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61999C0240

Conclusioni dell'avvocato generale Saggio del 26 settembre 2000. - Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Regeringsrätten - Svezia. - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Operazioni di assicurazione e riassicurazione. - Causa C-240/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-01951


Conclusioni dell avvocato generale


1. Con ordinanza del 10 giugno 1999 il Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema) di Svezia propone alla Corte un quesito pregiudiziale relativo all'interpretazione della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «sesta direttiva») . Più precisamente, il Regeringsrätten chiede se l'impegno di una società di assicurazioni di gestire l'attività pratica di una filiale, di cui detiene il 100% del capitale, costituisca un'operazione di assicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.

Contesto normativo comunitario

2. La sesta direttiva in materia di imposta sulla cifra d'affari ha provveduto ad armonizzare le legislazioni nazionali per quanto riguarda la determinazione della base imponibile. Il suo art. 13 prevede una serie di operazioni escluse dal calcolo della suddetta base imponibile e quindi esentate dall'imposta. La parte B, lett. a), dell'art. 13 stabilisce che siano esentate, tra le altre, «(...) le operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione». Né l'art. 13 né nessun altra disposizione contenuta nella sesta direttiva definisce la nozione di «operazioni di assicurazione».

3. E' inoltre rilevante per il caso oggi in discussione quanto previsto dall'art. 4, n. 4, secondo capoverso, della sesta direttiva in materia d'individuazione dei soggetti passivi. In esso si legge che «(...) ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all'interno del paese che sono giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari economici ed organizzativi».

Normativa nazionale

4. L'art. 10,3 della Mervärdeskattelagen (legge svedese sull'IVA) ha dato attuazione all'art. 13 della sesta direttiva. Nella versione pubblicata sul SFS , il suddetto art. 10,3 prevede che i servizi di assicurazione siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Sempre secondo quanto previsto nella stessa legge, i servizi di assicurazione sono quelli la cui prestazione costituisce attività di assicurazione ai sensi della Försäkringrörelselagen (legge sull'attività assicurativa).

5. Nel 1998 la legge svedese sull'IVA è stata modificata introducendo disposizioni in materia di registrazione fiscale dei gruppi. In attuazione dell'art. 4, n. 4, secondo capoverso, della sesta direttiva, l'art. 1, capitolo 6 bis, della citata legge stabilisce ora che due o più operatori economici possono essere considerati un unico operatore agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e che, in questo caso, l'attività che il gruppo esercita viene considerata come un'unica attività. Secondo quanto previsto all'art. 4 dello stesso capitolo, ciò è possibile solo previa decisione delle autorità fiscali che autorizzi la registrazione degli operatori economici come gruppo. La conseguenza principale di tale registrazione è che le attività svolte tra società appartenenti allo stesso gruppo non sono soggette ad imposta.

6. Ai fini della presente causa è anche opportuno rilevare che in Svezia, dal 1951, esiste la possibilità d'ottenere un parere preliminare in materia d'imposte (Förhandsbeskedsinstitut). Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, l'opportunità d'acquisire un parere preliminare è valutata dallo Skatterättsnämnden (Commissione di diritto fiscale). Fino al 1998 le modalità per la richiesta del suddetto parere erano contenute nell'art. 21 della legge svedese sull'IVA e nel Lagen om förhandsbesked i taxeringsfragor (legge sul parere preliminare in materia di determinazione della base imponibile). Dal 1º luglio 1998 le disposizioni rilevanti sono contenute nel Lag om förhandsbesked i skattefragor (legge sul parere preliminare in materia fiscale).

7. Tuttavia, nel caso oggi in discussione sono applicabili le disposizioni della legge svedese sull'IVA. In virtù di queste ultime il soggetto interessato può chiedere un parere preliminare in ambito IVA su tutte le questioni relative all'assoggettamento all'imposta quando ciò sia rilevante per un'interpretazione o per un'applicazione uniforme della legge, tenuto conto degli interessi del richiedente. Contro il parere può essere presentato ricorso dinanzi al Regeringsrätten (Corte suprema amministrativa).

