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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 18 febbraio 2016 (1)

Causa C-200/14

Silvia Georgiana Câmpean

contro

Serviciul Fiscal Municipal Mediaș,

già Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș,

e

Administrația Fondului pentru Mediu

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania)]

Causa C-288/14

Silvia Ciup

contro

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiş (Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Rimborso di una tassa indebitamente riscossa – Principi di equivalenza e di effettività – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 17, 20, 21, paragrafo 1, e 47 – Tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale che stabilisce le modalità di rimborso – Esecuzione delle decisioni giurisdizionali rese nei confronti delle autorità pubbliche – Rimborso rateizzato su un periodo di cinque anni – Requisito consistente nell’ottenere una decisione giurisdizionale – Metodo di calcolo degli interessi – Limitazione della possibilità di effettuare una compensazione con i debiti tributari esistenti – Impossibilità di chiedere l’esecuzione forzata»





 Introduzione

1.        La problematica relativa alla tassa vigente in Romania, riscossa in occasione dell’immatricolazione delle autovetture, è da qualche anno costantemente presente nella giurisprudenza della Corte. In esito ad una serie di pronunce della Corte, la suddetta tassa, nelle sue forme successive, è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione (2). Tuttavia, ciò non ha esaurito l’argomento, in quanto analoghi problemi sono emersi in relazione alle norme sancite dalle autorità rumene in materia del suo rimborso (3).

2.        È proprio questo argomento a formare oggetto delle domande pregiudiziali nelle cause qui in esame, sottoposte alla Corte da due giudici rumeni in modo indipendente. Benché tali due cause non siano state riunite, la Corte ha deciso di tenere un’unica udienza, in quanto le questioni pregiudiziali in esse sollevate coincidono ampiamente. Per questo motivo, ho deciso di presentare anche conclusioni uniche per entrambe le cause.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3.        La tassa di cui le ricorrenti chiedono il rimborso in entrambi i procedimenti principali è stata ritenuta incompatibile con l’articolo 110 TFUE. Secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto dell’Unione impone che tale tributo venga rimborsato (4). Il rimborso in parola deve essere effettuato nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. È alla luce di siffatti principi che dovrà essere valutata la normativa che forma oggetto delle questioni pregiudiziali sollevate nelle cause in esame.

4.        I giudici del rinvio hanno altresì richiamato una serie di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed in particolare gli articoli 17, 20, 21, paragrafo 1, e 47.

 Diritto rumeno

5.        L’accertamento, in esito alle succitate pronunce della Corte, dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione della tassa riscossa in occasione dell’immatricolazione delle autovetture usate importate da altri Stati membri ha costretto le autorità rumene a rimborsare consistenti somme che sono state riscosse a titolo della tassa in parola. In tali circostanze, le autorità di cui trattasi hanno stabilito norme specifiche per il suddetto rimborso, contenute nel decreto legge del governo n. 8, del 26 febbraio 2014, di modifica e di integrazione di taluni atti normativi e di altre misure fiscali e di bilancio (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare; in prosieguo: l’«OUG n. 8/2014»). In particolare, l’articolo XV di detto decreto è così formulato:

«1.      Il pagamento degli importi previsti con sentenze aventi ad oggetto il rimborso della tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli e della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, gli interessi calcolati fino al giorno del saldo integrale e le spese processuali, nonché gli altri importi fissati dalle autorità giurisdizionali, divenute definitive entro il 31 dicembre 2015, sarà effettuato nel corso di 5 anni civili, con il pagamento ogni anno del 20% del loro valore.

2.      Sulle richieste di rimborso dei contribuenti di cui al paragrafo 1 si deve decidere, conformemente alle disposizioni del decreto del governo n. 92/2003 sul Codice di procedura tributaria, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni, entro 45 giorni dalla registrazione, mentre il pagamento delle rate annuali viene effettuato sulla base della tabella dell’Administraţia Fondului pentru Mediu [Amministrazione del fondo per l’ambiente].

3.      Il termine di cui al paragrafo 1 decorre dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2.

4.      Nel corso del periodo previsto al paragrafo 1, qualsiasi procedimento di esecuzione forzata è sospeso di diritto.

5.      Gli importi previsti al paragrafo 1, corrisposti in forza del presente decreto legge, sono rivalutate sulla base dell’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Institutul Naţional de Statistică [Istituto nazionale di Statistica].

6.      La procedura da seguire per effettuare il pagamento dei titoli esecutivi sarà stabilita con decreto interministeriale del Ministro dell’Ambiente e dei Cambiamenti climatici e del Ministro delle Finanze pubbliche, nel rispetto dei termini fissati al paragrafo 1.

7.      I pagamenti residui degli importi relativi ai titoli esecutivi emessi entro la data di entrata in vigore del presente decreto legge e per i quali non è stato avviato il procedimento di esecuzione forzata si effettuano nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi da l a 6».

6.        Le norme di attuazione dell’OUG n. 8/2014 sono state stabilite nel decreto del Ministro delle Finanze pubbliche e del Ministro dell’Ambiente e dei Cambiamenti climatici n. 365/741/2014 (5) (in prosieguo: il «decreto n. 365/741/2014»). L’allegato I di tale decreto definisce la procedura di rimborso di tale tassa. Secondo le informazioni contenute nella decisione di rinvio siffatta procedura prevede, tra l’altro, che il rimborso ha luogo esclusivamente su domanda del contribuente alla quale lo stesso è tenuto ad allegare, tra l’altro, una copia conforme della decisione giurisdizionale di accertamento dell’obbligo di rimborso (punti da 1 a 3, 7 e 8), che la domanda di rimborso della tassa è esaminata entro 45 giorni, in deroga al termine di 30 giorni solitamente utilizzato in casi analoghi (punto 5), e che gli importi dovuti a titolo di rimborso possono essere compensati con altri obblighi tributari dell’interessato, ma solo fino all’ammontare delle rate annuali (20%) determinate nell’OUG n. 8/2014 (punto 19).

7.        Ai sensi degli articoli da 1 a 3 del decreto legislativo n. 22, del 30 gennaio 2002, relativo all’esecuzione degli obblighi di pagamento delle istituzioni pubbliche, accertati mediante titolo esecutivo, con modifiche (Ordonanţa nr. 22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii; in prosieguo: l’«OG n. 22/2002»):

«Articolo 1

1.      I crediti accertati mediante titolo esecutivo a carico delle istituzioni e delle autorità pubbliche vengono liquidati mediante importi approvati per tale destinazione nel loro bilancio oppure, a seconda dei casi, attraverso i titoli di spesa in cui rientra l’obbligo di pagamento in questione.

2.      I crediti accertati mediante titolo esecutivo a carico delle istituzioni e delle autorità pubbliche non possono essere liquidati mediante gli importi destinati, ai sensi del bilancio approvato, alla copertura delle spese di organizzazione e di funzionamento, comprese quelle per il personale, aventi lo scopo di consentire loro di realizzare le funzioni e gli obiettivi previsti dalla legge, per i quali tali istituzioni e tali autorità sono state create.

Articolo 2

Se l’esecuzione dei crediti accertati mediante titolo esecutivo non inizia o non prosegue per mancanza di fondi, l’istituzione debitrice è obbligata, nel termine di 6 mesi, ad adottare i provvedimenti necessari all’adempimento dell’obbligo di pagamento. Tale termine decorre dalla data in cui il debitore ha ricevuto l’ingiunzione di pagamento, notificata dall’organo competente per l’esecuzione, su istanza del creditore.

Articolo 3

Nel caso in cui le istituzioni pubbliche non adempiano l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 2, il creditore può chiedere l’esecuzione forzata ai sensi del codice di procedura civile o delle altre disposizioni di legge applicabili in materia.

8.        Infine, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, del decreto del Ministro delle Finanze pubbliche n. 2336, del 19 luglio 2011, che adotta le procedure di attuazione dei titoli esecutivi in forza dei quali si richiede il pignoramento dei conti delle autorità e delle istituzioni pubbliche, aperti presso la Tesoreria dello Stato (Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2336 din 19 iulie 2011 pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului; in prosieguo: il «decreto n. 2336/2011»):

«Qualora l’autorità giudiziaria confermi la validità del pignoramento dei conti correnti, l’esecuzione avrà ad oggetto soltanto gli importi, detenuti dal debitore o che gli sono dovuti da terzi, che consentano il pagamento dei crediti accertati a carico delle istituzioni e delle autorità pubbliche, fatti salvi i limiti stabiliti dall’articolo 1, paragrafo 2 [dell’OG n. 22/2002], approvato con integrazioni dalla legge n. 288/2002, come successivamente modificata e integrata».

 Fatti, svolgimento del procedimento e questioni pregiudiziali

 Causa C-200/14

9.        La sig.ra Silvia Georgiana Câmpean, ricorrente nel procedimento principale, ha acquistato, in data 9 dicembre 2011, un’autovettura usata, immatricolata per la prima volta in un altro Stato membro. All’atto di immatricolazione di tale autovettura in Romania la ricorrente nel procedimento principale ha pagato un importo pari a 2 737 lei rumeni (RON) a titolo di tassa sulle emissioni inquinanti.

10.      Il 21 febbraio 2012 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio con richiesta di restituzione del suddetto importo maggiorato degli interessi, facendo valere l’incompatibilità della suddetta tassa con il diritto dell’Unione.

11.      Il 5 novembre 2012 tale giudice ha sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale in merito alla compatibilità della tassa sulle emissioni inquinanti con il diritto dell’Unione. La Corte si è pronunciata stabilendo che l’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una tassa come quella rumena sull’inquinamento (6).

12.      Il giudice del rinvio, tuttavia, ha nutrito dubbi sul punto se l’accertamento da esso effettuato circa la sussistenza dell’obbligo di restituzione della tassa in parola sia effettiva in considerazione dell’entrata in vigore dell’OUG n. 8/2014. In tali circostanze il suddetto giudice ha deciso di sottoporre nuovamente alla Corte la seguente questione pregiudiziale la quale, per chiarezza espositiva, contrassegno come la questione n. 1:

«1)      Se l’articolo 6 TUE, gli articoli 17, 20, 21, primo comma, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio della restituzione delle imposte vietate dal diritto dell’Unione in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia, la raccomandazione 16/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e la risoluzione n. 1787/2011 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa possano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma come l’articolo XV del decreto legge n. 8/2014».

