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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate l’11 dicembre 2007 1(1)

Causa C-437/06

Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG, succeduta alla Göttinger Vermögensanlagen AG

contro

Finanzamt Göttingen

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht (Germania)]

«Fiscalità – IVA – Direttiva del Consiglio 77/388/CEE – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni atipiche da parte di una società a responsabilità limitata – Ripartizione dei prorata dell’imposta pagata a monte tra attività economica e non economica»





1.        Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale il Niedersächsisches Finanzgericht (Tribunale tributario della Bassa Sassonia) (Germania) intende ottenere un’interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 17, n. 5, della sesta direttiva IVA (2), e chiede in sostanza: (i) come determinare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte nel caso di un soggetto passivo che svolge nel contempo un’attività economica e un’attività non economica; e (ii) qualora la detrazione dell’imposta sia consentita solo nella misura in cui le spese di tale soggetto passivo debbano correttamente essere imputate all’attività economica, se un «criterio dell’investimento» o un «criterio dell’operazione» siano adeguati al fine di ripartire i prorata dell’imposta pagata a monte tra l’attività economica e l’attività non economica.

I –    Contesto normativo

A –    La normativa comunitaria

2.        Conformemente all’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, sono soggette all’IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

3.        L’art. 4 della sesta direttiva fornisce le seguenti definizioni:

«1.      Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

2.      Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

(…)».

4.        L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva stabilisce che gli Stati membri devono esentare dall’IVA «le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni [e] altri titoli».

5.        Per quanto riguarda il diritto alla detrazione, l’art. 17 della sesta direttiva così dispone:

«2.      Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

a)      [l’IVA] dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

(...)

5.      Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell’[IVA] relativo alla prima categoria di operazioni.

Detto prorata è determinato ai sensi dell’articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo.

(…)» (3).

6.        Infine, per quanto concerne il calcolo del prorata di detrazione, l’art. 19 della sesta direttiva così prevede:

«1.      Il prorata di deduzione previsto dall’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:

–        al numeratore l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’[IVA], relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3;

–        al denominatore l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’[IVA], relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l’importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all’articolo 11 A, paragrafo 1, lettera a).

Il prorata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all’unità superiore.

2.      In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del prorata di deduzione, non si tiene conto dell’importo della cifra d’affari relativa alle cessioni di beni d’investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa. Non si tiene neppure conto dell’importo della cifra d’affari relativa alle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all’articolo 13, punto B, lettera d), anche quando si tratta di operazioni accessorie. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall’articolo 20, paragrafo 5, di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione.

3.      Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell’anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo delle autorità fiscali, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti.

La fissazione del prorata definito, che è determinato per ogni anno durante l’anno successivo, comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria».

B –    La normativa nazionale

7.        Ai sensi dell’art. 1, primo comma, n. 1, dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra di affari (4), nella versione applicabile alla causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, ossia la versione del 1993; in prosieguo: l’«UStG»):

«Sono soggette all’imposta sulla cifra di affari:

1.      Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un imprenditore nell’ambito della propria attività d’impresa (…)».

8.        L’art. 4, n. 8, lett. f), dell’UStG stabilisce che sono esenti, inter alia, «le operazioni [disciplinate dall’art. 1, primo comma, n. 1] compresa la negoziazione su operazioni relative a quote di società o associazioni».

9.        L’art. 15 dell’UStG così dispone:

«1.      L’imprenditore può detrarre i seguenti importi di imposta pagata a monte:

(1)      l’imposta specificamente indicata in fatture, ai sensi dell’art. 14, per cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli sono state fornite da altri imprenditori per la sua attività imprenditoriale (...);

(2)      l’imposta sulla cifra d’affari pagata all’importazione per beni che sono stati introdotti all’interno del paese per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale o che egli utilizza per lo svolgimento di operazioni indicate nell’art. 1, terzo comma;

(3)      l’imposta per l’acquisto intracomunitario di beni per la sua impresa.

