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Causa C-498/03

Kingscrest Associates Ltd e Montecello Ltd

contro

Commissioners of Customs & Excise

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London)

«Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h) — Operazioni esenti — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale — Prestazioni strettamente connesse con la protezione dell’infanzia e della gioventù — Prestazioni effettuate da organismi diversi da quelli di diritto pubblico riconosciuti come aventi carattere sociale da parte dello Stato membro interessato — Organismo privato che persegue fini di lucro — Nozione di carattere sociale»

Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 22 febbraio 2005 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 maggio 2005 

Massime della sentenza

1.     Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse all’assistenza sociale e alla sicurezza sociale e delle prestazioni connesse alla protezione dell’infanzia e della gioventù, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Termine «charitable» che figura nella versione inglese — Criteri di interpretazione — Presa in considerazione delle differenti versioni linguistiche

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h))

2.     Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse all’assistenza sociale e alla sicurezza sociale e delle prestazioni connesse alla protezione dell’infanzia e della gioventù, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» — Enti privati che perseguono uno scopo di lucro — Inclusione

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h))

3.     Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse all’assistenza sociale e alla sicurezza sociale e delle prestazioni connesse alla protezione dell’infanzia e della gioventù, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Potere discrezionale delle autorità nazionali circa il riconoscimento del carattere sociale — Controllo da parte dei giudici nazionali — Limiti

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h))

1.     Il termine «charitable» figurante nella versione inglese dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva 77/388, relativo all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni connesse all’assistenza sociale e alla sicurezza sociale e delle prestazioni connesse alla protezione dell’infanzia e della gioventù, costituisce una nozione autonoma del diritto comunitario che deve essere interpretata tenendo conto dell’insieme delle versioni linguistiche della detta direttiva. Infatti, l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di una determinata operazione ovvero l’esenzione di quest’ultima non possono dipendere dalla sua qualificazione nell’ambito del diritto nazionale; peraltro, la necessità di un’interpretazione uniforme delle direttive comunitarie esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente e richiede invece che esso sia interpretato e applicato alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue ufficiali.

(v. punti 25-27, dispositivo 1)

2.     L’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva 77/388, relativo all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni connesse all’assistenza sociale e alla sicurezza sociale e delle prestazioni connesse alla protezione dell’infanzia e della gioventù, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato» non esclude enti privati che perseguono fini di lucro.

Infatti, allorché il legislatore comunitario, come al n. 1, lett. g) e h), di tale art. 13, parte A, non ha esplicitamente subordinato il beneficio delle esenzioni di cui trattasi alla mancanza di uno scopo di lucro, il perseguimento di detto scopo non può escludere il beneficio delle dette esenzioni. Inoltre, il principio di neutralità fiscale verrebbe disapplicato se, nei casi in cui il legislatore nazionale non ha subordinato l’esenzione alla condizione che gli organismi di cui trattasi non abbiano come fine la ricerca sistematica del profitto, in forza dell’art. 13, parte A, n. 2, lett. a), primo trattino della sesta direttiva, le prestazioni sociali di cui al n. 1, lett. g) e h), di tale art. 13, parte A, fossero assoggettate ad un diverso trattamento, in materia di imposta sul valore aggiunto, a seconda che gli enti che le forniscono perseguano o meno uno scopo di lucro.

(v. punti 40, 42, 47, dispositivo 2)

3.     L’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva 77/388, relativo all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni connesse all’assistenza sociale e alla sicurezza sociale e delle prestazioni connesse alla protezione dell’infanzia e della gioventù, conferisce agli Stati membri un potere discrezionale per riconoscere un carattere sociale a determinati organismi che non sono di diritto pubblico. Tuttavia, spetta al giudice nazionale determinare, alla luce, segnatamente, dei principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale, e tenendo conto del contenuto delle prestazioni di servizi in questione, nonché delle condizioni del relativo esercizio, se il riconoscimento, quale organismo avente carattere sociale ai fini delle esenzioni previste dalle dette disposizioni, di un organismo privato che persegue fini di lucro ecceda il potere discrezionale conferito da tali disposizioni agli Stati membri ai fini di un tale riconoscimento.

(v. punti 51, 58, dispositivo 3)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

26 maggio 2005 (*)

«Sesta direttiva IVA – Art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h) – Operazioni esenti – Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale – Prestazioni strettamente connesse con la protezione dell’infanzia e della gioventù – Prestazioni effettuate da organismi diversi da quelli di diritto pubblico riconosciuti come aventi carattere sociale da parte dello Stato membro interessato – Organismo privato che persegue fini di lucro – Nozione di carattere sociale»

Nel procedimento C-498/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito) con ordinanza 10 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2003, nella causa tra

Kingscrest Associates Ltd,

Montecello Ltd

e

Commissioners of Customs & Excise,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 gennaio 2005,

viste le osservazioni presentate:

–       per la Kingscrest Associates Ltd e la Montecello Ltd, dal sig. A. Hitchmough, barrister, su incarico della sig.ra C. Mainprice, solicitor;

–       per il Regno Unito, dal sig. K. Manji e dalla sig.ra C. White, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. N. Paines, QC, e P. Mantle, barrister;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Lyal, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 febbraio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2       La domanda di cui trattasi è stata presentata nell’ambito della controversia tra la Kingscrest Associates Ltd, affiancata dalla Montecello Ltd, e i Commissioners of Customs & Excise (in prosieguo: i «Commissioners»), l’autorità competente del Regno Unito in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), con riguardo all’esenzione dall’IVA delle prestazioni fornite dalla Kingscrest Residential Care Homes (in prosieguo: la «Kingscrest»), una società di persone («partnership») creata dalle ricorrenti di cui alla causa principale per la gestione di istituti di assistenza e di accoglienza nel Regno Unito, laddove, a giudizio di queste ultime, tali prestazioni devono essere assoggettate all’IVA.

 Ambito normativo

 La normativa comunitaria

3       L’art. 13, parte A, n. 1, della sesta direttiva così recita:

«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(…)

g)      le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale [“recognised as charitable”] dallo Stato membro interessato;

h)      le prestazioni di servizi e le forniture di beni strettamente connesse con la protezione dell’infanzia e delle gioventù, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale [“recognised as charitable”];

(…)».

4       L’art. 13, parte A, n. 2, della sesta direttiva dispone come segue:

«2.      a)     Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad enti diversi da quelli di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste al paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) all’osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

–       gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;

(…)».

 La normativa nazionale

 La normativa riguardante la registrazione di coloro che gestiscono istituti di assistenza e di accoglienza

5       Prima del 1° aprile 2002, la registrazione da parte delle autorità locali competenti degli istituti di assistenza e di accoglienza destinati agli adulti era disciplinata dal Registered Homes Act 1984 (legge del 1984 sugli istituti soggetti a registrazione) e quella degli istituti per l’infanzia, dal Children Act 1989 (legge del 1989 sulla tutela dell’infanzia). Dal 1° aprile 2002, la registrazione da parte della National Care Standards Commission (commissione nazionale sulla normativa in materia di assistenza) delle persone o degli enti che gestiscono tali enti è prevista dalla legge del 2000 relativa alla normativa in materia di assistenza (Care Standards Act 2000).

6       Il Care Standards Act 2000 definisce l’«istituto per l’infanzia» come una struttura che fornisce servizi di assistenza e di accoglienza esclusivamente o prevalentemente a bambini. Definisce l’«istituto di assistenza» come una struttura che fornisce alloggio nonché cure infermieristiche o assistenza personale a soggetti che ne necessitano dato che sono o sono stati malati, sono o sono stati colpiti da disturbi psichici, sono disabili o infermi, oppure sono o sono stati dipendenti da alcol o droghe.

7       In forza del Care Standards Act 2000, le persone o gli enti che gestiscono istituti per l’infanzia o istituti di assistenza devono essere registrati presso la National Care Standards Commission. Quest’ultima può accogliere una richiesta di registrazione solo se reputa che i requisiti della normativa saranno soddisfatti. La registrazione può essere successivamente cancellata, in particolare, se il richiedente è condannato per un reato previsto dal Care Standards Act 2000, dal Registered Homes Act 1984 o dal Children Act 1989 o se la struttura non è stata gestita in conformità dei requisiti del Care Standards Act 2000 o di quelli di qualsiasi altra normativa in materia.

