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Avviso legale importante

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61999C0143

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo dell'8 maggio 2001. - Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contro Finanzlandesdirektion für Kärnten. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verfassungsgerichtshof - Austria. - Imposta sull'energia - Rimborso alle sole imprese produttrici di beni materiali - Aiuto concesso da uno Stato. - Causa C-143/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-08365


Conclusioni dell avvocato generale


1. Sono sottoposte alla Corte due questioni pregiudiziali sollevate dal Verfassungsgerichtshof (Austria) (Corte costituzionale, in prosieguo: il «VGH») relative alle imposte prelevate per il consumo di energia elettrica e di gas naturale e al parziale rimborso di queste ultime.

2. La Repubblica d'Austria, nel contesto di una riforma fiscale e nell'ambito del Strukturanpassungsgesetz del 1996 (legge sull'adattamento strutturale), ha adottato, pubblicato e fatto entrare in vigore simultaneamente tre leggi, vale a dire:

l'Elektrizitätsabgabegesetz (legge relativa all'imposta sull'energia elettrica, in prosieguo: l'«EAG»);

l'Erdgasabgabegesetz (legge relativa all'imposta sul gas naturale, in prosieguo: l'«EGAG»);

l'Energieabgabenvergütungsgesetz (legge relativa al rimborso delle imposte sull'energia, in prosieguo: l'«EAVG»).

3. L'EAG prevede un'imposta pari a euro 0,00726728 per chilowattora di energia elettrica consumata. In forza dell'art. 1, n. 1, dell'EAG, all'imposta sull'energia elettrica sono soggetti:

la fornitura di energia elettrica, ad eccezione di quella fornita ad imprese distributrici di energia elettrica, nonché

il consumo di energia elettrica da parte di imprese distributrici di energia elettrica nonché il consumo di energia elettrica prodotta dallo stesso consumatore, o di energia elettrica trasferita nell'ambito di applicazione territoriale dell'imposta.

4. In forza dell'art. 6, n. 3, dell'EAG, il fornitore di energia elettrica trasla l'imposta sul destinatario della fornitura, sia che si tratti di un'azienda o di un nucleo familiare.

5. Sul gas naturale viene riscossa un'imposta pari a euro 0,04360368 per metro cubo, sulla base di norme analoghe.

6. Infine, l'EAVG prevede il parziale rimborso dell'imposta applicata al gas naturale e all'energia elettrica. In forza dell'art. 1, n. 1, di tale legge, le imposte sull'energia relative al gas naturale e all'energia elettrica vanno rimborsate su domanda, qualora superino (in totale) lo 0,35% del valore netto della produzione. L'importo del rimborso viene versato previa deduzione di una franchigia pari a ATS 5 000 al massimo.

7. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2, n. 1, dell'EAVG, disposizione che costituisce l'oggetto principale della controversia nella causa a qua, il rimborso delle imposte sull'energia è riconosciuto solo alle imprese il cui fulcro di attività può dimostrarsi consistere nella produzione di beni economici materiali.

8. Le cause principali sollevano per il VGH la questione se le disposizioni dell'EAVG costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE). Poiché tali disposizioni non hanno costituito oggetto di una notifica, è anzi tutto determinante, per il VGH, sapere se l'effetto sospensivo prodotto dall'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) riguardo agli aiuti non notificati non osti all'applicazione dell'EAVG.

9. Ricordo che l'art. 92, n. 1, del Trattato dispone quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

10. L'art. 93, n. 3, del Trattato così dispone:

«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

11. Il VGH ammette provvisoriamente che l'inosservanza di tale ultimo procedimento può incidere sull'attuazione, sul piano interno, di un regime di aiuti statali sicché una legge adottata senza osservare tale procedimento è senza effetto.

12. Di conseguenza, il VGH ha sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se i provvedimenti legislativi di uno Stato membro, che prevedono il parziale rimborso delle imposte sull'energia applicate al gas naturale ed all'energia elettrica, ma che accordano tale rimborso solo alle imprese il cui fulcro di attività può dimostrarsi consistere nella produzione di beni economici materiali, vadano considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se un siffatto provvedimento legislativo debba considerarsi aiuto di Stato in conformità dell'art. 92 del Trattato CE, anche quando esso sia accordato a tutte le imprese a prescindere dal fatto che il loro fulcro di attività possa dimostrarsi consistere nella produzione di beni economici materiali».

