Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 2 giugno 2005 1(1)

Causa C-533/03

Commissione delle Comunità europee

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Regolamento (CE) n. 1798/2003 – Direttiva 2003/93/CE – Scelta del fondamento giuridico – Concetto di “disposizioni fiscali”»





I –    Introduzione

1.     Con il presente ricorso di annullamento la Commissione contesta la scelta del Consiglio di adottare il regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (2), e la direttiva del Consiglio 7 ottobre 2003, 2003/93/CE, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (3) non sulla base dell’art. 95 CE, come dalla stessa proposto, ma sulla base dell’art. 93, ovvero 93 e 94, CE.

2.     Il regolamento contestato disciplina le modalità di cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri, nonché tra la Commissione e le stesse, nella riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, mentre la direttiva contestata estende l’ambito di applicazione della già esistente direttiva 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (4), alle imposte sui premi assicurativi.

3.     Nella presente causa si tratta di stabilire se tali norme, che disciplinano la procedura di cooperazione delle autorità in ambito fiscale, siano disposizioni fiscali ai sensi dell’art. 95, n. 2, CE. Da ciò dipende la questione se a questa materia si applichi, ai sensi dell’art. 95, n. 1, CE, la procedura di codecisione prevista dall’art. 251 CE, o se il Consiglio decida all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, ai sensi dell’art. 93 ovvero 94 CE.

II – Le disposizioni impugnate

A –    Genesi della causa

4.     La direttiva 77/799 – fondata sull’art. 100 del Trattato CEE (art. 100 del Trattato CE, divenuto art. 94 CE) – aveva dato un fondamento giuridico comunitario allo scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri nell’ambito delle imposte dirette. L’ambito di applicazione di tale direttiva è stato successivamente esteso, sulla base dell’art. 99 (divenuto, in seguito a modifica, art. 99 Trattato CE – divenuto art. 93 CE) e dell’art. 100 del Trattato CEE, innanzitutto all’imposta sul valore aggiunto (5) e, successivamente, sulla base dell’art. 99 del Trattato CEE, alle imposte sugli oli minerali, alle accise sull’alcool e sulle bevande alcoliche, nonché alle accise sui tabacchi (6).

5.     Con il regolamento (CEE) n. 218/92 (7) è stato, poi, istituito, sul fondamento dell’art. 99 del Trattato CEE, un sistema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sulle transazioni intracomunitarie (8). Tale sistema comune è stato temporaneamente oggetto di modifica nel 2002 con il regolamento (CE) n. 792/2002 – fondato sull’art. 93 CE – con riferimento a misure aggiuntive in materia di commercio elettronico (9).

6.     Per riunire in un atto giuridico gli strumenti disponibili in ambito di imposta sul valore aggiunto e per disciplinare più chiaramente la cooperazione degli Stati membri, la Commissione, in data 18 giugno 2001, ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto(10). Inoltre, essa ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per la modifica della direttiva del Consiglio 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (11), con cui l’assistenza nel settore delle imposte dirette e indirette avrebbe dovuto essere estesa alle imposte sui premi assicurativi. Entrambi gli atti giuridici avrebbero dovuto essere fondati, nella proposta della Commissione, sull’articolo 95 CE.

7.     Nel dare attuazione a tale proposta, il Consiglio ha adottato entrambi gli atti, ma ha sostituito il fondamento giuridico: ha fondato il regolamento n. 1798/2003 sugli art. 93 CE e la direttiva  2003/93 sull’art. 93 e 94 CE.

B –    Il contenuto del regolamento n. 1798/2003

8.     I primi tre ‘considerando’ del regolamento n. 1798/2003 recitano come segue:

«(1)      La pratica della frode e dell’evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.

(2)      La lotta contro le frodi relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA) esige una stretta cooperazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell’applicazione delle disposizioni in materia.

(3)      Le misure di armonizzazione delle disposizioni fiscali adottate per completare il mercato interno dovrebbero pertanto comprendere l’istituzione di un sistema comune di scambio d’informazioni tra gli Stati membri nell’ambito del quale le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell’IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all’acquisizione intracomunitaria di beni e all’importazione di beni.

(...)».

9.     Il capo I contiene le disposizioni relative alle definizioni e alla competenza.

10.   Si riporta un estratto dell’art. 1, n. 1:

«(1) Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all’acquisizione intracomunitaria di beni e all’importazione di beni devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l’osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente tale imposta».

11.   Il capo II riguarda lo scambio delle informazioni su richiesta e contiene le norme sulla presenza negli uffici delle autorità di altri Stati membri.

12.   L’art. 5, n. 1, recita:

«Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici».

13.   L’art. 11 così dispone, per estratto:

«(1) Previo accordo fra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest’ultima, agenti debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l’autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all’articolo 1.(...)

(2) Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest’ultima, agenti designati dall’autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1. (...)».

14.   L’art. 14, nel capo III, dispone che, su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifichi al destinatario, secondo le norme sulla notifica degli atti dello Stato membro in cui essa ha sede, tutte le decisioni relative all’IVA adottate nello Stato in cui ha sede l’autorità richiedente.

15.   Il capo IV disciplina lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta.

16.   L’art. 17 così dispone:

«Salvo il disposto dei capi V e VI, l’autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio automatico o a uno scambio automatico organizzato delle informazioni di cui all’articolo 1 con l’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

1.      se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e l’efficacia del sistema di controllo dipende necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine;

2.      se uno Stato membro ha motivo di credere che nell’altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull’IVA;

3.      se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro».

17.   L’art. 18 così recita:

«Sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2:

1.      le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio,

2.      la periodicità dello scambio,

3.      le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.

Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria d’informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato».

18.   Il capo V contiene norme sull’archiviazione e lo scambio di informazioni su operazioni intracomunitarie.

19.   Ai sensi dell’art. 22 le informazioni che gli Stati membri raccolgono sulla base della direttiva 77/388/CEE (12) (in prosieguo: «sesta direttiva IVA»), devono essere archiviate in una banca dati elettronica.

20.   L’art. 23 così dispone, per estratto:

«Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell’articolo 22, l’autorità competente di uno Stato membro ottiene da ogni altro Stato membro comunicazione automatica e immediata delle seguenti informazioni, alle quali essa può anche accedere direttamente:

1.      i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;

2.      il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni effettuate alle persone titolari di detti numeri da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni.

(...)».

21.   Ai sensi dell’art. 24, per estratto:

«Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell’articolo 22 e unicamente per prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l’autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali essa può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:

1.      i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le forniture di cui all’articolo 23, punto 2; e

2.      il valore totale delle forniture suddette effettuate da ognuna di tali persone per ciascuna persona interessata titolare di un numero di identificazione IVA di cui all’articolo 23, punto 1.

(...)».

22.   L’art. 27 così recita, per estratto:

«(1) Ciascuno Stato membro detiene una banca dati elettronica in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d’identificazione IVA in tale Stato membro.

(2) In qualsiasi momento l’autorità competente di uno Stato membro può ottenere direttamente o farsi trasmettere, sulla base dei dati archiviati a norma dell’articolo 22, conferma della validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi.

Su specifica richiesta, l’autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA.

(3) Su apposita richiesta, l’autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l’indirizzo della persona cui è stato rilasciato il numero, purché tali informazioni non vengano archiviate dall’autorità richiedente per essere eventualmente utilizzate in seguito».

23.   Il capo VI riguarda le disposizioni speciali di cui all’art. 26 quater della sesta direttiva IVA per soggetti passivi non stabiliti, che prestano servizi elettronici a persone che non siano soggetti passivi. Il regolamento n. 1798/2003 ribadisce tra l’altro, negli artt. 29 e 30, l’obbligo a cui è tenuto il soggetto passivo non stabilito già sulla base dell’art. 26 quater della sesta direttiva IVA di dichiarare l’inizio dell’attività e di presentare la dichiarazione in forma elettronica, prevede una procedura per la definizione delle modalità tecniche e disciplina la trasmissione dei dati così ottenuti alle autorità competenti degli altri Stati membri.

24.   Nel capo VII viene disciplinata la cooperazione con la Commissione ai fini della rilevazione statistica e della valutazione dell’efficacia dei meccanismi previsti dal regolamento. Il capo VIII regola il trattamento dei dati provenienti da paesi terzi.

25.   Il capo IX indica le condizioni generali per lo scambio delle informazioni e indica, tra l’altro, all’art. 40, alcuni motivi di rifiuto di trasmissione dell’informazione.

26.   Così dispone l’art. 40, per estratto:

«(...)

(2) Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano allo Stato membro di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.

(3) L’autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro interessato non è in grado di fornire informazioni equipollenti. Tale rifiuto motivato è comunicato alla Commissione dallo Stato membro richiesto.

(4) La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico.

(...)».

27.   Inoltre nell’art. 41 vengono indicati quali aspetti della tutela dei dati debbano essere considerati. Infine, il capo X contiene ulteriori disposizioni generali e finali.

C –    Il contenuto della direttiva 2003/93

28.   Il primo e il terzo ‘considerando’ della direttiva recitano:

«(1) La lotta contro la frode relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) esige il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni tributarie all’interno della Comunità e tra queste e la Commissione, secondo principi comuni.

(3) L’ambito d’applicazione dell’assistenza reciproca definito dalla direttiva 77/799/CEE deve essere esteso alle imposte sui premi assicurativi di cui alla direttiva 76/308/CEE per tutelare meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno».

29.   L’art. 1 della direttiva, inoltre, ai nn. 1) e 2) introduce le modifiche alla direttiva 77/799, necessarie al fine di estenderla alle imposte sui premi assicurativi.

30.   Inoltre, il n. 3) apporta una modifica al testo delle norme sulla segretezza contenute nella direttiva 77/799 e le integra con un nuovo comma.

31.   L’art. 1, n. 3 secondo comma recita:

«Inoltre, gli Stati membri possono fornire le informazioni di cui al primo comma da usare per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall’articolo 2 della direttiva 76/308/CEE».

D –    Il contenuto della direttiva 77/799

La direttiva 77/799, come estesa con la direttiva 2003/93, disciplina in modo simile al regolamento contestato la cooperazione degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e di alcune imposte indirette. Le disposizioni rilevanti della direttiva 77/799 recitano:

«Articolo 2

Scambio su richiesta

(1) L ‘ autorità competente di uno Stato membro può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di comunicargli le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per quanto concerne un caso specifico.

(...)

Articolo 3

Scambio automatico

Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni di cui all’articolo 1 , paragrafo 1, senza che ne sia fatta preventiva richiesta , con regolarità , ove si tratti di certe categorie di casi determinati nell’ambito della procedura di consultazione prevista dall’articolo 9.

Articolo 4

Scambio spontaneo

(1) Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano , senza che ne sia fatta preventiva richiesta, le informazioni di cui all’articolo 1 , paragrafo 1 , in loro possesso , all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato, quando:

(...)

(2) Le autorità competenti degli Stati membri possono, nel quadro della procedura di consultazione stabilita dall’articolo 9 , estendere lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1 a casi diversi da quelli ivi contemplati.

(...)

Articolo 6

Collaborazione dei funzionari dello Stato interessato

Per l’ applicazione delle disposizioni che precedono, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni e l’autorità competente dello Stato al quale le informazioni sono destinate , possono accordarsi , nel quadro della procedura di consultazione di cui all’articolo 9, per autorizzare la presenza , nel primo Stato membro, di funzionari dell’amministrazione fiscale dell’altro Stato membro. Le modalità di applicazione di questa disposizione sono determinate nell’ambito di questa stessa procedura.