13.      L’ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte il 22 aprile 2014. Dopo la sottoposizione alla Corte della suddetta questione, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto l’integrazione della domanda pregiudiziale in seguito dell’entrata in vigore del decreto n. 365/741/2014, ed anche in considerazione dei dubbi inerenti all’efficacia della decisione relativa all’obbligo di restituzione della tassa alla luce di altre disposizioni del diritto rumeno. In tali circostanze, il giudice del rinvio ha integrato la domanda con le seguenti questioni pregiudiziali che qualifico come questioni da 2 a 6:

«2)      Se il diritto dell’Unione al quale si fa riferimento nella decisione di rinvio oggetto della causa C-200/14, nonché la raccomandazione n. 16/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, la risoluzione n. 1787/2011 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e la raccomandazione n. (80)2 del Comitato dei Ministri, possano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa come il [decreto n. 741/365/2014], gli articoli 1, 2 e 3 [dell’OG n. 22/2002] ed il [decreto n. 2336/2011].

3)      Se il diritto dell’Unione sopra richiamato e la giurisprudenza della Corte [causa Costanzo, C-103/88, EU:C:1989:256] debbano essere interpretati nel senso che gli organi dell’amministrazione interna (tributaria e dell’ambiente – nel caso di specie) devono dare esecuzione d’ufficio ed immediatamente alle decisioni giurisdizionali pronunciate in ambito amministrativo e tributario, senza che il beneficiario della restituzione debba domandare l’esecuzione forzata o adempiere ad altre formalità imposte dalla convenuta debitrice.

4)      Quale sia il termine “immediato”, secondo il diritto dell’Unione, entro il quale gli organi amministrativi interni devono dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali amministrative e tributarie oppure procedere alla compensazione dei diritti dei beneficiari delle restituzioni con altri obblighi reciproci nei confronti dello Stato.

5)      Se il diritto dell’Unione possa essere interpretato nel senso che sanzioni quali quelle di cui al capitolo II, lettera b), della raccomandazione n. 16/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (ossia l’ammenda prevista all’articolo 24, paragrafo 3, della legge n. 554/2004) possono essere applicate anche in caso di mancata esecuzione degli obblighi pecuniari posti a carico dell’amministrazione in forza di una decisione giurisdizionale.

6)      Nel caso di esecuzione forzata di decisioni giurisdizionali emesse nei confronti della pubblica amministrazione, quali beni possano essere sottoposti a confisca, ai sensi del capitolo II, punto 2, lettera d), della raccomandazione n. 16/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa».

14.      Le ulteriori domande pregiudiziali sono pervenute alla Corte il 18 dicembre 2014.

 Causa C-288/14

15.      La sig.ra Silvia Ciup, ricorrente nel procedimento principale, ha acquistato un’autovettura usata, immatricolata per la prima volta in un altro Stato membro. All’atto dell’immatricolazione di tale autovettura in Romania la ricorrente nel procedimento principale ha pagato un importo pari a RON 1 774 a titolo di tassa sulle emissioni inquinanti.

16.      Il 12 luglio 2012 essa ha chiesto alla parte convenuta nel procedimento principale la restituzione della tassa. Tale domanda non è stata accolta e la ricorrente ha pertanto proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Detto giudice ha accolto il ricorso, ordinando la restituzione della tassa con gli interessi calcolati dalla data di scadenza del termine di 45 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di rimborso della tassa (siffatto termine era scaduto il 27 agosto 2012) fino all’effettivo rimborso.

17.      Nel procedimento principale nel caso in esame la ricorrente ha chiesto il pagamento degli interessi per un importo di RON 485 per il periodo decorrente dalla data del pagamento della tassa contestata (vale a dire, dal 15 ottobre 2010) fino al 27 agosto 2012. Inoltre, essa ha chiesto il pagamento immediato dei suddetti interessi, senza la loro rateizzazione.

18.      Il giudice del rinvio, avendo ritenuto che le disposizioni dell’OUG n. 8/2014 ostassero all’accoglimento delle richieste della ricorrente, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i principi di equivalenza e di effettività dei rimedi per le violazioni del diritto dell’Unione europea, sanciti dalla giurisprudenza della Corte, nonché il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni di diritto nazionale le quali differiscono, con una rateizzazione su un periodo di 5 anni, il rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto comunitario e quello dei relativi interessi, rimborsi disposti con sentenze divenute esecutive entro il 31 dicembre 2015».

19.      L’ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte il 12 giugno 2014.

 Procedimento dinanzi alla Corte

20.      Osservazioni scritte sono state presentate dalla ricorrente nel procedimento principale nella causa C-200/14, dal governo rumeno nonché dalla Commissione europea. La ricorrente nel procedimento principale nella causa C-200/14 e la Commissione erano rappresentate all’udienza di discussione comune, tenutasi per entrambe le cause il 22 ottobre 2015.

 Analisi

21.      L’obbligo di restituire, corredate di interessi, le imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione costituisce il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione dalle quali discende siffatta contrarietà (7). In mancanza di disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione in tale materia, spetta al diritto nazionale di ciascuno Stato membro definire le regole e le procedure della restituzione, fermo restando che gli Stati membri sono vincolati dai principi di equivalenza e di effettività. È soprattutto alla luce di siffatti principi che dovrebbero essere valutate le disposizioni del diritto rumeno alle quali si fa riferimento nelle questioni pregiudiziali (8). I giudici del rinvio sollevano anche la questione della compatibilità di tali disposizioni con talune disposizioni della Carta. Esaminerò tale argomento nella parte finale delle conclusioni. Preliminarmente occorre, tuttavia, valutare la questione della ricevibilità delle domande pregiudiziali nella causa C-200/14 sollevata dal governo rumeno.