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

13. Il governo austriaco s'interroga sulla rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini dei procedimenti dinanzi al VGH, tenuto conto dell'organizzazione delle giurisdizioni austriache.

14. Esso afferma che la costituzione austriaca ripartisce il controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative tra il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa) ed il VGH. Quest'ultimo può conoscere, in quanto inadempimenti di obblighi derivanti dalla costituzione, soltanto delle violazioni qualificate e quindi manifeste. Per contro, se tali violazioni non sono manifeste, deve lasciare al Verwaltungsgerichtshof il compito di esercitarne il controllo.

15. Di conseguenza, anche se la norma controversa dovesse essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato il che non è, secondo il governo austriaco ciò non avrebbe rilevanza nel procedimento dinanzi al VGH. Infatti, l'autorità che ha adottato la decisione controversa non avrebbe commesso nessuna violazione manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Lo stesso VGH, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, avrebbe dei dubbi al riguardo.

16. Tuttavia sono del parere che l'argomento dinanzi illustrato non sia tale da indurre la Corte alla conclusione che non occorre risolvere le questioni sollevate.

17. Infatti, è giurisprudenza costante che spetta al giudice nazionale, cui è sottoposta la controversia, valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

18. Quest'ultima può respingere la domanda presentata dal giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta da quest'ultimo non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale .

19. Ora, così non è nella fattispecie, in quanto al giudice nazionale è stata sottoposta una controversia relativa alle disposizioni nazionali che prevedono un rimborso di imposte sull'energia, rimborso di cui il giudice si chiede se costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato.

20. Faccio notare che l'Adria-Wien Pipeline GmbH (in prosieguo: la «Adria-Wien») ricorrente nella causa a qua, sostiene anch'essa un argomento da cui si potrebbe dedurre la superfluità delle questioni sollevate.

21. Infatti, essa fa valere, da un lato, che il rimborso delle imposte controverse non è un aiuto di Stato, ma che la restrizione del beneficio a talune imprese è contraria alla costituzione austriaca. Ora, il VGH potrebbe sanare tale incostituzionalità senza ricorrere al diritto comunitario.

22. Essa aggiunge che, se il meccanismo di rimborso dovesse essere considerato un aiuto, ciò potrebbe essere solo a causa del suo carattere selettivo, al quale il VGH dovrebbe comunque rimediare in base ai dettami della costituzione austriaca.

23. Tuttavia, ritengo che tale argomento non tolga niente al fatto che, come ho già osservato, è compito del giudice nazionale valutare la necessità delle questioni sollevate.

24. Deriva da quanto precede che la Corte è tenuta a risolvere le questioni sollevate dal VGH.

25. Passiamo quindi all'esame di queste ultime. A mio parere, la soluzione alla prima questione diventa più facile se si inizia dalla seconda.

Sulla seconda questione

26. Con la seconda questione, il VGH chiede, in sostanza, se una norma che prevede il parziale rimborso di imposte applicate all'energia elettrica e al gas naturale, secondo le norme summenzionate, debba essere considerata un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato qualora tale rimborso sia concesso all'insieme delle imprese.

27. Ritengo che, in tale ipotesi, il regime di cui trattasi avrebbe l'effetto di imporre ad ogni impresa stabilita in Austria un'imposta pari allo 0,35% del suo valore netto di produzione.

28. Ora, non esiste, a mia conoscenza, nessuna disposizione di diritto comunitario che vieti agli Stati membri di imporre una nuova imposta all'insieme delle loro imprese , anche ove ciò avvenga mediante un meccanismo complesso che implica, in una prima fase, la riscossione di un'imposta in funzione dell'energia consumata e, in una seconda fase, il rimborso obbligatorio, su semplice domanda e sulla base di criteri obiettivi, di una parte dell'importo riscosso.