(...)

Articolo 8

Limite allo scambio di informazioni

(1) La presente direttiva non impone l’obbligo di fare effettuare richieste o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la pratica amministrativa non [autorizza] l’autorità competente dello Stato che dovrebbe fornire le informazioni né a effettuare tali ricerche, né a raccogliere o a utilizzare dette informazioni per le necessità di tale Stato.

(2) La trasmissione delle informazioni può essere rifiutata quando porterebbe a divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale, o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico.

(3) L ‘ autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di fatto o di diritto, lo Stato interessato non è in grado di fornire informazioni equipollenti.

(...)».

III – Procedimento e domande delle parti

32.   La Commissione, con atto del 18 dicembre 2003, pervenuto alla Corte il 19 dicembre 2003, ha proposto ricorso per l’annullamento del regolamento n. 1798/2003 e della direttiva 2003/93. La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.      annullare il regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 , e la direttiva del Consiglio 7 ottobre 2003, 2300/93/CE, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette;

2.      mantenere gli effetti di detti provvedimenti fino all’entrata in vigore di una normativa adottata sulla base del corretto fondamento giuridico;

3.      condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

33.   Il Consiglio chiede,

1. di respingere il ricorso,

2. di condannare la Commissione alle spese,

3. in subordine, nel caso in cui gli atti impugnati venissero annullati, di fare salvi gli effetti di entrambi i provvedimenti sino all’entrata in vigore degli atti giuridici basati sul corretto fondamento giuridico.

34.   Con ordinanza 8 giugno 2004 la Corte ha ammesso come intervenienti a sostegno del Consiglio il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica Portoghese e l’Irlanda.

35.   Tutte le parti hanno presentato osservazioni scritte. Non si è proceduto alla trattazione orale.

IV – Osservazioni delle parti

36.   La Commissione sostiene che, nella presente causa, si tratta di provvedimenti che hanno per oggetto la realizzazione del mercato interno e che si debbono fondare sull’art. 95, n. 1, CE. Ritiene che la collocazione nel contesto delle imposte non faccia di ogni provvedimento una disposizione fiscale e ritiene, in particolare, che le norme sulla cooperazione delle autorità fiscali degli Stati membri non rappresentino disposizioni fiscali ai sensi dell’art. 95, n. 2 CE e che non si debbano intendere neppure come disposizioni sulle imposte indirette ai sensi dell’art. 93 CE.

37.   Pur essendo consapevole che gli Stati membri, adottando l’art. 95 CE, hanno escluso dall’ambito di applicazione della decisione a maggioranza settori particolarmente sensibili, come, in particolare, le disposizioni fiscali, essa ritiene tuttavia che tale norma derogatoria debba essere interpretata in modo restrittivo e vada applicata solo ove ciò sia necessario per la tutela della sovranità fiscale degli Stati membri. Pertanto, per disposizioni fiscali, la Commissione intende le norme relative ai soggetti passivi, alle operazioni imponibili, alla base imponibile, all’ammontare dell’aliquota e all’esenzione dalle imposte, nonché le regole accompagnatorie sulla riscossione e sul recupero, incluso tutto ciò che incida sul gettito fiscale. Tuttavia, secondo la Commissione, le norme sulla cooperazione reciproca non vanno a toccare questo settore e lasciano impregiudicata la sovranità fiscale. Sono soltanto funzionali a rendere più agevole la soddisfazione del credito d’imposta di ogni singolo Stato membro e non violano, quindi, il sistema fiscale degli Stati membri.

38.   Il Consiglio, al contrario, sottolinea che lo scopo dei provvedimenti è la lotta contro la frode fiscale e la salvaguardia della corretta riscossione delle imposte, nell’interesse dei bilanci nazionali e di un mercato interno funzionante. Entrambi gli atti giuridici impugnati incidono, tramite l’armonizzazione delle regole sullo scambio delle informazioni, direttamente sui diritti dei contribuenti e sui doveri delle autorità fiscali, sulla riscossione delle imposte e, in questo modo, anche sul gettito fiscale. Tali misure perseguono, quindi, anche scopi fiscali. Per simili norme, che perseguono sia fini fiscali che obiettivi legati al funzionamento del mercato interno, i corretti fondamenti giuridici sono da ricercare negli artt. 93 e 94 CE.

39.   In particolare, il Consiglio rileva che l’art. 93 CE rappresenta, rispetto all’art. 95 CE, la norma speciale e che l’ambito di applicazione dell’art. 93 CE non viene modificato dall’art. 95 CE. Entrambe le norme sono state introdotte in questa forma tramite l’Atto Unico Europeo e non forniscono alcuno spunto per ritenere che le disposizioni relative alle imposte indirette, che non incidano sul nucleo di sovranità fiscale degli Stati membri descritto dalla Commissione, debbano esulare dall’art. 93 CE. Pertanto, l’interpretazione dell’art. 95, n. 2, CE non ha secondo il Consiglio alcun effetto sull’ambito di applicazione dell’art. 93 CE, che, nel settore delle imposte indirette, è la norma speciale, indipendentemente dagli effetti sulla sovranità fiscale degli Stati membri. Inoltre, non avrebbe senso applicare il concetto di disposizioni fiscali in maniera diversa nel settore delle imposte dirette. L’estensione delle competenze di informazione degli Stati membri fuori dei loro confini, inoltre, avrebbe senz’altro effetti sulla sovranità fiscale, anche qualora si accettasse la definizione restrittiva della sovranità fiscale sostenuta dalla Commissione.

40.   Il governo britannico sottolinea, in merito al regolamento n. 1798/2003, che la lotta alla frode fiscale condotta tramite l’assistenza nell’accertamento e nel recupero dell’imposta sul valore aggiunto all’interno della Comunità aumenta l’efficienza delle autorità fiscali, e così facendo ha effetti pratici sul gettito fiscale. Le disposizioni oggetto della controversia sarebbero, pertanto, un aspetto importante dell’efficacia del sistema fiscale e inciderebbero sulla posizione giuridica dei soggetti passivi d’imposta. In aggiunta, l’art. 30 del regolamento (13) porrebbe direttamente a capo dei soggetti passivi un obbligo. Così facendo, secondo il governo britannico, il regolamento armonizza la legislazione nazionale nel settore delle imposte indirette ai sensi dell’art. 93 CE.

41.   Per quanto concerne la direttiva 2003/93, il governo britannico sottolinea che lo scopo e il contenuto della stessa possano essere intesi solo in combinato disposto con la direttiva 77/799, il cui ambito di applicazione viene esteso dalla direttiva impugnata ai premi assicurativi. L’efficienza dell’amministrazione fiscale è anche in questo caso un importante fattore per il gettito fiscale effettivo e quindi non è separabile dalla sovranità fiscale degli Stati membri. La direttiva armonizzerebbe, quindi, la legislazione nazionale relativa alle imposte dirette ed indirette e si collocherebbe, pertanto, nel quadro degli artt. 93 e 94 CE.

42.   Il governo portoghese sostiene che l’art. 41, n. 5 del regolamento n. 1798/2003 rende possibile una limitazione dei diritti derivanti dalla direttiva sulla tutela dei dati 95/46/CE (14) e che l’art. 1, n. 3, della direttiva 2003/93 comporta una modifica dell’art. 7, n. 1, della direttiva 77/799, il che riguarda direttamente i diritti dei soggetti passivi d’imposta. Poiché, secondo il governo portoghese, tali norme disciplinano i diritti dei contribuenti, esse rappresentano disposizioni fiscali ai sensi degli artt. 93 e 95, n. 2 CE.

43.   Il governo irlandese sostiene che l’art. 93 CE rappresenta il fondamento normativo per tutti gli atti giuridici che incidono sulle imposte indirette o che hanno a che fare con le stesse. Inoltre, esso sostiene che il tenore letterale dell’art. 95, n. 2, CE non dà affatto adito ad un’interpretazione restrittiva della nozione di «disposizioni fiscali», tanto più che lo stesso deve valere per le «disposizioni relative alla libera circolazione delle persone» e ai «diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti». Tuttavia, per un’interpretazione in tal senso non sarebbe ravvisabile alcun fondamento nella norma. Alla luce del suo contenuto, il regolamento detta regole dettagliate per l’armonizzazione delle norme sull’imposta sul valore aggiunto. Allo stesso modo, la direttiva è costituita da disposizioni fiscali. Entrambi gli atti sarebbero stati, pertanto, adottati sulla base del corretto fondamento giuridico.

V –    Valutazione giuridica

44.   Con il presente ricorso la Commissione invoca un errore nella scelta del fondamento giuridico sulla base del quale sono stati adottati gli atti giuridici contestati e denuncia con ciò una violazione del Trattato CE ai sensi dell’art. 230, n. 2, CE.

A –    Criteri per la scelta del fondamento giuridico

45.   La scelta del fondamento giuridico di ogni atto della Comunità deve basarsi, per consolidata giurisprudenza, su elementi oggettivi e suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto (15).

46.   Le parti concordano sul fatto che il regolamento n. 1798/2003 e la direttiva 2003/93 siano necessari per il funzionamento del mercato interno.

47.   Il regolamento contestato disciplina la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, nonché tra le stesse e la Commissione, nel settore dell’imposta sul valore aggiunto. Scopo del regolamento è, come dimostrano i suoi ‘considerando’, la lotta alla frode fiscale e all’evasione, poiché la frode e l’evasione fiscali portano a perdite di bilancio, ledono il principio della giustizia fiscale, provocano distorsioni della concorrenza e di conseguenza pregiudicano il funzionamento del mercato interno (16).

48.   La direttiva contestata estende le disposizioni sulla cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e di determinate imposte sulle accise (17) alle imposte sui premi assicurativi. Contiene, inoltre, una modifica della tutela dei dati, che deve essere assicurata nel quadro di tale cooperazione. Scopo dichiarato di tale atto giuridico è la migliore tutela degli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno (18).

49.   La commistione sempre più stretta tra le economie nazionali degli Stati membri comporta l’eliminazione di ostacoli burocratici alla libera circolazione delle merci e dei servizi all’interno del mercato comune. In tale contesto, qualora le informazioni delle autorità fiscali relative a fattispecie transfrontaliere siano insufficienti, cresce il rischio di frode fiscale. La lotta a questo rischio è funzionale agli interessi degli Stati membri e della Comunità ad una concorrenza non falsata e alla salvaguardia delle risorse finanziarie e, con ciò, al mantenimento dello stato di integrazione raggiunto. Pertanto, un atto giuridico può contribuire al funzionamento del mercato interno anche attraverso l’eliminazione dei problemi conseguenti all’esercizio delle libertà fondamentali (19). Non vi è, quindi, alcun dubbio che entrambi gli atti giuridici contestati perseguono obiettivamente tale scopo dichiarato, anche dal punto di vista del loro contenuto.

50.   Gli atti giuridici destinati al completamento del mercato interno possono essere adottati del Consiglio a maggioranza qualificata, come previsto dall’art. 95 CE, previa consultazione del Comitato economico e sociale, nell’ambito della procedura di codecisione ai sensi dell’art. 251 CE. Tuttavia, se questi atti configurano contemporaneamente disposizioni relative alle imposte indirette, il fondamento giuridico adeguato è, invece, la disciplina speciale dell’art. 93 CE, cosicché il Consiglio deve decidere all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Ciò deriva dal fatto che l’art. 95, n. 1, CE, già alla luce della sua lettera, è applicabile soltanto nel caso in cui non sia diversamente stabilito nel Trattato CE. Se il Trattato CE contiene una disposizione speciale, che può servire come fondamento giuridico dell’atto in questione, tale atto deve quindi fondarsi su questa disposizione. Ciò vale, come ha già statuito la Corte, in particolar modo per l’art. 93 CE, quando si tratti di armonizzazione delle norme sulla cifra di affari, sulle accise e su altre imposte indirette (20).

51.   Inoltre, poiché l’art. 95, n. 2, CE esclude le disposizioni fiscali dall’ambito di applicazione dell’art. 95, n. 1, CE, una loro armonizzazione non può, in generale, avvenire sulla base di tale articolo. Ove si tratti di disposizioni inerenti alle imposte dirette, si deve pertanto fare riferimento, nell’armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri finalizzata all’istituzione del mercato comune, all’art. 94 CE, che prevede a sua volta una decisione del Consiglio all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

52.   A causa di queste diverse modalità procedurali, i fondamenti giuridici forniti dagli artt. 93 e 94 CE, da un lato, e l’art. 95, dall’altro, non sono neppure compatibili tra loro. (21).

53.   Pertanto, per la scelta del fondamento giuridico è determinante stabilire se si tratta, negli atti giuridici contestati, di disposizioni fiscali ai sensi dell’art. 93 oppure 95, n. 2, CE.

54.   Non si rinvengono nel Trattato indicazioni più precise sulla portata di tale concetto. L’interpretazione di queste disposizioni del Trattato è stato tuttavia oggetto di una recente causa dinanzi alla Corte.

55.   Come ha statuito la Corte nella sentenza 29 aprile 2004 in relazione all’art. 95, n. 2, CE, l’espressione «disposizioni fiscali» comprende, considerato il suo carattere generale, non solo tutti i settori della fiscalità, senza differenziare il tipo delle imposte o tasse interessate, ma anche tutti gli aspetti di tale materia, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di norme sostanziali o procedurali (22).

56.   L’estensione alle questioni procedurali è stata dedotta, dalla Corte, dal fatto che, da un lato, in alcuni Stati membri vengono considerate disposizioni fiscali anche le disposizioni inerenti il recupero delle imposte dirette ed indirette e, dall’altro, dalla sua sull’art. 90 CE, secondo la quale, nel valutare il carattere discriminatorio di una disciplina fiscale, si devono prendere in considerazione non solo le aliquote fiscali, ma anche le modalità di riscossione, in modo da stabilire l’incidenza effettiva di un tributo (23). Le modalità di recupero delle imposte di qualsiasi tipo, quindi, non possono essere tenute separate dal sistema di tassazione o di imposizione al quale sono collegate. Inoltre, la Corte ha stabilito che l’art. 95, n. 2 CE non comprende, quindi, soltanto le disposizioni che individuano i soggetti passivi, le operazioni imponibili, la base imponibile, nonché le aliquote delle imposte dirette ed indirette e le relative esenzioni, ma anche quelle relative alle modalità di recupero delle imposte medesime (24).

57.   Ad oggi, non si ha, nella giurisprudenza della Corte, alcuna ulteriore esemplificazione concreta che chiarisca se le norme procedurali rappresentino sempre o solo in determinati casi disposizioni fiscali ai sensi dell’art. 93 CE o dell’art. 95, n. 2, CE.

58.   Le disposizioni oggetto della presente controversia non possono, pertanto, essere inquadrate univocamente, alla luce della precedente giurisprudenza sin qui invalsa. Senza dubbio non si tratta qui né di disposizioni relative a soggetti passivi d’imposta, né di operazioni imponibili o di basi imponibili, né di aliquote o di esenzioni dalle stesse. Lo scambio di informazioni non riguarda neppure direttamente il recupero delle imposte. Si tratta però indiscutibilmente di norme che riguardano le procedure fiscali e che producono effetti sull’accertamento e sul recupero delle tasse, poiché forniscono i dati necessari a tali fini.

59.   Si deve pertanto trovare un criterio, alla luce del quale sia possibile giudicare quando simili disposizioni procedurali possano essere intese come disposizioni fiscali.

60.   Il Consiglio e il governo britannico, con riferimento agli atti giuridici qui impugnati, deducono che un’amministrazione fiscale più efficiente può applicare il diritto tributario in maniera più coerente e può così conseguire, in definitiva, maggiori entrate fiscali. Perciò, le disposizioni sullo scambio di informazioni tra le autorità riguarderebbero anche il gettito fiscale. Tale argomento non può, tuttavia, globalmente, essere determinante per la qualificazione di un provvedimento quale disposizione fiscale. Un aumento dell’efficienza dell’amministrazione fiscale è ipotizzabile grazie a svariate regolamentazioni, come ad esempio regolamentazioni dell’orario di lavoro, il che, tuttavia, non fa di queste delle disposizioni fiscali.

61.   Potrebbe essere molto più determinante, affinché tali regole debbano essere intese come disposizioni fiscali, il fatto che, nelle norme procedurali, debba essere presente un riferimento specifico al nucleo sostanziale del diritto tributario. Così, ad esempio, sussiste un collegamento specifico tra le disposizioni fiscali di diritto sostanziale e le disposizioni relative all’esecuzione forzata delle cartelle fiscali, poiché la possibilità di un recupero coatto costituisce un fattore assolutamente decisivo dell’effettiva esazione delle tasse e va a costituire quindi le entrate del fisco. In tal senso anche la Corte, per motivare l’interpretazione della norma sopra descritta, ha dichiarato che le modalità del recupero dei tributi non possono essere distinte dal sistema di tassazione o di imposizione al quale si riferiscono (25).

62.   Per quanto riguarda gli atti giuridici contestati, risultano determinanti due aspetti per la valutazione di tale collegamento: l’apertura delle amministrazioni fiscali, trattate in tutta la Comunità come particolarmente sensibili, e il fatto di consentire l’accesso ai propri dati fiscali a favore delle autorità fiscali degli altri Stati membri, da un lato – dal punto di vista dello Stato membro che fornisce l’informazione – riguardano il nucleo della sovranità fiscale in senso procedurale. La raccolta delle informazioni sui soggetti passivi d’imposta e sulle operazioni imponibili, d’altro lato, rende possibile allo Stato membro che riceve l’informazione un corretto accertamento delle tasse ed è pertanto un presupposto diretto per la riscossione delle imposte in questo Stato. Ciò verrà descritto in prosieguo, sulla base delle singole disposizioni.

B –    Sulla disciplina dettata dal regolamento n. 1798/2003

63.   Il regolamento n. 1798/2003 contiene alcuni elementi che aprono nuove prospettive nell’ambito della cooperazione tra gli Stati membri in materia fiscale, e superano, in parte, il livello di cooperazione raggiunto sinora.

64.   A norma dell’art. 5 del regolamento, le autorità fiscali degli Stati membri sono obbligate, su richiesta, a fornire alle autorità di altri Stati membri informazioni sulle operazioni fiscali. Un’informazione di questo tipo può essere rifiutata solo per i motivi menzionati all’art. 40, ossia quando la legislazione dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consenta allo Stato membro di raccogliere o utilizzare tali informazioni anche per fattispecie puramente interne (art. 40, n. 2), quando la reciprocità dello scambio di informazioni corrispondenti non sia assicurata (art. 40, n. 3) e qualora la trasmissione dell’informazione comporterebbe la divulgazione di segreti specificati più in dettaglio o sia contraria all’ordine pubblico (art. 40, n. 4).

65.   Alla luce di tale obbligo gli Stati membri devono, quindi, trasmettere alle autorità di altri Stati membri svariati dati, che forniscono informazioni diretti in merito a operazioni fiscalmente rilevanti. Questi dati sono destinati a servire da criterio di collegamento per la tassazione nello Stato membro richiedente.

66.   Un ulteriore aspetto, di cui si è già accennato nell’introduzione, è che qui si tratta di dati particolarmente tutelati in alcuni Stati membri che, di volta in volta, rientrano in norme speciali di segretezza dei dati fiscali. Nonostante, per le informazioni trasmesse, anche nello Stato di destinazione vi sia un obbligo di segretezza e sia estesa la tutela ivi vigente con riferimento a questo tipo di informazioni, il regolamento estende il gruppo di coloro che hanno accesso all’informazione ed incide quindi significativamente sulle discipline nazionali del trattamento dei dati fiscali.

67.   All’art. 17 del regolamento, oltre allo scambio di informazioni su richiesta, si stabilisce la possibilità di uno scambio di informazioni automatico o automatico organizzato. Tuttavia sono gli stessi Stati membri a decidere, ai sensi dell’art. 18 del regolamento, in quale misura parteciperanno a tale scambio. Il fatto che qui si riservino agli Stati membri delle possibilità di scelta, tuttavia, non cambia nulla all’oggetto della disciplina, ossia lo scambio dei dati fiscali. Dal momento in cui uno Stato membro entra nel sistema, esso divulga infatti le informazioni dell’amministrazione fiscale di cui un altro Stato membro necessita per la tassazione. La differenza rispetto alla procedura di informazione prevista nell’art. 5 consiste soltanto nel fatto che le informazioni, fornite nell’ambito della raccolta dei dati ai sensi dell’art. 17, vengono trasmesse anche senza una concreta richiesta, in maniera automatica.

68.   L’art. 22 del regolamento obbliga gli Stati membri ad istituire e a mantenere una banca dati centrale con numerose informazioni che sono rilevanti per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. L’esistenza della banca dati è, da un lato, la condizione necessaria allo scambio elettronico dei dati ai sensi dell’art. 23 del regolamento. D’altro canto, l’art. 22 costituisce anche una disposizione strutturale per le amministrazioni fiscali nazionali, la cui portata va oltre la mera cooperazione tra enti.

69.   Inoltre, l’accessibilità ai dati della banca dati elettronica, prevista all’art. 23, rende possibile anche il trasferimento di informazioni che possono assumere un’importanza rilevante quale criterio di collegamento per la tassazione. In tal senso, i numeri di partita IVA attribuiti dallo Stato interpellato e il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie che sono state effettuate verso la persona in questione sono direttamente accessibili o, quantomeno, tali dati devono essere trasmessi automaticamente e senza indugio. Inoltre, a norma dell’art. 24 del regolamento e alle condizioni dallo stesso dettate, alcune ulteriori informazioni sono direttamente accessibili o devono essere trasmesse direttamente e senza indugio con mezzi elettronici. Ciò viene completato dall’art. 27 del regolamento, che elenca altri dati che devono essere archiviati e trasmessi ad altre autorità, in particolare nome ed indirizzo della persona a cui è stato attribuito il numero.

70.   Oltre a tale scambio di dati, che possono diventare la base di imposizione, e agli effetti a ciò collegati sulla segretezza dei dati fiscali negli Stati membri, il regolamento va ad incidere profondamente ed ulteriormente sull’autonomia delle amministrazioni fiscali nazionali.

71.   Ai sensi dell’art. 11 del regolamento, gli agenti dell’autorità richiedente sono autorizzati, previo accordo con l’autorità interpellata, ad essere presenti presso gli uffici dell’autorità amministrativa dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata (art. 11, n. 1). Possono, inoltre, essere presenti durante le indagini amministrative (art. 11, n. 2).

72.   Tale apertura delle autorità fiscali rappresenta un cambiamento degno di nota nella cooperazione sulle questioni fiscali. Vero è che la direttiva 77/799 aveva già riconosciuto la possibilità per gli Stati membri di raggiungere accordi sull’autorizzazione alla presenza dei funzionari dello Stato interessato nello Stato che fornisce l’informazione. Tuttavia, come ha spiegato la Commissione nella sua proposta di regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto, la legislazione della maggioranza degli Stati membri non prevedeva una simile possibilità. In pratica, in quasi tutti gli Stati membri, la presenza di funzionari stranieri durante le indagini era ammessa solo se sussisteva il consenso del soggetto passivo (26). In alcuni Stati membri la partecipazione di un funzionario proveniente da un altro Stato membro ad un’indagine nel proprio territorio era persino espressamente vietata, con riferimento a problemi giuridici a ciò collegati (27). Da ciò emerge chiaramente come la possibilità di accedere alle autorità fiscali di altri Stati membri vada ad incidere profondamente nell’organizzazione delle amministrazioni fiscali nazionali.

73.   Anche questo aspetto deve essere considerato, nella collocazione del regolamento contestato, sotto il profilo del concetto di «disposizioni fiscali». La Corte, nella causa C-338/01, ha espressamente constatato che le disposizioni relative alle modalità di pagamento e al recupero delle imposte in alcuni Stati membri vengono ritenute configuranti disposizioni fiscali (28). Una simile presa in considerazione della prassi tiene conto del ruolo degli Stati membri, in veste di signori dei Trattati. Se gli Stati membri prevedono un procedimento particolare in fattispecie fiscali e norme di segretezza particolari nelle normative fiscali e ritengono tali norme come configuranti disposizioni fiscali, ciò fa pensare che disposizioni procedurali della Comunità che modificano tale settore alla radice siano anche norme fiscali ai sensi del Trattato CE.

74.   La divulgazione dei dati e l’apertura delle autorità fiscali costituisce, tuttavia, solo un lato della medaglia, che riguarda lo Stato che fornisce l’informazione. Dal punto di vista dello scopo della norma è più significativo il rovescio della stessa, ossia il fatto che i dati ottenuti tramite la cooperazione, nei diversi Stati membri che di volta in volta ricevono l’informazione, possono costituire la base di imposizione. Il regolamento deve rendere possibile proprio un corretto accertamento delle imposte e fornire alle autorità amministrative fiscali le conoscenze necessarie all’uopo.

75.   Perciò emerge con chiarezza che le questioni procedurali disciplinate dal regolamento n. 1798/2003 non si occupano solo in generale della cooperazione transfrontaliera tra amministrazioni, ma hanno anche un rapporto specifico con norme fiscali sostanziali e non possono venire distinte dal sistema fiscale.

76.   In aggiunta, si noti che gli artt. 29 e 30 del regolamento ribadiscono l’obbligo, già imposto dall’art. 26 quater, punto B, della sesta direttiva IVA, in capo a soggetti passivi non residenti, che forniscono servizi elettronici a persone che non siano soggetti passivi, di trasmettere determinati dati, in particolare la dichiarazione dei redditi trimestrale, in forma elettronica. In relazione a ciò, vengono disciplinate la procedura per la definizione delle modalità tecniche e la trasmissione agli altri Stati membri. Il regolamento ha pertanto ad oggetto atti di vera e propria imposizione fiscale direttamente determinanti. Non rileva in proposito il fatto che la materia sia in parte già contenuta nella sesta direttiva IVA, poiché il fondamento giuridico di un atto deve essere individuato indipendentemente da norme collocate parallelamente. Inoltre, il regolamento conferisce alle disposizioni un nuovo rilievo qualitativo rispetto alla direttiva, poiché ha efficacia diretta e pone, quindi, obblighi a capo ai singoli, a prescindere dagli atti d’applicazione nazionali.

77.   Il regolamento n. 1798/2003 contiene, pertanto, norme relative a imposte indirette ai sensi dell’art. 93 CE.

C –    Sulla disciplina della direttiva 2003/93

78.   La direttiva 2003/93 comporta, oltre ad un’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 77/799 alle imposte sui premi assicurativi, una lieve modifica della norma sulla segretezza contenuta nella direttiva precedente: l’art. 1, n. 3, della direttiva contestata contiene una nuova versione dell’art. 7, n. 1, della direttiva 77/799. Alla luce di tale articolo, le informazioni ottenute dagli Stati membri possono essere utilizzate anche per l’accertamento di contributi, dazi ed imposte, a norma dell’art. 2 della direttiva relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché per l’accertamento dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (29).

79.   Poiché il contenuto della direttiva contestata consiste precipuamente nel dichiarare applicabili le disposizioni della direttiva 77/799 anche alle imposte sui premi assicurativi, per individuare il corretto fondamento giuridico debbono essere prese in considerazione le disposizioni della direttiva 77/799.

80.   Vero è che la direttiva 77/799 non è stata, a suo tempo, impugnata in sede giurisdizionale e i termini per farlo sono scaduti già da tempo. Tuttavia, la direttiva 2003/93, andando ad estendere l’ambito d’applicazione della direttiva 77/799, rappresenta un atto giuridico impugnabile separatamente, la cui legittimità dipende dal contenuto della disciplina globale, il cui ambito d’applicazione è stato ampliato.

81.   Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 77/799 gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni che possano risultare utili ad una corretta determinazione delle imposte e che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. L’art. 2 della direttiva 77/799, definisce con maggior dettaglio la procedura di informazione su richiesta. L’art. 3 prevede un procedimento di scambio automatico delle informazioni menzionate all’art. 1, n. 1 e l’art. 4 disciplina la procedura di scambio di informazioni spontaneo nei casi ivi previsti.

82.   In modo simile a quanto avviene nel regolamento, sussiste un obbligo di trasmissione delle informazioni. L’informazione può essere rifiutata solo per i motivi specificati nell’art. 8 della direttiva 77/799, ossia quando alla raccolta o all’utilizzo delle informazioni da parte dell’autorità competente dello Stato che dovrebbe fornire le informazioni per le necessità fiscali dello stesso osti la sua propria legislazione o la sua propria pratica amministrativa (art. 8, n. 1), qualora la trasmissione delle informazioni comporti la divulgazione di segreti descritti in maggiore dettaglio, oppure qualora la divulgazione dell’informazione in questione sia contraria all’ordine pubblico (art. 8, n. 2) o quando lo Stato interessato non sia in grado di trasmettere informazioni equipollenti per motivi di fatto o di diritto (art. 8, n. 3).

83.   La direttiva, pertanto, ha un contenuto che si colloca parallelamente rispetto a quello del regolamento n. 1798/2003. Viene sancito, quindi, un obbligo di scambio di dati che possono costituire la base di imposizione.

84.   Vero è che la disciplina dettata dalla direttiva 77/799 in alcuni punti non si spinge fino a dove arriva il regolamento sopra descritto: in particolare, la presenza di funzionari dello Stato membro al quale le informazioni sono destinate è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri (art. 6). Tuttavia, come avviene nel regolamento n. 1798/2003, per quanto riguarda la trasmissione dell’informazione, da un lato, viene disciplinata la divulgazione delle informazioni fiscali, e, dall’altro, viene creato il fondamento per un corretto accertamento delle imposte.

85.   La contestata direttiva 2003/93 traspone tale regime alle imposte sui premi assicurativi. Come succede per il regolamento n. 1798/2003, la materia disciplinata dalla direttiva contestata è pertanto così strettamente connessa con l’accertamento delle imposte, da presentare un collegamento specifico con il diritto tributario sostanziale; di conseguenza, essa contiene anche disposizioni relative alle imposte indirette.

D –    Conclusione

86.   In conclusione, entrambi gli atti giuridici contestati contengono disposizioni fiscali. Poiché il regolamento n. 1798/2003 riguarda l’imposta sul valore aggiunto, esso è stato adottato, a ragione, sulla base dell’art. 93 CE. La direttiva 2003/93 riguarda, da un lato, le imposte sui premi assicurativi e deve fondarsi sull’art. 93 CE. Inoltre, poiché essa modifica complessivamente la direttiva 77/799, così incidendo anche sulle imposte dirette di cui alla direttiva 77/799, poteva legittimamente essere preso in considerazione il fondamento giuridico anche l’art. 94 CE. Pertanto gli atti giuridici sono stati adottati sulla base del corretto fondamento giuridico.

87.   Il ricorso della Commissione è, quindi, infondato e deve essere respinto.

VI – Spese

88.   Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. A norma dell’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

VII – Conclusione

89.   Sulla base delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di:

1.       respingere il ricorso;

2.       condannare la Commissione delle Comunità Europee alle spese;

3.      disporre che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica portoghese e l’Irlanda sopportino le proprie spese.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2  – GU L 264, pag. 1.


3  – GU L 264, pag. 23.


4 – Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, GU L 336, pag. 15.


5  – Direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1070/CEE, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 331, pag. 8).


6  – Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).


7  – Regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 218, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (GU L 24, pag. 1).


8  – La Commissione aveva fondato anche questa proposta sull’art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95), ma non aveva proceduto contro il Consiglio per lo scambio del fondamento giuridico.


9  – Regolamento (CE) del Consiglio 7 maggio 2002, n. 792, che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico (GU L 128, pag. 1). Sia la Commissione che il Parlamento avevano proceduto per l’annullamento di tale regolamento, poiché ritenevano che fosse stato adottato sulla base di un erroneo fondamento giuridico (Cause C-272/02, Commissione/Consiglio, e C-273/02, Parlamento/Consiglio). Entrambi questi ricorsi furono ritirati dopo che il regolamento fu sostituito dal regolamento n. 1798/2003, oggetto della presente causa.


10  – COM(2001) 294 def. – COD 2001/0133 (GU C 270 E, pag. 87).


11  – COM(2001) 294 def. – COD 2001/0134 (GU C 270 E, pag. 96).


12  – Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


13  – La norma stabilisce che la dichiarazione fiscale, assieme ai dati relativi ai servizi elettronici forniti, debbano essere trasmessi in forma elettronica. In tal senso, il suo contenuto corrisponde a quello del regolamento nell’art. 26c parte B comma 5 capoverso 1 della direttiva 77/388 (sesta direttiva IVA); si veda sopra n.  23.


14 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


15  – Si vedano, tra le altre, sentenze 11 giugno 1991, causa C-300/89, Commissione/Consiglio, detta «Biossido di titanio» (Racc. pag. I-2867, punto 10); 4 aprile 2000, causa C-269/97, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-2257, punto 43), e 11 settembre 2003, causa C-211/01, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-8913, punto 38).


16  – Si vedano i 'considerando' da1 fino a 3, riportati supra al n. 8.


17  – Disciplinato nella direttiva 77/799.


18  – Si veda il terzo 'considerando', riportato supra, al paragrafo 28.


19 – Si vedano le conclusioni dell’avvocato generale Alber 9 settembre 2003, relative alla sentenza 29 aprile 2004, causa C-338/01, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-4829, in particolare pag. I-4832, paragrafo 46 e segg.).


20  – Sentenza 29 aprile 2004, causa C-338/01 (Commissione/Consiglio, citata alla nota 19, punto 60).


21  – Sentenza C-338/01 (Commissione/Consiglio, citata in nota 20, punto 58).


22  – Sentenza nella causa C-338/01, Commissione/Consiglio (citata alla nota 20, punto 63).


23  – Sentenza nella causa C-338/01, Commissione/Consiglio (citata alla nota 20, punti 64 e 65).


24  – Causa C-338/01, Commissione/Consiglio (citata alla nota 20, punto 67).


25  – Sentenza nella causa C-338/01, Commissione/Consiglio (citata alla nota 20, punto 66).


26  – COM (2001) 294 def. – COD 2001/0133; COD 2001/0134 ; pag. 9 al punto 4.2.5.


27  – V. Commissione, ibidem.


28 – Sentenza nella causa C-338/01, Commissione/Consiglio (citata alla nota 20, punto 64).


29  – Direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE (GU L 73, pag. 18).