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2008L0009 — IT — 01.10.2010 — 001.002

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2008/9/CE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

(GU L 044, 20.2.2008, p.23)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 2010/66/UE DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2010

  L 275

1

20.10.2010


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 249, 14.9.2012, pag. 15  (2008/9)



▼B

DIRETTIVA 2008/9/CE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

Notevoli problemi derivano, sia per le autorità amministrative degli Stati membri che per le imprese, dalle disposizioni di attuazione stabilite dalla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese ( 3 ).

(2)

Le modalità stabilite da quest'ultima direttiva dovrebbero essere modificate per quanto riguarda i termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso devono essere notificate alle imprese. Nel contempo occorre prevedere che anche le imprese debbano fornire risposte entro un termine specifico. Inoltre occorre semplificare e modernizzare la procedura consentendo l'uso delle tecnologie moderne.

(3)

La nuova procedura dovrebbe promuovere la posizione delle imprese, in quanto gli Stati membri sono responsabili del pagamento degli interessi se il rimborso è effettuato in ritardo e il diritto di ricorso da parte delle imprese sarà rafforzato.

(4)

A fini di chiarezza e migliore leggibilità, la disposizione relativa all'applicazione della direttiva 79/1072/CEE finora contenuta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 4 ), dovrebbe essere ora integrata nella presente direttiva.

(5)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ( 5 ), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(7)

A fini di chiarezza la direttiva 79/1072/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata, salve le necessarie misure transitorie relative alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 170 della direttiva 2006/112/CE ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

1) «soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso» il soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro;

2) «Stato membro di rimborso» lo Stato membro in cui l'IVA è addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l'importazione di beni in tale Stato membro;

3) «periodo di riferimento» il periodo di cui all'articolo 16 coperto dalla richiesta di rimborso;

4) «richiesta di rimborso» la richiesta di rimborso dell'IVA addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l'importazione di beni in tale Stato membro;

5) «richiedente» il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso che formula la richiesta di rimborso.

Articolo 3

La presente direttiva si applica ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:

a) nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, ►C1  in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, l’indirizzo permanente o la residenza abituale; ◄

b) nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:

i) prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE;

ii) cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica:

a) agli importi dell'IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;

b) agli importi dell'IVA che sono stati fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell'articolo 138 o dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso l'IVA a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o in relazione all'importazione di beni in tale Stato membro, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle seguenti operazioni:

a) operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE;

b) operazioni il cui destinatario è il debitore dell'IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso.

Fatto salvo l'articolo 6, ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso dell'IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112/CE quale applicata dallo Stato membro di rimborso.

Articolo 6

Per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso effettua nello Stato membro in cui è stabilito sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono diritto alla detrazione in tale Stato membro, il rimborso da parte dello Stato membro di rimborso è ammesso soltanto per il prorata dell'importo dell'IVA rimborsabile, ai sensi dell'articolo 5, relativo alla prima categoria di operazioni ai sensi dell'articolo 173 della direttiva 2006/112/CE, quale applicata dallo Stato membro di stabilimento.

Articolo 7

Per ottenere un rimborso dell'IVA nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro.

Articolo 8

1.  La richiesta di rimborso reca le informazioni seguenti:

a) nome e indirizzo completo del richiedente;

b) indirizzo di contatto elettronico;

c) descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti;

d) periodo di riferimento coperto dalla richiesta;

e) dichiarazione del richiedente secondo la quale il richiedente non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso durante il periodo di riferimento, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 3, lettera b), punti i) e ii);

f) il numero d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del richiedente;

g) dati del conto bancario, inclusi i codici IBAN e BIC.

2.  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta contiene, per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura o documento d'importazione, le seguenti indicazioni:

a) il nome e l'indirizzo completo del cedente o prestatore;

b) tranne in caso di importazione, il numero d'identificazione IVA del cedente o prestatore o il suo numero di registrazione fiscale, quale assegnato dallo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 239 e 240 della direttiva 2006/112/CE;

c) tranne in caso di importazione, il prefisso dello Stato membro di rimborso a norma dell'articolo 215 della direttiva 2006/112/CE;

d) la data e il numero della fattura o del documento d'importazione;

e) la base imponibile e l'importo dell'IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;

f) l'importo dell'IVA detraibile calcolato a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 2, espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso;

g) se del caso, il prorata detraibile calcolato in conformità dell'articolo 6, espresso in percentuale;

h) la natura dei beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici di cui all'articolo 9.

Articolo 9

1.  Nella richiesta di rimborso la natura dei beni e servizi acquisiti è indicata mediante il codice corrispondente tra quelli sottoelencati:

1

=

carburante;

2

=

locazione di mezzi di trasporto;

3

=

spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;

4

=

pedaggi stradali e oneri per l'uso della strada;

5

=

spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l'utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;

6

=

alloggio;

7

=

alimenti, bevande e servizi di ristorazione;

8

=

ingresso a fiere ed esposizioni;

9

=

spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;

10

=

altro.

Se si utilizza il codice 10, occorre indicare la natura dei beni ceduti e dei servizi prestati.

2.  Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui al paragrafo 1, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso o per l'applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva.

Articolo 10

Fatte salve le richieste di informazioni di cui all'articolo 20, lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente presenti per via elettronica una copia della fattura o del documento d'importazione insieme alla richiesta di rimborso, qualora la base imponibile su una fattura o un documento d'importazione sia pari o superiore a 1 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Tuttavia, qualora la fattura riguardi acquisto di carburante, tale soglia è pari a 250 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Articolo 11

Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca la descrizione della sua attività economica sotto forma di codici armonizzati, determinati ai sensi dell'articolo 34 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio ( 6 ).

Articolo 12

Lo Stato membro di rimborso può specificare la o le lingue che devono essere utilizzate dal richiedente per le informazioni da indicare nella richiesta di rimborso o di ulteriori informazioni supplementari.

Articolo 13

Se successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso il prorata detraibile dichiarato è adattato a norma dell'articolo 175 della direttiva 2006/112/CE, il richiedente effettua una correzione dell'importo richiesto o già rimborsato.

La correzione è effettuata in una richiesta di rimborso durante l'anno civile successivo al periodo di riferimento in questione o, se il richiedente non presenta richieste di rimborso in tale anno civile, trasmettendo una dichiarazione separata attraverso il portale elettronico predisposto dallo Stato membro di stabilimento.

Articolo 14

1.  La richiesta di rimborso riguarda:

a) l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento, purché l'imposta sia divenuta esigibile prima o al momento della fatturazione, o per il quale l'imposta è divenuta esigibile durante il periodo di riferimento, purché l'acquisto sia stato fatturato prima che l'imposta divenisse esigibile;

b) l'importazione di beni effettuata durante il periodo di riferimento.

2.  In aggiunta alle operazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta di rimborso può riguardare fatture o documenti d'importazione non coperti da richieste di rimborso anteriori e relativi ad operazioni eseguite nel corso dell'anno civile in questione.

Articolo 15

1.  La richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento. La richiesta di rimborso si considera presentata solo se il richiedente ha fornito tutte le informazioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.

▼M1

Le richieste di rimborso relative a periodi di riferimento del 2009 sono presentate allo Stato membro di stabilimento entro il 31 marzo 2011.

▼B

2.  Lo Stato membro di stabilimento trasmette senza indugio al richiedente una ricevuta per via elettronica.

Articolo 16

Il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno civile o inferiore a tre mesi civili. Le richieste di rimborso possono, tuttavia, riguardare un periodo inferiore a tre mesi se questo rappresenta la parte residua di un anno civile.

Articolo 17

Se la richiesta di rimborso si riferisce ad un periodo di riferimento inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Se la richiesta si riferisce a un periodo di riferimento di un anno civile o alla parte residua di un anno civile, l'importo dell'IVA non può essere inferiore a 50 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Articolo 18

1.  Lo Stato membro di stabilimento non inoltra la richiesta allo Stato membro di rimborso nei casi in cui, durante il periodo di riferimento, il richiedente nello Stato membro di stabilimento:

a) non è un soggetto passivo ai fini dell'IVA;

b) effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135, 136 e 371, degli articoli da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 della direttiva 2006/112/CE o delle disposizioni in materia di franchigia, dello stesso tenore, contenute nell'atto di adesione del 2005, senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente;

c) beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista dagli articoli da 284, 285, 286 e 287 della direttiva 2006/112/CE;

d) beneficia del regime comune forfettario per i produttori agricoli previsto dagli articoli da 296 a 305 della direttiva 2006/112/CE.

2.  Lo Stato membro di stabilimento notifica con mezzi elettronici al richiedente la propria decisione presa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 19

1.  Lo Stato membro di rimborso notifica senza indugio al richiedente, con mezzi elettronici, la data in cui gli è pervenuta la richiesta.

2.  Lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.

Articolo 20

1.  Nei casi in cui lo Stato membro di rimborso ritiene di non disporre di tutte le informazioni pertinenti su cui basare la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa, può chiedere per via elettronica informazioni aggiuntive, in particolare al richiedente o alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Se le informazioni aggiuntive sono richieste a una persona diversa dal richiedente o dall'autorità competente di uno Stato membro, la richiesta è introdotta per via elettronica solo se il destinatario della richiesta dispone dei mezzi necessari a tal fine.

