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Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 26 luglio 2017 (1)

Causa C-355/16

Christian Picart

contro

Ministre des Finances et des Comptes publics

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Diritto di stabilimento – Lavoratore autonomo – Articoli 12 e 15 dell’allegato I dell’accordo – Normativa tributaria – Tassazione delle plusvalenze latenti sui valori mobiliari – Transferimento della residenza fiscale fuori dal territorio dello Stato membro interessato»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), verte sull’interpretazione dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (2) (in prosieguo: l’«ALCP») ed entrato in vigore il 1° giugno 2002.

2.        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Christian Picart, cittadino francese, e l’amministrazione fiscale francese in ordine alla decisione di tale amministrazione di rivalutare l’ammontare della plusvalenza latente sui valori mobiliari detenuti dall’interessato e da lui dichiarati al momento del trasferimento della sua residenza fiscale dalla Francia alla Svizzera e di addebitargli una maggiorazione dell’imposta sul reddito e dei contributi sociali, con le relative sanzioni.

3.        La presente causa offre alla Corte l’occasione di precisare, in sostanza, se, come la Corte ha dichiarato per quanto riguarda le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento, l’ambito di applicazione delle clausole dell’ALCP relative al diritto di stabilimento e al principio di non discriminazione si estenda ad un provvedimento fiscale consistente nell’assoggettare ad imposta le plusvalenze latenti «all’uscita» dal territorio nazionale, adottato dallo Stato di origine di un cittadino di uno Stato membro in occasione del trasferimento della sua residenza fiscale in Svizzera.

II.    Contesto normativo

A.      L’ALCP

4.        Ai sensi del preambolo dell’ALCP, le parti contraenti sono «decis[e] ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea».

5.        L’articolo 1, lettera a), dell’ALCP precisa che l’obiettivo di tale accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera è quello di conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso ad un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti.

6.        L’articolo 2 dell’ALCP, intitolato «Non discriminazione», dispone che in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III di tale accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.

7.        L’articolo 4 dell’ALCP, intitolato «Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica», precisa che il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito conformemente alle disposizioni dell’allegato I.

8.        L’articolo 16 dell’ALCP, dal titolo «Riferimento al diritto comunitario», prevede, al paragrafo 2, che, nella misura in cui l’applicazione dell’ALCP implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell’Unione europea precedente alla data della firma dell’accordo stesso. La giurisprudenza successiva alla firma dell’ALCP verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’accordo, il Comitato misto determinerà, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.

9.        L’allegato I dell’ALCP è dedicato alla libera circolazione delle persone. L’articolo 9 di tale allegato, che verte sulla «Parità di trattamento», prevede:

«1.      Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.      Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.

(...)»

10.      Il capo III del detto allegato contiene le disposizioni riguardanti i lavoratori autonomi. Il suo articolo 12, paragrafi 1 e 2, è così formulato:

«1.      Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato “autonomo”) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.

2.      La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un’attività economica indipendente».

11.      L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell’allegato I dell’ALCP, intitolato «Parità di trattamento», dispone:

«1.      Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

2.      Le disposizioni dell’articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo»

12.      L’articolo 21 dell’ALCP, dal titolo «Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione», prevede, al paragrafo 3, che nessun elemento dell’accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.

13.      Il capo V dell’allegato I dell’ALCP è dedicato alle «persone che non esercitano un’attività economica». L’articolo 24, intitolato «Disciplina del soggiorno», al paragrafo 1 dell’allegato I dispone, in particolare, che il cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente accordo riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

B.      Normativa tributaria nazionale

14.      Ai sensi dell’articolo 167 bis del code général des impôts (codice generale delle imposte francese; in prosieguo: il «CGI»), nella sua versione vigente al momento dei fatti della causa principale:

«I. – 1. I contribuenti fiscalmente residenti in Francia per un periodo di almeno sei anni nel corso degli ultimi dieci anni sono soggetti ad imposizione fiscale, alla data del trasferimento della loro residenza al di fuori della Francia, per le plusvalenze accertate sui diritti societari [che comportino una partecipazione superiore al 25% del capitale di una società].

(...)

II. – 1. Il pagamento dell’imposta afferente alla plusvalenza accertata può essere differito fino al momento in cui si effettuerà la trasmissione, il riscatto, il rimborso ovvero l’annullamento dei diritti societari in oggetto.

La sospensione di pagamento è subordinata alla condizione che il contribuente dichiari l’ammontare della plusvalenza accertata alle condizioni di cui al [punto] I, chieda di beneficiare della sospensione, designi un rappresentante stabilito in Francia autorizzato a ricevere le comunicazioni relative alla base imponibile, alla riscossione e al contenzioso dell’imposta e costituisca presso l’agente contabile incaricato della riscossione, prima della sua partenza, garanzie idonee ad assicurare la riscossione del credito del Tesoro.

(…)

2. I contribuenti che beneficiano della sospensione di pagamento in applicazione del presente articolo sono tenuti alla dichiarazione prevista [all’articolo 170, paragrafo 1, del CGI]. L’importo complessivo delle imposte il cui pagamento è sospeso viene indicato in tale dichiarazione alla quale è allegata una distinta compilata su un modulo rilasciato dall’amministrazione da cui risulti l’ammontare dell’imposta relativa ai titoli interessati per la quale la sospensione di pagamento non è scaduta nonché, se del caso, la natura e la data dell’evento che comporta la scadenza della sospensione».

(…)

L’imposta versata localmente dal contribuente ed afferente alla plusvalenza effettivamente realizzata al di fuori del territorio francese è imputabile all’imposta sul reddito determinata in Francia, a condizione che essa sia comparabile a tale imposta.

(...)

4. La mancata produzione della dichiarazione e della distinta di cui al [paragrafo] 2 o l’omissione, totale o parziale, delle informazioni che debbono esservi contenute comportano l’esigibilità immediata dell’imposta il cui pagamento è sospeso».

III. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

15.      Il sig. Picart trasferiva la sua residenza fiscale dalla Francia alla Svizzera il 7 giugno 2002. A tale data, egli deteneva rilevanti partecipazioni nel capitale sociale di varie società francesi.

16.      All’atto del trasferimento di residenza, il sig. Picart dichiarava, conformemente all’articolo 167 bis del CGI, una plusvalenza latente sui titoli di tali partecipazioni, e, al fine di beneficiare di una sospensione di pagamento della relativa imposta, designava un rappresentante fiscale in Francia e forniva una cauzione bancaria a titolo di garanzia per assicurare la riscossione del credito del Tesoro francese.

17.      Nel 2005, il sig. Picart cedeva i suoi titoli, ponendo così fine alla sospensione dell’imposizione fiscale. A seguito dell’esame della sua situazione fiscale personale relativa al periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2004, l’amministrazione fiscale francese rivalutava l’ammontare della plusvalenza di cui trattasi e addebitava all’interessato una maggiorazione dell’imposta sul reddito.

18.      Al fine di ottenere lo sgravio da tale maggiorazione d’imposta, il sig. Picart proponeva un’opposizione che veniva respinta da tale amministrazione fiscale. Il sig. Picart adiva allora il tribunal administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia). A sostegno della sua domanda, egli affermava che l’articolo 167 bis del CGI era incompatibile con l’ALCP. Al riguardo, l’interessato faceva valere che la libertà di stabilimento era garantita da tale accordo e che egli poteva avvalersene, in quanto lavoratore autonomo, dato che si era stabilito in Svizzera per esercitarvi un’attività economica, consistente nella gestione delle sue varie partecipazioni, dirette o indirette, in svariate società da lui controllate. Tale domanda veniva respinta con sentenza del 10 marzo 2011. A seguito del rigetto del suo appello avverso tale sentenza da parte della cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello amministrativa di Versailles, Francia), il sig. Picart intentava un ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato).

19.      Il giudice del rinvio si pone in sostanza la questione se, da una parte, il diritto di stabilimento in quanto lavoratore autonomo, quale definito dalle clausole dell’ALCP, possa essere considerato equivalente alla libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE ai cittadini degli Stati membri e, dall’altra, se la sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525), pronunciata successivamente alla data della firma di tale accordo, possa essere applicabile a quest’ultimo.

