Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 18 dicembre 2008 1(1)

Causa C-303/07

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia)]

«Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Esenzione per i dividendi distribuiti a una società madre stabilita sul territorio nazionale – Ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti a una società madre stabilita in un altro Stato membro – Situazione analoga»





1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sottoposta alla Corte dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) (Finlandia). La questione pregiudiziale posta riguarda l’interpretazione degli artt. 43 CE e 48 CE nonché 56 CE e 58 CE.

2.        Il giudice del rinvio ritiene che l’interpretazione di tali articoli del Trattato CE possa essere utile per pronunciarsi sulla domanda d’annullamento proposta dalla società Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (in prosieguo: l'«Alpha») contro la decisione preliminare della Keskusverolautakunta (commissione tributaria centrale) 25 gennaio 2006, con cui quest’ultima ha dichiarato che la Alpha era tenuta, per gli anni 2005 e 2006, a prelevare l’imposta alla fonte sui dividendi da essa versati alla società madre Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV (in prosieguo: la «Nordic Fund SICAV»), che è stata costituita come società di investimento a capitale variabile (in prosieguo: una «società di tipo SICAV») di diritto lussemburghese.

3.        I dubbi del giudice a quo derivano dal fatto che, ai sensi della normativa nazionale, se l’Alpha versasse un dividendo a una società per azioni finlandese analoga a una società di tipo SICAV o a un altro organismo nazionale equivalente, tale dividendo non sarebbe un reddito imponibile e non sarebbe neppure gravato dall’imposta alla fonte.

I –    Contesto normativo

A –    Diritto comunitario

Direttiva 90/435

4.        Lo scopo della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (2), è di esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e le altre distribuzioni di utili pagati dalle controllate alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre (3).

5.        Conformemente all’art. 2 della direttiva 90/435, ai fini dell’applicazione della stessa è «società di uno Stato membro» qualsiasi società che soddisfi tre condizioni cumulative. In primo luogo, una società deve avere una delle forme enumerate nell’allegato della direttiva 90/435. In secondo luogo, una società deve essere considerata, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, come avente il domicilio fiscale in tale Stato e non essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, come avente tale domicilio fuori della Comunità europea. In terzo luogo, una società dev’essere assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte menzionate all’art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 90/435 o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una di tali imposte.

6.        Con riferimento al Lussemburgo, l’allegato della direttiva 90/435 menziona «“société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d’assurances mutuelles”, “association d’épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta lussemburghese sulle società» (4). Per quanto riguarda la terza condizione con riferimento al Lussemburgo, le società devono essere soggette all’«impôt sur le revenu des collectivités» (imposta sul reddito degli organismi).

B –    Normativa nazionale

Legge relativa all’imposta sul reddito

7.        Ai sensi dell’art. 9 della legge relativa all’imposta sul reddito (5), una società estera è assoggettata all’imposta sul reddito limitatamente, ovvero per il reddito percepito in Finlandia.

8.        I redditi ottenuti in Finlandia sono elencati all’art. 10 della medesima legge. L’elenco include, tra l’altro, i dividendi versati da una società per azioni, una cooperativa o qualsiasi altro organismo finlandese.

9.        L’art. 20 della legge soprammenzionata contiene un elenco di organismi esenti dall’imposta sul reddito. Tra gli organismi menzionati figurano anche i fondi di investimento.

Legge sulla tassazione del reddito e del patrimonio di soggetti limitatamente passivi di imposta

10.      Conformemente all’art. 3 della legge sulla tassazione del reddito e del patrimonio di soggetti limitatamente passivi di imposta (6), i dividendi versati da un organismo finlandese a un soggetto limitatamente passivo sono soggetti all’imposta alla fonte, salvo il caso in cui il beneficiario del dividendo sia un organismo stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea e detenga direttamente almeno il 20% del capitale della società distributrice del dividendo e, parallelamente, sia una delle società indicate all’art. 2 della direttiva 90/435.

