Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HOGAN

presentate il 24 ottobre 2019(1)

Causa C-458/18

«GVC Services (Bulgaria)» EOOD

contro

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2011/96/UE – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Prevenzione della doppia imposizione – Nozioni di società registrate a norma del diritto del Regno Unito e di corporation tax del Regno Unito – Status di società registrate a Gibilterra e imposte versate a Gibilterra – Libertà di stabilimento»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), punti i) e iii) della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (2), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121, del 27 gennaio 2015 (3), e del suo allegato I, parte A, lettera ab), e parte B.

2.        La domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento tra la GVC Services (Bulgaria) EOOD, con sede in Bulgaria (in prosieguo: la «ricorrente»), e il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia (Direttore della Direzione «Impugnazioni e prassi tributaria e della previdenza sociale» di Sofia, Bulgaria) (in prosieguo: il «Direktor»), relativo ad un avviso di accertamento fiscale in cui sono riportati i debiti tributari sui dividendi distribuiti e versati dalla ricorrente alla società madre, PGB Limited – Gibraltar, con sede a Gibilterra, per il periodo compreso fra il 13 luglio 2011 e il 21 aprile 2016.

3.        Una conseguenza immediata della presente pronuncia pregiudiziale è che la Corte è chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione dello status di Gibilterra nell’ambito dell’Unione europea. Il giudice del rinvio limita le sue questioni all’interpretazione dell’ambito di applicazione della direttiva 2011/96. Tuttavia, qualora la Corte segua la mia interpretazione della nozione di «società di uno Stato membro» ai sensi di tale direttiva, ritengo che non potrà evitare una discussione sulle questioni relative alla libertà di stabilimento. Infatti, il diritto dell’Unione non osta all’imposizione del pagamento di dividendi quando l’operazione non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/96, salvo che la disposizione adottata a tal fine da uno Stato membro sia di per sé contraria alla libera circolazione garantita dal Trattato.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto internazionale

4.        Il capitolo XI della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, è intitolato «Dichiarazione concernente i territori non autonomi». L’articolo 73 del capitolo XI prevede quanto segue:

«I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti ed accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l’obbligo:

(…)

e.      di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII».

B.      Status di Gibilterra

5.        Gibilterra fu ceduta dal re di Spagna alla Corona britannica in forza del Trattato di Utrecht, concluso tra il re di Spagna e la regina di Gran Bretagna il 13 luglio 1713. Questo è stato uno dei trattati che hanno posto fine alla guerra di successione spagnola. L’articolo X, ultima frase, di tale trattato ha precisato che, qualora la Corona britannica intendesse concedere, vendere o alienare in qualunque altro modo la proprietà della città di Gibilterra, essa dovrebbe riconoscere alla Corona di Spagna un diritto di prelazione rispetto a qualunque altro interessato.

6.        Per quanto riguarda il diritto internazionale, Gibilterra è classificata come territorio non autonomo ai sensi dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite. Sebbene il Regno Unito sia responsabile delle relazioni esterne di Gibilterra, è tuttavia importante sottolineare che Gibilterra non fa parte, di per sé, del Regno Unito.

7.        Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, Gibilterra è un territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, ai sensi dell’articolo 355, punto 3, TFUE, e a cui si applicano le disposizioni dei trattati. L’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (4) (in prosieguo: l’«atto di adesione del 1972») prevede, tuttavia, che talune parti del Trattato non si applichino a Gibilterra.

8.        L’articolo 28 dell’atto di adesione del 1972 prevede quanto segue:

«Gli atti delle istituzioni della Comunità concernenti i prodotti elencati nell’allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell’applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulle cifre d’affari non s’applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, disponga diversamente».

9.        Ai sensi dell’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con il suo allegato I, sezione I, punto 4, Gibilterra è esclusa dal territorio doganale dell’Unione.

C.      Direttiva 2011/96

10.      Il periodo oggetto della controversia di cui al procedimento principale copre il periodo di validità della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (5) e della direttiva 2011/96. Tuttavia, poiché quest’ultima costituisce una rifusione della precedente (6), è sufficiente, nella fattispecie, citare le disposizioni pertinenti di quest’ultima (7).

11.      L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/96 prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:

a)      “società di uno Stato membro” qualsiasi società:

i)      che abbia una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A;

ii)      che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato membro e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori dell’Unione;

iii)      che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate».

12.      L’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96 elenca le società di cui all’articolo 2, lettera a), punto i). Esso include, ai sensi della lettera ab), le «società registrate a norma del diritto del Regno Unito». L’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96 elenca le imposte di cui all’articolo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2011/96, compresa la «corporation tax nel Regno Unito».

13.      Conformemente all’articolo 5 della direttiva 2011/96, «[g]li utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte».

D.      Diritto bulgaro

14.      La disposizione pertinente del diritto bulgaro è l’articolo 194 della Zakon za korporativnoto podohodno oblagane (legge relativa all’imposta sulle società) (DV n. 105 del 22 dicembre 2006), che stabilisce quanto segue:

«1)      Sono soggetti a ritenuta alla fonte i dividendi e i proventi della liquidazione distribuiti (personificati) da persone giuridiche nazionali a favore di:

1.       persone giuridiche straniere, ad eccezione dei casi in cui i dividendi vengano percepiti da una persona giuridica straniera tramite una stabile organizzazione nazionale;

(…)

3)      Il paragrafo 1 non si applica se i dividendi e i proventi della liquidazione sono distribuiti a favore delle seguenti persone o istituzioni:

3. (…) una persona giuridica straniera, residente a fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato contraente dell’Accordo sullo spazio economico europeo, ad eccezione dei casi di distribuzione occulta di utili».