29. Tutte le parti che hanno preso posizione al riguardo giungono alla conclusione che, se il rimborso andasse a beneficio dell'insieme delle imprese, il requisito selettività del provvedimento non sarebbe soddisfatto e non si sarebbe in presenza di un aiuto ai sensi del Trattato.

30. D'altro canto, non può essere negato che, imponendo all'insieme delle sue imprese un nuovo onere, lo Stato membro non procura a queste ultime un vantaggio tale da ingenerare, a loro favore, distorsioni di concorrenza, ma riduce, al contrario, la loro competitività.

31. Pertanto, concludo che un provvedimento legislativo consistente nel rimborso a tutte le imprese, su semplice domanda, di un'imposta sull'energia elettrica e di un'imposta sul gas naturale, nel caso in cui l'incidenza di tali due imposte abbia superato in totale, nel corso di un anno civile, lo 0,35% del valore netto di produzione dell'impresa, non deve essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato.

Sulla prima questione

32. La prima questione equivale a chiedere, in sostanza, se, a partire dal momento in cui il meccanismo di parziale rimborso è applicato solo a favore delle imprese il cui fulcro di attività consiste nella produzione di beni economici materiali, si sia in presenza di un regime di aiuti di Stato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

33. L'Adria Wien e i governi austriaco, danese e finlandese, ritengono che così non sia.

34. La Commissione, per contro, adotta la posizione contraria. Essa sostiene che si è in presenza di un vantaggio o di un trattamento preferenziale, imputabile allo Stato. Esso è concesso solo ad una parte delle imprese e non rientra, di conseguenza, nell'ambito di un provvedimento di politica economica generale. Per giunta, tale provvedimento non è giustificato dalla natura e dall'economia del sistema.

A Il regime controverso consiste in una deroga rispetto all'applicazione normale di un sistema generale?

35. A sostegno del suo ragionamento, la Commissione invoca la sentenza 19 maggio 1999, Italia/Commissione , nella quale si può leggere che «un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi costituisce aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato».

36. Si trattava, nella fattispecie, di un credito d'imposta sotto forma di abbuono d'imposta che gli autotrasportatori italiani potevano scontare, a loro discrezione, dagli importi dovuti a norma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nonché delle trattenute alla fonte sui redditi dei lavoratori subordinati e dalle compensazioni sul lavoro autonomo (punto 3 della sentenza).

37. Non si può negare che, a seguito di tale privilegio, assolutamente unico nel suo genere, gli autotrasportatori erano collocati in una «situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi».

38. Ma l'importanza di tale sentenza non va ravvisata nella citata constatazione, che si spiega essenzialmente con le circostanze del caso, bensì nel suo punto 15, in cui la Corte ha dichiarato che «risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che il concetto di aiuto comprende non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg /Alta Autorità, Racc. pagg. 1, in particolare 39, e 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 34)».

39. La Corte ha peraltro utilizzato una formula identica, in sostanza, nella sentenza 2 luglio 1974, Italia/Commissione per quanto riguarda l'esonero accordato ai datori di lavoro del settore tessile in Italia rispetto agli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, nonché nella sentenza 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, denominata Maribel bis/ter , per quanto riguarda una «maggiorazione della riduzione del pagamento dei contributi sociali» accordata a un numero notevole di settori in Belgio.

40. Ma, nella fattispecie, siamo di fronte ad un'identica situazione?

41. Non ritengo che sia così, poiché è estremamente dubbio che, nella fattispecie, si sia in presenza di una deroga ad una «regola normale».

42. Ritengo piuttosto di poter dedurre dall'insieme del contesto nel quale tale normativa è stata introdotta che siamo di fronte ad un nuovo sistema generale di imposte ecologiche che, sin dalla sua concezione, è stato fondato sul principio che i settori primario e secondario dell'economia nazionale non potevano, ragionevolmente, essere assoggettati ad imposta proporzionalmente all'insieme del loro consumo di energia elettrica e di gas.

43. Al riguardo, condivido in particolare le seguenti osservazioni del governo danese:

«La riscossione dell'imposta austriaca, che ha un campo di applicazione generale, viene effettuata sulla base di criteri oggettivi, il che è caratteristico dei provvedimenti generali.