20.      Di conseguenza, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.      Se il diritto di stabilimento in qualità di lavoratore autonomo, come definito dagli articoli 1 e 4 dell’[ALCP] e dall’articolo 12 del suo allegato I, possa essere considerato equivalente alla libertà di stabilimento garantita alle persone che esercitano un’attività autonoma dall’articolo 49 TFUE;

2.      se, in tale ipotesi, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 16 dell’[ALCP], occorra applicare la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525), successiva a detto accordo, nel caso di un cittadino di uno Stato membro che abbia trasferito la propria residenza in Svizzera e che si limiti a conservare le partecipazioni detenute in società soggette al diritto di tale Stato membro, le quali gli conferiscono una sicura influenza sulle decisioni di tali società e gli permettono di determinarne le attività, senza [intendere] esercitare in Svizzera un’attività autonoma diversa da quella esercitata nello Stato membro di cui era cittadino e consistente nella gestione di tali partecipazioni;

3.      se, nell’ipotesi in cui tale diritto non fosse equivalente alla libertà di stabilimento, esso debba essere interpretato nello stesso senso in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha interpretato la libertà di stabilimento nella sua sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525».

21.      Tali questioni sono state oggetto di osservazioni scritte da parte del sig. Picart, del governo francese nonché della Commissione europea. Le parti medesime nonché il governo tedesco hanno formulato osservazioni orali all’udienza del 16 febbraio 2017.

IV.    Analisi

A.      Considerazioni preliminari

22.      Sino al 31 dicembre 2004, l’articolo 167 bis del CGI prevedeva il principio di una tassazione immediata delle plusvalenze su taluni valori mobiliari e sui diritti societari in caso di trasferimento fuori dal territorio francese della residenza di un contribuente, fiscalmente residente in Francia per almeno sei anni nel corso dei dieci anni precedenti tale trasferimento. Tale tassazione si applicava ai soli contribuenti detentori di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale di una società nel corso dei cinque anni precedenti la data del trasferimento della residenza fiscale. Soddisfacendo a talune condizioni, tra le quali l’obbligo di costituire una garanzia bancaria, il contribuente, così come il sig. Picart nella causa principale, poteva reclamare la sospensione di pagamento sino al momento, in particolare, della cessione dei valori mobiliari o dei diritti societari interessati.

23.      Tale meccanismo di tassazione immediata delle plusvalenze latenti accertate alla data del trasferimento della residenza fiscale del contribuente, unito ad una sospensione di pagamento soggetta a condizioni rigorose, è stato giudicato restrittivo dell’esercizio della libertà di stabilimento prevista dall’articolo 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 43 CE, poi articolo 49 TFUE) nella sentenza dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138).

24.      Più precisamente, ai punti 46 e 47 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’applicazione dell’articolo 167 bis del CGI sottoponeva ad un trattamento sfavorevole i contribuenti desiderosi di trasferire la loro residenza fuori dal territorio francese rispetto ad una persona che conservasse la sua residenza in Francia, il che era confermato dall’esame delle condizioni per beneficiare della sospensione di pagamento, tra le quali figurava l’obbligo di costituire una garanzia bancaria. Dopo aver esaminato e respinto volta per volta gli obiettivi legittimi di interesse generale – addotti dai governi intervenuti in quella causa – tali da giustificare l’ostacolo alla libertà di stabilimento, e cioè la prevenzione dell’evasione fiscale, la garanzia della coerenza del sistema fiscale nazionale e la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (3), la Corte ha dichiarato che il principio della libertà di stabilimento sancito dall’articolo 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 43 CE, indi articolo 49 TFUE) ostava all’introduzione da parte di uno Stato membro, a fini di prevenzione di un rischio di evasione fiscale, di un meccanismo d’imposizione delle plusvalenze non ancora realizzate come quello previsto all’articolo 167 bis del CGI, in caso di trasferimento della residenza fiscale di un contribuente al di fuori di tale Stato membro (4).

25.      La soluzione elaborata dalla Corte a proposito della tassazione delle plusvalenze latenti «all’uscita» (c.d. «exit tax») prevista dall’articolo 167 bis del CGI, nella sua versione applicabile sino al 31 dicembre 2004, è stata accolta anche nella sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525), citata dal giudice del rinvio, a proposito del regime dell’«exit tax» olandese, in cui la concessione della sospensione del pagamento immediato dell’imposta sulle plusvalenze latenti era anch’essa subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria da parte del contribuente che trasferisse la sua residenza fiscale da uno Stato membro ad un altro.

26.      I precetti di tali sentenze, relativi alla portata e all’interpretazione della libertà di stabilimento a vantaggio di cittadini che trasferiscano la loro residenza fiscale tra due Stati membri, possono essere trasposti all’interpretazione delle clausole dell’ALCP che vincola l’Unione e la confederazione svizzera (5)?

27.      Come risulta dalla motivazione della decisione di rinvio, una risposta positiva a tale interrogativo era già stata espressa dal sig. Picart dinanzi ai giudici amministrativi francesi nell’ambito dei suoi ricorsi contro l’imposizione fiscale iniziale (qualificata come «originaria», secondo il giudice del rinvio), a cui era stato assoggettato in base alle plusvalenze latenti relative al periodo interessato. Tale tesi è stata però respinta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) in una sentenza del 29 aprile 2013, sostanzialmente per il motivo che l’interessato non aveva né asserito, né, a maggior ragione, dimostrato di aver trasferito la sua residenza fiscale in Svizzera per esercitarvi un’attività lavorativa (6).

28.      È pertanto alla luce di tale sentenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato) e a seguito della rivalutazione al rialzo dell’ammontare delle plusvalenze poste a suo carico dall’amministrazione fiscale francese nel 2005, al momento della cessione dei suoi titoli, che il sig. Picart ha sostenuto la tesi secondo la quale la gestione, a partire dalla Svizzera, delle sue rilevanti partecipazioni nelle società stabilite in Francia costituirebbe un’attività da «lavoratore autonomo», ai sensi delle clausole dell’ALCP, le quali introdurrebbero un diritto di stabilimento analogo alla libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 TFUE che osterebbe all’applicazione di una misura quale quella prevista dall’articolo 167 bis del CGI (nella sua versione applicabile sino al 31 dicembre 2004).

29.      Nelle sue osservazioni, la Commissione condivide sostanzialmente la tesi del sig. Picart. Tale istituzione ritiene che il diritto di stabilimento garantito alle persone fisiche dall’ALCP possa essere considerato equivalente alla libertà di stabilimento di cui godono le persone che esercitano un’attività autonoma sancita all’articolo 49 TFUE. Tale diritto, a parere della Commissione, osta ad un meccanismo come quello istituito dall’articolo 167 bis del CGI, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte vertente sull’interpretazione della libertà di stabilimento.

30.      I governi francesi e tedesco sono di parere opposto. Essi fanno valere, in sostanza, che l’ALCP non disciplina le restrizioni di natura fiscale adottate dallo Stato di origine di un cittadino che desideri avvalersi delle clausole del detto accordo. Il governo tedesco precisa che, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP, le misure fiscali sfuggirebbero all’ambito di applicazione di quest’ultimo. Infine, secondo tali due governi, il sig. Picart non eserciterebbe un’attività rientrante nella nozione di «lavoratore autonomo». L’interessato non potrebbe quindi avvalersi del diritto di stabilimento.

31.      Benché il giudice del rinvio non sottoponga alla Corte alcuna questione sull’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP, sarebbe possibile, se non probabile, che, ove tale disposizione dovesse essere interpretata come propone il governo tedesco, non occorrerebbe neppure rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate da tale giudice. L’articolo 167 bis del CGI, in quanto misura diretta a garantire l’imposizione, il pagamento e la riscossione effettiva delle imposte o destinata ad evitare l’evasione fiscale, sfuggirebbe infatti all’ambito di applicazione delle clausole di base dell’ALCP relative alla libera circolazione delle persone. Occorre quindi esaminare innanzitutto la portata dell’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP. Esaminerò poi la portata del diritto di stabilimento garantito dall’ALCP.

B.      Sulla portata dell’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP

32.      L’articolo 21 dell’ALCP, che si inserisce nelle «disposizioni generali e finali» di tale accordo, ha una portata più ampia di quanto non lasci intendere il suo titolo, che si riferisce solo alla «relazione [dell’ALCP] con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione». Infatti, tale articolo si suddivide in tre paragrafi che riguardano situazioni e misure di natura diversa, non circoscritte ai rapporti tra l’ALCP e le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione.

33.      Vero è che nell’articolo 21, paragrafo 1, dell’ALCP si afferma appunto che le disposizioni di tali convenzioni bilaterali tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri in materia di doppia imposizione non sono pregiudicate dalle disposizioni del detto accordo.

34.      Tuttavia, il paragrafo 2 di tale articolo prevede una regola interpretativa generale secondo la quale nessuna disposizione dell’ALCP può essere letta in maniera tale da impedire alle parti contraenti di operare una distinzione, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non sia comparabile. Tale paragrafo non si limita quindi ai rapporti tra l’ALCP e le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione.

35.      In maniera ancora più ampia, l’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP precisa che «nessun elemento [dell’ALCP] vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente […]» (7).

36.      Pertanto, alla luce della sua formulazione letterale, l’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP implica che tutte le misure fiscali adottate e applicate dalle parti contraenti sfuggano all’ambito di applicazione del detto accordo, come ha sostenuto il governo tedesco all’udienza dinnanzi alla Corte?

37.      Non credo.

38.      L’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP, così come le clausole di qualsiasi accordo internazionale che vincoli l’Unione, dev’essere interpretato, conformemente all’articolo 31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (8), secondo il senso ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto, e alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’accordo (9).

39.      Al riguardo, la Corte ha dichiarato che risulta dal preambolo, dagli articoli 1, lettera d), e 16, paragrafo 2, dell’ALCP che quest’ultimo mira a realizzare, a favore dei cittadini dell’Unione e di quelli della Confederazione svizzera, la libera circolazione delle persone nei territori delle parti contraenti di tale accordo basandosi sulle disposizioni applicate nell’Unione, le cui nozioni devono essere interpretate conformemente alla giurisprudenza della Corte (10).

40.      Risulta altresì tanto dalla sentenza del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121, punti 44 e 45) quanto dalla sentenza del 19 novembre 2015, Bukovansky (C-241/14, EU:C:2015:766, punto 41) che nessuno dei primi due paragrafi dell’articolo 21 dell’ALCP è stato interpretato nel senso che escluda, per principio, le misure fiscali adottate dalle parti contraenti dall’ambito di applicazione delle clausole di base di tale accordo, che, conformemente all’obiettivo di quest’ultimo, sono relative alla libera circolazione delle persone (11).

41.      In particolare, nella sentenza del 19 novembre 2015, Bukovansky (C-241/14, EU:C:2015:766, punto 41), che verteva in particolare sul collegamento tra l’articolo 21, paragrafo 1, dell’ALCP e l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I di tale accordo, che prevede la parità di trattamento tra lavoratori subordinati quanto all’accesso ai vantaggi fiscali e sociali, la Corte ha dichiarato che l’articolo 21 dell’ALCP non poteva avere una portata in conflitto con i principi sottesi all’accordo di cui fa parte. La Corte ne ha dedotto che tale articolo «non può quindi essere inteso nel senso di consentire agli Stati membri dell’Unione e alla Confederazione svizzera di compromettere la realizzazione della libera circolazione delle persone, privando del suo effetto utile, nell’esercizio delle competenze fiscali come ripartite dalle loro convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione, l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I di detto accordo».

42.      L’articolo 21, paragrafi 1 e 2, dell’ALCP ha dunque una portata relativa.

43.      Non vedo i motivi né essi sono stati peraltro esplicitati dal governo tedesco  per i quali la conclusione dovrebbe essere diversa per l’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP.

44.      Se l’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP fosse interpretato nel senso che ogni misura fiscale sfugge all’ambito di applicazione di tale accordo, l’inserimento nell’ALCP dei due paragrafi precedenti di tale articolo sarebbe stato superfluo. Più fondamentalmente, se una siffatta interpretazione di tale disposizione fosse accolta, gli articoli 9, paragrafo 2, e 15, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP, che prevedono in particolare e rispettivamente che i lavoratori subordinati e quelli autonomi, che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione in forza dell’ALCP, beneficiano nel paese ospitante degli stessi vantaggi fiscali di cui dispongono i lavoratori subordinati e autonomi nazionali, sarebbero anch’essi privati entrambi del loro effetto utile. Infatti, la concessione di un vantaggio fiscale presuppone che i redditi del lavoratore subordinato o autonomo interessato formino oggetto di un prelievo fiscale, ancorché limitato, sul territorio dalla parte contraente nell’ambito dell’esercizio del suo potere di imposizione (12).

45.      Pertanto, contrariamente a quanto asserito dal governo tedesco, l’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP non può essere interpretato nel senso che esenti le parti contraenti, anche in materia fiscale, dal rispetto delle clausole di base di tale accordo, che, conformemente all’obiettivo di quest’ultimo, garantiscono la libera circolazione delle persone tra tali parti.

46.      L’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP deve pertanto essere interpretato nel senso che autorizza le parti contraenti ad adottare e ad applicare ogni misura destinata a garantire l’imposizione, il pagamento e il recupero effettivo delle imposte o ad evitare l’evasione fiscale, a condizione che la competenza fiscale così determinata venga esercitata nel rispetto dell’obiettivo dell’ALCP e delle clausole di tale accordo, che, conformemente all’obiettivo di quest’ultimo, sono relative alla libera circolazione delle persone. Tale interpretazione della portata dell’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP è coerente con la giurisprudenza della Corte, elaborata anteriormente alla data di firma dell’ALCP, ossia il 21 giugno 1999, secondo la quale, benché la materia delle imposte dirette non rientri, in quanto tale e allo stato attuale del diritto dell’Unione, nell’ambito della competenza di quest’ultima, gli Stati membri debbono nondimeno esercitare le competenze da loro mantenute nel rispetto di tale diritto (13).

47.      Rilevo inoltre che, all’udienza dinanzi alla Corte, lo stesso governo francese ha ammesso che l’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP autorizza le parti contraenti solo ad adottare misure fiscali che rispettino il principio di proporzionalità (14) e l’obiettivo perseguito dall’ALCP.

48.      Ne consegue che una misura quale l’articolo 167 bis del CGI non sfugge all’ambito di applicazione delle clausole di base dell’ALCP per il solo fatto che si tratta di una misura fiscale che riguardi il pagamento e il recupero effettivo delle imposte o che sia volta a prevenire l’evasione fiscale.

C.      Sulla portata del diritto di stabilimento garantito dall’ALCP

49.      Secondo la giurisprudenza, poiché la Confederazione svizzera non ha aderito al mercato interno dell’Unione, l’interpretazione data alle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti tale mercato non può essere automaticamente trasposta all’interpretazione dell’ALCP, salvo espresse disposizioni a tal fine previste dall’accordo stesso (15).

50.      Ai sensi dell’articolo 1 dell’ALCP, l’obiettivo di quest’ultimo è, in particolare, quello di conferire ai cittadini degli Stati membri e della Confederazione svizzera «un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo» sul territorio delle parti contraenti.

51.      L’articolo 4 dell’ALCP garantisce il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica conformemente all’allegato I di tale accordo.

52.      Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP, la nozione di lavoratore «autonomo» riguarda l’esercizio, da parte di un cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente, di un’attività indipendente. Proprio a tal fine, conformemente al detto articolo, una carta di soggiorno è rilasciata a tale cittadino per una durata di almeno cinque anni.

53.      Il diritto di stabilimento garantito da tali disposizioni è quindi riservato ai cittadini, persone fisiche, di una parte contraente ai fini dell’esercizio di un’attività autonoma nel territorio di un’altra parte contraente (16).

54.      È pacifico che, nel procedimento principale, il sig. Picart, cittadino francese, intende non esercitare un’attività autonoma nel territorio della Confederazione svizzera, ma conservare un’attività, la cui natura economica forma, quanto meno implicitamente, l’oggetto della seconda questione sollevata dal giudice del rinvio, consistente nel gestire le rilevanti partecipazioni da lui detenute nel capitale sociale di società stabilite in Francia.

