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4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/12


Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-20/09)

(2009/C 82/23)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese, per il fatto di aver previsto, nell'ambito della regolarizzazione ai sensi della legge n. 39-A/2005, un trattamento fiscale preferenziale per i titoli di debito pubblico emessi unicamente dallo Stato portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56, CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel settembre 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'incompatibilità di determinate disposizioni del «Regime Excepcional de Regularização Tributária de elementos patrimoniais que não se encontrem no território português em 31 de Dezembro de 2004» (regime straordinario di regolarizzazione fiscale dei beni patrimoniali che non si trovano nel territorio portoghese al 31 dicembre 2004), approvato con legge 29 luglio 2005, n. 39 — A/2005, con la normativa comunitaria e con l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Risulta dal suddetto Regime Excepcional che i soggetti passivi, nel contesto della regolarizzazione fiscale, dovevano procedere al pagamento della somma corrispondente all'applicazione di un'aliquota del 5 % sul valore dei beni patrimoniali figuranti nella dichiarazione di regolarizzazione fiscale e che, ove tutti o alcuni dei beni patrimoniali elencati in tale dichiarazione fossero stati titoli dello Stato portoghese, la suddetta aliquota sarebbe stata ridotta della metà relativamente a tali titoli e che detta riduzione si sarebbe applicata anche ad altri beni patrimoniali qualora il rispettivo valore fosse stato reinvestito in titoli dello Stato portoghese entro la data di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione fiscale.

La Commissione ritiene che il Regime Excepcional de Regularização Tributária attribuisca un vantaggio per quanto attiene al rimpatrio dei beni patrimoniali e all'investimento in titoli dello Stato portoghese che consiste nell'applicazione di una aliquota ridotta sui beni patrimoniali che siano titoli dello Stato portoghese o sul valore dei beni patrimoniali reinvestito in titoli dello Stato portoghese. Infatti, le persone che si servono di questo regime sono dissuase dal mantenere i propri beni regolarizzati sotto altre forme che non siano titoli dello Stato portoghese.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha già dichiarato che una norma tributaria nazionale di natura tale da dissuadere i soggetti passivi dell'imposta dal fare investimenti in altri Stati membri costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'art. 56 CE.

Nel caso in esame, la Commissione, sebbene non discuta che i titoli del debito pubblico debbano beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso, ritiene che un'aliquota d'imposta inferiore applicabile soltanto ai beni patrimoniali regolarizzati che siano titoli dello Stato portoghese sia una restrizione discriminatoria ai movimenti di capitali vietata dall'art. 56 CE e che non possa essere giustificata sulla base dell'art. 58 CE.

Le regole dell'Accordo sullo Spazio economico europeo relative ai movimenti di capitali sono sostanzialmente identiche a quelle previste nel Trattato CE. Di conseguenza, il fatto che le persone che potevano usufruire del Regime Excepcional de Regularização Tributária siano state dissuase dal mantenere i loro beni patrimoniali regolarizzati in Norvegia, Lichtenstein o Islanda costituisce una restrizione ai movimenti di capitale, vietata dall'art. 40 dell'Accordo SEE.