Le condizioni alle quali è subordinato il parziale rimborso sono, inoltre, direttamente determinate dal legislatore e le norme non autorizzano le autorità competenti ad esercitare un qualsiasi potere discrezionale per quanto riguarda la scelta delle imprese che possono beneficiare di tale prestazione né la possibilità di modularne la portata, il che, eventualmente, potrebbe privare tale sistema del suo carattere generale.

Inoltre, le norme austriache in materia di rimborso dell'imposta sull'energia elettrica (...) fanno parte integrante del sistema globale di imposizione dell'energia.

Ciò significa, in altri termini, che il sistema generale di imposizione si identifica con la "normalità giuridica", sicché le norme in materia di rimborso non possono essere considerate una "eccezione rispetto all'economia del sistema generale", che è una condizione affinché il sistema sia ritenuto privo del suo carattere generale (...).

Il regime dell'abbuono d'imposta "corregge" semplicemente il pagamento di un'imposta che non si è mai pensato di accollare in definitiva dal consumatore».

44. I governi austriaco e finlandese fanno ancora valere che si tratta, nella fattispecie, di un provvedimento a carattere generale, che si fonda sul diritto degli Stati membri di perseguire la politica economica che sembra loro più appropriata e, in particolare, di ripartire come vogliono l'onere fiscale tra i diversi fattori di produzione.

45. Per contro, la Commissione eccepisce che si tratta di provvedimenti che favoriscono talune imprese o talune produzioni.

46. Al riguardo, essa si fonda essenzialmente sulla sentenza Mirabel bis/ter, citata. La Commissione osserva che la riduzione dei contributi sociali di cui trattavasi in tale causa andava a beneficio di molti settori, vale a dire l'estrazione di prodotti non energetici, l'industria chimica, la metallurgia e il lavoro dei metalli, la fabbricazione di strumenti di precisione e ottici e altre industrie di trasformazione, numerosi settori del trasporto internazionale compresi i trasporti aerei e marittimi, l'orticoltura, la silvicultura e lo sfruttamento forestale. Di conseguenza, la Commissione dichiara che «visto che tale programma si indirizzava anche ad imprese del settore terziario, la Commissione ritiene che riguardasse una parte dell'economia altrettanto importante di quella interessata dall'EAVG».

47. La Commissione cita inoltre il punto 32 di tale sentenza, redatto come segue:

«Né il numero elevato di imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori industriali ai quali queste imprese appartengono consentono di ritenere che l'operazione Maribel bis/ter costituisca, come sostiene il governo belga, un provvedimento generale di politica economica».

48. Sono tuttavia del parere che occorra non perdere di vista che l'art. 92 utilizza l'espressione «talune produzioni». Pertanto, un provvedimento che contempla un gran numero di tipi di produzioni, elencati singolarmente, non ha necessariamente la stessa natura di un provvedimento che contempla l'insieme del settore primario e secondario di un'economia nazionale. Ricordo anche che la Corte ha dichiarato che «emerge dal tenore dell'art. 92, n. 1, del Trattato che esulano da questa disposizione i provvedimenti di carattere generale che non favoriscano solo talune imprese o produzioni» .

49. Riconosco tuttavia che su tale punto gli argomenti pro e contro hanno più o meno la stessa validità. Ma ciò che conta a mio parere è che il trattamento riservato ai settori primario e secondario non costituisce una deroga rispetto all'applicazione normale di un sistema generale.

50. Verrà eccepito forse che, accettando tale ragionamento, si permetterebbe qualsiasi tipo di abuso. Così, un domani, uno Stato membro potrebbe impunemente rialzare il livello generale dei suoi contributi sociali, facendolo in maniera più accentuata per quanto riguarda il settore dei servizi.

51. A ciò rispondo che, in una simile ipotesi, occorrerebbe anche esaminare dove si collochi, in un tale sistema, la regola normale, se la differenza di trattamento sia giustificata dalla natura o dall'economia del sistema, e se ne risultino distorsioni di concorrenza negli scambi intracomunitari.