8       La National Care Standards Commission può in qualsiasi momento chiedere informazioni riguardanti una struttura oppure entrarvi ed ispezionarla, nonché procedere all’esame e/o all’acquisizione di documentazione e realizzare interviste con il personale e con i residenti, purché acquisiscano il consenso di questi ultimi.

9       Il Care Standards Act 2000 fornisce alle autorità nazionali il fondamento giuridico necessario per emanare regolamenti che impongono ulteriori requisiti adeguati o per pubblicare comunicati relativi agli standard minimi nazionali per simili strutture.

 Normativa in materia di IVA

10     In forza della legge del 1994 in materia di IVA (Value Added Tax Act 1994, in prosieguo: il «VAT Act»), le prestazioni di servizi a carattere sociale possono fruire dell’esenzione dall’IVA.

11     Prima del 21 marzo 2002, l’allegato 9, gruppo 7, punto 9, del VAT Act esentava soltanto le prestazioni di servizi di assistenza sociale fornite, a fini non lucrativi, da una «charity» o da un ente pubblico e le consegne di beni connesse a tali prestazioni.

12     Ai sensi del diritto nazionale, una «charity» deve essere costituita esclusivamente a scopi caritatevoli e non può pertanto perseguire fini di lucro.

13     L’allegato 9, gruppo 7, punto 9, del VAT Act, come modificato dal regolamento relativo all’imposta sul valore aggiunto applicabile in materia di sanità e di tutela sociale [Value Added Tax (Health and Welfare) Order 2002 (SI 2002/762), in prosieguo: «il VAT Act modificato»], esenta «[l]e prestazioni di servizi di assistenza sociale e le forniture di beni connessi con tali servizi effettuate da:

a)      una “charity”,

b)      un istituto o un organismo privato di assistenza sociale regolamentato dallo Stato oppure,

c)      un organismo di diritto pubblico».

14     Ai sensi della nota 6 relativa al gruppo 7 del VAT Act modificato, i servizi di assistenza sociale previsti dall’esenzione sono definiti come i servizi direttamente connessi con la prestazione di assistenza, cure o istruzione dirette a favorire il benessere fisico o psichico di anziani, malati, persone bisognose o disabili, nonché con l’assistenza e la tutela dei bambini e dei giovani.

 La causa principale e le questioni pregiudiziali

15     Le ricorrenti nella causa principale hanno costituito la società di persone Kingscrest per la gestione di istituti di assistenza e di accoglienza nel Regno Unito. La Kingscrest persegue fini di lucro e non è quindi una «charity» ai sensi della disciplina nazionale. Gestisce quattro istituti, tutti previamente registrati da parte delle autorità locali competenti ai sensi del Registered Homes Act 1984 o del Children Act 1989, e ormai registrati ai sensi del Care Standards Act 2000.

16     Secondo quanto indicato nell’ordinanza di rinvio, non si contesta che le prestazioni dispensate dalla Kingscrest siano «prestazioni di servizi di assistenza sociale» ai sensi dell’allegato 9, gruppo 7, punto 9, del VAT Act modificato, e che tale società sia un «istituto o un organismo privato di assistenza sociale regolamentato dallo Stato» in base alla suddetta disposizione.

17     Fino al 21 marzo 2002, le prestazioni fornite dalla Kingscrest erano soggette a IVA. A partire da tale data ne sono esenti, in ragione di una decisione dei Commissioners fondata sul fatto che la società in questione ha cessato di effettuare prestazioni imponibili dalla data menzionata, conformemente al punto 9 di cui trattasi.

18     Le ricorrenti nella causa principale hanno proposto un ricorso contro tale decisione adducendo che l’allegato 9, gruppo 7, punto 9, del VAT Act modificato non era conforme all’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva. Introducendo la nozione di «istituto o (…) organismo privato di assistenza sociale regolamentato dallo Stato», la normativa nazionale sarebbe andata oltre quanto autorizzato dalla sesta direttiva.

19     I Commissioners hanno risposto che il termine «charitable» utilizzato all’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva rinvia a una nozione di diritto comunitario avente un significato diverso da quello di «charitable» di cui alla normativa nazionale. Gli «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale (“recognized as charitable”) dallo Stato membro interessato», ai sensi di tale disposizione, potrebbero includere organismi registrati a norma del Registered Homes Act 1984, del Children Act 1989 o del Care Standards Act 2000.

20     È in tale contesto che il VAT and Duties Tribunal, London, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia ammissibile il ricorso ad altre versioni linguistiche della sesta direttiva (…) per chiarire il significato dell’espressione “charitable” di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), o se invece tale espressione debba avere lo stesso significato attribuitogli nella normativa nazionale.

2)      Se l’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), [della sesta direttiva,] qualora debba essere inteso nel senso che si applica a un organismo a cui è stato riconosciuto carattere sociale, debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un ente a fini di lucro quale la “partnership” [Kingscrest].

3)      Se l’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della [sesta] direttiva debba essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri il potere discrezionale di riconoscere, ai fini di tale disposizione, un organismo registrato ai sensi del Care Standards Act 2000 (o del Registered Homes Act 1984 o del Children Act 1989), ma che non è un ente disciplinato dal diritto pubblico e non ha lo status di “charity” in base alla normativa nazionale dello Stato membro considerato».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

21     Con la prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se il termine «charitable» figurante nella versione inglese dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva debba ottenere una definizione propria rispetto a quella accolta nell’ambito del diritto nazionale e, in caso affermativo, se tale termine debba essere interpretato alla luce delle varie versioni linguistiche della sesta direttiva.

22     A tale proposito, si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, le esenzioni previste dall’art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario e devono pertanto ricevere una definizione comunitaria (v. sentenze 12 settembre 2000, causa C-358/97, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-6301, punto 51; 12 giugno 2003, causa C-275/01, Sinclair Collis, Racc. pag. I-5965, punto 22, e 18 novembre 2004, causa C-284/03, Temco Europe, Racc. pag. I-11237, punto 16).

23     Ciò vale anche con riferimento agli specifici requisiti imposti per poter fruire di tali esenzioni, e in particolare a quelli riguardanti la qualità o l’identità dell’operatore economico che effettui prestazioni coperte dall’esenzione (sentenza 11 agosto 1995, causa C-453/93, Bulthuis-Griffioen, Racc. pag. I-2341, punto 18).

24     Infatti, come già statuito dalla Corte, sebbene gli Stati membri, in forza dell’art. 13, parte A, n. 1, della sesta direttiva, prima frase, stabiliscano i presupposti delle esenzioni al fine di assicurarne la corretta e semplice applicazione e di prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, tali presupposti non possono riguardare la definizione del contenuto delle esenzioni previste (sentenza 20 giugno 2002, causa C-287/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5811, punto 50).

25     In tale prospettiva, l’assoggettamento all’IVA di una determinata operazione ovvero l’esenzione di quest’ultima non possono dipendere dalla sua qualificazione nell’ambito del diritto nazionale (v. sentenze 11 gennaio 2001, causa C-76/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-249, punto 26, e 16 gennaio 2003, causa C-315/00, Maierhofer, Racc. pag. I-563, punto 26).

26     Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, data la necessità che le direttive comunitarie vengano interpretate in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 36, e 17 giugno 1998, causa C-321/96, Mecklenburg, Racc. pag. I-3809, punto 29).

27     Date tali circostanze, si deve risolvere la prima questione nel senso che il termine «charitable» figurante nella versione inglese dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva costituisce una nozione autonoma del diritto comunitario che deve essere interpretata alla luce delle varie versioni linguistiche della suddetta direttiva.

 Sulla seconda questione

28     Con la seconda questione, il giudice a quo chiede in sostanza se la nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato» figurante all’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva possa essere applicata a enti privati che perseguono fini di lucro.

29     Si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le esenzioni di cui all’art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v., in particolare, sentenze Commissione/Germania, cit., punto 43; 20 novembre 2003, causa C-8/01, Taksatorringen, Racc. pag. I-13711, punto 36, e Temco Europe, cit., punto 17). Tuttavia, l’interpretazione dei termini di tale disposizione deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle dette esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune di IVA (sentenza 6 novembre 2003, causa C-45/01, Dornier, Racc. pag. I-12911, punto 42).

