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Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 14 maggio 2020 (1)

Causa C-42/19

Sonaecom SGPS SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Nozione di soggetto passivo – Società holding – Holding mista – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese inerenti ai servizi di consulenza e all’emissione di obbligazioni societarie ai fini dell’acquisizione di un’altra società – Modifica delle operazioni previste a valle»






I.      Introduzione

1.        La Corte si è già ripetutamente occupata del diritto delle società holding alla detrazione dell’IVA assolta a monte (2). Tuttavia, esso continua a porre problemi nella pratica. Ciò vale in particolare quando una holding esercita solo la gestione di alcune partecipazioni societarie, mentre fornisce servizi imponibili a favore di altre società controllate dalla stessa holding (cosiddetta holding mista).

2.        Nella fattispecie in esame, la Sonaecom SGPS SA (in prosieguo: la «Sonaecom») aveva l’intenzione di acquisire azioni di una società e quindi di fornire a quest’ultima servizi imponibili. In sede di preparazione dell’operazione, la Sonaecom si avvaleva di servizi di consulenza e servizi finalizzati all’emissione di obbligazioni societarie, chiedendo di beneficiare della detrazione dell’imposta corrispondente. L’amministrazione tributaria portoghese vi opponeva però un diniego. Il motivo era da rinvenirsi, in particolare, nel fatto che la Sonaecom non poteva realizzare gli investimenti e metteva invece a disposizione della società capogruppo, a titolo di prestito esente da imposta, il capitale raccolto a scopo di investimento.

3.        In questa sede spetta alla Corte precisare, in particolare, quali effetti abbia sulla detrazione una siffatta sostituzione dell’attività prevista con quella effettiva.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

4.        Il contesto normativo dell’Unione in cui si inserisce la domanda di pronuncia pregiudiziale è costituito dalla direttiva 77/388/CEE (in prosieguo: la «sesta direttiva») (3). medio tempore abrogata dalla direttiva 2006/112/CE (in prosieguo: la «direttiva IVA») (4). Il contenuto delle pertinenti disposizioni delle due direttive è sostanzialmente identico.

5.        L’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della sesta direttiva [ora: articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva IVA] prevede che sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno di un paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

6.        L’articolo 4, paragrafo 1, della sesta direttiva (ora: articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA) definisce la nozione di «soggetto passivo»:

«Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività».

7.        L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva [ora: articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA] dispone esenzioni all’interno del paese:

«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

d)      le operazioni seguenti:

1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi».

8.        L’articolo 17, paragrafi 1 e 2, lettera a), della sesta direttiva [ora: articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva IVA] disciplina l’origine e la portata del diritto a deduzione:

«1.      Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

2.      Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

a)      l’imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo».

B.      Diritto portoghese

9.        L’articolo 9, paragrafo 28, lettera a), del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Codice dell’imposta sul valore aggiunto), nel periodo in questione, disponeva quanto segue:

«Sono esenti dall’imposta:

28.      le operazioni seguenti:

a)      la concessione e la negoziazione di crediti, sotto qualsiasi forma, comprese le operazioni di sconto e di risconto, nonché la loro gestione da parte di chi li ha concessi».

III. Fatti e procedimento principale

10.      La Sonaecom è una società holding che svolge attività di acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni societarie e percepisce i redditi che ne derivano. Inoltre, essa gestisce e coordina, in modo strategico, imprese che operano nei mercati delle telecomunicazioni, dei media, dei software e dell’integrazione di sistemi. La Sonaecom sostiene di aver ricevuto i corrispettivi corrispondenti per i servizi di gestione e di coordinamento strategico i quali sono in toto  soggetti a tassazione.

11.      Nel 2005, la Sonaecom aveva l’intenzione di investire nel nuovo settore di attività «Triple Play», che raggruppava l’intrattenimento audiovisivo, la telefonia e Internet. A tal fine, la Sonaecom si avvaleva, anzitutto, dei servizi di consulenza forniti da due imprese che hanno svolto ricerche di mercato in vista dell’eventuale acquisizione di azioni dell’operatore di telecomunicazioni Cabovisão da parte della Sonaecom. Tali prestazioni erano soggette all’IVA per un importo di EUR 212 627,56.

12.      Successivamente, la Sonaecom corrispondeva una provvigione imponibile a una banca d’investimento per l’organizzazione, la predisposizione e la garanzia di collocamento dell’emissione mediante sottoscrizione privata di obbligazioni denominate «Sonaecom-SGPS-2005-Anleihen», del valore di EUR 150 000 000. Per tale prestazione l’importo a titolo di IVA ammontava a EUR 769 500,00. In base alle informazioni fornite dalla Sonaecom, essa prevedeva di acquisire, con il capitale così raccolto, azioni della Cabovisão e di fornirle successivamente servizi di assistenza tecnica e di gestione soggetti all’IVA.

13.      Tuttavia, l’acquisto delle azioni della Cabovisão non si concretizzava e, successivamente, la Sonaecom metteva a disposizione della società controllante del gruppo Sonae SGPS S.A., a titolo di prestito, il capitale raccolto mediante l’emissione delle obbligazioni.