III. Fatti oggetto del procedimento principale

15.      La ricorrente è una società bulgara unipersonale a responsabilità limitata, denominata GVC Services (Bulgaria) EOOD. Tale società è stata registrata in conformità al Targovski zakon (diritto commerciale) della Repubblica di Bulgaria. Fino al 1° febbraio 2016 il suo capitale era interamente di proprietà della società PGB Limited – Gibraltar, registrata a Gibilterra. La società bulgara fornisce servizi nel settore delle tecnologie dell’informazione (servizi IT).

16.      Nel periodo dal 13 luglio 2011 al 21 aprile 2016 la ricorrente ha distribuito dividendi alla società madre, la PGB Limited – Gibraltar, senza trattenere e pagare le imposte in Bulgaria, in quanto riteneva che la società PGB Limited – Gibraltar, potesse essere considerata una persona giuridica straniera stabilita a fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea conformemente all’articolo 194, paragrafo 3, della legge relativa all’imposta sulle società.

17.      Per contro, l’autorità tributaria competente ha considerato che la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti avrebbe dovuto essere applicata e ha emesso un avviso di accertamento fiscale il 1° dicembre 2017, rettificato due volte con gli avvisi del 7 e 22 dicembre 2017. Tale avviso di accertamento ha individuato, in relazione ai dividendi e ai proventi della liquidazione versati alla società madre, debiti per ritenute alla fonte per un totale di 930 529,54 leva bulgari (BGN), di cui BGN 669 690,32 per l’importo principale e BGN 260 839,22 per gli interessi di mora.

18.      L’avviso di accertamento fiscale è stato impugnato in sede amministrativa dinanzi al Direktor, che lo ha confermato. In seguito è stato proposto un ricorso dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria).

19.      La ricorrente ha sostenuto che il diritto dell’Unione si applicava a Gibilterra, che aveva lo status di territorio europeo di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero. La ricorrente ha fatto valere l’articolo 355, punto 3, TFUE e ha affermato che il pagamento dei dividendi non rientrava nelle eccezioni di cui agli articoli da 28 a 30 dell’atto di adesione del 1972. A tal riguardo, la ricorrente riteneva che la società madre soddisfacesse i requisiti di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/96; poteva essere equiparata a una società registrata nel Regno Unito ed era soggetta all’imposta sulle società a Gibilterra, la quale poteva essere equiparata alla corporation tax nel Regno Unito di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96.

20.      Il Direktor ha sostenuto che la direttiva 2011/96 conteneva un elenco espresso e tassativo sia delle società (allegato I, parte A) sia delle imposte (allegato I, parte B) cui essa si applicava. Esso riteneva che l’ambito di applicazione della direttiva 2011/96 fosse ivi stabilito in modo tassativo e non potesse essere esteso alle società registrate a Gibilterra e ivi soggetti passivi di imposta, in quanto non era consentito interpretare estensivamente la legislazione tributaria.

21.      Secondo il giudice del rinvio, la valutazione della compatibilità dell’avviso controverso con la direttiva 2011/96 dipende dalla questione se Gibilterra rientri o meno nel suo ambito di applicazione e se, di conseguenza, la ricorrente debba essere esentata dalla ritenuta alla fonte in Bulgaria in quanto società figlia di una società madre costituita a Gibilterra.

IV.    Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

22.      In tali circostanze, con decisione del 5 luglio 2018, pervenuta alla Corte il 12 luglio 2018, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 2, lettera a), punto i), in combinato disposto con l’allegato I, parte A, lettera ab), della direttiva [2011/96], debba essere interpretato nel senso che la nozione di “società registrate a norma del diritto del Regno Unito” comprende anche le società registrate a Gibilterra.

2)      Se l’articolo 2, lettera a), punto iii), in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della direttiva [2011/96], debba essere interpretato nel senso che la nozione di “corporation tax nel Regno Unito” comprende anche l’imposta sulle società dovuta a Gibilterra».

23.      Sono state presentate osservazioni scritte dalla GVC Services, dal Direktor, dai governi bulgaro, danese e del Regno Unito nonché dalla Commissione europea. Fatta eccezione per il governo del Regno Unito, tutte le parti hanno presentato osservazioni orali dinanzi alla Corte all’udienza dell’11 settembre 2019.

V.      Analisi

24.      Con le due questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a determinare la portata della direttiva 2011/96 e, più precisamente, se la direttiva 2011/96 sia applicabile a società registrate a Gibilterra. Tali due questioni, che riguardano gli elementi costitutivi della nozione di «società di uno Stato membro» ai sensi della direttiva 2011/96, possono essere quindi esaminate congiuntamente.

25.      Poiché, tuttavia, sono giunto alla conclusione che le società registrate a Gibilterra non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/96, propongo anche di considerare, in una seconda fase, la compatibilità del rifiuto di esentare dalla ritenuta alla fonte con la libertà di stabilimento per quanto riguarda Gibilterra.

