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18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 90/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords (Regno Unito) il 6 febbraio 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Loyalty Management UK Limited

(Causa C-53/09)

2009/C 90/20

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

House of Lords

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Convenuta: Loyalty Management UK Limited

Questioni pregiudiziali

«Nel caso in cui un soggetto passivo (in prosieguo: il “promotore”) si occupi della gestione di un programma a premi di fidelizzazione della clientela con più partner (in prosieguo: il “programma”), in virtù del quale esso stipula diversi contratti:

i)

contratti con diverse società indicate come “sponsor” ai sensi dei quali questi ultimi rilasciano “punti” ai propri clienti (in prosieguo: i “clienti aderenti”) che acquistano beni o servizi presso gli stessi sponsor, i quali effettuano pagamenti al promotore;

ii)

contratti con i clienti aderenti che contemplano disposizioni come quella per cui all’acquisto di beni e/o servizi presso gli sponsor essi riceveranno punti che potranno convertire in beni e/o servizi; e

iii)

contratti con diverse società (indicate come “partner fornitori”) in virtù dei quali queste ultime accettano, inter alia, di fornire beni e/o servizi ai clienti aderenti a un prezzo inferiore di quello che sarebbe normalmente dovuto, ovvero gratuitamente, quando il cliente converte i punti e il promotore versa, in cambio, un “prezzo per il servizio” calcolato in base al numero di punti convertiti presso quel partner fornitore nel corso del periodo di pertinenza,

1)

come vadano interpretati gli artt. 14, 24 e 73 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1) [ex artt. 5, 6 e 11 A, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (2)] qualora il promotore effettui pagamenti ai partner fornitori.

2)

In particolare, se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che i pagamenti del tipo di quelli effettuati dal promotore ai partner fornitori devono essere qualificati come:

a)

corrispettivo dovuto unicamente per la prestazione di servizi da parte dei partner fornitori al promotore; oppure

b)

corrispettivo dovuto unicamente per la cessione di beni e/o la prestazione di servizi da parte dei partner fornitori ai clienti aderenti; oppure

c)

corrispettivo dovuto in parte per la prestazione di servizi da parte dei partner fornitori al promotore e in parte per la cessione di beni e/o la prestazione di servizi da parte dei partner fornitori ai clienti aderenti.

3)

Qualora la soluzione alla seconda questione corrisponda alla lett. c), così che il prezzo per il servizio debba essere considerato quale corrispettivo per entrambe le prestazioni effettuate dai partner fornitori, rispettivamente al promotore e ai clienti aderenti, quali siano i criteri derivanti dal diritto comunitario per determinare in che modo un onere come il prezzo per il servizio debba essere ripartito tra le due suddette prestazioni».


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

(2)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).