26.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 233/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 agosto 2009 — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Società Accor
(Causa C-310/09)
2009/C 233/20
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Convenuta: Società Accor
Questioni pregiudiziali
1) |
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2) |
In caso di soluzione affermativa ai punti sub a) o sub b) della prima questione, e qualora gli artt. 56 CE e 43 CE fossero interpretati nel senso che ostano al regime fiscale dell’anticipo d’imposta testé descritto e si ritenesse, di conseguenza, che l’amministrazione sarebbe tenuta, in linea di principio, a restituire le somme percepite sulla base del suddetto regime in quanto percepite in violazione del diritto comunitario, se in un regime siffatto, che di per sé non si traduce nella ripercussione di un’imposta su un terzo da parte del debitore, il diritto comunitario osti:
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3) |
Tenuto conto della soluzione che verrà data alle prime due questioni, se i principi comunitari di equivalenza e di effettività ostino a che la restituzione delle somme che possono garantire l’applicazione di uno stesso regime fiscale ai dividendi distribuiti da una società controllante, indipendentemente dal fatto che tali dividendi derivino da somme che quest’ultima ha percepito da sue controllate stabilite in Francia o in un altro Stato membro della Comunità europea, sia subordinata alla condizione che il debitore fornisca gli elementi che sono in suo esclusivo possesso e relativi, per ognuno dei dividendi controversi, in particolare all’aliquota d’imposta effettivamente applicata e all’ammontare dell’imposta effettivamente versata per gli utili realizzati dalle controllate stabilite in Stati membri della Comunità europea diversi dalla Francia, fatte salve, eventualmente, le disposizioni della convenzione bilaterale applicabile tra la Francia e lo Stato membro in cui la controllata è stabilita, relative allo scambio di informazioni, mentre per le controllate stabilite in Francia questi documenti giustificativi, noti all’amministrazione, non sono richiesti. |