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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 18 aprile 2013 (1)

Causa C-26/12

PPG Holdings BV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden (Paesi Bassi)]

«IVA – Fondo pensione istituito da un datore di lavoro come entità giuridica distinta – IVA sui servizi di gestione relativi al fondo pensione, fatturata al datore di lavoro – Detraibilità – Esenzione di tali servizi dall’IVA in quanto “gestione di fondi comuni d’investimento”»





1.        Un soggetto passivo dell’IVA ha costituito un fondo pensione per i suoi dipendenti. Come previsto per legge, il fondo è un’entità giuridica distinta. Nell’ambito della sua amministrazione, il datore di lavoro ha concluso contratti e ha effettuato pagamenti per taluni servizi di gestione per i quali è stata fatturata l’IVA.

2.        Si pongono due questioni: se l’IVA fatturata al datore di lavoro sia detraibile in quanto direttamente connessa alla sua attività imponibile; in subordine, se il fondo pensione sia un fondo comune di investimento, la cui gestione è esente da IVA.

 Normativa pertinente dell’Unione

3.        Nel 2001 e 2002, gli esercizi fiscali di cui al procedimento principale, l’articolo 2 della prima direttiva IVA (2) definiva il sistema IVA nel seguente modo:

«Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell’imposizione.

A ciascuna transazione, l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa deduzione dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

(…)».

4.        All’epoca dei fatti era applicabile anche la sesta direttiva (3). L’articolo 4 (4) in particolare disponeva quanto segue:

«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».

5.        L’articolo 17 della sesta direttiva (5), per quanto qui rileva, così recita:

«Origine e portata del diritto a deduzione

1.      Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

2.      Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

a)      l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all’interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

(…)

5.      Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione (…), sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell’imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni.

(…)».

6.        L’articolo 13, parte B, della sesta direttiva (6) disponeva, per quanto qui rileva:

«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(…)

d)      le operazioni seguenti:

(…)

6.      la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri;

(…)».

 Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

7.        All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (esercizi fiscali 2001 e 2002), la PPG Industries Fiber Glass BV (in prosieguo: la «PPG Fiber Glass») faceva parte dell’entità fiscale unica olandese PPG Holdings BV (in prosieguo: la «PPG Holdings»).

8.        Il diritto olandese prescriveva ai datori di lavoro di provvedere alle pensioni di vecchiaia per i propri dipendenti. Per legge, qualsiasi fondo costituito a tal fine doveva essere distinto dalla PPG a tutti gli effetti di legge (7) e dunque, necessariamente, ai fini dell’IVA. Esso non poteva formare parte dell’entità fiscale PPG Holdings. In udienza è emerso che, in forza della normativa olandese applicabile all’epoca dei fatti, i datori di lavoro potevano scegliere se creare essi stessi un fondo di questo tipo o se esternalizzare i loro obblighi ad un’impresa di assicurazioni alla quale versare i loro contributi e che avrebbe assunto l’onere di erogare le pensioni ai dipendenti. Non vi era comunque la possibilità che essi potessero mantenere disposizioni previdenziali interne.

9.        A tale scopo le società facenti parte della PPG Holdings avevano costituito un fondo (8) (in prosieguo: il «fondo») al quale versavano i contributi. I costi delle pensioni e del finanziamento erano coperti da tali contributi e dai redditi di investimento. I dipendenti non versavano contributi. Come emerge dalle osservazioni, tale fondo era un regime a prestazioni definite, nel quale cioè l’importo delle prestazioni è stabilito sulla base di una formula prestabilita e non varia a seconda dei rendimenti dell’investimento. In udienza è stato confermato che in base al diritto olandese tale fondo doveva essere costituito come entità autonoma a tutti gli effetti di legge e non poteva costituire parte del gruppo IVA PPG Holdings.

10.      La PPG Fiber Glass ha stipulato contratti con vari fornitori di servizi di amministrazione, gestione del capitale, controllo del bilancio e consulenza da prestare al fondo. Essa ha assunto la responsabilità per il pagamento di questi servizi, compresa l’IVA addebitata.

11.      Gli importi dell’IVA fatturata nel 2001 e nel 2002 erano i seguenti: per l’amministrazione del fondo pensioni, EUR 18 102,19; per la gestione del capitale, EUR 61 843,61; per il controllo del bilancio, EUR 5 572,58; per la consulenza amministrativa, EUR 19 950; per la consulenza, EUR 33 835,85 – per un totale di EUR 139 304,23.