2.      Sono escluse dalla detrazione le imposte sulla cessione di beni, l’importazione e l’acquisto intracomunitario di beni nonché sulla prestazione di servizi utilizzati dall’imprenditore per svolgere le seguenti operazioni:

(1)      operazioni non imponibili, (…)

(…)

4.      Qualora un imprenditore utilizzi un bene ceduto, importato o acquistato all’interno della Comunità per la sua impresa o un servizio prestatogli, soltanto in parte per lo svolgimento di operazioni che escludono la detrazione, a non essere detraibile è la parte di imposta pagata a monte che deve essere riferita, da un punto di vista economico, alla conclusione di operazioni che non consentono la detrazione. L’imprenditore può determinare gli importi non detraibili attraverso un’adeguata valutazione (...)».

II – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

10.      La ricorrente (la SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG, succeduta alla Göttinger Vermögensanlagen AG) ha svolto nell’esercizio di cui trattasi, il 1994, attività di acquisto, gestione e vendita di immobili, titoli, partecipazioni e investimenti patrimoniali di ogni tipo. Il capitale a tal fine necessario è stato raccolto attraverso l’emissione di azioni e attraverso associazioni in partecipazione atipiche («atypisch stille Beteiligungen»). Nel corso di quest’ultima attività, essa ha ammesso, in quanto Publikumsgesellschaft (società ad azionariato diffuso), un gran numero di associati in partecipazione. Con la sua partecipazione, il pubblico ha contribuito ad apportare capitale alla ricorrente, che è stato successivamente investito da quest’ultima.

11.      Nel 1994, la ricorrente ha svolto operazioni imponibili per 2 959 800,10 marchi tedeschi (DEM). Il suo fatturato complessivo è stato pari a DEM 6 480 006,60. Tale cifra comprendeva dividendi pari a DEM 226 641,89 e ricavi da cessione di titoli pari a DEM 1 389 930,72 (per un totale di DEM 1 616 572,61).

12.      Dell’importo complessivo dell’imposta pagata a monte (DEM 6 838 535,68), DEM 6 161 679,37 non erano riconducibili a specifiche operazioni a valle. Ai sensi dell’art. 15, n. 2, punto 1, dell’UStG, in combinato disposto con l’art. 4, n. 8, lett. f), dello stesso, il Finanzamt Göttingen (Ufficio imposte di Göttingen; in prosieguo: il «Finanzamt») non ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta a monte riconducibile alle spese relative all’emissione di partecipazioni atipiche (DEM 4 171 424,70). Il Finanzamt ha quindi sottratto tale somma dall’importo complessivo dell’imposta pagata a monte. A seguito della detrazione dell’imposta versata a monte imputata alle operazioni di locazione della ricorrente (DEM 676 856,31), il Finanzamt ha stimato che la restante imposta pagata a monte (DEM 1 990 254,67) non fosse riconducibile a specifiche operazioni a valle. Esso ha riconosciuto un diritto alla detrazione per una quota di tale importo calcolata al tasso del 45,68%, così da produrre un importo di imposte detraibili di DEM 1 567 616,74, ed un rimborso, per l’esercizio in esame, pari a DEM 1 123 647,00.

13.      La ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi alla Quinta Sezione del Niedersächsisches Finanzgericht (in prosieguo: il «Finanzgericht») il quale, con sentenza 18 ottobre 2001, ha respinto il ricorso con la motivazione che il Finanzamt aveva classificato correttamente come imputabili a operazioni non imponibili le spese sostenute dalla ricorrente per l’emissione di partecipazioni atipiche, non ammettendo quindi la detrazione della corrispondente imposta pagata a monte. La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), il quale, con sentenza 18 novembre 2004, ha annullato la sentenza del Finanzgericht 18 ottobre 2001, e ha rinviato la causa al Niedersächsisches Finanzgericht per una nuova trattazione e decisione.

14.      Il Niedersächsisches Finanzgericht ritiene che la ricorrente svolga sia attività economica, sia attività non economica.

15.      A fronte dell’incertezza, nel caso di specie, in merito alla determinazione della detraibilità e della ripartizione dei prorata conformemente al diritto comunitario, il Niedersächsisches Finanzgericht ha sottoposto alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se il diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte, nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente un’attività commerciale e un’attività non commerciale, si configuri in proporzione al rapporto tra operazioni imponibili e tassate da un lato, ed operazioni imponibili ed esenti dall’altro, come sostiene la ricorrente, oppure se tale detrazione sia possibile soltanto qualora le spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni siano imputabili all’attività economica della ricorrente ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 77/388/CEE;

2)      Qualora la detrazione sia possibile soltanto nel caso in cui le spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni siano imputabili all’attività economica, se la ripartizione dei prorata dell’imposta pagata a monte tra ambito commerciale e non commerciale debba essere effettuata in base ad un “criterio dell’investimento” o se, come sostiene la ricorrente, applicando per analogia l’art. 17, n. 5, della direttiva 77/388/CEE sia ammissibile anche un “criterio dell’operazione”».

16.      La ricorrente, i governi tedesco, portoghese e del Regno Unito, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni scritte. Non avendo le parti presentato richiesta di udienza, questa non ha avuto luogo.

III – Valutazione

A –    Principali argomenti delle parti

17.      La ricorrente afferma in sostanza che sono detraibili tutte le imposte pagate a monte connesse all’acquisto di nuove partecipazioni. Facendo riferimento alla sentenza Kretztechnik (5), la ricorrente sostiene che l’emissione di azioni ha lo scopo di rafforzare il proprio capitale a vantaggio della sua attività economica generale. Dal momento che tale attività comprende tanto operazioni tassate quanto operazioni esenti, la detraibilità deve essere stabilita, ai sensi dell’art. 17, n. 5, della sesta direttiva, in proporzione al rapporto tra operazioni imponibili e tassate, da un lato, ed operazioni imponibili ed esenti, dall’altro.

18.      Il governo tedesco sostiene che la detrazione dell’imposta a monte è possibile soltanto qualora le spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni siano imputabili all’attività economica della ricorrente. Esso adduce che una quota del capitale così acquisita è destinata ad aree in cui la ricorrente non esercita attività commerciale, in particolare l’area delle partecipazioni finanziarie in altre imprese. Il governo tedesco ritiene che la ripartizione dei prorata dell’imposta pagata a monte tra attività economica e non economica debba essere effettuata conformemente al «criterio dell’investimento», ovverosia, il rapporto in base al quale i ricavi derivanti dal capitale acquisito ammettendo associati in partecipazione atipici sono destinati all’attività commerciale o non commerciale.

19.      Il governo portoghese sostiene che l’IVA della ricorrente è detraibile unicamente per la quota relativa alle operazioni effettuate nell’ambito della sua attività commerciale, e afferma, in sostanza, che il «criterio dell’investimento» rappresenta, nel caso di specie, il metodo più adeguato per la ripartizione dei prorata.

20.      Il governo del Regno Unito rileva, in sostanza, che la quota delle spese generali effettuate a monte connessa o utilizzata per l’attività non economica della ricorrente non rientra nel calcolo della detrazione dell’imposta pagata a monte, in quanto tale quota di spese esula dal sistema di detrazione nel suo insieme e non deve essere affatto presa in considerazione. Per quanto concerne la ripartizione dei prorata, il governo del Regno Unito afferma in sostanza che essa non è prescritta dalla sesta direttiva, ma è lasciata al potere discrezionale degli Stati membri.

21.      A parere della Commissione, il trattamento fiscale dell’attività commerciale della ricorrente dipenderà dall’applicabilità di uno dei fattori che fanno sorgere il diritto alla detrazione. Mentre le operazioni relative al commercio di titoli sono esenti da IVA, le cessioni di beni immobili possono, se del caso, essere soggette a imposta. Ciò spiega la ripartizione delle attività della ricorrente in tre categorie: (i) operazioni non imponibili; (ii) operazioni imponibili ma esenti; e (iii) operazioni imponibili. Spetta tuttavia al giudice del rinvio effettuare un esame più dettagliato di tale questione, alla luce dei fatti della causa dinanzi ad esso pendente. Riguardo alla ripartizione dei prorata in quanto tale, la Commissione dichiara che un modo di procedere più oggettivo sarebbe rappresentato dall’uso del «criterio dell’investimento», che deve tuttavia rispecchiare in misura sufficiente la realtà economica, e dovrebbe quindi essere calcolato per ogni esercizio.

B –    Valutazione

1.      La prima questione

22.      Il giudice del rinvio considera provato che la ricorrente svolga sia attività economica (6), sia attività non economica. Detto questo, occorre rammentare che, benché l’art. 4 della sesta direttiva assegni una sfera di applicazione molto ampia all’IVA, la detta disposizione si applica solo alle attività aventi carattere economico (7).

23.      Secondo costante giurisprudenza, il mero acquisto e la sola detenzione di azioni societarie non devono essere ritenuti attività economiche ai sensi della sesta direttiva. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere di stabilità (8). Pertanto, se l’acquisto di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce di per sé un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, ne consegue che lo stesso vale necessariamente per l’attività opposta, ossia la vendita di partecipazioni finanziarie in altre imprese (9). Per contro, le operazioni relative ai titoli possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’IVA, ma ne sono esenti (10).

24.      La Corte ha statuito che una società di persone che ammette un socio contro conferimento in denaro non fornisce a tale socio una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva (11). La Corte ha tratto la stessa conclusione per quanto riguarda l’emissione di azioni allo scopo di raccogliere capitali (12).

25.      Nella sentenza Kretztechnik, la Corte ha dichiarato che una società che emette nuove azioni intende aumentare il proprio patrimonio procurandosi un capitale supplementare, riconoscendo nel contempo ai nuovi azionisti un diritto di proprietà su una quota del capitale così aumentato. Dal punto di vista della società emittente, l’obiettivo è quello di aumentare il capitale e non di fornire servizi. Per quanto riguarda l’azionista, il versamento delle somme necessarie all’aumento del capitale rappresenta non il pagamento di un corrispettivo, ma un investimento o un collocamento di capitale (13).

26.      Alla luce del fatto che la ricorrente – nonostante i suoi diritti di azionista o socia – non è né direttamente né indirettamente coinvolta nella gestione (14) delle società delle quali acquista, detiene o trasferisce partecipazioni finanziarie, le sue attività non devono essere considerate attività economiche.

27.      Nella sentenza Rompelman la Corte ha precisato per la prima volta che il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, che tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano a loro volta soggette all’IVA, siano tassate in maniera totalmente neutra (principio di neutralità) (15).

28.      Risulta da quest’ultima condizione che, per la detraibilità dell’IVA, le operazioni effettuate a monte devono presentare un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. Nella sentenza Investrand la Corte ha dichiarato che «[i]l diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione» (16).

29.      Al punto 36 della sentenza Kretztechnik, la Corte ha dichiarato che «tenuto conto del fatto che, da un lato, l’emissione di azioni è un’operazione che non rientra nell’ambito di applicazione della sesta direttiva e, dall’altro, che tale operazione è stata effettuata dalla Kretztechnik al fine di rafforzare il proprio capitale a vantaggio della sua attività economica generale, si deve considerare che i costi delle prestazioni acquistate dalla detta società nell’ambito dell’operazione di cui trattasi rientrano nelle spese generali del soggetto passivo e sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei suoi prodotti. Prestazioni di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo» (17).

30.      La Corte, al punto 37 della sentenza sopra citata, ha proseguito in questi termini: «[n]e consegue che, ai sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, sussiste a vantaggio della Kretztechnik un diritto a detrarre integralmente l’IVA che ha gravato sulle spese sostenute dalla detta società per le diverse prestazioni da essa acquistate nell’ambito dell’emissione di azioni da essa effettuata, purché tuttavia il complesso delle operazioni effettuate dalla detta società nell’ambito della sua attività economica sia costituito da operazioni imponibili. Infatti, qualora effettui nel contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non conferiscono tale diritto, un soggetto passivo può, ai sensi dell’art. 17, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, unicamente detrarre la parte dell’IVA proporzionale all’importo relativo alle operazioni del primo tipo» (18).

31.      Condivido l’opinione del giudice del rinvio, del governo tedesco e della Commissione, secondo cui la situazione del ricorrente è difficilmente paragonabile a quella di cui alla sentenza Kretztechnik, laddove la società in questione effettuava esclusivamente operazioni a valle soggette ad imposta (19).

