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5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/17


Ricorso proposto il 15 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-154/08)

(2008/C 171/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Afonso e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Spagna, considerando che i servizi prestati ad una Comunidad Autónoma (Comunità autonoma) da parte dei registradores de la propiedad (conservatori dei registri immobiliari), nella loro qualità di titolari di una oficina liquidadora de distrito hipotecario (Conservatoria dei registri immobiliari competente territorialmente) non sono soggetti ad IVA, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base agli artt. 2 e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva IVA (1);

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

I registradores de la propiedad sono professionisti nominati dallo Stato spagnolo e ai quali è affidata la gestione dei Registros de la Propiedad (registri immobiliari). Tali professionisti svolgono le attività per conto proprio, godono di libertà nell'organizzare il loro lavoro, selezionano i propri collaboratori e percepiscono essi stessi gli emolumenti che costituiscono i loro introiti. Varie Comunità autonome li hanno incaricati di diversi compiti connessi alla liquidazione di talune imposte. Per tali servizi i registradores de la propiedad ricevono una percentuale delle imposte riscosse.

2.

L'amministrazione spagnola ha tradizionalmente ritenuto che, agli effetti dell'IVA, quando svolgevano i compiti menzionati per le Comunità autonome, i registradores de la propiedad dovevano essere considerati imprenditori o professionisti che prestavano servizi soggetti ad IVA. Gli argomenti addotti a tale riguardo dall'amministrazione spagnola si basavano sostanzialmente sulle sentenze della Corte di giustizia 26 marzo 1987, causa C-235/85, Commissione-Paesi Bassi (2) e 25 luglio 1991, causa C-202/90, Ayuntamiento de Se villa (3).

3.

Il Tribunal Supremo de España (Corte di cassazione) nella sua sentenza 12 luglio 2003 ha dichiarato che i registradores de la propiedad, per quanto concerne le attività specifiche loro affidate dalle Comunità autonome, consistenti nella liquidazione e nella riscossione di talune imposte, sono meri funzionari e fanno parte della pubblica amministrazione. A partire dalla citata sentenza, pronunciata in un ricorso di cassazione nell'interesse della legge, l'amministrazione spagnola considera che i servizi di cui trattasi non sono soggetti ad IVA.

4.

Per contro, la Commissione reputa che i servizi prestati alle Comunità autonome dai registradores de la propiedad devono essere soggetti ad IVA in conformità della norma generale di cui all'art. 2 della sesta direttiva. Detta constatazione deriva dal fatto che i registradores de la propiedad sono attivi come professionisti che organizzano in modo autonomo e indipendente le risorse umane e materiali per quanto riguarda la prestazione del servizio, così come richiesto all'art. 4, n. 1, della direttiva in parola, e che in tal caso non si riscontrano le caratteristiche di subordinazione e dipendenza che risultano essenziali affinché i servizi in questione possano essere ritenuti come prestati da un funzionario all'amministrazione cui appartiene e, in siffatta ipotesi, non soggetti ad IVA. Il registrador-liquidador (conservatore-liquidatore) non è né un organo amministrativo della Comunità autonoma, né un elemento intrinseco, incorporato o interno alla stessa, ma piuttosto una parte indipendente e differenziata con la quale la Comunità autonoma conclude un contratto di prestazione di servizi a titolo oneroso.

5.

Al contempo la Commissione considera altresì che nel caso in esame siano presenti i requisiti necessari secondo la giurisprudenza al fine di dichiarare la responsabilità del Regno di Spagna per l'inadempimento derivato dall'interpretazione del diritto comunitario non conforme al suo spirito, né alle sue finalità e nemmeno alla giurisprudenza della Corte di giustizia. In primo luogo, il rango del Tribunal Supremo quale organo giurisdizionale superiore in tutti gli ordinamenti, salvo quanto previsto in materia di garanzie costituzionali. In secondo luogo, la rilevanza e le ripercussioni della decisione, in via di principio, contraria all'interpretazione sancita dalla Corte di giustizia, e che ha originato un cambio di orientamento totale nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali di grado inferiore e nella prassi dell'amministrazione spagnola fino a quel momento, tenuto conto del suo carattere vincolante. In terzo luogo, gli effetti dannosi nel settore dell'IVA che possono incidere sulle risorse proprie della Comunità. Di conseguenza, l'amministrazione spagnola non può servirsi della sentenza pronunciata dal Tribunal Supremo per giustificare l'inadempimento del diritto comunitario.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Racc. pag. 1471.

(3)  Racc. pag. 4247.