Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 10 settembre 2015 (1)

Causa C-294/14

ADM Hamburg AG

contro

Hauptzollamt Hamburg-Stadt

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo, Germania)]

«Trasporto – Unione doganale e tariffa doganale comune – Codice doganale comunitario – Preferenze tariffarie – Articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 – Prodotti originari esportati da un paese beneficiario – Requisito secondo il quale i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari – Partita composta da una miscela di olio di palmisti grezzo originario di vari paesi che beneficiano dello stesso trattamento preferenziale»





1.        Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio ha ad oggetto olio di palmisti grezzo importato nell’Unione Europea da vari paesi dell’America centrale e meridionale, che beneficiano tutti della stessa tariffa agevolata. A fini di trasporto, l’olio originario di gran parte di tali paesi è stato versato in un unico serbatoio e dichiarato, per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea, una miscela.

2.        In tale contesto, sorge la questione su che trattamento debba essere riservato, ai fini dell’applicazione della tariffa agevolata, a una miscela di prodotti originari di vari paesi. Più precisamente, la Corte è chiamata a fornire indicazioni riguardo all’adeguata interpretazione dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 (2) – che non consente alcuna modificazione o trasformazione dei prodotti – e in particolare il requisito secondo il quale i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari (in prosieguo: il «requisito dell’identità»).

I –     Contesto normativo

A –     Il regolamento (CE) n. 732/2008 (3)

3.        L’articolo 5 del regolamento n. 732/2008 prevede quanto segue:

«1. Le preferenze tariffarie si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nel regime di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.

2. Ai fini dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

(…)».

B –     Il regolamento (CEE) n. 2454/93

4.        Il regolamento n. 2454/93 fissa disposizioni d’attuazione del codice doganale comunitario (4).

5.        Il considerando 16 del regolamento n. 1063/2010, che ha modificato il regolamento n. 2454/93, chiarisce che occorre flessibilità in quanto le norme in vigore al momento dell’adozione del regolamento di modifica esigevano la prova del trasporto diretto nell’Unione europea, che può essere difficile da ottenere. A causa di tale requisito, alcuni prodotti accompagnati da una prova di origine valida non potevano di fatto beneficiare del trattamento preferenziale. Per questo motivo, si è ritenuto opportuno introdurre una nuova norma, più semplice e flessibile, intesa ad accertare se le merci presentate alla dogana per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea siano le stesse che hanno lasciato il paese beneficiario di esportazione, in quanto il punto fondamentale è che tali merci non abbiano subito alcuna trasformazione o modificazione durante il trasporto.

6.        L’articolo 72 del regolamento n. 2454/93 prevede quanto segue:

«I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:

a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell’articolo 75;

b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 76».

7.        L’articolo 74 del regolamento n. 2454/93 così dispone:

«1. I prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell’immissione in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell’esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse».

II –  Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

8.        L’11 agosto 2011 la ADM Hamburg ha importato varie partite di olio di palmisti grezzo dall’Ecuador, dalla Colombia, dalla Costa Rica e da Panama in Germania ai fini dell’immissione in libera pratica nell’Unione europea. Tutti questi paesi sono paesi esportatori beneficiari dell’SPG (5). L’olio è stato trasportato in diversi serbatoi di una nave da carico. Per beneficiare dell’agevolazione, la ADM Hamburg ha presentato certificati di trattamento preferenziale rilasciati dai paesi summenzionati.

9.        Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio riguarda solo una di tali partite (in prosieguo: la «partita di cui trattasi»). La partita di cui trattasi conteneva una miscela di olio di palmisti grezzo originario di vari paesi beneficiari.

10.      L’8 dicembre 2011 l’Ufficio doganale centrale della città di Amburgo (Hauptzollamt Hamburg-Stadt) ha emesso un avviso di accertamento dei dazi all’importazione. Per quanto riguarda la partita di cui trattasi, esso ha calcolato i dazi all’importazione in base all’aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi, ossia, senza concedere alla partita il trattamento preferenziale richiesto. Il motivo del diniego di trattamento preferenziale era, in sostanza, che l’olio di palmisti grezzo di diverse partite importate da diversi paesi d’origine era stato mescolato in un unico serbatoio.

11.      Dopo un ricorso amministrativo conclusosi con esito sfavorevole, la ADM Hamburg ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo). Poiché nutriva dubbi sulla corretta interpretazione della disposizione pertinente del diritto dell’Unione, il Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se, in un caso come quello di cui alla presente fattispecie, ricorrano i presupposti di cui all’articolo 74, paragrafo 1, prima frase, del [regolamento n. 2454/93], secondo cui i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari, allorché più lotti di olio di palmisti grezzo provenienti da diversi paesi esportatori beneficiari dell’SPG di cui sono considerati prodotti originari vengono esportati e introdotti nell’Unione europea non fisicamente separati tra loro, bensì versati all’atto dell’esportazione nello stesso serbatoio della nave trasportatrice e importati nell’Unione europea mescolati in tale serbatoio, potendosi escludere che durante il trasporto di tali prodotti, fino alla loro immissione in libera pratica, siano stati introdotti nel serbatoio della nave altri prodotti, in particolare prodotti che non beneficiano del regime preferenziale».

12.      Sono state presentate osservazioni scritte dalla ADM Hamburg, dall’Ufficio doganale centrale della città di Amburgo e dalla Commissione. Fatta eccezione per l’Ufficio doganale centrale della città di Amburgo, dette parti hanno inoltre formulato osservazioni orali all’udienza dell’11 giugno 2015.

III –  Analisi

A –     La questione

13.      Il requisito dell’identità tra i prodotti che hanno lasciato il paese beneficiario e i prodotti presentati alla dogana con una dichiarazione di immissione in libera pratica nell’Unione europea, come stabilito all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, è soddisfatto quando l’olio di palmisti grezzo originario di diversi paesi che beneficiano della stessa tariffa agevolata è stato versato nello stesso serbatoio di una nave da carico e importato nell’Unione europea mescolato in tale serbatoio? È questo, in sostanza, il chiarimento richiesto alla Corte dal giudice del rinvio nella causa in esame. Il giudice del rinvio è stato indotto a chiedere chiarimenti alla Corte su tale questione non solo in quanto la Corte non ha avuto finora occasione di chiarire il significato dell’articolo 74 del regolamento n. 2454/93, ma anche in quanto le autorità doganali degli Stati membri hanno assunto posizioni divergenti in materia.

14.      Più precisamente, non è certo se miscelare prodotti – che nella fattispecie sono intercambiabili e materialmente identici, nel senso che si tratta sempre di olio di palmisti grezzo – originari di vari paesi beneficiari escluda il trattamento preferenziale. Per le ragioni esposte in prosieguo, ritengo che ciò non avvenga nel caso di specie.

B –     Una norma nuova e più flessibile

15.      Inizierò col ricordare che prima della modifica apportata dal regolamento n. 1063/2010 all’articolo 74 del regolamento n. 2454/93, per consentire all’importatore di beneficiare del trattamento preferenziale, era richiesta la prova del trasporto diretto nell’Unione europea, un requisito spesso difficile da soddisfare. Come chiarito dal considerando 16 del regolamento n. 1063/2010, l’articolo 74 del regolamento n. 2454/93 era destinato a introdurre una nuova norma, più semplice e, fondamentalmente, più flessibile, intesa a garantire che le merci dichiarate siano le stesse merci esportate.

16.      Anzitutto, occorre altresì sottolineare che il requisito dell’identità, come stabilito all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 non deve essere considerato isolatamente, bensì quale parte di un tutto, ossia in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, nel quale si stabilisce che il requisito dell’identità si presume rispettato salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario. In altri termini, se le autorità doganali non hanno motivo di ritenere che i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica non siano gli stessi prodotti esportati, tali autorità devono riconoscere che si stanno occupando degli stessi prodotti.

17.      Nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio, l’origine dei prodotti non è in discussione. Né si discute sul fatto che, se non fosse stato mescolato, l’olio contenuto nella partita controversa beneficerebbe del trattamento favorevole. Inoltre, i prodotti di cui trattasi sono intercambiabili e materialmente identici, nel senso che si tratta sempre di olio di palmisti grezzo. La presunzione di identità stabilita all’articolo 74, paragrafo 2, unitamente al fatto che non sussistono dubbi quanto all’origine dei prodotti, dovrebbe essere di per sé sufficiente, a mio avviso, per risolvere la questione sottesa al procedimento dinanzi al giudice del rinvio.

18.      In effetti, si potrebbe sostenere che le autorità doganali hanno minori possibilità di esaminare e di prelevare campioni di prodotti importati quando prodotti di diversa origine sono importati sotto forma di miscela. In realtà, lo scopo di facilitare il compito delle autorità doganali di verificare l’origine dei prodotti importati non dovrebbe essere sottovalutato nella fattispecie. Anzi, tale scopo dovrebbe essere considerato uno dei principi guida dell’interpretazione del codice doganale nonché del regolamento n. 2454/93, destinato a dare attuazione al codice doganale. Ciò è dovuto anche al fatto che il codice doganale mira, tra l’altro, a garantire procedure rapide ed efficaci di immissione in libera pratica dei prodotti (6). Indubbiamente, è di fondamentale importanza che le autorità doganali siano in grado, se necessario, di esaminare i prodotti per verificare se essi corrispondano al certificato di origine.

19.      Ai fini del trattamento preferenziale è quindi fondamentale che si possa dimostrare l’esistenza di un nesso tra il prodotto, il carattere originario di quest’ultimo e un particolare certificato di origine. Nel provare tale nesso, i certificati di origine svolgono un ruolo cruciale (7). L’importanza di una prova formale dell’origine (certificato di origine) è stata sottolineata dalla Corte: secondo una giurisprudenza costante, infatti, il requisito della prova di origine valida rilasciata dall’autorità competente non può essere considerata una mera formalità che può essere trascurata purché il luogo di origine sia dimostrato con altri mezzi di prova (8).

20.      Per quanto riguarda il procedimento dinanzi al giudice del rinvio, dall’ordinanza di rinvio emerge che la ADM Hamburg ha presentato certificati di trattamento preferenziale sotto forma di certificati di origine per tutte e cinque le partite (Modulo A), che non sono in discussione, in quanto tali, nella presente fattispecie.

21.      Al riguardo, le disposizioni relative ai certificati di origine contenute nell’articolo 47, lettera b), del regolamento n. 2454/93 stabiliscono che il certificato deve recare tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della merce cui si riferisce, in particolare la quantità, il peso lordo e il peso netto del prodotto e il suo volume. Inoltre, l’allegato 17 del regolamento n. 2454/93 descrive il contenuto del «Modulo A». Nei campi 5, 6 e 9 del modulo devono essere indicati il numero dell’articolo, i contrassegni e il numero dei colli e il peso lordo o altra quantità. Sul retro del modulo, intitolato «Notes», al paragrafo II «General conditions», la lettera b) stabilisce inoltre che ogni articolo contenuto in una partita deve essere qualificato separatamente in quanto tale.

22.      È vero che, prima facie, la miscela di prodotti di diversa origine mal si concilia con i requisiti inerenti al contenuto dei relativi certificati, non da ultimo per quanto riguarda il peso e la quantità, ma anche per quanto riguarda il requisito secondo il quale ogni articolo deve essere qualificato separatamente in quanto tale. In tal senso, quando un prodotto viene miscelato con un prodotto di origine diversa in modo da rendere impossibile una nuova separazione fisica dei due prodotti, si potrebbe sostenere che non si tratta più dello stesso prodotto esistente prima che venisse miscelato con l’altro prodotto. Di conseguenza, l’argomento secondo il quale la miscela renderebbe la verifica dell’origine meno agevole per le autorità doganali suscita un certo interesse. Visto in tale prospettiva, l’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 potrebbe essere inteso nel senso che esso impone che i prodotti corrispondenti a uno specifico certificato di origine siano trasportati secondo modalità che garantiscano la loro separazione fisica.

23.      Tuttavia, ritengo che ciò non costituisca un motivo sufficiente per imporre la separazione fisica, durante il trasporto, delle partite collegate a uno specifico certificato di origine. Le ragioni a sostegno della mia tesi sono varie.

24.      In primo luogo, è importante tener presente che l’articolo 74 costituisce parte integrante del capitolo 2 del titolo IV della parte I del regolamento n. 2454/93, relativo all’origine preferenziale. Ancor più precisamente, tale disposizione rientra nella sottosezione 2 della sezione 1 di tale capitolo, relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari», ossia prodotti originari di un paese beneficiario ai fini dell’applicazione di una tariffa agevolata (9).

25.      Dato che l’intera sottosezione 2 riguarda la definizione di ciò che costituisce un prodotto originario, ravviso scarse prove (per non dire alcuna) atte a indicare che il requisito dell’identità è inteso a garantire qualcosa di diverso dal fatto che i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica sono effettivamente prodotti originari, ossia, prodotti originari di un paese beneficiario e non di un paese terzo ai fini della determinazione di un dazio all’importazione (più elevato, o meno elevato, a seconda dell’origine del prodotto). Questa è l’unica finalità dell’articolo 74 del regolamento. Ovviamente, tale disposizione non riguarda l’etichettatura di prodotti destinati, ad esempio, ad essere venduti ai consumatori (10).

26.      Come accennato supra, non sembra esservi disaccordo tra le parti sul fatto che i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica corrispondano effettivamente ai certificati di origine prodotti dalla ADM Hamburg. Dinanzi al giudice del rinvio non sono stati presentati argomenti di segno contrario, e ancor meno prove che indichino che alla partita di cui trattasi sono stati aggiunti prodotti originari di paesi terzi.

27.      In secondo luogo – e soprattutto – i liquidi e i prodotti sfusi costituiscono un caso a parte. A mio avviso, per quanto riguarda questi tipi di prodotto, è prassi comune rilasciare certificati di origine per un periodo specifico e per una particolare quantità di prodotto, per i quali è successivamente attribuita una polizza di carico. Tali documenti sono irrilevanti ai fini del trasporto e, in particolare, delle effettive operazioni di carico di una nave, che rispondono a una logica completamente diversa (11). Per questo motivo non risulta essere affatto insolito che vari certificati di origine siano collegati a prodotti trasportati in un unico serbatoio o in un’unica cisterna, compresa la situazione in cui tutti questi prodotti siano originari di uno stesso paese.

28.      A tal proposito, è stato chiarito in udienza che non solo la partita di cui trattasi, ma anche altre partite di olio di palmisti grezzo importato dalla ADM Hamburg, erano de facto miscele, sebbene miscele di olio originario di un unico paese beneficiario. Tenendo presente tale circostanza, individuare nell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 il requisito della separazione fisica di prodotti liquidi o sfusi può solo condurre a una distinzione ingiustificata. Il requisito della separazione fisica durante il trasporto (basato sul criterio del paese di origine o del certificato di origine) per merci liquide o sfuse comporterebbe il trattamento sfavorevole, per quanto riguarda l’applicazione della tariffa agevolata, di prodotti che è difficile, se non impossibile, separare una volta che siano stati immessi nella stessa cisterna (o nello stesso serbatoio). Non vedo come ciò possa essere giustificato: perché il fatto di mescolare in un serbatoio o in una cisterna prodotti materialmente identici, nel senso che si tratta sempre di olio di palmisti grezzo, e intercambiabili costituisce una «modificazione o trasformazione» contraria all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 quando i prodotti miscelati sono originari di diversi paesi beneficiari, ma non quando i prodotti sono originari di un unico paese?

29.      Per quanto riguarda l’esigenza di verificare l’origine, che, a mio avviso, costituisce l’unico argomento sostenibile che potrebbe essere utilizzato, prima facie, per giustificare la separazione fisica, osserverò semplicemente quanto segue: non vedo perché sarebbe più semplice verificare l’origine in base a certificati di origine in una situazione in cui prodotti intercambiabili (liquidi o sfusi) originari di un unico paese sono trasportati sotto forma di miscela, e più difficile in una situazione in cui, come nella fattispecie, vari certificati di origine sono collegati a una partita contenente prodotti intercambiabili originari di diversi paesi beneficiari. In entrambe le situazioni, abbiamo vari certificati di origine collegati a una miscela di prodotti liquidi o sfusi.

30.      Ciò mi induce a formulare la seguente osservazione conclusiva. A mio avviso, l’articolo 74, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2454/93 introduce una presunzione a favore del carattere originario. Solo quando le autorità doganali hanno motivo di ritenere che i prodotti non abbiano carattere originario il dichiarante deve dimostrare che la partita contiene effettivamente gli stessi prodotti originariamente esportati. Tale prova può essere fornita, come spiega chiaramente tale disposizione, con qualsiasi mezzo, o mediante documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o mediante prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse. In tal senso, il trasporto di prodotti sotto forma di miscela non osta al trattamento preferenziale. Orbene, a rischio di dire un’ovvietà, è l’importatore (il dichiarante) a sopportare il rischio di un dazio all’importazione più elevato, qualora le autorità doganali non dovessero ritenere convincenti le prove dallo stesso fornite riguardo al carattere originario dei prodotti.

31.      Sulla base di quanto precede, ritengo che in circostanze come quelle sottese alla causa in esame quando i) i prodotti miscelati sono materialmente identici, nel senso che si tratta sempre di olio di palmisti grezzo, e intercambiabili; ii) sono originari di paesi che beneficiano dello stesso trattamento preferenziale, e iii) non sussistono dubbi quanto al loro carattere originario, il requisito dell’identità tra i prodotti esportati e quelli dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea, come stabilito all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, è soddisfatto.

IV –  Conclusione

32.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo) nei termini seguenti:

Il requisito dell’identità come stabilito all’articolo 74, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, secondo cui i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari, è soddisfatto in circostanze come quelle sottese alla causa in esame allorché diverse partite di olio di palmisti grezzo originario di diversi paesi che beneficiano dello stesso trattamento preferenziale non sono state fisicamente separate a fini di trasporto, ma sono state versate nello stesso serbatoio della nave trasportatrice e, di conseguenza, importate nell’Unione europea mescolate in tale serbatoio.


1 –      Lingua originale: l’inglese.


2 –      Regolamento (CEE) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010 (GU L 307, pag. 1).


3 –      Regolamento del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (GU L 211, pag. 1).


4 –      Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale comunitario»; GU L 302, pag. 1), come modificato. Tale regolamento riunisce in un unico codice un gran numero di decisioni e regolamenti comunitari, riguardanti la normativa doganale.


5 –      Sistema di preferenze generalizzate.


6 –      Sentenza Derudder, C-290/01, EU:C:2004:120, punto 45. A tal fine, varie disposizioni del codice doganale comunitario, come modificato, vertono sull’esame delle merci. Ad esempio, ai sensi dell’articolo 68, lettera b), di detto codice, per verificare le dichiarazioni, le autorità doganali possono esaminare le merci e prelevare campioni per effettuare analisi o ispezioni dettagliate.


7 –      Sebbene non sia pertinente ai fini della causa in esame, è interessante osservare che è stata introdotta una maggiore flessibilità del sistema anche sotto tale aspetto e che i certificati di origine non vengono più utilizzati. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/428 della Commissione, del 10 marzo 2015, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 e il regolamento (UE) n. 1063/2010 per quanto riguarda le norme d’origine relative al sistema di preferenze tariffarie generalizzate e alle misure tariffarie preferenziali per taluni paesi o territori (GU L 70, pag. 12) ha introdotto un nuovo sistema di certificazione dell’origine delle merci. Ciò avviene mediante un sistema di autocertificazione in cui gli esportatori vengono registrati in un sistema elettronico, il cosiddetto REX-system.


8 –      V., di recente, sentenza Helm Düngemittel, C-613/12, EU:C:2014:52, punto 32 e giurisprudenza ivi citata.


9 –      V., ad esempio, articoli 72, 75 e 78 del regolamento. Secondo tali disposizioni, i prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario (come gli ortaggi coltivati in tale paese) sono considerati prodotti originari, mentre i prodotti non interamente ottenuti in tale paese possono ottenere carattere originario purché siano in seguito sufficientemente lavorati in un paese beneficiario. Dagli articoli 79 e 83 del regolamento emerge inoltre che, nella fabbricazione, può essere utilizzato materiale non originario qualora quest’ultimo non superi talune percentuali del prodotto, mentre, ad esempio, l’origine dei macchinari o del carburante impiegati nella fabbricazione di un prodotto non rileva ai fini della determinazione del carattere originario di tale prodotto.


10 –      Come viene chiarito al considerando 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303, pag. 1), l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione è istituito per sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo nonché lo sviluppo sostenibile aiutandoli a generare, grazie al commercio internazionale, entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite ai fini del proprio sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. Il fatto di miscelare prodotti intercambiabili di diversi paesi appartenenti allo stesso gruppo di paesi SPG non modifica tale finalità.


11 –      Al riguardo, motivi di sicurezza possono imporre che le merci da trasportare siano caricate secondo modalità non corrispondenti alle polizze di carico. In ogni caso, sembra improbabile che il numero di serbatoi o di cisterne di una nave corrisponda al numero di partite trasportate in un determinato momento.