CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 27 gennaio 2005(1)
Causa C-403/03 Egon Schempp contro Finanzamt München V
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof)
«Rinvio in via pregiudiziale – Bundesfinanzhof – Interpretazione degli artt. 12 e 18, n. 1, CE con riguardo ad una normativa nazionale sull'imposta sul reddito – Deducibilità dal reddito imponibile degli alimenti corrisposti ad un ex coniuge soggetto ad imposta per tali importi – Detrazione non consentita quando l'ex coniuge risiede in uno Stato membro che non considera gli alimenti corrisposti come
reddito imponibile»
I – Introduzione
1.
La questione sollevata nella fattispecie in esame è se un cittadino tedesco che vive in Germania possa far valere gli artt. 12 CE
e 18, n. 1, CE, al fine di detrarre dalla propria dichiarazione d’imposta, in quanto spese particolari, gli alimenti corrisposti
al coniuge divorziato residente in Austria.
II – Normativa pertinente
A –
Diritto comunitario
2.
L’art. 12 CE vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione del Trattato CE.
3.
L’art. 17 CE istituisce la cittadinanza dell’Unione e la attribuisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal Trattato CE.
4.
L’art. 18, n. 1, CE garantisce ad ogni cittadino il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione
dello stesso.
B –
Diritto tedesco
5.
Ai sensi dell’art. 10, n. 1, sub 1), dell’Einkommensteuergesetz (legge sull’imposta sul reddito; in prosieguo: l’«EStG»),
le prestazioni alimentari possono essere dedotte dal coniuge divorziato illimitatamente soggetto all’imposta sul reddito nel
periodo d’imposta dal 1994 al 1997 fino a DEM 27 000, qualora il soggetto che è tenuto a versare gli alimenti ne faccia domanda
e con il consenso del beneficiario. Ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. a), dell’EStG, tali importi, qualora possano essere
dedotti ai sensi dell’art. 10, n. 1, sub 1), della medesima legge da chi è tenuto a versare gli alimenti, sono intesi come
reddito imponibile del beneficiario degli alimenti (cosiddetto principio di corrispondenza). La detrazione degli alimenti
non presuppone che l’assegnazione dal punto di vista fiscale dei versamenti per prestazioni alimentari al beneficiario delle
stesse comporti effettivamente un accertamento fiscale. Se il beneficiario degli alimenti deve versare le imposte sulle prestazioni
alimentari, il soggetto che è tenuto a tali prestazioni in base al diritto civile deve versare la relativa imposta sul reddito.
Ai sensi dell’art. 1, lett. a), n. 1, sub 1), dell’EStG, le prestazioni alimentari corrisposte al coniuge divorziato possono
essere dedotte anche quando il beneficiario non è illimitatamente soggetto all’imposta sul reddito, ma è residente (o dimora
abitualmente) in un altro Stato membro dell’Unione europea. Per quanto riguarda l’Austria, tale disposizione è applicabile
a partire dal periodo d’imposizione del 1994. Tuttavia, la detrazione è consentita solo nel caso in cui le competenti autorità
fiscali estere abbiano attestato la tassazione degli alimenti percepiti dall’ex coniuge.
III – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
6.
Il sig. Schempp, cittadino tedesco abitante in Germania, versa gli alimenti all’ex moglie, che è residente in Austria. Nelle
dichiarazioni d’imposta relative agli anni 1994-1997, egli faceva valere il diritto a detrarre tali versamenti in quanto spese
particolari ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, n. 1, sub 1), e 1 , lett. a), n. 1, sub 1), dell’EStG, per un
importo pari a DEM 8 760 per gli anni 1994, 1995 e 1997, e a DEM 10 230 per l’anno 1996 nell’ambito del regime di frazionamento
reale (
Realsplitting ). Tuttavia, il Finanzamt non teneva conto di tali versamenti negli accertamenti d’imposta relativi agli anni 1994-1997, in
quanto il sig. Schempp non aveva prodotto una dichiarazione delle autorità fiscali austriache la quale attestasse che i pagamenti
erano stati effettivamente tassati in Austria. In realtà il sig. Schempp non aveva prodotto o non aveva potuto produrre tale
attestazione, in quanto, ai sensi della legge austriaca relativa all’imposta sul reddito, gli alimenti, in linea di principio,
non sono soggetti ad imposta e non ne è prevista la detrazione. Dal fascicolo emerge che se l’ex moglie fosse stata residente
in Germania, il sig. Schempp avrebbe potuto detrarre l’intero importo degli alimenti. Inoltre, l’ex moglie non avrebbe dovuto
dichiarare tali importi, in quanto il suo reddito era inferiore al minimo imponibile (livello di sussistenza).
7.
Il sig. Schempp proponeva opposizione contro gli accertamenti fiscali del Finanzamt, sostenendo che le disposizioni pertinenti
dell’EStG erano in contrasto con gli artt. 12 CE e 18, n. 1, CE. Tali opposizioni venivano respinte dal Finanzamt con decisione
27 luglio 1999. In seguito al rigetto, da parte del Finanzgericht, del ricorso successivamente proposto dal sig. Schempp contro
tale decisione, questi adiva per cassazione il Bundesfinanzhof. Ritenendo che non fosse chiaro come andassero interpretati
gli artt. 12 CE e 18 CE rispetto all’applicazione delle pertinenti disposizioni dell’EStG, il Bundesfinanzhof ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in forza dell’art. 234 CE, le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1)Se l’art. 12 CE vada interpretato nel senso che si oppone agli artt. 1a, n. 1, punto 1, e 10, n. 1, punto 1, dell’EStG, secondo
cui un contribuente residente in Germania non può dedurre gli assegni alimentari versati all’ex moglie che abita in Austria,
mentre sarebbe legittimato a farlo qualora la stessa fosse ancora residente in Germania.
2)In caso di soluzione negativa della prima questione: se l’art. 18, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che si oppone
agli artt. la, n. 1, punto 1, e 10, n. 1, punto 1, dell’EStG, secondo cui un contribuente residente in Germania non può dedurre
gli assegni alimentari versati alla ex moglie residente in Austria, mentre sarebbe legittimato a farlo qualora la stessa fosse
ancora residente in Germania».
8.
Hanno presentato osservazioni scritte il sig. Schempp, i governi tedesco e olandese e la Commissione.
IV – Analisi
9.
Anzitutto va rilevato che le questioni pregiudiziali sono dirette ad accertare se due disposizioni dell’EStG debbano essere
considerate compatibili o meno con gli artt. 12 e 18 CE. Benché la Corte non possa fornire una soluzione diretta ai quesiti
così formulati, la stessa può tuttavia pronunciarsi sulla questione se disposizioni nazionali di questo tipo possano essere
considerate compatibili con le menzionate norme del Trattato.
A –
Sulla prima questione
10.
Con la prima questione pregiudiziale il Bundesfinanzhof chiede se l’art. 12 CE osti a che uno Stato membro neghi ad un soggetto
d’imposta il diritto di detrarre gli alimenti corrisposti alla moglie da cui è divorziato residente in Austria, mentre sarebbe
legittimato a farlo qualora la stessa fosse ancora residente in Germania.
1. La sfera di applicazione dell’art. 12 CE
11.
Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’art. 12 CE può essere fatto valere solo in situazioni
che rientrano nel campo di applicazione del Trattato CE. Dato che il sig. Schempp, in quanto parte interessata, vive e lavora
in Germania e deve affrontare un problema relativo all’imposta sul reddito dovuta in Germania, mentre l’unico elemento transfrontaliero
è costituito dal fatto che egli versa gli alimenti all’ex moglie in Austria, ci si può domandare se esista un nesso sufficiente
tra la sua situazione e il diritto comunitario.
12.
A tale proposito, richiamandosi alla sentenza della Corte nella causa Saint Gobain, il sig. Schempp osserva come dalla giurisprudenza
della Corte emerga che assoggettare un contribuente, il quale abbia effettuato determinate cessioni a favore di un cittadino
non residente, ad un’aliquota d’imposta superiore in Germania solo perché il beneficiario è un cittadino straniero e non un
cittadino tedesco, equivale ad una discriminazione indiretta
(2)
. La Commissione ritiene che il sig. Schempp, sebbene non si sia avvalso egli stesso del diritto di spostarsi in un altro
Stato membro, possa ugualmente far valere il combinato disposto degli artt. 12 CE e 18 , n. 1, CE. A suo parere, poiché una
coppia divorziata, in base al principio della corrispondenza vigente nel diritto tributario tedesco, è considerata come un
unico soggetto d’imposta, il fatto che l’ex moglie del sig. Schempp abbia esercitato il proprio diritto di circolazione può
essere riferito a quest’ultimo.
13.
Per altro verso, i governi tedesco e olandese sottolineano che l’applicazione del principio di non discriminazione presuppone
un collegamento tra le circostanze della fattispecie e la libertà di circolazione garantita dal Trattato CE. Poiché non è
stato sig. Schempp ad esercitare il diritto di trasferirsi in un altro Stato membro, bensì la sua ex moglie, il ricorrente
non potrebbe invocare l’art. 12 CE. La situazione, secondo i suddetti governi, sarebbe meramente interna alla Germania. A
tale proposito, il governo olandese rileva un parallelismo con la causa Werner, in cui la Corte ha dichiarato che il fatto
che una persona, la quale abbia svolto tutte le sue attività economiche in uno Stato membro di cui era cittadino, fosse residente
in un altro Stato membro non impediva al primo Stato di assoggettare tale persona ad oneri fiscali più gravosi
(3)
.
14.
Apparentemente, vi sarebbero vari motivi per ritenere che il problema sollevato nella fattispecie non rientri nella sfera
di applicazione ratione materiae del diritto comunitario. In primo luogo, la maggior parte dei fatti pertinenti relativi alla
situazione del sig. Schempp sono concentrati in territorio tedesco, il che induce a pensare che si tratti effettivamente di
una situazione interna cui non è applicabile il diritto comunitario. In secondo luogo, il nesso con il diritto di spostarsi
liberamente in un altro Stato membro è estremamente tenue, in quanto il diritto di circolazione sancito dall’art. 18, n. 1, CE
non è stato esercitato dal sig. Schempp, bensì dalla sua ex moglie. Inoltre non sembra che le disposizioni pertinenti dell’EStG
frappongano ostacoli all’esercizio di tale diritto. Anzi, sebbene gli importi percepiti dall’ex coniuge siano inferiori al
livello minimo imponibile previsto in Germania, nel caso in cui non fossero stati tali, sarebbe stato più conveniente per
il beneficiario trasferirsi in Austria, dove le prestazioni alimentari sono esenti da imposta. Il nesso con l’art. 18, n. 1, CE
appare quindi artificioso.
15.
Tuttavia non ritengo che tali elementi portino necessariamente alla conclusione che la fattispecie in esame dev’essere considerata
come una situazione interna, che esula dall’ambito di applicazione del diritto comunitario. Più in generale, occorre tener
presente che qualificare una serie di fatti e circostanze come situazione interna implica che la questione della conformità
al diritto comunitario delle norme che li disciplinano rimane esclusa ipso facto dal sindacato giurisdizionale. Ciò assume
particolare rilevanza se si considera che gli Stati membri devono legiferare tenendo conto in misura sempre maggiore di situazioni
transfrontaliere, in conseguenza del fatto che i cittadini esercitano il proprio diritto di circolare liberamente all’interno
dell’Unione europea. La nozione di situazione interna, pertanto, dev’essere applicata solo nei casi più evidenti. Poiché è
innegabile che nel caso in esame sussiste un elemento transfrontaliero che incide in misura significativa sulla situazione
fiscale del sig. Schempp, la fattispecie non può essere considerata puramente interna alla Germania.
16.
Rilevo inoltre che, adottando tale criterio, una situazione come quella oggetto della causa Werner, che era antecedente all’introduzione
delle disposizioni del Trattato in materia di cittadinanza, attualmente non sarebbe esclusa dalla sfera di applicazione del
diritto comunitario solo perché il soggetto passivo interessato non era residente nello Stato membro in cui lavorava e versava
le imposte.
17.
Ciò detto, sorge la seguente questione: quale nesso esiste tra i fatti soggiacenti al caso di specie e il diritto comunitario,
se non può essere individuato nell’esercizio, da parte del sig. Schempp, del diritto di cittadinanza conferitogli dall’art. 18,
n 1, CE? A mio parere, non è persuasiva la tesi della Commissione, secondo cui il nesso va ricercato nel fatto che, poiché
il sig. Schempp e la sua ex moglie devono essere considerati come un unico soggetto d’imposta ai sensi del diritto tributario
tedesco, l’esercizio del diritto di circolazione da parte di uno degli ex coniugi può essere attribuito all’altro. L’applicabilità
del diritto comunitario non può dipendere da tali nozioni di diritto nazionale, ma dev’essere verificata in base alle circostanze
concrete della fattispecie in esame.
18.
Il principale aspetto transfrontaliero del caso di specie va rilevato nei pagamenti effettuati dal sig. Schempp a favore dell’ex
moglie al fine di adempiere gli obblighi alimentari che gli incombono in forza del diritto civile. Tali pagamenti non possono
essere soggetti a restrizioni, come dispone l’art. 56 CE. Sebbene nel caso in esame non esistano limitazioni del genere, che,
infatti, non sono state menzionate, è qui che va individuato il nesso sostanziale con il diritto comunitario. A sostegno di
questa tesi, si può fare riferimento alla situazione ipotetica in cui l’EStG, anziché subordinare la detrazione alla tassazione
dei pagamenti nello Stato membro in cui risiede il beneficiario, escludesse la detrazione qualora gli alimenti fossero corrisposti
ad un ex coniuge al di fuori della Germania. Ciò avrebbe costituito una palese restrizione alla libertà dei pagamenti garantita
dall’art. 56 CE. Poiché le disposizioni pertinenti dell’EStG disciplinano lo stesso aspetto, anche se in modo diverso, esse,
per loro natura, non possono che rientrare nella sfera di applicazione della menzionata disposizione del Trattato. In tale
contesto mi richiamerei anche all’art. 58, n. 1, lett. a), CE, che prevede una deroga generale all’applicazione della legislazione
tributaria nazionale e consente agli Stati membri, nei limiti fissati dall’art. 58, n. 3, CE, di operare una distinzione tra
i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza. Non ritengo che
l’EStG imponga realmente una restrizione ai pagamenti effettuati dal sig. Schempp. Una normativa di questo tipo, tuttavia,
è atta ad incidere su tali pagamenti e rientra quindi nella sfera di applicazione ratione materiae del Trattato.
19.
Inoltre, sui diritti ed obblighi del sig. Schempp derivanti dal diritto tributario nazionale incide la circostanza che, ai
fini del calcolo del reddito imponibile, le disposizioni dell’EStG tengono conto del trattamento fiscale cui gli alimenti
percepiti dal beneficiario vengono sottoposti in altri Stati membri. Qualora un ex coniuge eserciti il proprio diritto di
spostarsi in un altro Stato membro, tale circostanza incide sulla possibilità del soggetto cui incombe l’obbligazione alimentare
di detrarre i relativi importi dal proprio reddito imponibile e rimane al di fuori della sua sfera di controllo. In altre
parole, esiste un nesso diretto tra l’esercizio da parte dell’ex coniuge di un diritto conferitogli dal diritto comunitario
e la posizione dell’altro ex coniuge ai sensi del diritto tributario nazionale.
20.
Oltre tutto, come hanno rilevato il governo tedesco e la Commissione nelle proprie osservazioni scritte, le disposizioni in
questione sono state introdotte nell’EStG al fine di renderla conforme alla sentenza della Corte nella causa Schumacker
(4)
. Pertanto, poiché tali disposizioni traggono origine dal diritto comunitario, esiste un nesso evidente con il Trattato. Se
una normativa nazionale viene adeguata in modo da eliminare un ostacolo alla libera circolazione, tale adeguamento non sottrae
la normativa di cui trattasi alla sfera di applicazione del diritto comunitario. Anzi, ciò conferma che esiste un implicito
nesso sostanziale con le disposizioni del Trattato. Se tale nesso esiste, deve continuare a sussistere la possibilità di sottoporre
a sindacato giurisdizionale la compatibilità con il diritto comunitario sia del contenuto che dell’applicazione delle disposizioni
nazionali modificate.
21.
Alla luce delle osservazioni che ho svolto al paragrafo 18, ritengo che la presente fattispecie avrebbe potuto essere esaminata
sotto il profilo dell’art. 56 CE, anziché sotto quello dell’art. 12 CE. Tuttavia, poiché la questione posta dal giudice nazionale
è limitata agli effetti dell’art. 12 CE e l’analisi che ne consegue sarebbe,
mutatis mutandis, sostanzialmente la stessa, in base all’una o all’altra disposizione, risolverò la questione nei termini in cui è stata formulata.
In ogni caso è chiaro che se per determinare il reddito imponibile la normativa nazionale tiene conto di circostanze inerenti
ad un altro Stato membro, tale situazione rientra nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto comunitario e può
quindi essere esaminata alla luce dell’art. 12 CE.
2. Sussiste discriminazione in base alla nazionalità?
22.
In base al sistema dell’EStG, un soggetto d’imposta può detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi gli alimenti corrisposti
al coniuge da cui è divorziato residente in Germania senza dover provare che essi sono stati tassati in capo al beneficiario.
Tale prova è invece necessaria nel caso in cui il beneficiario sia residente in un altro Stato membro dell’Unione europea.
È inoltre pacifico che se la ex sig.ra Schempp fosse stata residente in Germania, il sig. Schempp avrebbe avuto diritto a
detrarre gli alimenti versati, diritto che attualmente gli è negato in quanto la ex moglie ha stabilito la propria residenza
in Austria. Il problema è se tale disparità di trattamento costituisca una discriminazione in base alla nazionalità vietata
dall’art. 12 CE.
23.
Il sig. Schempp sostiene che la disparità di trattamento sopra descritta integra una violazione dell’art. 12 CE, in quanto
la possibilità di detrarre gli alimenti prevista dall’EStG è subordinata al criterio della residenza. Pur riconoscendo che
tale discriminazione potrebbe essere giustificata da motivi di coerenza fiscale, egli osserva come la Corte abbia sottolineato
che tali motivi possono essere fatti valere solo nel caso in cui lo svantaggio fiscale inizialmente subito da un contribuente
sia compensato da un vantaggio fiscale conferito alla stessa persona.
24.
Supponendo che l’art. 12 CE possa essere effettivamente invocato nella presente fattispecie (
quod non , a loro avviso), i governi tedesco e olandese sostengono che la disparità di trattamento in questione è dovuta ad una differenza
tra il diritto tributario tedesco e quello degli altri Stati membri. Inoltre, l’imposizione diretta è un settore che rientra
nella competenza esclusiva degli Stati membri.
25.
La Commissione osserva che, nelle circostanze del caso di specie, la disparità di trattamento potrebbe discendere dal fatto
che, sebbene gli importi controversi non siano assoggettabili ad imposta né in Germania (in cui risultano inferiori al livello
minimo imponibile) né in Austria (grazie ad un’esenzione generale), la detrazione dalla dichiarazione dei redditi del sig. Schempp
sarebbe consentita solo nella prima ipotesi. Tuttavia, la Commissione ritiene che le due situazioni non siano equiparabili.
Il trattamento fiscale delle prestazioni alimentari non va considerato isolatamente rispetto al modo in cui altre fonti di
reddito sono assoggettate ad imposta e possono beneficiare di deroghe.
26.
Come la Corte ha dichiarato ripetutamente, la discriminazione deriva dall’applicazione di regole diverse a situazioni equiparabili
o di regole identiche a situazioni diverse. Applicando tale principio al caso in esame, si deve verificare se sia corretto
equiparare la situazione del sig. Schempp, che versa gli alimenti all’ex moglie residente in Austria e non può detrarre l’importo
corrispondente dalla dichiarazione relativa al proprio reddito imponibile, alla situazione di una persona che paga gli alimenti
all’ex coniuge residente in Germania e ha diritto a tale agevolazione fiscale.
27.
È del tutto evidente che a livello «microeconomico», vale a dire dal punto di vista del singolo contribuente, la disparità
di trattamento derivante dalle disposizioni pertinenti dell’EStG può essere percepita come discriminatoria e che tale disparità
di trattamento in funzione del luogo di residenza del beneficiario delle prestazioni alimentari potrebbe essere considerata
una discriminazione indiretta in base alla nazionalità. Dopo tutto, per il sig. Schempp, ai fini dei pagamenti dovuti, il
luogo di residenza dell’ex moglie è irrilevante. Nonostante l’apparente analogia tra tali circostanze, egli subisce le conseguenze
economiche negative della disparità di trattamento determinata dalla normativa fiscale.
28.
Benché, nelle circostanze del caso di specie, la conseguenza dell’applicazione delle disposizioni pertinenti dell’EStG possa
consistere nell’esclusione del sig. Schempp da un vantaggio di cui egli avrebbe beneficiato se la sua ex moglie fosse stata
residente in Germania, la questione fondamentale ai fini dell’applicazione della prova di discriminazione dell’art. 12 CE
è se il criterio su cui è fondata la disparità di trattamento presenti un nesso diretto o indiretto con la nazionalità.
29.
Il criterio adottato all’art. 1, lett. a), n. 1, sub 1), dell’EStG comporta che il beneficiario non sia illimitatamente soggetto
all’imposta sul reddito, sia residente in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo e venga fornita
la prova della tassazione. Tali fattori sono collegati esclusivamente al trattamento fiscale riservato alle prestazioni alimentari
nello Stato membro in cui risiede il beneficiario e non riguardano in alcun modo, né direttamente né indirettamente, la nazionalità
o la residenza in quanto tali.
30.
Affermando che l’art. 1, lett. a), n. 1, sub 1), dell’EStG è in contrasto con l’art. 12 CE il sig. Schempp equipara la propria
situazione a quella di un contribuente che versi gli alimenti ad un coniuge divorziato residente in Germania. A mio parere,
tali situazioni non sono equiparabili. Nella seconda ipotesi, entrambi gli ex coniugi sono soggetti alla legislazione fiscale
di uno stesso Stato membro. In tali circostanze esiste un nesso sistematico e logico tra la possibilità del soggetto passivo
di detrarre gli alimenti che è tenuto a versare e l’assoggettamento ad imposta dei relativi importi in quanto reddito del
beneficiario. Gli importi in questione, in linea di principio, sono soggetti all’imposta sul reddito nell’ambito dello stesso
regime. La situazione del sig. Schempp, invece, è caratterizzata dal fatto che entrano in gioco le normative fiscali di due
diversi Stati membri. In tali circostanze non sussiste un nesso sistematico tra il trattamento fiscale del reddito del sig. Schempp
e quello del reddito dell’ex moglie. Infatti, dal punto di vista del gettito fiscale in Germania, è del tutto irrilevante
che le prestazioni alimentari vengano tassate o meno in Austria.
31.
Pertanto, la disparità di trattamento discende da una differenza tra la normativa fiscale tedesca e quella austriaca, come
è stato osservato dai governi olandese e tedesco, oltre che dalla Commissione. Il settore della tassazione diretta, nell’attuale
fase di sviluppo del diritto comunitario, continua a rientrare nella competenza esclusiva degli Stati membri, anche se essi
devono esercitare tale competenza rispettando le disposizioni fondamentali del Trattato CE. Di conseguenza, la Germania e
l’Austria possono assoggettare gli alimenti corrisposti ad un ex coniuge al regime fiscale che ritengono più adeguato. Tale
situazione comporta disparità di trattamento tra gli Stati membri ed implica che tali disparità si verifichino anche quando
la normativa fiscale nazionale tiene conto di circostanze esterne, come avviene nel caso dell’EStG.
32.
Il criterio adottato all’art. 1 , lett. a), n. 1, sub 1), dell’EStG è neutrale. Gli effetti che esso determina sui contribuenti
dipendono esclusivamente dal trattamento fiscale cui vengono sottoposte le prestazioni alimentari nei vari Stati membri. A
sostegno di questa affermazione si può osservare, come fa il governo olandese, che se la ex sig.ra Schempp avesse deciso di
trasferirsi nei Paesi Bassi, dove gli alimenti sono assoggettati ad imposta, il sig. Schempp avrebbe potuto beneficiare appieno
della possibilità di detrarre tali pagamenti dalla propria dichiarazione dei redditi.
33.
Più in generale, come la Corte ha ammesso in più occasioni, «il Trattato CE non garantisce al cittadino dell’Unione che il
trasferimento delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedeva precedentemente sia neutrale sotto
il profilo fiscale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri in materia, un simile trasferimento
può, secondo i casi, essere più o meno favorevole o sfavorevole per i lavoratori sul piano delle imposte indirette
(5)
. Ritengo che lo stesso principio sia applicabile alla situazione oggetto del presente procedimento, in cui l’interessato
non ha attivamente esercitato il proprio di diritto di circolazione, ma subisce una disparità di trattamento derivante dal
fatto che la ex moglie si è trasferita in un altro Stato membro.
34.
Su un piano più generale, può sembrare del tutto insoddisfacente il fatto che il sig. Schempp non possa detrarre dalla propria
dichiarazione dei redditi gli importi corrisposti a titolo di alimenti. Come ho già rilevato, per l’interessato non fa alcuna
differenza, ai fini del versamento degli alimenti, dove risieda l’ex coniuge. Tale situazione, tuttavia, è la conseguenza
di un mancato coordinamento tra i regimi fiscali degli Stati membri e soltanto il legislatore comunitario può porvi rimedio.
35.
Alla luce di tali osservazioni, concludo che la prima questione dev’essere risolta nel senso che l’art. 12 CE non osta a che
uno Stato membro neghi ad un soggetto passivo d’imposta residente in Germania il diritto di dedurre le prestazioni alimentari
versate alla moglie da cui è divorziato residente in Austria mentre sarebbe legittimato a farlo, in forza di disposizioni
quali l’art. 1 , lett. a), n. 1, sub 1), e l’art. 10, n. 1, sub 1), dell’EStG, qualora la stessa fosse ancora residente in
Germania.
B –
Sulla seconda questione
36.
In caso di soluzione negativa della prima questione, il Bundesfinanzhof chiede se sia incompatibile con l’art. 18, n. 1, CE,
il fatto che uno Stato membro neghi ad un soggetto d’imposta il diritto di detrarre gli alimenti corrisposti alla moglie da
cui è divorziato residente in Austria, mentre sarebbe legittimato a farlo qualora la stessa fosse ancora residente in Germania.
37.
Il sig. Schempp sostiene che l’art. 18, n. 1, CE garantisce non solo il diritto di spostarsi e di soggiornare in altri Stati
membri, ma anche il diritto di scegliere il luogo di residenza. Se gli alimenti versati non possono essere detratti dal reddito
imponibile in quanto il beneficiario risiede in un altro Stato membro, ciò potrebbe trattenere l’interessato dal lasciare
la Germania, determinando in tal modo una restrizione dei diritti garantiti dall’art. 18, n. 1, CE. Tale condizionamento potrebbe
diventare concreto al momento in cui viene stabilito l’importo degli alimenti, in quanto tale importo viene fissato tenendo
conto delle conseguenze sotto il profilo fiscale.
38.
I governi tedesco e olandese, al pari della Commissione, ritengono che le disposizioni pertinenti dell’EStG non limitino in
alcun modo la libertà del sig. Schempp di esercitare i diritti conferitigli dall’art. 18, n. 1, CE. La Commissione afferma
che, quand’anche la menzionata norma del Trattato dovesse essere interpretata nel senso che contiene un divieto generale di
qualsiasi restrizione alla libertà di spostarsi all’interno dell’Unione europea, la negazione delle agevolazioni fiscali rivendicate
dal sig. Schempp sarebbe sufficientemente giustificata per i motivi da essa dedotti nella sua soluzione della prima questione.
39.
Come ho già rilevato, il rapporto tra le disposizioni dell’EStG in discussione nel presente procedimento e le libertà garantite
dall’art. 18, n. 1, CE è piuttosto tenue. È difficile immaginare come le disposizioni in questione possano limitare l’esercizio
dei propri diritti da parte del sig. Schempp. Nonostante le affermazioni di quest’ultimo, infatti, esse non hanno impedito
alla sua ex moglie di trasferirsi in uno Stato membro che, in linea di principio, non assoggetta all’imposta sul reddito gli
alimenti corrisposti ai coniugi divorziati, determinando in tal modo uno svantaggio per lui. Inoltre dal fascicolo non risulta
che il sig. Schempp abbia mai tentato di persuadere la sig.ra Schempp a stabilirsi ad esempio nei Paesi Bassi, dove gli alimenti
sono assoggettati ad imposta ed avrebbero quindi potuto essere detratti dalla sua dichiarazione dei redditi.
40.
Ritengo pertanto che l’art. 18, n. 1, CE non osti a che uno Stato membro neghi ad un soggetto passivo d’imposta residente
in Germania il diritto di dedurre le prestazioni alimentari versate alla moglie da cui è divorziato residente in Austria,
mentre sarebbe legittimato a farlo, in forza di disposizioni quali l’art. 1, lett. a), n. 1, sub 1), e l’art. 10, n. 1, sub 1),
dell’EStG, qualora essa fosse ancora residente in Germania.
V – Conclusione
41.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere nei termini seguenti le questioni pregiudiziali
sottopostele dal Bundesfinanzhof:
1.Disposizioni nazionali quali l’art. 1, lett. a), n. 1, sub 1), e l’art. 10, n. 1, sub 1), dell’Einkommensteuergesetz, secondo
cui un soggetto passivo di imposta residente in Germania non può dedurre prestazioni alimentari versate alla moglie da cui
è divorziato residente in Austria, mentre sarebbe legittimato a farlo, qualora la stessa fosse ancora residente in Germania,
non sono incompatibili con l’art. 12 del Trattato CE.
2.Disposizioni nazionali quali l’art. 1, lett. a), n. 1, sub 1), e l’art. 10, n. 1, sub 1), dell’Einkommensteuergesetz, secondo
cui un soggetto passivo di imposta residente in Germania non può dedurre prestazioni alimentari versate alla moglie da cui
è divorziato residente in Austria, mentre sarebbe legittimato a farlo, qualora la stessa fosse ancora residente in Germania,
non sono incompatibili con l’art. 18, n. 1.
1 –
Lingua originale: l'inglese.
2 –
Sentenza 21 settembre 1999, causa
C-307/97, Saint Gobain (Racc. pag. I-6161).
3 –
Sentenza 26 gennaio 1993, causa
C-112/91, Werner (Racc. pag. I-429).
4 –
Sentenza 14 febbraio 1995, causa
C-279/93, Schumacker (Racc. pag. I-225).
5 –
Sentenze 15 luglio 2004, causa
C-365/02, Lindfors (Racc. pag. I-0000, punto 34), e 29 aprile 2004, causa
C-387/01, Weigel
(Racc. pag. I-0000, punto 55).