12.      Nella sua dichiarazione IVA la PPG Holdings ha detratto tutti i suddetti importi dalla sua imposta a valle. L’autorità fiscale, ritenendoli non detraibili, ha emesso un avviso di rettifica. Il ricorso contro tale avviso è stato respinto e la controversia è ora pendente dinanzi al Gerechtshof te Leeuwarden (Corte d’appello di Leeuwarden). La PPG Holdings afferma che: i) essendo state sostenute a favore dei suoi dipendenti, le spese rientrano tra i costi generali della sua attività economica imponibile e devono pertanto essere detraibili ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva e ii) in subordine, che il fondo è un fondo comune di investimento ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, e di conseguenza la sua gestione dev’essere esente da IVA.

13.      Il Gerechtshof ha proposto due questioni pregiudiziali:

«1)      Se un soggetto passivo, il quale, in forza della normativa nazionale sulle pensioni, abbia costituito un fondo pensione autonomo per garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, in quanto partecipanti al fondo stesso, possa detrarre sulla base dell’articolo 17 della [sesta direttiva] l’imposta da esso assolta sulla base delle prestazioni ad esso fornite per l’attribuzione delle pensioni e l’amministrazione del fondo pensione.

2)      Se un fondo pensione, costituito al fine di erogare a fronte dei più bassi costi possibili un trattamento pensionistico ai partecipanti al fondo stesso, e nel quale viene versato e investito capitale dai partecipanti o in loro nome, e in cui i risultati degli utili vengono ripartiti, possa essere qualificato come un “fondo comune di investimento”, ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera c), punto 6 della [sesta direttiva]».

14.      Osservazioni scritte sono state presentate dalla PPG, dai Paesi Bassi, dal Regno Unito e dalla Commissione europea, i quali hanno tutti presentato osservazioni orali all’udienza del 6 febbraio 2013.

 Valutazione

 La seconda questione pregiudiziale

15.      Come emerge con chiarezza dall’ordinanza di rinvio, nel procedimento nazionale la seconda questione pregiudiziale si pone solo se si risponde negativamente alla prima. Inoltre, alla seconda questione la Corte ha già sostanzialmente risposto nella recente sentenza Wheels Common Investment Fund (9).

16.      In tale sentenza la Corte ha dichiarato che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva e dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti.

17.      Conseguentemente, poiché il fondo di cui trattasi nella fattispecie sembra rispondere a tutti e tre i criteri individuati in tale sentenza – in esso confluiscono gli attivi di uno o più regimi di pensioni di vecchiaia, gli affiliati non sopportano il rischio della gestione e il datore di lavoro versa contributi per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti – i servizi di cui al procedimento principale non devono essere esentati dall’IVA ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva.

 La prima questione pregiudiziale

18.      Da quanto affermato in udienza risulta che il fondo era stato costituito congiuntamente da tutte le società del gruppo PPG Holdings per pagare le pensioni dei propri dipendenti ma, all’interno del gruppo, la PPG Fiber Glass era la società che aveva concluso i contratti ed effettuato i pagamenti per la fornitura dei servizi in questione. Inoltre, dal tenore della questione emerge chiaramente che, secondo il giudice del rinvio, non va operata alcuna distinzione tra il gruppo e i suoi membri. Pertanto, analizzerò la questione partendo dal presupposto che un singolo datore di lavoro abbia costituito un unico fondo pensione per i propri dipendenti, i cui contributi sono versati e le spese sostenute unicamente dal datore di lavoro, al quale farò riferimento nel prosieguo semplicemente come alla «PPG».

19.      Faccio inoltre notare che la creazione di un fondo pensione e l’organizzazione della sua gestione comportano necessariamente una serie di costi. Nella fattispecie, tali costi sono stati sostenuti direttamente dalla PPG ma, anche se fossero stati sopportati direttamente dal fondo, sarebbero stati comunque sostenuti indirettamente dalla PPG quale contribuente unico del fondo.

20.      La questione è se i servizi di cui al procedimento principale – ossia servizi di amministrazione, gestione, consulenza e controllo del bilancio relativi al fondo ma ottenuti e pagati dalla PPG – siano stati utilizzati ai fini delle operazioni imponibili della PPG ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva.

21.      Secondo una costante giurisprudenza, il diritto a detrazione previsto dall’articolo 17 della sesta direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. Il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (10).

