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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 13 dicembre 2012 (1)

Causa C-565/11

Mariana Irimie

contro

Administraţia Finanţelor Publice Sibiu,

Administraţia Fondului pentru Mediu

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania)]

«Rimborso di tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale che limita gli interessi dovuti da detto Stato sulle tasse rimborsate – Principi di equivalenza, effettività e proporzionalità»






I –    Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Irimie all’Administraţia Finanţelor Publice Sibiu (amministrazione delle finanze pubbliche di Sibiu) e all’Administraţia Fondului pentru Mediu (amministrazione del fondo per l’ambiente), in cui la sig.ra Irimie ha chiesto il rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, e segnatamente dell’articolo 110 TFUE, nonché il pagamento degli interessi legali dalla data del pagamento della tassa fino alla data della sua effettiva restituzione.

2.        In occasione dell’immatricolazione di un’autovettura proveniente da un altro Stato membro, la sig.ra Irimie ha dovuto pagare una tassa sull’inquinamento (2).

3.        Nella sentenza Tatu (3), vertente sulla tassa in questione, la Corte ha dichiarato che l’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale.

4.        Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, depositata presso la cancelleria della Corte il 10 novembre 2011, il giudice del rinvio si domanda se una normativa nazionale, che prevede il pagamento degli interessi sulla tassa da restituire calcolati dal giorno successivo alla data della domanda di rimborso anziché a decorrere dalla data del pagamento della tassa, sia compatibile con il diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio si chiede in particolare se la normativa nazionale sia compatibile con i principi di equivalenza, effettività e proporzionalità, nonché con il diritto di proprietà, garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con l’articolo 6 TUE.

II – Ambito normativo romeno

5.        Nell’ordinamento giuridico rumeno la procedura fiscale è disciplinata dal decreto del governo n. 92 sul codice di procedura fiscale (Ordonanţa Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală), del 24 dicembre 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 513 del 31 luglio 2007), come successivamente modificata e integrata (in prosieguo: l’«OG n. 92/2003»).

6.        A seguito di una richiesta di chiarimenti della Corte del 3 luglio 2012, il giudice del rinvio ha indicato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 124 e 70 dell’OG n. 92/2003, gli interessi sugli importi da restituire a carico del bilancio dello Stato vengono corrisposti solo dal giorno successivo alla data della domanda di rimborso. Esso ha precisato che, a tal riguardo, la giurisprudenza nazionale è costante e inequivocabile.

7.        Il giudice del rinvio ha inoltre precisato, a seguito della suddetta richiesta di chiarimenti, che, dopo l’avvio del procedimento giurisdizionale pendente dinanzi ad esso, e quand’anche il medesimo fosse stato preceduto da un procedimento amministrativo, il contribuente non poteva promuovere un ulteriore procedimento giurisdizionale per chiedere l’integrazione degli interessi, vale a dire quelli relativi al periodo compreso tra il pagamento della tassa illegittima e la domanda di rimborso.

III – Controversia principale e questione pregiudiziale

8.        Nel dicembre 2007 la sig.ra Irimie acquistava un’autovettura immatricolata in Germania (4). Nel mese di settembre 2008 essa si presentava presso le autorità rumene al fine di immatricolare l’autovettura per la prima volta in Romania e versava l’importo di 6 707 leu rumeni (RON) a titolo della tassa sull’inquinamento.

9.        Con atto introduttivo 31 agosto 2009, successivamente precisato il 10 dicembre 2009 e il 7 luglio 2011, la sig.ra Irimie avviava un procedimento dinanzi al Tribunalul Sibiu (Romania) contro l’Administraţia Finanţelor Publice Sibiu e l’Administraţia Fondului pentru Mediu, affinché fossero condannate, da un lato, a restituirle l’importo versato a titolo di tassa sull’inquinamento e, dall’altro, al pagamento in suo favore degli interessi legali afferenti a tale tassa dalla data del suo versamento.

10.      Il giudice del rinvio rileva che la decisione sulla domanda di rimborso della somma versata a titolo di tassa sull’inquinamento non dovrebbe sollevare grossi problemi, considerata la citata sentenza Tatu (5). Tuttavia, con riguardo alla domanda di restituzione di tutti gli interessi legali afferenti a detta tassa, calcolati a decorrere dalla data del suo versamento, il giudice del rinvio sottolinea che essa non può essere accolta in considerazione del combinato disposto degli articoli 124 e 70 dell’OG n. 92/2003, secondo cui gli interessi sulle somme da rimborsare a carico del bilancio dello Stato vengono concessi solo a partire dal giorno seguente alla data della domanda di rimborso.

11.      Il giudice del rinvio dubita della conformità di tale regola con il diritto dell’Unione, in particolare con i principi di equivalenza, effettività e proporzionalità dei rimedi cui hanno diritto i privati per le violazioni del diritto dell’Unione, nonché con il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 6 TUE.

12.      In tale contesto, il Tribunalul Sibiu ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se si possa ritenere che i principi di equivalenza, effettività e proporzionalità dei rimedi per le violazioni del diritto [dell’Unione] cagionate ai privati dall’applicazione di una normativa non conforme al diritto [dell’Unione], risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e dal diritto della proprietà sancito dall’articolo 6 [TUE] nonché dall’articolo 17 della [Carta], ostino a talune disposizioni di diritto interno che limitano l’importo del danno che potrebbe essere recuperato dal privato che abbia subito la violazione di un proprio diritto».

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

13.      Hanno presentato osservazioni scritte la sig.ra Irimie, la Romania, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Commissione europea. La sig.ra Irimie, la Romania e la Commissione hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 17 ottobre 2012.

14.      La sig.ra Irimie osserva che il diritto dell’Unione osta ad una normativa interna che limiti l’importo del danno (del mancato guadagno) da risarcire al contribuente che abbia pagato una tassa incompatibile con il diritto dell’Unione, concedendo gli interessi solo a partire dalla domanda di rimborso e non a decorrere dal pagamento della tassa illegittima.

15.      La Romania rileva che la normativa rumena consente di risarcire integralmente il danno subito dai contribuenti costretti a pagare una tassa successivamente dichiarata illegittima. Inoltre, secondo la Romania, spetta agli Stati membri stabilire le modalità di corresponsione di interessi per il risarcimento dei danni causati ai singoli dal pagamento di tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, nel rispetto dei principi di equivalenza, effettività e proporzionalità dei rimedi.

16.      Il Regno di Spagna ritiene che il diritto dell’Unione non osti, in linea di principio, a disposizioni di diritto interno che limitano l’importo del risarcimento del danno che può essere ottenuto dal soggetto i cui diritti siano stati lesi o l’importo che deve essergli restituito a seguito di un pagamento indebito. Secondo il Regno di Spagna, sussiste violazione del principio di effettività solo se gli interessi corrisposti sono di entità così modesta da limitare notevolmente, «privare eccessivamente della sua essenza» o inficiare il diritto al pagamento degli interessi. Il Regno di Spagna ritiene che il pagamento di interessi a partire dalla domanda di rimborso della tassa illegittima non privi tale diritto della sua essenza.

17.      La Repubblica portoghese ritiene che spetti allo Stato membro precisare le modalità per fissare l’importo dovuto all’interessato per la violazione del diritto dell’Unione, purché tali modalità non comportino una riduzione sostanziale dell’importo cui egli ha diritto e non possano essere considerate un ostacolo all’esercizio di questo medesimo diritto.

18.      Secondo la Commissione, una disposizione di diritto interno che, come nella fattispecie, limiti in misura considerevole il diritto del contribuente di recuperare le perdite rappresentate dall’indisponibilità della somma riscossa illegittimamente non rispetta il principio di effettività.

V –    Analisi

19.      Occorre rammentare preliminarmente che non spetta alla Corte dare una qualificazione giuridica della domanda presentata dalla sig.ra Irimie dinanzi al giudice del rinvio. Incombe alla ricorrente nella causa precisare la natura e il fondamento della sua azione (domanda di rimborso o azione risarcitoria), sotto il controllo del giudice di rinvio (6).

20.      Dal testo della questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio potrebbe risultare che l’azione esercitata dalla sig.ra Irimie dinanzi a detto giudice costituisce un’azione per il risarcimento di un danno causato da una violazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, fatto salvo il controllo del giudice del rinvio, dal fascicolo trasmesso alla Corte emerge che il ricorso proposto dalla sig.ra Irimie dinanzi a detto giudice mira ad ottenere il rimborso di una tassa riscossa indebitamente in violazione del diritto dell’Unione e più in particolare dell’articolo 110 TFUE (7), nonché il pagamento degli interessi legali relativi al periodo intercorso tra la data di versamento di detta tassa e quella del suo effettivo rimborso.

21.      Secondo una giurisprudenza ben consolidata e pluriennale, malgrado l’assenza di disposizioni dell’Unione relative al rimborso dei tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione, il diritto di ottenere il rimborso di detti tributi costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte. Lo Stato membro è quindi tenuto (8) a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione, poiché tale diritto di rimborso costituisce un diritto soggettivo conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione (9).

22.      In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in applicazione del principio dell’autonomia procedurale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (10). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese (ai paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni), sebbene il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri lasci all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro il compito di stabilire le modalità procedurali intese ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione, esso non può avere l’effetto di limitare o ledere l’essenza di tali diritti.

23.      Mentre il principio del rimborso dei tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione è ben consolidato, l’obbligo di uno Stato membro, il quale abbia riscosso un tributo in violazione del diritto dell’Unione, di pagare gli interessi sull’importo principale da restituire solleva alcuni interrogativi.

24.      Così, nella sentenza Ansaldo Energia e a. (11), il versamento di interessi ha potuto essere considerato una questione accessoria al rimborso dei tributi incompatibili con il diritto dell’Unione e spettava alle autorità nazionali risolvere tale questione, applicando le nome interne relative al tasso e alla data di decorrenza degli interessi.

25.      Si potrebbe ritenere che tale concezione lasci essenzialmente al diritto nazionale non solo la questione delle modalità di calcolo degli interessi sui tributi da rimborsare, ma anche quella del diritto stesso del contribuente a percepire tali interessi.

26.      Sebbene al punto 86 della citata sentenza Metallgesellschaft e a. la Corte abbia ribadito che l’«eventuale» (12) versamento di interessi sui tributi indebitamente riscossi era una questione accessoria, essa ha tuttavia constatato, in riferimento al caso di specie, che la domanda di pagamento degli interessi a copertura del costo dovuto al congelamento delle somme versate in violazione del diritto comunitario non era accessoria e costituiva anzi l’oggetto stesso dei reclami delle ricorrenti nelle cause principali. Secondo la Corte, la violazione del diritto comunitario in questione risultava non già dal pagamento dell’imposta stessa, bensì dalla sua esigibilità anticipata (13). In tali circostanze, la corresponsione di interessi rappresentava il «rimborso» di quanto era stato indebitamente versato e appariva indispensabile al rispetto delle norme del Trattato. Pertanto, le ricorrenti nelle cause principali avevano diritto in particolare alla restituzione degli interessi sulle somme versate per il periodo intercorso tra il pagamento anticipato dell’imposta e la data della sua esigibilità.

27.      È vero che si potrebbe pensare di limitare la citata sentenza Metallgesellschaft e a. ai fatti specifici di tali cause e quindi al pagamento anticipato di un’imposta. Tuttavia, nella citata sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation (14), riferendosi più in generale al pagamento di imposte discriminatorie (15), la Corte ha dichiarato che qualora uno Stato membro avesse prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto comunitario, gli amministrati avevano diritto al rimborso non solo dell’imposta indebitamente riscossa, ma altresì degli importi pagati a questo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale imposta.

28.      Inoltre, nella recente citata sentenza Littlewoods Retail e a. la Corte, rinviando alla propria citata giurisprudenza Metallgesellschaft e a., nonché alla sua citata giurisprudenza Test Claimants in the FII Group Litigation, ha dichiarato che gli Stati membri erano tenuti a restituire, corredate di interessi, le imposte percepite in violazione del diritto dell’Unione (16). La Corte ha constatato che, sebbene spetti all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, menzionando l’aliquota e le modalità di calcolo di tali interessi, le regole nazionali non possono privare il contribuente di un rimborso adeguato per il danno derivante dall’indebito versamento dell’imposta (17).

29.      A mio avviso, in seguito alla citata sentenza Littlewoods Retail e a., il diritto ad interessi che rappresentino un risarcimento adeguato del danno causato dal pagamento indebito dell’imposta in violazione del diritto dell’Unione si colloca sullo stesso piano (18) del diritto al rimborso di detta imposta e costituisce quindi un diritto soggettivo conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione (19). Tale diritto soggettivo implica necessariamente, a mio parere, il pagamento di interessi dalla data del versamento dell’imposta in questione. È evidente che sia a partire da tale data, e non da una qualsiasi altra data anteriore, che il contribuente subisce un danno costituito dall’indisponibilità delle somme di cui trattasi.