55.      La situazione del sig. Picart non sembra quindi rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP.

56.      Vero è che la Corte ha riconosciuto, sia nella sentenza del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121) sia nella sentenza del 21 settembre 2016, Radgen (C-478/15, EU:C:2016:705) che i cittadini di una parte contraente potevano far valere diritti fondati sull’ALCP anche nei confronti del proprio paese.

57.      Tuttavia, tale affermazione è stata fatta in circostanze diverse da quelle della presente causa.

58.      Così, nella sentenza del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121), era controversa la situazione di «lavoratori autonomi frontalieri», riguardo ai quali la Corte ha tenuto a precisare che tale categoria di persone era regolata da disposizioni che presentano differenze rispetto a quella di autonomo di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP (17). In particolare, come la Corte ha ricordato al punto 34 della sentenza del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121), risulta dall’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP che un lavoratore autonomo frontaliero è «un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un’attività indipendente sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana».

59.      È appunto «alla luce del […] tenore» dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP che la Corte ha riconosciuto nella sentenza del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121, punti 34 e 35), che cittadini tedeschi, residenti nel territorio della Confederazione svizzera ed esercenti un’attività autonoma nel territorio della Repubblica federale di Germania, sulla base della distinzione operata da tale articolo tra il luogo di residenza delle persone interessate ed il luogo della loro attività lavorativa, potevano avvalersi di tale disposizione per reclamare un vantaggio fiscale nei confronti del loro Stato membro di origine. Infatti, nell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP, «è tracciata una distinzione tra il luogo di residenza, localizzato nel territorio di una parte contraente, ed il luogo di esercizio di un’attività di lavoro autonomo che deve trovarsi sul territorio dell’altra parte contraente, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati» (18).

60.      Orbene, il tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I differisce da quello dell’articolo 13, paragrafo 1, dello stesso allegato, richiedendo esso che l’attività autonoma sia svolta nel territorio della parte contraente diversa da quella di cui la persona è cittadina (e per la quale tale persona beneficerà di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni). Tale condizione non è soddisfatta nel caso del sig. Picart, che mantiene la sua attività nel territorio dello Stato membro di cui è cittadino.

61.      Anche i fatti della sentenza del 21 settembre 2016, Radgen (C-478/15, EU:C:2016:705) differiscono da quelli della presente causa, poiché il sig. Radgen, cittadino tedesco, si era avvalso del suo diritto di libera circolazione per esercitare un’attività lavorativa subordinata nel territorio della Confederazione svizzera.

62.      Vero è, come hanno messo in rilievo il giudice del rinvio e il sig. Picart, che, relativamente all’interpretazione della libertà di stabilimento prevista dall’articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE), la Corte ha riconosciuto, ai punti 27 e 28 della sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525), che rientrava nell’ambito di applicazione di tale libertà un cittadino olandese che deteneva nel capitale di una società di diritto olandese una partecipazione tale da conferirgli una sicura influenza sulle decisioni della società stessa, dato che tale cittadino aveva trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, nella fattispecie il Regno Unito. È altresì vero che dalla sentenza non risulta in alcun modo che, a seguito del trasferimento della sua residenza nel Regno Unito il sig. N esercitasse un’attività diversa da quella di gestione delle sue rilevanti partecipazioni nel capitale sociale delle società di diritto olandese di cui trattavasi, il che ravvicina innegabilmente tale situazione a quella del sig. Picart.

63.      La sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525) dimostra che, nell’ambito dell’applicazione del TFUE, la libertà di stabilimento può applicarsi ad una fattispecie in cui la persona fisica che se ne avvale gestisce partecipazioni maggioritarie nel capitale sociale di una società non nel territorio dello Stato membro nel quale tale persona si è trasferita, ma in quello del suo Stato membro d’origine.

64.      Tuttavia, tale giurisprudenza si basa su due elementi propri della libertà di stabilimento garantita in seno all’Unione che mancano nella formulazione letterale delle clausole dell’ALCP relative al diritto di stabilimento.

65.      In primo luogo, contrariamente all’articolo 43, secondo comma, CE e all’articolo 49, secondo comma, TFUE, gli articoli 1, lettera a), dell’ALCP e 12, paragrafo 1, dell’allegato I, di tale accordo si limitano a riservare il diritto di stabilimento agli «autonomi», senza alcun riferimento alla costituzione e alla gestione di imprese, ancorché esclusivamente limitate a vantaggio di persone fisiche.

66.      Al riguardo, occorre rilevare che il punto 27 della sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525) si basa espressamente sul punto 22 della sentenza del 13 aprile 2000, Baars (C-251/98, EU:C:2000:205). Al punto 22 di quest’ultima sentenza, la Corte ha ricordato che la libertà di stabilimento garantita tra gli Stati membri «comprende la costituzione e la gestione di imprese, e in particolare di società, in uno Stato membro da parte del cittadino di un altro Stato membro. Si avvale quindi del suo diritto di stabilimento il cittadino di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro una partecipazione tale da conferirgli una sicura influenza sulle decisioni della società e da consentirgli di indirizzarne le attività» (19).

67.      È pertanto l’espressa inclusione «della costituzione e della gestione di imprese» nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, secondo comma, CE (e ormai dell’articolo 49, secondo comma, TFUE), parallelamente all’accesso alle attività autonome, che giustifica la giurisprudenza derivante dalle sentenze del 13 aprile 2000, Baars (C-251/98, EU:C:2000:205), e del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525).

68.      Risulta di conseguenza che la gestione di partecipazioni maggioritarie da parte di un cittadino di uno Stato membro nel capitale sociale di una società stabilita in seno all’Unione rientra nella libertà di stabilimento garantita dall’articolo 43, secondo comma, CE per il fatto che quest’ultimo riguarda espressamente, in particolare, la «gestione di imprese».

69.      Orbene, come ho già accennato in precedenza, risulta dall’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP che la nozione di «autonomo» si confonde con l’esercizio di un’attività autonoma. Non risulta del resto in nessun modo dal contesto e dalla finalità dell’ALCP che le parti contraenti abbiano inteso dare a tale nozione un significato diverso dal suo significato ordinario, ossia un’attività economica autonoma (20), vale a dire esercitata da una persona al di fuori di ogni vincolo di subordinazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione e sotto la propria esclusiva responsabilità (21).

70.      Quindi, mentre, in seno all’Unione, la libertà di stabilimento comprende sia l’accesso alle attività autonome sia la costituzione e la gestione di imprese, il che giustifica il fatto che tale libertà sia qualificata come «nozione molto ampia» (22), il diritto di stabilimento, previsto dagli articoli 1, lettera a), dell’ALCP e 12, paragrafo 1, dell’allegato I di tale accordo, include esclusivamente l’accesso ad attività economiche e il loro esercizio in qualità di lavoratore autonomo, vale a dire attività indipendenti.

71.      Pertanto, ritengo che, nella misura in cui il sig. Picart, cittadino francese, si limita a gestire, a partire dal territorio della Confederazione svizzera, le rilevanti partecipazioni da lui detenute nel capitale sociale di società stabilite in Francia, tale attività non rientri nella nozione di «lavoratore autonomo», ai sensi degli articoli 1, lettera a), dell’ALCP e 12, paragrafo 1, dell’allegato I di tale accordo.

72.      In secondo luogo, al contrario dell’articolo 43 CE, poi dell’articolo 49 TFUE, che vietano le «restrizioni» alla libertà di stabilimento dei cittadini degli Stati membri (23), l’articolo 15, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP vieta, nei confronti dei lavoratori autonomi, solo le discriminazioni in relazione alla cittadinanza.

73.      In seno all’Unione, il divieto di siffatte «restrizioni» alla libertà di stabilimento ha permesso alla Corte, in particolare nella sentenza dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138, punto 42) di affermare che, malgrado la formulazione letterale delle disposizioni attinenti a tale libertà, che mirano ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, tali disposizioni ostano parimenti a che lo Stato membro di origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di uno dei suoi cittadini (24).

74.      Tuttavia, un ragionamento analogo non trova conforto nel tenore letterale dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP. Tale disposizione si limita a garantire, nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori autonomi, l’applicazione del principio di non discriminazione dell’articolo 2 di tale accordo (25). Tale principio implica unicamente che ai lavoratori autonomi venga garantito il beneficio del trattamento nazionale nel paese ospitante, il che include il divieto delle forme palesi e dissimulate di discriminazione fondata sulla cittadinanza (26).

75.      Il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi, previsto dall’ALCP, ha dunque una portata più limitata rispetto al divieto di cui all’articolo 43 CE divenuto articolo 49 TFUE. Ne consegue che la giurisprudenza della Corte vertente sugli ostacoli alla libertà di stabilimento di un cittadino di uno Stato membro posti dal suo Stato membro di origine, anche se preesisteva alla data della firma dell’ALCP, vale a dire al 21 giugno 1999, non mi pare trasponibile al divieto previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP.

76.      Pertanto, alla luce delle differenze tra l’articolo 49 TFUE e il divieto previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, di tale allegato, tale divieto non comprende le restrizioni o gli ostacoli instaurati da una parte contraente nei confronti del diritto di stabilimento di uno dei suoi cittadini.

77.      Certo, non ignoro, come ho d’altronde già accennato, che la Corte ha ammesso, nelle sentenze del 15 dicembre 2011, Bergström (C-257/10, EU:C:2011:839), del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121), del 19 novembre 2015, Bukovansky (C-241/14, EU:C:2015:766) nonché del 21 settembre 2016, Radgen (C-478/15, EU:C:2016:705), che cittadini di una parte contraente che abbiano esercitato il proprio diritto di libera circolazione possano far valere diritti fondati sull’ALCP anche nei confronti del loro proprio paese.

78.      Nelle sentenze del 15 dicembre 2011, Bergström (C-257/10, EU:C:2011:839, punti da 27 a 34) e del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121, punto 33), la Corte ha subordinato tale possibilità all’esistenza di «talune circostanze e in considerazione delle disposizioni applicabili» dell’ALCP.

79.      Pur facendo riferimento a tale giurisprudenza, la Corte non ha esplicitamente ribadito tale precisazione nelle sue sentenze del 19 novembre 2015, Bukovansky (C-241/14, EU:C:2015:766, punto 36) e del 21 settembre 2016, Radgen (C-478/15, EU:C:2016:705, punto 40). Ciò non significa però che essa l’abbia abbandonata.

80.      Orbene, rilevo che nessuna di tali quattro cause riguardava un «autonomo», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP.

81.      Certo, è possibile ritenere che la situazione di fatto all’origine della sentenza del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121), la quale, lo ricordo, riguardava dei «lavoratori autonomi frontalieri», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I, dell’ALCP, non sia così lontana da quella di un lavoratore autonomo, come tenta di far valere il sig. Picart. Infatti, i coniugi Ettwein erano entrambi cittadini di uno Stato membro (la Repubblica federale di Germania), che esercitavano la propria attività lavorativa autonoma in tale Stato membro, ma avevano trasferito la residenza in Svizzera.

82.      La Corte ha riconosciuto che tali cittadini potevano opporre gli articoli 13, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP, al rifiuto, da parte delle autorità tedesche, di concedere loro un vantaggio fiscale per il semplice motivo che i coniugi Ettwein avevano trasferito la loro residenza in Svizzera.

83.      Tuttavia, come ho già precisato, l’orientamento adottato nella sentenza del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121) si spiega, a mio parere, per il fatto, del resto esplicitato dalla Corte ai punti da 35 a 37 di tale sentenza, che, contrariamente all’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP che definisce gli «autonomi» come cittadini di una parte contraente che esercitano un’attività indipendente nel territorio di un’altra parte contraente, la distinzione tracciata dall’articolo 13, paragrafo 1, di tale allegato è quella tra il luogo di residenza, localizzato nel territorio di una parte contraente, ed il luogo di esercizio di un’attività indipendente, che deve trovarsi sul territorio di un’altra parte contraente, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati.

84.      Pertanto, mentre, per i lavoratori autonomi frontalieri, il «paese ospitante», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP, può perfettamente coincidere con il paese di origine di tali frontalieri, come avveniva nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121), per contro, relativamente agli «autonomi», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dello stesso allegato, il paese ospitante dev’essere una parte contraente di cui il lavoratore autonomo non è cittadino. Se così non fosse, il rilascio di una carta di soggiorno di almeno cinque anni per esercitare la detta attività, anch’essa prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP, sarebbe superfluo.

85.      Riassumendo, ritengo che le clausole dell’ALCP relative al diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi debbano essere interpretate nel senso che esse vanno unicamente a beneficio delle persone fisiche che intendano esercitare o che esercitino un’attività indipendente nel territorio di una parte contraente diversa da quella di cui hanno la cittadinanza, territorio in cui esse devono poter fruire del trattamento nazionale, vale a dire del divieto delle discriminazioni palesi o dissimulate in base alla cittadinanza. Alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, il sig. Picart non sembra rientrare nell’ambito di applicazione di tali clausole.

86.      Tali considerazioni permettono, a mio modo di vedere, di rispondere alle tre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

87.      Tengo ad aggiungere che, alla luce del contesto e delle circostanze all’origine della causa principale, non spetta alla Corte esaminare la questione se il sig. Picart possa eventualmente avvalersi delle clausole dell’ALCP relative alle persone inattive.

88.      Vero è che l’articolo 6 dell’ALCP garantisce un diritto di soggiorno nel territorio di una parte contraente alle persone che non esercitano un’attività economica, secondo le disposizioni dell’allegato I relative ai non attivi. Tali persone, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP beneficiano di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, a condizione di disporre, da una parte, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il loro soggiorno e, dall’altra, di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Inoltre, il rispetto del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza, previsto dall’articolo 2 dell’ALCP, si applica anche ai cittadini non attivi di una parte contraente che soggiornino legalmente sul territorio di un’altra parte contraente.

89.      Tuttavia, oltre al fatto che non mi pare che tali clausole dell’ALCP conferiscano maggiori diritti rispetto a quelle relative ai lavoratori autonomi, il giudice del rinvio non pone alcun quesito alla Corte in ordine a tali clausole. Infatti, come ho esposto al paragrafo 28 delle presenti conclusioni, il Conseil d’État (Consiglio di Stato), nella sua sentenza del 29 aprile 2013, ha risolto in senso negativo la questione se il sig. Picart potesse avvalersi delle clausole relative alle persone inattive nella controversia che opponeva quest’ultimo alle autorità fiscali francesi. Tale sentenza beneficia dell’autorità del giudicato. Orbene, il principio dell’autorità della cosa giudicata presenta una grande importanza anche nell’ordinamento giuridico dell’Unione al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una corretta amministrazione della giustizia. Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che il diritto dell’Unione non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato ad una pronuncia giurisdizionale, anche quando ciò permetterebbe di rimediare ad una violazione del diritto dell’Unione da parte di tale pronuncia, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (27).

90.      È certo deplorevole che, in quanto giudice di ultimo grado, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) non abbia previamente proposto alla Corte, nell’ambito della causa in cui alla fine è stata pronunciata la sentenza del 29 aprile 2013, un rinvio pregiudiziale per l’interpretazione degli articoli 2 e 6 dell’ALCP nonché dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’allegato I di tale accordo, in particolare alla luce dell’inesistenza di una giurisprudenza della Corte sul collegamento tra tali clausole.

91.      Ciò detto, è abbastanza chiaro che, nella presente causa, il giudice del rinvio non chiede l’interpretazione delle dette clausole, a causa dell’effetto congiunto della pronuncia della sentenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato) del 29 aprile 2013, che ha acquisito autorità di giudicato, e della delimitazione della controversia nel procedimento principale, imperniata sull’interpretazione del diritto di stabilimento, quale riconosciuto ai lavoratori autonomi dall’ALCP.

92.      Di conseguenza, e anche alla luce del fatto che nessuna delle parti interessate nella presente causa ha presentato osservazioni sull’interpretazione dell’articolo 6 dell’ALCP e dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’allegato I di tale accordo, ritengo che la Corte dovrebbe astenersi dall’esaminare d’ufficio l’interpretazione dei detti articoli. Un atteggiamento inverso, che consistesse nel rispondere ad una questione intenzionalmente non proposta, porterebbe a eccedere i limiti dell’oggetto della controversia nel procedimento principale, così come tale oggetto è stato definito dal giudice del rinvio (28).