 Sulla ricevibilità delle domande pregiudiziali nella causa C-200/14

22.      In primo luogo è necessario esaminare la censura dedotta dal governo rumeno, secondo la quale la Corte non sarebbe competente ad interpretare gli atti adottati dal Consiglio d’Europa, con la conseguente irricevibilità delle domande pregiudiziali nella parte relativa a tali atti (9).

23.      Tale tesi va condivisa. In effetti, gli atti del Consiglio d’Europa non sono soggetti alla giurisdizione della Corte ed essa non è quindi competente a pronunciarsi sulla loro interpretazione. Nel caso di specie, la Corte non sarà dunque competente a rispondere alle domande pregiudiziali nella parte in cui esse concernono gli atti del Consiglio d’Europa.

24.      In secondo luogo, occorre esaminare la censura formulata dal governo rumeno circa l’irricevibilità delle questioni pregiudiziali nella loro integralità, in ragione del fatto che esse si riferiscono a problemi connessi all’esecuzione di un’eventuale decisione relativa all’obbligo di rimborso del tributo controverso, mentre il procedimento principale è, per il momento, volto all’accertamento della sussistenza di un siffatto obbligo a carico delle autorità rumene. Di conseguenza, secondo il governo rumeno, la proposizione di tali domande, nella fase attuale del procedimento, le rende puramente ipotetiche.

25.      Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (10).

26.      Nel caso di specie, l’incompatibilità della tassa controversa, e quindi anche dell’obbligo della sua restituzione, con il diritto dell’Unione è, in linea di principio, indubbia, in quanto risulta dalla risposta della Corte alla prima domanda pregiudiziale proposta dal giudice del rinvio nel procedimento principale (11). Le questioni sottoposte da tale giudice nella presente causa di sicuro non hanno quindi carattere ipotetico, né sono estranee alla controversia di cui è stato investito il giudice del rinvio nel procedimento principale. A sua volta, la questione dei limiti in cui il giudice del rinvio potrà poi avvalersi della risposta fornita dalla Corte ai fini della sua decisione rappresenta una questione di interpretazione del diritto processuale nazionale, che esula dalla competenza della Corte. Tale valutazione può essere effettuata soltanto dal giudice del rinvio. Dal momento quindi che tale giudice ha ritenuto necessario, ai fini della pronuncia della decisione, ottenere le risposte alle proprie questioni, la Corte non può mettere in discussione siffatto punto di vista.

27.      Ritengo pertanto che non vi siano ragioni per contestare la ricevibilità delle domande pregiudiziali nella causa C-200/14.

 Osservazioni preliminari sul principio di leale cooperazione

28.      Alcuni degli atti del diritto rumeno la cui compatibilità con il diritto dell’Unione è messa in dubbio dal giudice nazionale, segnatamente l’OUG n. 8/2014 ed il decreto n. 365/741/2014, sono stati emanati dopo la pubblicazione delle sentenze della Corte che avevano dichiarato incompatibili con il diritto dell’Unione le tasse sull’immatricolazione delle autovetture in vigore in Romania (12). Lo scopo di tali atti è proprio quello di definire le modalità e le procedure del rimborso delle tasse in parola. Di conseguenza, ci si può chiedere se, per il mero fatto che il tributo sia stato dichiarato contrario al diritto dell’Unione, la determinazione delle norme relative al rimborso di una tassa non violi di per sé il principio di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, derivante dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

29.      A mio parere, tuttavia, il fatto di stabilire tali norme specifiche non viola, di per sé, il principio di leale collaborazione. Nei casi in cui uno Stato membro sia tenuto a effettuare un considerevole rimborso, a favore di un elevato numero di contribuenti, di tasse che aveva prelevato, la determinazione di norme specifiche relative a tale rimborso può risultare non solo necessaria dal punto di vista dello Stato in parola, ma anche vantaggiosa per i soggetti passivi interessati. Tali norme specifiche non devono, tuttavia, essere meno vantaggiose rispetto ai principi generali e non possono rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’ottenimento del rimborso della tassa. In altre parole, esse devono essere compatibili con i principi di equivalenza e di effettività.

30.      Invero la Corte ha dichiarato, relativamente al precedente articolo 10 CE (attualmente articolo 4, paragrafo 3, TUE), che in una siffatta situazione lo Stato membro non può adottare norme che limitino le possibilità di agire per la ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (13). Tuttavia la Corte ha desunto tale conclusione dai principi di equivalenza e di effettività (14). A mio parere, si deve pertanto ritenere che il principio di leale collaborazione non osti a che gli Stati membri adottino norme specifiche per il rimborso delle tasse considerate incompatibili con il diritto dell’Unione, purché tali norme rispettino i principi di equivalenza e di effettività.

 Sul principio di equivalenza

31.      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio di equivalenza significa che le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai contribuenti in forza del diritto dell’Unione non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (15). Siffatto principio assume una particolare rilevanza in relazione alle norme di diritto nazionale di uno Stato membro stabilite appositamente ai fini del rimborso delle tasse dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione, come ad esempio l’OUG n. 8/2014 ed il decreto n. 365/741/2014.