14.      Per il 2005, la Sonaecom ha proceduto alla detrazione dell’IVA relativa ai servizi di consulenza (con dichiarazione del dicembre 2005) e alla provvigione (con dichiarazione del giugno 2005) per un importo totale di EUR 982 127,56.

15.      A seguito di un’ispezione, l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità fiscale e doganale, Portogallo) rettificava l’imposta nel 2008 e richiedeva le imposte dichiarate, maggiorate degli interessi compensativi pari a EUR 106 548,20, per un importo totale di EUR 1 088 675,77. A sostegno della sua richiesta, essa affermava, da un lato, che l’acquisizione di partecipazioni fossero escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA e, dall’altro, che la concessione di crediti fosse esente dall’imposta ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva.

16.      Il ricorso proposto nell’ottobre 2008 contro tali crediti fiscali veniva respinto nel 2016 dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Porto (Tribunale amministrativo e tributario di Porto, Portogallo). L’IVA sui servizi di consulenza non sarebbe detraibile, in quanto l’acquisizione prevista e la gestione di partecipazioni societarie non costituirebbero attività economiche. L’IVA sulla provvigione per l’emissione di obbligazioni non sarebbe detraibile, dal momento che il capitale sarebbe stato interamente ceduto alla capogruppo e la Sonaecom non avrebbe dimostrato né che le società cui partecipa abbiano beneficiato di tale capitale né che esso sia stato usato nell’ambito di un’operazione a valle la quale conferisca il diritto a detrazione.

17.      La Sonaecom ha impugnato tale sentenza. Essa ritiene che, per loro stessa natura, le acquisizioni di cui trattasi facciano parte, quantomeno, delle spese da sostenere per poter fornire adeguatamente i servizi normalmente prestati dalla medesima alle società cui partecipa. Essa interverrebbe in modo ripetuto e rilevante nella gestione di tali società, in particolare attraverso la cooperazione nella definizione della loro strategia e nella fornitura di servizi a titolo oneroso, e dovrebbe quindi spesso acquistare, a sua volta, forniture e servizi della natura più varia.

IV.    Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

18.      Con ordinanza del 5 dicembre 2018, pervenuta alla Corte il 24 gennaio 2019, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell’IVA contenute nella sesta direttiva IVA, in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell’imposta sopportata dalla ricorrente Sonaecom SGPS per servizi di consulenza connessi a una ricerca di mercato finalizzata ad acquisire partecipazioni societarie, acquisizione che non si è concretizzata.

2)      Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell’IVA contenute nella sesta direttiva IVA, in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell’imposta sopportata dalla ricorrente Sonaecom SGPS relativamente al pagamento alla banca BCP di una commissione per aver organizzato e predisposto un prestito obbligazionario, asseritamente contratto allo scopo di integrare la struttura di finanziamento delle proprie società partecipate e che, non essendosi concretizzati tali investimenti, è risultato interamente concesso alla Sonae, SGPS, società controllante del gruppo».

19.      La Sonaecom, la Repubblica portoghese e la Commissione europea hanno presentato le loro osservazioni scritte e orali sulla domanda di pronuncia pregiudiziale all’udienza del 12 febbraio 2020.

V.      Valutazione giuridica

A.      Sulla detrazione dell’imposta assolta a monte dalle spese inerenti ai servizi di consulenza (prima questione pregiudiziale)

20.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con la sesta direttiva della detrazione operata dalla Sonaecom. Esso chiede quindi, in ultima analisi, se la detrazione dell’IVA dichiarata dalla Sonaecom sia conforme al diritto dell’Unione. Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 17 e 4 della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che una società holding, che si trovi in una situazione come quella della Sonaecom, abbia il diritto di detrarre l’IVA assolta per taluni servizi.

21.      Inoltre, il giudice del rinvio omette di considerare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il mero acquisto di partecipazioni societarie da parte di una holding non costituisce un’attività economica ai sensi delle disposizioni sull’IVA (5). Ciò non vale solo qualora una holding eserciti un’interferenza nella gestione della società acquisita (6). Tuttavia, il giudice del rinvio non ha accertato che la Sonaecom prevedesse di fornire servizi imponibili alla Cabovisão, nella quale essa intendeva acquisire partecipazioni.

22.      La Sonaecom ha però sostenuto che aveva l’intenzione di fornire servizi imponibili alla Cabovisão dopo l’acquisizione delle partecipazioni. L’esistenza di elementi oggettivi che consentano di accertare tale intenzione può ancora essere constatata dal giudice del rinvio al termine del presente procedimento.

23.      Occorre quindi riformulare la prima questione pregiudiziale nel senso che debba stabilirsi se una holding mista abbia il diritto di detrarre l’imposta versata a monte, conformemente agli articoli 17 e 4 della sesta direttiva, per servizi di consulenza connessi a una ricerca di mercato finalizzata ad acquisire partecipazioni societarie. Tale questione si pone in particolare perché la holding aveva l’intenzione di fornire servizi imponibili alla società da acquisire, il che non si è però realizzato, in mancanza dell’acquisizione.

