CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 10 aprile 2003 (1)
Causa C-169/02 Dansk Postordreforening
controSkatteministeriet
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Østre Landsret)
«Esenzioni IVA – Prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali»
I ─ Introduzione
1. Nella causa in esame l'Østre Landsret danese ha sollevato due questioni sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio
17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla
cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la
sesta direttiva)
(2)
.
2. Più in particolare dette questioni riguardano il disposto dell'art. 13, titolo A, della sesta direttiva che prevede esenzioni
dall'IVA a favore di alcune attività di interesse pubblico. Fra l'altro, vengono esentate le prestazioni di servizi effettuate
dai servizi pubblici postali e le forniture di beni accessori a dette prestazioni. L'Østre Landsret intende appurare se la
sesta direttiva osti a che uno Stato membro riscuota l'IVA sulla spedizione a privati di lettere e pacchi in contrassegno
effettuata da servizi pubblici postali.
3. Un elemento importante nella causa in parola è costituito dal fatto che nella direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e
il miglioramento della qualità del servizio (in prosieguo: la
direttiva sui servizi postali)
(3)
, sono state poste norme relative alla prestazione universale dei servizi nel settore postale, nonché relative alla delimitazione
dei servizi che possono essere riservati a determinate imprese di servizi. Sorge ora la questione quale importanza abbia il
disposto di detta direttiva per l'interpretazione dell'art. 13, titolo A, della sesta direttiva.
II ─ Ambito normativo
A ─ Diritto comunitario
4. L'art. 13, titolo A, della direttiva stabilisce, per quanto qui rilevante, sotto il titolo
Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico, quanto segue: 1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare
la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed
abuso :a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali , le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette
prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni (...).
5. L'art. 3 della direttiva 97/67/CEE è del seguente tenore:
1. Gli Stati membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un'offerta
di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti
gli utenti.
2. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché la densità dei punti di contatto e di accesso tenga conto delle esigenze
degli utenti.
3. Essi si attivano per assicurare che il/i fornitore/i del servizio universale garantisca/no tutti i giorni lavorativi, e come
minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, valutate dalle autorità nazionali
di regolamentazione, almeno:
─una raccolta;
─una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità
nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa da un'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi del presente
paragrafo dev'essere comunicata alla Commissione e a tutte le autorità nazionali di regolamentazione.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:
─la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
─la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg;
─i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.
(...)Il servizio universale definito nel presente articolo include sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri
.
6. L'art. 7 così dispone: 1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, i servizi che possono essere riservati da ciascuno Stato
membro al fornitore o ai fornitori del servizio universale sono la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
di invii di corrispondenza interna, tramite consegna espressa o no, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe
pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida ove questa
esista, a condizione che il peso di detti oggetti sia inferiore a 350 grammi. (...)2. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale la posta transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza
possono continuare ad essere riservate nei limiti di prezzo e di peso stabiliti al paragrafo 1.
7. L'art. 9 stabilisce:
1. Per i servizi non riservati, che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3,
gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze
essenziali.
2. Per i servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3,
gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per
garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale
.
B ─ Diritto nazionale
8. Il capo 2 della legge danese sui servizi postali
(4)
detta norme sull'obbligo di distribuzione e sul monopolio. L'art. 2 della legge recita: Lo Stato è tenuto a garantire la distribuzione della posta in tutto il paese delle seguenti spedizioni:
1) lettere indirizzate (...)
2) altre spedizioni indirizzate con un contenuto uniforme stampato, non imballate, per esempio cataloghi ed opuscoli;
3) quotidiani, settimanali, mensili, nonché periodici;
4) pacchi indirizzati;
5) spedizioni per ciechi
.
9. L'art. 3 di detta legge così dispone:
1. Lo Stato ha il monopolio della distribuzione di lettere indirizzate nazionali, con le quali si intendono:
1) spedizioni indirizzate indipendentemente dal loro contenuto, quando questo è posto in una busta o in un imballaggio simile;
2) comunicazioni scritte indirizzate, fra cui cartoline, con un contenuto individuale.
2. Il monopolio non riguarda la spedizione di cataloghi indirizzati, opuscoli, fogli e altre spedizioni con contenuto uniforme
e stampato, posto in un imballaggio trasparente.
3. Lo Stato ha inoltre il monopolio della spedizione postale nel territorio danese di lettere indirizzate, inviate all'estero
dai mittenti danesi o inviate dall'estero a destinatari danesi.
4. Il Ministro dei trasporti può stabilire norme che limitino o aboliscano il monopolio sull'attività postale nel territorio
danese di lettere indirizzate inviate all'estero dai mittenti danesi.
5. Il monopolio della spedizione postale di lettere indirizzate comprende la raccolta, il trasporto e la distribuzione delle
stesse.
6. Il Ministro stabilisce le norme sui limiti di peso e di prezzo, nonché le misure per le spedizioni menzionate ai punti 1 e
3.
7. Il monopolio non riguarda la posta espresso
.
10. Con la concessione ai sensi del capo 3 della legge in esame era stato conferito alla
Post Danmark il monopolio statale unitamente all'obbligo di distribuzione.
11. La causa in esame riguarda le
spedizioni controassegno. In base all'ordinanza di rinvio con
spedizioni controassegno si intendono spedizioni con cui la posta, oltre ad effettuare spedizioni per conto del mittente, come condizione per la consegna
delle lettere o dei pacchi al destinatario riscuote per il mittente stesso un determinato compenso per il contenuto della
lettera o del pacco e trasmette questo al mittente.
12. Con l'ordinanza interlocutoria 1° giugno 2001 pronunciata nella causa in esame l'Østre Landsret ha stabilito che la spedizione
di lettere e pacchi controassegno ai sensi della legge danese sui servizi postali dev'essere considerata una prestazione di
servizi. Del pari ha stabilito che la Post Danmark non aveva l'obbligo di distribuire siffatte lettere e pacchi. Con detta
ordinanza si disponeva inoltre che in base alla legge postale danese la Post Danmark non possedeva il monopolio della spedizione
di lettere e pacchi controassegno, dato che il monopolio doveva essere considerato limitato ai servizi per i quali vi era
l'obbligo di distribuzione.