A.      Interpretazione della nozione di «società di uno Stato membro» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/96

26.      Ancor prima di stabilire se le società registrate a Gibilterra rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/96 – in altri termini, prima di specificare l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva (8) – è necessario innanzitutto stabilirne l’ambito di applicazione territoriale e chiarire se tale direttiva sia effettivamente applicabile a Gibilterra.

1.      Applicabilità della direttiva 2011/96 a Gibilterra

27.      Si può innanzitutto ricordare che l’articolo 355, punto 3, TFUE, stabilisce che le disposizioni dei Trattati devono essere applicate ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero.

28.      A tal proposito, è ormai stabilito che Gibilterra è un territorio europeo di cui uno Stato membro (ossia il Regno Unito) assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, e a cui si applica il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 355, punto 3, TFUE. Tuttavia, in deroga all’articolo 355, punto 3, TFUE, in virtù dell’atto di adesione del 1972 gli atti dell’Unione (compresi gli atti legislativi) in taluni ambiti del diritto dell’Unione non si applicano a Gibilterra (9)

29.      Conformemente agli articoli 28 e 29 dell’atto di adesione del 1972, la politica agricola comune e gli atti in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari non si applicano a Gibilterra e Gibilterra non fa parte del territorio doganale dell’Unione. Tuttavia, tali disposizioni, in quanto eccezione all’applicazione del diritto dell’Unione sul territorio dell’Unione europea, devono ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto strettamente necessario per salvaguardare gli interessi che esse permettono a Gibilterra di tutelare (10).

30.      Secondo il considerando 3 della direttiva 2011/96, quest’ultima intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre. È quindi evidente che la direttiva 2011/96 non rientra in nessuna delle deroghe di cui agli articoli 28 e 29 dell’atto di adesione del 1972. Inoltre, la direttiva 2011/96 non contiene alcuna disposizione che escluda Gibilterra dal suo ambito di applicazione territoriale.

31.      In tali circostanze, appare evidente che la direttiva 2011/96, in quanto atto legislativo dell’Unione, dovrebbe essere applicata, in linea di principio, a Gibilterra in quanto territorio europeo. Se società come la PGB Limited - Gibraltar, registrate a Gibilterra, rientrino nella definizione di «società di uno Stato membro» di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/96, è tuttavia una questione leggermente diversa. È questo il tema che propongo ora di esaminare.

2.      Inapplicabilità della direttiva 2011/96 alle società registrate a Gibilterra.

32.      Conformemente all’articolo 2, lettera a), punti i) e iii), della direttiva 2011/96, affinché una società sia una «società di uno Stato membro» ai sensi di tale direttiva, essa deve avere una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A, ed essere assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

33.      La Corte ha già avuto l’opportunità di interpretare tali disposizioni nel senso che «le forme giuridiche (...) coperte dalla direttiva [2011/96] sono elencate tassativamente nell’[allegato I, parte A] alla medesima, l’estensione per analogia dell’applicazione di tale direttiva ad altri tipi di società (...) non può essere ammessa nemmeno qualora le medesime potessero essere considerate paragonabili» (11).

34.      È vero che, mentre nella suddetta sentenza il diritto francese pertinente elencava espressamente le forme giuridiche contemplate dalla direttiva 2011/96, il Regno Unito ha invece optato per una formulazione generica, in quanto l’allegato I, parte A, lettera ab), della direttiva 2011/96 si riferisce semplicemente alle «società registrate a norma del diritto del Regno Unito».

35.      Tuttavia, va osservato che l’interpretazione della Corte dell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2011/96 è indipendente dal metodo utilizzato dagli Stati membri per designare le società rientranti in tale direttiva. Infatti, secondo la Corte, sono «le esigenze del principio fondamentale di certezza del diritto [a ostare] a che l’elenco delle società fornito [nell]’allegato a questa direttiva sia interpretato come elenco fornito a titolo indicativo, quando una tale interpretazione non deriva dalla sua lettera né dal sistema istituito dalla direttiva 90/435», oggetto di rifusione da parte della direttiva 2011/96 (12). Come sottolineato dalla Corte e dall’avvocato generale Mazák nella causa Gaz de France – Berliner Investissement, la direttiva 90/435 – nonché l’attuale direttiva 2011/96 – non ha l’obiettivo di introdurre un regime comune per tutte le società degli Stati membri, né per tutti i tipi di partecipazioni (13).

36.      Poiché la Corte ha espressamente respinto, nella causa Gaz de France – Berliner Investissement (C-247/08, EU:C:2009:600) la possibilità di estendere per analogia l’ambito di applicazione della direttiva 2011/96 ad altre forme di società diverse da quelle elencate nell’allegato I, Parte A per ragioni di certezza del diritto, non ritengo che l’espressione «società registrate a norma del diritto del Regno Unito» possa essere interpretata nel senso che comprende anche società registrate a Gibilterra, non da ultimo perché Gibilterra non fa di per sé parte del Regno Unito. Inoltre, si può osservare che lo stesso governo del Regno Unito riconosce che «tra le società registrate a norma del diritto del Regno Unito si possono annoverare solo società che, secondo il diritto nazionale del Regno Unito, sono considerate registrate nel Regno Unito. Tale diritto non considera le società registrate a Gibilterra come società registrate a norma del diritto del Regno Unito» (14).

37.      Nel giungere a tale conclusione non ho trascurato l’argomento dedotto dalla GVC Services all’udienza dell’11 settembre 2019, secondo cui la mancata presa in considerazione in termini espliciti, da parte della direttiva 2011/96, della posizione delle società registrate a Gibilterra costituiva una svista del legislatore, il cui rimedio consiste nell’offerta, da parte della Corte, di una generosa interpretazione teleologica delle disposizioni dell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96. Vi sono indubbiamente casi in cui uno scostamento dalla formulazione letterale di un atto legislativo può essere giustificato, soprattutto quando è evidente che il risultato finale sarebbe assurdo o incomprensibile o comunque in contrasto con la chiara intenzione del legislatore dell’Unione. Tuttavia, a mio avviso, almeno, così non avviene nel caso di specie.

38.      In primo luogo, va osservato che la terminologia utilizzata nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96 è essa stessa particolarmente chiara, in quanto le società di cui all’articolo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva sono elencate come «le società registrate a norma del diritto del Regno Unito». Data tale formulazione, non sembra proprio possibile che la Corte si discosti da tale terminologia a favore dell’interpretazione teleologica richiesta dalla ricorrente. In ogni caso, la Corte ha già respinto chiaramente tale approccio nella causa Gaz de France – Berliner Investissement.

39.      In secondo luogo, anche il contesto di tale normativa riveste una certa importanza. Come ha osservato il governo danese all’udienza dell’11 settembre 2019, data la manifesta riluttanza di alcuni Stati membri a concludere accordi di doppia imposizione con il territorio di Gibilterra, sembra intrinsecamente improbabile che al legislatore dell’Unione sia semplicemente sfuggita la posizione speciale di Gibilterra, considerata la delicatezza dell’intera questione.

40.      Le condizioni stabilite all’articolo 2, lettera a) della direttiva 2011/96 sono cumulative (15). La conclusione di cui sopra è pertanto sufficiente per respingere l’applicabilità dell’articolo 5 della direttiva 2011/96 a una società figlia la cui società madre è costituita a Gibilterra.

41.      Tuttavia, per completezza, occorre aggiungere che anche l’obbligo di essere soggetti a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96 deve essere interpretato in senso restrittivo per lo stesso motivo di certezza del diritto. Ciò è a maggior ragione vero in quanto, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, non esiste – almeno per il momento – una definizione armonizzata dell’imposta sulle società nel diritto dell’Unione e la sua determinazione rientra nella competenza degli Stati membri (16).

42.      Poiché il governo del Regno Unito ammette altresì che il diritto nazionale del Regno Unito non considera che l’imposta equivalente pagata a Gibilterra si configuri come «imposta sulle società nel Regno Unito» (17), ne consegue anche che l’espressione «corporation tax nel Regno Unito» utilizzata nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96 non può essere intesa nel senso che comprende «l’imposta equivalente a Gibilterra» (18).

3.      Conclusione provvisoria: risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio

43.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo che la Corte risponda alle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/96, in combinato disposto con l’allegato I, parte A, lettera ab), e con l’allegato I, parte B, debba essere interpretato nel senso che una società registrata a Gibilterra e soggetta all’imposta sulle società di Gibilterra non può essere considerata una «società di uno Stato membro» ai sensi di tale direttiva.

B.      Applicabilità dell’articolo 49 TFUE a favore di una società madre costituita a Gibilterra

1.      Osservazione preliminare sull’utilità dell’articolo 49 TFUE nel caso di specie

44.      Il giudice del rinvio ha limitato le sue questioni all’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), punti i) e iii), della direttiva 2011/96 e del suo allegato I, parte A, lettera ab), e parte B. Tuttavia, la Corte ha ripetutamente affermato che tale situazione non impedisce alla stessa di fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto espressamente riferimento nelle questioni pregiudiziali. (19)

45.      In tale contesto, occorre osservare che, sebbene l’articolo 5 della direttiva 2011/96 sia applicabile solo per quanto riguarda la distribuzione degli utili percepiti da una società che può essere considerata come «società di uno Stato membro» ai sensi della direttiva, la Corte ha rilevato che la direttiva 2011/96 non autorizza uno Stato membro a trattare in modo meno favorevole gli utili distribuiti alle società degli altri Stati membri, che non rientrano nel suo ambito di applicazione, rispetto agli utili distribuiti alle società paragonabili stabilite nel suo territorio (20). Agli Stati membri non è consentito applicare misure contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato (21).

46.      Sembra pertanto necessario esaminare la normativa nazionale alla luce delle libertà di circolazione e, in particolare, della libertà di stabilimento. Infatti, come già affermato, Gibilterra è un territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, e il diritto dell’Unione è applicabile, in linea di principio, a tale territorio ai sensi dell’articolo 355, punto 3, TFUE (22). È altresì evidente e dimostrato che le esclusioni del territorio di Gibilterra dell’applicazione degli atti dell’Unione in taluni ambiti del diritto, previste dall’atto di adesione del 1972, non riguardano né la libertà di stabilimento né la libera circolazione dei capitali, sancite, rispettivamente, dagli articoli 49 e 63 TFUE. In altri termini, gli articoli 49 e 63 del TFUE si applicano al territorio di Gibilterra in forza dell’articolo 355, punto 3, TFUE (23).