22.      Tale giurisprudenza è tuttavia soggetta a talune condizioni. Affinché l’IVA sia detraibile, le operazioni effettuate a monte devono presentare un nesso diretto e immediato con le operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione. Così il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facessero parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. Un diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche qualora non possa essere ricostruito un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione, quando i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo. Deve sempre sussistere siffatto nesso tra i beni e i servizi acquistati e le operazioni a valle che conferiscono il diritto alla detrazione dell’IVA. A tal riguardo, è indifferente lo scopo ultimo perseguito dal soggetto passivo (11). Tuttavia, l’IVA che ha gravato a monte sulle spese sostenute da un soggetto passivo non può dare diritto a detrazione nella misura in cui essa si riferisca ad attività che, in considerazione del loro carattere non economico, non rientrano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva (12).

23.      Nella fattispecie, si può sostenere che i costi derivanti dalla creazione di un fondo pensione per i dipendenti e per l’organizzazione della sua gestione e amministrazione non presentano un nesso immediato e diretto con l’attività economica o con le operazioni tassate a valle di un datore di lavoro come la PPG, la cui attività consiste nella vendita di una varietà di prodotti. Questa, in sostanza, è la posizione del governo dei Paesi Bassi. Sotto una diversa prospettiva, peraltro, la PPG è tenuta per legge a provvedere alla pensione dei suoi dipendenti, altrimenti non potrebbe svolgere la propria attività o eseguire operazioni tassate a valle, cosicché le spese sostenute a tal fine sono necessariamente parte del prezzo dei beni da essa forniti. Questa tesi è sostenuta dalla PPG e dalla Commissione. Il Regno Unito afferma che alcune delle spese sostenute (quelle legate alla creazione del fondo e alle spese amministrative correnti relative all’affiliazione dei dipendenti al fondo) sono imputabili alle attività della PPG e fanno quindi sorgere un diritto a detrazione. Le rimanenti, tuttavia, si riferiscono unicamente al fondo, entità distinta ai fini fiscali, e non sono pertanto rilevanti per il diritto a detrazione della PPG.

24.      Comprendo bene l’opinione sostenuta dalla PPG e dalla Commissione. Se le operazioni a valle di un datore di lavoro sono tutte soggette all’IVA, le spese per il personale da esso sostenute costituiscono per questo una componente del costo di tali operazioni a valle, senza che sia necessario dimostrare un nesso diretto e immediato tra spese specifiche e operazioni a valle specifiche. Lo stesso vale per qualsiasi importo versato per provvedere alle pensioni di vecchiaia, che sono una forma di salario differito. Queste spese, tuttavia, non sono soggette esse stesse a IVA e pertanto non esiste un’imposta a monte che si possa detrarre dall’imposta a valle. Al riguardo, tutte le parti presenti all’udienza hanno riconosciuto che, se la PPG avesse esternalizzato il proprio sistema previdenziale ad un’impresa di assicurazioni e tale impresa avesse fatturato alla PPG servizi connessi assoggettati all’IVA (13), tale imposta sarebbe stata detraibile dall’imposta a valle della PPG. Ciò premesso, il fatto che «il principio della neutralità fiscale, principio fondamentale del sistema comune dell’IVA, osta, da una parte, a che prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA» (14), sembrerebbe esigere che l’IVA sui servizi di cui trattasi nella fattispecie debba essere parimenti detratta.

25.      Tuttavia, gli argomenti dei due Stati membri, in particolare quelli del Regno Unito, mi paiono corretti nel sottolineare la separazione giuridica e fiscale tra il fondo e la PPG, il che porta a concludere che l’IVA in questione non può essere detratta in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

26.      I motivi per richiedere tale separazione giuridica e fiscale sono ovvi – tutelare i beneficiari non solo dall’insolvenza del datore di lavoro, ma anche dalla possibilità che gli attivi del fondo possano essere «attaccati» per far fronte ad un temporaneo problema di cassa o possano essere altrimenti distolti dalla loro destinazione. La separazione viene ora richiesta dalla legislazione dell’Unione, ma era già imposta dal diritto olandese all’epoca dei fatti. La necessità di barriere insuperabili tra gli attivi rispettivamente della PPG e del fondo depone fortemente nel senso di evitare qualunque tipo di osmosi fiscale tra di essi.