30     A tale proposito, per quanto attiene, in primo luogo, alle finalità perseguite con le esenzioni previste dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva, da tale norma emerge che le suddette esenzioni, garantendo un trattamento più favorevole, in materia di IVA, di alcune prestazioni di servizi di interesse pubblico dispensate nel settore sociale, mirano a ridurre il costo di tali servizi e a rendere pertanto questi ultimi maggiormente accessibili ai singoli in grado di beneficiarne.

31     Alla luce di tale finalità, si deve rammentare, da un lato, che il carattere commerciale di un’attività non esclude, nell’ambito dell’art. 13, parte A, della sesta direttiva, ch’essa presenti il carattere di un’attività di interesse pubblico (sentenza 3 aprile 2003, causa C-144/00, Hoffmann, Racc. pag. I-2921, punto 38).

32     Dall’altro lato, occorre ritenere che la nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva non richiede un’interpretazione particolarmente restrittiva (v., in tal senso, sentenza Dornier, cit., punto 48).

33     Orbene, si deve rilevare che, fatte salve, all’occorrenza, le versioni danese e svedese di tale norma, che si riferiscono, in sostanza, al perseguimento dell’interesse pubblico, nessuna delle altre versioni linguistiche di quest’ultima limita il beneficio delle esenzioni ivi previste solo agli enti che non perseguono uno scopo di lucro.

34     Secondo un’interpretazione letterale del testo di tali altre versioni dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. g), e h), della sesta direttiva, al fine di beneficiare dell’esenzione è infatti sufficiente che ricorrano due requisiti, ossia, da un lato, che si tratti di prestazioni connesse all’assistenza sociale e alla sicurezza sociale, o alla tutela dell’infanzia e della gioventù, e, dall’altro, che le suddette prestazioni siano fornite da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi, dal punto di vista sostanziale, carattere sociale.

35     Orbene, il termine «organismo» è in via di principio sufficientemente ampio per includere enti privati che perseguono scopi di lucro (v., in tal senso, sentenze 7 settembre 1999, causa C-216/97, Gregg, Racc. pag. I-4947, punto 17, e Hoffmann, cit., punto 24).

36     Parimenti, si deve osservare che la Corte ha già statuito, in relazione a un ente privato che persegua la ricerca del profitto, che l’espressione «altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato», di cui all’art. 13, parte A, n. l, lett. g), della sesta direttiva, non esclude dall’esenzione le persone fisiche che gestiscono un’«impresa» (v. sentenza Gregg, cit., punto 21).

37     Inoltre, occorre constatare, come rilevano giustamente la Commissione delle Comunità europee e il Regno Unito, che, quando il legislatore comunitario ha inteso riservare la concessione delle esenzioni previste dall’art. 13, parte A, n. 1, della sesta direttiva a determinati enti che non perseguono fini di lucro o non hanno carattere commerciale, l’ha esplicitamente indicato, come emerge dalla norma suddetta, lett l), m) e q).

38     Si deve infine rilevare che l’art. 13, parte A, n. 2, lett. a), primo trattino, della sesta direttiva, che costituisce una condizione facoltativa che gli Stati membri sono liberi di imporre in via supplementare per la concessione di talune esenzioni menzionate all’art. 13, parte A, n. 1, della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza 21 marzo 2002, causa C-267/00, Zoological Society, Racc. pag. I-3353, punto 16), autorizza, ma non obbliga, gli Stati membri a riservare il beneficio delle esenzioni previste, in particolare, al suddetto n. 1, lett. g) e h), agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico che non si prefiggono la ricerca sistematica del profitto (sentenza Hoffmann, cit., punto 38).

39     Ora, secondo quanto già statuito dalla Corte, la condizione espressa nell’art. 13, parte A, n. 2, lett. a), primo trattino, della sesta direttiva riguardante la mancata ricerca sistematica del profitto coincide essenzialmente con il criterio di ente senza scopo di lucro quale figura, segnatamente, nell’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), di quest’ultima (sentenza 21 marzo 2002, causa C-174/00, Kennemer Golf, Racc. pag. I-3293, punto 33).

