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Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 3 maggio 2018 (1)

Causa C-249/17

Ryanair Ltd

contro

The Revenue Commissioners

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court (Irlanda)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Normativa tributaria – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Nozione di soggetto passivo – Spese sostenute per prestazioni acquistate in occasione dell’acquisizione di tutte le quote di un’impresa – Diritto a detrazione – Fallita acquisizione di un concorrente»






I.      Introduzione

1.        La presente controversia verte nuovamente sull’interpretazione della nozione di «soggetto passivo» e sulla determinazione dell’«attività economica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA (2). Il procedimento offrirà alla Corte l’occasione per precisare l’ambito di applicazione della propria giurisprudenza in materia di diritto a detrazione delle holding.

2.        Nel 2006, la compagnia aerea Ryanair aveva tentato di acquisire la Aer Lingus, compagnia aerea irlandese. È vero che l’acquisizione è fallita per motivi di concorrenza; tuttavia, la Ryanair aveva già sostenuto spese significative per prestazioni di consulenza ed altri servizi in relazione all’acquisizione prevista. Di conseguenza, la Ryanair faceva valere la detrazione dell’IVA assolta a monte; tale domanda è stata respinta dall’amministrazione tributaria irlandese.

3.        La giurisprudenza della Corte riconosce, certo, che un diritto a detrazione può essere fatto valere anche in relazione ad investimenti non andati a buon fine. Nella specie, la controversia scaturisce tuttavia dal fatto che, secondo la giurisprudenza, la mera acquisizione e la detenzione di azioni non costituiscono attività economiche ai sensi della direttiva IVA. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza della Corte, ad una holding, il cui unico scopo sia l’acquisizione di partecipazioni, non spetta neanche il diritto a detrazione (3).

4.        Diversamente dalla classica situazione di holding, nella specie, un’impresa operativa (e dunque un soggetto passivo), intendeva tuttavia realizzare una cosiddetta acquisizione strategica di un’impresa concorrente. Si pone pertanto la questione dell’applicabilità in generale, nella specie, della limitazione della detrazione risultante dalla cosiddetta giurisprudenza in materia di holding (4). La dimensione economica del presente caso viene colta, infatti, solo se, nell’ambito di un approccio funzionale, venga fatto riferimento alla rilevanza dell’acquisto di azioni per l’attività economica già esistente.

II.    Contesto normativo

5.        Il contesto di diritto dell’Unione in cui si colloca il caso di specie è rappresentato dalle disposizioni, applicabili nel periodo di imposta controverso, della sesta direttiva 77/388/CEE (5) del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «sesta direttiva»). Tali disposizioni coincidono, sotto il profilo del contenuto, con le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE (in prosieguo: la «direttiva IVA») (6).

6.        L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA (già articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva), dispone quanto segue:

«1. Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità (…)».

7.        Ai sensi dell’articolo 167 della direttiva IVA, il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile. L’articolo 168 di tale direttiva (disciplinato in precedenza congiuntamente all’articolo 17 della sesta direttiva) così recita:

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a)      l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo; (…)».

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

8.        La Ryanair Ltd. (in prosieguo: la «Ryanair»), ricorrente nel procedimento principale, è una compagnia aerea privata avente la propria sede in Irlanda. Il 23 ottobre 2006, la Ryanair ha presentato un’offerta formale per l’acquisto della totalità delle azioni della Aer Lingus. La Aer Lingus è una ex compagnia aerea statale irlandese, le cui azioni sono state quotate in borsa il 2 ottobre 2006, a seguito della privatizzazione, avvenuta nel 2006.

9.        Con decisione del 27 giugno 2007, la Commissione ha dichiarato l’incompatibilità con il mercato comune dell’operazione di concentrazione (7). Per questo motivo, la Ryanair ha potuto acquistare unicamente poco meno del 29% delle quote sociali della Aer Lingus.

10.      Nell’ambito dell’offerta di acquisto, la Ryanair si è avvalsa di prestazioni di servizi soggette ad IVA. Tale IVA è stata fatta valere dalla Ryanair tramite la detrazione. Tale richiesta è stata tuttavia respinta dall’amministrazione tributaria irlandese (The Revenue Commissioners, resistente nel procedimento principale).