32.      I giudici del rinvio non hanno fornito informazioni che consentano di valutare la compatibilità con il principio di equivalenza delle disposizioni di diritto rumeno che sono oggetto della causa. A sua volta, il governo rumeno sostiene che tale principio non è stato violato, in quanto in altre fattispecie vengono applicate norme analoghe, come quelle relative alla rateizzazione delle somme dovute dall’erario, ad esempio in relazione a debiti arretrati dello Stato attinenti a rapporti di lavoro.

33.      A tal proposito occorre, tuttavia, sottolineare che la valutazione delle disposizioni nazionali sotto il profilo della compatibilità con il principio di equivalenza richiede il loro confronto con le norme relative alla tutela dei diritti di natura analoga risultanti dall’ordinamento nazionale. La Corte ha espresso tale tesi in modo molto chiaro nella sua giurisprudenza, affermando che il rispetto di tale principio presuppone che la norma nazionale controversa si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno aventi oggetto e causa analoghi (16).

34.      Per valutare la conformità con il principio in parola delle norme relative al rimborso di una tassa dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione è, pertanto, necessario confrontarle con le norme vigenti nel diritto nazionale in materia di rimborso di una tassa che si ritiene sia stata riscossa in violazione del diritto nazionale, ad esempio in seguito al controllo di costituzionalità. Le norme nazionali relative al rimborso o al pagamento da parte dell’erario di debiti di natura diversa rispetto al rimborso di una tassa indebitamente prelevata, ad esempio degli arretrati delle retribuzioni, sono quindi, nel caso di specie, del tutto irrilevanti e non possono essere determinanti sul piano né della compatibilità né dell’incompatibilità con il principio di equivalenza delle norme in materia di rimborso delle tasse dichiarate contrarie al diritto dell’Unione.

35.      Al fine di effettuare una siffatta valutazione i giudici del rinvio dovranno, quindi, individuare le norme relative al rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto nazionale applicabili nel diritto interno e comparare con esse le norme relative al rimborso della tassa controversa nel procedimento principale, dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione (17). Qualora i giudici del rinvio ritenessero queste ultime norme meno favorevoli, dovrebbero rifiutarne l’applicazione, in modo da permettere ai contribuenti interessati di ottenere il rimborso secondo regole non meno vantaggiose rispetto a quelle applicabili alle domande di rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto nazionale.

36.      Le questioni pregiudiziali sollevate in entrambe le cause in esame vanno quindi risolte nel senso che il principio di equivalenza a tutela dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione e dei diritti risultanti dalla normativa nazionale osta a che nel diritto interno degli Stati membri siano in vigore norme in materia di rimborso di tributi ritenuti incompatibili con il diritto dell’Unione meno favorevoli rispetto alle norme di rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto nazionale. Spetta ai giudici nazionali procedere a tale valutazione.

 Sul principio di effettività

37.      Indipendentemente dalla sussistenza del presupposto di equivalenza, le disposizioni nazionali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti in forza del diritto dell’Unione devono soddisfare anche il criterio di effettività. Tale indipendenza di questi due principi è estremamente importante, perché significa che i requisiti che da essi derivano devono essere soddisfatti cumulativamente. In altre parole, i requisiti nei confronti delle disposizioni nazionali non possono essere ritenuti soddisfatti qualora i diritti risultanti dal diritto dell’Unione non siano tutelati in modo effettivo, anche nei casi in cui diritti analoghi derivanti dal diritto nazionale siano tutelati in modo identico o equivalente.

38.      Secondo la formulazione adottata nella giurisprudenza, il principio di effettività impone che le norme nazionali non siano configurate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (18). Relativamente al rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione ciò significa che il contribuente non solo ha il diritto di recuperare l’intero ammontare delle tasse corredate dagli interessi maturati, ma anche che le norme relative a tale rimborso non possono rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto in questione, ossia imporre modalità che vanno al di là di quanto necessario.

39.      È alla luce di tali principi che occorre valutare le norme specifiche, menzionate nelle rispettive questioni pregiudiziali, in materia di rimborso della tassa sull’immatricolazione delle autovetture.

 Rateizzazione del rimborso della tassa su un periodo di cinque anni

40.      La riscossione della tassa in violazione del diritto dell’Unione determina una situazione di illegalità. Il rimborso di tale tassa è inteso, innanzitutto, a porre rimedio a una siffatta situazione di illegalità, la quale permane fintantoché la tassa non viene restituita al contribuente. Per questo motivo, il tributo deve essere restituito immediatamente, vale a dire subito dopo l’espletamento delle procedure volte all’accertamento dell’obbligo di rimborso e del suo adempimento.

41.      Qualsiasi ritardo ingiustificato implicherà il protrarsi nel tempo della situazione di illegalità derivante dalla riscossione di una tassa illegittima, ostando così al conseguimento dell’obiettivo per il quale è stato istituito l’obbligo di rimborso della tassa in questione. Ciò accade, in particolare, nel caso in cui uno Stato membro preveda la rateizzazione del rimborso della tassa e, quindi, in modo consapevole ed intenzionale prolunghi detta situazione di illegalità. Tali modalità sono quindi contrarie al principio di effettività.

