30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/25 |
Ricorso proposto il 4 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-433/09)
2010/C 24/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia
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dichiarare che, includendo la Normverbrauchsabgabe (imposta sul consumo normale di carburante) nel calcolo della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunta riscossa in Austria al momento della vendita di un autoveicolo, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 78 e 79 della direttiva IVA, 2006/112/CE (1); |
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condannare la Repubblica d'Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione censura il fatto che la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Repubblica d’Austria sull’importazione di un autoveicolo comprenda l’importo dell’imposta sul consumo normale di carburante (NoVA).
L’imposta sul consumo normale di carburante sarebbe sostanzialmente un’imposta d’immatricolazione riscossa una tantum, dato che il suo elemento fondamentale sarebbe l’immatricolazione di un autoveicolo nella Repubblica d’Austria. Perciò sarebbe applicabile la giurisprudenza della Corte di cui alla causa C-98/05 (2).
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
(2) Sentenza della Corte 1o giugno 2006, causa C-98/05, De Danske Bilimportører, Racc. pag. I-4945.