11.      La Ryanair ha in un primo momento proposto reclamo avverso la decisione di rigetto dinanzi alla commissione di ricorso irlandese in materia tributaria (Tax Appeals Commission) e, successivamente, ricorso dinanzi alla Circuit Court (Corte circondariale, Irlanda). Quest’ultima ha operato una valutazione dei fatti vincolante e ha sottoposto alla High Court (Alta Corte, Irlanda), in una sorta di procedimento pregiudiziale nazionale, la questione di diritto se, nelle circostanze del procedimento principale, sussistesse un diritto a detrazione. Quest’ultima è parimenti giunta alla conclusione che alla Ryanair non spettasse il diritto a detrazione.

12.      La Ryanair ha impugnato la decisione della High Court dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda). Con ordinanza dell’8 maggio 2017, pervenuta alla Corte il 12 maggio 2017, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE:

1)      Se l’intenzione di prestare in futuro servizi di gestione a una società obiettivo di acquisizione, nel caso in cui l’acquisizione vada a buon fine, possa essere considerata sufficiente per dimostrare che il potenziale acquirente esercita un’attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva IVA, cosicché l’IVA pagata dal potenziale acquirente sui beni o servizi acquistati ai fini di detta acquisizione possa essere potenzialmente considerata come imposta su un’operazione realizzata a monte della prevista attività economica consistente nella fornitura dei suddetti servizi di gestione;

2)      Se tra i servizi professionali prestati nell’ambito della suddetta potenziale acquisizione e l’operazione a valle, consistente nella potenziale fornitura di servizi di gestione alla società che costituisce l’obiettivo dell’acquisizione, nel caso in cui l’acquisizione vada a buon fine, possa sussistere un «nesso diretto e immediato» sufficiente, quale requisito indicato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella [sentenza del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495)], per cui può aver luogo la detrazione dell’IVA dovuta sui menzionati servizi professionali.

13.      Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la Ryanair, l’Irlanda e la Commissione europea. All’udienza del 14 marzo hanno partecipato tutte le parti.

IV.    Analisi

14.      Entrambe le questioni pregiudiziali vertono sul diritto a detrazione nel caso di spese eseguite in relazione all’acquisto, progettato ma alla fine fallito, di tutte le azioni di una società ai fini della sua acquisizione. Pertanto, esse vanno trattate congiuntamente.

15.      Con la prima questione, la Supreme Court chiede, in sostanza, se l’intenzione della società acquirente di prestare servizi di gestione alla controllata, nel caso in cui l’acquisizione vada a buon fine, sia sufficiente a qualificarla come soggetto passivo ai sensi della direttiva IVA.

16.      In sostanza, la Supreme Court si interroga così sulla possibilità di combinare due linee giurisprudenziali. Da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste infatti un diritto a detrazione anche in relazione ad investimenti non andati a buon fine: nel caso delle spese sostenute in sede di preparazione di un’attività economica, il diritto a detrazione può essere fatto valere anche quando l’assunzione dell’attività economica non va a buon fine e le operazioni imponibili progettate non vengano realizzate (8). Rileva unicamente l’intenzione del soggetto passivo – la quale deve essere dimostrata attraverso circostanze oggettive – di esercitare un’attività economica (9). Dall’altro, secondo la giurisprudenza, l’attività economica di una holding necessaria ai fini della detrazione può risiedere, in particolare, nel fatto che essa fornisca servizi di gestione alla società nella quale essa ha acquisito partecipazioni (10).

17.      Con la seconda questione, la Supreme Court chiede poi se, fra le spese eseguite in relazione all’acquisto delle azioni e i servizi di gestione previsti, sussista il nesso diretto e immediato necessario ai fini della detrazione.

A.      Contesto in cui si colloca la distinzione fra una holding finanziaria e una società operativa

18.      La cosiddetta giurisprudenza in materia di holding, richiamata dalla Supreme Court con la prima questione, è stata elaborata con riferimento a mere holding finanziarie, il cui unico scopo è l’acquisizione di partecipazioni presso altre imprese, e le quali non hanno una propria attività operativa. I loro unici introiti constano di dividendi che non costituiscono il corrispettivo dello sfruttamento economico di un bene, bensì discendono dalla mera proprietà di un’azione (11).

19.      Di conseguenza, secondo la giurisprudenza della Corte, le mere holding finanziarie – in assenza, ad esempio, di servizi di gestione a titolo oneroso – non devono essere considerate soggetti passivi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA (12), in quanto non esercitano un’attività economica. Esse non possono pertanto neanche far valere un diritto a detrazione ai sensi dell’articolo 168 della direttiva.

20.      Ciò premesso, la Supreme Court si pone la questione se tale giurisprudenza esplichi effetti anche nel caso di specie, in quanto la Ryanair intendeva dopotutto acquistare azioni e – seppur in misura minore rispetto a quanto progettato – lo ha anche fatto.

21.      È pacifico, certo, che, con riferimento alle operazioni di trasporto aereo, la Ryanair debba essere pienamente considerata un soggetto passivo ai sensi della direttiva IVA. Anche la finalità imprenditoriale dell’acquisto di azioni emerge in maniera immediata: tramite l’acquisizione di un concorrente, la Ryanair intendeva aumentare il fatturato e probabilmente realizzare anche effetti sinergici e di rete.

22.      Ciononostante, ai fini del riconoscimento di un’attività economica e, di conseguenza, della detrazione fiscale rileverebbe in via principale, in sede di applicazione della cosiddetta giurisprudenza in materia di holding, se la Ryanair aveva l’intenzione di fornire servizi di gestione a titolo oneroso alla Aer Lingus (al riguardo sub B.). In relazione a tale soluzione, sarebbe tuttavia del tutto irrilevante in che misura i servizi di gestione dovevano essere forniti. Sorge pertanto la questione se, nel caso delle spese sostenute per l’acquisto di azioni, la detrazione non debba essere ripartita (al riguardo sub C.). Accanto al fatturato generato dai servizi di gestione sussisterebbero, in determinate circostanze, ricavi da dividendi significativamente più elevati, i quali, di per sé, non giustificano la detrazione.

23.      Né la «deviazione» attraverso servizi di gestione a titolo oneroso né i conseguenti problemi di ripartizione in sede di applicazione di tale soluzione sono tuttavia necessari qualora si faccia riferimento ad un nesso funzionale fra l’acquisto di azioni e l’attività operativa principale (al riguardo sub D.). Se si considera la funzione dell’acquisizione progettata per l’attività operativa, ai suoi costi corrisponde il fatturato risultante dall’attività operativa. Di conseguenza, rileva unicamente il nesso immediato e diretto fra tali operazioni (al riguardo sub E.).

24.      Poiché la Supreme Court è tuttavia partita dal presupposto dell’applicabilità della giurisprudenza in materia di holding all’operazione controversa, esaminerò anzitutto se la Ryanair fosse al riguardo legittimata alla detrazione.

B.      Detrazione integrale in conformità alla giurisprudenza in materia di holding

25.      Come illustrato supra (paragrafo 18), la mera detenzione di una partecipazione non consente di presumere che vi sia un’attività economica. Per contro, la Corte sottolinea, in una giurisprudenza costante, che l’acquisto e il possesso di una partecipazione attraverso una holding costituisce un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, qualora la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione della società emittente (13). Una siffatta interferenza può consistere, ad esempio, nella prestazione di servizi amministrativi, finanziari o commerciali alla società emittente (14). Tale criterio è tuttavia dovuto unicamente al fatto che, ai fini del riconoscimento di una mera holding come soggetto passivo, devono intervenire attività che, ai sensi degli articoli 2 e 9 della direttiva, sono soggette ad IVA (15).

26.      In un caso come quello di specie, tale conclusione è valida anche qualora – in tal senso il quesito posto espressamente dalla Supreme Court – i servizi di gestione previsti non vengano effettivamente prestati. Infatti, al fine di garantire la completa neutralità dell’imposizione fiscale per il soggetto passivo, anche nel caso di spese effettuate in preparazione di un’attività economica deve sussistere un diritto a detrazione (16). Decisiva è unicamente l’intenzione, confermata da elementi oggettivi, di esercitare un’attività economica (17). Ciò vale persino quando fin dalla prima liquidazione dell’imposta è noto che l’attività economica prevista, che doveva dar luogo alle operazioni assoggettate ad imposta, non sarà esercitata (18).

27.      Combinando le due linee giurisprudenziali menzionate dalla Supreme Court rileverebbe pertanto, ai fini del riconoscimento della Ryanair come soggetto passivo, se essa, nel momento in cui si è avvalsa dei servizi di cui trattasi, aveva l’intenzione, in caso di esito positivo dell’acquisizione, di fornire servizi di gestione imponibili alla Aer Lingus. Tale intenzione è stata accertata dalla Circuit Court con effetto vincolante per il procedimento principale. La circostanza che l’offerta di acquisto non fosse, di fatto, andata a buon fine e che, pertanto, non fosse (e non sia tuttora) neanche possibile un’ingerenza nell’amministrazione della Aer Lingus non potrebbe comportare – come sottolineato dalla Commissione in udienza – un’esclusione a posteriori del diritto a detrazione.

C.      Questione della limitazione del diritto a detrazione alla luce di un corrispettivo ridotto per l’attività di gestione

28.      Il mero riferimento alla prestazione di servizi di gestione a titolo oneroso comporta tuttavia, nella prassi, costruzioni all’apparenza artificiose. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, ai fini di una detrazione integrale, la misura in cui siffatti servizi di gestione a titolo oneroso vengono forniti è del tutto irrilevante (19). Di conseguenza, si verificano spesso eccedenze fiscali considerevoli, ossia uno squilibrio significativo fra le operazioni a valle realizzate tramite i servizi di gestione e la detrazione fatta valere sulle operazioni a monte.

29.      In sostanza, la giurisprudenza della Corte consente pertanto alle holding di far valere un’ampia detrazione in occasione dell’acquisto di partecipazioni, fintantoché a tale società vengano forniti unicamente servizi di gestione a titolo oneroso, indipendentemente dall’ammontare. Per questo motivo, la Commissione, nel procedimento dinanzi alla Corte, ha proposto espressamente di ammettere la detrazione nel caso dell’acquisto di partecipazioni solo se proporzionata alle operazioni a valle generate dai servizi di gestione.

30.      Al riguardo, nello stadio successivo, si pone tuttavia la questione del calcolo della proporzionalità. Un mero raffronto, sotto il profilo del loro valore, fra il fatturato risultante dai servizi di gestione e i dividendi trascura il fatto che la detenzione delle azioni non genera spese ricorrenti. La summenzionata eccedenza di IVA sussiste inoltre solo nell’esercizio contabile in cui ricade l’acquisto delle quote societarie. Qualora i servizi di gestione vengano forniti a titolo oneroso nell’arco di molti anni, tale analisi muta. I problemi in sede di calcolo si moltiplicano inoltre in un caso come quello in oggetto, il quale verte su un acquisto meramente progettato. Nella specie, i potenziali redditi da dividendi potrebbero tutt’al più essere valutati in modo approssimativo.

31.      Inoltre, non ogni detenzione di azioni in capo ad un soggetto passivo può comportare necessariamente un’attività non economica accanto all’attività operativa. Ciò non è infatti compatibile con il principio di neutralità dell’IVA (20). Stando all’approccio della Commissione, ciascun soggetto passivo che detenga anche azioni potrebbe far valere, per quanto riguarda le spese generali connesse alla gestione della propria impresa, soltanto una detrazione proporzionale, anche qualora sia pacifico che tali spese sono sorte nell’ambito della sua attività economica (21). La mera detenzione di un’azione, infatti, genera costi tutt’al più esigui e l’ammontare dei redditi da dividendi dipende parimenti dalle spese generali residue.

32.      Di conseguenza, il punto di vista della Commissione non è convincente.

D.      Detrazione integrale secondo un approccio funzionale all’acquisizione di partecipazioni

33.      Per contro, seguendo un approccio funzionale, il quale tenga conto dell’attività operativa principale del soggetto passivo e faccia riferimento al nesso fra l’acquisizione di partecipazioni e tale attività economica, i problemi appena menzionati non si presentano. In particolare non viene operato un raffronto fra le spese per l’acquisizione e il fatturato risultante dall’attività operativa. Ritengo addirittura che un siffatto approccio funzionale risulti, in casi come quello di specie, già dalla giurisprudenza della Corte.

34.      La situazione tipica per mere fattispecie di holding, nella quale la prestazione di servizi di gestione imponibili costituisce in un certo senso il presupposto per ritenere sussistente un’attività economica, non ricorre segnatamente in casi come quello di cui al procedimento principale. La Ryanair, infatti, come si è visto, esercita già un’attività commerciale sul mercato del traporto aereo e ne ricava gli introiti corrispondenti. Sulla base di tale considerazione, sembra artificioso fare riferimento alla futura prestazione di servizi di gestione a titolo oneroso.

35.      Un approccio funzionale meglio risponde alla dimensione economica del caso: sebbene l’acquisizione di un concorrente debba essere realizzata, nella specie, tramite l’acquisto di azioni, il caso presenta tuttavia un’analogia nettamente maggiore con la situazione in cui un’impresa progetta di fare incetta di tutti i mezzi di lavoro fisici e degli stabilimenti di un concorrente, piuttosto che con la situazione in cui un’impresa intenda acquistare azioni unicamente al fine di realizzare dividendi.

36.      È pacifico che un siffatto modus operandi – come ammesso anche dalla Commissione in udienza – imporrebbe di accordare all’acquirente, in sostanza, la detrazione integrale. Tale conclusione risulterebbe sia dalle disposizioni sulla cessione totale dell’impresa eventualmente applicabili (articolo 19, paragrafo 1, della direttiva IVA), sia dalle disposizioni ordinarie. Anche nel caso della fusione integrale con la società emittente, la detrazione sulla base dei costi di acquisto sarebbe pacifica. Una limitazione della detrazione nel caso di una «mera» partecipazione al 100% metterebbe in discussione anche il principio della neutralità della forma giuridica.

37.      Di conseguenza, secondo la giurisprudenza della Corte, l’ingerenza diretta nell’amministrazione mediante servizi di gestione non rappresenta affatto l’unico caso in cui la detenzione di un’azione può costituire un’attività economica. Al contrario, la Corte conclude nel senso di un’attività economica ogniqualvolta l’acquisto o la detenzione dell’azione rivesta un carattere tipicamente (22) imprenditoriale. Ciò avviene, ad esempio, nel caso di operazioni commerciali sui titoli oppure quando l’acquisto o la detenzione di azioni costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario di un’attività imponibile (23).

38.      Deve essere considerato un siffatto prolungamento diretto, permanente e necessario di un’attività imponibile l’acquisizione strategica di un’impresa, con la quale la società acquirente mira ad estendere o a modificare la sua attività operativa. Una simile acquisizione, pur essendo accompagnata dall’acquisto di quote societarie, costituisce una misura intesa a realizzare operazioni imponibili (più ampie).

E.      Il nesso fra l’acquisto di azioni e il fatturato risultante dall’attività operativa

39.      Non si pone più, pertanto, la questione del nesso fra le spese sorte in relazione all’acquisto di azioni e i servizi di gestione previsti (24). Nel caso di un approccio funzionale rileva, piuttosto, il nesso fra l’acquisto di azioni e il fatturato (previsto) risultante dall’attività operativa di trasporto aereo. Con riferimento a tale fatturato non risulta alcuno squilibrio fra il valore della detrazione e le operazioni a valle, cosicché neanche una ripartizione è necessaria.

40.      Secondo la giurisprudenza della Corte, siffatte spese sono connesse in maniera diretta ed immediata a determinate operazioni a valle, facenti parte dei suoi elementi costitutivi del prezzo (25). Inoltre, la detrazione può essere fatta valere per le spese generali di un’impresa, le quali sono elementi costitutivi del prezzo di tutti i prodotti di un’impresa (26).

41.      Le spese eseguite nell’ambito dell’acquisto delle quote societarie della Aer Lingus costituiscono pacificamente elementi costitutivi del prezzo per le (previste) operazioni a valle del comparto aereo successivamente all’acquisizione della Aer Lingus. Tali spese – qualora la Ryanair dovesse essere redditizia – devono inoltre essere in qualche modo incluse nei prezzi dei voli. L’ottenimento del controllo sulla Aer Lingus sarebbe stato il presupposto per il miglioramento del rendimento globale dell’impresa e, pertanto, per la realizzazione delle previste operazioni a valle con la società controllante e la controllata. Una simile ingerenza nella gestione societaria di un concorrente è possibile soltanto se la società acquirente dispone della maggioranza delle quote societarie.

42.      La circostanza che la prevista acquisizione e la prosecuzione dell’attività della Aer Lingus sotto il controllo totale della Ryanair non abbiano, di fatto, avuto luogo, non incide, secondo la giurisprudenza della Corte – come già illustrato supra (paragrafo 26) – su tale conclusione. Anche in tal caso è sufficiente l’intenzione, dimostrata attraverso circostanze oggettive, di esercitare un’attività economica (27). Tale intenzione non può neanche essere messa in discussione a posteriori sulla base del rilievo che l’acquisizione della Aer Lingus non abbia in concreto avuto luogo (28).

V.      Conclusione

43.      Suggerisco pertanto di rispondere alle questioni pregiudiziali nei termini seguenti:

1)      L’acquisto di tutte le quote di una società con l’intenzione di ampliare in tal modo in maniera diretta, permanente e necessaria l’attività imponibile della società acquirente costituisce, in presenza di circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale (ad es. nell’ambito di una cosiddetta acquisizione strategica), un’attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva IVA (divenuto articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE).

2)      Le spese sostenute nell’ambito di una siffatta acquisizione strategica dalla società acquirente presentano un nesso diretto e immediato con la sua attività imponibile, cosicché l’IVA assolta su tali spese deve essere detratta in funzione di tale attività.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


3      Sentenze del 20 giugno 1991, Polysar Investments Netherlands (C-60/90, EU:C:1991:268, punto 17); del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest (C-142/99, EU:C:2000:623, punto 17), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 20).


4      Sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495, punto 21); del 29 ottobre 2009, AB SKF (C-29/08, EU:C:2009:665, punto 30 e seg.); del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C-496/11, EU:C:2012:557, punto 34), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 21).


5      GU 1997, L 145, pag. 1


6      Al fine di semplificare il metodo di citazione, verrà fatto riferimento, in prosieguo, alle disposizioni della direttiva IVA.


7      Decisione C(2007) 3104 del 27 giugno 2007 (caso COMP/M.4439). Il ricorso di annullamento proposto avverso tale decisione dalla Ryanair non è tuttavia stato accolto dal Tribunale, v. sentenza del 6 luglio 2010, Ryanair/Commissione (T-342/07, EU:T:2010:280).


8      Sentenze del 14 febbraio 1985, Rompelman, (268/83, EU:C:1985:74, punto 24); del 29 febbraio 1996, INZO (C-110/94, EU:C:1996:67, punto 17), e del 22 ottobre 2015, Sveda (C-126/14, EU:C:2015:712, punto 20).


9      V., da ultimo, sentenza del 21 settembre 2017, SMS group (C-441/16, EU:C:2017:712, punto 46).


10      Sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495, punto 21); del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C-496/11, EU:C:2012:557, punto 34) e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 21).


11      Sentenze del 22 giugno 1993, Sofitam (C-333/91, EU:C:1993:261, punto 13); del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495, punto 19), nonché del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C-496/11, EU:C:2012:557, punto 32).


12      Sentenze del 20 giugno 1991, Polysar Investments Netherlands (C-60/90, EU:C:1991:268, punto 17); del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest (C-142/99, EU:C:2000:623, punto 17), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 20).


13      Sentenze del 20 giugno 1991, Polysar Investments Netherlands (C-60/90, EU:C:1991:268, punto 14); del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest (C-142/99, EU:C:2000:623, punto 17); del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495, punto 19), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 20).


14      Sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495, punto 21); del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C-496/11, EU:C:2012:557, punto 34), nonché del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 21).


15      Un’interferenza a titolo gratuito («semplice») non è pertanto sufficiente se essa non è accompagnata da operazioni a valle imponibili, v. ordinanze del 12 luglio 2001, Welthgrove (C-102/00, EU:C:2001:416, punto 16 e seg.), e del 12 gennaio 2017, MVM (C-28/16, EU:C:2017:7, punto 34).


16      Sentenze del 14 febbraio 1985, Rompelman, (268/83, EU:C:1985:74, punto 23); dell’8 giugno 2000, Schloßstrasse (C-396/98, EU:C:2000:303, punto 39), nonché del 22 ottobre 2015, Sveda (C-126/14, EU:C:2015:712, punto 20).


17      Sentenze del 14 febbraio 1985, Rompelman, (268/83, EU:C:1985:74, punto 24); dell’8 giugno 2000, Schloßstrasse (C-396/98, EU:C:2000:303, punto 40), nonché del 21 settembre 2017, SMS group (C-441/16, EU:C:2017:712, punto 46).


18      Sentenza dell’8 giugno 2000, Breitsohl (C-400/98, EU:C:2000:304, punto 34 e segg.).


19      V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 25), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Securenta (C-437/06, EU:C:2007:777, paragrafo 30 e segg.).


20      In relazione a tale principio, sentenze del 22 giugno 1993, Sofitam (C-333/91, EU:C:1993:261, punto 10); del 26 maggio 2005, Kretztechnik (C-465/03, EU:C:2005:320, punto 33), nonché del 29 ottobre 2009, AB SKF (C-29/08, EU:C:2009:665, punto 55). Tuttavia, nella causa MVM, diversamente che nel caso di specie, il nesso fra le prestazioni a monte e le attività operative era in generale dubbio, v. ordinanza del 12 gennaio 2017, MVM (C-28/16, EU:C:2017:7, punto 39).


21      Nella causa MVM, la Corte ha deciso che una holding mista, la quale non fornisca alle proprie controllate servizi di gestione imponibili e realizzi, inoltre, altre operazioni da una propria attività operativa (locazione di reti elettriche e di gas), può far valere solo proporzionalmente la detrazione in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prestazioni di consulenza, qualora tali spese possano essere considerate spese generali per il ramo operativo della sua attività, v. ordinanza del 12 gennaio 2017, MVM (C-28/16, EU:C:2017:7, punto 46 e seg.).


22      V., sulla valutazione sulla base di fattispecie tipiche dell’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, già le mie conclusioni nella causa Posnania Investment (C-36/16, EU:C:2017:134, paragrafo 25).


23      Sentenze del 20 giugno 1996, Wellcome Trust (C-155/94, EU:C:1996:243, punto 35); del 6 febbraio 1997, Harnas & Helm (C-80/95, EU:C:1997:56, punto 16); del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest (C-142/99, EU:C:2000:623, punto 29); dell’8 febbraio 2007, Investrand (C-435/05, EU:C:2007:87, punto 32/36); del 29 ottobre 2009, AB SKF (C-29/08, EU:C:2009:665, punto 31), nonché del 30 maggio 2013, X (C-651/11, EU:C:2013:346, punto 52).


24      Un nesso diretto e immediato fra tali operazioni è stato peraltro già negato espressamente dalla Corte, v. sentenza del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495, punto 32). Equivoca, al riguardo, la formulazione nella sentenza del 29 ottobre 2009, AB SKF (C-29/08, EU:C:2009:665, punto 64). Possibile è un’invocazione come spese generali, v. sentenze del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C-496/11, EU:C:2012:557, punto 37), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 25).


25      Sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495, punto 31); del 26 maggio 2005, Kretztechnik (C-465/03, EU:C:2005:320, punto 35); del 29 ottobre 2009, AB SKF (C-29/08, EU:C:2009:665, punto 57), nonché del 17 ottobre 2013, Iberdrola e a. (C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 e C-640/11, EU:C:2013:660, punto 28).


26      Sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495, punto 33); del 26 maggio 2005, Kretztechnik (C-465/03, EU:C:2005:320, punto 37); del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C-496/11, EU:C:2012:557, punto 37), nonché del 17 ottobre 2013, Iberdrola e a. (C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 e C-640/11, EU:C:2013:660, punto 29).


27      V., al riguardo, sentenze del 14 febbraio 1985, Rompelman, (268/83, EU:C:1985:74, punto 24); del 29 febbraio 1996, INZO (C-110/94, EU:C:1996:67, punto 17); del 22 ottobre 2015, Sveda (C-126/14, EU:C:2015:712, punto 20), e del 21 settembre 2017, SMS group (C-441/16, EU:C:2017:712, punto 46).


28      Il giudice del rinvio osserva espressamente, al riguardo, che la questione se la corrispondente intenzione della Ryanair sia dimostrata da circostanze oggettive oppure se le circostanze oggettive non ostino piuttosto ad una siffatta intenzione, è stata chiarita in modo definitivo nel procedimento principale. Ciò è stato sottolineato anche in udienza da tutte le parti.