29.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 2 gennaio 2008 — Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl
(Causa C-2/08)
(2008/C 79/26)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte Suprema di Cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Convenuto: Fallimento Olimpiclub Srl
Questione pregiudiziale
«Se il diritto comunitario osti all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui all'art. 2909 c.c., tesa a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, quando tale applicazione venga a consacrare un risultato contrastante con il diritto comunitario, frustrandone l'applicazione, anche in settori diversi da quello degli aiuti di Stato (per cui, v. C.G. 18.7.2007 in causa C-119/05, Lucchini s.p.a.) e, segnatamente, in materia di i.v.a. e di abuso di diritto posto in essere per conseguire indebiti risparmi d'imposta, avuto, in particolare, riguardo anche al criterio di diritto nazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa corte, secondo cui, nelle controversie tributarie, il giudicato esterno, qualora l'accertamento consacrato concerna un punto fondamentale comune ad altre cause, esplica, rispetto a questo, efficacia vincolante anche se formatosi in relazione ad un diverso periodo d'imposta».