13. Ciò mi induce a considerare la legge danese sull'IVA riguardante le prestazioni di servizi effettuate dai servizi postali.
Con legge 10 giugno 1997, n. 442, recante modifica, fra l'altro, della legge sull'IVA, l'art. 13, primo comma, prima parte
e punto 13, della legge danese sull'IVA ha assunto il seguente tenore:Le seguenti merci e prestazioni sono esenti da imposta: (...) La raccolta e la distribuzione da parte della 'Post Danmark'
di lettere indirizzate, di pacchi indirizzati e di quotidiani, settimanali e mensili indirizzati, nonché di periodici. L'esenzione
comprende inoltre la distribuzione da parte della 'Post Danmark' di lettere indirizzate e di pacchi, inviati raccomandati
o con valore dichiarato.
14. Nei lavori preparatori relativi alla proposta di legge concernente la modifica ─ fra l'altro ─ della legge sull'IVA si afferma
quanto segue quanto alle spedizioni controassegno:
In forza delle modifiche stabilite a livello amministrativo in base alla legge postale, dette spedizioni vengono considerate
dal 1° luglio 1996 come una spedizione complessiva, cui non si applica l'obbligo di distribuzione. Il testo della legge sull'IVA
non fornisce però sufficiente fondamento perché le spedizioni di lettere e pacchi controassegno rimangano interamente soggette
all'IVA. Con la formulazione modificata a dette spedizioni si applica interamente l'obbligo di imposta; ciò consente al tempo
stesso un pieno parallelismo fra l'esenzione dall'IVA e l'obbligo di distribuzione della
Post Danmark, conformemente alla legge 8 febbraio 1995, n. 89, sull'attività postale.
15. E' stata pertanto riscossa dal 1° luglio 1996 l'IVA sull'intero valore della prestazione di servizio costituita dalla spedizione
contro assegno di lettere e pacchi da parte della
Post Danmark, mentre la spedizione di lettere e pacchi equivalenti non effettuate controassegno è stata esentata dall'IVA.
16. Dal 1° gennaio 2002 l'invio di pacchi fra imprese ─ in quanto servizi speciali ─ è stato esentato dall'obbligo di distribuzione.
Come conseguenza di ciò si è deciso di considerare tali servizi come servizi soggetti ad IVA.
III ─ Ambito fattuale e procedurale
17. In Danimarca i servizi pubblici postali sono organizzati come un ente pubblico autonomo con la denominazione
Post Danmark. La
Post Danmark effettua, fra l'altro, spedizioni controassegno di lettere e pacchi. La
Post Danmark ha circa 1 100 uffici postali pubblici, ripartiti in tutto il paese, in parte gestiti direttamente da essa, in parte in collaborazione
con gestori locali (negozi postali, ed altri). Una parte notevole delle spedizioni controassegno ai privati viene ritirata
in pratica nell'ufficio postale perché alla consegna delle spedizioni il destinatario risulta assente.
18. Benché la
Post Danmark effettui i servizi postali e il trasporto di lettere pesanti (superiori a 250 g) in concorrenza con altri enti postali, la
Post Danmark per molti anni è stata ed è ancora in realtà l'unico ente che effettui spedizioni controassegno su vasta scala per conto
di privati.
19.
La
Post Danmark nell'ambito del segmento delle spedizioni ai privati offre prodotti definiti come
Privatpakker (pacchi privati), i quali sono pacchi consegnati in base ad un accordo commerciale con la
Post Danmark da imprese, fra l'altro membri della Dansk Postordreforening, per spedizioni a destinatari privati. La
Post Danmark offre inoltre il prodotto denominato
Postpakker (pacchi postali), i quali costituiscono pacchi ordinari che vengono consegnati agli uffici postali, vale a dire tipiche spedizioni
private.
20.
La
Post Danmark in base alla legge danese è tenuta ad un obbligo di distribuzione, se una lettera, un pacco privato o un pacco postale vengono
spediti senza corresponsione di assegno. Una siffatta spedizione è inoltre esente da IVA. Se una lettera, un
Privatpakker o un
Postpakker sono inviati invece come spedizione controassegno, non vi è obbligo di distribuzione e la stessa prestazione è soggetta ad
IVA.
21. Secondo l'ordinanza di rinvio la ricorrente nella causa principale è un'associazione cui partecipano numerosi operatori commerciali
postali danesi. Il suo scopo sociale è fra l'altro quello di provvedere a curare gli interessi dei membri nei confronti della
Post Danmark, della Tele Danmark, di altri comuni contraenti, di autorità pubbliche, di organizzazioni nonché nei confronti
della collettività. I membri dell'associazione effettuano fra l'altro spedizioni controassegno inviando le merci ordinate
ai consumatori privati.
22. La causa principale è stata proposta il 3 maggio 1999 e riguarda la questione se, e in caso affermativo, in quale misura,
l'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva osti a che uno Stato membro riscuota l'IVA sulla spedizione di lettere
e pacchi controassegno a privati da parte dei servizi postali pubblici.
23. Di conseguenza, l'Østre Landsret, con ordinanza 1° maggio 2002, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 6 maggio 2002,
ha chiesto una pronuncia in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
1) se l'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva sull'IVA (direttiva del Consiglio 77/388/CEE) debba essere interpretato
nel senso che:
i) uno Stato membro è autorizzato a riscuotere l'IVA sulle spedizioni controassegno ai privati di lettere e pacchi effettuate
dai servizi pubblici postali se lo Stato membro ha escluso tali spedizioni dal monopolio e dall'obbligo di distribuzione in
base al diritto postale di detto Stato, oppure
ii) uno Stato membro è tenuto a non riscuotere l'IVA su tali spedizioni.
2) Se né la questione 1 i) né la questione 1 ii) possono essere risolte inequivocabilmente in senso affermativo, quali siano
i criteri in base ai quali nelle circostanze descritte nella questione 1 i) uno Stato membro sia autorizzato a riscuotere
l'IVA sulle spedizioni controassegno di lettere o pacchi ai privati, oppure sia tenuto a non riscuotere l'IVA su tali spedizioni
.
24. Nella causa in esame sono state presentate alla Corte osservazioni scritte da parte della ricorrente e del convenuto nella
causa principale e da parte della Commissione e del governo italiano. Non sono state svolte osservazioni orali.
IV ─ Il pertinente diritto comunitario in particolare
A ─Contenuto della sesta direttiva e, in particolare, dell'art. 13 A, n. 1, lett. a)
25. Principio fondamentale della sesta direttiva è il principio secondo cui l'IVA viene riscossa per ogni prestazione effettuata
a titolo oneroso da un soggetto passivo (art. 2). Il capo decimo, di cui fa parte l'art. 13, prevede in particolare esenzioni
dall'IVA per determinate categorie di attività. Un'esenzione prevista dalla sesta direttiva costituisce una deroga al principio
fondamentale di cui all'art. 2 della sesta direttiva. Siffatta deroga può essere compatibile col diritto comunitario soltanto
se è espressamente ammessa conformemente alle disposizioni della stessa direttiva.
26. L'art. 13 A, n. 1, lett. a), prevede un'esenzione IVA per le prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali e le forniture
di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni. L'articolo è formulato in termini
molto ampi e la direttiva non fornisce alcun criterio quanto al contenuto della nozione di
servizi pubblici postali, né quanto alla nozione di
prestazioni di servizi ai sensi del detto articolo.
27. La Corte deve quindi anche stabilire quali prestazioni di servizi dei servizi pubblici postali rientrino nell'esenzione IVA
ex art. 13 A, n. 1, lett. a). Dalla copiosa giurisprudenza sulla sesta direttiva e, in particolare, dall'art. 13 A emerge,
nonostante il carattere dettagliato della direttiva, che non è evidente la portata delle eccezioni. La giurisprudenza della
Corte fornisce un criterio guida in base al quale possono essere stabiliti il contenuto e la portata delle nozioni ex art. 13 A,
n. 1, lett. a), della sesta direttiva.
28. Faccio subito un'osservazione preliminare. Le esenzioni ex art. 13 della sesta direttiva valgono per attività economiche che
mirano a determinati obiettivi. La descrizione di tali attività è però effettuata non sempre in base a nozioni meramente sostanziali
o funzionali. Nella maggior parte delle disposizioni ─ tra cui l'eccezione sub a) ─ si indica anche da quali soggetti possono
essere svolte le attività esentate.
29. Le disposizioni utilizzate per indicare le esenzioni di cui all'art. 13 devono essere interpretate restrittivamente. La giurisprudenza
fornisce al riguardo quattro motivi. In primo luogo, l'art. 13 non prevede per tutte le attività di interesse pubblico l'esenzione
dall'IVA, ma soltanto per quelle che sono elencate in detto articolo e che sono descritte molto dettagliatamente
(5)
. In secondo luogo, un'interpretazione restrittiva è necessaria in quanto si tratta di un'eccezione al principio generale
secondo cui l'IVA viene riscossa su ogni prestazione effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo
(6)
. In terzo luogo, le disposizioni in parola devono essere interpretate restrittivamente per garantire la parità del trattamento
fiscale. Ciò mira a evitare le distorsioni della concorrenza
(7)
. In quarto luogo, si deve tener conto del principio della neutralità fiscale.
30. Con tale principio il legislatore comunitario vuole garantire una generalizzata imposizione fiscale neutrale di tutte le attività
economiche, indipendentemente dallo scopo o dal risultato delle stesse, purché le attività di per sé siano soggette all'imposizione
dell'IVA. Al riguardo rileva la sentenza Gregg
(8)
. In questa sentenza la Corte fornisce un'ampia interpretazione delle attività svolte da enti o organizzazioni. La Corte si
basa, fra l'altro, sul principio della neutralità fiscale. Imprenditori che svolgono le stesse attività non possono essere
trattati diversamente in occasione dell'imposizione dell'IVA, in base alla loro forma giuridica.
31. Inoltre, entrambe le nozioni, parità di trattamento fiscale e neutralità fiscale sono nozioni analoghe, ma vengono utilizzate
in un contesto diverso. La prima nozione viene utilizzata in un contesto interstatale e la seconda si riferisce a una questione
di politica interna.
32. Per giurisprudenza costante, le esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario che mirano ad evitare divergenze
nell'applicazione da uno Stato membro all'altro del sistema dell'IVA e che debbono essere inquadrate nel contesto generale
del sistema comune dell'IVA stabilito dalla sesta direttiva
(9)
.
33. La sentenza 11 luglio 1985, Commissione/Germania, fornisce una definizione dei servizi postali. Da detta sentenza discende
che l'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva si applica esclusivamente ai servizi pubblici postali. Con ciò la Corte
intende un ente di diritto pubblico o un particolare concessionario cui uno Stato ha affidato le attività postali. Altre imprese
private sono escluse dalle esenzioni dall'IVA, anche nel caso in cui le loro attività perseguano lo stesso scopo
(10)
.
34. Osservo che detta sentenza è stata pronunciata prima dell'adozione della direttiva sui servizi postali e delle relative modifiche
dei rapporti nel settore postale. Neanche il contenuto della nozione
servizi pubblici postali poteva quindi essere valutato dalla Corte di giustizia alla luce del disposto della direttiva. Tornerò sul punto nella mia
valutazione.
35. Vi sono grandi differenze tra gli Stati membri quanto al modo in cui è attuato l'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva.
Ad esempio, in Germania vige l'esenzione per spedizioni fino a 2 000 g e tale esenzione comprende anche le spedizioni controassegno.
In Austria i servizi universali fino a 2 kg e i pacchi fino a 20 kg sono esenti dall'IVA. Queste prestazioni vengono effettuate
dalla Österreichische Post Aktiengesellschaft. Le spedizioni controassegno rientrano, in base alla legge austriaca, nel servizio
universale e sono esenti dall'IVA. In Belgio e in Francia le prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali sono esentate
dall'IVA; anche le spedizioni controassegno rientrano in tal caso in tale esenzione. Per contro, in Francia e in Svezia tutti
i servizi postali sono soggetti all'IVA.
B ─ Contenuto della direttiva sui servizi postali
36. La direttiva sui servizi postali contiene fra l'altro disposizioni sulle dimensioni minime del servizio universale e sulle
dimensioni massime del settore riservato, condizioni per la concessione dei servizi non riservati e per l'accesso alla rete
postale, disposizioni per i principi tariffari, per la trasparenza dei conti, per la qualità della concessione di servizi
e per l'armonizzazione delle norme tecniche. Con queste disposizioni, che pongono soprattutto principi e limiti, è stato creato
un ambito comunitario cui gli Stati membri dovevano adattare le loro normative.
37. I più importanti obiettivi della direttiva sui servizi postali sono il miglioramento della qualità dei servizi postali europei
e la realizzazione del mercato interno per i servizi postali. I più importanti principi sono una graduale e controllata apertura
alla concorrenza del mercato e la garanzia di un servizio postale universale in tutta l'Unione europea collegato ad alcuni
criteri minimi.
38. Dall'undicesimo e dal dodicesimo
considerando della direttiva sui servizi postali discende che il servizio postale universale implica un insieme minimo di servizi di una
qualità chiaramente stabilita, insieme che deve essere offerto a tutti i consumatori. Anche persone che abitano in luoghi
remoti devono avere almeno per cinque giorni alla settimana la possibilità di inviare posta e di riceverla.
39. Gli Stati membri possono riservare determinati servizi ai prestatori del servizio universale, qualora ciò sia necessario per
il mantenimento del servizio universale. Questi servizi riservati possono essere costituiti da diritti esclusivi o da diritti
speciali. Diritti esclusivi sono diritti che vengono concessi da uno Stato membro per via legislativa o amministrativa e in
base ai quali la prestazione dei servizi postali viene riservata ad una sola impresa, e questa, entro una determinata area
geografica, ottiene il diritto in esclusiva di svolgere un servizio postale o di intraprendere un'attività. Diritti speciali
sono diritti che vengono concessi da uno Stato membro per via legislativa o amministrativa a un determinato numero di imprese,
in base ai quali entro una determinata area geografica può essere limitato fra l'altro a due o più imprese il numero di imprese
a cui viene concessa una licenza per la prestazione di un servizio
(11)
.
40. L'art. 7 della direttiva sui servizi postali stabilisce varie limitazioni per i servizi che possono essere riservati dagli
Stati membri. Unicamente i servizi che rientrano entro un prezzo e una categoria di peso determinati possono essere riservati.
Lo scambio di documenti non può essere riservato
(12)
.
41. A mo' di chiarimento va sottolineato che i servizi universali e i servizi riservati non devono necessariamente rientrare nello
stesso ambito. Soltanto una piccola categoria dei servizi universali può essere riservata a uno o più prestatori tramite diritti
esclusivi o speciali. Qualora il servizio non possa essere riservato, ma appartenga al servizio universale, uno Stato membro
può concedere ad un'impresa singole licenze. In tal modo ad un'impresa vengono concessi diritti specifici e le attività vengono
soggette ad obblighi specifici. Tale impresa però non ottiene così una posizione sul mercato che la differenzia dalle altre
imprese; non è possibile alcuna limitazione al numero di imprese che possono ottenere una licenza.
42. Nel caso in cui un servizio non possa essere riservato e non appartenga al servizio universale lo Stato membro può adottare
norme generali che garantiscono criteri essenziali. Criteri essenziali sono motivi di interesse generale non economici che
possono indurre uno Stato membro a stabilire condizioni circa la prestazione di servizi postali. Si tratta al riguardo fra
l'altro della riservatezza della posta e della sicurezza della rete nel settore del trasporto delle materie pericolose. Tramite
tale regolamentazione la direttiva provvede ad un'armonizzazione parziale.
43. Tale armonizzazione parziale dà agli Stati membri un limitato potere di mantenere in vigore misure che possono avere effetti
anticoncorrenziali. Gli Stati membri possono disporre differenze fra prestatori dei servizi postali assegnando diritti esclusivi
o speciali a uno o più prestatori. Il fatto che determinati servizi possano essere riservati comporta inevitabilmente limitazioni
allo svolgimento di analoghi servizi da parte di altre imprese stabilite nello Stato membro considerato e da parte di imprese
stabilite in altri Stati membri.
44. Inoltre gli Stati membri sono liberi di mettere in vigore o di introdurre norme che siano più liberali di quelle contenute
nella direttiva sui servizi postali. Siffatte misure devono essere compatibili col Trattato CE.
V ─ Osservazioni delle parti
45. Nella misura in cui esse rilevano, riporto in prosieguo le osservazioni delle parti.
46. Lo Skatteministeriet nelle sue osservazioni ha considerato che si deve esaminare il titolo dell'art. 13 A, n. 1, per stabilire
quali prestazioni di servizi rientrino nell'esenzione. Gli Stati membri hanno quindi anche il diritto di stabilire se le prestazioni
fornite dai servizi postali nazionali siano di
interesse pubblico. Le prestazioni che, in seguito a tale valutazione, siano considerate tali sono esentate dall'IVA ai sensi dell'art. 13 A,
n. 1, lett. a), della sesta direttiva. I servizi universali svolti dai servizi postali nazionali sono di interesse pubblico,
mentre i servizi che vengono svolti dai servizi postali nazionali su base volontaria, quindi, in via di principio, in libera
concorrenza con altre imprese esistenti o potenziali, secondo lo Skatteministeriet non possono rientrare nelle esenzioni dall'IVA.
47. A questo proposito lo Skatteministeriet rileva che, qualora per i servizi postali nazionali sussistesse l'esenzione dall'IVA
per i servizi svolti in libera concorrenza con altri offerenti, di fatto o potenziali, di servizi analoghi, sussisterebbe
una distorsione della concorrenza incompatibile col principio dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva. In base a detto articolo
gli enti pubblici vengono considerati soggetti ad imposta qualora le attività o gli atti considerati in caso di esenzione
tributaria comportino distorsioni della concorrenza di una certa rilevanza.
48. Esso aggiunge che l'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva dev'essere interpretato alla luce della notevole liberalizzazione
attuata nel settore dei servizi postali dopo che è stata adottata la sesta direttiva. Non si è mai mirato a esentare i servizi
prestati dai servizi postali nazionali in libera concorrenza con comuni enti privati quanto, ad esempio, ai servizi postali
e a quelli relativi ai pacchi. Si deve considerare che la disposizione in parola è stata introdotta soltanto per i servizi
postali obbligatori che sono di interesse pubblico per i cittadini degli Stati membri.
49. In breve, lo Skatteministeriet conclude nel senso che soltanto i servizi universali rientrano nell'esenzione di cui all'art. 13 A,
n. 1, lett. a), della sesta direttiva. I servizi svolti in libera concorrenza con comuni enti privati, come le spedizioni
di lettere e di pacchi controassegno, non rientrano nell'esenzione.
50. La Commissione è giunta alla stessa conclusione dello Skatteministeriet. Le spedizioni controassegno non possono essere esentate
dall'IVA. Tuttavia, la Commissione giunge a tale convincimento per un'altra via.
51. Poiché la sesta direttiva non definisce varie nozioni per interpretare le stesse nozioni occorre esaminare altre disposizioni
(13)
. La Commissione si avvale della direttiva sui servizi postali per un'interpretazione più dettagliata delle nozioni in esame.
52. Tenuto conto del fatto che la direttiva sui servizi postali prescrive un insieme minimo di servizi (servizi universali), che
implicano un obbligo per gli Stati membri di offrire tali servizi a tutti gli utenti, la Commissione conclude nel senso che
tali servizi vengono svolti nell'interesse comune. Essa osserva che gli Stati membri hanno il diritto di riservare determinati
servizi, ma non hanno l'obbligo di farlo. Qualora un servizio postale non sia riservato ad un solo fornitore, ma sia comunque
esentato dall'IVA, ciò comporta una discriminazione fiscale fra diversi fornitori di servizi. Il principio della neutralità
fiscale viene violato nel caso in cui un servizio postale non sia riservato, ma determinati fornitori di servizi godano comunque
di un diverso trattamento fiscale. La Commissione ritiene quindi che un servizio debba essere esentato soltanto nel caso in
cui un servizio abbia un carattere riservato. In tal modo viene rispettato il principio della neutralità fiscale.
53. Poiché gli Stati membri sono liberi di mantenere in vigore o di introdurre misure che sono più liberali di quelle previste
dalla direttiva, la portata delle esenzioni può essere diversa a seconda dello Stato membro. La Commissione non considera
però ciò un problema in quanto tale possibilità è riconosciuta espressamente dalla direttiva.
54. La Commissione conclude nel senso che l'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel seguente
modo. Uno Stato membro è tenuto a esentare dall'IVA il servizio postale nel caso in cui i servizi siano riservati. Spedizioni
di lettere e pacchi controassegno non sono riservate in Danimarca dallo Stato membro, il che comporta che l'esenzione dall'IVA
non può aver luogo.
55. La Dansk Postordreforening non condivide il punto di vista dello Skatteministeriet e della Commissione. Secondo la Dansk Postordreforening
il titolo dell'art. 13 A
Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico non ha alcuna importanza per l'interpretazione dell'art. 13 A, n. 1. Infatti, il titolo insieme al testo della disposizione
può essere interpretato soltanto nel senso che il legislatore considera i servizi postali come servizi di interesse pubblico.
I servizi offerti dal servizio postale non possono neanche essere distinti a seconda che siano o meno di pubblico interesse.
Le nozioni
interesse pubblico e
prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali ex art. 13 A della sesta direttiva sono nozioni di diritto comunitario e non spetta al singolo Stato limitare arbitrariamente
tali nozioni.
56. La Dansk Postordreforening non è neanche d'accordo con la tesi dello Skatteministeriet secondo cui gli Stati membri hanno
il diritto di stabilire se le prestazioni svolte dai servizi postali nazionali siano di
pubblico interesse. Secondo la Dansk Postordreforening gli Stati membri possono adottare misure soltanto per prevenire frodi, evasioni ed abusi.
57. Inoltre, la Dansk Postordreforening ritiene che sia incompatibile col testo della sesta direttiva distinguere fra servizi
universali e servizi svolti su base volontaria. Si può osservare che le disposizioni in esame non sono previste per tutti
i servizi della posta, ma soltanto per i servizi postali classici. Tuttavia, in caso di un'interpretazione del genere non
si tiene conto del chiaro tenore della disposizione, che prevede soltanto un'eccezione per il trasporto di persone e per le
telecomunicazioni.
58. La Dansk Postordreforening menziona ancora due particolari motivi per cui l'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva
non può essere interpretato restrittivamente:
─l'art. 13 A, n. 2, esclude dalle esenzioni determinate prestazioni e cessioni di beni. L'art. 13 A, n. 1, lett. a), non è
però menzionato nella suddetta disposizione. La Dansk Postordreforening ne deduce a contrario che non vi sono motivi per interpretare
restrittivamente l'art. 13 A, n. 1, lett. a).
─L'art. 13 A, n. 1, sub a), della sesta direttiva mira a far funzionare meglio il servizio postale e a rendere economica la
spedizione postale. Il prelievo IVA su spedizioni di lettere e di pacchi controassegno sarebbe in contrasto con tale obiettivo.
Non vi è quindi alcun motivo per un'interpretazione restrittiva della disposizione in base alla quale su alcune spedizioni
postali si potrebbe prelevare l'IVA.
59. Lo scopo di evitare la distorsione della concorrenza secondo la Dansk Postordreforening non può neanche comportare che secondo
la sesta direttiva è ammesso prelevare l'IVA su spedizioni ai privati quanto ai servizi considerati. Il legislatore comunitario
mira a far prevalere l'obiettivo di un migliore funzionamento del mercato dei servizi postali rispetto all'obiettivo di evitare
le distorsioni della concorrenza. Anche se vi è sempre più concorrenza sul mercato dei servizi postali da quando la sesta
direttiva è entrata in vigore, ciò non può però ancora essere motivo per la Corte per interpretare diversamente la disposizione.
Spetta al Consiglio e al Parlamento decidere se, a seguito delle mutate circostanze del mercato, la sesta direttiva debba
essere modificata.
60. Il governo italiano, al pari della Dansk Postordreforening, ritiene che le spedizioni controassegno devono essere esentate
dall'IVA. Tali servizi devono però essere esentati dall'IVA soltanto per l'importo che corrisponde al costo del servizio pubblico
postale. Qualora anche un fornitore di diritto privato offra tali servizi, l'IVA dev'essere riscossa soltanto per la parte
eccedente il costo del servizio postale pubblico. Tale interpretazione è conforme all'obiettivo perseguito dalla sesta direttiva.
VI ─ Valutazione
A ─ Introduzione
61. L'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva costituisce una delle eccezioni al principio fondamentale secondo cui è
soggetta all'imposta sul valore aggiunto ogni cessione effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. L'art. 13 A, n. 1,
lett. a), prevede per tutti gli Stati membri un obbligo di concedere esenzioni per le prestazioni effettuate dai servizi pubblici
postali
(14)
. Quando un'attività rientra nell'ambito di un'eccezione gli Stati membri devono applicare l'eccezione stessa.
62. L'art. 13 A, n. 2, che conferisce agli Stati membri il potere di limitare determinate esenzioni, non ha alcuna importanza
nella causa in esame, in quanto tale articolo non rinvia all'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva. In ogni caso,
l'elenco ex n. 2 ha un carattere esaustivo.
63. Si deve quindi esaminare soltanto direttamente il testo dell'art. 13 A, n. 1, lett. a). Alla parte iniziale dell'art. 13 A,
non spetta, a mio avviso, alcun significato autonomo. Il titolo di un articolo non fa parte della parte normativa di una disposizione.
Al pari del titolo dell'intera disciplina o di una parte della stessa il titolo (l'epigrafe) di un articolo descrive l'oggetto
della disciplina seguente. Un titolo ha un carattere esplicativo. Dal titolo di una disposizione si può però dedurre l'intento
del legislatore. In tale misura il titolo può rilevare ai fini del giudizio della Corte. In tal modo interpreto anche la nozione
di interesse pubblico contenuta nel titolo dell'art. 13 A. Questa nozione non contiene quindi alcuna limitazione diretta,
ma determina comunque l'interpretazione delle esenzioni menzionate nell'art. 13
(15)
. Il titolo nella causa in esame mostra soltanto che, quando si tratta di una prestazione effettuata dai servizi pubblici
postali, sussiste l'interesse pubblico.
64. Dopo aver rilevato che alla parte iniziale non spetta alcun significato autonomo, esamino il contenuto dello stesso articolo.
L'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva formula due criteri, vale a dire i criteri costituiti dalle
prestazioni di servizi e dai
servizi pubblici postali. La prima nozione è molto ampia e comprende tutte le prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali. La limitazione
è contenuta quindi nel secondo criterio relativo ai
servizi pubblici postali.
65. Dalla giurisprudenza sulla sesta direttiva emerge che devono essere interpretate restrittivamente le espressioni utilizzate
per indicare le esenzioni menzionate nell'art. 13. Ciò è giustificato da quattro ragioni. In primo luogo, l'art. 13 non esenta
dall'IVA tutte le attività di interesse pubblico, ma soltanto quelle ivi elencate e descritte molto dettagliatamente
(16)
. In secondo luogo, un'interpretazione restrittiva è necessaria in quanto si tratta di un'eccezione al principio fondamentale
secondo cui l'IVA viene riscossa su ogni prestazione effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo
(17)
. In terzo luogo, le disposizioni devono essere interpretate restrittivamente per garantire la parità del trattamento fiscale,
e per impedire quindi le distorsioni della concorrenza
(18)
. In quarto luogo, si deve tener conto del principio della neutralità fiscale
(19)
.
B ─ I servizi riservati
66. La sentenza Commissione/Germania del 1985, che fornisce una definizione della nozione dei servizi pubblici postali, costituisce
a mio avviso la premessa per definire il contenuto della nozione, ma con essa non sono ancora risolte le questioni del giudice
a quo
(20)
. La nozione
servizi pubblici postali dev'essere infatti considerata anche alla luce della direttiva sui servizi postali del 1997. Questa direttiva è entrata in
vigore dopo la sesta direttiva e con tale direttiva è stato aperto il mercato dei servizi postali e per gli Stati membri sono
state fissate norme minime armonizzate per il servizio universale. Da allora il settore postale è stato notevolmente modificato
e in parte liberalizzato.
67. La direttiva sui servizi postali impone agli Stati membri l'obbligo di garantire il servizio universale, in modo tale che
ad ogni consumatore venga offerto un servizio di alta qualità. Uno Stato membro ha il potere di riservare determinati servizi
ad una o più imprese. Gli Stati membri ottengono tale potere ai fini dell'esercizio del servizio universale.
68. Gli Stati membri hanno al riguardo un ampio potere discrezionale. Il potere discrezionale riguarda non soltanto la fissazione
dell'ambito delle prestazioni riservate ─ entro i limiti fissati dalla direttiva. Gli Stati sono anche liberi di stabilire
a chi riservare le prestazioni. Può trattarsi di un servizio pubblico, ma anche di un ente privato. Va aggiunto che possono
riservare i servizi postali a più enti o imprese.
69. Il contenuto della nozione di servizio pubblico (
service public) può essere dedotto dalla sentenza Francia, Italia e Regno Unito/Commissione. Secondo questa sentenza, per impresa pubblica
va intesa ogni impresa su cui i pubblici poteri possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante
tramite la proprietà, la partecipazione finanziaria o le norme in materia
(21)
. Quanto alla posta trattasi al riguardo delle tradizionali imprese postali (pubbliche) degli Stati membri, per le quali non
rileva se esse abbiano una forma di diritto pubblico o di diritto privato.
70. A dire il vero, dopo questa sentenza la prestazione dei servizi pubblici del settore postale, ma anche di altri settori, è
cambiata profondamente. Non soltanto enti della stessa autorità pubblica o enti cui l'autorità pubblica partecipa provvedono
alla prestazione pubblica dei servizi. Anche enti di diritto privato con puri obiettivi commerciali possono effettuare tali
prestazioni. L'esistenza del servizio pubblico dipende non più dall'influenza dell'autorità pubblica sull'impresa, ma dall'influenza
dell'autorità stessa sulle attività dell'impresa. In altri termini, in caso di un servizio pubblico l'autorità pubblica garantisce
lo svolgimento del servizio, ma l'autorità svolge il servizio non necessariamente da sola o lo svolge con l'aiuto di un'impresa
legata all'autorità.
71. Effettuo al riguardo un collegamento con l'art. 86, n. 1, CE. La nozione di servizio pubblico non si limita ad un'impresa
pubblica ai sensi di detta disposizione, ma si estende anche alle imprese cui l'autorità concede diritti speciali o esclusivi.
I diritti in questione sono necessari per lo svolgimento dei particolari compiti pubblici assegnati a dette imprese.
72. Ciò mi riporta a considerare la direttiva sui servizi postali. Come ho già osservato, i servizi che rientrano nel servizio
universale possono essere riservati anche alle imprese che perseguano obiettivi meramente commerciali. Queste imprese ottengono
in tal modo un diritto ad effettuare le relative prestazioni, ma sono anche tenute a spedire e a ritirare la posta. Il cittadino
ottiene così nei confronti di tali imprese il diritto alle prestazioni in materia.
73. La questione che ora sorge è se dette imprese private ottengano in tal modo la natura dei servizi pubblici postali ai sensi
della sesta direttiva. In base a quanto sopra rilevato la questione può essere risolta soltanto in senso affermativo. Queste
imprese vengono infatti investite di un determinato compito in base al diritto pubblico. Il loro (eventualmente condiviso)
monopolio per le prestazioni è direttamente collegato alla loro funzione pubblica che da esse dev'essere svolta. Inoltre,
per lo svolgimento di tale funzione non rileva chi viene investito della funzione stessa. Faccio riferimento a questo proposito
al principio della neutralità fiscale, in base al quale le imprese che svolgono la stessa attività non devono essere trattate
diversamente quanto alla tassazione dell'IVA
(22)
. Come argomento supplementare menziono anche il fatto che agli Stati membri è consentito affidare contemporaneamente ad un
servizio pubblico e a un'impresa privata l'esecuzione del servizio universale, o di una parte di tale servizio. In tal caso
è del tutto escluso un ingiusto trattamento fiscale di entrambi gli enti.
74. Un'altra concezione sarebbe inoltre in contrasto con l'obiettivo e la portata della direttiva sui servizi postali e dell'esenzione
dall'IVA. Infatti, si deve ostacolare quanto meno possibile lo svolgimento dei servizi universali e in particolare il servizio
riservato. L'esenzione sarebbe priva di senso se in uno Stato membro lo svolgimento dell'attività postale non viene più effettuato
da un'impresa pubblica ai sensi della sentenza Francia, Italia e Regno Unito/Commissione
(23)
. E' per l'appunto uno degli obiettivi della direttiva sui servizi postali ottenere la liberalizzazione del settore postale.
Anche i servizi riservati dovrebbero essere assegnati per quanto possibile a imprese private. E' evidente che uno svantaggioso
trattamento fiscale delle imprese private quanto ai servizi pubblici non favorisce la liberalizzazione.
75. L'esenzione ex art. 13 A, n. 1, lett. a), mira appunto a trattare più favorevolmente nell'interesse pubblico le attività menzionate.
Non sarebbe opportuno tassare tali servizi con l'IVA. Ciò agirebbe come un ostacolo. Un'impresa che svolge servizi riservati
si sostituisce al classico servizio postale (statale), così come esso sussisteva prima dell'entrata in vigore della direttiva
sui servizi postali. Come conseguenza della direttiva sui servizi postali e della liberalizzazione del settore postale ad
essa connessa, la nozione di
servizi postali pubblici della sesta direttiva acquista un altro contenuto.
76. Riassumendo: un'impresa alla quale è riservato un servizio postale conformemente alla direttiva sui servizi postali dev'essere
considerata un
servizio pubblico postale ai sensi dell'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva, almeno quanto alla prestazione dei servizi riservati. Al
riguardo non ha importanza né la forma giuridica, né lo scopo perseguito dall'impresa.
77. Ciò significa che più prestatori possono beneficiare dell'esenzione dall'IVA, in particolare nel caso in cui uno Stato membro
conceda diritti speciali a più prestatori. E' vero che ciò non è conforme alla sentenza Commissione/Germania in cui si affermava
che l'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva si applica soltanto ad un ente di diritto pubblico o a un concessionario
privato al quale uno Stato membro ha affidato le attività postali
(24)
. Questa sentenza però ─ come ho già rilevato ─ è stata pronunciata prima che fosse adottata la direttiva sui servizi postali.
Il contenuto della nozione
servizio postale fornito dalla Corte può quindi variare alla luce dei nuovi sviluppi del settore postale.
78. Un'ulteriore conseguenza che discende dalla tesi che i servizi riservati sono esenti dall'IVA è che differenze sono sorte
fra gli Stati membri nel settore dell'IVA. Queste differenze sono però l'inevitabile conseguenza del fatto che la direttiva
sui servizi postali dà agli Stati membri la facoltà di riservare determinati servizi, consentendo inoltre agli Stati membri
di stabilire quali prestazioni vengano considerate entro tale ambito.
C ─ I servizi non riservati
79. Considero ora i servizi che non sono riservati, ma che appartengono al servizio universale. Lo Stato membro deve garantire
che anche questi servizi siano disponibili ad un prezzo accessibile, come emerge dall'art. 3 della direttiva sui servizi postali.
Tuttavia, diversamente da quanto previsto per i servizi riservati, le prestazioni in parola non vengono garantite da una o
più imprese cui assegnare esclusivamente la prestazione, ma si lascia ai soggetti del mercato lo svolgimento di questo compito
secondo le normali condizioni di concorrenza. Una conseguenza della direttiva sui servizi postali è pertanto che questa parte
del settore postale è liberalizzata. Gli Stati membri possono soltanto concedere singole concessioni con cui vengono assegnati
determinati diritti e l'impresa viene soggetta a obblighi specifici. Poiché questi servizi non vengono riservati tramite diritti
anche nuove imprese sono in grado di accedere a tale mercato. Nuove imprese offrono servizi supplementari come uno smaltimento
più celere della posta. Questi servizi non hanno quindi natura pubblica, ma costituiscono attività private ove la concorrenza
è possibile in termini di prezzo, di qualità e di pluralità di servizi.
80. E' vero che le licenze possono stabilire determinate condizioni accessorie di natura pubblicistica, ma con ciò tali imprese
non svolgono alcun compito pubblico. Esse non sono quindi neanche un servizio pubblico ai sensi della sesta direttiva.
81. L'ultima categoria di servizi è costituita dalle prestazioni che non possono essere riservate e che non costituiscono un servizio
universale. Per questa categoria vige il principio secondo cui le prestazioni in questione costituiscono attività private
svolte in regime di libera concorrenza.
82. Qualora un servizio postale pubblico svolga anche servizi diversi da quelli riservati si pone logicamente la questione se
anche tali servizi possano essere esentati dall'IVA. La sesta direttiva stabilisce che le prestazioni svolte dai servizi postali
pubblici rientrano nell'esenzione. Sono dell'avviso che un'impresa ottiene lo status di servizio postale pubblico soltanto
per i servizi da essa svolti nell'ambito della sua funzione pubblica. La funzione pubblica discende dai diritti esclusivi
o speciali ad essa assegnati. In breve, soltanto per l'esecuzione dei servizi riservati l'impresa di cui trattasi agisce come
un servizio postale pubblico. Per gli altri servizi da essa svolti essa dev'essere considerata come un normale soggetto di
mercato in concorrenza a pari condizioni con gli altri soggetti di mercato. Sarebbe quindi ingiusto se essa ─ diversamente
dai suoi concorrenti ─ fosse esentata dall'IVA. Ad abundantiam osservo inoltre che i servizi postali svolgono spesso anche
prestazioni che esulano dalla spedizione e dal ritiro della posta, come ad esempio la vendita di articoli di ufficio o di
pacchi di Internet. Per tali servizi è del tutto esclusa l'esenzione dall'IVA.
83. Costituirebbe anche concorrenza sleale far rientrare tali servizi in questo caso nell'esenzione. Ciò è incompatibile con la
direttiva sui servizi postali e con la sesta direttiva. La direttiva sui servizi postali mira infatti a liberalizzare soltanto
la parte del mercato postale che non è riservata. Secondo la giurisprudenza la sesta direttiva dev'essere interpretata nel
senso che non può essere violato il principio della neutralità fiscale, in modo da garantire un trattamento fiscale completamente
neutro di tutte le attività economiche. Imprenditori che svolgono la stessa attività non possono essere trattati in base a
criteri diversi quanto al prelievo dell'IVA a causa della loro forma giuridica.
84. Che cosa tutto ciò deve significare per la causa principale? La Post Danmark è un servizio pubblico postale. In base alla
legislazione danese vari servizi sono riservati alla Post Danmark; la spedizione di lettere e di pacchi controassegno non
fa però parte di tali servizi. I servizi riservati sono per legge esentati dall'IVA, il che è compatibile con la direttiva
sui servizi postali e con la sesta direttiva. Le spedizioni controassegno non sono però riservate, il che comporta che tali
spedizioni non rientrano nell'esenzione dall'IVA.
VII ─ Conclusione
85. Alla luce di quanto sopra, suggerisco alla Corte di risolvere come segue le questioni sollevate dall'Østre Landsret: Uno Stato membro ha l'obbligo di riscuotere l'IVA su servizi che non sono riservati in base all'art. 7 della direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno
dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio. La nozione di
servizio postale pubblico di cui all'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:
base imponibile uniforme, dev'essere interpretata nel senso che in tale nozione rientrano anche imprese che perseguono uno
scopo di lucro, nella misura in cui a queste imprese siano riservati servizi in base all'art. 7 della direttiva 97/67/CE.
1 –
Lingua originale: l'olandese.
2 –
GU L 145, pag. 1.
3 –
GU L 15, pag. 14.
4 –
Legge dell'8 febbraio 1995, n. 89.
5 –
Sentenza 12 novembre 1998, causa
C-149/97, Institute of the Motor Industry (Racc. pag. I-7053, punti 17 e 18).
6 –
Sentenza 20 giugno 2002, causa
C-287/00, Commissione/Germania (Racc. pag. I-5811, punti 30-43).
7 –
V. le mie conclusioni del 14 novembre 2002, in relazione alla sentenza 3 aprile 2003, causa
C-144/00, Hoffmann (Racc. pag. I-0000).
8 –
Sentenza 7 settembre 1999, causa
C-216/97, Gregg (Racc. 1989, pag. I-4947).
9 –
V., in particolare, sentenze 15 giugno 1989, causa 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties (SUFA) (Racc. pag. 1737,
punto 11); 25 febbraio 1999, causa
C-349/96, CPP (Racc. pag. I-973, punto 15), e 8 marzo 2001, causa
C-240/99, Skandia (Racc. pag. I-1951,
punto 23).
10 –
Sentenza 11 luglio 1985, causa
C-107/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 2655, punto 17).
11 –
Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune
misure statali relative ai servizi postali, GU 1998 C 39, pagg. 2-18.
12 –
Scambio di documenti implica la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di locali ad hoc, nonché il trasporto
da parte di terzi, per l'autoordinazione mediante lo scambio reciproco di spedizioni postali fra utenti che si abbonano a
questo servizio.
13 –
Sentenza 25 febbraio 1999, Card Protection Plan Ltd (CPP), cit. alla nota 9, punto 18. In questa sentenza la Corte ha affermato
che non vi è motivo di interpretare il termine
assicurazione in modo diverso a seconda che il termine venga utilizzato nelle direttive sulle assicurazioni o nella sesta direttiva.
14 –
V. sentenza 11 luglio 1985, Commissione/Germania, cit. alla nota 10, punto 17.
15 –
V. le mie conclusioni del 14 novembre 2002, cit. alla nota 7.
16 –
Sentenza 12 novembre 1988, causa
C-149/97, Institute of the Motor Industry (Racc. pag. I-7053, punti 17 e 18).
17 –
Sentenza 20 giugno 2002, cit. alla nota 6, punti 30-43.
18 –
V. le mie conclusioni nella causa Hoffmann, cit. alla nota 7.
19 –
V. sentenza Gregg, cit. alla nota 8.
20 –
Sentenza Commissione/Germania, cit. alla nota 10, punto 17.
21 –
Sentenza 6 luglio 1982, cause riunite da 188/80 a
C-190/80 (Racc. pag. 2545, punto 25).
22 –
Sentenza Gregg, cit. alla nota 8.
23 –
Cit. alla nota 20.
24 –
Sentenza Commissione/Germania, cit. alla nota 10, punto 17.