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1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 6 maggio 2009 — Finanzamt Leverkusen/Veringen Transplantation Service International AG

(Causa C-156/09)

2009/C 180/43

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhofs (Germania)

Parti

Ricorrente: Finanzamt Leverkusen

Convenuto: Veringen Transplantation Service International AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 28 ter, parte F, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, vada interpretato nel senso che

a)

il materiale cartilagineo prelevato da un essere umano (in prosieguo: il «campione bioptico») che viene inviato a un imprenditore affinché esegua la riproduzione cellulare e infine viene restituito sotto forma di impianto destinato al paziente interessato costituisce un «bene mobile materiale» ai sensi della suddetta disposizione;

b)

il distacco di cellule della cartilagine articolare dal materiale cartilagineo e la successiva riproduzione cellulare costituiscono «lavori» relativi a beni mobili materiali ai sensi della suddetta disposizione;

c)

per considerare che la prestazione di servizi sia resa all’acquirente «con il numero di partita IVA» di cui è titolare è già sufficiente che tale numero di partita IVA sia indicato sulla fattura del prestatore di servizi, senza un espresso accordo scritto sulla destinazione d’uso del campione prelevato.

2)

Nel caso di soluzione negativa di uno dei quesiti sopra riportati:

se l’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, vada interpretato nel senso che il distacco di cellule della cartilagine articolare dal campione bioptico prelevato da un essere umano e la successiva riproduzione cellulare, se le cellule in tal modo ottenute vengono reimpiantate al donatore, costituiscono «prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche».


(1)  GU L 145, pag. 1.