40     Date tali circostanze, salvo privare di qualsiasi oggetto l’art. 13, parte A, n. 2, lett. a), primo trattino, della sesta direttiva, si deve necessariamente ammettere che, laddove il legislatore comunitario, come al n. 1, lett. g) e h), dell’art. 13, parte A, non ha esplicitamente subordinato il beneficio delle esenzioni in parola alla mancanza di uno scopo di lucro, il perseguimento di detto scopo non può escludere il beneficio delle esenzioni di cui trattasi (v., in tal senso, citate sentenze Kennemer Golf, punto 34, e Hoffmann, punto 38).

41     |Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di neutralità fiscale, si deve rammentare che questo principio osta in particolare a che prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA (v., in tal senso, sentenze 10 settembre 2002, causa C-141/00, Kügler, Racc. pag. I-6833, punto 30, e 23 ottobre 2003, causa C-109/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I-12691, punto 20).

42     Orbene, è giocoforza constatare, come ha osservato in sostanza l’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, che tale principio sarebbe disapplicato se, nei casi in cui il legislatore nazionale non ha subordinato l’esenzione al requisito previsto dall’art. 13, parte A, n. 2, lett. a), primo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni sociali previste al n. 1, lett. g) e h), del suddetto art. 13, parte A, fossero assoggettate a un diverso trattamento in materia di IVA, a seconda che gli enti che le forniscono perseguano o meno uno scopo di lucro.

43     Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il perseguimento di uno scopo siffatto non è tale da escludere il beneficio delle esenzioni previste dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva.

44     Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza secondo cui le ricorrenti nella causa principale, alla luce del fatto che perseguono fini di lucro, non possiedono lo status di «charity» in forza del diritto nazionale, mentre la versione inglese dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva riserva le esenzioni che sono previste nella stessa a organismi riconosciuti come «charitable». Infatti, secondo quanto deriva dalla soluzione fornite alla prima questione, le nozioni menzionate nella sesta direttiva sono nozioni autonome di diritto comunitario e non nozioni di diritto nazionale.

45     Di conseguenza, dal momento che le ricorrenti nella causa principale dispongono della qualifica di organismo riconosciuto come avente carattere sociale ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva, esse fanno valere, sebbene perseguano uno scopo di lucro e, pertanto, non possiedano lo status di «charity» in forza del diritto interno, determinate esenzioni previste dalla suddetta disposizione.

46     A tale riguardo, occorre osservare che, in sede di udienza, le ricorrenti nella causa principale hanno esse stesse ammesso che il perseguimento di uno scopo di lucro, laddove costituisca un criterio pertinente da prendere in considerazione al fine di stabilire se un organismo presenta carattere sociale ai sensi della suddetta disposizione, non esclude affatto, in qualsiasi circostanza, l’esistenza di un siffatto carattere.

47     Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che la nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato» menzionata all’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva non esclude enti privati che perseguono fini di lucro.

 Sulla terza questione

48     Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per riconoscere come aventi carattere sociale, ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva, un ente privato che persegue uno scopo di lucro e che non possiede lo status di «charity» in forza del diritto interno.

49     A tale proposito, si deve anzitutto constatare che l’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva non precisa le condizioni e le modalità proprie del riconoscimento del carattere sociale degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico. Spetta quindi, in via di principio, al diritto nazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali siffatti organismi possono ottenere tale riconoscimento (v. in tal senso, sentenza Dornier, cit., punto 64).

50     L’adozione di disposizioni nazionali in materia è peraltro prevista all’art. 13, parte A, n. 2, lett. a), della sesta direttiva, in virtù del quale: «[g]li Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad enti diversi da quelli di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste al paragrafo 1, lettere (…) g), h), (...) all’osservanza di una (...) delle (...) condizioni» menzionate nel prosieguo di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza Dornier, cit., punto 65).

51     Ne consegue che l’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva conferisce agli Stati membri, come la Corte ha già statuito in merito alla prima di tali disposizioni (v. sentenza Kügler, cit., punto 54), un potere discrezionale per riconoscere un carattere sociale a determinati organismi che non sono di diritto pubblico.

52     Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge altresì che, quando un contribuente contesta il riconoscimento della qualifica di organismo a carattere sociale, spetta ai giudici nazionali valutare se le competenti autorità abbiano rispettato i limiti del potere discrezionale conferito dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva applicando i principi comunitari, in particolare il principio di parità di trattamento (v., in tal senso, citate sentenze Kügler, punto 56, e Dornier, punto 69).

53     A detto proposito, discende dalla giurisprudenza che spetta alle autorità nazionali, in conformità al diritto comunitario e sotto il controllo dei giudici nazionali, prendere in considerazione, in particolare, l’esistenza di disposizioni specifiche, siano esse nazionali o regionali, legislative o a carattere amministrativo, fiscali o previdenziali, il carattere di interesse generale delle attività del contribuente interessato, il fatto che altri contribuenti che svolgono le stesse attività beneficino già di una analoga esenzione, nonché il fatto che i costi delle prestazioni in questione siano eventualmente presi a carico in gran parte da casse malattia istituite o da altri organismi di previdenza sociale (v. sentenze citate Kügler, punti 57 e 58, e Dornier, punto 72).

54     Occorre inoltre rammentare che il principio di neutralità fiscale osta in particolare a che prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA (v., in tal senso, citate sentenze Kügler, punto 30, e 23 ottobre 2003, Commissione/Germania, punto 20).

55     Nella causa principale, spetta quindi al giudice del rinvio determinare, alla luce del complesso di tali elementi, se il riconoscimento della Kingscrest in quanto organismo a carattere sociale ai fini delle esenzioni previste all’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva comporti o meno una violazione del principio di parità di trattamento rispetto ad altri operatori che effettuano le medesime prestazioni in analoghe situazioni.

56     In proposito si deve rammentare come dalla soluzione data alla seconda questione derivi che il requisito secondo il quale enti privati che perseguono uno scopo di lucro possono essere riconosciuti come aventi carattere sociale non eccede i limiti del potere discrezionale conferito agli Stati membri dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva.

57     Al fine di determinare se i limiti di tale potere discrezionale non sono stati rispettati nel caso di specie, il giudice nazionale potrà per contro, in particolare, tener conto del fatto che, in forza del VAT Act modificato, il beneficio delle esenzioni previste all’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva si estende a tutti gli organismi registrati ai sensi del Care Standards Act 2000, nonché del fatto che quest’ultimo e il VAT Act modificato includono disposizioni specifiche in base alle quali non ci si limita a riservare il beneficio delle suddette esenzioni ai soli organismi che forniscono le prestazioni di servizi a carattere sociale il cui contenuto è definito da tali normative, ma si disciplinano parimenti le condizioni di esercizio delle prestazioni di cui trattasi, assoggettando gli organismi che le dispensano a obblighi e controlli da parte delle autorità nazionali, in termini di registrazione, di ispezione e di norme attinenti sia alle strutture sia alle qualifiche delle persone abilitate a gestirle.

58     Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che spetta al giudice nazionale determinare, alla luce, segnatamente, dei principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale, e tenendo conto del contenuto delle prestazioni di servizi in questione, nonché delle condizioni del relativo esercizio, se il riconoscimento, quale organismo avente carattere sociale ai fini delle esenzioni previste dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva, di un organismo privato che persegue fini di lucro e, pertanto, non dispone dello status di «charity» in forza del diritto nazionale ecceda il potere discrezionale conferito da tali disposizioni agli Stati membri ai fini di tale riconoscimento.

 Sulle spese

59     Nei confronti delle parti nella causa a qua il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Il termine «charitable» figurante nella versione inglese dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, costituisce una nozione autonoma del diritto comunitario che deve essere interpretata alla luce delle varie versioni linguistiche della suddetta direttiva.

2)      La nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato» menzionata all’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva 77/388 non esclude enti privati che perseguono fini di lucro.

3)      Spetta al giudice nazionale determinare, alla luce, segnatamente, dei principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale, e tenendo conto del contenuto delle prestazioni di servizi in questione, nonché delle condizioni del relativo esercizio, se il riconoscimento, quale organismo avente carattere sociale ai fini delle esenzioni previste dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva 77/388, di un organismo privato che persegue fini di lucro e, pertanto, non dispone dello status di «charity» in forza del diritto nazionale ecceda il potere discrezionale conferito da tali disposizioni agli Stati membri ai fini di tale riconoscimento.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.