32.      Nel caso di specie, la Commissione sottolinea a giusto titolo che, fintantoché la ricorrente acquista, detiene e trasferisce partecipazioni finanziarie e altri diritti senza tuttavia porsi come obiettivo la prestazione sistematica di servizi a titolo oneroso, la sua attività non presenta un carattere economico e non è pertanto soggetta ad imposta. Nella misura in cui l’IVA non è detraibile riguardo a tale attività, poiché quest’ultima non ha carattere economico e non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA, la detrazione dell’imposta è esclusa, tanto più che l’attività svolta tramite tali spese non è interessata dal sistema dell’IVA. In tale misura, le spese sostenute nell’ambito dell’emissione di azioni e di partecipazioni atipiche non possono essere considerate come spese generali o elementi costituitivi del prezzo, che presentino un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica della ricorrente e siano, in quanto tali, detraibili.

33.      Ne consegue che la detrazione dell’imposta pagata a monte sulle spese connesse con l’emissione di partecipazioni finanziarie è giustificata solo se il capitale in tal modo acquisito è destinato all’attività economica della ricorrente. Tuttavia, le spese connesse all’emissione di azioni o di partecipazioni atipiche e riconducibili all’attività non economica della ricorrente (ossia all’acquisto, detenzione e vendita di partecipazioni in altre imprese) non conferisce alla ricorrente il diritto alla detrazione dell’imposta.

34.      Infatti, come rilevato dal giudice del rinvio, contrariamente alla situazione di cui alla causa Kretztechnik, la ricorrente non svolge un’attività di produzione. Ne risulta che i costi connessi all’emissione di azioni non costituivano spese generali aventi effetto esclusivamente nell’ambito della sua attività economica.

35.      Al contrario, come emerge chiaramente da quanto precede, i costi sostenuti dalla ricorrente avevano effetto – almeno in parte – sulla sua attività non economica. A questo proposito è importante osservare che risulta evidente, dall’ordinanza di rinvio nonché dalle osservazioni delle parti, che quest’ultima circostanza è pacifica tra le parti.

36.      Come ho rammentato supra, nella sentenza Kretztechnik la Corte si è premurata di aggiungere che, qualora effettui nel contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non conferiscono tale diritto, un soggetto passivo può, ai sensi dell’art. 17, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, detrarre unicamente la parte dell’IVA imputabile alle operazioni del primo tipo (20).

37.      Devo concludere che le spese connesse all’emissione, da parte della ricorrente, di azioni e partecipazioni atipiche non possono essere considerate come costi facenti parte delle sue spese generali e, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei suoi prodotti, che presentino un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica della ricorrente (21).

38.      Pertanto, nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente un’attività economica e un’attività non economica, la detrazione dell’IVA sulle spese connesse all’emissione di azioni o di partecipazioni atipiche è consentita solo nella misura in cui tali spese debbano correttamente essere imputate all’attività economica del soggetto passivo ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva.

2.      La seconda questione

39.      Avendo proposto una soluzione alla prima questione, occorre altresì prendere in considerazione la seconda, che verte, in sostanza, sul metodo di ripartizione dei prorata dell’imposta pagata a monte tra le attività economiche e non economiche della ricorrente (nonché sull’applicabilità mutatis mutandis dell’art. 17, n. 5, della sesta direttiva a tale ripartizione).

40.      È importante rilevare che l’art. 17, n. 5, della sesta direttiva si applica a operazioni che danno diritto alla detrazione dell’IVA (operazioni imponibili non esenti) e a operazioni che non danno diritto a tale detrazione (operazioni imponibili esenti). Dalle sentenze Sofitam, Floridienne e Berginvest, Cibo Participations, e EDM si evince che le operazioni che esulano dall’ambito di applicazione della sesta direttiva devono essere escluse dal calcolo del prorata di detrazione di cui agli artt. 17 e 19 della sesta direttiva (22).

41.      Tuttavia, né l’art. 17, né l’art. 19 – né, d’altronde, la sesta direttiva in quanto tale – contengono disposizioni che disciplinino i metodi o i criteri che gli Stati membri dovrebbero impiegare nella ripartizione dei prorata dell’imposta pagata a monte tra attività economiche e attività non economiche.

42.      In considerazione del fatto che, intenzionalmente o meno, la normativa comunitaria tace, ritengo che la Corte non possa inserire nel testo della sesta direttiva condizioni specifiche in merito alla ripartizione dei prorata dell’IVA a monte relativamente alle attività economiche e non economiche. Non stimo appropriato, come sostiene in particolare la ricorrente, applicare le disposizioni della sesta direttiva per analogia o mutatis mutandis.

43.      Pertanto, poiché la sesta direttiva nulla dispone riguardo al metodo di ripartizione dei prorata dell’imposta pagata a monte tra attività economiche e non economiche, si deve concludere che la materia rientra nel potere discrezionale degli Stati membri (23).

44.      Tuttavia, evidenzierei il fatto che in sede di ripartizione dei prorata dell’imposta pagata a monte tra attività economiche e non economiche, il potere discrezionale degli Stati membri non è illimitato, ed essi devono rispettare taluni principi risultanti dalla sesta direttiva come interpretati nella giurisprudenza della Corte.

45.      A tale proposito occorre osservare che, in una causa avente ad oggetto una materia diversa (ossia l’uso per fini privati di un bene immobile destinato all’impresa) ma una questione analoga, dopo avere rilevato che la sesta direttiva non «cont[eneva] le indicazioni necessarie per definire in maniera uniforme e precisa le norme per stabilire l’importo delle spese di cui trattasi», la Corte ha dichiarato che «si deve riconoscere che gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità relativamente a tali norme, sempreché non violino lo scopo e la collocazione della disposizione di cui trattasi nell’economia della sesta direttiva» (24).

46.      Il diritto alla detrazione previsto all’art. 17 e segg. della sesta direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Secondo costante giurisprudenza della Corte, qualsiasi limitazione del diritto alla detrazione incide sul livello dell’imposizione fiscale e deve applicarsi in modo analogo in tutti gli Stati membri (25).

47.      Il metodo e i criteri impiegati dagli Stati membri nella ripartizione dei prorata deve essere tale da garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dalla sesta direttiva. Pertanto, essi non devono essere contrari al principio di neutralità fiscale, su cui si basa il sistema comune dell’IVA istituito dalla sesta direttiva, e che si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA (26).

IV – Conclusione

48.      Ritengo pertanto che la Corte debba risolvere le questioni sottopostele dal Niedersächsisches Finanzgericht nei termini seguenti:

«(1)      Nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente un’attività economica e un’attività non economica, la detrazione dell’imposta pagata a monte sulle spese connesse all’emissione di azioni o di partecipazioni è consentita solo nella misura in cui tali spese debbano correttamente essere imputate all’attività economica di tale soggetto passivo, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 77/388/CEE.

(2)      Il metodo di ripartizione dei prorata dell’imposta pagata a monte tra attività economiche e non economiche è una materia che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri. Nell’esercizio di tale potere discrezionale, gli Stati membri devono garantire, in particolare, il rispetto del principio di neutralità fiscale».


1 – Lingua originale: l’inglese.


2 – Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).


3 –      L’art. 17, n. 5, stabilisce inoltre: «Tuttavia, gli Stati membri possono: a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore; b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori; c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all’utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi; d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate; e) prevedere che non si tenga conto dell’imposta sul valore aggiunto che non può essere dedotta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante».


4 – BGBl 1979 I, pag. 1953.


5 – Sentenza 26 maggio 2005, causa C-465/03 (Racc. pag. I-4357).


6 – Non ritengo sia necessario effettuare una distinzione tra «attività commerciale» e «attività economica» ai fini dell’IVA. Nella presente discussione impiegherò soltanto il termine «attività economica», che è usato nella sesta direttiva.


7 – V. sentenza 29 aprile 2004, causa C-77/01, EDM (Racc. pag. I-4295, punto 47, e la giurisprudenza ivi citata). A questo proposito v. altresì sentenza Kretztechnik, cit. alla nota 5 (punto 18). La Corte ha anche dichiarato che l’espressione «attività economiche» riveste un carattere oggettivo, nel senso che l’attività è considerata in se stessa, indipendentemente dal suo obiettivo o dai suoi risultati. V., inter alia, sentenza 21 febbraio 2006, causa C-223/03, University of Huddersfield (Racc. pag. I-1751, punto 47, e la giurisprudenza ivi citata).


8 – V. sentenza 21 ottobre 2004, causa C-8/03, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) (Racc. pag. I-10157).


9 – V. sentenza 26 giugno 2003, causa C-442/01, KapHag (Racc. pag. I-6851, punto 40).


10 – V., inter alia, sentenza BBL, cit. alla nota 8 (punti 36-41 e la giurisprudenza ivi citata).


11 – V. sentenza KapHag, cit. alla nota 9 (punto 43).


12 – V. sentenza Kretztechnik, cit. alla nota 5 (punto 25).


13 – Ibid. (punto 26).


14 – V., in tal senso, sentenza 27 settembre 2001, causa C-16/00, Cibo Participations (Racc. pag. I-6663).


15 – Sentenza 14 febbraio 1985, causa 268/83, D.A. Rompelman ed E.A. Rompelman-Van Deelen (Racc. pag. 655, punto 19). V. altresì sentenza 22 febbraio 2001, causa C-408/98, Abbey National (Racc. pag. I-1361, punto 24 e la giurisprudenza citata).


16 – Sentenza 8 febbraio 2007, causa C-435/05 (Racc. pag. I-1315, punto 23 e la giurisprudenza citata).


17 – Sentenza Kretztechnik, cit. alla nota 5, e la giurisprudenza ivi citata.


18 – Ibid., e la giurisprudenza citata.


19 – Ibid. Ciò significa che in quel caso la Kretztechnik ha raccolto capitali in veste di soggetto passivo che agisce in quanto tale. Pertanto, l’IVA versata sulle operazioni a monte imputabili quali spese generali all’attività economica complessiva della Kretztechnik era interamente detraibile. Con riferimento ad un caso più recente deciso dalla Corte, v. sentenza Investrand, cit. alla nota 16.


20 – Sentenza Kretztechnik, cit. alla nota 5 (punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).


21 – V. sentenza Kretztechnik, ibid. (punto 36).


22 – Sentenza 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam (Racc. pag. I-3513, punti 13 e 14); sentenza 14 novembre 2000, causa C-142/99, Floridienne e Berginvest (Racc. pag. I-9567, dispositivo); sentenza Cibo Participations, cit. alla nota 14 (punto 44), e sentenza EDM, cit. alla nota 7 (punto 54). Nella sentenza Floridienne e Berginvest, ad esempio, la Corte ha statuito che l’art. 19 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione si devono escludere i dividendi distribuiti da società controllate alla società capogruppo che è soggetto passivo dell’IVA per altre attività e che fornisce a dette controllate servizi di gestione.


23 – Sottolineo a questo proposito che, già nella causa Cibo Participations, la Commissione ha rilevato nelle sue memorie che, poiché l’art. 17 della sesta direttiva non contiene alcuna regolamentazione delle operazioni derivanti da un’attività economica escluse dall’ambito di applicazione della direttiva, compete agli Stati membri determinare il metodo secondo il quale la deduzione sia da escludere (v. conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl nella causa Cibo Participations, cit. alla nota 14, paragrafo 31).


24 – V., in tal senso, sentenza 14 settembre 2006, causa C-72/05, Wollny (Racc. pag. I-8297, punto 28). V. altresì sentenza 1° febbraio 1977, causa 51/76, Verbond van Nederlandse Ondernemingen (Racc. pag. 113, punti 16 e 17).


25 – V., in particolare, sentenza 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz (Racc. pag. I-1883, punto 18 e la giurisprudenza citata). V. altresì il dodicesimo ‘considerando’ della sesta direttiva.


26 – V. sentenze 16 settembre 2004, causa C-382/02, Cimber Air (Racc. pag. I-8379, punti 23 e 24), e 8 dicembre 2005, causa C-280/04, Jyske Finans (Racc. pag. I-10683, punto 39).