52. Come sempre, la sentenza che la Corte pronuncerà nella presente causa interverrà «tenuto conto delle circostanze della fattispecie».

53. Il governo austriaco ricorda, peraltro, che, nel trentatreesimo considerando della proposta di direttiva del Consiglio 97/C 139/07 che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici , fondata sull'art. 99 (divenuto art. 93 CE), non ancora adottata dal Consiglio, la stessa Commissione ha ritenuto «che è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere rimborsi di imposta alle imprese che sostengono spese di investimento destinate a migliorare l'efficacia energetica e alle imprese i cui costi energetici rappresentano una parte rilevante del valore delle vendite».

54. La Commissione ha, di conseguenza, proposto l'art. 15, n. 2, seguente:

«Gli Stati membri possono rimborsare, in tutto o in parte, l'imposta pagata da un'impresa su ciascuna parte dei suoi costi energetici non connessi ai trasporti qualora tali costi superino il 10% dei suoi costi totali di produzione.

Tuttavia, nel caso delle imprese per le quali la quota dei costi energetici non connessi ai trasporti superi il 20% dei costi totali di produzione, gli Stati membri rimborsano integralmente l'imposta suddetta pagata dall'impresa sulla quota eccedente il 10% dei costi totali di produzione.

L'importo dell'imposta che rimane a carico dell'impresa, al netto dei rimborsi di cui ai due commi precedenti, non può tuttavia essere inferiore all'1% del fatturato dell'impresa stessa».

55. Anche se, con tale proposta, la Commissione non riconosce che un regime come quello praticato dalla Repubblica d'Austria non costituisce un aiuto, essa ammette tuttavia che un'imposta ecologica non deve necessariamente gravare su tutte le imprese con la stessa intensità e che la tecnica del rimborso di una parte dell'imposta, pagata in una prima fase, di per sé è ammissibile.

56. Vero è che il criterio accolto dalla Commissione nella sua proposta ha il vantaggio di riferirsi direttamente al consumo di energia di ogni singola impresa e non alle sole industrie produttrici di beni materiali. Esso consente così di coprire le imprese del settore dei servizi che potrebbero, in casi senza dubbio piuttosto rari, essere anch'esse grandi consumatori di energia. Ma ciò non significa che si tratti del solo criterio ammissibile.

57. Vedremo più avanti che cosa si deve pensare dell'intento del governo austriaco di non mettere troppo in pericolo la competitività delle imprese produttrici di beni materiali.

58. All'udienza, il governo austriaco ha particolarmente messo in rilievo dopo averlo indicato in maniera più incidentale nelle sue osservazioni scritte che il legislatore austriaco aveva in realtà cercato di favorire i risparmi energetici laddove era realistico farlo. Ora, esso avrebbe ritenuto che, sotto la pressione della concorrenza e dei prezzi elevati dell'energia, il settore produttore di beni materiali avesse già compiuto tutti gli sforzi che era realisticamente possibile effettuare.

59. Al riguardo, potrebbe eventualmente porsi la questione se grandi consumatori che rientrino nel settore della prestazione di servizi non abbiano, anche essi, già fatto dei risparmi considerevoli e se, di conseguenza, il principio di parità di trattamento delle imprese che si trovano in una situazione identica o analoga non sia violato dalla legislazione di cui trattasi.

60. Tale principio sembra già essere stato dedotto nell'ambito della controversia principale, e spetta evidentemente al giudice nazionale pronunciarsi al riguardo.

61. Resta il fatto che, a mio parere, il regime austriaco non ha creato una deroga a favore di talune imprese o di talune produzioni rispetto ad un «sistema normale» di imposizione, e non costituisce, di conseguenza, un regime di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato, soggetto all'obbligo di notifica.

62. Per essere esaustivo, aggiungo inoltre che, a partire dal momento in cui si accetta che il sistema adottato dalla Repubblica d'Austria preveda, d'ufficio, un'imposizione inferiore per le imprese di cui trattasi, ci si può anche domandare se gli importi «rimborsati» siano mai realmente appartenuti allo Stato. Infatti, appena l'importo delle imposte pagate supera la percentuale dello 0,35% del valore netto di produzione, tale importo spetta di diritto all'impresa che lo ha pagato in una prima fase, in quanto lo Stato non può rifiutarne il rimborso. Esso non dispone di alcun potere discrezionale sull'importo da pagare né sulle imprese alle quali occorre fare un versamento.

63. Di conseguenza, sembra difficile dare torto al governo austriaco e all'Adria-Wien quando affermano che il procedimento consistente nel pagamento delle imposte al fornitore di energia elettrica o di gas, il quale le versa allo Stato, e nel «rimborso» successivo da parte di quest'ultimo, costituisce solo una tecnica amministrativa diretta ad evitare metodi più complicati. Risulta peraltro dalla spiegazioni fornite dall'Adria-Wien che i fornitori sono obbligati, per legge, a distinguere in ogni fattura il prezzo di fornitura e l'importo dell'imposta ecologica.

64. Siccome ritengo, sulla base delle osservazioni che precedono, di poter già concludere che non siamo in presenza di un regime di aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, è solamente in subordine che esaminerò ora se il regime di cui trattasi incida sugli scambi tra Stati membri e sia tale da falsare la concorrenza.

B Gli scambi tra Stati membri sono intaccati e la concorrenza è falsata?

65. Nella sentenza 2 luglio 1974, Italia/Commissione, la Corte ha dichiarato che «l'art. 92 ha lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti» (punto 26).

66. Nella sua sentenza Philip Morris/Commissione , citata dal governo austriaco, la Corte ha precisato che occorre esaminare se il provvedimento controverso «rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari», vale a dire se minacci «di falsare la concorrenza fra le imprese situate in diversi Stati membri».

67. Riguardo allo sgravio degli oneri sociali che era stato introdotto dalla Repubblica italiana, la Corte ha dichiarato che «si deve necessariamente tener conto della situazione esistente sul piano della concorrenza, nel mercato comune, prima che venisse adottato il provvedimento di cui trattasi» . Si tratta quindi di esaminare se i costi di produzione dell'impresa o delle imprese interessate dello Stato membro in cui il provvedimento viene introdotto risultino ridotti a causa del provvedimento stesso .

68. Ora, come ho già osservato riguardo alla soluzione della seconda questione, esaminata in primo luogo, anche se l'incidenza delle due imposte è limitata entro il massimale dello 0,35% del valore netto di produzione, i costi di produzione delle imprese austriache sono più pesantemente gravati che in mancanza di tali imposte e la loro competitività nei confronti di imprese simili degli altri Stati membri ne risulta ridotta.

69. Infatti, a meno che le imprese di cui trattasi non abbiano ridotto il loro margine di guadagno, il prezzo delle merci da esse esportate negli altri Stati membri è dovuto aumentare. I prodotti identici fabbricati negli altri Stati membri e importati in Austria sono diventati più competitivi.

70. Quindi, non siamo affatto nella situazione che la Corte aveva evocato al punto 47 della sua sentenza Maribel bis/ter, citata, in cui aveva dichiarato che «quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite». Eppure è tale citazione che la Commissione menziona per cercare di dimostrare che gli scambi e la concorrenza transfrontaliera sono intaccati.

71. Nella sentenza 19 maggio 1999, Italia/Commissione, citata, riguardante gli autotrasportatori italiani, citata, la Corte ha anche dichiarato che «va quindi esaminato se il credito d'imposta produca effetti negativi su coloro che si trovino in concorrenza con i beneficiari, cioè gli autotrasportatori stabiliti in altri Stati membri» (punto 21).

72. Ora, nella presente causa, il fatto che la nuova imposta che si applica alle imprese austriache che producono beni materiali sia pari soltanto allo 0,35% della produzione netta, mentre sarebbe più elevata se tale massimale non esistesse, non produce nessun effetto negativo sulle imprese simili stabilite in altri Stati membri.

73. Peraltro, non bisogna dimenticare che a causa del fatto che le imprese del settore dei servizi sono gravate dalle due imposte ancora più pesantemente delle imprese produttrici di beni materiali, la competitività di queste ultime diminuisce ancor di più qualora facciano ricorso, nell'ambito del loro processo di fabbricazione, trasporto o vendita, a prestazioni effettuate da imprese del settore terziario.

74. Ad esempio, gli oli minerali trasportati dalla Adria-Wien e utilizzati dai produttori di beni materiali sono diventati più costosi a causa dell'imposta sull'energia elettrica che si applica al pompaggio di questi oli. Analogamente, le prestazioni delle assicurazioni e delle imprese che effettuano manutenzioni o riparazioni di macchine e di edifici sono diventate più onerose.

75. Infine, non si può contestare al governo austriaco di avere introdotto il parziale rimborso, come esso riferisce, per non gravare oltre misura le imprese industriali di produzione né limitare troppo la loro competitività .

76. Sono convinto, al contrario, che uno Stato membro che introduce, senza esservi obbligato da una disposizione di diritto comunitario, imposte ecologiche, ha perfettamente il diritto di procedere cautamente. Il problema si porrà in modo diverso il giorno in cui saranno introdotte nell'insieme della Comunità imposte armonizzate.

77. In secondo luogo, risulta da una giurisprudenza costante che «l'art. 92 non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti» . Ora, come ho già constatato, l'imposizione di un'imposta pari allo 0,35% non ha l'effetto di creare una distorsione di concorrenza.

78. In terzo luogo, non posso accettare un ragionamento secondo il quale l'imposizione ancora più pesante delle imprese del settore terziario produrrebbe, per così dire «a contrario», un vantaggio alle imprese dei settori primario e terziario, in quanto tali imprese non sono in concorrenza. (Il fatto di tassare più pesantemente i dentisti non apporta nessun vantaggio ai produttori di biciclette). E' giocoforza constatare, d'altro canto, che una cospicua parte delle imprese del settore terziario sono, anche esse, soggette alla concorrenza internazionale. Così è per le assicurazioni che svolgono attività di prestazione di servizi oltre il territorio nazionale, per le imprese di trasporto aereo o stradale e soprattutto per il settore alberghiero. La Corte non ha dichiarato che un turista è un beneficiario di servizi e che il Trattato si applica nei suoi confronti?

79. In sintesi, non posso condividere una tesi che equivalga:

ad abbandonare la giurisprudenza costante secondo la quale i provvedimenti di Stato vanno valutati in base ai loro effetti;

oppure

ad attribuire alla nozione di effetto una portata del tutto nuova, nel senso che la Corte smetterebbe di raffrontare la situazione delle imprese interessate alla loro situazione anteriore (oneri ridotti oppure no) o ai loro concorrenti stranieri (competitività accresciuta oppure no), per paragonarle soltanto ad imprese stabilite nello stesso Stato membro e con le quali esse non sono in concorrenza.

80. Ricordo, ancora una volta, che tutte i brani della giurisprudenza della Corte menzionati nel corso del presente procedimento a favore della tesi opposta riguardavano situazioni in cui, in deroga ad un regime generale il cui carattere di «regime normale» era incontestabile, erano stati accordati riduzioni di imposte, crediti d'imposta o riduzioni di contributi sociali che alleviavano gli oneri che avevano gravato sino ad allora su talune imprese e che creavano incontestabili distorsioni di concorrenza negli scambi intracomunitari.

81. Condivido quindi il parere dei governi austriaco, danese e finlandese e dell'Adria-Wien secondo cui, nella fattispecie, gli scambi intracomunitari non sono intaccati e la concorrenza non è falsata. Poiché l'obiettivo dell'art. 92, n. 1, non è messo in discussione, non si è in presenza di un aiuto ai sensi di tale articolo.

Conclusione

82. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Verfassungsgerichtshof nella maniera seguente:

«1) Provvedimenti legislativi di uno Stato membro che applicano un massimale alle imposte introdotte ex novo sul consumo di energia elettrica e di gas naturale, ottenuto mediante un rimborso concesso su semplice domanda e sulla base di criteri obiettivi, ma che accordano tale rimborso solo alle imprese il cui fulcro di attività può dimostrarsi consistere nella produzione di beni economici materiali, non devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE).

2) Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda».