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Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 1° ottobre 2020 (1)

Causa C-501/19

UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

contro

Pro Management Insolv IPURL, in qualità di liquidatore dell’Asociația Culturală «Suflet de Român»

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Remunerazioni per la diffusione delle opere musicali presso il pubblico – Pagamento di una licenza non esclusiva da parte degli utilizzatori delle opere – Organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore incaricato della riscossione di dette remunerazioni per conto dei titolari dei relativi diritti»






I.      Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’articolo 25, lettera a), e dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto(2).

2.        La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposta l’Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor (Unione dei compositori e dei musicologi della Romania – Associazione per i diritti d’autore; in prosieguo: l’«UCMR – ADA») all’Asociația Culturală «Suflet de Român» (associazione culturale «Anima rumena»; in prosieguo: l’«associazione culturale»), attualmente in liquidazione, in merito al versamento di una parte delle remunerazioni, maggiorate dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), dovute da quest’ultima all’UCMR – ADA a titolo della comunicazione al pubblico, in particolare dell’esecuzione pubblica, di opere musicali in occasione di uno spettacolo.

3.        Viene dunque offerta alla Corte l’occasione di specificare quali siano, in relazione alla direttiva IVA, gli obblighi dei titolari di diritti d’autore su opere musicali e quelli degli organismi di gestione collettiva, laddove questi riscuotano le remunerazioni dovute a fronte del rilascio, da parte loro, di licenze non esclusive di utilizzazione delle opere in questione, per conto dei titolari medesimi, e questi ultimi corrispondano agli organismi stessi una commissione a titolo della gestione collettiva delle loro remunerazioni.

4.        In esito all’analisi delle operazioni così effettuate con tale intervento, frequente nella pratica, di un organismo di gestione collettiva che non detenga né trasferisca esso stesso i diritti d’autore né sia beneficiario delle remunerazioni percepite, suggerirò alla Corte di dichiarare che i titolari di diritti d’autore effettuano una prestazione di servizi ai sensi della direttiva IVA, precisando le conseguenze che ne derivano per i singoli soggetti passivi a seconda che l’organismo di gestione collettiva agisca in nome proprio o in nome dei titolari stessi.

II.    Contesto normativo

A.      La direttiva IVA

5.        L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA dispone quanto segue:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(...)

c)      le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

6.        L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima così recita:

«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».

7.        Il successivo articolo 25, lettera a), prevede quanto segue:

«Una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni seguenti:

a)      la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo».

8.        A termini del successivo articolo 28:

«Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale».

B.      Diritto rumeno

1.      Il codice tributario

9.        L’articolo 126, paragrafo 1, lettera a), della Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Legge n. 571/2003, che istituisce il codice tributario) (3), del 22 dicembre 2003, nel testo applicabile alla controversia principale, dispone quanto segue:

«Ai fini dell’IVA, sono imponibili in Romania le operazioni rispondenti alle seguenti condizioni cumulative:

a)      le operazioni che, ai sensi degli articoli da 128 a 130, costituiscono o sono assimilate ad una cessione di beni oppure ad una prestazione di servizi, rilevante ai fini dell’IVA, effettuate a titolo oneroso».

10.      A termini del successivo articolo 129, intitolato «Prestazione di servizi»:

«1.      Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni, quale definita all’articolo 128.

2.      Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto e fornito tali servizi a titolo personale.

3.      Le prestazioni di servizi includono operazioni quali:

(...)

b)      la cessione di beni immateriali, rappresentati o meno da un titolo, in particolare: il trasferimento e/o la cessione di diritti d’autore, brevetti, licenze, marchi e altri diritti analoghi;

(...)

e)      servizi di intermediazione effettuati da persone che agiscono in nome e per conto di terzi, allorché hanno luogo nell’ambito di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

(...)».

2.      La legge sul diritto dautore

11.      L’articolo 13, lettera f), della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi) (4), del 14 marzo 1996, nel testo applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, dispone quanto segue:

«L’utilizzazione di un’opera fa sorgere, in capo all’autore, diritti patrimoniali distinti ed esclusivi che gli consentono di autorizzare o di vietare:

(...)

f)      la comunicazione diretta o indiretta dell’opera al pubblico, con qualsiasi mezzo, inclusa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

12.      Il titolo III di tale legge è intitolato «Gestione e difesa dei diritti d’autore e dei diritti connessi». Il suo capo I, relativo alla «[g]estione dei diritti patrimoniali d’autore e dei diritti connessi», contiene tre sezioni. Gli articoli da 123 a 1234 sono ricompresi nella sezione I, intitolata «Disposizioni generali».

13.      L’articolo 123, paragrafi 1 e 3, così dispone:

«1.      «I titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi possono esercitare i diritti loro riconosciuti dalla presente legge, personalmente o, su la base di un mandato, tramite organismi di gestione collettiva, secondo le modalità previste dalla presente legge.

(...)

3.      I titolari di diritti d’autore o di diritti connessi non possono cedere i diritti patrimoniali riconosciuti dalla presente legge ad organismi di gestione collettiva».

14.      L’articolo 1231 della legge medesima prevede quanto segue:

«1.      La gestione collettiva è obbligatoria per esercitare i seguenti diritti:

(...)

e)      il diritto di comunicare opere musicali al pubblico (...)

(...)

2.      Per le categorie di diritti di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva rappresentano anche i titolari di diritti che non hanno conferito loro mandato».

15.      Il successivo articolo 125, paragrafo 2, collocato nella sezione II, intitolata «Organismi di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi», dispone quanto segue:

«[G]li organismi [di gestione collettiva] sono creati direttamente dai titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi, persone fisiche o giuridiche, ed agiscono nei limiti del mandato loro conferito e sulla base dello statuto adottato secondo il procedimento previsto dalla legge».

16.      I termini del successivo articolo 1291:

«Nel caso in cui la gestione collettiva sia obbligatoria, laddove un titolare [di diritti di autore] non sia affiliato ad un alcun organismo, la competenza spetta all’organismo del settore con il maggior numero di membri. I titolari di diritti non rappresentati possono rivendicare le somme loro dovute entro un termine di tre anni a partire dalla data della notifica. Scaduto tale termine, le somme non ripartite o non rivendicate vengono utilizzate conformemente alla decisione dell’assemblea generale, ad eccezione delle spese di gestione».

17.      All’interno del titolo III, capo I, della legge medesima, la sezione III, intitolata «Funzionamento degli organismi di gestione collettiva», contiene gli articoli da 130 a 135.

18.      Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1:

«Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti:

a)      a rilasciare autorizzazioni non esclusive agli utilizzatori che ne facciano richiesta prima di qualsiasi utilizzazione del repertorio protetto, dietro retribuzione, mediante una licenza non esclusiva, in forma scritta;

b)      a elaborare metodologie per il loro settore di attività, comprendenti i corrispondenti diritti patrimoniali, che devono essere negoziate con gli utilizzatori ai fini della corresponsione dei diritti medesimi nel caso di opere il cui sistema di sfruttamento renda impossibile il rilascio di una singola autorizzazione da parte dei titolari dei diritti;

c)      a concludere, in nome dei titolari di diritti che abbiano concesso loro un mandato o in forza delle convenzioni concluse con corrispondenti organismi all’estero, contratti generali con gli organizzatori di spettacoli (...);

(...)

e)      a riscuotere le somme dovute dagli utilizzatori provvedendo alla loro ripartizione fra i titolari di diritti (...);

(...)».

19.      Il successivo articolo 1311, paragrafo 1, che integra le disposizioni di cui all’articolo 130, paragrafo 1, lettera b), così dispone:

«La metodologia è negoziata dagli organismi di gestione collettiva e dai rappresentanti di cui all’articolo 131, paragrafo 2, lettera b), nel rispetto dei seguenti criteri principali:

a)      la categoria dei titolari di diritti, membri e non membri, nonché il settore nel quale la negoziazione viene svolta;

(...)».

20.      Il successivo articolo 134 così recita:

«1.      L’esercizio della gestione collettiva prevista dal mandato non limita in alcun modo i diritti patrimoniali dei titolari.

2.      La gestione collettiva viene esercitata secondo le seguenti norme:

a)      le decisioni relative ai metodi e alle norme di riscossione delle remunerazioni e degli altri importi presso gli utilizzatori e alla ripartizione di tali importi fra i titolari di diritti, nonché quelle relative ad altri aspetti più importanti della gestione collettiva, devono essere adottate dai membri nell’ambito dell’assemblea generale, in conformità allo statuto;

b)      la commissione dovuta dai titolari di diritti membri di un’organizzazione di gestione collettiva a copertura delle spese di funzionamento di quest’ultima (...) e la commissione dovuta all’organismo di gestione collettiva il quale è l’unico collettore (...) non possono rappresentare insieme più del 15% delle somme percepite annualmente;

c)      in assenza di una decisione esplicita dell’assemblea generale, le somme riscosse da un organismo di gestione collettiva non possono essere utilizzate a fini comuni diversi dall’assunzione dei costi effettivi connessi alla riscossione degli importi dovuti e alla loro ripartizione fra i membri; l’assemblea generale può decidere che un massimo del 15% degli importi riscossi possano essere utilizzati a fini comuni e unicamente nei limiti del settore di attività;

d)      le somme riscosse da un organismo di gestione collettiva sono ripartite individualmente fra i titolari di diritti in proporzione all’utilizzazione del repertorio di ciascuno di essi, non oltre sei mesi successivi alla data della riscossione; i titolari di diritti possono richiedere il versamento delle somme riscosse nominalmente o la cui ripartizione non esiga la presentazione di documenti specifici entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data della riscossione;

e)      la commissione dovuta dai titolari di diritti è prelevata sulle somme dovute a ciascuno di essi in esito al calcolo della ripartizione individuale;

(...)

3.      Le remunerazioni versate agli organismi di gestione collettiva non sono assimilate né assimilabili ad introiti dei medesimi.

4.      Nell’esercizio del loro mandato, ai sensi della presente legge, agli organismi di gestione collettiva non possono essere trasferiti o ceduti diritti d’autore o diritti connessi, ovvero l’esercizio dei diritti medesimi».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

21.      L’UCMR – ADA è un organismo di gestione collettiva dei diritti patrimoniali d’autore sulle opere musicali, designato dall’Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (Ufficio rumeno per i diritti d’autore) quale unico collettore dei diritti patrimoniali d’autore per la comunicazione al pubblico delle opere in occasione di concerti, spettacoli o, ancora, manifestazioni artistiche.

22.      Il 16 novembre 2012, l’associazione culturale organizzava uno spettacolo in occasione del quale venivano interpretate opere musicali. A tal fine, quest’ultima aveva ottenuto dall’UCMR – ADA una licenza non esclusiva di utilizzazione delle opere stesse a fronte del versamento di remunerazioni per la comunicazione al pubblico delle stesse.

23.      A seguito del diniego dell’associazione culturale di versare integralmente le remunerazioni reclamate dall’UCMR – ADA, il Tribunalul București (tribunale superiore di Bucarest, Romania) e la Curtea de Apel București (corte d’appello di Bucarest, Romania) dichiaravano fondata la domanda dell’UCMR – ADA. Tuttavia, il giudice dell’appello riteneva che l’operazione di riscossione delle remunerazioni da parte dell’UCMR – ADA per la comunicazione al pubblico di opere musicali non fosse soggetta ad IVA e, di conseguenza, detraeva dall’importo delle remunerazioni ancora dovute dall’associazione quello relativo all’IVA.

24.      Dinanzi all’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), giudice del rinvio, l’UCMR – ADA sostiene segnatamente che la decisione del giudice dell’appello, escludendo l’applicazione dell’IVA sulle remunerazioni poste a carico dell’associazione culturale in quanto utilizzatrice delle opere musicali in questione, sarebbe in contrasto con il Codice tributario. A parere dell’UCMR – ADA, sarebbe stato violato il principio della neutralità dell’IVA, poiché dalla decisione del giudice dell’appello deriverebbe l’effetto di far gravare sulla stessa l’onere dell’IVA, sebbene essa non sia l’utilizzatore finale delle opere stesse.

25.      La prima questione che il giudice del rinvio si pone verte sulla qualificazione, alla luce della sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP (5), dell’operazione con cui i titolari di diritti di autore su opere musicali autorizzano l’uso di tali opere da parte degli organizzatori di spettacoli. Esso si chiede se tale operazione costituisca una «prestazione di servizi a titolo oneroso» e, più precisamente, una «cessione di beni immateriali», ai sensi dell’articolo 25, lettera a), della direttiva IVA.

26.      Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse rispondere affermativamente a tale questione, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, richiamandosi alla sentenza del 14 luglio 2011, Henfling e a. (6), se l’organismo di gestione collettiva, il quale percepisce remunerazioni dagli utilizzatori delle opere musicali, compia esso stesso una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 28 della direttiva IVA, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte, opera una fictio giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente, sebbene tale organismo possa rappresentare titolari di diritti di autore senza mandato e gestisca tali diritti secondo obblighi di legge. Dall’altro, essa s’interroga in merito alle conseguenze trarre con riguardo alla base di calcolo dell’IVA e alla fatturazione della stessa tanto da parte dell’organismo di gestione collettiva quanto dagli autori all’atto della riscossione delle remunerazioni.

27.      Ciò premesso, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se i titolari di diritti sulle opere musicali effettuino una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25, lettera a), della direttiva [IVA] nei confronti degli organizzatori di spettacoli dai quali gli organismi di gestione collettiva, sulla base di un’autorizzazione – licenza non esclusiva –, percepiscono in nome proprio, ma per conto di tali titolari, remunerazioni per la comunicazione al pubblico delle opere musicali.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli organismi di gestione collettiva, quando percepiscono dagli organizzatori di spettacoli remunerazioni per il diritto di comunicazione al pubblico delle opere musicali, agiscano in qualità di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 28 della direttiva IVA e siano obbligati a emettere fatture con IVA compresa ai rispettivi organizzatori di spettacoli, e se, quando agli autori e agli altri titolari di diritti d’autore di opere musicali vengono distribuite remunerazioni, essi, a loro volta, debbano emettere fatture con IVA compresa all’organismo di gestione collettiva».

28.      L’UCMR – ADA ha depositato osservazioni scritte, al pari dei governi rumeno e polacco, nonché della Commissione europea, i quali hanno parimenti risposto entro il termine impartito ai quesiti con richiesta di risposta scritta posti dalla Corte, la quale ha deciso di statuire sulla causa senza procedere ad udienza dibattimentale.

IV.    Analisi

29.      La controversia principale verte sull’assoggettamento all’IVA di rapporti giuridici aventi ad oggetto la comunicazione di opere musicali al pubblico per il tramite di un organismo di gestione collettiva dei relativi diritti d’autore.

30.      La questione presenta una rilevanza particolare, poiché il sistema di gestione dei diritti d’autore o dei diritti connessi per conto di diversi titolari di tali diritti e a beneficio collettivo degli stessi è assai risalente ed opera in tutti gli Stati membri. Esso viene presentato come lo strumento più adeguato sia per gli autori al fine di amministrare i propri diritti, fra cui quello della gestione delle loro opere dietro remunerazione, sia per gli utilizzatori al fine di agevolare il loro accesso alle opere (7).

31.      Il giudice del rinvio si interroga sulla qualificazione di tale operazione come «prestazione di servizi» nella quale un commissionario intervenga ai sensi dell’articolo 28 della direttiva IVA.

32.      Di conseguenza, le questioni del giudice del rinvio portano a dover enunciare, a mio avviso, alla luce della giurisprudenza della Corte, da un lato, le condizioni attinenti alla qualificazione come «prestazione di servizi» di un’operazione che rientri nell’esercizio di uno dei diritti protetti di cui gli autori sono titolari, ossia il diritto alla remunerazione, come previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA e precisati all’articolo 25, lettera a), della stessa (8), nonché quelle attinenti alla qualificazione di un’operazione di intermediazione in materia di beni immateriali.

33.      Dall’altro, dovranno essere precisate le conseguenze da trarre per quanto attiene alla determinazione della base di calcolo dell’assoggettamento ad IVA, nonché alla fatturazione, in conformità all’articolo 220, paragrafo 1, della direttiva IVA (9).

A.      Sulla prima questione pregiudiziale

34.      Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 25, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che i titolari di diritti di autore su opere musicali forniscano una prestazione di servizi a beneficio degli organizzatori di spettacoli, i quali siano autorizzati a comunicare tali opere al pubblico a fronte del versamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva, in nome proprio, per conto dei titolari di diritti medesimi.

35.      I dubbi espressi dal giudice del rinvio derivano dai propri interrogativi relativi alla portata della sentenza SAWP, a fronte dei criteri accolti dalla Corte per dichiarare che i titolari di diritti di riproduzione, per conto dei quali società di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi abbiano riscosso, a nome proprio, canoni sulla vendita di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, non effettuano una prestazione di servizi ai sensi della direttiva IVA (10).

36.      Se tale ravvicinamento con la sentenza SAWP mi sembra opportuno in considerazione dell’esame, da parte della Corte, di una questione avente ad oggetto l’assoggettamento all’IVA di un’operazione relativa allo sfruttamento di diritti d’autore protetti gestiti da un organismo collettivo e del ragionamento giuridico seguito, la portata della soluzione accolta dalla Corte dev’essere circoscritta, a mio avviso, alle circostanze particolari della causa sfociata in tale sentenza, dalla quale essa ha elaborato due criteri.

37.      La Corte si è infatti pronunciata in considerazione, da un lato, del fatto che il canone in questione fosse imposto ex lege, la quale ne determinava l’importo, a produttori e importatori di strumenti di registrazione e di riproduzione (11) e, dall’altro, del fatto che tale canone fosse diretto a finanziare l’equo compenso del pregiudizio causato dall’inosservanza di diritti di riproduzione a vantaggio dei titolari dei medesimi (12). Orbene, secondo la Corte, «l’equo compenso non costituisce il controvalore diretto di una prestazione qualsiasi, poiché è legato al pregiudizio subìto da tali titolari per la riproduzione delle loro opere protette, effettuata senza autorizzazione» (13).

38.      Di conseguenza, nella specie, è essenziale rilevare che l’analisi verte sulla remunerazione degli autori per la comunicazione delle loro opere al pubblico e non su un compenso equo in risarcimento di un pregiudizio che verrebbe causato dalla diffusione delle loro opere. Di conseguenza, pur se la fissazione e la riscossione di tale remunerazione sono disciplinate dalla legge, il loro regime sotto il profilo economico, che specificherò più avanti (14), non può essere assimilato a quello analizzato dalla Corte nella sentenza SAWP.

39.      Ciò detto, suggerisco alla Corte di tenere presente di tale sentenza soltanto il metodo di analisi delle diverse operazioni effettuate fra i titolari di diritti d’autore e l’utilizzatore finale con l’intervento di una società incaricata della riscossione e della ripartizione delle remunerazioni spettanti agli autori.

40.      In tal senso, per quanto riguarda la nozione di «prestazione di servizi», si può ricordare, in primo luogo, in limine, che, all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA, tale nozione viene definita soltanto in opposizione a quella di «cessione di beni» (15).

41.      In secondo luogo. come precisato dalla Corte nella sentenza SAWP, occorre valutare, anteriormente alla questione se una prestazione di servizi possa costituire una cessione di beni immateriali, se l’operazione stessa sia effettuata a titolo oneroso. Infatti, a termini dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, per rientrare in quest’ultima, una prestazione di servizi siffatta dev’essere effettuata, comunque, a titolo oneroso (16). A tal riguardo, la Corte ha ricordato che, secondo giurisprudenza costante, una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA, soltanto qualora tra il prestatore e il beneficiario sussista un rapporto giuridico nel corso del quale vengano scambiate prestazioni reciproche; la retribuzione percepita dal prestatore costituisce l’effettivo controvalore del servizio fornito al beneficiario (17). La Corte ha dichiarato che ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, ossia quando le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico (18).

42.      In terzo luogo, «[l]’articolo 25 della direttiva IVA elenca, a titolo indicativo, tre differenti operazioni qualificabili come prestazioni di servizi, tra cui quelle previste alla lettera a), consistenti nella cessione di beni immateriali» (19).

43.      Nella specie, è pacifico che l’operazione di cui al procedimento principale non costituisca una cessione di beni, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA.

44.      Per quanto attiene al rapporto giuridico esistente fra il titolare del diritto d’autore e l’utilizzatore finale, mi sembra risultare dalla legislazione rumena che tale titolare del diritto d’autore possa essere qualificato come «prestatore di servizi», malgrado l’intervento di un intermediario, e che il titolare del diritto d’autore medesimo percepisca una retribuzione ai sensi della giurisprudenza costante della Corte (20). Può pertanto ritenersi che esistano prestazioni reciproche fra il titolare del diritto d’autore che mette la sua opera a disposizione dell’utilizzatore e colui che versa una remunerazione al fine di poterla presentare al pubblico.

45.      Il giudice del rinvio ha precisato, in effetti, che i titolari di diritti d’autore non possono cedere i loro diritti patrimoniali agli organismi che sono incaricati, per conto di tali titolari, della gestione collettiva e obbligatoria dell’esercizio del diritto di comunicazione al pubblico delle opere musicali, aggiungendo che, prima di qualsivoglia utilizzazione del repertorio delle opere musicali protetto, gli utilizzatori devono richiedere un’autorizzazione (21), dietro remunerazione, tramite una licenza non esclusiva, rilasciata in forma scritta.

46.      Il giudice del rinvio ha inoltre fatto presente che i diritti patrimoniali sono dovuti ai titolari di diritti d’autore secondo «metodologie» negoziate con gli utilizzatori (22) dall’organismo incaricato della gestione collettiva dei loro diritti (23) e sono oggetto di una riscossione e di una ripartizione delle remunerazioni fra i titolari dei diritti in conformità alle decisioni prese dai membri dell’organismo di gestione collettiva (24). Sebbene tali decisioni siano disciplinate dalla legge, le remunerazioni percepite sono in relazione con il servizio reso, forfettariamente o in percentuale, come precisato dal governo rumeno e dalla Commissione nelle proprie osservazioni dinanzi alla Corte (25).

47.      Ne risulta, a mio avviso, che il titolare di diritti d’autore riceve un corrispettivo effettivo per l’autorizzazione a comunicare la propria opera al pubblico, dallo stesso concessa ad un utilizzatore finale che ne ha fatto richiesta, indipendentemente dal fatto che l’organismo di gestione collettiva intervenga per un autore non appartenete ai suoi membri.

48.      Ritengo parimenti che la gestione collettiva della remunerazione nonché la sua qualificazione come obbligo di legge non siano idonei a rimettere in discussione il fatto che l’autore percepisca una remunerazione corrispondente all’utilizzazione della sua opera dallo stesso autorizzata.

49.      Per quanto riguarda la questione se l’operazione oggetto del procedimento principale possa essere qualificata come «cessione di beni immateriali» ai sensi dell’articolo 25, lettera a), della direttiva IVA, occorre rilevare che, sebbene pur se la stessa questione fosse stata sollevata nella causa sfociata nella sentenza SAWP, la Corte ha ritenuto di poter soprassedere al suo esame, considerato che, nella specie, l’operazione non era effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva medesima (26).

50.      La Corte ha rilevato, tuttavia, che l’articolo 25 della direttiva IVA elenca, a titolo indicativo, tre differenti operazioni qualificabili come prestazioni di servizi, tra cui quelle previste alla lettera a), consistenti nella cessione di beni immateriali (27).

51.      Di conseguenza, si potrebbe ritenere che, in materia di assoggettamento ad IVA, la qualificazione della prestazione di servizi alla luce dell’articolo 25 della direttiva IVA sia accessoria rispetto a quella richiesta ex articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

52.      Tuttavia, avendo la Corte ha aggiunto, al punto 32 della sentenza SAWP, l’inciso «anche supponendo che i titolari di diritti di riproduzione possano effettuare la cessione di un bene immateriale, ai sensi dell’articolo 25, lettera a), della direttiva IVA», ritengo che sia opportuno rimuovere ogni dubbio circa l’interpretazione di tale disposizione e precisare, per quanto riguarda l’operazione oggetto del procedimento principale, che essa ha ad oggetto la tassazione di una prestazione di servizi consistente in una «cessione di beni immateriali», ai sensi dell’articolo 25, lettera a), della direttiva IVA.

53.      In primo luogo, può essere operato un ravvicinamento con l’articolo 59, lettera a), della direttiva IVA (28), che prende in considerazione, segnatamente, le «cessioni e concessioni di diritti d’autore» nella categoria delle prestazioni di servizi per definire il luogo delle prestazioni imponibili.

54.      In secondo luogo, si potrebbe argomentare che, nella sentenza del 19 dicembre 2018, Commissione/Austria (29), la Corte ha operato una distinzione, per l’assoggettamento all’IVA, fra le retribuzioni derivanti dai diritti di uso e di sfruttamento successivi delle opere diverse dalle opere d’arte figurativa, da un lato, e il compenso dovuto a titolo di diritto sulle successive vendite, dall’altro (30).

55.      A tal fine, la Corte ha ritenuto che il compenso derivante dai diritti di uso e dei successivi sfruttamento delle opere distinte dalle opere d’arte figurativa sia soggetto ad IVA, considerato che tale compenso spettante ai loro autori retribuisce una prestazione effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA, la quale corrisponde alla ripetuta messa a disposizione di tali opere (31).

56.      Pertanto, la Corte ha considerato il diritto di sfruttamento di un’opera dell’ingegno un diritto esclusivo di natura patrimoniale, il quale può essere oggetto di trasferimento in modo ripetuto. Di conseguenza, condivido la posizione del governo polacco, secondo cui la nozione di «cessione di beni immateriali» ricomprende le transazioni in materia di proprietà intellettuale che concedono il diritto di utilizzare un bene immateriale, come, ad esempio, quelle relative al rilascio di licenze.

57.      Tutti questi elementi mi inducono a proporre alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 25, lettera a), della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che i titolari di diritti d’autore relativi ad opere musicali forniscono prestazioni di servizi, consistenti in una cessione di beni immateriali, a beneficio di un utilizzatore finale, nella specie degli organizzatori di spettacoli, i quali sono autorizzati a comunicare tali opere al pubblico, sebbene la remunerazione che costituisce il corrispettivo di tale autorizzazione sia riscossa, in nome proprio, da un organismo di gestione collettiva.

58.      A fronte della risposta alla prima questione, occorre procedere all’esame della seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.

B.      Sulla seconda questione pregiudiziale

59.      La seconda questione pregiudiziale è volta alla qualificazione, ai fini dell’assoggettamento all’IVA, i rapporti giuridici esistenti fra l’UCMR – ADA e, da un lato, gli utilizzatori dei diritti di comunicazione di opere musicali al pubblico, nonché, dall’altro, i titolari di tali diritti le cui prestazioni siano fornite per il suo tramite.

60.      Il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 28 della direttiva IVA, alla luce dei criteri definiti dalla Corte nella sua giurisprudenza, nonché sulle conseguenze da trarre in materia di fatturazione in considerazione delle caratteristiche del servizio reso dall’organismo di gestione collettiva in questione, ossia, da un lato, la riscossione della remunerazione per gli autori, alcuni dei quali non gli hanno conferito un mandato generale di gestione collettiva dei loro diritti e, dall’altro, gli obblighi previsti dalla legge per l’esercizio di tale gestione.

61.      L’applicazione delle specifiche regole per le prestazioni di servizi fornite da un commissionario che intervenga in una prestazione di servizi enunciate all’articolo 28 della direttiva IVA esige che tale commissionario sia soggetto all’IVA e che agisca in nome proprio ma per conto altrui (32).

62.      Inoltre, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, «tale disposizione crea la [fictio] giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente» (33).

63.      Per quanto attiene alla qualità di soggetto passivo, ritengo che possa essere rilevato, al pari di quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo (34), che l’organismo di gestione collettiva costituisce un soggetto passivo a sé stante, distinto da coloro per conto dei quali esso agisce, ossia gli autori, i quali parimenti sono soggetti passivi. Di conseguenza, le operazioni tra l’organismo di gestione collettiva e tali autori sono da considerarsi quali operazioni tra due soggetti passivi ricomprese nel campo di applicazione dell’IVA (35).

64.      Per quanto riguarda il ruolo esercitato dall’UCMR – ADA, osservo, in primo luogo, che nella prima questione pregiudiziale viene precisato che «gli organismi di gestione collettiva (…) percepiscono in nome proprio, ma per conto [dei] titolari [di diritti sulle opere musicali], remunerazioni per la comunicazione al pubblico [di tali] opere» (36).

65.      In secondo luogo, il giudice del rinvio ha fatto presente nella domanda di pronuncia pregiudiziale che, «nei casi in cui i diritti patrimoniali siano dovuti ai titolari in conformità alle metodologie negoziate dall’organismo di gestione collettiva con gli utilizzatori, l’autorizzazione non esclusiva accordata ad un utilizzatore dall’organismo di gestione collettiva includerà le somme (...) di denaro che la persona giuridica riscuote in nome proprio ma per conto dei titolari dei diritti patrimoniali» (37).

66.      In terzo luogo, il giudice del rinvio ha sottolineato che l’autore di opere musicali è titolare del diritto patrimoniale di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle opere, in maniera diretta o indiretta, diritto che non può essere oggetto di una cessione all’organismo di gestione collettiva.

67.      Di conseguenza, come dichiarato dalla Corte nella sentenza Henfling e a. (38), sebbene spetti al giudice del rinvio accertare segnatamente quale sia la natura degli obblighi contrattuali dell’operatore economico interessato nei confronti dei suoi clienti, cionondimeno il buon funzionamento del sistema comune dell’IVA esige da tale giudice una verifica concreta idonea a stabilire se, alla luce dell’insieme degli elementi della fattispecie, tale operatore agisca effettivamente in nome proprio in occasione della sua prestazione di servizi (39).

68.      Nella specie, il giudice del rinvio dovrebbe pertanto verificare le condizioni precise nelle quali l’organismo di gestione collettiva ha agito, indipendentemente dalla questione se lo abbia fatto per uno dei suoi membri o meno, considerato che tale distinzione non risulta dalla legge che prevede il suo intervento. A tal riguardo, desumo dalle risposte scritte ai quesiti posti dalla Corte che non si deve fare confusione fra il mandato ai sensi del diritto civile e il mandato conferito da taluni autori ai sensi della legge sul diritto d’autore (40). Pur se quest’ultimo conferisce la qualità di membro dell’organismo di gestione collettiva, esso non esplica effetti sul rapporto fra l’organismo di gestione collettiva e l’utilizzatore finale per la riscossione delle remunerazioni dovute ai titolari di diritti d’autore in cambio dell’utilizzazione delle proprie opere musicali ai fini della loro comunicazione al pubblico.

69.      È per questo motivo che, al fine di rispondere utilmente al giudice del rinvio, potrebbero essere fornite al medesimo alcune indicazioni ricavate dalle informazioni a disposizione della Corte (41) in relazione a diversi criteri, fra cui quelli elencati dalla Corte nella sentenza Henfling e a. (42).

70.      In tal senso, potrebbero essere prese in considerazione l’indicazione del nome dell’organismo di gestione collettiva sui documenti consegnati agli utilizzatori in occasione del rilascio della licenza per la comunicazione delle opere al pubblico, nonché l’accettazione da parte di questi ultimi, secondo le condizioni di utilizzazione della licenza, del regolamento dell’organismo di gestione collettiva.

71.      Da parte mia, ritengo che gli elementi di informazione comunicati alla Corte confermino che, in occasione della riscossione, presso gli utilizzatori delle opere musicali, delle remunerazioni dovute ai titolari dei diritti d’autore in cambio delle licenze che vengono loro rilasciate, l’UCMR – ADA non agisca in qualità di mandatario dei titolari dei diritti d’autore, siano essi membri o meno di tale organismo di gestione collettiva, bensì in proprio nome per conto di tali titolari.

72.      Poiché sembrano ricorrere i requisiti di applicazione di cui all’articolo 28 della direttiva IVA, vanno precisate le conseguenze da trarne con riferimento ai principi richiamati dalla Corte segnatamente nella sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo (43).

73.      In tal senso, da un lato, la Corte ha dichiarato che, in forza della fictio giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente, creata dall’articolo 28 della direttiva IVA, «l’operatore che partecipa alla prestazione di servizi, cioè il commissionario, si ritiene avere, in un primo tempo, ricevuto i servizi in questione dall’operatore per conto del quale agisce, cioè il committente, prima di fornire, in un secondo tempo, personalmente tali servizi ad un cliente» (44). Dall’altro, la Corte ha ritenuto che, «[p]oiché l’articolo 28 della direttiva [IVA] rientra nel titolo IV della stessa, intitolato “Operazioni imponibili”, le due prestazioni di servizi interessate rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. Ne consegue che, se la prestazione di servizi cui un operatore partecipa è soggetta ad IVA, è soggetto ad IVA anche il rapporto giuridico tra detto operatore e l’operatore per conto del quale quest’ultimo agisce» (45).

74.      A titolo illustrativo, si può precisare che, nel caso di un «rapporto tra un’impresa che esercita un’attività di raccolta di scommesse e un operatore economico che partecipi in nome proprio, ma per conto di detta impresa, alla raccolta di scommesse» (46), la Corte ha deciso che «il rapporto giuridico nasce non direttamente tra lo scommettitore e l’impresa per conto della quale l’operatore intermediario agisce, ma tra tale operatore e lo scommettitore, da un lato, e tale operatore e detta impresa dall’altro» (47). Peraltro, ai fini dell’IVA, il ruolo rispettivo di prestatore di servizi e di pagatore è artificialmente invertito (48).

75.      Per quanto riguarda le conseguenze concrete di tale interpretazione sulle quali il giudice del rinvio si interroga, condivido i pareri convergenti comunicati alla Corte dalle parti interessate, secondo i quali l’organismo di gestione collettiva percepisce dall’utilizzatore finale somme corrispondenti alla remunerazione dovuta all’autore interessato, nonché alla sua commissione (49), IVA inclusa. Poiché tale organismo agisce in nome proprio, la base imponibile dell’IVA è costituita, a mio avviso, conformemente al principio generale enunciato all’articolo 73 della direttiva IVA, dalla totalità delle somme riscosse presso l’utilizzatore finale in cambio della cessione di diritti dell’autore (50), al netto dell’IVA. Come precisato dai governi rumeno e polacco, ai fini della riscossione della remunerazione dovuta per l’utilizzazione delle opere musicali, l’organismo di gestione collettiva deve redigere una fattura a suo nome per l’organizzatore di spettacoli.

76.      Quanto all’autore, il quale ha percepito dall’organismo di gestione collettiva la somma versata dall’utilizzatore finale corrispondente unicamente alla remunerazione, previa deduzione della commissione dovuta all’organismo stesso, IVA inclusa, egli è imponibile, a mio avviso, su tale base, al netto dell’IVA. Nella prassi, come esposto dai governi rumeno e polacco, nonché dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte, ciò dovrebbe tradursi nell’emissione di una fattura da parte dell’autore nei confronti dell’organismo di gestione collettiva, avente ad oggetto la remunerazione che lo stesso ha percepito (51) e l’IVA alla quale quest’ultima è assoggettata.

77.      Tale parte dell’IVA, infatti, deve essere detraibile dalla base imponibile dell’organismo di gestione collettiva, conformemente all’articolo 168 della direttiva IVA. Pertanto, tale organismo deve riversare unicamente la somma corrispondente alla parte di IVA dovuta sulla propria commissione da parte dell’autore.

78.      Tuttavia, ritengo che tale commissione non dovrebbe essere oggetto di fatturazione da parte dell’organismo di gestione collettiva per l’autore, non essendo tassata in quanto tale, per effetto della fictio giuridica operata sulla base dell’articolo 28 della direttiva IVA.

79.      Ciò detto, il principio della neutralità fiscale, essenziale in materia di IVA, mi sembra pienamente rispettato, dal momento che l’imposta va a carico dell’utilizzatore finale (52), il quale l’ha versata all’organismo di gestione collettiva sulla totalità dell’operazione, e l’IVA viene riversata, rispettivamente, da tale organismo e dall’autore.

80.      Nel caso contrario, ossia nell’ipotesi in cui l’organismo di gestione collettiva agisse in nome dei titolari dei diritti d’autore, solo la somma percepita in cambio dell’operazione di intermediazione costituirebbe la base imponibile per l’organismo medesimo.

81.      Infatti, in un caso del genere, siamo in presenza di un’operazione imponibile come ogni prestazione di servizi, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. Il titolare di diritti d’autore è tenuto, in tal caso, a riversare l’IVA riscossa dall’organismo di gestione collettiva presso un utilizzatore finale, portando in detrazione l’IVA dovuta a tale organismo per l’operazione di intermediazione fatturatagli da quest’ultimo.

82.      Alla luce del complesso di tali elementi, mi sembra che si possa rispondere al giudice del rinvio che l’articolo 28 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che, laddove un organismo di gestione collettiva intervenga in nome proprio, ma per conto di titolari di diritti d’autore su opere musicali, alla riscossione delle remunerazioni dovute loro in cambio dell’autorizzazione a gestire le loro opere date al pubblico, si ritiene che tali titolari rendano tale servizio all’organismo di gestione collettiva e che quest’ultimo renda lo stesso servizio all’utilizzatore finale. In un caso del genere, l’organismo di gestione collettiva emette fatture in proprio nome per l’utilizzatore finale, nelle quali figura la totalità delle somme riscosse presso il medesimo, IVA inclusa. I titolari di diritti d’autore dovrebbero emettere fatture che includano l’IVA per la prestazione fornita a titolo della remunerazione all’organismo di gestione collettiva ai fini della detraibilità dell’imposta.

V.      Conclusione

83.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dall’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) nei seguenti termini:

1)      L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 25, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che i titolari di diritti d’autore relativi ad opere musicali forniscono prestazioni di servizi, consistenti in una cessione di beni immateriali, a beneficio di un utilizzatore finale, nella specie degli organizzatori di spettacoli, i quali sono autorizzati a comunicare tali opere al pubblico, sebbene la remunerazione che costituisce il corrispettivo di tale autorizzazione sia riscossa, in nome proprio, da un organismo di gestione collettiva.

2)      L’articolo 28 della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un organismo di gestione collettiva intervenga in nome proprio, ma per conto di titolari di diritti d’autore su opere musicali, alla riscossione delle remunerazioni dovute loro in cambio dell’autorizzazione a gestire le loro opere date al pubblico, si ritiene che tali titolari rendano tale servizio all’organismo di gestione collettiva e che quest’ultimo renda lo stesso servizio all’utilizzatore finale. In un caso del genere, l’organismo di gestione collettiva emette fatture in proprio nome per l’utilizzatore finale, nelle quali figura la totalità delle somme riscosse presso il medesimo, IVA inclusa. I titolari di diritti d’autore dovrebbero emettere fatture che includono l’IVA per la prestazione fornita a titolo della remunerazione all’organismo di gestione collettiva ai fini della detraibilità dell’imposta.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA».


3      M. Of., parte I, n. 927/23 dicembre 2003; in prosieguo: il «codice tributario».


4      M. Of., parte I, n. 60/26 marzo 1996; in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore».


5      C-37/16; in prosieguo: la «sentenza SAWP», EU:C:2017:22.


6      C-464/10; in prosieguo: la «sentenza Henfling e a.», EU:C:2011:489, punto 35, relativa alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1), e specialmente al suo articolo 6, paragrafo 4, il cui testo è identico a quello dell’articolo 28 della direttiva IVA.


7      A tal riguardo, può sottolinearsi che l’interesse per tale sistema è stato rafforzato grazie allo sviluppo di nuovi mezzi di diffusione delle opere musicali, la cui portata eccedeva ampiamente le capacità di una gestione in prima persona da parte degli autori dei loro diritti al fine di controllare l’utilizzazione delle loro opere, specialmente nei mercati esteri [v. considerando 2 della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72)]. L’importanza delle funzioni degli organismi incaricati della gestione collettiva dei diritti d’autore emerge parimenti dall’adozione, nella direttiva 2014/26, di norme comuni agli Stati membri. In tale occasione, è stato sottolineato che tali organismi contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo più generale di promozione della diversità delle espressioni culturali all’interno dell’Unione europea (v. considerando 3 di tale direttiva), che era necessario armonizzare i principi che governano l’organizzazione di detti organismi al fine di assicurarne il buon funzionamento (v. considerando 5 e 55, nonché articolo 1, prima frase, di detta direttiva) e che dovevano essere adottate disposizioni particolari che rafforzassero il loro ruolo al fine di facilitare la concessione di licenze, a livello europeo, di diritti d’autore per le opere musicali per l’uso online (v. considerando 40 e articolo 1, seconda frase, della stessa direttiva).


8      A tal riguardo, ritengo che l’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA, preso in considerazione dal giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale, non mi sembri indispensabile (v. paragrafo 43 infra).


9      Nel testo risultante dalla sua modifica ad opera della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU 2010, L 189, pag. 1).


10      V. sentenza SAWP (punto 33).


11      V. sentenza SAWP (punto 28).


12      V. sentenza SAWP (punti 29 e 30).


13      Sentenza SAWP (punto 30).


14      V. paragrafi da 45 a 47 infra.


15      V. sentenza SAWP (punto 20).


16      V. sentenza SAWP (punto 24).


17      V. sentenze SAWP (punto 25 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing (C-242/18, EU:C:2019:558, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata).


18      V. sentenza SAWP (punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).


19      Sentenza SAWP (punto 22).


20      V., a tal riguardo, paragrafo 41 supra.


21      Sotto tale profilo, il procedimento principale, relativo alla comunicazione di opere musicali al pubblico, si distingue parimenti da quello sfociato nella sentenza del 3 marzo 1994, Tolsma (C-16/93, EU:C:1994:80), relativa ad un’attività analoga, consistendo quest’ultima nello svolgimento di attività musicale sulla pubblica via. Inoltre, non era pattuito nessun corrispettivo (v. punti da 18 a 20 di tale sentenza).


22      V., a titolo illustrativo dei metodi di calcolo dei canoni, in particolare, sentenza dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4 (C-52/07, EU:C:2008:703, punti da 37 a 40), relativa a canoni che variano in funzione delle entrate delle società di telediffusione e della quantità di musica telediffusa.


23      Dal fascicolo risulta che l’organismo di gestione collettiva è incaricato della gestione collettiva non solo della remunerazione degli autori, bensì anche degli altri diritti di cui i suoi membri sono titolari. V. articolo 125, paragrafo 2, della legge sul diritto d’autore.


24      V. articolo 134, paragrafo 2, lettera a), della legge sul diritto d’autore.


25      La Commissione si è richiamata all’articolo 1311, paragrafo 2, della legge sul diritto d’autore.


26      V. sentenza SAWP (punti 31 e 32).


27      V. sentenza SAWP (punto 22).


28      Nel testo risultante dalla sua modifica per effetto della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (GU 2008, L 44, pag. 11).


29      C-51/18, EU:C:2018:1035.


30      V. punti 36, 52 e 56 di tale sentenza.


31      V. sentenza del 19 dicembre 2018, Commissione/Austria (C-51/18, EU:C:2018:1035, punto 54, da raffrontare con i punti 56 e 57).


32      V. sentenza Henfling e a. (punto 38) che richiama la distinzione fra il commissionario e il mandatario. Quest’ultimo agisce in nome e per conto altrui


33      Sentenza Henfling e a. (punto 35). Il corsivo è mio. V., parimenti, paragrafo 73 infra.


34      C-274/15, EU:C:2017:333.


35      V. punto 82 di tale sentenza.


36      Il corsivo è mio.


37      Il corsivo è mio. V., a titolo di paragone, sentenza del 3 maggio 2012, Lebara (C-520/10, EU:C:2012:264, punti 29 e 38), relativa alla rivendita da parte di un distributore di carte telefoniche a proprio nome e per proprio conto.


38      Dalle mie ricerche risulta che si tratta dell’unica sentenza alla quale il procedimento principale può essere ravvicinato.


39      V. sentenza Henfling e a. (punti 40 e 42).


40      V., in particolare, articolo 125, paragrafo 2, della legge sul diritto d’autore, richiamato supra al paragrafo 15.


41      Da raffrontare con la sentenza Henfling e a. (punto 41).


42      V. punto 43 di tale sentenza.


43      C-274/15, EU:C:2017:333.


44      Sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo (C-274/15, EU:C:2017:333, punto 86 e la giurisprudenza ivi citata).


45      Sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo (C-274/15, EU:C:2017:333, punto 87 e la giurisprudenza ivi citata). V., parimenti, sentenza del 19 dicembre 2019, Amărăşti Land Investment (C-707/18, EU:C:2019:1136, punto 38).


46      Sentenza Henfling e a. (punto 27).


47      Sentenza Henfling e a. (punto 33).


48      V. sentenza Henfling e a. (punto 35).


49      Si tratta della commissione dovuta all’atto della riscossione della remunerazione, prelevata sull’importo di quest’ultima. V. articolo 134, paragrafo 2, lettere b) ed e), della legge sul diritto d’autore, richiamato supra al paragrafo 20. V., a tal riguardo, sentenza del 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti (C-283/10, EU:C:2011:772, punto 20).


50      Preciso che l’espressione «cessione di diritti» ricomprende, nella specie, le operazioni ricomprese nell’esercizio del diritto di rappresentazione protetto.


51      V. nota 49 supra.


52      V., segnatamente, sentenza del 3 maggio 2012, Lebara (C-520/10, EU:C:2012:264, punti da 23 a 25).