invece, la quantificazione dell'aiuto, concordo con l'osservazione della Commissione per cui una precisa quantificazione non poteva essere effettuata nel testo della decisione; ciò in quanto la disposizione fiscale tedesca, oggetto della decisione stessa, non prevede un aiuto individuale accordato ad un'impresa determinata, bensì un regime generale di aiuti, avente la forma di una disciplina sull'imposta sul reddito, che si applica ad un numero indeterminato di beneficiari, vale a dire a tutte le imprese che ritengono di investire nelle partecipazioni di altre imprese con sede nei territori indicati nella legge. Non è dunque possibile determinare ex ante, e comunque prima che la misura sia concretamente entrata in vigore, gli effetti di tale regime d'aiuti come sarebbe invece stato possibile qualora si trattasse di una misura d'aiuto individuale. In una valutazione che concerne gli effetti anche potenziali sulla concorrenza, una tale circostanza non esclude, ovviamente, che il regime previsto dalla legge tedesca, considerato astrattamente, possa essere qualificato come contrario alle prescrizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

24 Rispetto, poi, alla pretesa insufficienza della motivazione per quel che concerne l'impatto della misura sulla concorrenza ed all'incidenza sugli scambi tra Stati membri, ritengo che, pur se in maniera sommaria, la Commissione abbia precisato nella sua decisione che il regime fiscale adottato della ricorrente, privilegiando certe imprese con sede e direzione amministrativa nel suo territorio, pone sistematicamente in condizioni sfavorevoli le imprese stabilite in altri paesi membri, rendendole meno appetibili sul mercato delle partecipazioni (7). Ed invero, in presenza di un regime di aiuti il cui scopo manifesto e dichiarato è quello di sostenere economicamente le imprese stabilite in una determinata zona del territorio tedesco è sufficiente dimostrare che la sua applicazione è potenzialmente in grado di alterare la concorrenza: come precisato dalla Corte, allorché un aiuto concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerare influenzati dall'aiuto (8).

25 La motivazione addotta dalla Commissione appare sufficiente anche rispetto all'assenza delle condizioni per l'applicabilità, nella specie, della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c) del Trattato CE. Come è noto, l'articolo in questione considera compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione». In proposito, se è vero che nel testo della decisione, la Commissione si è limitata ad osservare, di non aver potuto accertare, sulla scorta delle informazioni di cui dispone, che il regime fosse necessario per compensare detti svantaggi, ritengo che detta valutazione, che fa perno sull'obbligo di collaborazione gravante sugli Stati membri, sia giustificata alla luce della giurisprudenza della Corte (9) secondo la quale è onere dello Stato membro fornire tutti gli elementi affinché la Commissione possa essere in grado di verificare che siano presenti le condizioni richieste per la deroga. Ed invero ritengo che, nella fattispecie, spettasse alla ricorrente fornire alla Commissione gli elementi indispensabili per dimostrare che le misure adottate fossero necessarie per compensare gli effetti negativi della divisione, mentre risulta dalle informazioni in possesso che nel corso della procedura amministrativa la ricorrente si è limitata ad invocare la necessità di uno sgravio fiscale per le imprese stabilite nel territorio considerato in ragione della carenza di capitali propri. Anche in conseguenza della posizione assunta rispetto all'applicabilità, nel merito, della deroga in discorso - posizione sulla quale avrò modo di soffermarmi in seguito - la ricorrente non sembra abbia proposto alla Corte alcuna valutazione sul nesso di causalità tra le misure adottate e gli svantaggi economici direttamente provocati dalla divisione della Germania. Pertanto, ritengo che la Commissione abbia correttamente potuto limitarsi ad affermare di non essere in possesso di informazioni che dimostrassero la presenza delle condizioni richieste dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

26 Infine, contrariamente a quanto affermato dal governo tedesco, la decisione impugnata indica in maniera sufficiente i motivi per cui il regime fiscale, istituito dall'art. 52, n. 8, della EStG, non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato CE. Prevedendo l'art. 52, n. 8, della EStG un regime d'aiuto e non un aiuto individuale, la Commissione ha potuto inizialmente esaminare solo l'ambito potenziale di applicazione di tale regime. Trattandosi di un aiuto al funzionamento, la Commissione ha giustamente posto in luce che le condizioni di applicazione sono tali da non escludere che a beneficiarne possano essere imprese che operano nei settori sensibili o imprese in difficoltà, ovvero che il capitale messo a disposizione delle imprese sia utilizzato in attività economiche al di fuori della regione sovvenzionata. Parimenti, tale compatibilità non può sussistere in forza dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, poiché Berlino Ovest non risulta essere una regione assistita ai sensi della stessa disposizione, salvo che per una parte limitata del periodo temporale nel quale trova applicazione la disciplina de qua. A ciò si aggiunga che a giusta ragione la Commissione, nella decisione gravata, ha chiesto l'abolizione e non già la modifica del regime, essendo gli elementi di aiuto, indicati nel testo della decisione stessa, così pregnanti e determinanti nel qualificare le misura adottate dalla RFG da non poter essere eliminati senza svuotare di contenuto le misure in oggetto.

27 In ragione di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che la decisione sia sufficientemente motivata.

2) Sulla natura di aiuto della misura controversa

28 Nel merito, la RFG sostiene che la Commissione, nel considerare la misura fiscale prevista a beneficio delle società di capitali dall'art. 52, n. 8, della EstG come un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ha violato l'art. 92 del Trattato CE. Il governo tedesco cita a sostegno una serie di argomentazioni, le quali tuttavia non ritengo siano decisive nel giustificare una valutazione di illegittimità della decisione controversa.

29 Invero, nessuna delle considerazioni avanzate dalla ricorrente permettono di mettere in discussione la valutazione effettuata dalla Commissione nella sua decisione, mentre appare evidente che le condizioni richieste dalle disposizioni del Trattato affinché una misura adottata da uno Stato membro possa essere qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune sono, nella fattispecie, presenti. Innanzi tutto, va osservato che non si può fondatamente dubitare che lo sgravio fiscale riconosciuto ai soggetti indicati in narrativa costituisce un aiuto di Stato ai sensi degli artt. 92 e ss. del Trattato. Precisato che la nozione di aiuto di Stato deve essere intesa in maniera ampia, va considerato che si è in presenza di un aiuto allorché la misura in questione, indipendentemente dalla sua forma o natura, accorda alle imprese destinatarie un vantaggio economico e finanziario del quale non avrebbero normalmente beneficiato, in termini di riduzione del carico fiscale ordinario. Va infatti considerato come aiuto il vantaggio economico concesso dall'autorità pubblica per alleggerire il carico fiscale che normalmente grava su di un'impresa. La misura fiscale oggetto della decisione procura alle società che ne sono indirettamente beneficiarie un vantaggio che non avrebbero ottenuto nelle normali condizioni di mercato, invogliando, con la remissione delle imposte, la partecipazione al capitale di quelle imprese. Sono quindi d'accordo con la posizione della Commissione nella parte in cui precisa che l'aiuto consiste proprio nell'influenzare il comportamento degli investitori privati. Non è dunque pertinente, in proposito, l'osservazione della ricorrente secondo la quale la disciplina fiscale de qua non comporta automaticamente che un investitore privato ritenga interessante acquisire partecipazioni nel capitale delle imprese con sede nelle zone favorite, in quanto detta decisione sarebbe condizionata da ulteriori elementi, di natura prettamente economica, che non verrebbero modificati dalle misure di agevolazioni fiscali. Basti replicare che la valutazione sulla natura dell'aiuto non può non svolgersi - in particolare, qualora siano in discussione regimi generali quale quello di specie - sulla base di una valutazione comparativa della situazione delle imprese beneficiarie della misura rispetto a quella delle imprese che non ne beneficiano. Da questo punto di vista, non è contestabile che la misura adottata modifica la situazione di mercato quale si presentava in assenza della misura stessa, invogliando l'acquisizione di partecipazione nel capitale delle imprese con sede nelle zone favorite. In altre parole, obiettivo dell'art. 52, n. 8, della EStG è dichiaratamente quello di procurare, alle imprese beneficiarie, dei vantaggi economici rendendo più appetibile investire nei loro capitali rispetto alla situazione normale di mercato: l'elemento d'aiuto in tal caso può essere identificato comparando le condizioni di investimento, nel capitale delle imprese stabilite nelle zone favorite, con o senza lo sgravio fiscale.