30.      D’altro canto, è noto che i contribuenti, qualora non versino le imposte, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, sono tenuti a pagare all’Erario degli Stati membri le imposte non versate, interessi sulle medesime a partire dalla relativa data di scadenza nonché penalità di mora e/o ammende (20).

31.      Solo in via subordinata, per l’ipotesi in cui il ricorso della sig.ra Irimie dovesse essere considerato un’azione per il risarcimento di un danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione da parte dello Stato membro, si porrebbe la questione se, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, la violazione dell’articolo 110 TFUE da parte di uno Stato membro faccia sorgere in capo ai contribuenti il diritto ad un risarcimento di importo corrispondente non solo al tributo riscosso in violazione del diritto dell’Unione, ma anche agli interessi legali maturati su detto tributo dalla data del suo pagamento.

32.      La Corte ha constatato che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato (21). Dalla sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (22), risulta che il risarcimento dei danni cagionati ai singoli da violazioni del diritto comunitario deve essere adeguato al danno subito, e idoneo a garantire una tutela effettiva dei loro diritti. Per quanto riguarda più in particolare il danno subito, nella citata sentenza Metallgesellschaft e a. la Corte ha dichiarato che il risarcimento integrale del pregiudizio sofferto non può prescindere da elementi, quali il decorso del tempo, tali da diminuirne il valore e che la corresponsione di interessi è una componente essenziale di un indennizzo (23). Inoltre, nella sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (24), la Corte ha dichiarato che dal principio di effettività e dal diritto del singolo di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone che hanno subito un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi.

33.      In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, mi sembra che la corresponsione di interessi a partire dalla data del pagamento dell’imposta sia indispensabile all’adeguato risarcimento del danno causato dalla violazione dell’articolo 110 TFUE, dato che è a partire da tale data che il contribuente ha sofferto il danno costituito dall’indisponibilità delle somme di denaro in questione.

34.      Alla luce dell’analisi svolta ai paragrafi 22-33 delle presenti conclusioni, ritengo che sia superfluo esaminare la compatibilità della limitazione dell’importo del risarcimento in diritto romeno che la sig.ra Irimie potrebbe ottenere coi principi di effettività e di proporzionalità nonché con il diritto di proprietà sancito dall’articolo 6 TUE in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta.

VI – Conclusione

35.      In base alle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunalul Sibiu:

«Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro riscuota una tassa incompatibile con il diritto dell’Unione, nella fattispecie con l’articolo 110 TFUE, detto Stato è tenuto a restituire l’importo della tassa e a pagare i relativi interessi dalla data del versamento effettuato dal contribuente».


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      All’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, l’articolo 3 del decreto d’urgenza del governo n. 50/2008 sull’istituzione della tassa sull’inquinamento degli autoveicoli (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), del 21 aprile 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 327 del 25 aprile 2008), entrato in vigore il 1° luglio 2008, prevedeva una tassa sull’inquinamento per i veicoli delle categorie Ml-M3 e N1-N3.


3 – Sentenza del 7 aprile 2011 (C-402/09, Racc. pag. I-2711).


4 – Il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Germania il 23 marzo 1999.


5 – Il giudice del rinvio cita anche la giurisprudenza che ha confermato tale sentenza, in particolare le ordinanze dell’8 aprile 2011, Obreja e Darmi (C-136/10 e C-178/10); Ijac (C-336/10); Sfichi e Ilaş (C-29/11 e C-30/11); la sentenza del 7 luglio 2011, Nisipeanu (C-263/10), nonché le ordinanze del 13 luglio 2011, Vijulan (C-335/10), Druţu (C-438/10) e Micşa (C-573/10). Detto giudice ha inoltre precisato, a seguito di una richiesta di chiarimenti del 3 luglio 2012, che successivamente alla sentenza Tatu, cit., i giudici nazionali accolgono i ricorsi dei contribuenti, ordinando il rimborso della tassa e il pagamento degli interessi a partire dal giorno seguente alla data della domanda di rimborso.


6 – V. sentenze dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a. (C-397/98 e C-410/98, Racc. pag. I-1727, punto 81); del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, Racc. pag. I-11753, punto 201), e del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C-524/04, Racc. pag. I-2107, punto 109).


7 – Va rilevato che l’articolo 110 TFUE è direttamente applicabile. V. sentenza del 29 aprile 1982, Pabst & Richarz (17/81, Racc. pag. 1331). Pertanto, tutte le autorità degli Stati membri devono garantirne il rispetto nell’esercizio delle rispettive competenze.


8 – Poiché il rifiuto di rimborsare un tributo riscosso indebitamente è una limitazione di un diritto soggettivo tratto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte considera che tale rifiuto deve essere interpretato restrittivamente. Costituendo un arricchimento senza causa per il contribuente, la traslazione diretta del tributo indebito sull’acquirente è l’unica eccezione al diritto al rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione. V. sentenza del 6 settembre 2011, Lady & Kid e a. (C-398/09, Racc. pag. I-7375, punto 20). A tal riguardo, al punto 21 di detta sentenza, la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza secondo cui, anche quando è provato che l’onere del tributo indebitamente riscosso è stato riversato su terzi, il rimborso all’operatore del relativo importo non gli procura necessariamente un arricchimento senza causa, giacché l’incorporazione dell’importo del tributo nei prezzi praticati può avergli arrecato un danno per diminuzione del volume delle sue vendite.


9 – V. sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a. (C-591/10, , punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).


10 – V., in tal senso, sentenze Metallgesellschaft e a., cit. (punto 85), e Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. (punto 203).


11 – Sentenza del 15 settembre 1998 (da C-279/96 a C-281/96, Racc. pag. I-5025, punto 20). V. anche sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, Racc. pag. I-7409, punto 61).


12 – Va rilevato che il termine «eventuale» non compare nella versione inglese della sentenza in detta causa, la cui lingua di procedura era l’inglese.


13 –      Infatti, la Corte ha dichiarato che ciò che era contrario al diritto comunitario non era il fatto che fosse riscossa un’imposta nel Regno Unito nel momento in cui una controllata versava dividendi alla sua società capogruppo, bensì il fatto che alle controllate con sede nel Regno Unito di società capogruppo con sede in un altro Stato membro fosse stato imposto l’obbligo di versare anticipatamente tale tributo, mentre le controllate con sede nel Regno Unito di società capogruppo con sede nel medesimo avevano la possibilità di sottrarsi a tale obbligo (v. punto 83 di detta sentenza).


14 – V. anche sentenza Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, cit. (punto 112).


15 – Nella fattispecie non si poneva una questione di pagamento anticipato di un’imposta, bensì di incompatibilità dell’imposta con il Trattato.


16 – V. sentenza Littlewoods Retail e a., cit. (punti 25 e 26).


17 – Si deve rilevare che dal punto 8 della sentenza Littlewoods Retail e a., cit., risulta che il periodo per il quale dovevano essere calcolati gli interessi secondo la normativa inglese applicabile nella fattispecie decorreva dalla data in cui le autorità fiscali britanniche avevano percepito l’eccedenza di IVA e che la data in cui questo calcolo terminava era la data in cui dette autorità avevano autorizzato il rimborso della somma sulla quale erano dovuti gli interessi. Ritengo che la mancata inclusione, al punto 27 di detta sentenza, del dies a quo per il calcolo degli interessi tra le condizioni che spettava all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire costituisca un’indicazione particolarmente significativa. Si tratta, a mio parere, di un’approvazione tacita da parte della Corte del periodo per il quale gli interessi erano dovuti secondo il diritto inglese e del riconoscimento del diritto soggettivo ad un livello di interessi che rappresentasse un risarcimento adeguato del danno causato dall’indebito versamento del tributo.


18 –      Al paragrafo 30 delle sue conclusioni, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Littlewoods Retail e a., cit., l’avvocato generale Trstenjak ha affermato che «al soggetto passivo spetta il diritto sia al rimborso dell’imposta sia al versamento di interessi. Questi diritti del soggetto passivo trovano fondamento nelle disposizioni del diritto dell’Unione che sanciscono il divieto di riscossione delle imposte de quibus».


19 – V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni. A tal riguardo, va rilevato che nella sentenza Littlewoods Retail e a., cit., la Corte non ha fatto riferimento alla natura accessoria della questione relativa agli interessi.


20 – Le penalità di mora e le ammende nel settore fiscale sono mezzi coercitivi utilizzati dagli Stati membri nell’interesse pubblico al fine di assicurare il pagamento (entro i termini) delle imposte dovute dai contribuenti.


21 – V. sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, Racc. pag. I-5357, punto 35), nonché dell’8 ottobre 1996, Dillenkofer e a. (C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Racc. pag. I-4845, punto 20).


22 – C-46/93 e C-48/93, Racc. pag. I-1029, punto 82.


23 – V. punto 94.


24 – Da C-295/04 a C-298/04, Racc. pag. I-6619, punto 100.