47.      Nel caso di specie, la PGB Limited – Gibraltar possedeva il 100% della partecipazione azionaria della ricorrente durante il periodo oggetto del procedimento principale. In tale contesto, la libertà applicabile è la libertà di stabilimento, in quanto tale partecipazione consente al suo titolare di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinarne le attività (24).

2.      Sull’esistenza di una discriminazione

48.      Nel caso di specie, diversamente dalla società figlia di una società madre registrata in uno Stato membro, la ricorrente non poteva beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte. Come è già stato dichiarato dalla Corte, «[u]na tale differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra società madri, in relazione al luogo in cui si trova la loro sede, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, in linea di principio vietata dagli articoli [49 TFUE] e [54 TFUE] (25)».

49.      La norma tributaria in questione, infatti, scoraggia l’esercizio della libertà di stabilimento da parte delle società stabilite a Gibilterra, le quali potrebbero di conseguenza rinunciare all’acquisizione, alla creazione o al mantenimento di una controllata nello Stato membro che emana tale norma (26). Come è già stato chiarito dalla Corte, ammettere che lo Stato membro in cui una società figlia residente è stabilita possa liberamente riservarle un trattamento diverso per il solo fatto che la sede della società madre si trova in un altro Stato membro svuoterebbe di contenuto l’articolo 49 TFUE (27).

50.      Nel caso di specie, la differenza di trattamento non viene applicata per il fatto che la società madre è stabilita in uno Stato membro diverso dalla controllata, bensì perché sarebbe considerata come una persona giuridica straniera non stabilita in uno Stato membro anche se il diritto dell’Unione è applicabile a Gibilterra in forza dell’articolo 355, punto 3, TFUE (28).

51.      In tali circostanze, poiché la ritenuta alla fonte è applicabile a tutte le società madri registrate a Gibilterra senza riferimento all’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2011/96 o a qualsiasi altra ragione che possa distinguerle da società analoghe stabilite in altri Stati membri, ma per il solo motivo di essere stabilite in tale territorio, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale comporta una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE (29).

52.      In tale contesto, secondo una giurisprudenza costante, le norme nazionali che non sono applicabili alle società senza distinzione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e che sono pertanto discriminatorie, sono compatibili con il diritto dell’Unione solo se possono essere basate su uno dei motivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, TFUE, vale a dire l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica (30).

53.      L’identificazione degli obiettivi effettivamente perseguiti dalla normativa nazionale rientra, nell’ambito di una causa sottoposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, nella competenza del giudice del rinvio. Oltre a ciò, al giudice del rinvio spetta anche verificare, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte, se le restrizioni imposte dallo Stato membro interessato soddisfino le prescrizioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto attiene alla loro proporzionalità (31).

54.      A tal riguardo, la decisione di rinvio non contiene alcuna informazione sull’obiettivo perseguito dal legislatore. È quindi particolarmente difficile approfondire l’analisi e sarebbe probabilmente preferibile che il giudice nazionale, qualora lo ritenga necessario, presentasse una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale su tale specifica questione. Allo stesso tempo, può essere utile osservare che la questione della libertà di stabilimento è stata specificamente sollevata dalla Corte nei suoi quesiti alle parti e che la questione è stata oggetto di un ampio dibattito all’udienza dell’11 settembre 2019.

55.      In ogni caso, dalle osservazioni scritte del governo bulgaro si può dedurre che l’esclusione legale delle società madri registrate a Gibilterra dal beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte è basata sulla bassa aliquota fiscale applicata a Gibilterra – o addirittura sull’assenza di tassazione – e sulle difficoltà – o addirittura sull’impossibilità – di ottenere informazioni dalle autorità competenti in materia fiscale. Il governo bulgaro ha confermato, all’udienza dell’11 settembre 2019, che la necessità di prevenire l’evasione fiscale e la necessità di salvaguardare l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri sono motivi che possono giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento. In tale contesto, l’obiettivo della normativa in questione sarebbe quello di evitare che i fondi versati a persone fisiche stabilite in altri Stati membri attraverso una società madre registrata a Gibilterra non siano in alcun modo tassati (32).

56.      A tal riguardo, occorre osservare che da una giurisprudenza costante deriva che una misura nazionale che limita la libera circolazione dei capitali o la libertà di stabilimento può essere giustificata dalla necessità di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, create con lo scopo di eludere l’imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale dello Stato membro interessato (33). Emerge inoltre da una costante giurisprudenza della Corte che la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali costituisce un motivo imperativo d’interesse generale idoneo a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali e detta giurisprudenza ha ricordato, in tale contesto, che i controlli fiscali mirano a lottare contro l’evasione e l’elusione fiscali (34).

57.      Nel caso di specie, sembra derivare dalle osservazioni scritte del governo bulgaro – ma, ripeto, senza certezza – che l’obiettivo della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sembra corrispondere, in sostanza, a tali motivi imperativi di interesse generale e, in particolare, alla prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale.

