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13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 30 novembre 2009 — INMOGOLF S.A./Administración General del Estado

(Causa C-487/09)

2010/C 63/32

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: INMOGOLF S.A.

Convenuto: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

Se, tenuto conto del fatto che la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE (1), concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (attualmente direttiva 12 febbraio 2008, 2008/[7]/CE) (2), vieta, all’art. 11, lett. a), di assoggettare ad imposizione la messa in circolazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, mentre l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva autorizza gli Stati membri a riscuotere esclusivamente imposte sul trasferimento di valori mobiliari, liquidate forfettariamente o no, e dato che l’art. 108 della legge 28 luglio 1988, n. 24, sui valori mobiliari (secondo la formulazione di cui alla 12o disposizione addizionale della legge 6 giugno 1991, n. 18), sebbene stabilisca un’esenzione generale dall’imposta sul valore aggiunto e dall’imposta sui trasferimenti patrimoniali, relativamente al trasferimento di valori mobiliari, assoggetta tali operazioni all’imposta sui trasferimenti patrimoniali, nella sua modalità dei trasferimenti a titolo oneroso, qualora rappresentino quote del capitale sociale di enti il cui attivo sia costituito almeno per il 50 % da beni immobili e allorché l’acquirente, in conseguenza di tale trasferimento, ottiene una posizione tale da permettergli di esercitare il controllo dell’ente in questione, senza operare distinzioni tra società di investimenti e società che svolgono un’attività economica,

1)

la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE osti all’applicazione automatica di una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 108, n. 2, della legge 24/1988 sui valori mobiliari, che assoggetta ad imposta determinati trasferimenti di valori che dissimulano la cessione di immobili, benché tali operazioni non siano state effettuate con l’intenzione di evadere l’imposizione.

Nel caso in cui non sia necessaria l’esistenza di un intento elusorio:

2)

se la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, osti all’applicazione di una normativa come quella contenuta nella legge spagnola n. 24/1988, che stabilisce un’imposta sull’acquisizione della maggioranza del capitale di società il cui attivo sia costituito per la maggior parte da beni immobili, sebbene si tratti di società pienamente operative e benché gli immobili in questione siano inseparabili dall’attività economica svolta dalla detta società.


(1)  GU L 249, pag. 25.

(2)  GU L 46, pag. 11.