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CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 12 settembre 2002(1)


Causa C-77/01



Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), già Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM),
contro
Fazenda Pública


[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo (Portogallo)]

«Sesta direttiva IVA – Artt. 4, n. 2, e 19, n. 2 – Impresa soggetto passivo unicamente per una parte delle sue operazioni – Nozione di attività economiche – Deduzione prorata – Nozione di operazioni accessorie»






1.        Nella presente causa, viene chiesto alla Corte di interpretare le nozioni di «attività economiche» e di «operazioni accessorie», previste, rispettivamente, dagli artt. 4 e 19 della sesta direttiva 77/388/CEE  (2) .

2.        Tale causa ha come origine una controversia tra le autorità tributarie portoghesi ed una holding mista  (3) che ha detratto la totalità dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») pagata a monte senza fare distinzione tra le sue diverse attività. Il Tribunal Central Administrativo (Portogallo) chiede alla Corte in quale misura i prestiti concessi da tale holding alle società partecipate, le sue altre attività finanziarie ed i lavori da essa effettuati nell’ambito di consorzi  (4) incidano sui suoi diritti a deduzione dell’IVA.

I – Contesto normativo

Ambito di applicazione della sesta direttiva

3.        Il legislatore comunitario, per procurare risorse proprie alla Comunità europea e garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra di affari, ha inteso includere nell’ambito di applicazione della sesta direttiva il massimo di operazioni aventi carattere economico, pur prevedendo che talune di esse avrebbero costituito oggetto di esenzione  (5) .

4.        Così, il legislatore comunitario ha definito l’ambito di applicazione della sesta direttiva in considerazione di criteri molto ampi, riguardanti sia la natura dell’operazione effettuata sia la persona che la realizza.

5.        Ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, sono soggette all’IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

6.        In forza dell’art. 4, n. 1, della sesta direttiva, si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente una delle attività economiche di cui al n. 2 di tale disposizione.

7.        L’art. 4, n. 2, della sesta direttiva, dispone quanto segue:

«Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».

8.        Determinate operazioni, che costituiscono attività economiche e che sono quindi, in via di principio, incluse nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, sono esenti dall’IVA. Ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva, si tratta, in particolare, delle operazioni seguenti:

«1.la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

2.la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;

3.le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;

(...)

5.le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli (...)».

Diritto a deduzione

9.        L’IVA deve essere neutra per gli operatori economici, vale a dire che essa deve gravare solo sul consumatore finale.

10.      Il legislatore comunitario ha quindi previsto un sistema di deduzione che consente al soggetto passivo di dedurre interamente l’IVA che ha pagato per beni e servizi che gli sono stati forniti o prestati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta  (6) .

11.      Il soggetto passivo opera tale deduzione sottraendo dall’importo totale dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l’ammontare dell’imposta. Qualora, per un dato periodo fiscale, l’importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell’imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l’eccedenza al periodo successivo, secondo modalità da essi stabilite  (7) .

12.      Qualora il soggetto passivo utilizzi beni e servizi soggetti ad imposta per effettuare sia operazioni che danno diritto a deduzione sia per operazioni esenti, che non conferiscono un tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell’IVA relativo alla prima categoria di operazioni. Il prorata di tale deduzione è determinato ai sensi dell’art. 19 della sesta direttiva  (8) per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo.

13.      Ai sensi del citato art. 19, n. 1, tale prorata risulta da una frazione che comprende, al numeratore, l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione e, al denominatore, l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’IVA, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione.

14.      Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo:

«In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del prorata di deduzione, non si tiene conto dell’importo della cifra d’affari relativa alle cessioni di beni d’investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa. Non si tiene neppure conto dell’importo della cifra d’affari relativa alle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all’articolo 13, punto B, lettera d), anche quando si tratta di operazioni accessorie».

II – Fatti e procedimento

15.      La società Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), già Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM) (in prosieguo: la «EDM»), è una holding del settore minerario. Essa ha svolto la sua attività come impresa pubblica poi, a partire dal settembre 1989, come persona giuridica di diritto privato, sotto forma di società anonima.

16.      Essa ha come oggetto principale, da un lato, attività di prospezione e di sfruttamento nel settore minerario ai fini dell’investimento, in particolare mediante la creazione di imprese, e, dall’altro, la gestione delle sue partecipazioni nelle società di tale settore. Sino alla sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato, essa aveva anche come oggetto principale quello di aiutare le società partecipate ad ottenere prestiti presso istituti di credito, portandosi garante  (9) .

17.      Essa ha sottoscritto con altre imprese tre consorzi che hanno tutti ad oggetto attività dirette alla ricerca di giacimenti minerari ed a studiarne la redditività. Secondo i contratti stipulati per la creazione di tali consorzi, in caso di scoperta di un giacimento redditizio, sarebbe stata creata una società per garantirne lo sfruttamento.

18.      L’attività della EDM nell’ambito di tali consorzi è consistita in azioni di carattere tecnico e di coordinamento dei lavori in qualità di gestore nonché in interventi in commissioni consultive e commissioni tecniche all’uopo istituite.

19.      Ogni membro dei consorzi emetteva fatture con la descrizione dei lavori eseguiti nonché l’indicazione del loro costo e le inviava al gestore. Tali fatture erano dirette alla successiva liquidazione dei conti tra i membri dei consorzi, in base a percentuali di ripartizione delle spese concordate in ogni contratto  (10) .

20.      In seguito ad una domanda di rimborso per eccedenza di IVA, la EDM ha costituito oggetto di un controllo da parte dell’amministrazione tributaria portoghese vertente sugli esercizi 1988-1992.

21.      Tale amministrazione ha rilevato che la EDM aveva detratto, nel corso degli esercizi interessati, la totalità dell’IVA che aveva pagato a monte, come se essa avesse effettuato soltanto operazioni che davano diritto a deduzione.

22.      L’amministrazione tributaria ha ritenuto che la EDM effettuasse anche operazioni esenti, sicché essa doveva essere considerata un soggetto passivo misto, i cui diritti a deduzione dovevano essere calcolati in base al metodo del prorata.

23.      Secondo l’amministrazione tributaria, non darebbero diritto a deduzione:

–i dividendi risultanti da partecipazioni al capitale di società;

–gli interessi sui prestiti concessi alle imprese nelle quali la EDM detiene partecipazioni;

–i proventi dalla vendita di azioni e di altri titoli negoziabili;

–gli introiti derivanti da altre operazioni di tesoreria, e

–il valore dei lavori realizzati nell’ambito dei consorzi, nei limiti in cui la EDM era responsabile di tali consorzi e gestiva i loro investimenti.

24.      Inoltre, l’amministrazione tributaria ha rilevato che, malgrado il carattere occasionale delle vendite, da parte della EDM, di sue partecipazioni nelle società, la cessione di titoli e le altre operazioni di tesoreria che tale società aveva effettuato, avevano prodotto introiti superiori a quelli prodotti dalle sue attività soggette ad imposta  (11) .

25.      L’amministrazione tributaria ne ha dedotto che tutti questi introiti dovevano essere presi in conto nel denominatore della frazione destinata al calcolo del prorata di deduzione poiché essi costituivano l’attività principale della EDM  (12) .

26.      Essa ha fissato a PTE 137 933 862 l’importo dell’IVA indebitamente detratto dalla EDM.

27.      Il Tribunal Tributário de Primeira Instância di Lisbona (Portogallo) ha accolto l’obiezione della EDM per quanto riguarda i dividendi risultanti dalle sue partecipazioni nelle società e ha dichiarato che essi dovevano essere esclusi dal denominatore sopraindicato in quanto non rientravano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva. Esso ha respinto per il resto la domanda della EDM.

28.      La EDM ha presentato ricorso dinanzi al Tribunal Central Administrativo, nell’ambito del quale essa ha fatto valere che gli interessi sui prestiti, i proventi dalla vendita di azioni e di altri titoli negoziabili nonché gli introiti derivanti da altre operazioni di tesoreria provenivano da operazioni accessorie rispetto alla sua attività di gestione delle proprie partecipazioni e di prospezione mineraria. Essa ha affermato che, in applicazione dell’art. 19, n. 2, della sesta direttiva, essi non dovevano quindi figurare al denominatore della frazione destinata al calcolo del prorata di deduzione.

29.      Per quanto riguarda i lavori realizzati nell’ambito dei consorzi, essa ha sostenuto che non costituivano operazioni soggette all’IVA, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva, e che il loro valore non doveva risultare nella suddetta frazione.

III – Questioni pregiudiziali

30.      Il Tribunal Central Administrativo ha ritenuto che la soluzione della controversia nella causa principale richiedesse l’interpretazione delle citate disposizioni della sesta direttiva. Esso ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)Se la concessione annua di prestiti, con corresponsione di interessi, da parte di una holding alle proprie società partecipate, quando la holding provveda, a titolo di attività principale, alla lyoro gestione e, in determinati limiti, anche alla garanzia dei prestiti contratti dalle società partecipate, costituisca un’“attività economica” ai sensi dell’[art. 4, n. 2, della] sesta direttiva (...).

2)Se l’effettuazione di lavori, nell’ambito di un consorzio del genere di cui nella specie, da parte di una società che ne sia membro e gestore, in particolare quando tali lavori eccedano la quota contrattualmente assunta dalla società medesima, con pagamento del corrispettivo dei lavori stessi da parte degli altri membri del consorzio, costituisca un’“attività economica” ai sensi della sesta direttiva.

3)Se debba essere considerata “accessoria”, ai fini dell’art. 19, n. 2, della sesta direttiva, l’attività finanziaria di un’impresa che produca annualmente introiti nettamente superiori a quelli prodotti dall’attività descritta come principale nel proprio statuto».

IV – Valutazione

Osservazioni preliminari

31.      Come risulta dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio  (13) , il giudice a quo vuol sapere se i lavori effettuati dalla EDM nell’ambito dei tre consorzi, gli interessi sui prestiti che ha concesso, i proventi della vendita di azioni e di altri titoli negoziabili nonché gli introiti derivanti da altre operazioni di tesoreria che ha realizzato debbano essere presi in conto al denominatore della frazione destinata al calcolo del prorata di deduzione.

32.      Per risolvere tale questione è necessario determinare se le operazioni di cui trattasi rientrino o no nell’ambito di applicazione della sesta direttiva  (14) .

33.      Infatti, occorre ricordare che il regime di deduzione ha lo scopo di esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche  (15) .

34.      Come ha la Corte ha dichiarato più volte a proposito della riscossione di dividendi, qualora l’operazione di cui trattasi non rientri nell’ambito di applicazione dell’IVA, essa è estranea al sistema dei diritti a deduzione  (16) .

35.      Ciò ha come conseguenza, da un lato, che gli introiti provenienti da attività escluse dalla sfera di applicazione dell’IVA non devono essere compresi nella frazione destinata al calcolo del prorata di deduzione. Dall’altro, il soggetto passivo non può detrarre le imposte che ha pagato per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività escluse dalla sfera di applicazione della sesta direttiva, poiché, nei confronti di tali imposte, egli si trova nella situazione di un consumatore finale.

36.      La prima fase del ragionamento per determinare quali siano i diritti a deduzione della EDM tenuto conto delle operazioni controverse consiste quindi nel valutare se esse costituiscano attività economiche compiute da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, vale a dire se siano disciplinate dall’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.

Sulla prima questione pregiudiziale

37.      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4, n. 2, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che la concessione annua di prestiti, con corresponsione di interessi, da parte di una holding alle proprie partecipate, quando la holding provveda, a titolo principale, alla gestione di tali partecipazioni e, in determinati limiti, anche alla garanzia dei prestiti contratti dalle società partecipate, costituisca un’attività economica.

38.      Occorre ricordare che l’art. 4 della sesta direttiva attribuisce un ambito di applicazione molto ampio all’IVA  (17) . Così, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva, la nozione di «attività economiche» comprende, in particolare, qualsiasi sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità  (18) .

39.      Tuttavia, è anche consolidata giurisprudenza che il semplice esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare non può, di per sé, essere ritenuto un’attività economica  (19) .

40.      Nella sentenza Floridienne e Berginvest, citata, la Corte ha dedotto dall’insieme della giurisprudenza menzionata che la concessione di prestiti da parte di una holding alle sue controllate era assoggettata all’IVA in due ipotesi, la prima, qualora tali prestiti costituiscano di per sé un’attività economica dell’operatore, la seconda, qualora tali prestiti siano il prolungamento diretto, permanente e necessario di un’attività imponibile  (20) .

41.      Per quanto riguarda la prima ipotesi, la Corte ha precisato in quali condizioni la concessione di tali prestiti poteva essere, di per sé, ritenuta un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.

42.      Secondo la Corte, occorre che tale attività non sia esercitata soltanto a titolo occasionale e che non si limiti alla gestione di un portafoglio di investimenti alla guisa di un investitore privato. Al contrario, essa deve essere effettuata nell’ambito di un obiettivo imprenditoriale o ad un fine commerciale, contraddistinto in particolare dall’intento di garantire la redditività dei capitali investiti  (21) .

43.      La Corte non ha definito ciò che occorreva intendere precisamente con le nozioni di «obiettivo imprenditoriale» e «fine commerciale». Tali nozioni non sono facili da definire più precisamente in maniera teorica  (22) .

44.      L’obiettivo imprenditoriale implica, a mio parere, la predisposizione da parte della holding di risorse umane e logistiche stabili e organizzate come sono quelle di un istituto di credito, che superino in entità le risorse proprie di un investitore privato utilizzate per la sola soddisfazione delle sue esigenze personali.

45.      Riguardo alla seconda nozione, relativa al fine commerciale, essa postula la volontà, da parte della holding, di garantire la redditività dei suoi capitali, sicché i prestiti devono essere stipulati a condizioni paragonabili a quelle di mercato, come se lo fossero stati da parte di un istituto finanziario con i suoi clienti  (23) .

46.      In ogni modo, i prestiti accordati da una holding alle sue controllate non devono essere stati concessi in maniera occasionale, ma con una certa regolarità, al fine di procurarle introiti aventi un certo carattere di stabilità.

47.      Per quanto riguarda la seconda ipotesi menzionata dalla Corte nella sentenza Floridienne e Berginvest, citata, fondata sulla nozione di «prolungamento diretto, permanente e necessario di un’attività imponibile», essa è ripresa dalla sentenza Régie dauphinoise, citata, alla quale la Corte ha fatto espressamente riferimento  (24) .

48.      Nella sentenza Régie dauphinoise, citata  (25) , la Corte ha precisato che le prestazioni di servizi come gli investimenti effettuati da un amministratore di condomini presso banche non sarebbero soggette all’IVA se fossero compiute da persone che non agiscono in qualità di soggetti passivi. Tuttavia, essa ha aggiunto che, nelle circostanze di tale causa, la percezione da parte di un amministratore di condomini degli interessi prodotti dall’investimento delle somme che egli riceveva dai clienti nell’ambito dell’amministrazione dei loro stabili costituiva il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile, di modo che il detto amministratore, quando effettuava tale investimento, agiva come un soggetto passivo.

49.      Occorre quindi esaminare in quale misura la concessione da parte della EDM di prestiti alle sue controllate soddisfi le condizioni corrispondenti alle due ipotesi delineate dalla Corte nella sentenza Floridienne e Berginvest, citata.

50.      A tal riguardo, l’ordinanza di rinvio non contiene altre informazioni sui prestiti controversi oltre all’indicazione degli interessi che essi hanno prodotto nel corso degli esercizi 1988-1991  (26) .

51.      Ritengo che tali elementi non siano sufficienti a valutare se la concessione dei prestiti controversi costituisca, di per sé, un’attività economica, conformemente alla prima ipotesi prevista nella sentenza Floridienne e Berginvest, citata  (27) . Così, non conosciamo la loro frequenza, né le risorse umane e materiali destinate dalla EDM alla loro concessione e alla loro gestione, né le condizioni alle quali tali prestiti sono stati stipulati rispetto alle condizioni di mercato, né l’origine dei fondi prestati dalla EDM  (28) .

52.      Pertanto, spetterà al giudice nazionale valutare se, nella fattispecie, i prestiti concessi dalla EDM alle sue controllate corrispondano ad un’operazione occasionale o se siano riconducibili a un obiettivo imprenditoriale o a un fine commerciale, destinato a procurarle introiti aventi un certo carattere di stabilità.

53.      Occorre tuttavia esaminare la questione se tali prestiti costituiscano il prolungamento diretto, permanente e necessario di un’attività imponibile della EDM, ai sensi della sentenza Régie dauphinoise, citata.

54.      Si deve ricordare che la EDM ha come oggetto principale, da un lato, attività di prospezione e di sfruttamento nel settore minerario ai fini d’investimento, in particolare mediante la creazione di imprese e, dall’altro, la gestione delle sue partecipazioni nelle società di tale settore  (29) .

55.      Inoltre, come risulta dall’ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha ritenuto che le vendite di azioni e di altri titoli negoziabili da parte della EDM durante il periodo rilevante nonché le altre operazioni di tesoreria, costituissero anch’esse un’attività economica  (30) .

56.      Ritengo, al contrario del governo portoghese  (31) , che la concessione di prestiti alle società in cui la EDM detiene partecipazioni non possa essere interpretata come il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’una o dell’altra di tali differenti attività.

57.      Un tale nesso diretto, permanente e necessario non esiste neanche, a mio parere, con l’attività assegnata alla EDM sino alla sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato, consistente nell’aiutare le società nelle quali detiene partecipazioni ad ottenere prestiti presso istituti di credito e nel portarsi garante.

58.      Infatti, ritengo che la nozione di «prolungamento diretto, permanente e necessario» debba essere interpretata restrittivamente. Baso tale analisi sugli elementi seguenti.

59.      Anzi tutto, tale nozione è stata elaborata dalla giurisprudenza e non figura nella sesta direttiva. Infatti, nella suddetta direttiva il criterio di applicazione dell’IVA è l’esercizio, da parte di un soggetto passivo che agisce in quanto tale, di un’attività economica.

60.      Inoltre, le circostanze nella causa Régie dauphinoise, citata, che hanno consentito alla Corte di elaborare tale nozione erano molto specifiche. Così, a mio parere, la Corte ha affermato che la percezione da parte di un amministratore di condomini degli interessi prodotti dall’investimento delle somme che egli riceveva dai clienti nell’ambito dell’amministrazione dei loro stabili costituiva il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile in quanto non è seriamente immaginabile, praticamente ed economicamente, che l’amministratore di condomini collochi tali fondi altrove se non in un istituto finanziario e senza alcuna remunerazione. La percezione di tali interessi costituiva quindi il seguito logico e indissociabile dell’attività imponibile di amministratore di condomini.

61.      Infine, tale interpretazione restrittiva è anche giustificata dalla necessità di non privare del suo senso la nozione di «operazioni accessorie», di cui all’art. 19, n. 2, della sesta direttiva. Come la Corte ha indicato in modo molto logico nella sentenza Régie dauphinoise, citata, un’attività che costituisce un prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile del soggetto passivo non può, per sua natura, presentare i caratteri di un’operazione accessoria, in quanto essa segue sistematicamente la suddetta attività (32) .

62.      Alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione che l’art. 4, n. 2, della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso che la concessione annua di prestiti, con corresponsione di interessi, da parte di una holding alle proprie partecipate, quando la holding provvede, a titolo di attività principale, alla gestione di tali partecipazioni e, in determinati limiti, anche alla garanzia dei prestiti contratti dalle società partecipate, costituisce un’attività economica se tali prestiti non sono concessi a titolo occasionale ma conformemente ad un obiettivo imprenditoriale e ad un fine commerciale, contraddistinto in particolare dall’intento di garantire la redditività dei capitali investiti.

63.      Se il giudice del rinvio ritiene che tali condizioni siano soddisfatte, tali prestiti, che rientrano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, costituiscono un’attività esente dall’IVA in applicazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della suddetta direttiva. Occorre quindi determinare in quale misura gli interessi prodotti da tali prestiti debbano essere presi in conto al denominatore della frazione destinata al calcolo del prorata di deduzione.

64.      Tale problema costituisce appunto oggetto della terza questione pregiudiziale.

Sulla seconda questione pregiudiziale

65.      Con la seconda questione il giudice del rinvio vuol sapere se l’effettuazione di lavori, nell’ambito di consorzi del genere di cui nella specie, da parte di una società che ne sia membro e gestore, in particolare quando tali lavori eccedano la quota contrattualmente assunta dalla società medesima, con pagamento del corrispettivo dei lavori stessi da parte degli altri membri dei consorzi, costituisca un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.

66.      Di fatto, tale giudice vuol determinare se i lavori effettuati dalla EDM nell’ambito dei tre consorzi di cui essa è membro e gestore debbano essere considerati come compiuti a titolo oneroso qualora essi eccedano la quota di lavori che tale società si era impegnata ad eseguire.

67.      Occorre ricordare che, affinché un’attività economica effettuata da un soggetto passivo sia imponibile, occorre che sia stata effettuata a titolo oneroso. Ciò implica che il soggetto passivo abbia ricevuto un corrispettivo e che esista un nesso diretto tra il servizio reso o il bene ceduto e il corrispettivo ricevuto. È proprio tale corrispettivo che costituisce la base imponibile dell’IVA  (33) .

68.      A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che tale corrispettivo deve poter essere espresso in denaro  (34) , ivi compresa l’ipotesi di uno sconto sul prezzo di una fornitura principale  (35) .

69.      Risulta dalla descrizione dei consorzi contenuta nell’ordinanza di rinvio che l’attività della EDM nell’ambito di ognuno di loro è consistita in azioni di carattere tecnico e di coordinamento dei lavori in qualità di gestore nonché in interventi in commissioni consultive e commissioni tecniche all’uopo istituite  (36) .

70.      A tale titolo, la EDM ha emesso fatture con la descrizione dei lavori eseguiti e l’indicazione del loro costo, destinate alla liquidazione dei conti tra i membri dei consorzi.

71.      La EDM osserva che tale liquidazione non deve essere equiparata ad un pagamento, ma piuttosto ad una restituzione o ad un indennizzo fondato sul principio del divieto di arricchimento senza causa. Tali lavori non costituirebbero quindi prestazioni effettuate a titolo oneroso e non rientrerebbero nell’ambito di applicazione della sesta direttiva.

72.      Tale tesi non mi sembra poter essere accolta.

73.     È sufficiente rilevare che tali lavori sono individuati, che il loro costo può essere valutato in denaro e che, nei conti dei diversi consorzi, tale costo è registrato a credito della EDM e a debito degli altri membri.

74.      Invece, per la quota dei lavori che rimane entro i limiti degli obblighi contrattuali della EDM, mi sembra difficile ammettere che tale società effettui un’operazione imponibile, alla luce del fatto che essa non riceve dagli altri membri dei consorzi alcun corrispettivo.

75.      A tal riguardo, i lavori effettuati dagli altri membri dei consorzi non mi sembrano poter essere considerati un corrispettivo di quelli effettuati dalla EDM, in quanto sono compiuti in attuazione dei contratti di consorzio. Quindi, non esiste, a mio parere, un nesso diretto tra i lavori effettuati dalla EDM entro il limite dei suoi obblighi contrattuali e i lavori compiuti dagli altri membri dei consorzi.

76.      Pertanto, propongo alla Corte di risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che l’effettuazione di lavori, nell’ambito di consorzi del genere di cui nella specie, da parte di una società che ne è membro e gestore, quando tali lavori eccedono la quota contrattualmente assunta dalla società medesima, con pagamento del corrispettivo dei lavori da parte degli altri membri dei consorzi, costituisce un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.

77.      Ne deriva che la cifra d’affari relativa a tali lavori che eccedono gli obblighi contrattuali della EDM dovrà figurare al denominatore della frazione destinata al calcolo del prorata di deduzione. Per contro, come ha rilevato la EDM, nei limiti in cui tali lavori non costituiscono un’attività esente dall’IVA, essa dovrà figurare anche al numeratore.

Sulla terza questione pregiudiziale

78.      Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 19, n. 2, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che l’attività finanziaria di un’impresa che produca annualmente introiti nettamente superiori a quelli prodotti dall’attività descritta come principale nel proprio statuto costituisca un’attività accessoria.

79.      Risulta dall’ordinanza di rinvio  (37) che le operazioni finanziarie previste nella caso di specie non sono soltanto i prestiti concessi annualmente dalla EDM alle società nelle quali detiene partecipazioni, ma anche le vendite di azioni e di altri titoli negoziabili nonché altre operazioni di tesoreria.

80.      Come indicato in precedenza, per risolvere la terza questione pregiudiziale è necessario stabilire, previamente, che le operazioni in esame rientrino nell’ambito di applicazione della sesta direttiva.

81.      Si è visto a quali condizioni i prestiti concessi dalla EDM alle società in cui detiene partecipazioni possono costituire un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.

82.      Ritengo che le condizioni richieste a tal fine siano analoghe per quanto riguarda le vendite di azioni e di altri titoli negoziabili nonché le altre operazioni di tesoreria effettuate dalla EDM durante il periodo rilevante.

83.      A tal riguardo, risulta dalla risposta della EDM ai quesiti scritti della Corte che tale società ha effettuato durante tale periodo investimenti che, essenzialmente, erano a breve termine. Inoltre, risulta dall’esame degli introiti ottenuti dalla EDM nell’ambito delle sue attività finanziarie che, se i proventi risultanti dalla vendita delle sue partecipazioni sono diminuiti regolarmente dal 1988 al 1991  (38) , tale calo è stato ampiamente compensato dagli introiti crescenti provenienti dalla vendita di altri titoli negoziabili e di altre operazioni di tesoreria  (39) . Alla luce di tali elementi, non è escluso che la EDM abbia effettuato sull’insieme dei suoi averi transazioni che sono andate oltre le attività di un semplice investitore e che miravano a ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità  (40) .

84.      Peraltro, è pacifico che, secondo l’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, le operazioni relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli sono esenti dall’IVA.

85.      Alla stregua degli interessi sui prestiti concessi dalla EDM alle sue società controllate, gli introiti provenienti dalla vendita di azioni e di altri titoli negoziabili devono essere presi in conto al denominatore della frazione destinata al calcolo prorata di deduzione, conformemente all’art. 19, n. 1, della sesta direttiva, salvo che, ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, si tratti di operazioni accessorie.

86.      La nozione di «operazioni accessorie» non è definita dalla sesta direttiva. Sino ad oggi, essa non lo è stata neanche dalla Corte. Nella sentenza Régie dauphinoise, citata, la Corte ne ha dato semplicemente una definizione negativa, precisando che un’attività la quale costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile del soggetto passivo non può, per sua natura, essere considerata un’operazione accessoria ai sensi dell’art. 19, n. 2, della sesta direttiva.

87.      Per risolvere la questione del giudice del rinvio, occorre, conformemente ai metodi ermeneutici della Corte, esaminare in ordine successivo il testo, l’economia e gli obiettivi della legislazione comunitaria  (41) .

88.      Per quanto riguarda, anzi tutto, il senso letterale dell’aggettivo «accessorio», esso designa ciò che viene insieme o dopo ciò che è principale  (42) o quello che è subordinato a ciò che è essenziale  (43) . Applicato alle operazioni previste dalla sesta direttiva, «accessorio» significa quindi che le operazioni di cui trattasi non rientrano direttamente nell’ambito dell’attività principale del soggetto passivo ma che hanno un nesso stretto con essa e che non devono essere più importanti di quest’ultima  (44) .

89.      Ne consegue che le operazioni accessorie devono, in via di principio, soddisfare due condizioni cumulative. La prima, di natura qualitativa, riguarda l’esistenza di un certo nesso con l’attività principale e, la seconda, di natura quantitativa, è che tali operazioni non abbiano un’ampiezza maggiore di quest’ultima  (45) .

90.      Tale analisi letterale non consente, tuttavia, di determinare alla luce di quale criterio debba essere valutata tale condizione quantitativa e, in particolare se, come chiede il giudice del rinvio, essa debba esserlo rispetto alla cifra d’affari generata dalle attività di cui trattasi o, ad esempio, in considerazione dell’onere di lavoro che esse hanno rappresentato.

91.      A mio parere, l’economia del regime di deduzione induce a prendere in conto la cifra d’affari generata dalle attività di cui trattasi  (46) .

92.      Infatti, come risulta dall’art. 17, n. 2, della sesta direttiva, danno diritto a deduzione soltanto i beni e servizi impiegati dal soggetto passivo ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.

93.      Inoltre, risulta dalle disposizioni dell’art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva che è soltanto a titolo eccezionale che la direttiva prevede il diritto a deduzione dell’IVA per beni e servizi utilizzati ai fini di operazioni esenti  (47) .

94.      Infine, l’art. 19, n. 2, della sesta direttiva inizia con le parole «in deroga alle disposizioni del paragrafo 1», il che significa che esso costituisce un’eccezione alla norma prevista al detto n. 1, secondo la quale la cifra d’affari relativa alle operazioni esenti deve essere presa in conto al denominatore della frazione destinata al calcolo del prorata di deduzione.

95.      L’interpretazione che propongo è suffragata dagli obiettivi del regime di deduzione della sesta direttiva.

96.      La mancata inclusione delle operazioni accessorie finanziarie al denominatore della frazione usata per il calcolo del prorata, conformemente all’art. 19 della sesta direttiva, serve ad assicurare il conseguimento dell’obiettivo della perfetta neutralità garantita dal sistema comune IVA. Se tutti i risultati delle operazioni finanziarie del soggetto passivo aventi un nesso con un’attività imponibile dovessero essere inclusi nel detto denominatore, anche qualora l’ottenimento di tali risultati non implichi l’impiego di beni o di servizi soggetti all’IVA o, almeno, ne implichi solo un impiego limitatissimo, il calcolo della deduzione sarebbe falsato  (48) .

97.      In deroga alla norma secondo la quale le operazioni esenti non danno diritto a deduzione, tali operazioni non sono prese in conto nel denominatore della frazione e, di conseguenza, non riducono i diritti a deduzione del soggetto passivo in quanto si presume che abbiano reso necessario un utilizzo molto esiguo dei beni economici soggetti ad imposta impiegati per l’attività principale.

98.      Una tale presunzione non può più essere ammessa in maniera così generale se le attività finanziarie esenti generino introiti superiori a quelli prodotti dall’attività descritta come principale nello statuto del soggetto passivo.

99.      Ammettere il contrario potrebbe consentire ad una società che vuol dedicarsi principalmente ad attività finanziarie esenti di aggirare la norma prevista dalla sesta direttiva, secondo la quale siffatte attività non danno diritto a deduzione dell’IVA pagata a monte. Alla società sarebbe sufficiente enunciare come attività principale nel suo statuto un’attività economica soggetta ad imposta ed impiegare i beni ed i servizi che acquisisce per l’esecuzione congiunta di quest’ultima e della sua attività finanziaria.

100.    Ne deriva che delle attività economiche non possono essere qualificate come «operazioni accessorie» ai sensi dell’art. 19, n. 2, della sesta direttiva se, come nel caso di specie, esse generino una cifra d’affari superiore a quella dell’attività soggetta ad imposta  (49) .

101.    Contrariamente alla EDM, ritengo che tale interpretazione non sia affatto contraria alla giurisprudenza. Come già indicato, nella sentenza Régie dauphinoise, citata, la Corte non ha avuto modo di dare una definizione positiva della nozione di «operazioni accessorie». Essa ha semplicemente dedotto, molto logicamente, dalla sua analisi secondo la quale le attività di investimento di cui trattavasi in tale causa costituivano il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile del soggetto passivo, la conseguenza che esse non costituivano operazioni accessorie.

102.    Analogamente, la sentenza Wellcome Trust, citata, richiamata anch’essa dalla EDM, non confuta la mia interpretazione. Vero è che la Corte ha indicato che l’ampiezza di una vendita di azioni non può costituire un criterio di distinzione fra le attività di un investitore privato, che si collocano al di fuori della sfera di applicazione della sesta direttiva, e quelle di un investitore le cui operazioni costituiscono un’attività economica  (50) . Tuttavia, tale indicazione non contraddice affatto l’analisi secondo la quale attività finanziarie disciplinate dalla sesta direttiva non possono essere considerate operazioni accessorie ai sensi dell’art. 19, n. 2, della stessa direttiva se esse generino una cifra d’affari superiore a quella dell’attività imponibile.

103.    Ne deriva che, nel caso di specie, gli interessi sui prestiti concessi annualmente dalla EDM alle proprie partecipate, in quanto tali prestiti costituiscono un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva, e gli introiti prodotti dalle altre attività finanziarie della EDM, devono essere presi in conto al denominatore della frazione destinata al calcolo del prorata di deduzione.

104.    Qualora una simile soluzione fosse sfavorevole alla EDM in quanto porterebbe a ridurre i suoi diritti a deduzione al di là di quanto corrisponde all’utilizzo dei beni e dei servizi per la realizzazione delle sue attività esenti, ritengo che spetti alla EDM avviare presso le autorità tributarie competenti le pratiche necessarie per distinguere, in futuro, tali attività o talune di esse dalle sue attività soggette ad imposta.

105.    Alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale che l’art. 19, n. 2, della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso che, in quanto essa costituisce un’attività economica, l’attività finanziaria di un’impresa che produce annualmente introiti superiori a quelli prodotti dall’attività descritta come principale nel suo statuto non costituisce un’attività accessoria.

V – Conclusione

106.    Alla luce dell’insieme di tali elementi, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Tribunal Central Administrativo nella maniera seguente:

«1)L’art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che la concessione annua di prestiti, con corresponsione di interessi, da parte di una holding alle proprie partecipate, quando la holding provvede, a titolo di attività principale, alla loro gestione e, in determinati limiti, anche alla garanzia dei prestiti contratti dalle società partecipate, costituisce un’attività economica se tali prestiti non siano concessi a titolo occasionale ma conformemente ad un obiettivo imprenditoriale o ad un fine commerciale, contraddistinto in particolare dall’intento di garantire la redditività dei capitali investiti.

2)L’effettuazione di lavori, nell’ambito di consorzi del genere di cui nella specie, da parte di una società che ne è membro e gestore, quando tali lavori eccedono la quota contrattualmente assunta dalla società medesima, con pagamento del corrispettivo dei lavori stessi da parte degli altri membri dei consorzi, costituisce un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388.

3)L’art. 19, n. 2, della sesta direttiva 77/388 dev’essere interpretato nel senso che, in quanto essa costituisce un’attività economica, l’attività finanziaria di un’impresa che produce annualmente introiti superiori a quelli prodotti dall’attività descritta come principale nel suo statuto, non costituisce un’attività accessoria».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).


3 – Una holding mista è una società che, oltre alla sua attività di holding consistente nel detenere partecipazioni in altre società, non soggetta all’IVA, esercita allo stesso tempo un’attività imponibile.


4 – Nella fattispecie, occorre intendere per consorzio il contratto con cui due o più persone, fisiche o giuridiche, esercenti attività economica, si obbligano reciprocamente a svolgere, secondo modalità concertate, una determinata attività o ad apportare un determinato contributo ai fini del raggiungimento degli obiettivi determinati, segnatamente la ricerca o l’esplorazione di risorse naturali (artt. 1 e 2 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 231/81).


5 – Secondo, quarto e quinto «considerando» della sesta direttiva.


6 – Art. 17, n. 2, della sesta direttiva.


7 – Art. 18, nn. 2 e 4, della sesta direttiva.


8 – Art. 17, n. 5, della sesta direttiva.


9 – Ordinanza di rinvio, pagg. 4-9, 14, 16, e 17.


10 – Ordinanza di rinvio, pagg. 15 e 16.


11 – Ordinanza di rinvio, pag. 22.


12 – Ordinanza di rinvio, pagg. 17 e 18.


13 – Pag. 3, con il titolo «Questione oggetto di decisione».


14 – V., a proposito degli investimenti finanziari, sentenza 11 luglio 1996, causa C-306/94, Régie dauphinoise (Racc. pag. I-3695, punto 14).


15 – Sentenze 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman (Racc. pag. 655, punto 19), e 21 settembre 1988, causa 50/87, Commissione/Francia (Racc. pag. 4797, punto 15).


16 – Sentenze 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam (Racc. pag. I-3513, punto 13), e 14 novembre 2000, causa C-142/99, Floridienne e Berginvest (Racc. pag. I-9567, punto 21).


17 – Sentenza 4 dicembre 1990, causa C-186/89, Van Tiem (Racc. pag. I-4363, punto 17).


18 – Sentenza 6 febbraio 1997, causa C-80/95, Harnas & Helm (Racc. pag. I-745, punto 12). Nella sentenza Régie dauphinoise, citata (punto 17), la Corte ne ha dedotto che gli interessi percepiti da un’impresa amministratrice di stabili come remunerazione di investimenti, effettuati per proprio conto, di fondi versati dai condomini o dai locatari non possono essere esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, giacché il versamento di tali interessi non risulta dalla semplice proprietà del bene, ma costituisce il corrispettivo della disponibilità di un capitale concessa ad un terzo.


19 – V., a proposito del mero acquisto e della mera detenzione di quote sociali, sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands (Racc. pag. I-3111, punto 13), e Sofitam, citata (punto 12). Nella sentenza 20 giugno 1996, causa C-155/94, Wellcome Trust (Racc. pag. I-3013, punto 36), la Corte ne ha tratto la conseguenza secondo la quale la gestione da parte di un trust caritativo del patrimonio che possiede e consistente essenzialmente nell’acquisto e nella cessione di azioni e di altri titoli allo scopo di massimizzare i dividendi o le rendite del capitale, per incentivare la ricerca nel campo della medicina, non costituisce un’attività economica. Nella sentenza Harnas & Helm, citata (punti 18 e 19), essa ha indicato che non vi era motivo di considerare la detenzione di obbligazioni diversamente dalla detenzione di partecipazioni, giacché gli introiti generati dalle obbligazioni sono diretta conseguenza della loro mera detenzione.


20 – Punto 27.


21 – Sentenza Floridienne e Berginvest (punto 28).


22 – Nella sentenza 26 settembre 1996, causa C-230/94, Enkler (Racc. pag. I-4517, punti 28 e 29), la Corte ha dichiarato che, se, per sua natura, un bene può essere usato sia per scopi economici sia a fini privati, occorre esaminare l’insieme delle circostanze nelle quali l’interessato sfrutta il bene e raffrontarle eventualmente con quelle in cui viene di solito esercitata l’attività economica corrispondente. Essa ha aggiunto che criteri relativi ai risultati dell’attività considerata non possono, di per sé, costituire un criterio determinante ma che possono essere presi in considerazione la durata effettiva della locazione del bene, l’entità della clientela e l’importo degli introiti.


23 – V., a tal proposito, le conclusioni dell’avvocato generale Fenelly nella causa Floridienne e Berginvest, citata (paragrafo 34).


24 – Sentenza Floridienne e Berginvest, citata (punto 27).


25 – Punto 18.


26 – PTE 19 509 803 nel 1988, PTE 33 224 443 nel 1989, PTE 43 603 040 nel 1990 e PTE 157 066 829 nel 1991 (ordinanza di rinvio, pag. 22).


27 – V., in tal senso, sentenza Wellcome Trust, citata (punto 37). In tale sentenza, la Corte ha indicato che l’ampiezza di una vendita di azioni non può costituire un criterio di distinzione fra le attività di un investitore privato, che si collocano al di fuori della sfera di applicazione della sesta direttiva, e quelle di un investitore le cui operazioni costituiscono un’attività economica.


28 – Per quanto riguarda l’origine dei fondi, nella sentenza Floridienne e Berginvest, citata (punto 30), la Corte ha affermato che un mero reinvestimento da parte di una holding, sotto forma di prestiti concessi alle proprie società controllate, dei dividendi che essa percepisce dalle stesse non costituisce mai un’attività imponibile. Gli interessi su siffatti prestiti devono essere considerati per contro come i frutti della mera proprietà del bene e non rientrano pertanto nel sistema della detrazione.


29 – V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.


30 – Pag. 22.


31 – Punto 41 delle sue osservazioni.


32 – V. punto 22 della sentenza Régie dauphinoise, citata. Dopo aver ricordato che la percezione degli interessi prodotti dagli investimenti di cui trattasi costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile delle imprese che amministrano stabili, la Corte constata: «Di conseguenza, siffatti investimenti non possono essere qualificati operazioni accessorie ai sensi dell’art. 19, n. 2, della sesta direttiva». La Corte ha riaffermato tale posizione nella sentenza Floridienne e Berginvest, citata, al punto 27, indicando che i prestiti di cui trattasi sono assoggettati all’IVA se costituiscono un’attività economica dell’operatore oppure il prolungamento diretto, permanente e necessario di un’attività imponibile, senza però essere accessoria a quest’ultima. Tale frammento di frase, da me sottolineato, non introduce una condizione supplementare, come lascerebbe pensare a prima vista la sua formulazione. Infatti, ammettere che la Corte abbia voluto aggiungere una condizione supplementare a tale stadio del ragionamento sarebbe illogico tenuto conto delle tappe successive dell’analisi secondo la quale occorre anzi tutto determinare se un’operazione rientri nell’ambito di applicazione della sesta direttiva prima di valutare se si tratti o no di un’operazione accessoria.


33 – Ai sensi dell’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva, la base imponibile corrisponde a tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore di beni o al prestatore di servizi, da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni connesse con il prezzo di tali operazioni.


34 – Sentenza 5 febbraio 1981, causa 154/80, Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats (Racc. pag. 445, punto 13).


35 – Sentenza 23 novembre 1988, causa 230/87, Naturally Yours Cosmetics (Racc. pag. 6365, punti 17 e 18).


36 – V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.


37 – Pag. 22.


38 – Dal 1988 al 1991 PTE 482 431 400, PTE 301 040 000, PTE 624 452 e PTE 314 840.


39 – Le vendite di altri titoli negoziabili hanno fruttato dal 1988 al 1991 PTE 27 849 624,70; PTE 112 169 959,10; PTE 311 100 000 e PTE 927 430 231,70 e le altre operazioni di tesoreria PTE 11 171 205, PTE 212 227 393,30 e PTE 208 359 328,20, dal 1989 al 1991.


40 – V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven nella causa Polysar Investments Netherlands, citata (paragrafo 12).


41 – Sentenza 14 giugno 2001, causa C-191/99, Kvaerner (Racc. pag. I-4447, punto 30).


42 – V. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Parigi, edizione Dictionnaires Le Robert, 1996.


43 – V. Hachette, Dictionnaire de la langue française, Parigi, edizione Hachette, 1980.


44 – Tale interpretazione letterale corrisponde ai termini utilizzati in diverse altre versioni linguistiche. V., al tal riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Régie dauphinoise, citata (paragrafo 38).


45 – Idem.


46 – V., in tal senso, il promemoria esplicativo sulla prima proposta della sesta direttiva della Commissione, Bollettino delle Comunità europee, supplemento 11/73, pag. 20.


47 – Tale articolo prevede che «gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini (...) di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 13 B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità».


48 – Sentenza Régie dauphinoise, citata (punto 21).


49 – Gli introiti ricavati dalla EDM dalle sue attività soggette ad imposta sono ammontate, dal 1988 al 1991, a, rispettivamente, PTE 82 079 528, PTE 72 836 992, PTE 22 597 883 e PTE 73 019 855. Ricordo che le operazioni finanziarie effettuate dalla EDM, non inclusi gli interessi sui prestiti concessi alle sue controllate, hanno prodotto nel corso di tali stessi anni PTE 510 281 024,70; PTE 424 381 164,10; PTE 523 961 845,30 e PTE 1 136 104 399,90.


50 – Punto 37.