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29.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/16


Ricorso proposto il 9 gennaio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-10/08)

(2008/C 79/29)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Koskinen e D. Triantafyllou)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, mantenendo in vigore le disposizioni dell'art. 5 della legge relativa all'imposta sui veicoli a motore e dell'art. 102, n. 1, punto 4, della legge relativa all'imposta sul valore aggiunto applicando nell'imposizione sui veicoli a motore lo stesso valore imponibile agli autoveicoli di meno di tre mesi come ai nuovi autoveicoli ed applicando agli autoveicoli di età inferiore a due mesi una scala di valori in base alla quale il valore dell'autoveicolo diminuisce dello 0,8 % al mese in quei casi in cui sui mercati finlandesi non è stata rilevata l'esistenza di veicoli dello stesso genere, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea nonché, permettendo la detrazione di imposta di cui all'art. 5 della legge relativa all'imposta sui veicoli a motore, dall'imposta sul valore aggiunto da assolvere sulla vendita, agli obblighi in forza dell'art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE relativa all'imposta sul valore aggiunto (1), divenuti, in seguito a modifica della direttiva 77/388/CEE, artt. 167 e 168 della direttiva 206/112/CE (2);

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'importatore di un autoveicolo in Finlandia, quale soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, deve pagare alle autorità doganali, ai sensi dell'art. 5 della legge relativa all'imposta sui veicoli a motore l'imposta sul valore aggiunto da assolvere sull'imposta sui veicoli a motore, ma poiché egli può, ai sensi dell'art. 102, n. 1, punto 4, della legge relativa all'imposta sul valore aggiunto, detrarre l'importo corrispondente dall'IVA da assolvere sulla vendita, l'IVA sull'imposta sui veicoli a motore rimane esclusa dal valore dell'autoveicolo. L'IVA in questione detratta non viene ripercossa sul consumatore per il pagamento. Anche un singolo, allorché abbia immatricolato per la prima volta un autoveicolo in Finlandia, deve pagare l'IVA di cui trattasi alle autorità doganali, ma non può detrarla. Viola l'art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europee una disciplina siffatta che, operando una differenza tra una vendita effettuata, nell'ambito di un'attività commerciale imponibile di un soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto in più fasi, e l'acquisto compiuto in altri Stati membri dai consumatori finali, implica che l'IVA residuale in questione, gravante su autoveicoli usati immatricolati per la prima volta in Finlandia in seguito all'acquisto operato da un singolo in un altro Stato membro, è verosimilmente maggiore dell'IVA incorporata nel valore del medesimo autoveicolo usato, già immatricolato in Finlandia, allorché il soggetto passivo dell'imposta sui veicoli a motore era anche il soggetto passivo dell'IVA e l'autoveicolo è stato venduto nell'ambito di un'attività commerciale imponibile, giacché in quest'ultimo caso l'IVA non è contenuta nel valore dell'autoveicolo essendo stata integralmente detratta.

La Corte ha dichiarato nella causa C-101/00, Siilin, che l'IVA in questione non è un'imposta sul valore aggiunto ai sensi della sesta direttiva sull'IVA. Il diritto, conformemente alla legge finlandese relativa all'imposta sul valore aggiunto, a detrarre l'imposta di cui trattasi dall'imposta sul valore aggiunto ai fini di un'attività commerciale imponibile è contrario alla sesta direttiva sull'IVA 77/388/CEE a norma della quale dall'imposta sul valore aggiunto si può detrarre solo un'imposta sul valore aggiunto.

A norma della legge finlandese relativa all'imposta sui veicoli a motore, il valore di un autoveicolo in uso da meno di tre mesi non diminuisce, bensì quest'ultimo viene tassato al pari dei nuovi autoveicoli. Il valore di un autoveicolo inizia a diminuire appena l'autoveicolo viene acquistato e messo in esercizio. Il fatto che auto usate di età inferiore a tre mesi siano tassate sulla base del medesimo valore di autoveicoli nuovi è contrario all'art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Tale articolo è violato anche dalla disposizione della legge relativa all'imposta sui veicoli a motore in forza della quale alle auto usate di età compresa tra i 3 ed i 6 mesi si applica una scala secondo cui il valore dell'auto diminuisce dello 0,8 % al mese in quei casi in cui non sono stati rilevati sui mercati finlandesi autoveicoli dello stesso genere, poiché tale scala di diminuzione lineare del valore pari allo 0,8 % mensile non può garantire che l'ammontare dell'imposta prelevata non superi in alcun caso l'ammontare dell'imposta residuale incorporato nel valore di un autoveicolo equivalente già immatricolato in Finlandia.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  GU L 347, pag. 1.