42.      Il secondo obiettivo perseguito tramite l’obbligo di rimborsare, unitamente agli interessi, una tassa non conforme al diritto dell’Unione è il risarcimento dei danni derivanti dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito della riscossione indebita del tributo (19). La dilazione o la rateizzazione del pagamento degli interessi dovuti a tale titolo implica che durante tale periodo il danno rimane non risarcito. Ciò si pone, quindi, in contrasto con il principio di effettività. Al riguardo, vale la pena di aggiungere che il danno in questione insorge già dal momento della riscossione della tassa. Il suo risarcimento richiede quindi il pagamento degli interessi per l’intero periodo a partire dalla data di riscossione delle tasse non dovute fino alla data del loro rimborso effettivo al contribuente.

43.      Una delle modalità di rimborso delle tasse indebitamente riscosse può essere quella di compensare con altre obbligazioni a carico del contribuente interessato nei confronti dell’erario. In tal caso trovano piena applicazione i principi sopra menzionati (paragrafi 41 e 42). Di conseguenza, anche la limitazione della possibilità di operare tale compensazione ogni anno fino a un massimo del 20% dell’importo totale da rimborsare è contraria al principio di effettività. La compensazione in parola dovrebbe essere eseguibile immediatamente in relazione all’intero importo della tassa indebitamente riscossa, inclusi gli interessi maturati e, nel caso in cui l’importo del rimborso dovesse superare l’ammontare delle obbligazioni del contribuente, la parte restante dovrebbe essere restituita immediatamente sotto forma di pagamento in denaro.

 Rimborso su domanda del contribuente e obbligo di allegare determinati documenti

44.      Per quanto riguarda la disposizione a norma della quale il rimborso di una tassa incompatibile con il diritto dell’Unione ha luogo su domanda del contribuente interessato, non considero tale norma contraria al principio di effettività. A mio parere, è infatti possibile esigere dal contribuente che esso adotti le misure efficaci al fine di far valere i propri diritti. Tale obbligo non rende eccessivamente difficile, né tanto meno impossibile, l’esercizio dei diritti in parola. Il principio di effettività non può essere, a mio parere, interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di procedere d’ufficio al rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione.

45.      Allo stesso modo, non credo che debba essere considerato troppo gravoso il requisito di fornire documenti comprovanti l’identità del richiedente e del suo diritto al rimborso del tributo.

46.      Al contrario, se la pertinente disposizione dell’allegato I del decreto n. 365/741/2014 dovesse essere interpretata nel senso che la restituzione ha luogo previo ottenimento da parte del contribuente della decisione giudiziaria di accertamento dell’obbligo di detto rimborso, in tal caso la condizione in parola sarebbe, a mio avviso, senza dubbio incompatibile con il principio di effettività. In determinate sentenze della Corte è stata, infatti, effettuata un’interpretazione del diritto dell’Unione, nella fattispecie dell’articolo 110 TFUE, dalla quale risulta l’incompatibilità con tale diritto della tassa rumena riscossa all’atto dell’immatricolazione delle autovetture. Tali pronunce sono vincolanti non solo per i giudici che avevano sottoposto le questioni pregiudiziali su tale argomento, ma anche per tutti gli altri organi giurisdizionali rumeni, nonché, come ha giustamente rilevato la Commissione nelle proprie osservazioni, per gli organi amministrativi. Di conseguenza, la necessità di avviare un procedimento giudiziario, il cui risultato è a priori deciso, e, successivamente, un separato procedimento amministrativo, rappresenta una difficoltà eccessiva nell’esercizio del diritto al rimborso di una tassa.

 Limitazione dell’entità delle risorse finanziarie destinate al rimborso della tassa

47.      Limitare l’entità delle risorse finanziarie che possono essere destinate al rimborso delle tasse ad importi stanziati a tale scopo nel bilancio del competente ente pubblico può rendere praticamente impossibile la restituzione della tassa nel caso in cui detti importi risultino insufficienti. Detta limitazione è quindi, a mio parere, in evidente contrasto con il principio di effettività, tanto più che essa subordina il rimborso della tassa ad una circostanza completamente dipendente dal soggetto obbligato alla sua restituzione, ossia lo Stato. Pertanto, ciò permette, in sostanza, di evitare il rimborso col pretesto della mancanza delle risorse previste a tal uopo nel bilancio. L’obbligo di rimborsare le tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione rappresenta un obbligo di risultato all’adempimento del quale lo Stato membro non può sottrarsi.

 Restrizioni relative all’esecuzione forzata

48.      Se è vero che l’adempimento dell’obbligo di rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione può aver luogo su domanda dell’interessato, ciò nondimeno esso deve essere effettuato su base volontaria, il che significa che il contribuente non può essere costretto ad avviare un procedimento di esecuzione forzata. Qualora, tuttavia, uno Stato membro non assolva tale obbligo in tutto o in parte, il contribuente deve avere il diritto di avviare una procedura esecutiva. In tal caso, per le ragioni menzionate al precedente paragrafo 47, il diritto nazionale non può limitare gli attivi patrimoniali sui quali può essere effettuata tale esecuzione ad importi che sono stati espressamente destinati al rimborso delle tasse. Il debitore, in questo caso, è l’erario e quindi l’esecuzione deve essere condotta secondo i principi generali di esecuzione delle obbligazioni pecuniarie nei confronti dell’erario applicabili nell’ordinamento dello Stato membro interessato.

