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6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/2


Ricorso proposto il 29 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-41/09)

2009/C 129/03

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, applicando un’aliquota ridotta dell’IVA su cessione, importazione e acquisizione intracomunitaria di determinati animali vivi, in particolare cavalli, che non sono normalmente destinati alla preparazione o alla fabbricazione di prodotti alimentari per il consumo umano o animale, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in virtù dell’art. 12 della sesta direttiva IVA (1) in combinato disposto con l’allegato H della medesima — artt. 96, 97, 98 e 99, n. 1, in combinato disposto con l’allegato III della direttiva IVA (2);

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è del parere che la legge olandese relativa alle imposte sul volume di affari violi le disposizioni degli artt. 96, 97, 98 e 99, n. 1, in combinato disposto con l’allegato III della direttiva IVA, poiché applica un’aliquota ridotta dell’IVA sulla cessione di determinati animali vivi (in particolare cavalli), anche in casi in cui detti animali non siano destinati alla produzione o fabbricazione di alimenti. Più precisamente, la Commissione ritiene che animali vivi — e segnatamente i cavalli — che normalmente non sono destinati ad essere utilizzati in prodotti alimentari non rientrino nella categoria 1, di cui all’allegato III della direttiva IVA.

La categoria 1 di cui all’allegato III della direttiva IVA, così come ogni altra disposizione relativa alle aliquote IVA ridotte, deve, secondo costante giurisprudenza, essere interpretata restrittivamente. Inoltre, l’aliquota ridotta, considerata la formulazione della categoria 1 di cui all’allegato III della direttiva, è da applicarsi a prodotti alimentari.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11).