Fatti e quesito pregiudiziale

8. Försäkringsaktiebolag Skandia (publ) (in prosieguo: «Skandia») è una società di assicurazioni che possiede, tra le altre, una filiale chiamata Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (in prosieguo: «Livbolaget»), di cui detiene l'integrità del capitale.

9. Livbolaget opera nel campo dell'assicurazione ramo vita, in particolare nel settore delle assicurazioni per la vecchiaia e delle «assicurazioni a capitale garantito». Insieme a Skandia, essa ha iniziato a considerare la possibilità di esercitare congiuntamente l'attività assicurativa, in senso ampio, in un'unica società. In altri termini, si è pensato di trasferire il personale e le funzioni di Livbolaget a Skandia in modo da far svolgere, di fatto, a quest'ultima tutta l'attività pratica della società controllata. Come risulta dalle osservazioni presentate da Skandia, quest'attività consisterebbe essenzialmente nella vendita dei prodotti assicurativi, nel regolamento dei sinistri, nelle previsioni attuariali e nella gestione dei capitali. In cambio delle prestazioni fornite, Skandia riceverebbe un corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi di mercato. Si deve aggiungere, però, che, come afferma espressamente Skandia nelle sue osservazioni, quest'ultima non si assumerebbe alcun rischio scaturente dall'attività assicurativa. Tutti i rischi graverebbero interamente su Livbolaget, che continuerebbe ad agire in qualità di assicuratore ai sensi del diritto civile svedese.

10. In relazione a tale progetto, nel 1996, Skandia si rivolgeva alla commissione di diritto fiscale chiedendo un parere preliminare in merito alla possibilità di considerare l'impegno di assumersi l'attività di Livbolaget una prestazione di servizi in ambito assicurativo ai sensi dell'art. 10 del capitolo 3 della legge svedese sull'IVA e, come tale, esente dall'imposta sul valore aggiunto.

11. Nel frattempo, come risulta dalle osservazioni presentate da Skandia, le due società di assicurazione iniziavano ad effettuare una ristrutturazione parziale delle rispettive attività trasferendo da Livbolaget a Skandia certe funzioni relative, in particolare, alla gestione dei capitali. Ciò comportava il pagamento dell'IVA per un ammontare pari a 20 milioni di corone svedesi.

12. Il 15 gennaio 1996 la commissione di diritto fiscale emetteva un parere negativo, contro il quale Skandia presentava ricorso davanti alla Corte suprema amministrativa sulla base di un precedente parere emesso dal Finansinspektionen (Ispettorato nazionale delle istituzioni finanziarie), il quale affermava che l'attività che Skandia si era impegnata a svolgere nei confronti di Livbolaget doveva essere considerata un'attività di assicurazione ai sensi della normativa svedese in materia.

13. Con sentenza del 16 giugno 1997, la Corte suprema amministrativa rigettava il ricorso affermando, tra l'altro, che l'esenzione prevista dall'art. 10 del capitolo 3 della legge svedese sull'IVA si riferisce ai servizi assicurativi intesi in senso stretto, cioè ai servizi che sono prestati direttamente dall'assicuratore all'assicurato, e non, per esempio, ai servizi informatici che una società controllata effettua per una compagnia assicurativa. Nella stessa sentenza si affermava anche che l'espressione utilizzata nell'art. 13 della sesta direttiva, riferendosi espressamente alle «operazioni di assicurazione», lasciava pensare che l'esenzione prevista dovesse limitarsi ai servizi resi agli assicurati e non comprendere, quindi, forme di cooperazione come quella che si voleva creare tra Skandia e Livbolaget.