27.      Si può sicuramente sostenere che è stata la PPG a concludere contratti e a effettuare pagamenti per la fornitura dei servizi di cui trattasi, e che di conseguenza essi dovrebbero essere connessi all’attività economica della PPG (che risulta principalmente, se non esclusivamente imponibile) e non all’attività del fondo (la quale, consistendo essenzialmente nel ricevere contributi previdenziali dalla PPG e redditi da investimenti, nonché nell’effettuare il pagamento delle pensioni ai beneficiari, non sembra includere alcun elemento imponibile).

28.      Tuttavia, a mio avviso è impossibile ignorare o negare il fatto che i servizi erano stati acquistati affinché il fondo potesse ricavare redditi dai propri investimenti, e che quindi erano direttamente e immediatamente connessi all’attività del fondo, e solo indirettamente e in ultima analisi a quella della PPG. Anche se l’attività economica della PPG costituisce un’attività imponibile alla quale i servizi sono più strettamente connessi (sebbene solo indirettamente), resta il fatto che esiste un nesso diretto e immediato con l’attività (non imponibile) del fondo, che si colloca tra i servizi acquistati e l’attività economica della PPG. E la detraibilità o meno dell’imposta a monte dipende dal tipo di attività con la quale i beni o i servizi per i quali essa è dovuta presentano un nesso diretto e immediato. Quello che conta dev’essere il nesso più stretto, non il nesso imponibile più stretto. In caso contrario, il principio secondo il quale l’imposta a monte non può essere detratta quando le operazioni a monte vengono utilizzate per operazioni esenti o per operazioni che esulano dall’ambito dell’IVA potrebbe essere facilmente aggirato.

29.      La situazione può essere illustrata più chiaramente dall’esempio fornito dal Regno Unito in udienza. Se, anziché investire solo in titoli o in altri prodotti finanziari, il fondo avesse investito in beni immobili per ottenere redditi da locazione (ipotesi che non è inverosimile), tale attività di locazione sarebbe assoggettata all’IVA nel caso (ugualmente plausibile) in cui esso avesse optato per la tassazione ai sensi dell’articolo 13, parte C, lettera a), della sesta direttiva (15). In tal caso, ogni servizio di controllo del bilancio, consulenza, gestione o amministrazione che il fondo avesse utilizzato ai fini della sua attività di locazione sarebbe stato direttamente imputabile a questa attività imponibile, e l’IVA dovuta su questi servizi sarebbe detraibile dall’IVA che il fondo avrebbe dovuto calcolare sulle sue operazioni a valle. Essa non sarebbe detraibile dall’imposta a valle della PPG, dal momento che i servizi sarebbero stati utilizzati per le operazioni imponibili del fondo – e non della PPG – anche se la PPG avesse pagato per la loro fornitura. Quanto alla catena dell’imputazione, non mi sembra che la situazione possa essere diversa solo perché l’attività del fondo non è soggetta a IVA.

30.      Pertanto, ritengo che il fatto che i servizi siano stati utilizzati dal fondo ai fini della propria attività, la quale non solo è radicalmente diversa, ma anche giuridicamente e fiscalmente distinta da quella della PPG, debba essere decisivo. Il fatto che la PPG abbia pagato per i servizi non può essere rilevante. Tale circostanza può essere considerata in tre modi: come una doppia operazione di ricezione e prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, della sesta direttiva (16), nel qual caso la PPG dovrebbe trasferire l’imposta al fondo; come corrispettivo versato da un terzo, che costituisce la base imponibile per l’acquisto dei servizi da parte del fondo, come previsto dall’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva (17); oppure come una donazione da parte della PPG al fondo, che esulerebbe dall’ambito dell’IVA. Ciò non può significare, tuttavia, che la PPG abbia acquistato i servizi ai fini delle proprie operazioni imponibili.

31.      Ho menzionato il principio della neutralità fiscale, che (per un verso) osta a che prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA. Ho anche detto che, esternalizzando il proprio sistema previdenziale ad un’impresa di assicurazioni anziché creare il proprio fondo, la PPG avrebbe eventualmente potuto detrarre l’IVA a monte fatturatale sui servizi ricevuti a tal fine (anche se non sussistono elementi atti a indicare l’importo dell’IVA che sarebbe potuto risultare). Tuttavia, tale circostanza, considerata alla luce del principio della neutralità fiscale, non modifica la conclusione alla quale sono pervenuta. Come sottolineato nella sentenza Deutsche Bank (18), tale principio non è una regola di diritto primario, e attività parzialmente in concorrenza tra loro possono godere a volte di un diverso trattamento ai fini IVA. I limiti del principio emergono, inoltre, dalla giurisprudenza consolidata della Corte secondo la quale il soggetto passivo ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione IVA (19) – scelta che sarebbe impossibile se tutte le attività in concorrenza avessero lo stesso trattamento ai fini dell’IVA.