Legge sulla tassazione del reddito d’impresa

11.      L’art. 6a della legge sulla tassazione del reddito d’impresa (7) prevede che i dividendi percepiti da una persona giuridica stabilita in Finlandia non costituiscono, in generale, redditi soggetti ad imposta. Per contro, i dividendi percepiti dalle persone fisiche costituiscono redditi imponibili.

II – Fatti all’origine della controversia

12.      La Alpha è una società per azioni finlandese non quotata costituita nell’agosto 2005. Poiché doveva diventare una controllata al 100% della Nordic Fund SICAV, costituita come società di tipo SICAV di diritto lussemburghese, la Alpha ha proposto una domanda di decisione preliminare alla Keskusverolautakunta relativa al suo obbligo di prelevare l’imposta alla fonte sui dividendi da essa versati alla Nordic Fund SICAV.

13.      La Alpha si è richiamata agli artt. 43 CE e 56 CE relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali. Ne consegue che situazioni obiettivamente analoghe andrebbero trattate allo stesso modo sotto il profilo fiscale. La Alpha, che paga dividendi a una società stabilita in un altro Stato membro, si trova in una situazione analoga a quella di una società nazionale che paga dividendi a un azionista nazionale. Se la Alpha versasse un dividendo a una società per azioni finlandese analoga a una società di tipo SICAV e che esercitasse un’attività di investimento immobiliare, o a un altro organismo nazionale equivalente, tale dividendo non sarebbe un reddito imponibile ai sensi della legge sulla tassazione del reddito d’impresa o della legge relativa all’imposta sul reddito. Ne consegue che non verrebbe neppure prelevata l’imposta alla fonte sul dividendo distribuito.

14.      Nella sua decisione preliminare 25 gennaio 2006, la Keskusverolautakunta ha stabilito che la Alpha era tenuta a prelevare l’imposta alla fonte sui dividendi che versava alla Nordic Fund SICAV. Tale decisione faceva riferimento alla legge relativa all’imposta sul reddito, secondo cui un organismo straniero deve versare l’imposta sui redditi in Finlandia, e all’imposta sulla tassazione del reddito e del patrimonio di soggetti limitatamente passivi di imposta, secondo cui i dividendi versati da un organismo finlandese al soggetto limitatamente passivo sono soggetti all’imposta alla fonte, ad eccezione della situazione in cui il beneficiario del dividendo sia un organismo stabilito in uno Stato membro che detenga direttamente almeno il 20% del capitale della società che distribuisce il dividendo e, al contempo, sia una delle società di cui all’art. 2 della direttiva 90/435. Dato che le società di tipo SICAV non figurano nell’elenco previsto dall'allegato della direttiva 90/435 e sono totalmente esenti dall’imposta sui redditi in Lussemburgo, la Nordic Fund SICAV non potrebbe essere considerata una società ai sensi della direttiva 90/435 e i dividendi da essa percepiti non potrebbero essere esenti dall’imposta alla fonte.

15.      Per quanto riguarda le norme del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, esse non ostano, secondo la Keskusverolautakunta, all’applicazione delle leggi finlandesi sopra menzionate, in quanto la situazione di una società per azioni finlandese e quella di una società di tipo SICAV non sono analoghe. La Keskusverolautakunta rileva tre differenze tra questi due tipi di società. In primo luogo, il capitale sociale della società per azioni finlandese è vincolato, vale a dire che di norma essa non può ripagare il capitale ai suoi azionisti durante l’attività dell’impresa. In secondo luogo, la società per azioni finlandese è soggetto passivo d’imposta per quanto riguarda i redditi percepiti in Finlandia. In terzo luogo, la società per azioni finlandese è una società ai fini della direttiva 90/435, mentre la società di tipo SICAV non lo è.

16.      La Alpha ha chiesto al Korkein hallinto-oikeus l’annullamento della decisione preliminare della Keskusverolautakunta. Essa ha fatto nuovamente riferimento agli artt. 43 CE e 56 CE e ha sostenuto che non è fondato l’argomento secondo cui la situazione di una società per azioni finlandese e quella di una società di tipo SICAV non sono analoghe.

III – Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

17.      Il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 43 e 48 CE nonché 56 e 58 CE vadano interpretati nel senso che, ai fini dell’attuazione delle libertà fondamentali da essi garantite, una società per azioni o un fondo d’investimento di diritto finlandese e una società di tipo SICAV di diritto lussemburghese debbono considerarsi comparabili nonostante il fatto che il diritto finlandese non conosca di una forma di società del tutto corrispondente alla società di tipo SICAV allorché si ponga in pari tempo attenzione alla circostanza che una società di tipo SICAV, la quale è una società di diritto lussemburghese, non è menzionata nell’elenco delle società di cui all’art. 2, lett. a) della direttiva 90/435/CEE rispetto alla quale è adattata la normativa finlandese sulla ritenuta alla fonte applicabile nel caso di specie nonché l’ulteriore circostanza che una società di tipo SICAV è esente dall’imposta sul reddito ai sensi della normativa tributaria lussemburghese. Se, dati tali elementi, sia contrario ai menzionati articoli del Trattato il fatto che una società di tipo SICAV stabilita in Lussemburgo non sia quale percettore di dividendi esente in Finlandia dal prelievo della ritenuta alla fonte sui dividendi».

18.      Hanno presentato osservazioni scritte i governi finlandese, italiano e cipriota, nonché la Commissione delle Comunità europee. Il governo finlandese propone di risolvere la questione posta nel senso che gli artt. 43 CE e 48 CE nonché gli artt. 56 CE e 58 CE non ostano a che una società di tipo SICAV domiciliata in Lussemburgo non sia esente dalla ritenuta in Finlandia dell’imposta alla fonte sul dividendo percepito. Il governo italiano sostanzialmente condivide questa tesi. Il governo cipriota e la Commissione ritengono invece che una società per azioni o un fondo d’investimento di diritto finlandese e una società di tipo SICAV di diritto lussemburghese debbano essere considerati equiparabili, anche se il diritto finlandese non conosce forme societarie esattamente equivalenti alla società di tipo SICAV e il Trattato  osta quindi a che la società di tipo SICAV domiciliata in Lussemburgo non sia esente in Finlandia dalla ritenuta alla fonte dell’imposta sul dividendo percepito.

19.      L‘Alpha, il governo finlandese e la Commissione, erano rappresentati all’udienza tenutasi il 13 novembre 2008 su richiesta della Alpha. I rappresentanti di quest'ultima non hanno depositato osservazioni scritte e hanno sostanzialmente sostenuto il punto di vista del governo cipriota e della Commissione.

IV – Valutazione

A –    Osservazioni preliminari

20.      La questione del giudice a quo è diretta, di fatto, a stabilire se gli artt. 43 CE e 48 CE nonché 56 CE e 58 CE ostino a una normativa di uno Stato membro come quella di cui alla causa principale, secondo cui i dividendi versati dalla società stabilita in Finlandia alla società per azioni o al fondo d’investimento stabiliti nello stesso Stato non sono redditi imponibili, mentre i dividendi versati alla società di tipo SICAV di diritto lussemburghese, che è integralmente esente dall’imposta sul reddito in Lussemburgo, costituiscono redditi imponibili e sono soggetti all’imposta alla fonte.

21.      In via preliminare, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (8) e astenersi da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza (9).

22.      Le norme tributarie degli Stati membri relative alle società madri e figlie di Stati membri diversi sono influenzate dalla direttiva 90/435. A seguito della sua trasposizione in Finlandia, l’imposta alla fonte non viene prelevata sul dividendo versato a un organismo domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea che detenga direttamente almeno il 20% del capitale della società che distribuisce il dividendo e che, parallelamente, sia una delle società di cui all’art. 2 della direttiva 90/435.

23.      Non è questo, evidentemente, il caso della società Nordic Fund SICAV, la quale soddisfa la condizione della quota di partecipazione nella società che distribuisce il dividendo, ma non fa parte delle società di cui all’art. 2 della direttiva 90/435, in quanto non è menzionata nell’allegato della medesima direttiva ed è integralmente esente dall’imposta sul reddito in Lussemburgo. Tuttavia, da ciò non si può desumere che tale società non possa valersi delle libertà fondamentali sancite dal Trattato.

24.      Pertanto, occorre esaminare la situazione alla luce delle disposizioni pertinenti del Trattato.

25.      Ma quali sono le disposizioni pertinenti nel caso di specie? La questione posta dal giudice del rinvio riguarda sia la libertà di stabilimento che la libera circolazione dei capitali. La Commissione, da una parte, e i governi finlandese e cipriota, dall’altra, esprimono pareri divergenti in ordine al fondamento sul quale occorre esaminare la presente causa.

26.      In funzione della fattispecie concreta, è possibile basarsi sulla libertà di stabilimento o sulla libera circolazione dei capitali. Il criterio decisivo consiste, secondo la giurisprudenza, in una partecipazione tale da conferire alla società madre una sicura influenza sulle decisioni della sua controllata e da consentirle di indirizzarne le attività (10).

27.      Come emerge dalla decisione di rinvio, la Alpha è una controllata al 100% della Nordic Fund SICAV. È quindi evidente che la Nordic Fund SICAV esercita un’influenza decisiva sulla gestione della Alpha. Ciò significa che la controversia principale verte sulla libertà di stabilimento e cercherò quindi la soluzione della questione posta sulla base delle disposizioni del Trattato relative a tale libertà.

28.      Devo tuttavia constatare che, come sottolinea giustamente la Commissione, la scelta delle disposizioni del Trattato da applicare non ha alcuna conseguenza pratica. Il risultato dell’applicazione degli artt. 43 CE e 56 CE dev’essere lo stesso. I ragionamenti relativi all’analogia della situazione di una società per azioni o di un fondo di investimento di diritto finlandese e di quella di una società di tipo SICAV di diritto lussemburghese sono validi sia per la libertà di stabilimento che per la libera circolazione dei capitali.

B –    Libertà di stabilimento e situazione analoga

29.      Alla luce della giurisprudenza della Corte secondo cui la libertà di stabilimento comprende, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività in altri Stati membri mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (11), è innegabile che la Nordic, la quale esercita le proprie attività in Finlandia attraverso la società finlandese Alpha, di cui è l’unica azionista, realizza la libertà di stabilimento.

30.      È altresì innegabile che la normativa finlandese determina un trattamento diverso rispetto ai dividendi versati dalla società finlandese. I dividendi versati alla società stabilita in Finlandia, a prescindere dalla sua forma giuridica, non sono considerati redditi imponibili, per evitarne l’imposizione a cascata, mentre i dividendi versati alla società stabilita all’estero costituiscono redditi imponibili e sono soggetti all’imposta alla fonte, ad eccezione delle società domiciliate in uno Stato membro dell’Unione che detengano direttamente almeno il 20% del capitale della società che distribuisce il dividendo e, parallelamente, siano società menzionate all’art. 2 della direttiva 90/435. Il trattamento diverso riguarda quindi le società stabilite in Finlandia e le società stabilite all’estero che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/435 e si fonda sul luogo in cui si trova la sede sociale.

31.      Come la Corte ha dichiarato in più occasioni, la libertà di stabilimento mira così a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante della controllata vietando qualsiasi discriminazione, anche minima, fondata sul luogo in cui si trova la sede delle società (12).

32.      Il trattamento diverso non è costitutivo, di per sé, della discriminazione. Dalla giurisprudenza risulta chiaramente che una discriminazione può consistere solo nell’applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse (13). Anche la questione pregiudiziale posta è orientata in tal senso.

33.      Ritengo che la risposta alla domanda se una società madre stabilita in Finlandia, o, più precisamente, una società madre di tipo «società per azioni» o «fondo d’investimento» di diritto finlandese si trovi in una situazione analoga a quella di una società di tipo SICAV di diritto lussemburghese, discenda dalla sentenza Denkavit International e Denkavit France (14).

