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26.9.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 agosto 2009 — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Società Accor

(Causa C-310/09)

2009/C 233/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Convenuta: Società Accor

Questioni pregiudiziali

1)

a)

se gli artt. 56 CE e 43 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un regime fiscale diretto all’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi, che consente ad una società controllante di detrarre dall’anticipo d’imposta che essa è tenuta a versare al momento della distribuzione, ai propri azionisti, dei dividendi percepiti dalle proprie controllate, il credito d’imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi se questi provengono da una controllata stabilita in Francia, ma non permette tale possibilità nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro della Comunità europea, dal momento che tale regime non dà diritto, in questo caso, alla concessione di un credito d’imposta collegato alla distribuzione di tali dividendi da parte di tale controllata, in quanto il suddetto regime, di per sé, pregiudicherebbe, per tale società controllante, i principi della libera circolazione dei capitali o della libertà di stabilimento;

b)

in caso di soluzione negativa al punto sub a), se i suddetti articoli debbano essere interpretati nel senso che ostano tuttavia a un siffatto regime, dovendosi prendere in considerazione altresì la situazione degli azionisti poiché, tenuto conto del pagamento dell’anticipo d’imposta, l’importo dei dividendi che la società controllante ha percepito dalle sue controllate e distribuito ai propri azionisti è diverso a seconda che le controllate siano stabilite in Francia o in un altro Stato membro della Comunità europea, do modo che il suddetto regime presenterebbe per gli azionisti un effetto dissuasivo dall’effettuare investimenti in tale società controllante, e quindi avrebbe per effetto di pregiudicare la raccolta dei capitali da parte di tale società e sarebbe tale da scoraggiare quest’ultima dal mettere capitali a disposizione di controllate stabilite in Stati membri diversi dalla Francia o dal creare siffatte controllate in tali Stati.

2)

In caso di soluzione affermativa ai punti sub a) o sub b) della prima questione, e qualora gli artt. 56 CE e 43 CE fossero interpretati nel senso che ostano al regime fiscale dell’anticipo d’imposta testé descritto e si ritenesse, di conseguenza, che l’amministrazione sarebbe tenuta, in linea di principio, a restituire le somme percepite sulla base del suddetto regime in quanto percepite in violazione del diritto comunitario, se in un regime siffatto, che di per sé non si traduce nella ripercussione di un’imposta su un terzo da parte del debitore, il diritto comunitario osti:

a)

a che l’amministrazione possa opporsi al rimborso delle somme pagate dalla società controllante, in quanto tale restituzione comporterebbe per quest’ultima un arricchimento senza causa e,

b)

in caso di soluzione negativa al punto sub a), a che il fatto che la somma versata dalla controllante non rappresenta per essa un onere contabile o fiscale, ma viene semplicemente detratta dall’insieme delle somme che possono essere distribuite ai suoi azionisti, possa essere fatto valere per non ingiungere alla società la restituzione della suddetta somma.

3)

Tenuto conto della soluzione che verrà data alle prime due questioni, se i principi comunitari di equivalenza e di effettività ostino a che la restituzione delle somme che possono garantire l’applicazione di uno stesso regime fiscale ai dividendi distribuiti da una società controllante, indipendentemente dal fatto che tali dividendi derivino da somme che quest’ultima ha percepito da sue controllate stabilite in Francia o in un altro Stato membro della Comunità europea, sia subordinata alla condizione che il debitore fornisca gli elementi che sono in suo esclusivo possesso e relativi, per ognuno dei dividendi controversi, in particolare all’aliquota d’imposta effettivamente applicata e all’ammontare dell’imposta effettivamente versata per gli utili realizzati dalle controllate stabilite in Stati membri della Comunità europea diversi dalla Francia, fatte salve, eventualmente, le disposizioni della convenzione bilaterale applicabile tra la Francia e lo Stato membro in cui la controllata è stabilita, relative allo scambio di informazioni, mentre per le controllate stabilite in Francia questi documenti giustificativi, noti all’amministrazione, non sono richiesti.