30 Va poi aggiunto che il vantaggio economico garantito con lo sgravio fiscale previsto dall'art. 52, n. 8, della EstG - che si concreta nella rinuncia, da parte dello Stato, di applicare il regime tributario generale in occasione di investimenti in società di capitali o di partecipazione - viene accordato con l'utilizzo di risorse dello Stato. Basti ricordare, in proposito, che la nozione di «risorse statali» utilizzata dalla Corte è più ampia di quella di sovvenzione, comprendendo «non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono i medesimi effetti» (10). Per quel che concerne, più specificamente, le misure che comportano agevolazioni fiscali, nella sentenza Banco Exterior la Corte ha precisato che «un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi costituisce aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato» (sentenza citata, punto 14). I provvedimenti oggetto della presente causa sono senz'altro destinati ad alleviare il carico fiscale delle imprese direttamente beneficiarie, ma anche, allo stesso tempo, a rendere le partecipazioni al capitale delle imprese indirettamente beneficiarie più appetibili delle partecipazioni al capitale di altre imprese stabilite in zone diverse del territorio tedesco ovvero in altri Stati membri. La misura adottata coinvolge dunque delle «risorse statali», a nulla rilevando il fatto che la misura possa avere un'applicazione transitoria ovvero che la stessa sia da qualificare come una completa rinuncia al gettito fiscale - come ritiene la Commissione - ovvero come un semplice rinvio dell'applicazione dell'imposta, come ritiene invece la ricorrente.

31 Inoltre, per quel che concerne l'ulteriore elemento della selettività della misura, non mi sembra possa essere fondatamente posto in dubbio che la misura prevista dalla disciplina fiscale tedesca non rivesta carattere generale, ma riguardi una tipologia ben determinata di imprese, definita secondo criteri chiari ed oggettivamente verificabili sia dal punto di vista geografico che delle dimensioni dell'impresa. Le imprese che non hanno sede nelle regioni assistite e quelle che hanno un numero superiore a 250 di lavoratori dipendenti non possono, infatti, beneficiare di tale regime fiscale. La stessa misura minaccia altresì di falsare la concorrenza tra le imprese aventi sede nei territori assistiti, da una parte, e quelle con sede altrove nella RFG o in altri Stati membri ed è capace di influire sugli scambi. Va a questo proposito osservato che, nell'ambito di un regime generale di aiuti, per poter stabilire l'incidenza di un siffatto regime sugli scambi è sufficiente che, in una valutazione ex ante, sia ragionevolmente sostenibile che detta incidenza può verificarsi. Qualora la posizione di un'impresa (ovvero, come nel nostro caso, di un numero imprecisato di imprese) venga rafforzata da un regime di aiuti, detto trattamento di favore in linea di principio è capace di influire sugli scambi tra Stati membri (11). La misura prevista dall'art. 52, n. 8, della EStG all'evidenza migliora la posizione delle imprese indirettamente beneficiarie rispetto ai loro concorrenti, i quali non possono offrire i medesimi vantaggi ai soggetti che intendono acquisire partecipazioni al loro capitale. Essa favorisce dunque il rafforzamento del capitale proprio delle imprese in questione. Nessun elemento porta a ritenere che detto vantaggio economico possa produrre i suoi effetti esclusivamente all'interno del territorio tedesco, in quanto in linea di principio qualsiasi impresa stabilita in un altro Stato membro, non partecipando al sistema, offre sul mercato le sue partecipazioni a condizioni meno favorevoli.

3) Sull'applicazione del principio «de minimis»

32 In subordine, la RFG rimprovera alla Commissione di non avere applicato, nella specie, il principio de minimis. In particolare, la RFG contesta alla Commissione di non aver attribuito rilevanza alla circostanza che il preteso aiuto concesso alle imprese ha una portata del tutto trascurabile, e ciò sulla base di un principio generale, di cui la comunicazione della Commissione sugli aiuti de minimis (12) soltanto una specificazione, per cui le disposizioni in materia di aiuti di Stato non trovano applicazione nei confronti di interventi statali di entità modesta. Nella decisione, invece, la Commissione esclude l'applicazione della regola su richiamata osservando che, alla luce della giurisprudenza della Corte, l'entità minima dell'aiuto non è sufficiente ad escludere che vi siano effetti sugli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, nella decisione la Commissione afferma che la RFG non si è impegnata ad applicare la regola de minimis. Sul punto, il governo tedesco replica sostenendo che, nella fattispecie in oggetto, non è stato possibile applicare il criterio seguito nella comunicazione della Commissione riguardante gli aiuti de minimis, in quanto l'eventuale vantaggio economico attribuito alle imprese stabilite nei settori favoriti non può essere concretamente misurato. La Commissione, quindi, non avrebbe dovuto escludere l'applicazione del principio de minimis fondandosi sulla circostanza che non vi era stato un impegno diretto ad applicarlo da parte dello Stato membro ricorrente.

33 Ora, ritengo che la posizione della Commissione sull'impossibilità di applicare, nella fattispecie, il principio de minimis sia corretta e sostenuta da valide argomentazioni. Va infatti in primo luogo osservato che le conseguenze dell'applicazione del regime controverso risultano invero tutt'altro che trascurabili. Dal testo della decisione appare che, secondo stime fornite dalla stessa RFG, «la misura darebbe luogo transitoriamente a minori entrate fiscali di circa 150 milioni di DEM (circa 75 milioni di ECU)», mentre la comunicazione sugli aiuti de minimis indica come tetto massimo (cumulativo con altre eventuali misure) quello di 100 000 ECU. Non risulta che la RFG si sia impegnata a limitare l'applicazione delle misure controverse in maniera da contenerne gli effetti al di sotto del limite massimo ora indicato, né che ne abbia escluso l'applicazione cumulativa con altri eventuali interventi in favore delle imprese stabilite nei territori presi in considerazione dalla disposizione controversa della EStG. A ciò si aggiunga che dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'ammontare ridotto di un aiuto di Stato non è di per sé sufficiente ad escludere che la misura adottata possa falsare la concorrenza o influenzare gli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (13). Nella fattispecie, la portata generalizzata della misura, se da un lato non consente, come detto, una precisa valutazione ex ante del vantaggio economico accordato alle imprese indirettamente beneficiarie, dall'altro rende plausibile che il limite su indicato possa essere facilmente superato nell'applicazione concreta delle misure di cui è causa. Ritengo quindi che la Commissione abbia correttamente escluso di poter applicare, nella specie, il principio de minimis.

4) Sulla violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato in tema di aiuti finalizzati a compensare gli svantaggi provocati dalla divisione della Germania

34 La ricorrente ritiene in subordine che, anche a voler qualificare come aiuto la misura controversa, la stessa non potrebbe essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. Troverebbe infatti applicazione, nella specie, la deroga prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE, in quanto le misure in oggetto sarebbero finalizzate a compensare le imprese con sede nei territori favoriti dagli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

Partendo dal presupposto che detta disposizione sia tuttora applicabile nonostante la riunificazione delle due Germanie, la ricorrente fa presente che, a seguito della divisione, nei Länder della ex Germania Est il sistema di piccole e medie imprese private è stato sistematicamente smantellato. Di conseguenza, al momento della riunificazione, i soggetti privati che intendevano esercitare attività di impresa venivano a trovarsi nell'impossibilità di acquisire con mezzi propri i capitali necessari per finanziare la propria attività. Le misure adottate dalla RFG, dunque, intendevano precisamente compensare questa situazione di svantaggio economico, in ultima analisi riconducibile alle conseguenze della divisione.

35 In proposito, va premesso che la disposizione di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE continua senz'altro ad applicarsi nonostante la riunificazione delle due Germanie, evento che non ne ha certo comportato l'implicita abrogazione. Tuttavia, trattandosi di una disposizione che contiene una deroga ad un principio fondamentale del Trattato, vale a dire quello del divieto per gli Stati di provocare distorsioni al normale gioco della concorrenza e quindi al funzionamento del mercato comune con provvedimenti di aiuto che favoriscano determinate imprese operanti nel territorio comunitario, permane la necessità di attribuire a detta disposizione una interpretazione rigorosa (14).

36 Ritengo quindi che, da un lato, il suo campo di applicazione debba essere limitato alle conseguenze provocate direttamente dalla divisione in due parti del territorio tedesco, nel momento storico in cui detta divisione si è realizzata (si pensi, ad esempio, ai problemi causati alle imprese tedesche, situate in determinate zone dei vecchi Länder e di Berlino Ovest, dalla creazione di una linea interna di confine, quali l'interruzione delle vie di comunicazione, ovvero la perdita di alcuni mercati in conseguenza della chiusura dei rapporti commerciali con le zone sottoposte ad economia di Stato (15)); dall'altro, che la misura adottata sia strettamente finalizzata a rimediare agli svantaggi economici che tale divisione ha provocato. Non può, invece, la disposizione in oggetto essere utilizzata per giustificare qualsiasi intervento di sostegno all'economia delle regioni che, prima della riunificazione, facevano parte della Germania Est, al fine di compensare totalmente l'incontestabile ritardo economico di cui soffrono i nuovi Länder; una tale interpretazione, come esattamente rilevato dal Tribunale nella recente sentenza relativa agli aiuti tedeschi al settore automobilistico (16), è in contrasto sia con il carattere derogatorio della disposizione in oggetto, sia con il contesto e gli scopi che la stessa persegue.

37 Ciò detto, ritengo che il regime di agevolazioni fiscali previsto dalla legge controversa non rispetti le condizioni ora indicate. Invero, come precisato dalla Commissione, il ritardo accumulato dai nuovi Länder, che comporta la difficoltà per le imprese ivi stabilite di rinvenire capitali sul mercato, dipende non già dalla divisione della Germania in due Stati differenti, bensì dal nuovo sistema politico ed economico adottato, dopo la divisione, nel territorio della ex Germania Est. Il venir meno del vecchio sistema, a seguito della riunificazione, con il conseguente riadattamento all'economia di mercato, ha imposto all'intero sistema economico dei nuovi Länder di confrontarsi con la concorrenza esterna, dalla quale era stato per anni salvaguardato. Ora, il ritardo di detto sistema economico rispetto a quello del resto della Germania non può essere considerato come un effetto diretto della divisione, a pena di intendere la deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato come una eccezione di portata estremamente ampia - dal punto di vista sia geografico, sia sostanziale - al principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi dagli Stati che incidono sugli scambi. Ritengo quindi che la Commissione non abbia superato i limiti della sua discrezionalità sostenendo l'inapplicabilità della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), in quanto, in una valutazione fondata sul principio della causalità diretta, non risulta che le misure adottate con il regime controverso siano finalizzate a compensare gli svantaggi economici conseguenti alla divisione della Germania.

5) Sull'applicabilità della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato CE

38 Sempre in subordine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da eccesso di potere, in quanto le misure adottate avrebbero dovuto essere dichiarate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato .

39 A parere del governo tedesco, infatti, la Commissione ha mal esercitato il potere di valutazione attribuitole dalla disposizione ora citata. La Commissione sostiene, nella parte V della decisione, che il regime fiscale controverso, non essendo destinato ad un investimento iniziale ai sensi della comunicazione della Commissione in materia di aiuti a finalità regionale (17), bensì alla compensazione di svantaggi strutturali specifici, deve essere considerato un aiuto al funzionamento, il quale, secondo la prassi della Commissione, può essere dichiarato compatibile con il mercato comune solo in casi eccezionali anche per le regioni indicate all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato. Pur riconoscendo che i cinque Länder dell'ex Germania Est e Berlino Est sono stati designati come regioni assistite ai sensi di questa disposizione fino alla fine del 1999 (18), la Commissione sostiene che la deroga non può comunque essere applicata nella specie, e ciò per una serie di ragioni: in primo luogo, in quanto il regime di aiuto è finalizzato a rafforzare le risorse proprie delle imprese beneficiarie, le quali risorse potrebbero essere in seguito dirottate al di fuori del territorio delle regioni assistite, mentre la citata comunicazione prevede che gli aiuti possano essere erogati solo qualora siano atti a contribuire ad uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'economia della zona assistita, siano decrescenti e limitati nel tempo. Sono dunque presenti dei rischi di abuso, in quanto l'aumento di capitale potrebbe favorire le imprese beneficiarie ad esercitare attività anche all'esterno dei nuovi Länder; il rischio sussiste poiché il regime di aiuti non viene vincolato a particolari progetti d'investimento nella regione. La Commissione sostiene, in secondo luogo, che le misure adottate dalla Germania non escludono che dello sgravio fiscale possano beneficiare soggetti che investono in imprese che operano nei settori sensibili, per i quali sono previste disposizioni specifiche in materia di aiuti, e che non è parimenti escluso che tale regime fiscale sia applicato ad imprese in difficoltà. In entrambi i casi, le citate comunicazioni della Commissione escludono che la misura possa usufruire della deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c). Inoltre, la decisione precisa che il regime di aiuti non rientra nel campo di applicazione della deroga, nella misura in cui risulta applicabile anche in favore di imprese con sede a Berlino Ovest, il cui territorio rientra solo in maniera parziale tra le regioni sovvenzionabili.

40 Ora, ritengo che la valutazione effettuata dalla Commissione sia corretta e non possa essere messa in discussione alla luce delle argomentazioni proposte dalla ricorrente. In primo luogo, non credo che la circostanza, invocata dalla RFG, che l'apporto di capitale in favore delle imprese stabilite nel territorio favorito avvenga tramite un rapporto di tipo sinallagmatico - in quanto l'acquisizione delle quote si realizza comunque a titolo oneroso - consenta di escludere che si tratti, nella specie, di un aiuto al funzionamento. In ogni caso, infatti, le misure in discussione rendono più appetibili le partecipazioni alle imprese assistite, compensando svantaggi strutturali preesistenti. Inoltre, le argomentazioni presentate dalla ricorrente - secondo la quale i rischi di abuso, come indicati nella decisione, risultano ridotti, al pari della probabilità che a godere della misura di aiuto possano essere imprese che operano nei settori sensibili - non appaiono pertinenti in una valutazione ex ante - l'unica che la Commissione può operare per evitare che i rischi di distorsione al funzionamento del mercato si traducano in realtà - nella quale è sufficiente constatare che il regime adottato non esclude l'applicazione del regime secondo le modalità vietate. Indiscussa è poi la circostanza che l'applicazione geografica della deroga, nella misura in cui viene incluso il territorio di Berlino Ovest, non consente in ogni caso il ricorso alla deroga in oggetto.

41 Non credo, dunque, che la Commissione abbia mal utilizzato il suo potere discrezionale, avendo rispettato le disposizioni di procedura previste dalle regole pertinenti e fondato la decisione su circostanze di fatto e di diritto ben precise. Le valutazioni effettuate, che si basano su orientamenti già espressi nelle citate comunicazioni riguardanti il regime di aiuti a finalità regionale ed il metodo di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato, ostano ad una pronuncia di compatibilità di tali aiuti con il mercato comune.

6) Sulla libertà di stabilimento

42 Per quel che concerne la pretesa violazione dell'art. 52 del Trattato, ritengo che la RFG sia nel giusto quando afferma che detto articolo non può fungere da fondamento giuridico per la decisione impugnata. Non va dimenticato, infatti, che la decisione è stata adottata in conclusione della speciale procedura «abbreviata» di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, che prevede una deroga al procedimento generale di infrazione di cui agli artt. 169 e ss. del Trattato CE (divenuti artt. 226 CE e ss.). In particolare, l'art. 93 consente alla Commissione, qualora ritenga che un aiuto concesso da uno Stato o mediante fondi statali non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, di adottare una decisione con cui impone allo Stato membro interessato di sopprimere o modificare l'aiuto nel termine prefissato. Qualora lo Stato non si conformi a tale decisione nel termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia in deroga alla procedura di cui agli artt. 169 e 170.

43 Ora, risulta dalla chiara lettera della disposizione citata che il potere, in capo alla Commissione, di adottare le decisioni in questione non riveste un carattere generale, ma è strettamente limitato alle ipotesi in cui la stessa ritenga che uno Stato membro abbia violato le norme del Trattato in materia di aiuti di Stato. Non può invece la Commissione ricorrere alla speciale procedura di cui all'art. 93 del Trattato per dichiarare l'incompatibilità della misura nazionale con altre norme del Trattato, nella specie, quelle che garantiscono la libertà di stabilimento, dovendo in questi casi la Commissione seguire la procedura, più «garantista» per lo Stato membro interessato, di cui all'art. 169 del Trattato.

44 Da quanto ora osservato risulta che, nella parte in cui considera il regime fiscale adottato dalla RFG in violazione delle disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento, la decisione appare viziata da incompetenza, il che esclude debba essere valutato nel merito se le prescrizioni contenute nella EStG siano effettivamente incompatibili con l'art. 52 del Trattato. Detta valutazione tuttavia, non incidendo sulla parte dispositiva della decisione, non è tale da metterne in discussione la legittimità.

Conclusioni

45 Per i motivi su indicati, suggerisco alla Corte di:

«1) respingere il ricorso;

2) condannare la ricorrente alle spese del giudizio».

(1) - GU L 212, pag. 50.

(2) - BGBl. 1995 I 1250.

(3) - GU C 172, pag. 2.

(4) - Sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, (Racc. pag. I-395 punto 15); sentenza 17 gennaio 1995, causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione (Racc. pag. I-23, punto 39).

(5) - V., per tutte, sentenza 25 ottobre 1984, causa 185/83, Regia Università di Groningen (Racc. pag. 3623, punto 38), e sentenza 14 febbraio 1990, citata, punto 16.

(6) - Mi riferisco, in particolare, all'applicabilità della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, riguardante gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi economici conseguenti alla divisione della Germania.

(7) - V. la decisione impugnata, quindicesimo capoverso, pag. 54.

(8) - Sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione (Racc. pag. 2671, punto 11); sentenza 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione (Racc. pag. I- 4103, punto 40).

(9) - V., per tutte, sentenza 28 aprile 1993, causa C-364/90, Italia/Commissione (Racc. pag. I-2097, punto 20).

(10) - V., per tutte, sentenze 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España (Racc. pag. I-877, punto 13); 1_ dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade (Racc. pag. I-7907, punto 34).

(11) - Sentenza 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione (Racc. pag. 4067, punto 19).

(12) - Comunicazione 96/C68/06 (GU C 68 del 6 marzo 1996, pag. 9).

(13) - Sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-959, punto 43).

(14) - V., in tal senso, la recente decisione del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 132).

(15) - Sentenza Freistaat Sachsen, citata, punto 134.

(16) - Sentenza citata, punto 135.

(17) - GU C 31 del 3 febbraio 1979, pag. 9.

(18) - V. la comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (GU C 212 del 12 agosto 1998, pag. 2), e la prassi applicativa successiva.