14. Contro tale pronuncia Skandia presentava domanda di revisione alla Corte suprema amministrativa. Tale domanda si basava sulla sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 1997, SDC , nella quale si affermava che l'esenzione relativa a varie operazioni bancarie contenuta nell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva non è subordinata alla condizione che tali operazioni siano effettuate da un certo tipo di ente e che quest'ultimo abbia un rapporto giuridico con il cliente finale. Alla luce di ciò, Skandia sosteneva che la sentenza della Corte suprema amministrativa era in contraddizione con la sesta direttiva così come interpretata dalla Corte di giustizia e, pertanto, viziata. Di conseguenza chiedeva di modificare sia il parere preliminare che la sentenza e di dichiarare che l'attività che Skandia si era impegnata a svolgere dovesse essere considerata un servizio assicurativo esente dall'imposta sul valore aggiunto.

15. Nel frattempo interveniva la modifica della legge svedese sull'IVA in merito alla registrazione dei gruppi . In seguito a ciò, Skandia e Livbolaget entravano a far parte di un gruppo di società che si registrava il 27 gennaio 1999 con effetto, ai fini dell'IVA, a partire dal 1º gennaio 1999. In tale gruppo Skandia figura come capogruppo.

16. Sebbene, in seguito all'iscrizione del gruppo, le operazioni tra Skandia e Livbolaget che, secondo la sentenza del 16 giugno 1997, erano assoggettabili ad IVA ora siano di fatto esenti, la Corte suprema amministrativa ritiene che la domanda di revisione introdotta da Skandia sia ancora utile. In primo luogo, perché l'esenzione ottenuta in seguito alla registrazione del gruppo non si basa sulle stesse norme che, nel diritto svedese, corrispondono all'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva. Inoltre, la suddetta esenzione non opera automaticamente come quella prevista dalla disposizione appena citata, ma è la conseguenza di una registrazione che è soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità finanziarie. In considerazione di quanto esposto, la Corte suprema amministrativa considera che la questione oggetto della causa principale vada comunque esaminata alla luce dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva. Dato, però, che, in seguito alla giurisprudenza della Corte citata in precedenza, non è chiaro se l'impegno che Skandia vuole assumersi nei confronti di Livbolaget rientri nella nozione di operazione di assicurazione contenuta in tale disposizione, la Corte suprema amministrativa ha sottoposto alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:

«Se l'impegno di una società di assicurazione, come quello descritto dalla Skandia, di gestire l'attività di una società di assicurazione controllata al 100% costituisca un'operazione di assicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva».

Quesito pregiudiziale

17. Ritengo opportuno, in primo luogo, fare una breve premessa. Come ho appena ricordato , a partire dal 1º gennaio 1999 le operazioni tra Skandia e Livbolaget non sono più soggette ad imposta in quanto eseguite tra società appartenenti ad un gruppo registrato ai sensi dell'art. 1, capitolo 6 bis, della legge svedese sull'IVA. Concordo, tuttavia, con il giudice di rinvio, nonché con la Commissione, nel ritenere che tale circostanza non faccia venir meno l'utilità del quesito pregiudiziale. Infatti, nel caso in cui la Corte dovesse concludere che l'attività in oggetto rientra nella nozione di operazioni d'assicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva, l'esenzione dall'IVA si configurerebbe come un diritto derivante direttamente dalla legislazione comunitaria e, pertanto, il suo godimento non potrebbe essere soggetto all'apprezzamento discrezionale delle autorità finanziarie nazionali . Inoltre, come fa notare Skandia nelle sue osservazioni, la registrazione del gruppo ha avuto effetto, ai fini dell'assoggettamento ad IVA, a partire dal 1º gennaio 1999, laddove, invece, un'esenzione delle attività sulla base dell'art. 13, parte B, lett. a), permetterebbe a tale società di chiedere il rimborso dell'imposta già versata per le operazioni relative alle attività trasferite prima di tale data . In conclusione, quindi, ritengo che la pronuncia della Corte sia, in ogni caso, necessaria al fine di definire in modo chiaro ed univoco l'esatta portata dei diritti attribuiti ai singoli nel caso di specie e di garantire la certezza del diritto .

18. In sostanza, con il suo quesito pregiudiziale il giudice nazionale chiede alla Corte se l'attività che Skandia si è impegnata a svolgere nei confronti di Livbolaget rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e quindi se debba essere considerata esente dall'imposta sul valore aggiunto.

