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27.9.2008   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 247/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat (Austria) il 20 giugno 2008 — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt

(Causa C-267/08)

(2008/C 247/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat

Parti

Ricorrente: SPÖ Landesorganisation Kärnten

Convenuto: Finanzamt Klagenfurt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 4, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (in prosieguo: la «sesta direttiva») debba essere interpretato nel senso che la «pubblicità esterna» ad opera dell'organizzazione regionale di un partito politico, dotata di personalità giuridica, sotto forma di pubbliche relazioni, attività informativa, organizzazione di manifestazioni di partito, fornitura di materiale pubblicitario alle organizzazioni distrettuali nonché allestimento e organizzazione di un ballo annuale (ballo della SPÖ) debba considerarsi un'attività economica, qualora in tal modo si realizzino entrate provenienti dal (parziale) addebito delle spese per la «pubblicità esterna» alle organizzazioni subordinate del partito, anch'esse dotate di personalità giuridica (organizzazioni distrettuali, ecc.) nonché proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per la partecipazione al ballo;

2)

Se, nell'ambito della valutazione di un'«attività economica» ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, abbia conseguenze negative il fatto che le attività menzionate nella questione sub 1) «si riflettano» sull'organizzazione regionale e in questo senso siano utili anche a quest'ultima. È in re ipsa il fatto che, nell'ambito di tali attività, anche il partito in quanto tale nonché i suoi obiettivi e i suoi orientamenti politici vengano costantemente pubblicizzati, sebbene non in via principale, ma come inevitabile conseguenza secondaria.

3)

Se si possa ancora parlare di «attività economica» nel senso citato supra, qualora le spese per la «pubblicità esterna» superino in modo permanente e di gran lunga gli introiti ottenuti da tale attività derivanti dall'addebito delle spese e dall'organizzazione del ballo;

4)

Se ricorra un'«attività economica» anche qualora l'addebito delle spese non avvenga in base a criteri economici immediatamente individuabili (ad esempio il principio dell'imputazione dei costi al soggetto che li provoca o che ne beneficia) e le organizzazioni subordinate siano lasciate sostanzialmente libere di decidere se e in quale misura partecipare alle spese dell'organizzazione regionale;

5)

Se ricorra un'«attività economica» anche qualora l'addebito delle prestazioni pubblicitarie alle organizzazioni subordinate avvenga nella forma di un contributo, il cui ammontare dipende, da un lato, dal numero dei membri delle organizzazioni subordinate in questione, e dall'altro dal numero dei deputati da esse eletti;

6)

Nel contesto della questione relativa alla sussistenza di un'attività economica, se i sussidi delle pubblica amministrazione che non rientrano nella retribuzione imponibile [come ad esempio i finanziamenti ai partiti ai sensi del Kärntner Parteienförderungsgesetz (legge della Carinzia sui partiti)] debbano essere considerati in un certo senso vantaggi economici;

7)

Nel caso in cui la cosiddetta «pubblicità esterna», considerata in se stessa, dovesse rappresentare un'attività economica ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, se la circostanza che le attività di pubbliche relazioni e la pubblicità elettorale appartengono al nucleo centrale dell'attività dei partiti politici e rappresentano una conditio sine qua non per la realizzazione degli obiettivi e dei contenuti politici osti alla qualificazione di tale attività come «attività economica»;

8)

Se le attività prestate dalla ricorrente, definite come «pubblicità esterna», siano di natura tale da essere paragonabili alle attività svolte dagli uffici di pubblicità commerciale ai sensi dell'allegato D, n. 10, della sesta direttiva o se corrispondano ad esse nel contenuto. Nel caso in cui la questione sia risolta in senso affermativo, se l'entità delle attività effettuate, alla luce della struttura delle entrante e delle uscite nel periodo relativo al presente procedimento, possa essere qualificata come «non trascurabile».


(1)  GU L 145, pag. 1.