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6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria) il 10 marzo 2009 — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel

(Causa C-97/09)

2009/C 129/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parti

Ricorrente: Ingrid Schmelz.

Convenuto: Finanzamt Waldviertel.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la locuzione: «nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente all’interno del paese» di cui agli artt. 24, n 3, e 28 decies, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «sesta direttiva»), nel testo di cui al punto 21 della direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1992, 92/111/CEE (2), che modifica la direttiva 77/388/CEE e che prevede misure di semplificazione, nonché una normativa di diritto nazionale di attuazione di tale disposizione, violino il Trattato istitutivo della Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato CE»), in particolare il principio di non discriminazione (art. 12 CE), la libertà di stabilimento (art. 43 CE e segg.), la libera prestazione dei servizi (art. 49 CE e segg.), ovvero i diritti fondamentali dell’ordinamento comunitario (il principio comunitario della parità di trattamento), atteso che la detta disposizione fa sì che i cittadini dell’Unione, non residenti nei rispettivi territori nazionali, siano esclusi dal beneficio dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell’art. 24, n. 2, della sesta direttiva (regime particolare delle piccole imprese), mentre i cittadini dell’Unione, residenti nei rispettivi territori nazionali, possono beneficiare di tale esenzione a condizione che il rispettivo Stato membro accordi un’esenzione dall’imposta per le piccole imprese.

2)

Se la locuzione: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA», di cui all’art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (3), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») nonché una disciplina di attuazione di tale disposizione nel diritto nazionale violino il Trattato istitutivo della Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato CE»), in particolare il principio di non discriminazione (art. 12 CE), la libertà di stabilimento (art. 43 CE e segg.), la libera prestazione dei servizi (art. 49 CE e segg.), ovvero i diritti fondamentali dell’ordinamento comunitario (il principio comunitario della parità di trattamento), atteso che la disposizione fa sì che i cittadini dell’Unione, non residenti nei rispettivi territori nazionali, siano esclusi dal beneficio dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell’art. 282 e segg. della direttiva IVA (regime particolare delle piccole imprese), mentre i cittadini dell’Unione, residenti nei rispettivi territori nazionali, possono beneficiare di tale esenzione a condizione che il rispettivo Stato membro accordi un’esenzione dall’imposta per le piccole imprese.

3)

In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1), se la locuzione: «nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente all’interno del paese sono escluse», di cui agli artt. 24, n. 3, e 28 decies della sesta direttiva sia invalida ai sensi dell’art. 234, lett. b), CE.

4)

In caso di soluzione affermativa alla questione sub 2), se la locuzione: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA», di cui all’art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva IVA sia invalida ai sensi dell’art. 234, lett. b), CE.

5)

In caso di soluzione affermativa alla questione sub 3), se con il termine: «cifra d’affari annua», ai sensi dell’allegato XV del Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell’Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia relativo all’adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea unito all’atto finale (Atto di adesione UE), IX. Fiscalità, punto n. 2, lett. c), nonché ai sensi dell’art. 24 della sesta direttiva (4), debba essere inteso il volume d’affari realizzato in un anno in ciascuno Stato membro nel quale si applica il regime delle piccole imprese ovvero il volume d’affari dell’impresa realizzato in un anno nell’intero territorio comunitario.

6)

In caso di soluzione affermativa alla questione sub 4), se con il termine: «cifra d’affari annua» ai sensi dell’art. 287 della direttiva IVA debba essere inteso il volume d’affari realizzato in un anno in ciascuno Stato membro nel quale si applica il regime delle piccole imprese, ovvero il volume d’affari annuo dell’impresa realizzato in un anno nell’intero territorio comunitario.


(1)  GU L 145, pag. 1.

(2)  GU L 384, pag. 47.

(3)  GU L 347, pag. 1.

(4)  GU 1994, C 241, pag. 335.