49.      Per quanto riguarda, invece, il momento a partire dal quale è possibile avviare l’esecuzione forzata relativa al rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto, il principio di effettività non osta, a mio parere, a che lo Stato membro che ha istituito una procedura speciale per la restituzione dei tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione impedisca di avviare l’esecuzione forzata relativa al suddetto rimborso fino al completamento della procedura in parola. Ciò vale, però, nei casi in cui la stessa procedura sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività. Qualora, invece, la procedura in parola risulti violare i suddetti principi, ad esempio per il fatto di dilazionare indebitamente l’effettivo ed intero rimborso delle tasse, corredate da interessi, il contribuente deve avere la possibilità di avviare l’esecuzione forzata qualora non ottenga il rimborso entro un termine ragionevole.

 Termine per la trattazione delle domande di rimborso

50.      Conformemente alle disposizioni nazionali che formano oggetto delle questioni pregiudiziali, le domande di restituzione del tributo controverso sono esaminate entro il termine di 45 giorni. Siffatto termine non mi sembra eccessivamente lungo e rientra nei limiti solitamente stabiliti dagli Stati membri per la trattazione delle pratiche amministrative; di conseguenza non lo ritengo in contrasto con il principio di effettività.

51.      Tuttavia, secondo le informazioni fornite dai giudici del rinvio, si tratta di un termine più lungo rispetto a quello normalmente applicabile in casi simili nel diritto rumeno, che è di 30 giorni. Ciò può essere problematico dal punto di vista del principio di equivalenza. La valutazione di tale aspetto spetta ai giudici nazionali.

 Risposta alle questioni pregiudiziali in relazione al principio di effettività

52.      Riassumendo le considerazioni sin qui svolte, propongo di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:

1)         Il principio di effettività della tutela dei diritti dei contribuenti attribuiti dal diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale che:

–        dispongono la rateizzazione, con pagamenti annuali, ripartiti su un periodo di cinque anni, del rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione e dei relativi interessi nonché la limitazione, fino ad un importo corrispondente all’ammontare di dette rate, della possibilità di compensare gli importi dovuti al contribuente a tale titolo con altri debiti tributari del medesimo contribuente;

–        obbligano il contribuente a ottenere una decisione giurisdizionale di accertamento del diritto al rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, benché l’illegittimità della tassa risulti in modo inequivocabile dalla giurisprudenza della Corte;

–        limitano l’entità delle risorse finanziarie destinate al rimborso di una tassa agli importi previsti a tale scopo nel bilancio del competente ente pubblico;

–        limitano la possibilità in capo al contribuente di avviare la procedura di esecuzione forzata nel caso in cui lo Stato dilazioni indebitamente la restituzione della tassa o consentono di sottoporre ad esecuzione esclusivamente gli importi destinati nel bilancio al rimborso delle tasse.

2)         Il principio di effettività della tutela dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del diritto nazionale ai sensi delle quali:

–        il contribuente deve chiedere il rimborso della tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione e allegare a tale domanda i documenti attestanti l’identità del richiedente e del suo diritto al rimborso della tassa;

–        il contribuente non può avviare un’esecuzione forzata finché non sia stata ultimata la procedura di rimborso della tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, purché la procedura in questione soddisfi i requisiti di equivalenza e di effettività.

 Sull’’interpretazione delle disposizioni della Carta

53.      A sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, della Carta, le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Come risulta da una costante giurisprudenza della Corte in materia di interpretazione di tale disposizione, i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione, e quindi, anzitutto, i diritti indicati nella Carta, si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (20).

54.      Le disposizioni rumene che costituiscono oggetto dell’analisi nelle cause in esame determinano le modalità del rimborso delle tasse ritenute incompatibili con il diritto dell’Unione e quindi sono intese alla tutela dei diritti risultanti dallo stesso diritto. Di conseguenza, esse rientrano sicuramente nel suo ambito di applicazione e, quindi, nell’ambito di applicazione della Carta.

55.      Tuttavia, a mio parere, la suesposta interpretazione dei principi di equivalenza e di effettività costituisce un fondamento sufficiente affinché i giudici del rinvio dichiarino incompatibili con il diritto dell’Unione alcune disposizioni della normativa rumena in materia di rimborso delle tasse riscosse all’atto dell’immatricolazione delle autovetture. Inoltre, le disposizioni della Carta influenzano l’interpretazione del principio di effettività nel contesto in cui i diritti garantiti dall’ordinamento dell’Unione vengano fatti valere dinanzi alle autorità nazionali. Per contro, un’analisi autonoma delle disposizioni del diritto rumeno, alla luce della Carta, non risulta necessaria.

56.      Qualora, tuttavia, la Corte dovesse ritenere, contrariamente alla mia proposta, che le disposizioni rumene non siano contrarie ai principi in parola, esse dovrebbero essere analizzate alla luce delle disposizioni della Carta menzionate nelle questioni pregiudiziali. Una siffatta analisi dovrebbe tener conto dei motivi eventualmente a favore della tesi secondo cui le disposizioni rumene sarebbero compatibili con il diritto dell’Unione ed, in particolare, con il principio di effettività (l’analisi della loro conformità con il principio di equivalenza spetta, innanzitutto, ai giudici nazionali). Tuttavia, non ritengo che tali motivi sussistano e, quindi, non sono in grado di effettuare la suddetta analisi.