Se necessario, lo Stato membro di rimborso può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive.

Le informazioni richieste in conformità del presente paragrafo possono includere l'originale o una copia della fattura o del documento d'importazione pertinente se lo Stato membro di rimborso ha motivo di dubitare ragionevolmente della validità o dell'accuratezza di una particolare richiesta. In tal caso, le soglie di cui all'articolo 10 non si applicano.

2.  Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 sono fornite allo Stato membro di rimborso entro un mese dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla persona a cui è indirizzata.

Articolo 21

Qualora chieda informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o rifiutare la richiesta di rimborso entro due mesi dal giorno in cui le informazioni richieste gli sono pervenute o, se non ha ricevuto risposta alla sua richiesta, entro due mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Tuttavia, il periodo a disposizione per la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa non è comunque inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta nello Stato membro di rimborso.

Qualora chieda ulteriori informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa entro otto mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.

Articolo 22

1.  Qualora la richiesta di rimborso sia approvata, i rimborsi dell'importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 19, paragrafo 2, o, se vengono chieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei corrispondenti termini di cui all'articolo 21.

2.  Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall'importo che deve essere pagato al richiedente le spese bancarie relative al trasferimento.

Articolo 23

1.  Qualora la richiesta di rimborso sia rifiutata del tutto o in parte, i motivi del rifiuto sono notificati al richiedente dallo Stato membro di rimborso unitamente alla decisione.

2.  Il richiedente può presentare ricorso presso le autorità competenti dello Stato membro di rimborso contro una decisione di rifiuto di una richiesta di rimborso nella forma ed entro i termini prescritti per i ricorsi riguardanti le richieste di rimborso presentate dalle persone stabilite in tale Stato membro.

Se, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro di rimborso, il fatto che non venga presa, entro i termini stabiliti dalla presente direttiva, una decisione sulla richiesta di rimborso non viene considerato né assenso né rifiuto, il richiedente ha accesso alle stesse procedure amministrative e giudiziarie di cui, in questa situazione, possono avvalersi i soggetti passivi stabiliti in detto Stato membro. Se le suddette procedure non sono previste, il fatto che non venga presa una decisione sulla richiesta di rimborso entro i termini stabiliti dalla presente direttiva è considerato un rifiuto.

Articolo 24

1.  Qualora un rimborso sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti o in altro modo non corretto, l'autorità competente dello Stato membro di rimborso procede direttamente al recupero degli importi indebitamente pagati, compreso il pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi conformemente alla procedura applicabile nello Stato membro di rimborso, fatte salve le disposizioni in materia di assistenza reciproca ai fini del recupero dell'IVA.

2.  In caso di una sanzione amministrativa o di interessi imposti ma non pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in questione, sino a un importo pari a quello non pagato.

Articolo 25

Lo Stato membro di rimborso conteggia come diminuzione o aumento dell'importo del rimborso ogni correzione apportata in relazione a una precedente richiesta di rimborso di cui all'articolo 13 o, in caso di trasmissione di una dichiarazione separata, mediante pagamento o riscossione separati.

Articolo 26

Se il rimborso è effettuato dopo l'ultima data per il pagamento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lo Stato membro di rimborso deve al richiedente un interesse sull'importo del rimborso che gli spetta.

Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente non fornisce allo Stato membro di rimborso le informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive richieste entro i periodi specificati. Lo stesso vale finché i documenti da trasmettere per via elettronica ai sensi dell'articolo 10 non sono stati ricevuti dallo Stato membro di rimborso.

Articolo 27

1.  L'interesse è calcolato dal giorno successivo all'ultimo giorno per il pagamento del rimborso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, fino al giorno in cui il rimborso è effettivamente pagato.

2.  Il tasso di interesse è pari al tasso di interesse previsto per i rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro.

Se non vi sono interessi pagabili ai sensi della legislazione nazionale sui rimborsi ai soggetti passivi stabiliti, gli interessi pagabili sono pari agli interessi o agli oneri equivalenti applicati dallo Stato membro di rimborso in caso di ritardato pagamento dell'IVA da parte di soggetti passivi.

Articolo 28

1.  La presente direttiva si applica alle richieste di rimborso presentate dopo il 31 dicembre 2009.

2.  La direttiva 79/1072/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva, salvo per le richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010.

Articolo 29

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


( 1 ) GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 122.

( 2 ) GU C 28 del 3.2.2006, pag. 86.

( 3 ) GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

( 4 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/75/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 13).

( 5 ) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

( 6 ) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

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