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13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/21


Ricorso proposto il 1o dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-493/09)

2010/C 37/25

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Alfonso, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 63 TFUE e dell’art. 40 dell’ Accordo SEE, nel tassare i dividendi corrisposti ai fondi di pensione non residenti con un’imposta superiore a quella relativa ai dividendi corrisposti ai fondi di pensione residenti nel territorio portoghese.

Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (Codice dell'imposta sulle persone giuridiche), i dividendi corrisposti ai fondi di pensione che si costituiscano e operino ai sensi della normativa portoghese sono del tutto esenti dall’imposta sulle persone giuridiche, laddove i dividendi corrisposti a fondi di pensione non residenti sono assoggettati a detta imposta con un’aliquota che può variare tra il 20 % e il 10 %, in funzione della sussistenza e del disposto di un eventuale accordo bilaterale tra il Portogallo e lo Stato di residenza. Le quote corrispondenti dell’imposta sulle persone giuridiche sono riscosse con ritenuta alla fonte di carattere definitivo.

La differenza di trattamento che la normativa fiscale portoghese opera a scapito dei fondi di pensione non residenti rende meno interessante e attraente per tali fondi investire in società portoghesi. Pertanto, detto regime fiscale costituisce una restrizione vietata dall’art. 63 TFUE e dall’art. 40 dell’Accordo SEE.

L’aspetto discriminatorio dei fondi di pensione non residenti, che possiede conseguenze negative per la concorrenza dei mercati finanziari dell’Unione europea e per l’utile del capitale investito nei fondi di pensione, non può giustificarsi in forza di nessuna delle ragioni esposte dalla Repubblica portoghese.