24.      La risposta a tale questione può desumersi dalla giurisprudenza della Corte. Oltre alla questione se le holding miste possano essere soggetti passivi (al riguardo, sub 1), la Corte ha ribadito recentemente, nella causa Ryanair (7), in particolare, la detraibilità delle spese sostenute in sede di preparazione di attività successivamente non esercitate dal soggetto passivo (al riguardo, sub 2). A tal proposito, la Corte si è altresì pronunciata sul nesso diretto e immediato tra operazioni a monte e a valle (al riguardo, sub 3). Uno squilibrio tra l’importo della detrazione e l’importo del debito d’imposta di una holding derivante dai previsti servizi di gestione, che si verifica frequentemente in tali casi, è irrilevante (al riguardo, sub 4).

1.      Sulla holding mista quale soggetto passivo

25.      In forza dell’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva, solo il soggetto passivo di cui al precedente articolo 4 ha diritto a detrazione. La questione volta a stabilire se, e in quale misura, una società holding sia un soggetto passivo, è stata spesso oggetto della giurisprudenza della Corte.

26.      Per quanto riguarda, più in particolare, il diritto a detrazione di una società holding, la Corte ha già statuito che non ha lo status di soggetto passivo dell’IVA, ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva (ora: articolo 9 della direttiva IVA), e non ha pertanto diritto a detrazioni in base all’articolo 17 di tale direttiva (ora: articoli 167 e 168 della direttiva IVA), una società holding il cui unico scopo l’assunzione di partecipazioni presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che tale società possiede nella sua qualità di azionista o di socio (8) (cosiddetta holding finanziaria).

27.      Il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie non devono essere ritenuti attività economiche ai sensi della direttiva IVA, tali da conferire al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, perché la riscossione di un eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene (9).

28.      Tuttavia, ciò non vale per le cosiddette holding di gestione o di partecipazione. Come sottolineato dalla Corte in costante giurisprudenza, queste ultime sono soggetti passivi quando la holding interferisce, direttamente o indirettamente, nella gestione della società di cui si sono acquisite le partecipazioni. Ciò vale nei limiti in cui la holding compia, per il tramite di una siffatta interferenza, operazioni soggette all’IVA (10). Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono esempi non esaustivi (11) la prestazione di servizi amministrativi, contabili, finanziari, commerciali, informatici e tecnici da parte di una holding alle sue controllate (12).

29.      Lo stesso vale nel caso in cui la holding svolga altre attività economiche, quali, ad esempio, la locazione di terreni e di fabbricati a terzi o alle sue controllate (13). Anche il prolungamento diretto, permanente e necessario di un’attività già imponibile di una holding rientra nella sfera di applicazione dell’IVA (14).

30.      Lo stesso può dirsi anche di una holding mista, la quale è una società che, parallelamente alla sua attività non economica di holding consistente nella detenzione di partecipazioni in altre società e che non è soggetta all’IVA, esercita anche un’attività economica (15). Risulta dalla giurisprudenza che anche una holding mista, la quale non solo detenga partecipazioni in società, ma fornisca a talune di dette società anche servizi a titolo oneroso e imponibili, è, entro tali limiti, un soggetto passivo (16), al quale spetta però solo una detrazione parziale.

31.      La Sonaecom, che intendeva fornire, a titolo oneroso, prestazioni di servizi tecnici e di gestione alla società della quale prevedeva di acquisire le azioni, è una holding mista di tal genere ed è quindi, in linea di principio, un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva (ora: articolo 9 della direttiva IVA).

2.      Sulla detrazione basata sulle attività economiche previste

32.      Il diritto a detrazione della Sonaecom relativo ai servizi di consulenza è sorto, in linea di principio, indipendentemente dal fatto che essa non abbia alla fine acquisito alcuna partecipazione in Cabovisão.

33.      Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste un diritto a detrazione anche in relazione ad investimenti non andati a buon fine: nel caso delle spese sostenute in sede di preparazione di un’attività economica, il diritto a detrazione può essere fatto valere anche quando l’assunzione dell’attività economica non va a buon fine e le operazioni imponibili progettate non vengano realizzate (17). Ciò discende dalla neutralità del sistema dell’IVA. Pertanto, le stesse attività preparatorie di un’impresa devono essere esentate dall’eventuale onere dell’IVA.

34.      Per quanto premesso, nella causa Ryanair, la Corte ha affermato che una società che preveda di acquisire azioni di un’altra società e compia atti preparatori, allo scopo di intervenire nella gestione di quest’ultima fornendole prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’IVA, è soggetto passivo a norma della sesta direttiva (18).

35.      Nella fattispecie in esame, lo stesso vale, in linea di principio, per la Sonaecom, la quale intendeva fornire servizi imponibili alla Cabovisão, che prevedeva di acquisire.

