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24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) il 3 ottobre 2008 — Österreichische Salinen AG/Finanzamt Linz

(Causa C-437/08)

(2009/C 19/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Parti

Ricorrente: Österreichische Salinen AG

Convenuto: Finanzamt Linz

Questioni pregiudiziali

1)

Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che un'autorità nazionale, al fine di rimuovere la discriminazione a danno delle partecipazioni in società estere, le quali secondo il testo della legge, a differenza delle partecipazioni in società nazionali, sono esenti da imposta solo a partire da una quota di partecipazione del 25 % (del 10 % secondo la legge attualmente in vigore), applichi il metodo dell'imputazione, in quanto secondo una decisione del Verwaltungsgerichtshof [Corte suprema amministrativa; in prosieguo anche: il «VwGH»] austriaco questa soluzione è quella che corrisponde maggiormente alla volontà (ipotetica) del legislatore, nonché il fatto che, da un lato, in relazione all'imposta sulle società imputabile e, dall'altro, in relazione alla ritenuta alla fonte imputabile, la detta autorità non accordi al tempo stesso un riporto dell'imputazione agli anni successivi o un credito d'imposta nell'anno in perdita.

1.1)

In caso di risposta affermativa alla questione 1: se contrasti con il diritto comunitario il fatto che non venga consentito un riporto dell'imputazione o concesso un credito d'imposta nel caso di dividendi provenienti da Stati terzi.