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61995J0221

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 gennaio 1997. - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contro Claude Hervein e Hervillier SA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Tournai - Belgio. - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Determinazione della legislazione applicabile - Nozioni di attività lavorativa subordinata e di attività autonoma. - Causa C-221/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00609


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Nozioni di attività subordinata e di attività autonoma ai sensi degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento n. 1408/71 - Determinazione secondo la legislazione previdenziale dello Stato membro in cui è svolta l'attività

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 14 bis e 14 quater]

Massima


Ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del titolo II del regolamento n. 1408/71, relativo alla determinazione della normativa applicabile, nella versione modificata e aggiornata con regolamento n. 2001/83, per «attività subordinata» e «attività autonoma» si devono intendere le attività lavorative considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte.

In effetti, dal momento che dalla formulazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento emerge che il suo titolo II contempla, in particolare, i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi quali definiti nel suo art. 1, lett. a), un'interpretazione logica e coerente dell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento e del sistema di norme di conflitto da esso istituito impone di interpretare le nozioni di attività subordinata e di attività autonoma ai sensi del titolo II del regolamento alla luce delle definizioni del suo art. 1, lett. a). Orbene, la qualifica di subordinato o autonomo di un lavoratore ai sensi di tale articolo è data dal regime previdenziale al quale tale lavoratore è iscritto, regime le cui definizioni, che possono differire da quelle giuslavoristiche, sono le sole da prendere in considerazione.

Parti


Nel procedimento C-221/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal du travail di Tournai (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)

e

Claude Hervein,

Hervillier SA,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 14 bis, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente della Prima Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Hervein e la Hervillier SA, dagli avvocati E. van Daele e P. Detournay, del foro di Mouscron;

- per il governo belga, dal signor J. Devadder, direttore d'amministrazione presso l'ufficio legale del ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione per lo Sviluppo, in qualità di agente;

- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore dell'ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, segretario presso la direzione dello stesso ufficio, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 6 giugno 1995, pervenuta in cancelleria il 26 giugno successivo, il Tribunal du travail di Tournai ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 14 bis, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Hervein e la società Hervillier, da un lato, e l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (in prosieguo: l'«Inasti»), dall'altro, in merito al versamento di contributi previdenziali.

3 Fino all'ottobre 1986 il signor Hervein, cittadino francese domiciliato in Francia, esercitava in varie società stabilite in Francia e in Belgio funzioni di presidente-direttore generale e di amministratore o di amministratore delegato.

4 Il 23 febbraio 1988 l'Inasti lo citava dinanzi al Tribunal du travail di Tournai onde ottenere il pagamento di contributi in ragione dell'attività lavorativa da lui svolta in Belgio tra il 1982 e il 1986. L'Inasti considera infatti che il signor Hervein svolge un'attività lavorativa autonoma in Belgio e, in ragione del suo assoggettamento al regime previdenziale francese dei lavoratori subordinati, un'attività lavorativa subordinata in Francia. Conformemente al combinato disposto di cui all'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento e del relativo allegato VII, dovrebbe pertanto essere assoggettato in Belgio al regime dei lavoratori autonomi.

5 La società Hervillier e il signor Hervein contestano l'assoggettamento di quest'ultimo al regime belga con la motivazione che, sebbene il signor Hervein sia, in Francia, effettivamente equiparato a un lavoratore subordinato ai fini previdenziali, non per questo egli vi svolge un'attività lavorativa subordinata. Dal momento che sia in Francia sia in Belgio egli svolge la medesima attività lavorativa autonoma, cioè non subordinata, l'art. 14 bis, n. 2, del regolamento prescriverebbe che sia soggetto solo alla legislazione di quello dei due Stati membri dove risiede, cioè alla legislazione francese.

6 Nutrendo dubbi sulla qualifica da attribuire all'attività lavorativa svolta in Francia dal signor Hervein con riferimento agli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento, il Tribunal du travail di Tournai ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'attività lavorativa autonoma contemplata, in particolare, dall'art. 14 bis, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, consista segnatamente nell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo dal cittadino di uno Stato membro».

7 Con la questione, il giudice a quo vuole sapere se l'attività lavorativa svolta in Francia da una persona nella situazione del signor Hervein debba essere considerata un'attività lavorativa subordinata o autonoma ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento. Tale questione si risolve, in un più ampio contesto, nell'interrogarsi sull'interpretazione da attribuire alle nozioni di «attività subordinata» e di «attività autonoma» che figurano nel titolo II del regolamento, relativo alla determinazione della legislazione applicabile.

8 L'ambito di applicazione ratione personae del regolamento è definito dall'art. 2, nel contesto delle disposizioni generali contenute nel titolo I. Ai sensi del n. 1 di tale disposizione, il regolamento si applica, in particolare, «ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri».

9 I termini «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo», utilizzati da tale disposizione sono definiti dall'art. 1, lett. a), del regolamento. Essi designano qualsiasi persona coperta da assicurazione in quanto lavoratore dipendente o autonomo, nell'ambito di uno dei regimi previdenziali menzionati all'art. 1, lett. a).

10 L'art. 13, che apre il titolo II del regolamento, relativo alla determinazione della legislazione applicabile, nel n. 1 dispone che, fatto salvo l'art. 14 quater, le persone cui è applicabile il regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Pertanto, conformemente all'art. 14 bis, n. 2, del regolamento, la persona che di norma svolge un'attività lavorativa autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

11 L'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento dispone tuttavia che, nei casi menzionati nell'allegato VII, le persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro ed un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro sono soggette alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri per quanto concerne l'attività lavorativa svolta nel loro territorio. Il punto 1 dell'allegato VII riguarda le persone che svolgono un'attività lavorativa autonoma in Belgio ed un'attività subordinata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo.

12 Pertanto le disposizioni del titolo II, a differenza di quelle del titolo I, non si riferiscono ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi, bensì riguardano le persone che svolgono un'attività lavorativa subordinata e le persone che svolgono un'attività lavorativa autonoma. Orbene, queste due ultime nozioni non sono definite dal regolamento.

13 Il signor Hervein e la società Hervillier sostengono che le dette nozioni rimandano alle normative nazionali in materia di diritto del lavoro degli Stati membri, ove tali attività vengono svolte. Orbene, in Francia e in Belgio, il criterio distintivo essenziale sarebbe, a questo proposito, quello del rapporto di subordinazione: una persona che fornisce prestazioni a favore e agli ordini di un'altra persona svolgerebbe un'attività lavorativa subordinata. In mancanza di un rapporto di subordinazione, l'attività esercitata dovrebbe essere qualificata indipendente o autonoma, quale che sia, del resto, il regime previdenziale al quale il lavoratore è iscritto.

14 Secondo i governi belga e francese, come pure secondo la Commissione, si dovrebbero invece intendere come «attività subordinata» e «attività autonoma» ai sensi del titolo II del regolamento le attività lavorative considerate tali ai fini dell'applicazione della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio tali attività sono esercitate. La Commissione sottolinea che siffatta interpretazione, la quale si ispira alle definizioni di «lavoratore subordinato» e di «lavoratore autonomo» di cui all'art. 1, lett. a), del regolamento, garantisce la coerenza tra l'art. 2, n. 1, e il titolo II del regolamento, assicurando che le norme di conflitto che quest'ultimo contempla saranno applicate a tutte le persone che rientrano nel suo campo di applicazione.

15 Secondo una giurisprudenza consolidata, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche, eventualmente, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., segnatamente, sentenza 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12).

16 A questo proposito, si deve rilevare che l'art. 51 del Trattato, cui il regolamento dà attuazione, prevede un coordinamento delle normative degli Stati membri e non la loro armonizzazione. Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro, e di conseguenza nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciate inalterate da tale disposizione (v., segnatamente, sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1, punto 20).

17 Infatti, il regolamento, nel determinare le persone che possono avvalersi delle disposizioni di coordinamento dei regimi previdenziali nazionali da esso stesso istituiti, fa riferimento alle persone iscritte a tali regimi. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, del regolamento, quest'ultimo si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, fermo restando che per lavoratori subordinati e lavoratori autonomi si devono intendere le persone iscritte, all'uno o all'altro titolo, ad un regime di previdenza sociale. Come giustamente rilevato dalla Commissione, le nozioni di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo cui fa riferimento il regolamento rinviano quindi alle definizioni date dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla natura che l'attività lavorativa svolta possa avere ai sensi del diritto del lavoro.

18 L'art. 13, n. 1, del regolamento, relativo alla determinazione della legislazione applicabile, prevede poi che, fatto salvo l'art. 14 quater, «le persone cui è applicabile il (...) regolamento» sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, determinata conformemente alle disposizioni del titolo II.

19 Dal dettato di questa disposizione discende che il titolo II riguarda, in particolare, i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi cui fa riferimento l'art. 2, n. 1, del regolamento, così come risultano definiti dall'art. 1, lett. a), del medesimo regolamento.

20 In considerazione di tali elementi, come giudicato dalla Corte con sentenza odierna (causa C-340/90, De Jaeck, Racc. pag. I-461), benché le disposizioni del titolo II del regolamento si riferiscano letteralmente alle persone che svolgono un'attività lavorativa subordinata o autonoma e non ai lavoratori subordinati o autonomi, un'interpretazione logica e coerente dell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento e del sistema di norme di conflitto da esso istituito impone di interpretare le nozioni di cui trattasi, contenute nel titolo II del regolamento, alla luce delle definizioni di cui all'art. 1, lett. a), del medesimo.

21 Di conseguenza, così come lo status di lavoratore subordinato o lavoratore autonomo ai sensi del regolamento risulta dal regime previdenziale nazionale al quale detto lavoratore è iscritto, si devono intendere per attività subordinate e attività autonome ai sensi del titolo II del regolamento le attività lavorative che sono considerate tali dalla normativa previdenziale vigente nello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte.

22 La questione sollevata dal giudice a quo va pertanto risolta nel senso che, ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento, per «attività subordinata» e «attività autonoma» si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dai governi belga e francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Tournai con ordinanza 6 giugno 1995, dichiara:

Ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, per «attività subordinata» e «attività autonoma» si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte.