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Causa C-303/07

Procedimento promosso da

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Libertà di stabilimento — Direttiva 90/435/CEE — Imposta sulle società — Distribuzione di dividendi — Ritenuta alla fonte operata sui dividendi versati a società non residenti diverse dalle società quali definite ai sensi di detta direttiva — Esenzione dei dividendi versati a società residenti»

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi

[Artt. 43 CE e 48 CE; direttiva del Consiglio 90/435, art. 2, lett. a)]

Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro la quale esenti dalla ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata residente nel detto Stato ad una società per azioni stabilita nello stesso Stato, ma che assoggetti a tale ritenuta alla fonte dividendi analoghi versati ad una società controllante del tipo società di investimento a capitale variabile (SICAV) residente in un altro Stato membro, che riveste una forma giuridica sconosciuta nell’ordinamento giuridico del primo Stato e non è menzionata sull’elenco delle società di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123, e che è altresì esente dall’imposta sul reddito in applicazione della normativa dell’altro Stato membro.

Infatti, una siffatta disparità di trattamento fiscale dei dividendi tra società controllanti in funzione del luogo della loro sede costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, vietata, in linea di principio, dagli artt. 43 CE e 48 CE, in quanto scoraggia l’esercizio di tale libertà da parte delle società stabilite in altri Stati membri, le quali potrebbero di conseguenza rinunciare all’acquisizione, alla creazione o al mantenimento di una controllata nello Stato membro in cui è operata tale disparità di trattamento.

Certamente, con riguardo ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o attenuare l’imposizione a catena ovvero la doppia imposizione economica di utili distribuiti da una società residente, gli azionisti beneficiari residenti non si trovano necessariamente in una situazione analoga a quella di azionisti beneficiari che risiedono in un altro Stato membro. Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o per via convenzionale, assoggetti all’imposta sul reddito non soltanto gli azionisti residenti, ma anche gli azionisti non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di tali azionisti non residenti si avvicina a quella degli azionisti residenti. Di conseguenza, ove uno Stato membro abbia scelto di sottrarre le società controllanti residenti ad un’imposizione a catena degli utili distribuiti da una controllata residente, esso deve estendere tale provvedimento alle società controllanti non residenti che si trovino in una situazione analoga, in ragione del fatto che un’imposizione analoga che colpisce tali società non residenti risulta dall’esercizio della sua competenza fiscale su queste ultime.

La circostanza che non esista, nel diritto nazionale, un tipo di società con una forma giuridica identica a quella di una SICAV residente in un altro Stato membro non può, di per sé, giustificare un trattamento differenziato, dal momento che, non essendo il diritto societario degli Stati membri interamente armonizzato a livello comunitario, ciò priverebbe la libertà di stabilimento di ogni effetto utile. Inoltre, la circostanza relativa alla non imposizione dei redditi di una SICAV nel suo Stato membro di residenza non determina una differenza tra quest’ultima società e una società per azioni residente tale da giustificare un trattamento differenziato rispetto alla ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti da queste due categorie di società, ove lo Stato membro della società distributrice abbia scelto di non esercitare la sua competenza impositiva su tali redditi quando essi sono percepiti dalle società residenti. Peraltro, non è neppure rilevante l’argomento secondo il quale, poiché uno Stato membro non assoggetterebbe ad imposta i redditi di una SICAV, l’imposizione a catena non sarebbe operata a livello di quest’ultima società, bensì a livello dei suoi azionisti e dovrebbe essere evitata da parte dello Stato membro nel quale questi ultimi risiedono, atteso che proprio lo Stato membro di cui trattasi, nell’assoggettare ad una ritenuta alla fonte i redditi già tassati a livello della società distributrice, genera l’imposizione a catena, imposizione che questo Stato membro ha scelto di evitare rispetto ai dividendi distribuiti alle società residenti. Dati tali elementi, le differenze esistenti tra una SICAV estera e una società per azioni di diritto nazionale non sono sufficienti a determinare una distinzione oggettiva rispetto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti.

Un regime tributario del genere non può essere giustificato da ragioni relative alla prevenzione dell’evasione fiscale qualora non riguardi specificamente costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e create unicamente allo scopo di eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale. Quanto all’argomento relativo alla ripartizione equilibrata del potere impositivo, qualora uno Stato membro abbia scelto di non tassare le società beneficiarie stabilite nel suo territorio in relazione a redditi di tal tipo, esso non può invocare l’esigenza di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta delle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro. La restrizione alla libertà di stabilimento costituita dalla normativa controversa non può essere giustificata neppure dalla necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale. Infatti, poiché l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi non è subordinata alla condizione che i dividendi percepiti dalla società per azioni siano redistribuiti da quest’ultima e che la loro tassazione in capo ai detentori delle quote della suddetta società permetta di compensare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte, non esiste un nesso diretto tra l’esenzione dalla ritenuta alla fonte e la tassazione di tali dividendi quali redditi dei possessori di quote di una società per azioni.

(v. punti 41-44, 50-51, 54-56, 65-67, 73-76 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 giugno 2009 (*)

«Libertà di stabilimento – Direttiva 90/435/CEE – Imposta sulle società – Distribuzione di dividendi – Ritenuta alla fonte operata sui dividendi versati a società non residenti diverse dalle società quali definite ai sensi di detta direttiva – Esenzione dei dividendi versati a società residenti»

Nel procedimento C-303/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione 27 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2007, nella causa promossa da

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy, dai sigg. J. Laaksonen, oikeustieteen kandidaatti, e M. Virolainen, kauppatieteiden maisteri;

–        per il governo finlandese, dalla sig.ra J. Himmanen, in qualità di agente;

–        per il governo cipriota, dalla sig.ra E. Neofitou, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e I. Koskinen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 43 CE, 48 CE, 56 CE e 58 CE.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) dalla società di diritto finlandese Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (in prosieguo: la «Alpha»), avente ad oggetto il prelievo di una ritenuta alla fonte sui dividendi da distribuire alla Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV (in prosieguo: la «Nordic Fund SICAV»), una società d’investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        La direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE (GU 2004, L 7, pag. 41; in prosieguo: la «direttiva 90/435»), prevede all’art. 2 quanto segue:

«1.      Ai fini dell’applicazione della (...) direttiva [90/435], il termine “società di uno Stato membro” designa qualsiasi società:

a)      che abbia una delle forme enumerate nell’allegato;

(…)

c)      che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte:

(…)

–        impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo,

(…)

–        yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

(…)».

4        L’art. 3, n. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 90/435 stabilisce che, ai fini dell’applicazione di quest’ultima, la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all’art. 2 e che detenga una partecipazione minima del 20% nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni. Ai sensi dello stesso art. 3, n. 1, lett. a), commi terzo e quarto, tale percentuale di partecipazione minima è del 15% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2009.

5        Ai sensi dell’art. 5 della detta direttiva, gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

6        L’allegato della direttiva 90/435, lett. i) e m), è formulato come segue:

«i)      le società di diritto lussemburghese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d’assurances mutuelles”, “association d’épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta lussemburghese sulle società;

m)      le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” e “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”».

 La normativa nazionale

7        Ai sensi dell’art. 3 della legge relativa all’imposta sul reddito 30 dicembre 1992, n. 1535 [Tuloverolaki (1535/1992)], si intende per «ente collettivo», in particolare, la società per azioni, la cooperativa, la cassa di risparmio e il fondo d’investimento, nonché qualsiasi altra persona giuridica o universalità di beni con una finalità particolare analoga a quella degli enti collettivi indicati in tale articolo.

8        L’art. 9, n. 1, della suddetta legge relativa all’imposta sul reddito prevede quanto segue:

«È assoggettata all’imposta sul reddito:

(…)

2)      ogni persona fisica che non abbia risieduto in Finlandia nel corso dell’esercizio fiscale e ogni persona giuridica straniera per i redditi percepiti in Finlandia (assoggettamento parziale)».

9        In forza dell’art. 10, n. 6, di tale legge, i dividendi versati da una società per azioni, da una cooperativa o da qualsiasi altro ente collettivo finlandese costituiscono un reddito percepito in Finlandia.

10      La legge sulla tassazione del reddito d’impresa 24 giugno 1968, n. 360 [Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968)], che disciplina il regime fiscale dei dividendi percepiti dalle società per azioni con sede in Finlandia, dispone al suo art. 6 a, nella sua versione del 30 luglio 2004, quanto segue:

«I dividendi percepiti da una società non costituiscono redditi imponibili. Con riserva del secondo comma, essi sono tuttavia imponibili al 75% ed esenti da imposta al 25% qualora:

1)      il dividendo sia stato percepito per azioni possedute negli attivi e la società che lo distribuisce non sia una società straniera ai sensi dell’art. 2 della direttiva [90/435], il 10% del capitale sociale della quale è detenuto direttamente, al momento della distribuzione dei dividendi, dal beneficiario del dividendo;

2)      la società che distribuisce il dividendo non sia una società finlandese né una società stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, quale indicata al punto 1), o

3)      la società che distribuisce il dividendo sia una società quotata ai sensi dell’art. 33 a, secondo comma, della legge relativa all’imposta sul reddito, e il beneficiario del dividendo sia una società non quotata che non detiene direttamente, al momento della distribuzione dei dividendi, il 10% almeno del capitale sociale della società che distribuisce il dividendo.

In assenza di convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione tra lo Stato di stabilimento della società straniera distributrice del dividendo indicato al primo comma, punto 2, e la [Repubblica di] Finlandia, applicabile al dividendo distribuito durante l’esercizio interessato, tale dividendo costituisce un reddito integralmente imponibile.

(…)».

11      Ai sensi dell’art. 3 della legge 11 agosto 1978, n. 627, sulla tassazione dei redditi dei soggetti limitatamente passivi d’imposta [Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978)], l’imposta alla fonte viene prelevata in particolare sui dividendi. Le disposizioni di tale legge applicabili ai dividendi valgono altresì per la partecipazione agli utili dei fondi d’investimento.

12      A norma dell’art. 3, quinto comma, della suddetta legge, nella sua versione del 30 luglio 2004, l’imposta alla fonte non è prelevata sui dividendi versati ad una società domiciliata in uno Stato membro dell’Unione europea che detiene direttamente almeno il 20% del capitale della società che versa il dividendo, a condizione che il beneficiario sia una società ai sensi dell’art. 2 della direttiva 90/435.

13      I dividendi non interessati dall’eccezione prevista al suddetto art. 3, quinto comma, sono assoggettati ad un’imposta alla fonte, la cui aliquota è stabilita dalla convenzione fiscale tra lo Stato membro di residenza del beneficiario e la Repubblica di Finlandia e, in assenza di una siffatta convenzione, tale aliquota è stabilita al 28% dell’importo lordo del dividendo.

 La convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione

14      La convenzione tra il Lussemburgo e la Finlandia diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, stipulata il 1° marzo 1982 (Mémorial A 1982, pag. 1966), nella sua versione applicabile alla causa principale (in prosieguo: la «convenzione fiscale»), non prevede disposizioni particolari riguardanti le società di tipo «SICAV» di diritto lussemburghese, ma, secondo la giurisprudenza del Korkein hallinto-oikeus, una siffatta società è considerata come persona domiciliata in Lussemburgo ai fini di tale convenzione.

15      Ai sensi dell’art. 10 della convenzione fiscale, i dividendi che una società domiciliata in uno degli Stati membri contraenti paga ad una persona domiciliata in un altro Stato membro contraente possono essere tassati in quest’ultimo Stato. I dividendi possono essere tassati anche nello Stato membro contraente in cui è domiciliata la società che versa il dividendo, secondo il diritto di tale Stato. Tuttavia, se il beneficiario è il detentore degli utili derivanti dal dividendo, l’imposta non può eccedere il 5% del dividendo complessivo se si tratta di una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 25% del capitale della società che distribuisce il dividendo.

 Causa principale e questione pregiudiziale

16      La Alpha presentava una domanda di decisione preliminare alla Keskusverolautakunta (commissione centrale delle imposte) relativa all’imposizione dei dividendi versati da tale società alla Nordic Fund SICAV, di cui essa sarebbe divenuta, come risulta da tale domanda, una controllata al 100%. La società Aberdeen Property Investors Luxemburg SA, membro del gruppo Aberdeen Property Investors, doveva rispondere della gestione della Nordic Fund SICAV.

17      Le quote della Nordic Fund SICAV dovevano essere offerte in prelazione agli investitori istituzionali, quali società di assicurazione e fondi pensione tedeschi. La Nordic Fund SICAV aveva l’obiettivo di investire nel settore immobiliare in Finlandia attraverso la Alpha, che avrebbe acquistato quote di società immobiliari, o addirittura, se del caso, sarebbe divenuta direttamente proprietaria di beni immobiliari.

18      La Alpha chiedeva alla Keskusverolautakunta se essa fosse tenuta a prelevare l’imposta alla fonte sui dividendi versati alla Nordic Fund SICAV, tenuto conto degli artt. 43 CE e 56 CE, nonché del fatto che un dividendo versato ad una società per azioni finlandese di tipo analogo a quello di una società SICAV, che esercita attività di investimento nel settore immobiliare, o ad un altro ente collettivo di natura equivalente stabilito in Finlandia, non costituirebbe un reddito imponibile ai sensi della normativa finlandese e non sarebbe nemmeno gravato da un’imposta alla fonte.

19      La Keskusverolautakunta, nella sua decisione preliminare 25 gennaio 2006, n. 2, relativa al recupero dell’imposta alla fonte per gli anni 2005 e 2006, considerava che la Alpha era tenuta a prelevare l’imposta sui dividendi versati alla Nordic Fund SICAV.

20      Da un lato, la Keskusverolautakunta rilevava che, poiché le SICAV non figurano nell’elenco dell’allegato della direttiva 90/435 e non pagano imposte sul reddito nello Stato membro in cui sono stabilite, la Nordic Fund SICAV non poteva essere considerata come una società ai sensi di tale direttiva e, conseguentemente, il dividendo ad essa versato non doveva essere esentato dall’imposta alla fonte.

21      Dall’altro, la Keskusverolautakunta indicava che, anche se la Nordic Fund SICAV è equiparabile a una società per azioni finlandese («osakeyhtiö»), queste società presentano diverse differenze. Infatti esse si distinguono, in primo luogo, per il fatto che il capitale sociale della società per azioni finlandese è bloccato, e, durante il periodo di attività di quest’ultima, non può essere rimborsato agli azionisti. Tali società si differenziano, in secondo luogo, in quanto la società per azioni finlandese è assoggettabile ad imposta nello Stato di stabilimento e, in terzo luogo, poiché quest’ultima è una società ai sensi della direttiva 90/435. Pertanto, questi due tipi di società non sono comparabili ai sensi del diritto comunitario.

22      La Alpha contestava la decisione della Keskusverolautakunta dinanzi al giudice del rinvio. Il Korkein hallinto-oikeus, considerando che la soluzione della controversia di cui era stata investita rendeva necessaria un’interpretazione del diritto comunitario, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 43 CE e 48 CE nonché 56 CE e 58 CE vadano interpretati nel senso che, ai fini dell’attuazione delle libertà fondamentali da essi garantite, una società per azioni o un fondo d’investimento di diritto finlandese e una (...) SICAV di diritto lussemburghese debbono considerarsi comparabili nonostante il fatto che il diritto finlandese non conosca di una forma di società del tutto corrispondente alla (...) SICAV allorché si ponga in pari tempo attenzione alla circostanza che [la] SICAV, la quale è una società di diritto lussemburghese, non è menzionata nell’elenco delle società di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva [90/435] rispetto alla quale è adattata la normativa finlandese sulla ritenuta alla fonte applicabile nel caso di specie nonché l’ulteriore circostanza che [la] SICAV è esente dall’imposta sul reddito ai sensi della normativa tributaria lussemburghese. Se, dati tali elementi, sia contrario ai menzionati articoli del Trattato il fatto che una società di tipo SICAV stabilita in Lussemburgo non sia, quale percettore di dividendi, esente in Finlandia dal prelievo della ritenuta alla fonte sui dividendi».

 Sulla questione pregiudiziale

23      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 43 CE, 48 CE, 56 CE e 58 CE ostino alla normativa di uno Stato membro che esenta dalla ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata residente in tale Stato a una società per azioni o a un fondo d’investimento stabiliti nello stesso Stato, ma che assoggetta a tale ritenuta alla fonte i dividendi di natura analoga versati a una società controllante di tipo SICAV residente in un altro Stato membro, che riveste una forma giuridica sconosciuta nell’ordinamento giuridico del primo Stato e non è menzionata nell’elenco delle società di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435, ed è esente dall’imposta sul reddito in applicazione della normativa dell’altro Stato membro.

24      Si deve rammentare, in limine, che, ai sensi di una giurisprudenza costante, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 2005, causa C- 446/03, Marks & Spencer, Racc. pag. I-10837, punto 29; 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, Racc. pag. I-7995, punto 40; 12 dicembre 2006, causa C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, Racc. pag. I-11673, punto 36, e 8 novembre 2007, causa C-379/05, Amurta, Racc. pag. I-9569, punto 16).

25      Occorre parimenti rilevare che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione comunitaria, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri per ripartire il loro potere impositivo, in particolare al fine di eliminare la doppia imposizione (sentenze 12 maggio 1998, causa C-336/96, Gilly, Racc. pag. I-2793, punti 24 e 30; 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I-6161, punto 57; 7 settembre 2006, causa C-470/04, N, Racc. pag. I-7409, punto 44, e Amurta, cit., punto 17).

26      Soltanto per le distribuzioni di dividendi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/435, l’art. 5 di quest’ultima impone agli Stati membri di esentare dalla ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata alla sua controllante.

27      Come indica il giudice del rinvio, la fattispecie controversa nella causa principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 90/435, dal momento che una società di tipo SICAV non soddisfi le condizioni enunciate all’art. 2, n. 1, lett. a) e c), di tale direttiva.

28      La Corte ha già dichiarato che, per partecipazioni che non rientrano nell’ambito della direttiva 90/435, spetta agli Stati membri determinare se, ed in quale misura, la doppia imposizione economica degli utili distribuiti debba essere evitata e introdurre, a tale effetto, in modo unilaterale o mediante convenzioni concluse con altri Stati membri, meccanismi che mirino a prevenire o ad attenuare tale doppia imposizione economica. Tuttavia tale unico fatto non consente loro di applicare misure contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato (v. sentenze citate Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 54, e Amurta, punto 24).

29      Poiché il giudice del rinvio ha posto la sua questione con riferimento sia agli artt. 43 CE e 48 CE sia agli artt. 56 CE e 58 CE, si deve preliminarmente determinare se, ed in quale misura, una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale possa compromettere le libertà garantite da tali articoli.

 Sulla libertà applicabile

30      Si deve rilevare che una normativa nazionale secondo la quale l’applicazione dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte ai dividendi distribuiti da una società residente dipende, in primo luogo, dal fatto che la società beneficiaria sia o non sia residente e, in secondo luogo, con riferimento a società beneficiarie non residenti, dall’entità della partecipazione detenuta nella società distributrice da parte della società beneficiaria, nonché dalla qualificazione di quest’ultima quale società ai sensi dell’art. 2 della direttiva 90/435, può rientrare sia nell’ambito di applicazione dell’art. 43 CE, relativo alla libertà di stabilimento, sia in quello dell’art. 56 CE, relativo alla libera circolazione dei capitali.

31      Non possono, infatti, beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte le società non residenti le cui partecipazioni nella società distributrice siano inferiori alla soglia stabilita dalla normativa nazionale, corrispondente, all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, al 20% del capitale sociale, né le società, pur con partecipazioni superiori a tale soglia, che non rispondano alla definizione di società ai sensi dell’art. 2 della direttiva 90/435.

32      Come risulta dalla decisione di rinvio, nella causa principale, la società beneficiaria dei dividendi è indicata quale detentrice del 100% delle quote della società distributrice, ma non è qualificata quale società ai sensi dell’art. 2 della suddetta direttiva.

33      Occorre pertanto constatare che la controversia di cui alla causa principale riguarda esclusivamente l’impatto della normativa nazionale controversa nella causa principale sulla situazione di una società residente distributrice di dividendi ad azionisti che detengono in essa una partecipazione che conferisce loro una sicura influenza sulle decisioni della società distributrice e che consente loro di indirizzarne le attività (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I-11753, punto 38, e 26 giugno 2008, causa C-284/06, Burda, Racc. pag. I-4571, punto 72).

34      Orbene, secondo costante giurisprudenza, quando una società detiene una partecipazione all’interno di un’altra società che le conferisce una sicura influenza sulle decisioni di quest’ultima e le consente di indirizzarne le attività, si applicano le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento (v., in particolare, sentenze Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, cit., punto 31; Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, cit., punto 39; 13 marzo 2007, causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Racc. pag. I-2107, punto 27; 18 luglio 2007, causa C-231/05, Oy AA, Racc. pag. I-6373, punto 20, e Burda, cit., punto 69).

35      Ammesso che la normativa di cui alla causa principale abbia effetti restrittivi sulla libera circolazione dei capitali, tali effetti sarebbero l’inevitabile conseguenza di un eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento e non giustificano pertanto un esame della suddetta normativa sulla base dell’art. 56 CE (v., in tal senso, citate sentenze Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, punto 33; Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, punto 34, nonché Oy AA, punto 24).

36      Si deve pertanto risolvere la questione sollevata con riferimento ai soli artt. 43 CE e 48 CE.

 Sull’esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento

37      Risulta dalla giurisprudenza della Corte che la libertà di stabilimento, che l’art. 43 CE attribuisce ai cittadini della Comunità e che comporta per essi l’accesso alle attività non subordinate ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i cittadini di questo, comprende, ai sensi dell’art. 48 CE, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità europea, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (sentenze 23 febbraio 2006, causa C-471/04, Keller Holding, Racc. pag. I-2107, punto 29, nonché 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkavit Internationaal e Denkavit France, Racc. pag. I-11949, punto 20).

38      Per quanto riguarda le società, occorre rilevare che la loro sede ai sensi dell’art. 48 CE serve per determinare, come la cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all’ordinamento giuridico di uno Stato membro. Ammettere che lo Stato membro di residenza possa liberamente riservare un trattamento diverso per il solo fatto che la sede di una società si trova in un altro Stato membro svuoterebbe di contenuto l’art. 43 CE. La libertà di stabilimento mira dunque ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, vietando ogni discriminazione fondata sul luogo della sede delle società (v. citate sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 43; Denkavit Internationaal e Denkavit France, punto 22, e Burda, punto 77, nonché sentenza 22 dicembre 2008, causa C-282/07, Truck Center, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).

39      Nel caso di specie non è contestato che una società per azioni o un fondo d’investimento di diritto finlandese stabiliti in Finlandia che percepiscono dividendi da un’altra società altresì stabilita in questo Stato membro siano, in linea di principio, esentati dall’imposta su questi ultimi, mentre i dividendi versati da una società residente a una società non residente, non qualificata quale società ai sensi dell’art. 2 della direttiva 90/435, siano assoggettati ad una ritenuta alla fonte.

40      Dal momento che i dividendi distribuiti da una società residente sono tassati in capo a quest’ultima società quali utili realizzati, una società beneficiaria non residente non qualificata come società ai sensi dell’art. 2 della direttiva 90/435 subisce, a causa della ritenuta alla fonte, un’imposizione a catena su tali dividendi, mentre una tale imposizione a catena è evitata per i dividendi percepiti da una società per azioni o da un fondo d’investimento residenti.

41      Una siffatta disparità di trattamento fiscale dei dividendi tra società controllanti in funzione del luogo della loro sede può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento, vietata, in linea di principio, dagli artt. 43 CE e 48 CE, in quanto scoraggia l’esercizio di tale libertà da parte delle società stabilite in altri Stati membri, le quali potrebbero di conseguenza rinunciare all’acquisizione, alla creazione o al mantenimento di una controllata nello Stato membro in cui è operata tale disparità di trattamento (v., in tal senso, sentenza Denkavit Internationaal e Denkavit France, cit., punti 29 e 30).

42      Certamente, la Corte ha già statuito che, con riguardo ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o attenuare l’imposizione a catena ovvero la doppia imposizione economica di utili distribuiti da una società residente, gli azionisti beneficiari residenti non si trovano necessariamente in una situazione analoga a quella di azionisti beneficiari che risiedono in un altro Stato membro (citate sentenze Denkavit Internationaal e Denkavit France, punto 34, nonché Amurta, punto 37).

43      Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o per via convenzionale, assoggetti all’imposta sul reddito non soltanto gli azionisti residenti, ma anche gli azionisti non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di tali azionisti non residenti si avvicina a quella degli azionisti residenti (citate sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 68; Denkavit Internationaal e Denkavit France, punto 35, nonché Amurta, punto 38).

44      Di conseguenza, dal momento che uno Stato membro ha scelto di sottrarre le società controllanti residenti ad un’imposizione a catena degli utili distribuiti da una controllata residente, esso deve estendere tale provvedimento alle società controllanti non residenti che si trovino in una situazione analoga, in ragione del fatto che un’imposizione analoga che colpisce tali società non residenti risulta dall’esercizio della sua competenza fiscale su queste ultime (v., in tal senso, sentenza Denkavit Internationaal e Denkavit France, cit., punto 37).

45      Il governo finlandese ritiene tuttavia che, poiché la legislazione nazionale non permette la creazione in Finlandia di società con una forma giuridica identica a quella di una SICAV di diritto lussemburghese, quest’ultima si trovi, a causa della sua forma giuridica e del suo trattamento fiscale, in una situazione oggettivamente diversa da quella delle società o dei fondi di investimento stabiliti in Finlandia.

46      Il suddetto governo rileva che, a differenza di una società per azioni finlandese, una SICAV non è assoggettata all’imposta sul reddito nello Stato membro di stabilimento dal momento che, in Lussemburgo, una siffatta società è unicamente assoggettata ad un’imposta sul capitale ad un’aliquota dello 0,01% e gli utili distribuiti da quest’ultima ad una persona domiciliata in un altro Stato membro non danno luogo ad alcuna ritenuta alla fonte. Per contro, i dividendi percepiti dalle società per azioni finlandesi sono esentati da imposta al solo fine di evitare la loro imposizione a catena al momento della distribuzione di utili tra società per azioni, mentre gli altri redditi di queste ultime sono assoggettati ad imposta.

47      Il governo italiano aggiunge al riguardo che una SICAV immobiliare, non rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375, pag. 3), e che ha quale suo unico fine l’investimento collettivo dei fondi raccolti attraverso la vendita al pubblico delle proprie azioni, costituisce un organismo fondamentalmente trasparente, diretto, attraverso la gestione collettiva, a valorizzare il singolo conferimento di ciascun associato e non è di per sé equiparabile ad una società ordinaria. Il carattere specifico di una siffatta società giustificherebbe la sua esenzione dall’imposta sul reddito nello Stato di stabilimento, poiché il solo reddito da prendere in considerazione è, in realtà, quello di ciascun associato. Il problema dell’imposizione a catena non si porrebbe quindi a livello della SICAV, bensì a livello degli associati, e spetterebbe pertanto alla normativa dello Stato membro interessato porvi rimedio.

48      Per quanto riguarda il raffronto tra una SICAV di diritto lussemburghese ed un fondo d’investimento di diritto finlandese, il governo finlandese sottolinea, da un lato, che, nel corso del periodo di cui alla causa principale, la normativa nazionale vietava ad un siffatto fondo, esentato da imposte, di effettuare investimenti immobiliari come quelli indicati nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Dall’altro, gli utili distribuiti da una SICAV non darebbero luogo ad una ritenuta alla fonte in Lussemburgo, contrariamente agli utili versati da un fondo d’investimento finlandese a una persona residente in un altro Stato membro, a meno che una disposizione di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione non preveda il contrario.

49      Tale argomento non può essere accolto.

50      In primo luogo, si deve rilevare che la circostanza che non esista, in diritto finlandese, un tipo di società con una forma giuridica identica a quella di una SICAV di diritto lussemburghese non può, di per sé, giustificare un trattamento differenziato, dal momento che, non essendo il diritto societario degli Stati membri interamente armonizzato a livello comunitario, ciò priverebbe la libertà di stabilimento di ogni effetto utile.

51      In secondo luogo, la circostanza invocata dal governo finlandese relativa alla non imposizione dei redditi di una SICAV in Lussemburgo, pur se accertata, non determinerebbe una differenza tra quest’ultima società e una società per azioni residente tale da giustificare un trattamento differenziato rispetto alla ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti da queste due categorie di società.

52      Infatti, da un lato, secondo il governo finlandese, i dividendi versati da una società residente a un’altra società residente non sono assoggettati ad imposta, né attraverso una ritenuta alla fonte né in quanto parte dei redditi della società beneficiaria. Di conseguenza, la non imposizione di questa categoria di redditi in Lussemburgo non è tale da giustificare l’imposizione degli stessi da parte dello Stato finlandese, dal momento che quest’ultimo ha scelto di non esercitare la sua competenza impositiva su tali redditi quando essi sono percepiti dalle società stabilite in Finlandia.

53      Dall’altro, il governo finlandese non ha indicato per quali aspetti il trattamento fiscale delle altre categorie di redditi delle società residenti e delle SICAV non residenti sarebbe rilevante per valutare la comparabilità di questi due tipi di società rispetto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti.

54      In terzo luogo, non è neppure rilevante l’argomento del governo italiano secondo il quale, poiché il Granducato del Lussemburgo non assoggetterebbe ad imposta i redditi di una SICAV, l’imposizione a catena non sarebbe operata a livello di quest’ultima, bensì a livello dei suoi azionisti e dovrebbe essere evitata da parte dello Stato membro nel quale questi ultimi risiedono. Infatti proprio la Repubblica di Finlandia, nell’assoggettare ad una ritenuta alla fonte i redditi già tassati a livello della società distributrice, genera l’imposizione a catena, imposizione che questo Stato membro ha scelto di evitare rispetto ai dividendi distribuiti alle società residenti.

55      Dati tali elementi, le differenze esistenti tra una SICAV di diritto lussemburghese e una società per azioni di diritto finlandese, invocate dai governi finlandese e italiano, non sono sufficienti a determinare una distinzione oggettiva rispetto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti. Di conseguenza, non occorre più esaminare in quale misura le differenze tra una SICAV di diritto lussemburghese e un fondo d’investimento finlandese, dedotte da tali governi, siano pertinenti per determinare una siffatta disparità di situazione oggettiva.

56      Ne consegue che la disparità di trattamento tra le SICAV non residenti e le società per azioni residenti rispetto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi ad esse distribuiti dalle società residenti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento vietata, in linea di principio, dagli artt. 43 CE e 48 CE.

 Sulla giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento

57      Risulta dalla giurisprudenza della Corte che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, la sua applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo in tal modo perseguito e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo (v. sentenze 15 maggio 2008, causa C-414/06, Lidl Belgium, Racc. pag. I-3601, punto 27, nonché 23 ottobre 2008, causa C-157/07, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, Racc. pag. I-8061, punto 40 e giurisprudenza citata).

58      Il governo finlandese fa valere al riguardo che il regime nazionale mira a evitare l’evasione fiscale, dal momento che l’esenzione dalla ritenuta alla fonte di un dividendo versato ad una società stabilita in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Finlandia che non paghi essa stessa un’imposta su tale reddito e la cui distribuzione degli utili neppure determini una ritenuta alla fonte, comporta il rischio di veder sorgere costruzioni artificiose volte ad evitare qualsiasi forma di tassazione dei redditi.

59      Inoltre il regime fiscale controverso nella causa principale sarebbe diretto ad evitare comportamenti tali da violare il diritto della Repubblica di Finlandia di esercitare la sua competenza fiscale relativamente alle attività svolte sul suo territorio. L’applicazione di una ritenuta alla fonte sarebbe così giustificata dalla necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo convenuta tra tale Stato membro ed il Granducato del Lussemburgo nella convenzione fiscale, secondo la quale lo Stato di origine del reddito conserva il diritto di prelevare alla fonte il 5% di quest’ultimo.

60      Il governo italiano aggiunge che l’esenzione dalla ritenuta alla fonte incentiverebbe i gruppi societari a stabilire le loro società controllanti negli Stati in cui le imposte sono meno elevate, o persino inesistenti, circostanza che attribuirebbe in definitiva ai gruppi societari il potere di scegliere dove e in quale misura i dividendi sorti sul territorio di uno Stato membro debbano essere tassati, trovandosi quest’ultimo spossessato della sua competenza fiscale su tali dividendi. Sempre secondo tale governo, la necessità di evitare l’evasione fiscale e di salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo giustificherebbe l’applicazione della ritenuta alla fonte.

61      Infine, secondo il governo finlandese, la normativa controversa nella causa principale sarebbe giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale finlandese, fondato sul principio secondo il quale l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi percepiti dalla società per azioni e dal fondo d’investimento residenti è compensata dalla tassazione del corrispondente reddito a livello della persona fisica beneficiaria, dal momento che l’azionista della società per azioni paga un’imposta su tali dividendi e che l’utile versato dal fondo d’investimento è considerato in Finlandia come un reddito da capitale, assoggettato ad un’aliquota del 28%.

62      Le giustificazioni così invocate dai governi finlandese ed italiano non sono ammissibili.

63      Anzitutto, con riferimento all’argomento relativo alla prevenzione dell’evasione fiscale, si deve ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è giustificabile se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate a eludere la normativa dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 26, nonché citate sentenze Marks & Spencer, punto 57; Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, punto 51, e Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, punto 72).