93.      Propongo quindi alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio: il diritto di stabilimento di un lavoratore autonomo, quale risulta dagli articoli 1 e 4 dell’ALCP nonché dagli articoli 12, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP, dev’essere interpretato nel senso che si estende unicamente a favore di una persona fisica che desideri esercitare o che eserciti un’attività indipendente nel territorio di una parte contraente diversa da quella di cui è cittadina, territorio nel quale tale persona deve beneficiare del trattamento nazionale, vale a dire del divieto di ogni misura discriminatoria, palese o dissimulata, nei suoi confronti in base alla cittadinanza. Alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, il ricorrente nel procedimento principale non pare rientrare nell’ambito di applicazione delle dette clausole dell’ALCP.

94.      Ove la Corte non condividesse l’analisi e la risposta che precedono e ove ritenesse che la portata delle clausole dell’ALCP relative al diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi si estendesse, analogamente alle disposizioni dell’articolo 43 CE, divenuto articolo 49 TFUE, ad ogni ostacolo posto da una parte contraente allo stabilimento dei suoi cittadini sul territorio di un’altra parte contraente, in particolare sulla base di un ragionamento analogo a quello seguito nella sentenze dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138), e del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525), essa sarebbe allora tenuta, a mio parere, a fornire al giudice del rinvio indicazioni relative al carattere proporzionato di un provvedimento di tassazione delle plusvalenze latenti, come quello previsto dall’articolo 167 bis del CGI, in caso di trasferimento della residenza fiscale di un contribuente francese in Svizzera. Tratterò questo punto, in via subordinata, nelle considerazioni svolte in appresso.

D.      In via subordinata, sul carattere proporzionato di una misura fiscale come l’articolo 167 bis del CGI

95.      Come ho sottolineato, l’articolo 167 bis del CGI, nella sua versione in vigore all’epoca dei fatti della controversia nel procedimento principale, si basava sul principio di una tassazione immediata delle plusvalenze latenti al momento della partenza di un contribuente dal territorio francese. Su domanda del contribuente, tale imposizione fiscale poteva tuttavia essere sostituita da un pagamento differito sino alla realizzazione delle plusvalenze, purché fossero soddisfatte talune condizioni, fra le quali l’obbligo di dichiarare l’ammontare della plusvalenza entro un certo termine e di costituire garanzie idonee ad assicurare la riscossione dell’imposta.

96.      È pacifico che, avendo soddisfatto tali condizioni al momento del trasferimento della sua residenza fiscale, il sig Picart ha beneficiato del differimento della riscossione dell’imposta sino alla cessione dei suoi titoli nel 2005.

97.      Non risulta chiaramente dal fascicolo se il sig Picart contesti il complessivo meccanismo di tassazione delle plusvalenze latenti previsto dall’articolo 167 bis del CGI o se contesti semplicemente le condizioni che devono essere soddisfatte per beneficiare della sospensione di pagamento. Poiché la sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525), alla quale il giudice del rinvio fa riferimento nelle sue questioni seconda e terza, ha riguardato tali due punti, si deve presumere che sia l’intero meccanismo previsto dall’articolo 167 bis del CGI ad essere messo in discussione alla luce delle clausole dell’ALCP relative al diritto di stabilimento.

98.      Come ho già ricordato, nella sentenza dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138), la Corte ha dichiarato che il meccanismo previsto dall’articolo 167 bis del CGI, istituito a fini di prevenzione di un rischio di evasione fiscale, era incompatibile con la libertà di stabilimento di cui all’articolo 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 43 CE, indi articolo 49 TFUE).

99.      In particolare, la Corte ha ritenuto che l’articolo 167 bis del CGI eccedesse ampiamente quanto necessario per prevenire l’evasione fiscale, in quanto tale articolo si basava su una presunzione secondo la quale ogni contribuente che trasferisse la sua residenza fiscale in un altro Stato membro aveva l’intenzione di eludere la legge fiscale francese (29).

100. Inoltre, esaminando le modalità di applicazione dell’articolo 167 bis del CGI, e cioè le condizioni relative alla sospensione di pagamento, la Corte ha ricordato che tale sospensione non era automatica, ma che essa era subordinata al soddisfacimento di rigorose condizioni, tra le quali quella di costituire garanzie idonee ad assicurare la riscossione delle imposte, che provocavano a loro volta restrizioni all’esercizio della libertà di stabilimento. Poiché tali condizioni erano destinate ad applicare il regime impositivo previsto dall’articolo 167 bis del CGI, che non poteva essere giustificato dall’obiettivo di prevenzione dell’evasione fiscale, tale obiettivo non poteva neppure essere fatto valere a sostegno delle dette condizioni (30).

101. Nella sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525, punti da 49 a 51), che, lo ricordo, verteva sull’applicazione del regime dell’«exit tax» olandese ad un’altra persona fisica, la Corte ha, da un lato, constatato che l’obbligo di dichiarazione fiscale, preteso al momento del trasferimento della residenza fiscale, era proporzionato alla luce dell’obiettivo di ripartizione del potere fiscale tra gli Stati membri, mentre, dall’altro, essa ha confermato che l’obbligo di costituire garanzie, necessario per la concessione di una sospensione di pagamento dell’imposta normalmente dovuta immediatamente all’atto dell’uscita dal territorio, era sproporzionato.

102. In questa fase del ragionamento, è importante stabilire se la motivazione di tali sentenze in ordine alla proporzionalità dell’imposta sulle plusvalenze latenti, comprese le condizioni relative al differiemento del pagamento, possa essere presa in considerazione ai fini dell’interpretazione delle clausole dell’ALCP.

103. Risulta dall’articolo 16, paragrafo 2, dell’ALCP che, nella misura in cui l’applicazione dell’ALCP implica nozioni di diritto comunitario, si tiene conto della giurisprudenza pertinente della Corte, precedente alla data della firma del detto accordo, vale a dire precedente al 21 giugno 1999. Lo stesso articolo precisa che la giurisprudenza successiva a tale data verrà comunicata alla Confederazione svizzera e che, al fine di garantire il buon funzionamento dell’accordo, il comitato misto determinerà, su richiesta di una parte contraente, le implicazioni di tale giurisprudenza.

104. Il riferimento all’espressione «nozioni di diritto comunitario», che sembra operare come una delimitazione materiale della giurisprudenza pertinente della Corte, unitamente alla delimitazione temporale della data di firma dell’ALCP, è relativamente vago.

105. Ciò premesso, la Corte riconosce che rientra in tale espressione il principio di parità di trattamento, il quale costituisce «una nozione di diritto dell’Unione» (31).

106. Essa ne deduce che, per determinare l’esistenza di un’eventuale disparità di trattamento tra i contribuenti delle parti contraenti nell’ambito dell’ALCP, si deve far riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte, già prima del 21 giugno 1999 e confermata successivamente, relativamente alla comparabilità delle situazioni di tali contribuenti e alla giustificazione di un’eventuale differenza di trattamento con il perseguimento di motivi imperativi di interesse generale, purché tale differenza di trattamento sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (32).

107. Il principio di proporzionalità, quale interpretato nell’ambito delle libertà di circolazione garantite in seno all’Unione, è dunque anch’esso una nozione del diritto di quest’ultima. La giurisprudenza della Corte, anteriore al 21 giugno 1999 e confermata dopo tale data, che verte sull’interpretazione di tale principio dovrebbe quindi essere pertinente per quella delle clausole dell’ALCP.

108. Ove la Corte dovesse ritenere che, in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’ALCP, ci si debba già ispirare alle sentenze dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138) e del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525) per l’interpretazione del diritto di stabilimento garantito ai lavoratori autonomi dall’ALCP, essa dovrebbe, in linea di principio, prendere in considerazione la giurisprudenza successiva a tali sentenze, anch’essa posteriore al 21 giugno 1999 e che interpreta la portata del principio di proporzionalità.

109. Orbene, tale tipo di ragionamento non manca di sollevare difficoltà quanto all’applicazione del principio di proporzionalità ai regimi di tassazione delle plusvalenze latenti «all’uscita».