 Conclusione

57.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dal Tribunalul Sibiu e dal Tribunalul Timiş nel modo seguente:

1)      Il principio di equivalenza a tutela dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione e dei diritti risultanti dalla normativa nazionale osta a che nel diritto interno degli Stati membri siano in vigore norme in materia di rimborso di tributi ritenuti incompatibili con il diritto dell’Unione meno favorevoli rispetto alle norme di rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto nazionale. Spetta ai giudici nazionali procedere a tale valutazione.

2)      Il principio di effettività della tutela dei diritti dei contribuenti risultanti dal diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale che:

–        dispongono la rateizzazione, con pagamenti annuali, ripartiti su un periodo di cinque anni, del rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione e dei relativi interessi nonché la limitazione, fino ad un importo corrispondente all’ammontare di dette rate, della possibilità di compensare gli importi dovuti al contribuente a tale titolo con altri debiti tributari del medesimo contribuente;

–        obbligano il contribuente a ottenere una decisione giurisdizionale di accertamento del diritto al rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, benché l’illegittimità della tassa risulti in modo inequivocabile dalla giurisprudenza della Corte;

–        limitano l’entità delle risorse finanziarie destinate al rimborso di una tassa agli importi previsti a tale scopo nel bilancio del competente ente pubblico;

–        limitano la possibilità in capo al contribuente di avviare la procedura di esecuzione forzata nel caso in cui lo Stato dilazioni indebitamente la restituzione della tassa o consentono di sottoporre ad esecuzione esclusivamente gli importi destinati nel bilancio al rimborso delle tasse.

3)      Il principio di effettività della tutela dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del diritto nazionale ai sensi delle quali:

–        il contribuente deve chiedere il rimborso della tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione e allegare a tale domanda i documenti attestanti l’identità del richiedente e del suo diritto al rimborso della tassa;

–        il contribuente non può avviare un’esecuzione forzata finché non sia stata ultimata la procedura di rimborso della tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, purché la procedura in questione soddisfi i requisiti di equivalenza e di effettività.


1 –      Lingua originale: il polacco.


2 –      V. sentenze Tatu (C-402/09, EU:C:2011:219); Nisipeanu (C-263/10, EU:C:2011:466), e Manea (C-76/14, EU:C:2015:216) nonché una serie di pronunce su tale argomento.


3 –      V. sentenze Irimie (C-565/11, EU:C:2013:250); Nicula (C-331/13, EU:C:2014:2285), e Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662).


4 –      V., in particolare, sentenza Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662, punto 24).


5–      Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.


6–      Ordinanza Câmpean e Ciocoiu (C-97/13 e C-214/13, EU:C:2014:229).


7 –      Sentenza Nicula (C-331/13, EU:C:2014:2285, punti 27 e 28, e giurisprudenza ivi citata).


8 –      Il giudice del rinvio nella causa C-200/14, contrariamente al giudice del rinvio nella causa C-288/14, non ha indicato direttamente nelle proprie domande tali principi come oggetto dell’interpretazione richiesta. Ha, tuttavia, menzionato il principio dell’obbligo di restituire le imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione che è indissociabile dal rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in particolare, sentenza Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punti 26 e 27). Le considerazioni relative a questi due principi si riferiscono quindi anche alla causa C-200/14.


9 –      Trattasi della raccomandazione 16/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, della risoluzione n. 1787/2011 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e della raccomandazione n. (80)2 del Comitato dei Ministri (v. questioni pregiudiziali nella causa C-200/14).


10 –      Sentenza Melki e Abdeli (C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).


11 –      Ordinanza Câmpean e Ciocoiu (C-97/13 e C-214/13, EU:C:2014:229).


12–      Trattasi, anzitutto, delle sentenze Tatu (C-402/09, EU:C:2011:219), e Nisipeanu (C-263/10, EU:C:2011:466).


13 –      Sentenza Weber’s Wine World e a. (C-147/01, EU:C:2003:533, punto 86).


14 –      V. sentenza Deville (240/87, EU:C:1988:349, punti 12 e 13).


15 –      V., in particolare, sentenze Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5); Littlewoods Retail e a. (C-591/10, EU:C:2012:478, punto 27), e Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662, punto 27).


16 –      Sentenza Littlewoods Retail e a. (C-591/10, EU:C:2012:478, punto 31) (Il corsivo è mio).


17 –      Ibidem.


18 –      V. in particolare, sentenze Les Fils de Jules Bianco e Girard (331/85, 376/85 e 378/85, EU:C:1988:97, punto 12); Metallgesellschaft e a., (C-397/98 e C-410/98, EU:C:2001:134, punto 85); Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662, punto 27).


19–      V. in particolare, sentenze Metallgesellschaft e a. (C-397/98 e C-410/98, EU:C:2001:134, punto 87); Littlewoods Retail e a. (C-591/10, EU:C:2012:478, punti 25 e 29), e Irimie (C-565/11, EU:C:2013:250, punti 21 e 26).


20 –      Sentenza Åkerberg Fransson (C-617/10, EU:C:2013:105, punti 19 e 21).