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27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/24


Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-539/09)

2010/C 51/39

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B. Conte, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, rifiutando di consentire alla Corte dei conti di effettuare controlli in Germania relativi alla cooperazione amministrativa degli Stati membri nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, come previsto dal regolamento n. 1798/2003 e dalle disposizioni adottate per la sua applicazione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 248, nn. 1, 2 e 3, CE, 140, n. 2, e 142, n. 1, del regolamento n. 1605/2002, nonché dell'art. 10 CE;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto il rifiuto opposto dalle autorità tedesche di consentire alla Corte dei conti europea di effettuare controlli in Germania relativi alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto, come previsto dal regolamento n. 1798/2003 e dalle disposizioni adottate per la sua esecuzione.

Ad avviso della Commissione, la Repubblica federale di Germania ha violato i propri obblighi che le impongono rispettivamente l'art. 248 CE ed il regolamento n. 1605/2002, nonché il proprio obbligo di lealtà ai sensi dell'art. 10 CE.

Le competenze di controllo della Corte dei conti sarebbero di ampia interpretazione: la Corte dei conti deve controllare le finanze dell'Unione europea e proporre miglioramenti. A tal fine, essa deve disporre del potere di procedere ad audits e a verifiche di grande respiro in relazione a tutti i settori e soggetti implicati nelle risorse e nelle spese comunitarie. Siffatti controlli potrebbero essere altresì effettuati all'interno degli Stati membri e questi ultimi sono tenuti, in forza degli artt. 248, n. 3, CE, 140, n. 2, e 142, n. 1, del regolamento n. 1605/2002, nonché in virtù dell'obbligo di lealtà di cui all'art. 10 CE, ad assistere pienamente la Corte dei conti nella propria attività. Ciò implicherebbe anche l'obbligo di consentire che la Corte dei conti proceda a tutte le verifiche necessarie affinché essa possa giudicare della percezione e dell'utilizzazione dei fondi comunitari.

Questo è esattamente quanto le autorità tedesche hanno nel caso di specie rifiutato di adempiere nei confronti della Corte dei conti.

Il regolamento n. 1798/2003 riguarderebbe la legalità e la regolarità dei redditi comunitari. Tale regolamento costituisce una maglia in una rete di diverse misure destinate a garantire che gli Stati membri procedano alla debita raccolta dell’IVA, di modo che la Comunità possa disporre alle migliori condizioni possibili delle risorse proprie che le spettano, mediante la lotta contro pratiche fraudolente e la prevenzione di esse. In tale prospettiva la Commissione ritiene necessario che la Corte dei conti, per poter effettuare il controllo della legalità e della regolarità delle risorse derivanti dall'IVA, possa verificare l'attuazione e l'applicazione del regolamento n. 1798/2003. Ciò significa che la Corte dei conti deve essere in grado di verificare se gli Stati membri abbiano realizzato un sistema efficace di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa e se abbiano trasposto tale sistema nella pratica in modo soddisfacente oppure se siano necessari miglioramenti.

La pratica attuazione della cooperazione amministrativa prevista dal regolamento n. 1798/2003 ha ripercussioni sulle risorse proprie derivanti dall’IVA che gli Stati membri devono versare. Un’efficiente cooperazione in questo settore impedirebbe l'evasione e l’elusione fiscale e comporterebbe in modo automatico un aumento del gettito dell’IVA e, in tal modo, anche un aumento delle risorse proprie della Comunità connesse all’IVA. Viceversa, ove uno Stato membro non collaborasse in modo adeguato, esso non violerebbe soltanto gli obblighi che gli derivano dal regolamento n. 1798/2003, ma anche il proprio obbligo, di cui alla direttiva IVA, di adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative che sono idonee ad assicurare la percezione dell’IVA esigibile in tutto il territorio soggetto alla propri sovranità.