19. A tale proposito, è bene sottolineare, in primo luogo, che il quesito posto dal giudice nazionale riguarda esclusivamente la nozione di «attività di assicurazione». Non è contestato da nessuna delle parti, infatti, che l'attività oggetto della controversia principale non rientra nelle altre categorie previste dalla stessa disposizione. Prima di tutto il fatto che, come chiarito dalla stessa Skandia, quest'ultima intenda svolgere l'attività pratica di Livbolaget senza tuttavia assumere alcun rischio esclude che tale attività possa essere considerata una «riassicurazione». Secondo la nozione comune, infatti, con quest'ultima, un assicuratore si assicura a sua volta contro il rischio di dover pagare l'indennità prevista nel contratto stipulato con il suo cliente. In questo modo, colui che riassicura assume, sebbene solo indirettamente, parte dei rischi che inizialmente gravavano esclusivamente sull'assicuratore. In secondo luogo, l'attività di cui stiamo parlando non può nemmeno rientrare nel concetto di «prestazioni di servizi relative a dette operazioni [di assicurazione] effettuate dai mediatori e dagli intermediari finanziari». Nel caso di specie, infatti, Skandia non può essere considerata un mediatore o un intermediario in quanto essa non ha alcun rapporto con gli assicurati che rimangono, a tutti gli effetti, clienti di Livbolaget .

20. Per quanto riguarda la nozione di «operazioni di assicurazione», a titolo principale Skandia fa valere che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza CPP , emerge che, in assenza di una definizione ai fini dell'assoggettibilità all'imposta sul valore aggiunto, tale nozione dovrebbe trarsi dalla disciplina comunitaria in materia, contenuta nelle cosiddette «direttive assicurazioni» , e ciò in quanto, come si legge nella citata sentenza, «[n]essuna ragione autorizza (...) un'interpretazione diversa del termine "assicurazione" a seconda che esso figuri nel testo della direttiva relativa all'assicurazione o in quello della sesta direttiva» . Partendo da tale presupposto, Skandia fa riferimento al parere fornito dall'Ispettorato nazionale delle istituzioni finanziarie , secondo il quale i servizi che essa intende fornire a Libvolaget costituiscono un'operazione di assicurazione ai sensi della legge svedese sull'esercizio delle attività assicurative per concludere che, dato che tale legge rappresenta la trasposizione nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie, l'attività oggetto della controversia dovrebbe essere considerata esente da IVA ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.

21. In secondo luogo, Skandia sottolinea che l'art. 8, n. 1, della direttiva 73/239/CEE in materia di assicurazioni, così come modificata dall'art. 6 della direttiva 92/49/CEE , impone alle compagnie che intendono operare in tale settore di limitare il loro oggetto sociale (cioè l'attività per svolgere la quale esse si sono ufficialmente costituite) all'attività assicurativa ed alle operazioni che ne discendono direttamente, con esclusione di qualsiasi altra pratica commerciale. Secondo Skandia da ciò deriverebbe che una compagnia di assicurazioni può esercitare esclusivamente un'attività di assicurazione e che, pertanto, tutte le operazioni che essa svolge costituiscono necessariamente delle operazioni di assicurazione. Considerato, quindi, che il concetto di assicurazione dovrebbe avere lo stesso significato sia ai fini della disciplina generale sia ai fini dell'imponibilità IVA, Skandia conclude nel senso che una società che opera in tale settore dovrebbe, per sua natura, essere esonerata dall'IVA ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.

22. Benché non sussistano dubbi sul fatto che, in linea di principio, il termine «operazioni di assicurazione» contenuto nella sesta direttiva deve essere interpretato alla luce delle direttive comunitarie in materia, gli argomenti esposti da Skandia non possono in alcun modo essere condivisi. Per quanto riguarda il primo, Skandia basa le sue considerazioni esclusivamente sul parere fornito dall'Ispettorato nazionale delle istituzioni finanziarie relativo all'inquadramento dell'attività di cui stiamo parlando nell'ambito della normativa nazionale in materia di assicurazioni. Anche se quest'ultima rappresenta la trasposizione nell'ordinamento svedese delle direttive comunitarie, quanto stabilito da un ente nazionale nel fornire un parere in merito a disposizioni interne non può assumere alcuna rilevanza ai fini del quesito pregiudiziale posto dal giudice di rinvio.