3.      Sul nesso diretto e immediato tra i servizi di consulenza e i servizi previsti

36.      Resta quindi solo la questione vertente sul nesso diretto e immediato tra le spese inerenti ai servizi di consulenza connesse alla prevista acquisizione di azioni e i servizi che la Sonaecom intendeva fornire alla Cabovisão.

37.      Secondo costante giurisprudenza della Corte, le spese sono connesse in maniera diretta ed immediata a determinate operazioni a valle, facendo parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni medesime (19). Inoltre, un’impresa può far valere la detrazione per le spese generali, le quali sono elementi costitutivi del prezzo di tutti i suoi prodotti (20).

38.      Ne consegue che una società che intenda acquistare la totalità delle azioni di un’altra società, al fine di fornire a quest’ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’IVA, può detrarre integralmente l’IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell’ambito di un’OPA (21).

39.      Tale conclusione può essere estesa alle holding miste. Ciò vale, in ogni caso, nei limiti in cui una holding sostenga spese connesse all’acquisizione di partecipazioni in società controllate alle quali fornisce, o intenda fornire, servizi imponibili. Entro tali limiti, essa esercita un’attività economica (22) e ha diritto a detrazione.

40.      Nella presente fattispecie, la Sonaecom si è avvalsa di servizi di consulenza al fine di acquisire azioni della Cabovisão e successivamente di fornire a quest’ultima servizi imponibili. Tali spese sono connesse in maniera diretta ed immediata ai servizi imponibili previsti. A tal riguardo, la Sonaecom ha, in linea di principio, diritto alla detrazione integrale.

4.      Sulla portata della detrazione

41.      Benché il giudice del rinvio non abbia indicato quale sarebbe stato l’importo dei servizi imponibili previsti, si deve ritenere che l’IVA per tali attività sia nettamente inferiore alla detrazione fatta valere.

42.      Nella presente fattispecie, è sorta una detrazione pari a EUR 210 000, cui si aggiungono circa EUR 770 000 derivanti dall’organizzazione dell’emissione delle obbligazioni. Tale squilibrio tra la portata della detrazione e il debito fiscale vero e proprio è presente nella maggior parte dei casi riguardanti le holding. Essa suscita, prima facie, una certa sensazione di fastidio e solleva la questione se, in tali casi, non occorra limitare la portata della detrazione.

43.      Eppure, a seguito di un’analisi più accurata, tale sensazione scompare. Da un lato, tale squilibrio si desume solo sulla base di un’analisi particolare che non tiene conto del fatto che i servizi imponibili sono forniti su base pluriennale. Dall’altro, le disposizioni sull’IVA non postulano alcun nesso vincolante tra l’importo della detrazione e quello del debito d’imposta (23).

44.      Una riduzione forfettaria della detrazione basata su un’attività della holding non imponibile è parimenti esclusa quando le spese delle operazioni a monte siano direttamente riferibili a talune prestazioni imponibili a valle. A favore di una riduzione proporzionale non può neppure essere invocata la sentenza Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (24). È vero che quest’ultima prevedeva una detrazione pro rata, tuttavia ciò avveniva solo se le spese tassate a monte fossero state imputabili anche ad altre società controllate alla cui gestione imponibile la holding non avesse partecipato. Tale non è il caso nella fattispecie in esame.

45.      Inoltre, tale squilibrio è, in ultima analisi, l’effetto della giurisprudenza della Corte, secondo la quale le società holding godono del diritto a detrazione solo nel caso in cui forniscano servizi a titolo oneroso alle loro partecipate (v. supra,  paragrafi 26 e seguenti). Nell’ipotesi in cui le holding capogruppo – le quali operano sul mercato attraverso le partecipazioni da esse controllate – abbiano, in linea di principio, il diritto alla detrazione delle spese sostenute nella loro qualità, non sarebbero tenute a ricorrere a costruzioni all’apparenza artificiose di servizi imponibili (25) al fine di evitare che il gruppo subisca l’onere finale dell’IVA.

46.      Al contrario, il principio di neutralità delle forme giuridiche – evidenziato anche dalla Corte con riguardo alle disposizioni sull’IVA (26) – depone in senso favorevole alla detrazione integrale da parte di una holding capogruppo. È del tutto corretto che la detenzione di un’azione non renda l’azionista un soggetto passivo economicamente attivo (v. supra  paragrafo 27). Se però un azionista socio unico non eserciti un’attività economica per mezzo della «sua» società controllata allo stesso modo di un’impresa individuale e pertanto, come quest’ultima, debba essere esentato dall’IVA relativa a tale attività è questione diversa, cui la Corte non ha mai fornito una risposta esplicitamente negativa.

47.      Il principio di neutralità delle forme giuridiche depone a favore del fatto che, in entrambi i casi, le spese sostenute per la direzione dell’impresa debbano essere esentate dall’IVA qualora l’impresa compia essa stessa operazioni che conferiscono il diritto a detrazione: l’impresa individuale svolge direttamente un’attività economica, mentre il socio controllante solo indirettamente, tramite la società controllata. Nessuno dei due soggetti (imprenditori individuali o soci controllanti) dovrebbe quindi essere costretto a concludere contratti di servizi a titolo oneroso con la «propria» impresa per essere considerato soggetto passivo.

5.      Conclusione

48.      Ne consegue che una holding mista, quale la Sonaecom, ha diritto alla detrazione integrale dell’imposta assolta a monte, ai sensi degli articoli 17 e 4 della sesta direttiva, dalle spese inerenti all’acquisizione di partecipazioni in una società alla quale essa intendeva fornire servizi imponibili. Spetta al giudice del rinvio accertare se sussista tale ultima circostanza. Il diritto a detrazione nasce anche nel caso in cui detta acquisizione non sia andata a buon fine e si applica indipendentemente dall’importo dell’IVA dovuta per i servizi previsti.

B.      Sulla detrazione dell’imposta assolta a monte dalle spese inerenti all’emissione di obbligazioni (seconda questione pregiudiziale)

49.      È opportuno riformulare anche la seconda questione pregiudiziale (27). In sostanza, il giudice del rinvio chiede se una holding mista abbia il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, in forza degli articoli 17 e 4 della sesta direttiva, dalle spese di organizzazione e predisposizione di un prestito obbligazionario sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di una società alla quale la holding intendeva fornire servizi a titolo oneroso. In particolare, il giudice del rinvio si interroga sulla conseguenza della mancata acquisizione delle azioni della società e del fatto che la holding abbia invece messo a disposizione della società capogruppo il capitale raccolto a titolo di prestito in regime di esenzione.

50.      A tal fine, occorre esaminare se, ai fini della detrazione da parte della Sonaecom, sia rilevante l’uso previsto imponibile del capitale raccolto o il suo uso effettivo in regime di esenzione (al riguardo, sub 1). Di seguito, si tratterà la questione sollevata dalla Sonaecom volta a stabilire se abbia qualche effetto il successivo «uso» del capitale a favore delle società operative, uso avvenuto successivamente, in un diverso periodo d’imposta (al riguardo, sub 2).

1.      Sulla determinazione della detrazione in base alluso effettivo

51.      La portata del diritto a detrazione è disciplinata dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva (ora: articolo 168 della direttiva IVA). Tale disposizione prevede che il soggetto passivo abbia il diritto a detrazione nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.

52.      Nel caso in esame, la Sonaecom aveva previsto di usare il capitale raccolto mediante l’emissione delle obbligazioni per acquisire azioni della Cabovisão. Pertanto, le spese inerenti all’emissione delle obbligazioni presentano un nesso diretto e immediato con l’acquisizione delle azioni. Come già rilevato supra (28), la mancata realizzazione delle operazioni previste è irrilevante.

53.      Orbene, nel caso in cui il soggetto passivo eserciti, nel medesimo periodo d’imposta, attività realmente esenti in luogo dell’attività imponibile inizialmente prevista, si pone la questione se ciò non influisca sulla detrazione già sorta. In definitiva, tale questione verte sul rapporto tra l’attività prevista e l’attività effettivamente esercitata con riguardo alla detrazione. A mio avviso, risulta determinante l’uso effettivo laddove un’operazione a monte possa connettersi ad una specifica operazione effettiva a valle.

54.      Ciò emerge, anzitutto, dall’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva (ora: articolo 168 della direttiva IVA). Secondo tale disposizione, la detrazione può essere effettuata dal soggetto passivo solo nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati per sue operazioni soggette ad imposta. Il diritto a detrazione è quindi fondato su un approccio orientato all’operazione specifica che si basa, in maniera decisiva, sull’uso effettivo.

55.      Inoltre, in merito alla ripartizione dell’imposta a monte con riguardo ai beni ad uso promiscuo, la Corte ha affermato che gli Stati membri possono prevedere metodi di calcolo diversi da quelli previsti dalla sesta direttiva o dalla direttiva IVA, qualora il metodo scelto garantisca un risultato più preciso (29). La ripartizione in base all’uso effettivo è la possibilità più precisa di determinare realisticamente la detrazione e ha dunque la prevalenza rispetto al criterio dell’uso previsto – e pertanto ancora incerto – da parte del soggetto passivo. Inoltre, le disposizioni sulla rettifica della detrazione (articolo 20 della sesta direttiva e ora articoli 184 e 185 della direttiva IVA) consentono di concludere che, in definitiva, la detrazione iniziale viene commisurata nella maniera più precisa possibile all’uso effettivo, al fine di evitare [che il soggetto passivo ne sia] «avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato» (v. articolo 20, paragrafo 6, della sesta direttiva e rispettivamente articolo 192 della direttiva IVA).

56.      Infine, la stessa valutazione dell’articolo 17 della sesta direttiva (ora: articoli 168 e 169 della direttiva IVA) e il principio di neutralità depongono a favore della presa in considerazione, in via principale, dell’uso effettivo, laddove esistente. L’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della sesta direttiva e rispettivamente gli articoli 168 e 169 della direttiva IVA mirano, attraverso lo strumento della detrazione, a sgravare il soggetto passivo della sola IVA connessa (di norma (30)) a operazioni a valle imponibili. Tuttavia, un diritto a detrazione non sussiste, in linea di principio, in presenza di un nesso diretto e immediato con un’attività esente (31).

57.      Nel caso di specie, la Sonaecom ha concesso un prestito alla società capogruppo. La concessione di crediti è esente dall’IVA ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva. Pertanto, è esclusa una detrazione ai sensi dell’articolo 17 della sesta direttiva (ora: articoli 167 e seguenti della direttiva IVA).

58.      Il principio di neutralità fiscale osta, inoltre, a che operatori economici che effettuano operazioni simili vengano assoggettati a differenti regimi di riscossione dell’IVA (32), al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Orbene, ove entrambi i soggetti passivi effettuino, in ultima analisi, nello stesso periodo d’imposta, solo operazioni esenti, nessuno dei due avrà il diritto a detrazione. Un diritto del genere che esisterebbe unicamente sulla base della precedente intenzione di un’impresa di effettuare operazioni imponibili procurerebbe a quest’ultima un vantaggio concorrenziale. Oltre alla problematica di una verifica sufficiente di tale intenzione, un siffatto risultato sarebbe altresì contrario all’approccio della Corte secondo cui, per valutare un’operazione da assoggettare ad imposta, occorre basarsi sulla natura oggettiva dell’operazione e non sulle intenzioni soggettive (33).

59.      Le sentenze Sveda e Iberdrola (34) non ostano alla prevalenza dell’uso effettivo sull’uso previsto. Esse consentono la detrazione in modo generoso, benché le spese rispettivamente fatte valere fossero strettamente connesse a prestazioni a titolo gratuito a favore delle infrastrutture comunali (percorso ricreativo per la promozione del turismo e ripristino di una stazione di pompaggio per il collegamento degli immobili da costruire).

60.      Infatti, in tali fattispecie, la Corte non si è pronunciata sulla prevalenza dell’uso effettivo esente rispetto all’uso previsto imponibile. Tali decisioni vertevano unicamente sul nesso delle operazioni a monte con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, che non sarebbe stato possibile in assenza della prestazione a titolo gratuito (35). Tuttavia, una fattispecie del genere è diversa dal caso in esame.

61.      Ne consegue che l’uso effettivo all’interno del periodo d’imposta nel quale è sorto il diritto a detrazione prevale rispetto all’intenzione iniziale.

62.      Nel caso di specie, è pacifico che la Sonaecom non abbia usato il capitale raccolto mediante l’emissione delle obbligazioni per l’acquisizione inizialmente prevista. Al contrario, nel 2005, anno di riferimento, la Sonaecom ha ceduto tale capitale alla società capogruppo a titolo di prestito in regime di esenzione. Tale aspetto è sottolineato anche dal Portogallo.

63.      Nella misura in cui la Sonaecom deduce che le spese inerenti all’emissione delle proprie obbligazioni siano detraibili quali spese generali dell’impresa, tale argomento non può essere accolto. La Sonaecom ritiene, a tal riguardo, che l’emissione delle obbligazioni dovesse essere funzionale alla prosecuzione delle attività economiche del gruppo. Essa avrebbe solo «parcheggiato» presso la società capogruppo il capitale raccolto mediante l’emissione delle obbligazioni. In seguito, il capitale sarebbe stato restituito alla Sonaecom affinché quest’ultima potesse acquistare azioni in altre imprese.

64.      In ogni caso, è possibile tener conto delle spese generali sostenute dal soggetto passivo solo in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione (36). Solo laddove un’operazione a monte non possa essere connessa ad alcuna operazione a valle occorrerebbe esaminare, in subordine, il nesso di un’operazione a monte con il complesso dell’attività economica di un’impresa (37). Tuttavia, nel caso in esame esiste un nesso diretto e immediato con la concessione di prestiti in regime di esenzione che non conferiscono il diritto a detrazione.

65.      In conclusione, la cessione effettiva alla società capogruppo in regime di esenzione del capitale raccolto di una holding mista esclude la detrazione prevista dall’articolo 17 della sesta direttiva (ora: articoli 168 e 169 della direttiva IVA) a titolo di spese per la raccolta dei capitali. Il nesso diretto con tale prestito esente, effettivamente concesso, prevale sull’intenzione iniziale di fornire servizi imponibili a una controllata da acquistare con il capitale medesimo.

2.      Sul successivo uso effettivo del capitale

66.      La Sonaecom sostiene di aver solo «parcheggiato» il capitale presso la società capogruppo e di averlo utilizzato, conformemente all’intenzione iniziale, in un successivo periodo d’imposta al fine di acquisire partecipazioni societarie. Nell’ipotesi in cui la Sonaecom avesse effettivamente usato in seguito il capitale ottenuto per prestazioni imponibili, sarebbe ipotizzabile una rettifica della detrazione in forza dell’articolo 20 della sesta direttiva (ora: articoli 184 e seguenti della direttiva IVA).

67.      Tuttavia, da un lato, tale circostanza non incide affatto sulla detrazione nel periodo d’imposta di riferimento nel caso di specie. Eventuali effetti si paleserebbero solo nel periodo d’imposta della modifica di destinazione.

68.      Dall’altro lato, l’articolo 20 della sesta direttiva (ora: articoli 184 e seguenti della direttiva IVA) prevede che la detrazione iniziale venga rettificata soltanto a determinate condizioni. Tale è il caso, in particolare, quando la detrazione sia inferiore a quella che il soggetto passivo aveva il diritto di compiere. Nel contesto del principio di neutralità, l’obiettivo è di esonerare in toto il soggetto passivo dall’imposta assolta a monte sui beni che possono essere utilizzati a lungo termine (38). A tal riguardo, la sesta direttiva e la direttiva IVA utilizzano la nozione di bene d’investimento.

69.      Ad ogni modo, non emerge con chiarezza se i servizi finalizzati all’emissione di un prestito obbligazionario possano essere considerati beni di investimento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della sesta direttiva (ora: articolo 187 della direttiva IVA). Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tali sono i beni che, utilizzati ai fini di un’attività economica, si distinguono per il loro carattere durevole ed il loro valore, i quali fanno sì che i costi d’acquisto non siano normalmente contabilizzati come spese correnti, ma vengano ammortizzati in più esercizi finanziari (39). Occorre distinguere da essi le prestazioni immediatamente utilizzate, per le quali non è possibile rettificare nel tempo la detrazione. Quest’ultimo è normalmente il caso delle prestazioni di servizi.

70.      Tuttavia, la Sonaecom si è avvalsa di servizi finalizzati all’emissione di obbligazioni. Tali servizi si esauriscono del tutto con il conseguimento del capitale, cosicché la modifica della destinazione del capitale raccolto negli anni successivi non incide sulla detrazione relativa a detti servizi.

VI.    Conclusione

71.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alle questioni pregiudiziali:

1.      Gli articoli 17 e 4 della direttiva 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso che una cosiddetta società holding mista, quale la Sonaecom, ha diritto alla detrazione integrale dell’imposta assolta a monte dalle spese inerenti all’acquisizione di partecipazioni in una società alla quale essa intendeva fornire servizi imponibili. Spetta al giudice del rinvio accertare se sussista tale ultima circostanza. Il diritto a detrazione nasce anche nel caso in cui detta acquisizione non sia andata a buon fine e si applica indipendentemente dall’importo dell’IVA dovuta per i servizi previsti.

2.      La cessione effettiva alla società capogruppo in regime di esenzione del capitale raccolto di una holding mista esclude la detrazione. Il nesso diretto con tale servizio esente, effettivamente prestato, prevale sull’intenzione iniziale di fornire servizi imponibili a una controllata da acquistare con detto capitale.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      V, e multis, sentenze dell’8 novembre 2018, C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:888), del 17 ottobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834), del 5 luglio 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537), del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496), del 13 marzo 2008, Securenta (C-437/06, EU:C:2008:166), e del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C-496/11, EU:C:2012:557).


3      Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1) come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU 2004, L 168, pag. 35).


4      Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1) come modificata dalla direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019 (GU 2019, L 83, pag. 42).


5      Sentenze dell’8 novembre 2018, C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:888, punto 30), del 17 ottobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, punto 16), e del 5 luglio 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537, punto 28).


6      Sentenze dell’8 novembre 2018, C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:888, punto 32), del 17 ottobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, punto 17), e del 5 luglio 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537, punto 29).


7      Sentenza del 17 ottobre 2018 (C-249/17, EU:C:2018:834) e mie conclusioni nella causa medesima (EU:C:2018:301).


8      Sentenze del 5 luglio 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537, punto 27), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 18).


9      Sentenze del 5 luglio 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537, punto 28), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 19).


10      Sentenze dell’8 novembre 2018, C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:888, punto 32), del 17 ottobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, punto 17), del 5 luglio 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537, punto 29) e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 20).


11      Così, esplicitamente, sentenza del 5 luglio 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537, punto 31).


12      Sentenze dell’8 novembre 2018, C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:888, punto 32), del 5 luglio 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537, punti 30 e 31), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 21).


13      V., con riguardo all’ultimo esempio, sentenza del 5 luglio 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537, punto 32). Tuttavia, è alquanto dubbio che la locazione di un terreno possa e debba essere considerata realmente come «interferenza di una holding nella gestione della sua controllata».


14      Sentenze dell’8 novembre 2018, C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:888, punto 33), del 29 ottobre 2009, AB SKF (C-29/08, EU:C:2009:665, punto 31), e del 29 aprile 2004, EDM (C-77/01, EU:C:2004:243, punto 70).


15      Mie conclusioni nella causa Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:301, paragrafo 31 sub nota 21), conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa EDM (C-77/01, EU:C:2002:483, paragrafo 2 sub nota 3) e conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl nella causa Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:131, paragrafo 16).


16      Sentenze del 13 marzo 2008, Securenta (C-437/06, EU:C:2008:166, punto 31), del 29 aprile 2004, EDM (C-77/01, EU:C:2004:243, punto 80), e del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495, punto 22).


17      Sentenze del 17 ottobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, punto 18), del 22 ottobre 2015, Sveda (C-126/14, EU:C:2015:712, punto 20), del 14 marzo 2013, Ablessio (C-527/11, EU:C:2013:168, punto 25), del 29 febbraio 1996, Inzo (C-110/94, EU:C:1996:67, punto 17), e del 14 febbraio 1985, Rompelman (268/83, EU:C:1985:74, punti 23 e 24), nonché mie conclusioni nella causa Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:301, paragrafi 16 e 26).


18      Sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, punto 19 e dispositivo).


19      Sentenze del 3 luglio 2019, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (C-316/18, EU:C:2019:559, punto 25), del 17 ottobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, punto 26), del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C-132/16, EU:C:2017:683, punto 28), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 23).


20      Sentenze del 3 luglio 2019, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (C-316/18, EU:C:2019:559, punto 26), del 17 ottobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, punto 27), del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C-132/16, EU:C:2017:683, punto 29), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 24).


21      Sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, punto 32 e dispositivo).


22      Sentenze del 5 luglio 2018, Marle Participations (C-320/17, EU:C:2018:537, punto 36), del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 25), e del 13 marzo 2008, Securenta (C-437/06, EU:C:2008:166, punto 28).


23      V. sentenze del 17 ottobre 2018, Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:834, punto 23), del 22 ottobre 2015, Sveda (C-126/14, EU:C:2015:712, punto 17), del 14 marzo 2013, Ablessio (C-527/11, EU:C:2013:168, punto 23), e del 14 febbraio 1985, Rompelman (268/83, EU:C:1985:74, punto 19): Il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano di per sé soggette all’IVA.


24      Sentenza del 16 luglio 2015 (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 29).


25      Ho già richiamato l’attenzione su tale problematica nelle mie conclusioni nella causa Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:301, paragrafo 28).


26      V., e multis, nel settore delle esenzioni da imposta: sentenze del 28 giugno 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust e The Association of Investment Trust Companies (C-363/05, EU:C:2007:391, punto 26), del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, punto 53), del 3 aprile 2003, Hoffmann (C-144/00, EU:C:2003:192, punto 24), del 10 settembre 2002, Kügler (C-141/00, EU:C:2002:473, punto 30), e del 7 settembre 1999, Gregg (C-216/97, EU:C:1999:390, punto 20).


27      V. paragrafi 20 e seguenti delle presenti conclusioni.


28      Paragrafi 32 e seguenti delle presenti conclusioni.


29      Sentenze del 9 giugno 2016, Wolfgang e Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft (C-332/14, EU:C:2016:417, punto 33), e dell’8 novembre 2012, BLC Baumarkt (C-511/10, EU:C:2012:689, punti 23 e segg., e dispositivo) sul criterio della superficie in base al diritto tedesco dell’imposta sulla cifra di affari.


30      Alcune deroghe sono previste ad esempio dall’articolo 169 della direttiva IVA.


31      Sentenze del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C-132/16, EU:C:2017:683, punto 30), del 29 ottobre 2009, AB SKF (C-29/08, EU:C:2009:665, punto 59), e del 13 marzo 2008, Securenta (C-437/06, EU:C:2008:166, punto 30), nonché mie conclusioni nella causa C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:676, paragrafo 37).


32      Sentenze del 3 aprile 2003, Hoffmann (C-144/00, EU:C:2003:192, punto 24), del 10 settembre 2002, Kügler (C-141/00, EU:C:2002:473, punto 30), e del 7 settembre 1999, Gregg (C-216/97, EU:C:1999:390, punto 20).


33      Sentenze del 27 settembre 2007, Teleos e a. (C-409/04, EU:C:2007:548, punto 39), del 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling (C-439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punto 42), del 12 gennaio 2006, Optigen e a. (C-354/03, C-355/03 e C-484/03, EU:C:2006:16, punto 44), e del 6 aprile 1995, BLP Group (C-4/94, EU:C:1995:107, punto 24).


34      Sentenze del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C-132/16, EU:C:2017:683, punti 33 e 34), e del 22 ottobre 2015, Sveda (C-126/14, EU:C:2015:712, punto 22).


35      Sentenze del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C-132/16, EU:C:2017:683, punto 29), e del 22 ottobre 2015, Sveda (C-126/14, EU:C:2015:712, punto 28), nonché mie conclusioni nella causa C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:676, paragrafo 49).


36      Paragrafo 37 delle presenti conclusioni e mie conclusioni nella causa Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C-132/16, EU:C:2017:283, paragrafo 35).


37      Mie conclusioni nelle cause C&D Foods Acquisition (C-502/17, EU:C:2018:676, paragrafo 51), e Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C-132/16, EU:C:2017:283, paragrafi 36 e 37).


38      Sentenza del 25 luglio 2018, Gmina Ryjewo (C-140/17, EU:C:2018:595, punto 55), e mie conclusioni nella causa medesima (C-140/17, EU:C:2018:273, paragrafo 40).


39      Sentenza del 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjmunt (C-118/11, EU:C:2012:97, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).