Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61998J0012

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 febbraio 2000. - Miguel Amengual Far contro Juan Amengual Far. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Audiencia Provincial de Palma de Mallorca - Spagna. - Sesta direttiva IVA - Affitto e locazione di beni immobili - Esenzioni. - Causa C-12/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-00527


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione della locazione di beni immobili - Limiti - Coesistenza di una norma generale che assoggetta all'imposta tutte le locazioni di beni immobili ad esclusione delle sole locazioni di beni immobili ad uso abitativo - Ammissibilità

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte B, lett. b)]

Massima


$$L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari consente agli Stati membri di istituire una norma generale che assoggetti all'imposta sul valore aggiunto tutte le locazioni di beni immobili disponendo al tempo stesso, a titolo di deroga, l'esenzione dall'imposta per le sole locazioni di immobili destinati ad uso abitativo.

(v. punto 15 e dispositivo)

Parti


Nel procedimento C-12/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234), dall' Audiencia Provincial di Palma di Maiorca (Spagna), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Miguel Amengual Far

e

Juan Amengual Far,

"domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»),

LA CORTE

(Seconda Sezione),

composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo spagnolo, dal signor S. Ortiz Vaamonde, Abogado del Estado, in qualità di agente;

- per il governo francese, dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor G. Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori M. Díaz-Llanos, consigliere giuridico, C. Gómez de la Cruz e E. Traversa, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 marzo 1999,

vista l'ordinanza di riapertura della trattazione orale della Seconda Sezione del 24 settembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 ottobre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 12 gennaio 1998, pervenuta in cancelleria il 20 gennaio successivo, l'Audiencia Provincial di Palma di Maiorca ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «Sesta direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Miguel Amengual Far, locatore, e suo fratello Juan Amengual Far, locatario, riguardante lo sfratto di quest'ultimo per mancato pagamento nei termini della parte del canone di locazione corrispondente all'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») del locale commerciale che egli aveva preso in affitto.

3 Il giudice a quo si chiede se l'IVA si applichi alle locazioni di locali commerciali.

4 Esso osserva che si evince dagli artt. 4, n. 2, lett. b), e 11, n. 2, della legge 28 dicembre 1992, n. 37, che, in Spagna, le locazioni di locali commerciali sono assoggettate all'IVA. L'art. 20, n. 23, di questa stessa legge esenta soltanto «le locazioni considerate servizi ai sensi dell'art. 11 della presente legge (...) che hanno ad oggetto i seguenti beni:

a) (...)

b) gli edifici o parti di edifici destinati esclusivamente ad abitazione, comprese le autorimesse e le pertinenze di tali edifici, e i mobili locati con essi.

(...)».

5 Il giudice a quo si chiede tuttavia se la legge n. 37/1992 possa in tal modo, senza violare il dettato dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva, assoggettare all'IVA le locazioni di locali commerciali.

6 Ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva:

«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

a) (...)

b) l'affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione:

1. delle prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;

2. delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;

3. delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;

4. delle locazioni di casseforti.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione».

7 Di conseguenza, ritenendo che fosse necessaria una interpretazione del diritto comunitario per pronunciarsi, l'Audiencia Provincial di Palma di Maiorca ha deciso di sospendere il procedimento e porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la legge spagnola sull'IVA abbia debitamente recepito l'art. 13, parte B, della direttiva 77/388/CEE, nella parte in cui ha assoggettato all'imposta qualsiasi affitto di bene immobile nel quale si svolge un'attività economica.

2) Qualora la Corte stabilisca che l'art. 13, parte B, della direttiva 77/388/CEE non è stato correttamente recepito, se detta disposizione comunitaria sia direttamente applicabile nella parte in cui stabilisce il principio generale dell'esenzione dall'IVA per le locazioni di beni immobili».

Sulla prima questione

8 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva consenta agli Stati membri, come principio generale, di assoggettare all'IVA le locazioni di beni immobili e, eccezionalmente, di esentare le sole locazioni di beni immobili destinati ad abitazione.

9 Preliminarmente il governo spagnolo osserva che, nella versione spagnola, l'art. 13, parte B, lett. b), secondo comma, della sesta direttiva è stato redatto in modo impreciso, in quanto lascia supporre che gli Stati membri abbiano la facoltà di ampliare l'ambito d'applicazione dell' esenzione ad altri casi.

10 A tal proposito occorre constatare, come l'avvocato generale ha osservato al paragrafo 7 delle sue conclusioni 18 marzo 1999, e come emerge dalle altre versioni linguistiche dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva, nonché dal contesto nel quale si inserisce il detto articolo, che il secondo comma di tale disposizione consente agli Stati membri di prevedere ulteriori esclusioni dall'ambito di applicazione dell'esenzione stabilita per la locazione dei beni immobili (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 1993, causa C-63/92, Lubbock Fine, Racc. pag. I-6665, punto 13).

11 Tuttavia il giudice a quo si chiede se la legge n. 37/1992 possa assoggettare all'IVA le locazioni di immobili destinate ad un uso diverso dall'abitazione, di modo che l'assoggettamento all'IVA delle locazioni di beni immobili destinati all'esercizio di un'attività economica derivi dall'applicazione di una norma generale e non di un'eccezione al principio generale di esenzione previsto dall'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva.

12 A tal proposito, occorre rammentare che, in forza dell'art. 189, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 249, n. 3, CE) una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

13 Inoltre, emerge dal dettato stesso dell'art. 13, parte B, lett. b), e parte C, della sesta direttiva che quest'ultima ha lasciato un'ampia discrezionalità agli Stati membri quanto all'esenzione o all'assoggettamento ad imposta delle operazioni interessate.

14 E' quindi irrilevante che uno Stato membro, il quale ritenga opportuno assoggettare all'IVA le locazioni di beni immobili destinati ad un uso diverso dall'abitazione, ottenga questo risultato per mezzo di una norma generale che assoggetta tutte le locazioni dei beni immobili all'IVA e che esenta le sole locazioni di beni immobili destinati ad abitazione, oppure pervenga a questo stesso risultato per mezzo di eccezioni ad un principio generale che esenta le locazioni di beni immobili.

15 Pertanto occorre risolvere la prima questione nel senso che l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva consente agli Stati membri, come principio generale, di assoggettare all'IVA le locazioni di beni immobili e, a titolo di eccezione, di esentare le sole locazioni di beni immobili destinati ad abitazione.

Sulla seconda questione

16 Alla luce della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Le spese sostenute dai governi spagnolo e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Audiencia Provincial di Palma di Maiorca con ordinanza 12 gennaio 1998, dichiara:

L'art. 13, parte B, lett. b) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme consente agli Stati membri, come principio generale, di assoggettare all'IVA le locazioni di beni immobili e, a titolo di eccezione, di esentare le sole locazioni di beni immobili destinati ad abitazione.