23. Anche il secondo argomento, concernente il limite all'oggetto sociale previsto dalle direttive «assicurazioni» per le compagnie operanti in questo settore, a mio modo di vedere è privo di fondamento in quanto basato su presupposti errati. Il suddetto limite, infatti, ha lo scopo di evitare che una qualsiasi diversificazione delle attività possa, in qualche modo, aumentare i rischi d'impresa mettendo in pericolo la solvibilità nei confronti degli assicurati . Per quanto riguarda l'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva, invece, si deve ricordare che, secondo quanto stabilito da una giurisprudenza comunitaria oramai consolidata, tutte le esenzioni in esso previste costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario che vanno inquadrate nel contesto generale del sistema IVA . Ciò significa che quanto contenuto in tale disposizione deve essere interpretato alla luce dell'art. 33 della sesta direttiva, che dà agli Stati membri la facoltà di mantenere in vigore o introdurre un'imposta sui contratti di assicurazione . L'obiettivo dell'esenzione, quindi, è sostanzialmente quello di evitare che l'assicurato possa trovarsi esposto ad una imposizione plurima in relazione ad un'attività che è invece unica, in quanto colpito sia dall'IVA sia da altre eventuali imposte .

Alla luce di quanto considerato mi sembra quindi che, in primo luogo, non si possa generalizzare il limite all'oggetto sociale contenuto nelle direttive assicurazione fino a concludere che una compagnia che opera in questo settore svolge esclusivamente operazioni d'assicurazione. A maggior ragione, il suddetto limite non può nemmeno essere utilizzato per giustificare un'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva che preveda un'esenzione generale ed automatica per le imprese assicurative. Una tale interpretazione, infatti, andrebbe ben oltre lo scopo che ha portato alla creazione dell'esenzione, e che si riassume nell'esigenza di evitare di far pagare più imposte sulla stessa attività.

24. Sono del parere che, per rispondere al quesito posto dal giudice nazionale, si debba fare riferimento a quanto stabilito dalla Corte nella sentenza CPP del 1999 citata in precedenza. In questa sentenza si afferma che «(...) un'operazione di assicurazione è caratterizzata, come in generale si ammette, dal fatto che l'assicuratore s'impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto» . Sempre nella stessa sentenza, la Corte ha anche precisato che, in primo luogo, «[n]on è indispensabile che la prestazione che l'assicuratore si è impegnato a fornire in caso di sinistro consista in un versamento di una somma di denaro, in quanto tale prestazione può essere costituita anche da attività di assistenza, in denaro, o in natura»; ed, inoltre, che «(...) l'espressione "operazioni di assicurazione" è in linea di principio sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non è direttamente assicuratore, ma che (...) procura ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l'onere del rischio assicurato» .

25. Mi sembra che da queste affermazioni emerga in modo chiaro che, secondo la Corte, ciò che caratterizza i servizi assicurativi sono l'oggetto ed il destinatario della prestazione, e che, in altri termini, affinché si possa parlare di operazione di assicurazione, è necessaria l'esistenza di un rapporto giuridico tra un soggetto che offre la copertura di un rischio (fermo restando che tale soggetto può essere l'assicuratore nel senso giuridico del termine o semplicemente colui che procura una tale copertura) e l'assicurato, cioè colui i cui rischi sono oggetto dell'assicurazione.

26. E' vero che, come sostiene Skandia , nella sentenza SDC la Corte ha affermato che, per quanto riguarda l'art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva, non è rilevante l'identità del destinatario del servizio ai fini dell'applicazione dell'esenzione. Tuttavia, in quel caso le circostanze erano diverse. Come risulta chiaramente dalla lettera della disposizione oggetto di quel procedimento si trattava dell'esenzione prevista dalla sesta direttiva per tutta una serie di operazioni «relative» a determinate operazioni bancarie. Ciò autorizzava un'interpretazione ampia delle disposizioni in parola, che comprendesse tipi di operazioni differenti tra loro. Nel caso di cui ci stiamo occupando, invece, l'esenzione riguarda esclusivamente le operazioni di assicurazione. Pertanto, tenuto conto del fatto che, secondo una giurisprudenza oramai costante, «(...) i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all'art. 13 della [sesta] direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'imposta sulla cifra d'affari è riscossa per ogni prestazione di servizi (...)» , ritengo che il destinatario della prestazione assuma una rilevanza determinante per la definizione del tipo di servizio di cui ci stiamo occupando, con la conseguenza che i criteri delineati dalla Corte nella sentenza SDC non sono applicabili al caso di specie.

A conferma di ciò si consideri anche che l'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva limita espressamente l'esenzione per le operazioni «relative a quelle di assicurazione», a quelle effettuate da mediatori o da intermediari finanziari. Se l'interpretazione della nozione di «operazioni di assicurazione» dovesse seguire i principi stabiliti nella sentenza SDC, di fatto la nozione di operazioni di assicurazione non si distinguerebbe da quella di operazione relativa a quest'ultima, con l'implicazione che la precisazione contenuta nella suddetta disposizione risulterebbe priva di qualsiasi significato.

27. Nel caso di specie, spetta ovviamente al giudice nazionale, che è nelle condizioni migliori per poter valutare le circostanze del caso, stabilire se l'impegno assunto da Skandia nei confronti di Livbolaget rientri nella nozione di «operazioni di assicurazione» appena descritta. Concordo, peraltro, con la Commissione e con il governo svedese nel ritenere che la risposta al quesito dovrebbe essere negativa. I servizi che Skandia si impegna a fornire a Livbolaget non hanno, infatti, nessuna delle due caratteristiche citate in precedenza, in quanto non comportano la copertura di un rischio e non sono rivolti agli assicurati. Essi consistono in attività di carattere materiale implicanti esclusivamente un rapporto tra le due società assicuratrici. L'attività svolta da Skandia, pertanto, rimane del tutto estranea al rapporto assicurativo potendosi tutt'al più inquadrare nel concetto di prestazione di servizi relativi ad operazioni d'assicurazione. Tuttavia, come ho già avuto modo di osservare , tali prestazioni sono esentate dall'imposta solo se effettuate da mediatori o intermediari finanziari, mentre Skandia non rientra in nessuna di queste categorie. In definitiva, quindi, l'attività di cui stiamo parlando, tenuto conto anche del fatto che essa è remunerata sulla base dei prezzi di mercato, deve essere considerata un servizio a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva e, pertanto, soggetta ad IVA .

28. Mi resta da prendere posizione su di un argomento fatto valere da Skandia a titolo sussidiario. Sostiene quest'ultima che la prestazione che essa intende fornire a Livbolaget dovrebbe essere considerata una prestazione forfettaria indivisibile costituita da servizi differenti, la cui parte principale costituirebbe un'operazione di assicurazione ed il resto servizi accessori a quest'ultima. La difesa di Skandia sostiene, inoltre, che dalla sentenza CPP deriva che, in caso di prestazioni forfettarie, alle prestazioni accessorie dovrebbe applicarsi la stessa disciplina tributaria che viene applicata a quella principale. Pertanto, l'attività in parola dovrebbe, globalmente, essere considerata esente da IVA. Si tratta di una tesi che non può essere condivisa. Basti rilevare al riguardo che, in base alle stesse considerazioni svolte in precedenza, nell'attività che Skandia intende svolgere per Livbolaget non sono ravvisabili prestazioni che possano essere considerate «operazioni di assicurazione» ai sensi della sesta direttiva.

Conclusioni

Per le ragioni sin qui esposte suggerisco alla Corte di rispondere al quesito posto dal Regeringsrätten nel modo seguente:

«L'impegno di una società di assicurazione di gestire l'attività di una società di assicurazione controllata al 100% non costituisce un'operazione di assicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva».