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CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JACOBS
presentate il 24 febbraio 2005(1)


Causa C-465/03



Kretztechnik AG
contro
Finanzamt Linz



«»






1.        Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la sezione di Linz dell’Unabhängiger Finanzsenat (commissione tributaria indipendente) austriaco chiede i) se si debba considerare che una società che emette nuove azioni e a tale scopo viene quotata in borsa effettui un’operazione a titolo oneroso ai fini dell’IVA e ii) se, in base alla soluzione di tale quesito, possa dedurre l’IVA versata sui servizi acquistati in relazione alla quotazione in borsa e all’emissione di azioni sia deducibile.

Disposizioni comunitarie rilevanti in materia di IVA

2.        Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva IVA  (2) , costituiscono operazioni soggette ad IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale» e le importazioni di beni.

3.        Ai sensi dell’art. 4, n. 1, si considera soggetto passivo colui che esercita un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Conformemente all’art. 4, n. 2, sono attività economiche «tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi», nonché lo «sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».

4.        Secondo la definizione fondamentale dell’art. 5, n. 1, costituisce cessione di bene «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario», mentre la prestazione di servizi è definita all’art. 6, n. 1, come «ogni operazione che non costituisce cessione di un bene». Tale disposizione precisa inoltre che la prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, «in una cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo».

5.        Tuttavia, alcuni tipi di operazioni, che sarebbero soggette ad IVA ai sensi delle menzionate disposizioni, sono esentate in forza dell’art. 13.

6.        In particolare, l’art. 13, parte B, lett. d), n. 5, esenta «le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli», ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli relativi a beni immobili.

7.       È inerente al sistema dell’IVA che, per evitare l’imposizione cumulativa su una serie di operazioni di carattere economico, con la quale si imporrebbe un onere variabile e potenzialmente gravoso in funzione del numero di operazioni della serie, un soggetto passivo, nella contabilità IVA da sottoporre alle autorità fiscali, possa detrarre l’importo della tassa versato sulle forniture ricevute a monte dall’imposta che egli pone a carico dei clienti sulle proprie operazioni a valle. Gli elementi fondamentali di tale diritto a deduzione sono definiti all’art. 17 della sesta direttiva.

8.        L’art. 17, n. 2, dispone quanto segue: «Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore: a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo (…)». Ai sensi dell’art. 17, n. 1, il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

9.        Poiché il diritto a deduzione nasce solo in relazione ai beni o servizi utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposta, tale diritto non sussiste se i beni o i servizi vengono utilizzati esclusivamente ai fini di altre operazioni a valle, come le operazioni esenti elencate all’art. 13, o di cessioni o prestazioni che esulano dal campo di applicazione dell’IVA in quanto, ad esempio, non vengono effettuate a titolo oneroso o non vengono realizzate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale nel contesto di un’attività economica, ai sensi dell’art. 4.

10.      L’art. 17, n. 5, della sesta direttiva riguarda situazioni in cui beni o servizi vengono utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno a diritto a deduzione dell’IVA sia per operazioni che non conferiscono tale diritto. In questi casi, «la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell’imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni».

Procedimento nazionale e domanda di pronuncia pregiudiziale

11.      La Kretztechnik AG (in prosieguo: la «Kretztechnik») è una società per azioni austriaca, il cui oggetto è lo sviluppo e la vendita di apparecchi elettromedicali di ogni tipo, in particolare apparecchi a ultrasuoni per usi medici o tecnici e altri dispositivi medici. Le vendite dei suoi prodotti sono soggette ad IVA ed essa è quindi legittimata a dedurre l’imposta versata a monte sulle forniture di beni o servizi acquistate al fine di effettuare tali vendite.

12.      Nel gennaio 2000, la Kretztechnik decideva di aumentare il proprio capitale sociale del 25%, mediante emissione di 2 500 000 azioni al portatore ad un prezzo di emissione di EUR 1,00 per azione. A tale fine, la società veniva quotata alla borsa valori Neuer Markt di Francoforte, Germania, dal 23 marzo 2000. Per ottenere tale quotazione, essa doveva pagare per determinati servizi, sui quali era calcolata l’IVA.

13.      Nell’avviso di imposizione per il 2000, l’autorità fiscale negava alla Kretztechnik la deduzione dell’imposta versata a monte sulle spese relative alla quotazione in borsa in Germania della società, in quanto le operazioni sui titoli per le quali erano state sostenute tali spese erano esenti da imposta.

14.      La Kretztechnik impugnava tale avviso di imposizione dinanzi all’Unabhängiger Finanzsenat, un organo giurisdizionale indipendente avente giurisdizione in materia fiscale e doganale.

15.      Nell’impugnazione, la Kretztechnik fa valere l’art. 17, n. 2, della sesta direttiva, affermando che l’imposta a monte poteva essere dedotta in quanto i servizi sui quali essa era stata riscossa venivano utilizzati in ultima analisi ai fini di sue operazioni imponibili.

16.      La Kretztechnik afferma che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, per far nascere il diritto a deduzione, le prestazioni di servizi non devono essere impiegate direttamente ai fini di operazioni soggette ad imposta e che i costi del tipo in esame sono inerenti all’attività economica complessiva della società  (3) . Essa sostiene inoltre che è applicabile la sentenza KapHag Renditefonds (in prosieguo: la «sentenza KapHag»)   (4) , secondo cui l’ammissione di un socio in una società di persone contro conferimento in denaro esula dalla sfera di applicazione dell’IVA; il caso in esame non riguarderebbe l’alienazione di azioni – esentata in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), n. 5), della sesta direttiva – bensì la loro emissione, e a tale proposito una società di capitali andrebbe trattata alla stessa stregua di una società di persone.

17.      Secondo il Finanzsenat, è chiaro che le prestazioni di servizi sui quali è stata riscossa l’imposta a monte controversa sono imputabili esclusivamente alla preparazione, al sostegno e all’esecuzione della quotazione in borsa della società e non sono riferibili alla sua attività economica complessiva.

18.      Il Finanzsenat osserva inoltre che se l’emissione di azioni in favore di (futuri) azionisti costituisse una prestazione di servizi rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA, si tratterebbe di un’operazione esente e non sarebbe deducibile l’imposta versata a monte sui servizi acquistati ai fini di tale operazione.

19.      Se invece, per analogia con la sentenza KapHag, si deve ritenere che l’operazione non rientri nella definizione di attività economica di cui all’art. 4, n. 2, della sesta direttiva, il Finanzsenat pone la questione se possa nascere un diritto a deduzione. Nella sentenza citata, la Corte non si è pronunciata su questo punto, ma l’avvocato generale Ruiz-Jarabo  (5) ha ritenuto che tale diritto non sussistesse.

20.      L’Unabhängiger Finanzsenat ha quindi chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«1)Se una società per azioni che in occasione della sua quotazione in Borsa emette azioni in favore di nuovi azionisti contro pagamento di un prezzo di emissione effettui una prestazione a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva (...).

2)In caso di soluzione affermativa della prima questione: se gli artt. 2, punto 1, e 17 della sesta direttiva (...) debbano essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi effettuate in relazione ad una quotazione in Borsa vadano interamente qualificate come operazioni esenti da imposta e non consentano quindi di dedurre l’imposta versata a monte.

3)In caso di soluzione negativa alla prima questione: se l’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva attribuisca il diritto di detrarre l’imposta versata a monte in quanto le altre prestazioni (pubblicità, onorari d’avvocato, consulenza tecnica e giuridica), che dovrebbero fondare il diritto a detrazione, sono state destinate ad operazioni dell’impresa soggette ad imposta»

21.      Hanno presentato osservazioni scritte, al pari della Commissione, l’autorità fiscale convenuta e i governi austriaco, danese, tedesco, italiano e del Regno Unito. All’udienza hanno esposto oralmente le rispettive tesi la Kretztechnik, i governi tedesco e del Regno Unito e la Commissione.

Analisi

Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale

22.      Nell’ordinanza di rinvio, l’Unabhängiger Finanzsenat afferma in maniera convincente di essere un organo giurisdizionale di uno Stato membro competente ad effettuare un rinvio pregiudiziale in forza dell’art. 234 CE.

23.      Inoltre, successivamente al rinvio pregiudiziale in esame, la Corte ha risolto, senza contestazioni, questioni sollevate in un altro procedimento dinanzi allo stesso organismo  (6) – a differenza di quanto avvenuto nel caso di un precedente rinvio  (7) da parte di un Berufungssenat der Finanzlandesdirektion (sezione d’appello della direzione regionale delle finanze), predecessore dell’Unabhängiger Finanzsenat ma collegato sotto il profilo funzionale e organizzativo all’autorità fiscale di cui esso riesaminava le decisioni.

24.      Pertanto non vi sono dubbi sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale.

Le questioni sottoposte alla Corte

25.      La Kretztechnik intende detrarre l’IVA versata a monte sul costo dei vari servizi acquistati ai fini dell’ammissione alla borsa valori di Francoforte e dell’emissione di nuove azioni da collocare su tale mercato. Il giudice remittente ha accertato che i servizi di cui trattasi erano imputabili esclusivamente a tali operazioni.

26.      Affinché possa essere dedotta l’IVA, le operazioni a monte rilevanti devono presentare un nesso diretto ed immediato con le operazioni a valle soggette ad imposta  (8) .

27.      Tuttavia, la Corte ha dichiarato che le spese generali di un soggetto passivo, in linea di principio, sono elementi costitutivi del costo dell’attività economica complessiva di tale soggetto e pertanto presentano un nesso diretto e immediato con detta attività complessiva. L’IVA versata a monte su tali spese può quindi essere dedotta se le operazioni a valle sono soggette ad imposta  (9) .

28.     È pacifico che l’emissione di azioni non costituisce un’operazione soggetta ad imposta.

29.      Se si tratta di un’operazione esente, non può sussistere il diritto di dedurre l’IVA versata sui servizi direttamente e immediatamente imputabili a tale operazione.

30.      Tuttavia, la Kretztechnik ha sostenuto che l’emissione di azioni non è una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuata dalla società emittente e va quindi analizzata in modo diverso. A suo parere, l’emissione di azioni costituisce semplicemente un aumento di capitale, i cui costi sono inerenti alle spese generali della società e comportano quindi un nesso con il complesso della sua attività economica.

Sulla prima questione

La sesta direttiva

31.      Il giudice nazionale chiede se la quotazione in borsa e l’emissione di azioni in favore di nuovi azionisti costituisca un’operazione a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2 della sesta direttiva. Poiché non sono implicati beni, la questione è se sussista una prestazione di servizi. È chiaro che la quotazione in borsa di per sé non costituisce una prestazione di servizi ma, semmai una fruizione degli stessi.

32.      Pertanto la prima questione è se, emettendo nuove azioni, una società effettui una prestazione di servizi a titolo oneroso.

33.     È chiaro che le operazioni relative ad azioni o quote di società o associazioni possono costituire prestazioni di servizi a titolo oneroso rientranti nella sfera applicazione dell’IVA, in quanto, diversamente, esse non potrebbero essere esentate in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), n. 5) e, in ogni caso, rientrano chiaramente nella nozione di «cessione di beni immateriali» di cui all’art. 6, n. 1. Le operazioni esenti comprendono la negoziazione di azioni, ma non la loro semplice gestione o custodia.

34.      In base a tale disposizione e alla definizione di cui all’art. 4, n. 2, secondo cui tra le attività economiche rientra lo «sfruttamento» di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, la Corte ha costantemente dichiarato che il mero acquisto, la semplice detenzione e vendita di quote societarie non possono costituire attività economiche ai sensi della sesta direttiva; per contro, le operazioni compiute nell’esercizio di un’attività commerciale di compravendita di titoli possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’IVA  (10) .

35.      Pertanto, l’alienazione di azioni esistenti può costituire una cessione a titolo oneroso soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, se viene effettuata nell’ambito di un’attività commerciale di negoziazione di azioni. In tal caso, si tratterà di un’operazione esentata in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), n. 5. Se invece non viene effettuata nell’ambito della suddetta attività, l’operazione esula dalla sfera di applicazione dell’IVA.

36.      Tuttavia, la Corte ha finora ritenuto che rientri in tale ambito solo la vendita da parte di un soggetto passivo di azioni di una società diversa. Se una società emette nuove azioni proprie, può essere necessario procedere ad un’analisi diversa. Ad esempio, come ha osservato la Kretztechnik, se una società detiene azioni di un’altra società, tali azioni fanno parte del patrimonio della prima, mentre le azioni proprie della società vengono considerate debiti nei confronti degli azionisti.

37.      Benché prima d’ora la Corte non sia stata chiamata ad esaminare lo status delle emissioni di nuove azioni da parte di una società di capitali, nella sentenza KapHag  (11) essa ha dichiarato che l’ammissione di un nuovo socio contro un conferimento in denaro nel capitale di una società di persone non costituisce un’attività economica ai sensi della sesta direttiva né una prestazione di servizi a titolo oneroso in favore del socio.

38.      Il ragionamento pertinente svolto dalla Corte nella sentenza KapHag, contenuto sostanzialmente ai punti 36-42 della motivazione, può essere riassunto come segue  (12) . Benché lo «sfruttamento di beni materiali o immateriali» costituisca una nozione ampia, esso non si estende al mero acquisto e alla mera detenzione di quote, in quanto l’eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, deriva dalla mera proprietà del bene. Pertanto un nuovo socio che entri in una società di persone mediante un conferimento in denaro non svolge un’attività economica ai sensi della sesta direttiva. Se l’assunzione di una partecipazione non costituisce di per sé un’attività economica, lo stesso deve valere per la cessione di tale partecipazione. L’ammissione di un nuovo socio in una società di persone non costituisce quindi una prestazione di servizi a suo favore.

39.      Tale ragionamento si basava sulla giurisprudenza preesistente della Corte  (13) , di cui esso rappresentava, come ha osservato il governo danese, una logica estensione. Esso è stata recentemente confermato dalla sentenza Banque Bruxelles Lambert  (14) .

40.      La Kretztechnik, i governi danese e italiano e la Commissione ritengono, in sostanza, che la sentenza KapHag possa essere trasposta alla situazione di una società di capitali che emetta nuove azioni al fine di aumentare il proprio capitale.

41.      Esistono evidenti analogie tra le due situazioni.

42.      L’autorità fiscale convenuta, al pari dei governi austriaco, tedesco e del Regno Unito, sostiene invece che le due situazioni devono essere tenute distinte e che l’emissione di azioni costituisce un’operazione a titolo oneroso rientrante nella sfera di applicazione dell’IVA (ma esentata in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), n. 5).

43.      L’autorità fiscale convenuta e il governo austriaco ritengono che una differenza fondamentale risieda nella diversa natura delle società di persone e delle società di capitali. Contrariamente a una società di capitali, ad esempio, una società di persone può essere priva di personalità giuridica.

44.      Non condivido questa tesi secondo cui, nella fattispecie, sarebbero rilevanti le differenze tra le caratteristiche giuridiche. Come ha osservato all’udienza il governo del Regno Unito, tali caratteristiche variano in misura notevole tra gli Stati membri. Tuttavia, sia la partecipazione in una società di persone che quella in una società di capitali implicano una comproprietà dell’entità in questione – sempreché l’entità sia riconosciuta come tale dall’ordinamento giuridico che la contempla – e quindi, indirettamente, del suo patrimonio. In termini economici, l’emissione di nuove azioni contro conferimenti in denaro, che determina un aumento del capitale di una società di capitali, è strettamente equiparabile all’ammissione di un nuovo socio in cambio di un conferimento in denaro nella società di persone.

45.      Inoltre, l’autorità fiscale sostiene che l’ammissione di un nuovo socio comporta la conclusione di un contratto tra i vecchi soci e quelli nuovi, mentre l’emissione di nuove azioni non coinvolge i soci esistenti in quanto tali.

46.      Tuttavia, come ha osservato la Corte nella sentenza KapHag  (15) , se l’ammissione di un nuovo socio non costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, è irrilevante stabilire se essa debba essere considerata come fatto relativo alla società stessa o ai soci esistenti.

47.      Ritengo che non abbia importanza neanche il fatto, sottolineato in particolare dai governi austriaco e del Regno Unito, che una società di capitali che emette nuove azioni su un mercato borsistico ignori – a differenza di una società di persone che ammette un nuovo socio – a chi saranno vendute le azioni, e se tutti o parte degli acquirenti siano o meno operatori che agiscono in qualità di soggetti passivi nell’ambito di un’attività economica.

48.     È chiaro che la qualificazione di un’operazione ai fini dell’IVA può essere effettuata solo in base alla veste in cui agisce il prestatore, e non in base a quella in cui agisce il cliente. Se così non fosse, la prestazione finale a favore di un consumatore privato non costituirebbe un’operazione imponibile, in totale contrasto con la natura dell’IVA quale «imposta generale sul consumo (…) applicat[a] fino allo stadio del commercio al minuto incluso»  (16) .

49.      La veste in cui agisce il cliente è rilevante solo in relazione al diritto di quest’ultimo di detrarre in un secondo tempo l’IVA versata sull’operazione  (17) . Il fatto che l’IVA venga riscossa o meno dipende dalla circostanza che il prestatore sia «un soggetto passivo che agisce in quanto tale» e, in caso affermativo, dalla circostanza che l’operazione sia soggetta ad imposta oppure esente.

50.      In ogni caso, tuttavia, tale argomento si basa sul presupposto che l’emissione di azioni possa costituire una prestazione a favore di un nuovo socio.

51.      La conclusione significativa della sentenza KapHag è invece che non sussiste prestazione a favore del nuovo socio, né da parte dei soci esistenti né da parte della società, e nel caso in esame il punto essenziale è appunto se l’emissione di azioni debba essere considerata una prestazione di servizi effettuata dalla società. A tale proposito, ritengo che l’analisi proposta dal governo italiano e in larga misura dalla Commissione, ma soprattutto dalla Kretztechnik, sia estremamente persuasiva.

52.      Benché l’art. 6, n. 1, della sesta direttiva definisca prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di un bene, è chiaro che tale definizione non può essere interpretata in modo troppo letterale. Sarebbe più ragionevole interpretarla nel senso che essa è intesa a definire un servizio come tutto ciò che è oggetto di una fornitura e non costituisce un bene.

53.      L’IVA è un’imposta sul fatturato e sul consumo  (18) . Sono soggette all’imposta solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel fatturato di un soggetto passivo e costituiscono anelli di una catena che normalmente si conclude con il consumo da parte di un cliente finale.

54.      Non è possibile considerare che un’emissione di azioni rientri nel fatturato di una società. Lo stesso vale per un servizio fornito a un nuovo azionista, che non è un cliente, bensì un comproprietario della società.

55.      Inoltre è importante ricordare che un’operazione tra due parti presenta un duplice aspetto: da un lato, essa è una cessione di beni o una prestazione di servizi, dall’altro, un acquisto  (19) . Tuttavia, solo la cessione di beni o la prestazione di servizi, e non il suo acquisto, può costituire un’operazione – soggetta ad imposta o esente – rientrante nella sfera di applicazione dell’IVA. È evidente che una persona non effettua una prestazione allorché acquista beni o servizi.

56.      Nel contesto di un’emissione di azioni, qual è la prestazione e quale l’acquisto?

57.      La titolarità di una quota di una società di capitali comporta la proprietà (residuale e contingente) di una frazione del patrimonio della società, che normalmente conferisce all’azionista il diritto di ricevere una parte dei dividendi e del valore residuale della società, in caso di liquidazione.

58.      Se un azionista vende un’azione, sussiste chiaramente una prestazione di servizi, in forma di cessione di un bene immateriale esistente, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della sesta direttiva. L’acquirente non effettua un investimento nella società nel senso di un conferimento di capitali, bensì acquista determinati diritti connessi al capitale che è già stato versato. Questo è il tipo di transazione oggetto della precedente giurisprudenza della Corte in materia di applicazione dell’IVA nelle operazioni relative ad azioni.

59.      Per contro, quando una società emette nuove azioni, essa non vende beni immateriali esistenti, né un diritto su una frazione del suo patrimonio. Essa aumenta il proprio patrimonio mediante un’acquisizione di capitali e il conferimento di diritti ai nuovi azionisti, quali titolari residuali di una frazione precedentemente inesistente del patrimonio societario aumentato, cui hanno contribuito con un conferimento di capitali.

60.      Tale operazione non può essere qualificata come prestazione di servizi da parte della società. Dal punto di vista di quest’ultima, si tratta di un’acquisizione di capitali, non di una prestazione di servizi, e quindi non di un’operazione assoggettabile ad IVA o da essa esente. Dal punto di vista dell’azionista, si tratta di un investimento, di un impiego di capitali, e non di un acquisto  (20) .

La direttiva concernente le imposte sulla raccolta di capitali

61.      Se l’emissione di nuovi azioni da parte di una società di capitali non costituisce una prestazione soggetta ad IVA, essa può nondimeno essere assoggettata ad un’altra forma di prelievo fiscale, armonizzata a livello comunitario dalla direttiva concernente le imposte sulla raccolta di capitali  (21) .

62.      Ed è vero che, come rileva il governo italiano, l’art. 12, n. 1, lett. f), di tale direttiva prevede che gli Stati membri possono riscuotere l’IVA sulle operazioni elencate agli artt. 10 e 11, tra le quali rientrano le emissioni di azioni.

63.      Tuttavia, l’effetto della direttiva concernente le imposte sulla raccolta di capitali non può in alcun caso essere l’assoggettamento ad IVA di un’operazione che non rientra nella sfera di applicazione di tale imposta ai sensi delle direttive IVA. L’art. 12, n. 1, lett. f), riguarda quindi solo le altre operazioni previste dagli artt. 10 e 11 che sono assoggettabili ad IVA in forza della sesta direttiva, quali la negoziazione di azioni.

64.      Inoltre, dal confronto tra la direttiva concernente le imposte sulla raccolta di capitali e le direttive IVA emerge che le operazioni sui capitali non rientrano nella sfera di applicazione dell’IVA, a prescindere dalla circostanza che esse siano considerate operazioni a monte o a valle.

65.      I primi due ‘considerando’ del preambolo della prima direttiva IVA  (22) enunciano quanto segue:

«Considerando che l’obiettivo essenziale del Trattato è di instaurare, nel quadro di un’unione economica, un mercato comune, che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno;

considerando che la realizzazione di tale obiettivo presuppone l’applicazione negli Stati membri di legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato comune».

66.      D’altro canto, il primo ‘considerando’ del preambolo della direttiva concernente le imposte sulla raccolta di capitali enuncia quanto segue:

«considerando che il trattato ha per obiettivo di creare un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e che una delle condizioni essenziali per raggiungere tale obiettivo è quella di promuovere la libera circolazione dei capitali».

67.      Questi passi confermerebbero la tesi secondo cui le due (serie di) direttive – e le due imposte – riguardano due categorie di operazioni diverse. Entrambe mirano a garantire eque condizioni di concorrenza nel mercato interno, ma l’IVA riguarda la libera circolazione di beni e servizi, mentre l’imposta sui conferimenti concerne la libera circolazione dei capitali. Così come l’imposta sui conferimenti non può essere riscossa sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi, si può presumere che l’IVA – un’imposta sulla cifra d’affari e sul consumo – non sia applicabile alla raccolta di capitali.

Conclusione relativa alla prima questione

68.      Si può quindi concludere che l’emissione di nuove azioni da parte di una società non costituisce affatto una prestazione di servizi della società e/o che si tratta un tipo di operazione non assoggettabile ad IVA. In ogni caso, sono irrilevanti le varie tesi relative alla sua classificazione in base al presupposto ch’essa costituisca una prestazione di servizi rientrante nella sfera di applicazione dell’IVA.

69.      La prima questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta in senso negativo e, di conseguenza, non occorre pronunciarsi sulla seconda questione.

Sulla terza questione

70.      Se l’emissione di azioni non può essere considerata una prestazione di servizi della Kretztechnik, soggetta ad imposta o esente in base al sistema dell’IVA, occorre esaminare in tale prospettiva l’affermazione del giudice remittente secondo cui i costi dei servizi controversi sono imputabili esclusivamente alla quotazione in borsa ai fini dell’emissione.

71.      Il diritto a deduzione disciplinato dall’art. 17 della sesta direttiva sussiste se i costi a monte sono riferibili alle operazioni a valle.

72.      A tale proposito, è assolutamente irrilevante qualsiasi nesso eventuale tra tali costi e altri fatti, quali altre prestazioni a monte, operazioni puramente interne alle attività del soggetto passivo o fatti, diversi da cessioni di beni e prestazioni di servizi, che esulino completamente dalla sfera di applicazione dell’IVA.

73.      Ad esempio, se un operatore utilizza i servizi di un intermediario o di un consulente allorché acquista un prodotto, si può ritenere che il costo di tali servizi presenti un nesso diretto, immediato ed esclusivo con l’acquisto. Ciò tuttavia non è sufficiente per stabilire se si possa detrarre l’IVA versata su tali servizi. Il diritto a deduzione va accertato avendo riguardo alle operazioni a valle in relazione alle quali vengono utilizzati i servizi. Normalmente le operazioni in questione saranno costituite dalle cessioni successive del prodotto o dei beni o servizi per i quali esso viene utilizzato o di cui fa parte. Il diritto a deduzione dipenderà dalla circostanza che tale cessione sia o meno soggetta ad imposta.

74.      Così, se l’operazione con cui la prestazione a monte è più strettamente collegata esula completamente dalla sfera di applicazione dell’IVA, in quanto non costituisce una fornitura di beni né una prestazione di servizi, essa è irrilevante al fine di stabilire l’esistenza del diritto a deduzione. Ciò che conta è l’eventuale nesso con le prestazioni a valle, e la circostanza che queste ultime siano soggette ad imposta oppure esenti  (23) .

75.      Nel caso della Kretztechnik, pertanto, la questione da risolvere è se i capitali raccolti mediante l’emissione di azioni siano stati utilizzati ai fini di una o più operazioni a valle soggette ad imposta.

76.     È probabile che l’impiego dei capitali – e dei servizi connessi con la loro raccolta – non sia collegabile ad alcuna specifica operazione a valle, ma vada piuttosto imputata all’attività economica complessiva della società. Non si può ragionevolmente dubitare che una società commerciale che raccoglie capitali non lo faccia ai fini della sua attività economica.

77.     È pacifico che la Kretztechnik effettua solo operazioni a valle soggette ad imposta, per cui essa ha raccolto capitali in veste di soggetto passivo che agisce in quanto tale. Pertanto, l’IVA versata sulle operazioni a monte imputabili quali spese generali alla sua attività economica complessiva è interamente detraibile, conformemente alla giurisprudenza menzionata supra, al paragrafo 27. Tuttavia, qualora la società effettuasse anche operazioni di altro tipo, sarebbe deducibile solo una parte dell’imposta, calcolata in base all’art. 17, n. 5, della sesta direttiva.

Conclusione

78.      Ritengo pertanto che la Corte debba risolvere nei seguenti termini le questioni sottopostele dall’Unabhängiger Finanzsenat:

1)Una società per azioni che, conseguentemente alla sua quotazione in borsa, emetta azioni in favore di nuovi azionisti contro il pagamento di un prezzo di emissione, non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

2)L’imposta versata a monte sui servizi acquistati ai fini di tale emissione di azioni può essere dedotta nella misura in cui la società riscuota l’IVA sulle sue operazioni a valle, conformemente all’art. 17, nn. 1, 2 e 5 della sesta direttiva.


1 – Lingua originale: l'inglese.


2 – Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).


3 – Sentenze 5 maggio 1982, causa 15/81, Gaston Schul Douane Expediteur (Racc. pag. 1409), e 22 febbraio 2001, causa C-408/98, Abbey National (Racc. pag. I-1361).


4 – Sentenza 26 giugno 2003, causa C-442/01 (Racc. pag. I-6851).


5 – Paragrafo 50 delle conclusioni.


6 – Sentenza 24 giugno 2004, causa C-278/02, Herbert Handlbauer (Racc. pag. I-0000); v. punto 23 della sentenza e paragrafi 24-37 delle conclusioni dell’avvocato generale Tizzano.


7 – Sentenza 30 maggio 2002, causa C-516/99, Walter Schmid (Racc. pag. I-4573).


8 – V. sentenza 27 settembre 2001, causa C-16/00, Cibo Participations (Racc. pag. I-6663, punto 26), e giurisprudenza ivi citata.


9 – V. sentenze 6 aprile 1995, causa C-4/94, BLP Group (Racc. pag. I-983, in particolare punto 25), e Abbey National, citata alla nota 3, in particolare punti 35, 36 e 40.


10 – V., più recentemente, sentenza 21 ottobre 2004, causa C-8/03, Banque Bruxelles Lambert (Racc. pag. I-0000, punti 36-41), e giurisprudenza ivi citata.


11 – Cit. alla nota 4.


12 – V. anche conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo, paragrafi 24-36.


13 – La Corte ha citato in particolare le sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands (Racc. pag. I-3111, punto 12), 6 febbraio 1997, causa C-80/95, Harnas & Helm (Racc. pag. I-745, punti 13-15), e 20 giugno 1996, C-155/94, Wellcome Trust (Racc. pag. I-3013, punto 33).


14 – Citata alla nota 10.


15 – Punto 42.


16 – V. art. 2 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU L 71, pag. 1301).


17 – V. sentenza 11 luglio 1991, causa C-97/90, Lennartz (Racc. pag. I-3795, punto 8).


18 – V. i titoli di tutte le direttive IVA e l’art. 2 della prima direttiva, citato alla nota 16.


19 – Nel caso della permuta sussistono ovviamente due prestazioni e due acquisti.


20 – V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo nella causa KapHag, paragrafi 32 e 33.


21 – Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).


22 – Citata alla nota 16.


23 – V. anche le mie conclusioni nella causa Abbey National, citata alla nota 3, in particolare paragrafi 35 e 46.