58.      Si deve, tuttavia, osservare che tali obiettivi non possono rientrare nella definizione di ordine pubblico in quanto la giurisprudenza della Corte ha precisato che la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave rispetto ad un interesse fondamentale della società (35). In tale contesto, la Corte ha già sottolineato che i motivi di natura economica non possono costituire motivi di ordine pubblico ai sensi dell’articolo 52 TFUE (36). La prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale non può pertanto giustificare restrizioni a un diritto fondamentale garantito dal Trattato (37).

59.      Inoltre, escludere in via generale, come fa la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale per le società figlie le cui società madri sono registrate a Gibilterra, il beneficio di un’esenzione fiscale appare sproporzionato, in quanto va al di là di quanto necessario per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

60.      È evidente che, come ha recentemente confermato la Corte, la constatazione dell’esistenza di una costruzione abusiva o fraudolenta giustifica l’inapplicabilità delle libertà fondamentali garantite dal trattato FUE (38). Tuttavia, questo tipo di esclusione non può essere applicato in via generale sulla base di un criterio territoriale, laddove sembra che le società costituite a Gibilterra si trovino in una situazione oggettivamente paragonabile a quella delle società stabilite in altri «Stati membri», per quanto riguarda la questione dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte per gli utili distribuiti da una società figlia alla società madre.

61.      A tale riguardo, rilevo, in primo luogo, che l’articolo 194 della legge relativa all’imposta sulle società stabilisce che la ritenuta alla fonte non si applica quando i dividendi e i proventi della liquidazione sono distribuiti «a una persona giuridica straniera, residente a fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea» senza alcuna condizione in relazione all’aliquota fiscale applicata nello Stato membro. Tuttavia, secondo la banca dati fiscale dell’OCSE, l’imposta sul reddito delle persone fisiche sui dividendi applicata negli Stati membri dell’Unione europea varia tra il 7% e il 51%, o addirittura lo 0% per uno di essi (39).

62.      In secondo luogo, da un lato, la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, elaborata congiuntamente dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo 2010, è stata estesa al territorio di Gibilterra a partire dal 1° marzo 2014 (40). A tal riguardo, osservo che, secondo l’esame inter pares dell’OCSE, la situazione a Gibilterra viene giudicata «ampiamente conforme» (41). D’altro lato, circostanza probabilmente più importante, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (42), è applicabile a Gibilterra in quanto l’articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva stabilisce che esso è applicabile alle imposte di qualsiasi tipo riscosse all’interno del territorio in cui si applicano i Trattati in forza dell’articolo 52 TUE, che fa riferimento all’articolo 355 TFUE.

63.      Risulta inoltre che la direttiva 2011/16 – come modificata dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (43), dalla direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell’8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (44), dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (45), e dalla direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16 per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (46) – nonché la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (47), sono state tutte recepite nel diritto di Gibilterra (48). Ciò è stato comunque confermato dalla Commissione all’udienza dell’11 settembre 2019.

64.      In tali circostanze, mi sembra che il rifiuto di esentare dalla ritenuta alla fonte i dividendi pagati dalle società figlie stabilite in uno Stato membro alle loro società madri registrate a Gibilterra non possa essere istituito tramite una regola generale come sembra sia avvenuto nel caso di specie. Tale rifiuto può essere solo il risultato dell’applicazione di una misura antiabuso alle circostanze proprie di un singolo caso. In quanto tale, deve essere quindi valutato singolarmente.

65.      Va inoltre ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, affinché il diritto nazionale sia proporzionato, il soggetto passivo, in tutti i casi in cui l’esistenza di transazioni artificiose non può essere esclusa, deve avere la possibilità, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione è stata conclusa (49).

3.      Conclusione provvisoria sull’applicabilità dell’articolo 49 TFUE nel procedimento principale e sulle sue conseguenze

66.      Da quanto precede consegue che gli articoli 49 e 52 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che esclude dall’esenzione dalle ritenute alla fonte, in generale in base a un criterio territoriale, i dividendi versati dalle società figlie registrate in tale Stato membro alle loro società madri registrate a Gibilterra.

VI.    Conclusione

67.      Di conseguenza, propongo che la Corte risponda alle questioni sollevate dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria) come segue:

1)      L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, in combinato disposto con l’allegato I, parte A, lettera ab), e con l’allegato I, parte B, deve essere interpretato nel senso che una società registrata a Gibilterra e soggetta all’imposta sulle società di Gibilterra non può essere considerata una «società di uno Stato membro» ai sensi di tale direttiva.

2)      Gli articoli 49 e 52 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che esclude dall’esenzione dalle ritenute alla fonte, in generale in base a un criterio territoriale, dividendi versati dalle società figlie registrate in tale Stato membro alle loro società madri registrate a Gibilterra.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2011, L 345, pag. 8.


3      GU 2015, L 21, pag. 1.


4      GU 1972, L 73, pag. 14.


5      GU 1990, L 225, pag. 6.


6      V., in tal senso, il considerando 1 della direttiva 2011/96.


7      Inoltre, poiché le disposizioni pertinenti della direttiva 2011/96 di cui trattasi nella controversia di cui al procedimento principale sono sostanzialmente identiche a quelle della direttiva 90/435, la giurisprudenza della Corte relativa alla seconda di tali direttive deve essere considerata applicabile alla direttiva 2011/96 (v., in tal senso, ordinanza del 14 giugno 2018, GS, C-440/17, non pubblicata, EU:C:2018:437, punto 30).


8      V., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2017, Wereldhave Belgium e a. (C-448/15, EU:C:2017:180, punto 27).


9      V., in tal senso, sentenze del 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito (C-30/01, EU:C:2003:489, punto 47), del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito (C-145/04, EU:C:2006:543, punto 19), e del 13 giugno 2017, The Gibraltar Betting and Gaming Association (C-591/15, EU:C:2017:449, punti 29 e 30).


10      V., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2005, Commissione/Regno Unito (C-349/03, EU:C:2005:488, punti da 41 a 43 e 51).


11      Sentenza del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement (C-247/08, EU:C:2009:600, punto 43). Il corsivo è mio. La direttiva interpretata in tale causa era la direttiva 90/435. Tuttavia, come già accennato, poiché le disposizioni pertinenti di cui trattasi in tale causa erano sostanzialmente identiche a quelle della direttiva 2011/96, la sentenza citata deve essere considerata applicabile (v., in tal senso, ordinanza del 14 giugno 2018, GS, C-440/17, non pubblicata, EU:C:2018:437, punto 30).


12      Sentenza del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement (C-247/08, EU:C:2009:600, punto 38).


13      V., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement (C-247/08, EU:C:2009:600, punto 36), e conclusioni dell’avvocato generale Mazák (EU:C:2009:399, paragrafo 31).


14      Osservazioni scritte del governo del Regno Unito, punto 40. Il corsivo è mio. V. anche Antón Guardiola, C., Gibraltar: un desafío en la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pag. 168.


15      V., in tal senso, sentenze del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement (C-247/08, EU:C:2009:600, punto 29), e dell’8 marzo 2017, Wereldhave Belgium e a. (C-448/15, EU:C:2017:180, punto 27).


16      V., in tal senso, osservazioni scritte della Commissione, punto 22.


17      V., in tal senso, osservazioni scritte del governo del Regno Unito, punto 41.


18      V., in tal senso, Antón Guardiola, C., Gibraltar: un desafío en la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pag. 168.


19      V., per le recenti applicazioni di questa giurisprudenza, sentenze del 5 giugno 2018, Coman e a. (C-673/16, EU:C:2018:385, punto 22), e del 13 giugno 2019, Moro (C-646/17, EU:C:2019:489, punto 40).


20      V., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement (C-247/08, EU:C:2009:600, punto 59).


21      V., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement (C-247/08, EU:C:2009:600, punto 60).


22      V., in tal senso, riferimenti citati nella nota 10 delle presenti conclusioni.


23      V., in tal senso, ordinanza del 12 ottobre 2017, Fisher (C-192/16, EU:C:2017:762, punto 26) e, riguardo all’articolo 56 TFUE relativo alla libera prestazione di servizi, sentenza del 13 giugno 2017, The Gibraltar Betting and Gaming Association (C-591/15, EU:C:2017:449, punti 30 e 31).


24      V., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2019, Associação Peço a Palavra e a. (C-563/17, EU:C:2019:144, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).


25      Sentenza del 14 dicembre 2006, Denkavit Internationaal e Denkavit France (C-170/05, EU:C:2006:783, punto 29).


26      V., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, Denkavit Internationaal e Denkavit France (C-170/05, EU:C:2006:783, punto 30).


27      V., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2006, Denkavit Internationaal e Denkavit France (C-170/05, EU:C:2006:783, punto 22), e del 18 luglio 2007, Oy AA (C-231/05, EU:C:2007:439, punto 30).


28      Sentenza del 13 giugno 2017, The Gibraltar Betting and Gaming Association (C-591/15, EU:C:2017:449, punto 51).


29      Se l’applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi versati ad una società madre, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, fosse stata giustificata dal fatto che essa non era stata registrata in una delle forme giuridiche di cui all’allegato A della direttiva 2011/96, la soluzione sarebbe stata probabilmente diversa. In tal caso, infatti, la Bulgaria avrebbe semplicemente tratto le conclusioni dalla scelta del Regno Unito di non consentire alle società figlie di tali società di beneficiare delle disposizioni della direttiva 2011/96.


30      V., in tal senso, sentenze del 18 giugno 1991, ERT (C-260/89, EU:C:1991:254, punto 24), del 29 aprile 1999, Ciola (C-224/97, EU:C:1999:212, punto 16), del 9 settembre 2010, Engelmann (C-64/08, EU:C:2010:506, punto 34), e del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti (C-344/13 e C-367/13, EU:C:2014:2311, punto 38).


31      V., in tal senso, riguardo alla libera prestazione di servizi, sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti (C-344/13 e C-367/13, EU:C:2014:2311, punto 40).


32      V., in tal senso, osservazioni scritte del governo danese, punto 10.


33      V., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544, punti 51 e 55), e del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi)X (Società intermedie con sede in paesi terzi)X (Società intermedie con sede in paesi terzi)X (Società intermedie con sede in paesi terzi)X (Società intermedie con sede in paesi terzi)X (Società intermedie con sede in paesi terzi)X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C-135/17, EU:C:2019:136, punto 73).


34      V., in tal senso, sentenza del 26 febbrio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi)Società intermedie con sede in paesi terzi) (C-135/17, EU:C:2019:136, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).