64      Perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale (citate sentenze Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, punto 55, nonché Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, punto 74).

65      Orbene, è sufficiente rilevare che il regime fiscale controverso nella causa principale non riguarda specificamente siffatte costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e create unicamente allo scopo di eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale e, di conseguenza, non può essere giustificato da ragioni relative alla prevenzione dell’evasione fiscale.

66      Inoltre, quanto all’argomento relativo alla ripartizione equilibrata del potere impositivo, si deve ricordare che una siffatta giustificazione può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte sul suo territorio (v. sentenza 29 marzo 2007, causa C-347/04, Rewe Zentralfinanz, Racc. pag. I-2647, punto 42, nonché citate sentenze Oy AA, punto 54, e Amurta, punto 58).

67      Tuttavia, qualora uno Stato membro abbia scelto di non tassare le società beneficiarie stabilite nel suo territorio in relazione a redditi di tal tipo, esso non può invocare l’esigenza di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta delle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro. (sentenza Amurta, cit., punto 59).

68      Al riguardo è irrilevante il fatto che la convenzione fiscale riservi alla Repubblica di Finlandia il diritto di esercitare la sua competenza fiscale sui dividendi pagati dalle società stabilite in tale Stato membro ai beneficiari residenti in Lussemburgo.

69      Infatti uno Stato membro non può eccepire una convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni al fine di eludere gli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato (v. citate sentenze Denkavit Internationaal e Denkavit France, punto 53, nonché Amurta, punto 55).

70      Inoltre, dal momento che i dividendi distribuiti dalle società residenti sono assoggettati ad imposta in capo alle società distributrici quali utili realizzati, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte su tali dividendi non priva la Repubblica di Finlandia di qualsiasi diritto di assoggettare ad imposta i redditi relativi alle attività svolte sul suo territorio.

71      Infine, con riferimento all’argomento relativo alla salvaguardia della coerenza del regime fiscale finlandese, occorre rammentare che la Corte ha riconosciuto che l’esigenza di salvaguardare tale coerenza può giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v. sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann, Racc. pag. I-249, punto 28; causa C-300/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-305, punto 21; Keller Holding, cit., punto 40; Amurta, cit., punto 46, e 28 febbraio 2008, causa C-293/06, Deutsche Shell, Racc. pag. I-1129, punto 37).

72      Tuttavia, affinché siffatto argomento giustificativo possa essere accolto, la Corte esige un nesso diretto tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale beneficio con un determinato prelievo fiscale (sentenze 14 novembre 1995, causa C-484/93, Svensson e Gustavsson, Racc. pag. I-3955, punto 18; ICI, cit., punto 29; 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen, Racc. pag. I-7477, punto 42, nonché Keller Holding, cit., punto 40), dovendosi determinare il carattere diretto del suddetto nesso alla luce della finalità della normativa di cui trattasi (citate sentenze Manninen, punto 43, e Deutsche Shell, punto 39, nonché sentenza 27 novembre 2008, causa C-418/07, Papillon, Racc. pag. I-8947, punto 44).

73      Orbene, nell’ambito del regime fiscale controverso nella causa principale, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi non è subordinata alla condizione che i dividendi percepiti dalla società per azioni siano redistribuiti da quest’ultima e che la loro tassazione in capo ai detentori delle quote della suddetta società permetta di compensare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte.

74      Di conseguenza non esiste un nesso diretto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 72 della presente sentenza, tra l’esenzione dalla ritenuta alla fonte e la tassazione di tali dividendi quali redditi dei possessori di quote di una società per azioni.

75      Ne consegue che la restrizione alla libertà di stabilimento costituita dalla normativa controversa nella causa principale non può essere giustificata dalla necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale finlandese.

76      Tenuto conto di quanto precede, si deve risolvere la questione sollevata rispondendo che gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro la quale esenti dalla ritenuta alla fonte dividendi distribuiti da una controllata residente in tale Stato ad una società per azioni stabilita nello stesso Stato, ma che assoggetti a tale ritenuta alla fonte dividendi analoghi versati ad una società controllante del tipo SICAV residente in un altro Stato membro che riveste una forma giuridica sconosciuta nell’ordinamento giuridico del primo Stato e non è menzionata sull’elenco delle società di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435, e che è altresì esente dall’imposta sul reddito in applicazione della normativa dell’altro Stato membro.

 Sulle spese

77      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro la quale esenti dalla ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata residente nel detto Stato ad una società per azioni stabilita nello stesso Stato, ma che assoggetti a tale ritenuta alla fonte dividendi analoghi versati ad una società controllante del tipo società di investimento a capitale variabile (SICAV) residente in un altro Stato membro, che riveste una forma giuridica sconosciuta nell’ordinamento giuridico del primo Stato e non è menzionata sull’elenco delle società di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, e che è altresì esente dall’imposta sul reddito in applicazione della normativa dell’altro Stato membro.

Firme


** Lingua processuale: il finlandese.