32.      Tuttavia, faccio rilevare ancora una volta che la mia opinione si basa sul fatto che i servizi di cui trattasi sono stati utilizzati dal fondo ai fini della sua attività, che è distinta dall’attività economica della PPG, e che esso è autonomo, giuridicamente e fiscalmente, rispetto alla PPG. Riconosco che le spese sostenute da un datore di lavoro nel provvedere alla pensione dei propri dipendenti sono direttamente e immediatamente connesse al complesso della sua attività economica (cosicché l’IVA su tali spese può essere detratta in circostanze appropriate) quando le spese si riferiscono a beni o servizi consumati dal datore di lavoro. Pertanto, concordo con l’ulteriore osservazione del Regno Unito secondo la quale la PPG potrebbe essere in grado di detrarre l’IVA su tutte le acquisizioni a monte realizzate per creare il fondo, per iscrivere i dipendenti al fondo, per garantire la tempestività dei propri contributi e così via. Tali attività rientrano nella sfera di attività della PPG e non in quella del fondo distinto.

 Conclusione

33.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Gerechtshof te Leeuwarden come segue:

1)      L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che ha istituito un fondo pensione come entità distinta a fini giuridici e fiscali, al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex dipendenti, non può detrarre l’imposta che ha versato sui servizi forniti a tale fondo nell’ambito della gestione e dell’amministrazione dello stesso. Tale imposta può essere detratta solo dal fondo stesso, da qualsiasi imposta da esso dovuta sulle proprie operazioni imponibili.

2)      Un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di fondo comune d’investimento ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE, la cui gestione può essere esentata dall’IVA alla luce dell’obiettivo di tale direttiva e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti.


1 –      Lingua originale: l’inglese.


2 –      Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU L 71, pag. 1301). V. ora articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2006/112»).


3 –      Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


4 –      V. ora articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.


5 –      Come modificato dall’articolo 28 septies, introdotto dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1) e dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto – Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione (GU L 102, pag. 18). V. ora articoli 167, 168 e 168 bis della direttiva 2006/112.


6 –      V. ora articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112.


7 – Tale requisito è ora parte del diritto dell’Unione. L’articolo 8 della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235, pag. 10), impone agli Stati membri di assicurare una separazione giuridica tra «l’impresa promotrice» e «l’ente pensionistico aziendale o professionale».


8 –      Lo Stichting Pensioenfonds PPG Industries Nederland.


9 –      Sentenza del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund (C-424/11).


10 –      Sentenza del 26 maggio 2005, Kretztechnik (C-465/03, Racc. pag. I-4357, punti 33 e 34, e giurisprudenza ivi citata).


11 –      V. sentenza del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C-496/11, punti da 36 a 38 e giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenza del 21 febbraio 2013, Becker (C-104/12, punto 19 e segg. e giurisprudenza ivi citata).


12 –      Sentenza del 13 marzo 2008, Securenta (C-437/06, Racc. pag. I-1597, punto 30).


13 – Va tuttavia ricordato che l’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva esonerava «le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» [v. ora l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112].


14 –      V., ad esempio, sentenza del 29 ottobre 2009, SKF (C-29/08, Racc. pag. I-10413, punto 67 e giurisprudenza ivi citata). Riguardo al significato della «neutralità fiscale» nell’ambito dell’IVA, v. le mie conclusioni nella causa che ha dato origine alla sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank (C-44/11, nota 18).


15 – V. ora articolo 137, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112.


16 –      V. ora articolo 28 della direttiva 2006/112.


17 –      V. ora articolo 73 della direttiva 2006/112.


18 – Cit. alla nota 14, punto 45 della sentenza; v. paragrafo 60 delle mie conclusioni e la giurisprudenza ivi citata.


19 –      V., più di recente, sentenza del 22 dicembre 2010, Weald Leasing (C-103/09, Racc. pag. I-13589, punto 27, e giurisprudenza ivi citata).