35      V., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, Van Gennip e a. (C-137/17, EU:C:2018:771, punto 58).


36      V., in tal senso, sentenze del 25 luglio 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda (C-288/89, EU:C:1991:323, punto 11), e del 14 novembre 1995, Svensson e Gustavsson (C-484/93, EU:C:1995:379, punto 15).


37      V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Saggio nella causa X e Y (C-200/98, EU:C:1999:280, paragrafi 22 e 26), e conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa flyLALLithuanian AirlinesflyLALLithuanian Airlines (C-302/13, EU:C:2014:2046, paragrafo 87).


38      V., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, EU:C:2019:134, punto 177). Al riguardo, si può altresì osservare che, dopo la modifica della direttiva 2011/96 da parte della direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015 (GU 2015, L 21, pag. 1), l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/96 stabilisce che: «Gli Stati membri non applicano i benefici della presente direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti». Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva, «una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica». Infine, l’articolo 1, paragrafo 4, della stessa direttiva aggiunge che «[essa] non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l’evasione fiscale, la frode fiscale o l’abuso».


39      V. tabella II.4. Overall statutory tax rates on dividend income (aliquote fiscali generali previste dalla legge sui redditi da dividendi) (https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TABLE_II4). «L’aliquota IRPEF [imposta sul reddito delle persone fisiche] sul dividendo (maggiorato)» indica l’aliquota legale marginale massima combinata (centrale e subcentrale) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprensiva dell’eventuale sovrimposta, applicata sul reddito da dividendi (sui dividendi maggiorati in caso di applicazione di disposizioni in materia di maggiorazione), prima di tener conto dei sistemi di imputazione, dei crediti d’imposta e delle detrazioni fiscali. Sebbene l’aliquota media dell’IRPEF sul dividendo (maggiorato), applicabile nei 22 Stati membri individuati, sia del 25,45%, va osservato che, secondo la tabella per il 2019, l’aliquota IRPEF sul dividendo (maggiorato) applicabile in Estonia e Slovacchia sarebbe del 7% e dello 0% in Lettonia, mentre l’Irlanda applicherebbe un’aliquota del 51%. Inoltre, sembra che l’affermazione secondo cui gli «interessi passivi» (compresi i dividendi) non sarebbero soggetti a imposizione (osservazioni scritte del governo bulgaro, punto 57) non sia più pertinente dal giugno 2013 e dalla modifica dell’Income Tax Act 2010 (legge relativa all’imposta sul reddito del 2010) (v. decisione della Commissione del 19 dicembre 2018 sull’aiuto di Stato SA.34914 (2013/C), punti 28, 33 e 34).


40      V. Dichiarazione di estensione territoriale contenuta in una lettera del Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (Segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth) del Regno Unito, del 4 novembre 2013, registrata presso il Segretariato generale dell’OCSE il 19 novembre 2013.


41      V. OCSE (2014), Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Gibraltar 2014: Phase 2: Implementation of the Standard in Practice, OECD Publishing (https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews-gibraltar-2014_9789264222885-en#page103).


42      GU 2011, L 64, pag. 1.


43      GU 2014, L 359, pag. 1.


44      GU 2015, L 332, pag. 1.


45      GU 2016, L 146, pag. 8.


46      GU 2016, L 342, pag. 1.


47      GU 2010, L 84, pag. 1.


48      V. Mutual Legal Assistance (European Union) Act 2005, Income Tax Act 2010, Taxation (Mutual Administrative Assistance) Act 2014 e International Co-operation (Improvement of International Tax Compliance) Regulations 2016.


49      V., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C-524/04, EU:C:2007:161, punto 82), del 5 luglio 2012, SIAT (C-318/10, EU:C:2012:415, punto 50), del 3 ottobre 2013, Itelcar (C-282/12, EU:C:2013:629, punto 37), e del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi)Società intermedie con sede in paesi terzi) (C-135/17, EU:C:2019:136, punto 87). Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esistenza di un tale obbligo per gli Stati membri deve essere valutata in funzione della disponibilità di misure amministrative e regolamentari che consentano, se del caso, un controllo della veridicità di siffatti elementi. Anche per questo motivo, quando il rispetto delle condizioni richieste dalla legge può essere verificato solo ottenendo informazioni dalle autorità competenti di un paese terzo, è, in linea di principio, legittimo per tale Stato membro rifiutare la concessione di detto vantaggio se, ad esempio, tale paese terzo non ha un obbligo convenzionale di fornire informazioni e risulta quindi impossibile ottenere dette informazioni da tale paese terzo (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi)X (Società intermedie con sede in paesi terzi)X (Società intermedie con sede in paesi terzi), C-135/17, EU:C:2019:136, punti 91 e 92). Tuttavia, tra gli Stati membri, le autorità nazionali competenti hanno, in linea di principio, la possibilità di ricorrere alle procedure per la collaborazione e lo scambio di informazioni fra amministrazioni tributarie nazionali introdotte da atti giuridici quali la direttiva 2011/16. Come accennato in precedenza, fatta salva la sua temporanea applicabilità ai fatti oggetto del procedimento principale, tale direttiva è stata effettivamente recepita nel diritto di Gibilterra. Infine, spetta al giudice nazionale verificare se il soggetto passivo abbia avuto o meno la possibilità, senza essere stato sottoposto a eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione è stata conclusa.