110. Nel contesto della giurisprudenza successiva alle sentenze dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138), e del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525), la Corte ha dichiarato che una normativa di uno Stato membro che imponeva il recupero immediato dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative ad elementi patrimoniali di una società che trasferisse la sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, al momento stesso del detto trasferimento, era sproporzionata. La Corte ha considerato che era meno lesivo della libertà di stabilimento il fatto di lasciare al soggetto passivo la scelta tra, da un lato, il pagamento immediato di tale imposta e, dall’altro, il pagamento differito dell’importo di detta imposta, eventualmente accompagnato da interessi conformemente alla normativa nazionale applicabile (33).

111. Nell’ambito dell’esercizio della seconda opzione, la Corte ha riconosciuto, nella sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785, punto 74), che lo Stato membro interessato poteva tener conto del rischio di mancata riscossione dell’imposta, che aumenta con il passare del tempo, nell’ambito della propria normativa nazionale applicabile al pagamento differito dei debiti d’imposta, con misure quali la costituzione di una garanzia bancaria (34).

112. In precedenti conclusioni mi sono posto il problema del collegamento tra la valutazione operata al punto 74 della sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785), e i passaggi delle sentenze dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138), e del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525), in cui veniva dichiarato che l’obbligo imposto al contribuente di costituire una garanzia bancaria per beneficiare del pagamento differito dell’imposta era sproporzionato (35).

113. Avevo così proposto che, al fine di preservare la coerenza di tali sentenze, occorresse interpretare in senso stretto il requisito della costituzione di una garanzia bancaria che può accompagnare l’opzione del pagamento differito del debito d’imposta. Al riguardo, avevo ritenuto che tale garanzia potesse essere pretesa solo se esisteva un rischio effettivo e serio di non riscossione del credito d’imposta (36).

114. La Corte, a quanto pare, è stata sensibile a tale preoccupazione e a tale proposta nella sua sentenza del 23 gennaio 2014, DMC (C-164/12, EU:C:2014:20). Infatti, dopo aver ricordato i passaggi pertinenti delle tre sentenze summenzionate, la Corte ha dichiarato, al punto 67 di tale sentenza, che l’«esigenza [della costituzione di garanzie] non può essere richiesta, in linea di principio, senza previa valutazione del rischio di mancato recupero», precisando, al punto 69 della detta sentenza, che il detto rischio doveva essere «reale».

115. Più di recente, nella sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Portogallo (C-503/14, EU:C:2016:979, punti da 53 a 56), la Corte ha dichiarato che i principi elaborati nella sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785), potevano essere trasposti nel contesto della tassazione delle plusvalenze latenti delle persone fisiche. Essa ha quindi ricordato i punti 73 e 74 di quest’ultima sentenza (37), omettendo ogni riferimento all’orientamento, a mio parere più sfumato, risultante dai punti 67 e 69 della sentenza del 23 gennaio 2014, DMC (C-164/12, EU:C:2014:20) a proposito della proporzionalità del requisito della costituzione di una garanzia bancaria che consenta di assicurare la riscossione differita dell’imposta sulle plusvalenze latenti.

116. Questa breve analisi tende a dimostrare che la giurisprudenza della Corte vertente sul carattere proporzionato dei meccanismi di tassazione «all’uscita» delle plusvalenze latenti tra gli Stati membri è stata formulata negli ultimi anni, senza basarsi su un orientamento giurisprudenziale costante che fosse stato elaborato anteriormente alla data della firma dell’ALCP. Tale giurisprudenza, successiva al 21 giugno 1999, è d’altronde a mio parere caratterizzata da incoerenze quando si tratta di ammettere o meno la possibilità per uno Stato membro di richiedere ad un contribuente la costituzione di una garanzia bancaria ove quest’ultimo opti per il pagamento differito dell’imposta sulle plusvalenze latenti.

117. È pertanto difficile dire che la giurisprudenza della Corte relativa alla proporzionalità dei meccanismi di tassazione «all’uscita» delle plusvalenze latenti conferma o consolida una giurisprudenza della Corte, anteriore al 21 giugno 1999, che debba essere presa in considerazione per l’interpretazione delle clausole dell’ALCP relative al diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi.

118. Nel dubbio, occorrerebbe, a mio parere, tener conto della volontà delle parti contraenti di non estendere all’interpretazione delle clausole dell’ALCP la giurisprudenza della Corte elaborata dopo il 21 giugno 1999, senza che il comitato misto, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, terza frase, dell’ALCP, abbia «determinato le implicazioni di tale giurisprudenza».

119. Certo, il meccanismo previsto dall’articolo 167 bis del CGI non offre un diritto di optare tra la riscossione immediata dell’imposta e il pagamento differito. Alla luce delle sentenze del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785, punto 73) e del 21 dicembre 2016, Commissione/Portogallo (C-503/14, EU:C:2016:979, punti 58 e 59), tale meccanismo dovrebbe essere considerato sproporzionato.

120. Tuttavia, nel procedimento principale, è ben difficile ritenere che, anche nell’ipotesi in cui tale meccanismo avesse offerto un’opzione del genere, il sig Picart avrebbe scelto, in particolare alla luce del valore delle plusvalenze latenti di cui trattasi e dell’ammontare dell’imposta pretesa, di essere tassato immediatamente al momento del trasferimento in Svizzera della sua residenza fiscale. È più probabile che egli avrebbe optato per la sospensione di pagamento sino alla realizzazione delle plusvalenze, cosa che le autorità fiscali francesi gli hanno in effetti concesso, su sua domanda, sulla base della possibilità offerta dall’articolo 167 bis del CGI.

121. Quanto alla condizione relativa all’obbligo di costituire una garanzia per beneficiare di tale sospensione di pagamento, come ho appena dimostrato, la giurisprudenza della Corte non fornisce una soluzione univoca, anche nell’ipotesi (quod non) in cui la situazione del sig Picart rientrasse esclusivamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE.

122. Così, un requisito del genere apparirebbe sproporzionato se fosse seguita la logica delle sentenze dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138), del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525), e del 23 gennaio 2014, DMC (C-164/12, EU:C:2014:20). Infatti, come la Commissione ha affermato nelle sue osservazioni scritte, il sig Picart, pur avendo trasferito la sua residenza in Svizzera nel giugno 2002, ha mantenuto in Francia beni ed elementi patrimoniali sufficienti tra i quali, in particolare, le società nel cui capitale sociale deteneva rilevanti partecipazioni per consentire alle autorità fiscali francesi, nell’ipotesi di mancata cooperazione da parte di tale contribuente, di adottare provvedimenti cautelari al fine di preservare la riscossione dei debiti fiscali. Il rischio di mancata riscossione del debito fiscale non sembra quindi reale, ai sensi della sentenza del 23 gennaio 2014, DMC (C-164/12, EU:C:2014:20, punto 69).

123. Per contro, l’obbligo imposto al contribuente di costituire una garanzia per beneficiare della riscossione differita dell’imposta sarebbe, con tutta probabilità, proporzionato se fosse seguito il ragionamento esposto dalla Corte nella sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785, punto 73), e da ultimo confermato nella sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Portogallo (C-503/14, EU:C:2016:979, punto 59).

124. Tenuto conto delle circostanze del procedimento principale, della giurisprudenza non univoca della Corte esaminata in precedenza in ordine all’applicazione del principio di proporzionalità alla tassazione delle plusvalenze latenti «all’uscita» nonché della volontà delle parti contraenti, quale espressa dall’articolo 16, paragrafo 2, terza frase, dell’ALCP, ritengo dunque che, in via subordinata, la Corte dovrebbe considerare che le clausole dell’ALCP relative al diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi non ostano ad un provvedimento fiscale come quello previsto dall’articolo 167 bis del CGI.

V.      Conclusione

125. Alla luce delle considerazioni, formulate in via principale, che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia):

Il diritto di stabilimento di un lavoratore autonomo, quale risulta dagli articoli 1 e 4 dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP), firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, nonché dagli articoli 12, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, dell’allegato I di tale accordo, dev’essere interpretato nel senso che si estende unicamente a favore di una persona fisica che intenda esercitare o che eserciti un’attività indipendente nel territorio di una parte contraente diversa da quella di cui è cittadina, territorio nel quale tale persona deve beneficiare del trattamento nazionale, ossia del divieto di qualsiasi misura discriminatoria, palese o dissimulata, nei suoi confronti in base alla cittadinanza. Alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, il ricorrente nel procedimento principale non pare rientrare nell’ambito di applicazione delle dette clausole dell’accordo.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2002, L 114, pag. 6.


3      Sentenza dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138, punti da 50 a 68). Va rilevato che l’obiettivo diretto ad impedire l’erosione fiscale della base imponibile dello Stato membro interessato, addotto dal governo danese, non è stato considerato come configurante un motivo imperativo di interesse generale.


4      Sentenza dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138, punto 69 e dispositivo).


5      È evidente, come ritiene implicitamente il giudice del rinvio, che l’articolo 43 CE (ovvero ormai l’articolo 49 TFUE) non può applicarsi direttamente e in quanto tale ai rapporti tra uno Stato membro dell’Unione e uno Stato terzo, come, in particolare, la Confederazione svizzera: v., in questo senso, sentenza del 15 luglio 2010, Hengartner e Gasser (C-70/09, EU:C:2010:430, punti 25 e 26).


6      V. Conseil d’État, sentenza del 29 aprile 2013, M. Picart, n. 357576. Per un commento, tra gli altri, a tale sentenza, v. Le Mentec, F., «Exit tax (rég. anc.) et transfert du domicile fiscal en Suisse», Revue de droit fiscal, n. 27, 4 luglio 2013, comm. 361.


7      Il corsivo è mio.


8      Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1155, pag. 331.


9      V., in questo senso, sentenze del 15 luglio 2010, Hengartner e Gasser (C-70/09, EU:C:2010:430, punto 36), e del 24 novembre 2016, SECIL (C-464/14, EU:C:2016:896, punto 94).


10      V. sentenze del 19 novembre 2015, Bukovansky (C-241/14, EU:C:2015:766, punto 40), e del 21 settembre 2016, Radgen (C-478/15, EU:C:2016:705, punto 36).


11      V., altresì, a proposito dell’articolo 21, paragrafo 2, dell’ALCP, sentenza del 21 settembre 2016, Radgen (C-478/15, EU:C:2016:705, punti 45 e 48).


12      V., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121, punto 33), del 19 novembre 2015, Bukovansky (C-241/14, EU:C:2015:766, punto 36), nonché del 21 settembre 2016, Radgen (C-478/15, EU:C:2016:705, punto 40).


13      V., in particolare, in questo senso, sentenze del 14 febbraio 1995, Schumacker (C-279/93, EU:C:1995:31, punto 21), dell’11 agosto 1995, Wielockx (C-80/94, EU:C:1995:271, punto 16), nonché del 16 luglio 1998, ICI (C-264/96, EU:C:1998:370, punto 19).


14      Una gran parte della dottrina sembra condividere anch’essa questo parere: v., in particolare, Hinny, P., Das Diskriminierungsverbot des Personenverkehrsabkommens im Schweizer Steuerrecht, IFF Forum für Steuerrecht, 2004, p. 185, Cadosch, R.M., «Switzerland: Taxation of Employment Income – Compliance of Swiss Tax Law with EC-Swiss Sectoral Agreement on Free Movement of Persons», Intertax, 2004, pag. 599; Borghi, A., La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, Commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Edis, Genève, 2010, pag. 373, e Moshek V., «L’impact de l’ALCP sur l’impôt à la source Analyse à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010», Archiv für schweizerisches Abgaberecht, 79, 2010-2011, p. 324.


15      V., in questo senso, sentenze del 12 novembre 2009, Grimme (C-351/08, EU:C:2009:697, punti 27 e 29), e dell’11 febbraio 2010, Fokus Invest (C-541/08, EU:C:2010:74, punto 28).


16      V., in questo senso, sentenze del 12 novembre 2009, Grimme (C-351/08, EU:C:2009:697, punto 36), e dell’11 febbraio 2010, Fokus Invest (C-541/08, EU:C:2010:74, punto 31). L’esclusione delle persone giuridiche dall’ambito di applicazione del diritto di stabilimento garantito dall’ALCP è stata confermata dalla Corte ai punti 37 e 39 della sentenza del 12 novembre 2009, Grimme (C-351/08, EU:C:2009:697).


17      Nella presente causa, nessun elemento agli atti lascia pensare che il sig. Picart possa essere qualificato come «lavoratore autonomo frontaliero», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP.


18      Sentenza del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121, punto 35). Il corsivo è mio.


19      Il corsivo è mio.


20      V., in particolare, sentenze del 22 dicembre 2008, Stamm e Hauser (C-13/08, EU:C:2008:774, punto 33), e del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121, punto 36).


21      V., per analogia, sentenza del 20 novembre 2001, Jany e a. (C-268/99, EU:C:2001:616, punti 34, 37 e 38). Tale sentenza fa riferimento in particolare alla sentenza del 27 giugno 1996, Asscher (C-107/94, EU:C:1996:251, punti 25 e 26).


22      V., in particolare, sentenza del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525, punto 26 e giurisprudenza citata).


23      Ricordo che sono considerate restrizioni alla libertà di stabilimento tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno allettante l’esercizio di tale libertà. [v., in particolare, sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, EU:C:1995:411, punto 37, e del 6 settembre 2012, Commissione/Portogallo (C-38/10, EU:C:2012:521, punto 26 e giurisprudenza citata]).


24      V., per la giurisprudenza precedente, in particolare, sentenze del 27 settembre 1988, Daily Mail and General Trust (81/87, EU:C:1988:456, punto 16), e del 16 luglio 1998, ICI (C-264/96, EU:C:1998:370, punto 21).


25      V. sentenza del 28 febbraio 2013, Ettwein (C-425/11, EU:C:2013:121, punti da 41 a 43).


26      V., in questo senso, sentenza del 6 ottobre 2011, Graf e Engel (C-506/10, EU:C:2011:643, punto 26).


27      V., in particolare, sentenze del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub (C-2/08, EU:C:2009:506, punti 23 e 24), e dell’11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen (C-505/14, EU:C:2015:742, punti 39 e 40).


28      Tale situazione è quindi, ai miei occhi, simile a quella in cui un giudice proponente rifiuta, implicitamente o esplicitamente, nell’ambito della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, di sollevare una questione aggiuntiva di interpretazione del diritto dell’Unione. Orbene, proprio in una situazione del genere la Corte si astiene dall’applicare la sua giurisprudenza consistente nel riformulare le questioni pregiudiziali al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio: v., su tale questione, le mie conclusioni presentate il 1° aprile 2014 nella causa Fonnship e Svenska Transportarbetareförbundet (C-83/13, EU:C:2014:201, punti da 13 a 24 e giurisprudenza citata).


29      Sentenza dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138, punti da 52 a 54).


30      Sentenza dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138, punti da 55 a 57).


31      V. sentenze del 6 ottobre 2011, Graf e Engel (C-506/10, EU:C:2011:643, punto 26), e del 21 settembre 2016, Radgen (C-478/15, EU:C:2016:705, punto 47).


32      V., in questo senso, sentenza del 21 settembre 2016, Radgen (C-478/15, EU:C:2016:705, punti 46 e 47). Il punto 46 di tale sentenza rinvia alla sentenza del 31 marzo 1993, Kraus (C-19/92, EU:C:1993:125, punto 32 e giurisprudenza citata), nonché alla sentenza del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais (C-325/08, EU:C:2010:143, punto 38 e giurisprudenza citata).


33      V., in questo senso, sentenze del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785, punti 73 e 85), del 6 settembre 2012, Commissione/Portogallo (C-38/10, EU:C:2012:521, punti 31 e 32), del 23 gennaio 2014, DMC (C-164/12, EU:C:2014:20, punto 61), nonché del 16 aprile 2015, Commissione/Germania (C-591/13, EU:C:2015:230, punto 67).


34      V., altresì in questo senso, sentenza del 23 gennaio 2014, DMC (C-164/12, EU:C:2014:20, punto 65).


35      V. le mie conclusioni nella causa Commissione/Portogallo (C-38/10, EU:C:2012:391, punti da 78 a 82).


36      V. le mie conclusioni nella causa Commissione/Portogallo (C-38/10, EU:C:2012:391, punti 81 e 82).


37      Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Portogallo (C-503/14, EU:C:2016:979, punti da 58 a 60).