34.      Non penso, a differenza dei governi finlandese e italiano, che le considerazioni della Corte esposte in detta sentenza non possano essere applicate al caso in esame. L’argomento secondo cui i fatti della controversia principale nella sentenza Denkavit International e Denkavit France, citate, erano anteriori alla data di entrata in vigore della direttiva 90/435 e, di conseguenza, la Corte non poteva tenere conto di tale direttiva nella sua interpretazione del sistema, non mi pare fondato. Nella sentenza citata la Corte ha spiegato gli effetti delle disposizioni del Trattato  e queste ultime non possono perdere i loro effetti per le ripercussioni di una direttiva. L’interpretazione di una direttiva non può condurre a negare l’interpretazione del Trattato .

35.      Tale conclusione è formulata al punto 24 della sentenza Amurta (15), secondo cui, per partecipazioni che non rientrano nell’ambito della direttiva 90/435, spetta effettivamente agli Stati membri determinare se, ed in quale misura, la doppia imposizione economica degli utili distribuiti debba essere evitata e introdurre, a tale effetto, meccanismi che mirino a prevenire o ad attenuare tale doppia imposizione economica. Tuttavia, tale unico fatto non consente loro di applicare misure contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato.

36.      Se si ammette che le considerazioni esposte dalla Corte in questa sentenza possano essere applicate al caso in esame, si può trovare la soluzione della nostra questione al punto 38 della medesima sentenza, secondo cui, a partire dal momento in cui uno Stato membro assoggetti all’imposta sul reddito non soltanto gli azionisti residenti, ma anche gli azionisti non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di tali azionisti non residenti si avvicina a quella degli azionisti residenti.

37.      Le società madri stabilite in Finlandia e le società madri stabilite all’estero si trovano quindi in una situazione analoga in quanto in entrambi i casi esse sono assoggettate all’imposta sul reddito in Finlandia. A tale riguardo, si deve richiamare l’attenzione sul fatto che le società madri stabilite all’estero sono soggette all’imposta sul reddito, a prescindere dalla loro forma giuridica. Tuttavia, la normativa finlandese prevede l’esenzione dei dividendi a vantaggio delle società madri stabilite in Finlandia e, conformemente alla direttiva 90/435, a vantaggio solo di una parte delle società madri stabilite all’estero, quindi a vantaggio delle società madri stabilite all’estero che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/435. L’altra parte delle società madri stabilite all’estero, quindi le società che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/435, è soggetta all’imposta alla fonte.

38.      Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, per accertare l’esistenza di una discriminazione, la comparabilità tra una situazione comunitaria ed una situazione puramente interna deve essere esaminata alla luce dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali interessate (16).

39.      Secondo le osservazioni scritte del governo finlandese, l’esenzione dei dividendi è intesa ad evitarne l’imposizione a cascata.

40.      Occorre sottolineare, a questo punto, che secondo l’art. 6 della legge sulla tassazione dei redditi di impresa, l’esenzione riguarda non solo le società per azioni, ma anche qualsiasi persona giuridica stabilita in Finlandia. Ciò significa che, in generale, l’esenzione mira a prevenire un’imposizione a catena degli utili delle controllate distribuiti alle società madri di queste ultime sotto forma di dividendi.

41.      Risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che, dato che lo Stato membro ha scelto di preservare i suoi residenti da un’imposizione a catena, esso deve estendere tale provvedimento anche ai non residenti in quanto un’imposizione analoga, che colpisca i non residenti, deriva dall’esercizio della sua competenza fiscale su questi ultimi (17).

42.      Risulta da quanto precede che la normativa finlandese in questione determina un trattamento diverso tra società madri che si trovano in una situazione analoga per quanto riguarda i dividendi versati dalle società controllate stabilite in Finlandia. Ciò significa che tale normativa determina una discriminazione tra società madri fondata sul luogo in cui si trova la loro sede, a prescindere dalla loro forma giuridica.

43.      Tale conclusione non è inficiata dal fatto che la società di tipo SICAV è esente dall’imposta sul reddito in forza della normativa tributaria interna del Lussemburgo. A tale riguardo, va ricordato che, conformemente a una giurisprudenza costante, un trattamento fiscale sfavorevole in contrasto con una libertà fondamentale non può essere giustificato dall’esistenza di altri vantaggi fiscali, anche supponendo che tali vantaggi esistano (18).

V –    Conclusione

44.      In base alle considerazioni sopra esposte, propongo quindi alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottopostale dal giudice del rinvio:

Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a una normativa di uno Stato membro secondo cui i dividendi versati dalla società controllata residente alla società madre residente non sono redditi imponibili a prescindere dalla forma giuridica della società madre, mentre i dividendi versati alla società madre non residente che abbia una forma giuridica non contemplata dal diritto dello Stato della controllata e che non rientri nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, costituiscono redditi imponibili e sono soggetti all’imposta alla fonte, anche quando la società madre non residente è esente dall’imposta sul reddito nel suo Stato di residenza.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU L 225, pag. 6; in prosieguo: la «direttiva 90/435».


3 – La finalità della direttiva 90/435 è stata descritta in maniera dettagliata dall’avvocato generale Sharpston ai paragrafi 46 e 47 delle sue recenti conclusioni nella causa C-48/07, Les Vergers du Vieux Tauves.


4– Per quanto riguarda il Lussemburgo, la versione attuale di detto allegato risulta dalla direttiva di modifica del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE (GU 2004, L 7, pag. 41).


5– Tuloverolaki (1535/1992).


6 – Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978).


7– Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968).


8– V., in tal senso, sentenza 8 novembre 2007, causa C-379/05, Amurta (Racc. pag. I-9569, punto 16), e giurisprudenza ivi citata.


9– V. sentenze 11 agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx (Racc. pag. I-2493, punto 16); 29 aprile 1999, causa C-311/97, Royal Bank of Scotland (Racc. pag. I-2651, punto 19); 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft e a. (Racc. pag. I-1727, punto 37); 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkavit Internationaal e Denkavit France (Racc. pag. I-11949, punto 19), nonché 2 ottobre 2008, causa C-360/06, Heinrich Bauer Verlag (Racc. pag. I-7333, punto 17).


10– V. sentenze 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars (Racc. pag. I-2787, punti 21 e 22); 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation (Racc. pag. I-11753, punto 37); 18 luglio 2007, causa C-231/05, Oy AA (Racc. pag. I-6373, punto 20), nonché 26 giugno 2008, causa C-284/06, Burda (Racc. pag. 4571, punto 69).


11– V. sentenze 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN (Racc. pag. I-6161, punto 35); 14 dicembre 2000, causa C-141/99, AMID (Racc. pag. I-11619, punto 20); 23 febbraio 2006, causa C-471/04, Keller Holding (Racc. pag. I-2107, punto 29); Denkavit International e Denkavit France, cit. alla nota 9 (punto 20); 15 maggio 2008, causa C-414/06, Lidl Belgium (Racc. pag. 3601, punto 18), nonché 27 novembre 2008, causa C-418/07, Papillon (Racc. pag. I-8947, punto 15).


12– V., in tal senso, sentenze 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 273, punto 14); Saint-Gobain, cit. alla nota 11 (punto 35), nonché Denkavit Internationaal e Denkavit France, cit. alla nota 9 (punto 22).


13– V., in tal senso, sentenze 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker (Racc. pag. I-225, punto 30); 22 marzo 2007, causa C-383/05, Talotta (Racc. pag. I-2555, punto 18), 18 luglio 2007, causa C-182/06, Lakebrink e Peters-Lakebrink (Racc. pag. I-6705, punto 27), nonché 18 dicembre 2007, causa C-341/05, Laval un Partneri Ltd (Racc. pag. I-11767, punto 115).


14– Cit. alla nota 9.


15– Cit. alla nota 8.


16– V., in tal senso, sentenze Metallgesellschaft e a., cit. alla nota 9 (punto 60); Oy AA, cit. alla nota 10 (punto 38), e Papillon, cit. alla nota 11 (punto 27).


17– V. sentenza Denkavit Internationaal e Denkavit France, cit. alla nota 9 (punto 37).


18– V., in tal senso, sentenze 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen (Racc. pag. I-4071, punto 61), e Amurta, cit. alla nota 8 (punto 75).